039U1016
039U1016
testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia (REGIO DECRETO 05 giugno 1939 n. 1016)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1940 VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 836, convertito in legge con la legge 13 gennaio 1937-XV, n. 224, col quale fu data facolta' al Governo del Re di provvedere alla revisione del Testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto n gennaio 1931-IX, n. 117; Visto l' art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ; Udito il Comitato di cui al succitato R. decreto-legge numero 836; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e con i Ministri per la grazia e giustizia e' per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico
E' approvato l'unito Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, visto, d'ordine Nostro, dal Ministero proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 giugno 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Rossoni - Solmi - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, foglio 73. - Mancini
Art. 1
ALLEGATO
TESTO UNICO DELLE NORME PER LA PROTEZIONE DELLA SELVAGGINA E PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA.
Art. 1.
Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto alla uccisione o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o di arnesi a cio' destinati.
E' considerato, altresi', esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per ucciderla o per catturarla.
Agli effetti della presente legge e' considerato esercizio di caccia anche l'uccisione o la cattura di selvaggina compiute in qualsiasi altro modo, a meno che esse non siano avvenute per forza maggiore o caso fortuito,
Art. 2
Art. 2.
Sono considerati selvaggina i mammiferi e gli uccelli viventi in liberta', eccettuati le talpe, i toporagni, i ghiri, i topi propriamente detti e le arvicole.
In terreno libero la selvaggina appartiene a chi la uccide o la cattura. Peraltro essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata finche' non ne abbandoni l'inseguimento, e quella palesemente ferita al feritore. S'intende libero il terreno non costituito in bandita o in riserva o non precluso, comunque, alla libera caccia.
Art. 3
Art. 3.
Agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina stanziale protetta:
a) fra i mammiferi: il cervo, il daino, il capriolo, la capra selvatica, il muflone, il camoscio, lo stambecco, il cinghiale, l'orso, la marmotta, l'istrice, la lepre comune, la lepre bianca, nonche', limitatamente alla Sicilia, il coniglio selvatico;
b) fra gli uccelli: tutti i tetraonidi (urogallo o cedrone, gallo forcello o fagiano di monte, francolino di monte e pernice bianca), i fagiani, la coturnice, la pernice rossa, la pernice sarda, la starna e la gallina prataiola;
c) tutta la selvaggina estranea alla fauna locale, immessa dai Comitati provinciali della caccia di cui all'articolo 82 della presente legge ovvero da concessionari di bandite o di riserve.
((Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, puo' aggiungere nuove specie all'elenco della selvaggina stanziale protetta, nonche' limitatamente a determinate zone o localita'. La ordinanza del presidente e' comunicata al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i presidenti delle Giunte provinciali e la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, determina le esclusioni dall'elenco della selvaggina protetta)) .
(2)
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489 , dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
Art. 4
Art. 4.
Agli effetti della presente legge sono considerati nocivi:
a) fra i mammiferi: il lupo, la volpe, la faina, la puzzola, la lontra, il gatto selvatico;
b) fra gli uccelli: le aquile, i nibbi, l'astore, lo sparviero e il gufo reale.
Nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura sono, altresi', considerati nocivi la martora, la donnola, i rapaci diurni e notturni, i corvi, le cornacchie, la taccola, la gazza, la ghiandaia e le averle. Sono parimenti considerati nocivi gli aironi e i marangoni dove si esercita l'industria della pesca.
E' equiparato ai nocivi il gatto domestico vagarne oltre 300 metri dall'abitato.
Il cinghiale e l'istrice sono considerati nocivi quando si introducano nei fondi coltivati o negli allevamenti e vi producano danni.
Anche per gli animali nocivi spetta al Ministro per l'agricoltura e per le foreste la facolta' prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489 , dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
Art. 5
Art. 5.
Agli effetti della presente legge la regione delle Alpi e' considerata zona faunistica a se stante. I confini di essa sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sentiti la Federazione italiana della caccia, il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e il Comitato centrale della caccia.
Nella delimitazione della zona si seguono possibilmente confini naturali o artificiali facilmente identificabili, quali corsi d'acqua, strade, ecc.; nei tratti ove cio' non sia possibile, i Comitati provinciali della caccia possono collocare tabelle con la dicitura «Zona delle Alpi» esenti da ogni tassa di bollo.
Art. 6
Art. 6.
Il territorio del Regno e' suddiviso nei seguenti Compartimenti venatori che hanno per capoluogo quello della Provincia rispettivamente indicata per prima:
1) Torino, Asti, Cuneo, Aosta, Vercelli, Alessandria, Novara;
2) Milano, Como, Varese, Pavia, Cremona, Mantova;
3) Verona, Sondrio, Bergamo, Brescia, Vicenza, Treviso;
4) Trento, Bolzano, Belluno;
5) Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Ravenna;
6) Trieste, Gorizia, Udine, Pola, Fiume, Zara;
7) Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza;
8) Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno, Chieti, Pescara, Teramo, Forli';
9) Bari, Foggia, Brindisi, Lecce, Taranto, Matera;
10) Genova, Imperia, Savona, La Spezia;
11) Firenze, Arezzo, Siena, Perugia, Terni;
12) Pisa, Lucca, Pistoia, Livorno, Grosseto, Apuania;
13) Roma, Littoria, Frosinone, Rieti, Viterbo;
14) Aquila, Benevento, Avellino, Potenza, Campobasso;
15) Napoli, Salerno, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria;
16) Palermo, Siracusa, Messina, Catania, Trapani, Caltanissetta, Agrigento, Enna, Ragusa;
17) Cagliari, Nuoro, Sassari.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la Federazione italiana della caccia e il Comitato centrale puo', con suo decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, modificare la circoscrizione dei Compartimenti venatori, secondo le speciali esigenze tecniche di protezione e di incremento della fauna di ciascun Compartimento.
Art. 7
Art. 7.
La caccia e l'uccellagione possono essere esercitate solo da chi sia munito della relativa licenza.
Anche chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, con furetto o con falchi, deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile. E' pero' consentito che il cacciatore si faccia aiutare, per condurre i cani o per portare il furetto o i falchi, da persone non munite di licenza.
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 MAGGIO 1940, N. 694 .
Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000, indipendentemente dalle sanzioni previste per la violazione delle norme della legge sulle concessioni governative.
((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7 , 10 , 14 , 18 , 25 , 28 , 30 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 45 , 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".
Art. 8
Art. 8.
Le licenze di caccia e di uccellagione autorizzano l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale.
La licenza di caccia ha la durata di anni 6 dal giorno del rilascio ed e' concessa e revocata dal prefetto o dal questore, secondo le rispettive competenze, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
L'esercizio dell'uccellagione e' consentito fino al 31 marzo 1969.
Dopo tale data, nei limiti di tempo consentiti per l'uccellagione, la cattura di uccelli e' permessa esclusivamente da appostamenti fissi con reti verticali o orizzontali e da appostamenti temporanei unicamente con l'uso della prodina con un solo paio di reti, sia a scopo di studio sotto le direttive del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sia per immettere gli uccelli stessi vivi in commercio, quali uccelli da gabbia o da voliera.
Salvo i casi particolari previsti dalla presente legge sono vietate le catture per scopi diversi da quelli suindicati e l'uccisione degli uccelli catturati. Tali uccelli, ove muoiano per cause indipendenti dalla volonta' dell'uccellatore, devono essere immediatamente annotati su apposito registro vistato dal comitato provinciale della caccia. La loro messa in commercio, e comunque la loro eventuale utilizzazione, e' vietata.
Le catture possono essere effettuate dagli appostamenti indicati nel presente articolo a condizione che gli impianti fissi risultino iscritti nell'elenco di cui al comma successivo e siano stati autorizzati nei modi ed ai sensi dell'articolo 16, e quelli temporanei abbiano ottenuto il nulla osta dal presidente del comitato provinciale della caccia e vengano usati in zone all'uopo determinate con delibera del comitato della caccia competente per territorio ed iscritte nel predetto elenco.
Gli appostamenti fissi e le zone di cui al comma precedente vengono iscritti, secondo le modalita' stabilite con apposito regolamento ministeriale, in un elenco approvato da una commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Detta commissione, composta di un rappresentante del Ministero, di un esperto che rappresenti le associazioni venatorie riconosciute e da queste designato, di un rappresentante dell'Associazione pro natura italica, di due rappresentanti della Unione province d'Italia e di un rappresentante dello Ente protezione animali, si avvale del parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia il quale propone anche le esclusioni dall'elenco stesso, indicandone i motivi. La commissione provvede all'approvazione dell'elenco entro il termine di sei mesi dalla sua costituzione.
Per esigenze agricole gli appostamenti fissi a rete orizzontale possono essere annualmente spostati nell'ambito del territorio della provincia, entro un raggio di 500 metri, previa autorizzazione del comitato provinciale della caccia.
Per l'inosservanza delle norme di cui sopra, il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 12.000 a lire 60.000 e, in caso di recidiva, anche con il ritiro della licenza di uccellagione per un periodo da due a tre anni.
In caso di uccisione di uccelli catturati, oltre le eventuali penalita' per le irregolarita' nella cattura, il contravventore e' punito con l'ammenda di L. 2.000 per ogni capo ucciso.
Le licenze per la detta attivita' venatoria sono rilasciate e rinnovate secondo le norme che disciplinano il rilascio delle licenze di caccia.
La validita' della licenza e' subordinata al pagamento annuale della relativa tassa che si effettua mediante l'applicazione di speciali marche di concessione governativa per l'importo di cui agli articoli 90 e 91, annullate dagli uffici postali. Qualora l'autorita' competente non dovesse accogliere la domanda di concessione o di rinnovazione della licenza, al richiedente saranno rimborsate le somme versate.
Per il rilascio della prima concessione di licenza di caccia; nonche' per la restituzione della licenza medesima nei casi di ritiro o sospensione a seguito di infrazione, l'interessato deve produrre anche il certificato medico di idoneita' e il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio da rilasciarsi dai Comitati provinciali della caccia, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
All'accertamento dell'idoneita' dei richiedenti il certificato di abilitazione venatoria partecipa un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'incarico svolto dal suddetto funzionario deve intendersi a tutti gli effetti come un servizio reso per conto e nell'interesse dello Stato.
Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellagione autorizzano il titolare, durante l'esercizio venatorio, a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria ed a portare, altresi', piu' fucili, quando cio' sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.
La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese al comitato provinciale della caccia la concessione, la sospensione o la revoca delle licenze sopra indicate.
Per l'uso della licenza di caccia si deve dimostrare in ogni momento di avere l'assicurazione per un capitale unico di responsabilita' civile verso terzi pari ad un minimo di lire 5 milioni. I contravventori sono puniti con la revoca della licenza da tre a cinque anni, oltre alle pene previste dall'articolo 7 a carico di chi caccia senza licenza. ((18a))
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per l'agricoltura e foreste, saranno determinati i modelli delle licenze di caccia e le loro caratteristiche.
-------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale con sentenza 7-26 giugno 1962, n. 69 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1962, n. 69) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 8, terzo comma, e 91, ultimo comma, del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia in riferimento, all' art. 18 della Costituzione ". -------------- AGGIORNAMENTO (18a)
La Corte costituzionale con sentenza 27 giugno - 9 luglio 1974, n. 218 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo limitatamente alla parte in cui si riferisce al soggetto che, pur avendo l'assicurazione, e' sorpreso a cacciare privo dei soli documenti dimostrativi. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974 .
Art. 9
Art. 9.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1967, N. 799 ))
Art. 10
Art. 10.
Durante l'esercizio della caccia e dell'uccellagione, il concessionario deve essere munito della prescritta licenza e presentarla ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.
Colui che, pur essendo munito della licenza, non la presenti all'agente che gliene faccia richiesta, e' punito con l'ammenda da L. 20 a L. 40.
Non al procede contro colui che, nel termine di cinque giorni, a decorrere da quello della contestazione della contravvenzione, paghi all'agente che l'ha contestata o al Comitato provinciale della caccia o al locale organo della Federazione italiana della caccia una somma corrispondente al minimo della predetta ammenda, ed esibisca, in pari tempo, la licenza. Avvenuto il pagamento, sono restituiti l'arma le munizioni e gli arnesi di caccia o di uccellagione eventualmente sequestrati e la somma viene devoluta all'Erario, secondo le modalita' da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste.
Trascorso il termine suindicato senza che abbia avuto luogo il pagamento, il verbale di contravvenzione e' trasmesso al Pretore per il procedimento penale.
((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7 , 10 , 14 , 18 , 25 , 28 , 30 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 45 , 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".
Art. 11
Art. 11.
Durante l'esercizio della caccia o dell'uccellagione, la licenza di cui agli articoli precedenti autorizza a portare qualunque utensile da punta o da taglio atto a provvedere all'impianto di appostamenti o ad arnesi per la caccia o l'uccellagione, o a sopperire ad improvvise esigenze personali di difesa contro eventuali attacchi della, selvaggina.
Art. 12
Art. 12.
((La caccia alla selvaggina e' consentita dall'ultima domenica di agosto al 10 gennaio salvo le seguenti eccezioni:
a) nella zona faunistica delle Alpi la caccia si chiude il 15 dicembre;
b) la caccia alla coturnice e' consentita dalla seconda domenica di ottobre;
c) la caccia al cinghiale e ai maschi del cervo e del daino e' consentita dal 1 novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;
d) la caccia al capriolo maschio si chiude il 1 novembre;
e) la caccia e' consentita fino al 28 febbraio al fringuello, germano e folaga e fino al 31 marzo al colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri.
L'uccellagione e' consentita dall'ultima domenica di agosto al 1 gennaio. Successivamente al 1 gennaio e sino al 31 marzo l'uccellagione e' consentita, esclusivamente con reti a maglia larga non inferiore a millimetri 30 di lato, al colombaccio, colombella, storno, trampolieri, esclusa la beccaccia.
I Comitati provinciali della caccia, su parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono vietare o limitare in terreno libero l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta, posteriormente all'ultima domenica di novembre e per la zona delle Alpi posteriormente all'ultima domenica di ottobre.
I Comitati provinciali della caccia possono limitare l'esercizio della caccia anche alla selvaggina non compresa fra le specie protette e a quella migratoria, consentendo solo la caccia da appostamento, anche temporaneo, con proibizione della caccia vagante e dell'uso del cane, nel periodo successivo al 10 gennaio.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 40.000. La pena e' raddoppiata quando la infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta.
I presidenti dei Comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del Comitato, pubblicano entro il 1 luglio di ogni anno il calendario venatorio della Provincia, relativo all'intera annata venatoria)) .
Art. 12 bis
Art. 12-bis.
((Ai fini della tutela della agricoltura e della selvaggina stanziale protetta, il territorio della Provincia puo' essere sottoposto, tutto o in parte, a regime di caccia controllata, con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente.
Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di numero di capi di selvaggina stanziale protetta da abbattere.
Tutti i titolari di licenza di caccia e di uccellagione possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle localita' sottoposte al regime di caccia controllata, osservando le condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale che sara' predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico. Il regolamento e' reso esecutivo dal presidente del Comitato provinciale della caccia.
Le limitazioni di tempo di cui al presente articolo si estendono alle riserve di caccia di nuova costituzione o per le quali intervenga decreto di rinnovo, qualora il territorio della Provincia nel quale sono ubicate sia stato assoggettato al regime predetto.
I Comitati provinciali della caccia, per la gestione della caccia controllata, possono avvalersi del concorso degli organi locali delle associazioni venatorie di cui sopra, particolarmente idonee a fornire tale collaborazione.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000)) .
Art. 13
Art. 13.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1967, N. 799 ))
Art. 14
Art. 14.
La caccia puo' essere esercitata con armi portatili o da appoggio, con cani, con furetti e con falchi. Nella zona delle Alpi e' vietato l'uso del fucile automatico o a ripetizione a piu' di due colpi con munizione Spezzata, a meno che il serbatoio non sia ridotto in modo da non poter contenere che una sola cartuccia.
L'uccellagione puo' essere esercitata con le reti orizzontali o con quelle verticali fisse, di cui all'art. 90 lettere g) e h) della presente legge, destinate normalmente a funzionare di giorno. Sono pure permessi la prodina con un solo paio di reti, le panie ed i panioni fissi e la quagliara, purche' senza uso di richiami accecati.
Ogni altro tipo di uccellagione e' vietato.
Sono del pari vietati:
a) l'uso di arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla preda;
b) la caccia col fucile su barca a motore, ovvero a rimorchio di barca a motore, nei laghi e sul mare, e la caccia con velivoli;
c) le reti di uso notturno, quali lanciatore, diavolacci, diluvi, ferzelli, antanelle, frugnoli e simili;
d) il soprerba, lo strascino o strusa;
e) le reti verticali rettilinee di sbarramento a gole montane per passate al fischio e al volo;
f) l'uccellagione vagante col vischio;
g) le paniuzze o tese all'acqua (beverini) per passeracei;
h) le sostanze venefiche, anche se usate per protezione agricola, qualora possano riuscire letali alla selvaggina, e quelle inebrianti o esplodenti;
i) i mezzi elettrici, le lanterne e le insidie notturne;
l) 10 gabbie, ceste, pietre a scatto, tagliole ed ogni genere di trappole e trabocchetti;
m) i lacci di qualsiasi specie.
((n) le reti sussidiarie o "passate" nei roccoli, nelle brescianelle e nelle uccellande analoghe, escluse le passate tordare;
o) le pasture alle tortore preparate con mazzetti di sambuco o con qualsiasi altra specie di mangime;
p) i richiami acustici a funzionamento elettromeccanico o di altro tipo muniti o non di amplificatore del suono;
q) le panie ed i panioni sia fissi che vaganti;
r) le armi munite di silenziatore.))
Nel novero delle armi da fuoco proibite non sono compresi congegni non pericolosi, destinati esclusivamente a segnale d'allarme.
Nella caccia col furetto e' vietato l'uso di qualsiasi forma di rete o di sacco, salvo che si tratti di catture fatte a scopo di ripopolamento e precedentemente denunciate al Comitato provinciale della caccia.
Il presidente della Giunta provinciale, in armonia con le disposizioni della presente legge, sentito il Comitato provinciale della caccia, regola la caccia alla volpe a cavallo con cani di seguito.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a lire 1000 e, qualora la contravvenzione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta, con l'ammenda da L. 400 a L. 2000.
((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7 , 10 , 14 , 18 , 25 , 28 , 30 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 45 , 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".
Art. 15
Art. 15.
L'uccellagione con reti e' sempre vietata sull'arenile e sulla riva del mare fino alla distanza di metri 500 dal limite interno dell'arenile, e nei valichi montani di altitudine superiore ai 1000 metri.
E' altresi' vietata l'uccellagione con reti alle quaglie eccetto che per mezzo della quagliara.
Il contravventore e' punito ai sensi dell'art. 14.
Art. 16
Art. 16.
Sono appostamenti fissi di caccia quelli costruiti in muratura od altra solida materia con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia: quali i capanni, nonche' le tine, le imbarcazioni, le zattere ancorate e simili, collocate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali. Sono appostamenti fissi di uccellagione quelli che, oltre al capanno costruito in muratura o altra solida materia, abbiano evidente apposita preparazione di sito, costituita, per le reti verticali, da alberi da invito apprestati in modo da apparire destinati all'esercizio dell'uccellagione almeno per una stagione di caccia, e, per le reti orizzontali, da caposaldi solidamente infissi nel terreno.
Per stagione di caccia s'intende il periodo che intercede tra la data di apertura e quella di chiusura per la caccia alla specie di selvaggina cui il tipo di impianto si riferisce. Gli appostamenti fissi possono avere anche piu' di un capanno o di un'imbarcazione, purche' si trovino tutti entro il raggio di metri 300 dal capanno o dall'imbarcazione principale. Le reti devono essere tutte dello stesso tipo, verticali o orizzontali, e non possono estendersi a piu' di 300 metri dal capanno principale.
((Gli appostamenti fissi di caccia in terreno libero, che abbiano ottenuto il consenso del proprietario o del possessore del terreno, sono soggetti ad autorizzazione annuale del Comitato provinciale della caccia ed al pagamento della tassa stabilita dall'articolo 90, lettera i) e della soprattassa di cui all'articolo 91, lettera g).
Gli appostamenti fissi di uccellagione in terreno libero. debbono essere denunziati, annualmente, al Comitato provinciale della caccia che, dopo aver accertato che essi sono autorizzati dal proprietario o dal possessore del terreno, concede l'autorizzazione, previo pagamento della tassa di cui all'articolo 90, lettera i) e della soprattassa prevista dall'articolo 91, lettera g).
Sono vietati gli impianti di appostamenti fissi sui valichi montani e collinari ed entro un raggio di 1.000 metri attorno ad essi. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 100.000 e con il ritiro della licenza da uno a tre anni.))
Art. 17
Art. 17.
Per il funzionamento di appostamenti fissi il titolare puo' farsi aiutare da uno o piu' dipendenti o persone di famiglia, preventivamente designati al Comitato provinciale. Durante l'assenza temporanea del titolare le suddette persone possono rimanere nell'appostamento; nel qual caso devono essere in grado di esibire agli agenti la licenza di concessione.
Il contravventore e' punito a seconda della infrazione, a norma dell'art. 7 ovvero dell'art. 10.
Art. 18
Art. 18.
E' vietato l'impianto di appostamenti fissi di caccia o di uccellagione senza il consenso del proprietario o del possessore del terreno, del lago o stagno privato, qualora si tratti di tine, imbarcazioni o altro natante ancorato per la caccia.
La precedente disposizione si applica anche agli appostamenti temporanei, i quali importino preparazione di sito con modificazione o occupazione non momentanea del terreno o notevole manomissione di piante.
In terreno libero gli appostamenti fissi non possono essere impiantati a distanza minore di metri 400 dal confino di bandite, di zone di ripopolamento e cattura o di riserve, e gli appostamenti temporanei a distanza minore di metri 100.
Il contravventore e' punito con 'rammenda da L. 100 a L. 1000.
Le norme di questo articolo non si applicano agli appostamenti legalmente esistenti alla data di pubblicazione della presente legge.
((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7 , 10 , 14 , 18 , 25 , 28 , 30 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 45 , 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".
Art. 19
Art. 19.
La caccia e l'uccellagione sono vietate, salvo il consenso del titolare dell'appostamento, a distanza minore di metri 700 da un appostamento fisso di caccia per i colombacci e le colombelle; di metri 300 dal capanno principale di un appostamento fisso di uccellagione; di metri 200 da un appostamento fisso di caccia e di metri 100 da un appostamento temporaneo di caccia o di uccellagione, durante l'effettivo esercizio di essi.
((Gli impianti di appostamenti di caccia o di uccellagione che esigano, per il proprio funzionamento, una zona di protezione diversa, sono disciplinati con decreto ministeriale, sentito il competente Comitato provinciale della caccia)) .
Ove il terreno contenuto nel raggio di rispetto di un appostamento sia in parte di altri proprietari, occorre il loro consenso; in difetto la zona di protezione e' limitata al terreno per cui esista il consenso del proprietario o possessore, salvi i diritti quesiti.
La caccia e l'uccellagione sono vietate a meno di metri 400 da ciascun capanno di un osservatorio ornitologico.
((Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 6.000 a lire 60.000)) .
(2)
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489 , dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
Art. 20
Art. 20.
Qualora un appostamento fisso venga impiantato a distanza da altri gia' esistenti inferiore alla somma delle rispettive zone di rispetto, esso deve limitare la propria zona, durante il tempo in cui l'altro e' in effettivo esercizio, al perimetro di quella dell'appostamento preesistente.
Qualora non si possa provare la preesistenza di un appostamento fisso in confronto di un altro, la rispettiva zona di protezione rimane limitata, durante l'effettivo esercizio dell'altro, proporzionalmente a quella a ciascuno spettante.
Se uno di tali appostamenti non venga fatto funzionare per un'intera stagione di caccia, l'altro riacquista intera la zona di rispetto che gli compete.
Art. 21
Art. 21.
La zona di rispetto degli appostamenti fissi deve essere delimitata da segnali perimetrali nei modi indicati dall'articolo 45, portanti la scritta «Appostamento di caccia» o «Appostamento di uccellagione».
In mancanza di tali segnali l'appostamento non e' considerato fisso. Nel caso di abusiva apposizione dei segnali il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500.
Art. 22
Art. 22.
E' vietato l'impianto di appostamenti fissi per la caccia e l'uccellagione dei colombacci e colombelle a distanza minore di metri 1500 da altro preesistente, misurata tra i due rispettivi capanni principali.
Entro tale raggio e' comunque vietato, salvo che al titolare dell'impianto, e col consenso del proprietario o possessore del fondo, l'uso di richiami a vista, quali volantini o simbelli.
La norma del comma primo non si applica agli appostamenti legalmente esistenti alla data di pubblicazione della presente legge.
Art. 23
Art. 23.
((Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, puo' limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate, soltanto nei casi ove ricorra la necessita' di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamita'.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentiti i Comitati provinciali interessati, puo' vietare la caccia nelle localita' di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela della integrita' e della quiete della zona)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489 , dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
Art. 24
Art. 24.
((Il presidente della Giunta provinciale ha facolta' di autorizzare, sentito l'ispettore provinciale dell'agricoltura, la cattura dei passeri nelle zone coltivate a riso o a grano, e degli storni, nelle zone dove essa appaia indispensabile per esigenze dell'agricoltura, a persone nominativamente indicate, su proposta del Comitato provinciale della caccia d'intesa coi proprietari dei terreni, anche in periodo di caccia chiusa, esclusi i mesi di aprile e maggio, limitatamente al periodo di tempo in cui possono effettivamente danneggiare le semine o i inaccolti. L'autorizzazione si estende alla, presa di uova, di nidi e di piccoli nati dai passeri sui tetti delle abitazioni rurali ed appartenenze. La cattura puo' avere luogo anche in ore e con mezzi vietati.
L'ordinanza del presidente della Giunta provinciale determina le modalita' con le quali puo' esercitarsi l'aucupio, nonche' il modo di utilizzare i passeri e gli storni catturati; essa viene trasmessa al Comitato provinciale della caccia per la comunicazione agli interessati.
Nella penisola salentina (province di Brindisi, Bari, Taranto e Lecce), quando si renda necessario alla protezione del frutto pendente dagli oliveti e per le condizioni economiche locali, i presidenti delle Giunte provinciali, su proposta dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e sentito il Comitato provinciale della caccia, possono autorizzare, durante il periodo dal 15 ottobre al 21 marzo, la cattura dei tordi secondo le consuetudini locali, anche con mezzi normalmente vietati. A tale cattura si deve attendere esclusivamente nei boschetti cedui di estensione non superiore ai due ettari, posti tra oliveti e preventivamente denunciati al detto Comitato.
I mezzi di cattura di cui al presente articolo rimangono in custodia del Comitato provinciale della caccia, che ne consente l'uso temporaneo, sotto il proprio controllo.
Per le relative tese deve essere pagata la tassa fissata dall'art. 90 lettera h)) .
Art. 25
Art. 25.
L'uccisione e la cattura degli animali nocivi al pari della presa e della distruzione di uova, di nidi e di piccoli nati degli stessi sono permesse dove la caccia sia comunque aperta per una qualsiasi specie di selvaggina e possono essere compiute nelle ore notturne anche col fucile previa autorizzazione scritta del Comitato provinciale, che ne stabilisce le necessarie cautele. L'uccisione e la cattura, nonche' la presa e la distruzione di cui sopra sono, altresi', permesse ai rispettivi concessionari e ai dipendenti agenti nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura in ogni tempo e con qualsiasi mezzo, compresi i lacci, le tagliole e le trappole, con esclusione dell'arma da fuoco impostata con scatto procurato dalla preda.
Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, ha facolta' di autorizzare, stabilendone le modalita', la caccia agli animali nocivi, in periodo di divieto di caccia, a persone nominativamente designate dal predetto Comitato".
L'uccisione e la cattura degli animali nocivi puo' essere fatta con lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati anche nei luoghi facilmente sorvegliabili.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.
Non e' punibile chi abbia ucciso animali rapaci o nocivi per difesa della propria o dell'altrui persona, ovvero di averi propri o di cui abbia la custodia.
Il presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale della caccia, puo' limitare od anche sospendere in una o piu' localita', ed in periodi di tempo determinati, la caccia, o la cattura di una o piu' specie di animali nocivi, nonche' la presa dei piccoli o la distruzione dei nidi.
(2) ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489 , dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste". --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7 , 10 , 14 , 18 , 25 , 28 , 30 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 45 , 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".
Art. 26
Art. 26.
L'uso del lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati di cui all'articolo precedente e' subordinato all'osservanza delle seguenti norme:
a) i lacci, le tagliole, le trappole debbono essere usati in modo da non presentare pericolo per la selvaggina non dannosa o per gli animali domestici;
b) da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto i lacci e lo trappole debbono essere disarmati e le tagliole debbono avere il gancio di arresto chiuso in modo da riuscire innocui;
c) i bocconi avvelenati debbono essere collocati un'ora dopo il tramonto ed asportati un'ora prima del sorgere del sole;
d) i punti ove sono collocati lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati devono essere contrassegnati in modo visibile a fine di renderne agevole l'identificazione;
e) deve essere tenuta nota esatta del punto ove siano collocati i lacci, le tagliole, le trappole ed i bocconi avvelenati, nonche' del relativo numero.
Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano quando si tratti di zone recinte ove non sia possibile l'accesso ad estranei.
Nei luoghi facilmente sorvegliabili, di cui al 3° comma dell'articolo precedente, il collocamento dei lacci, tagliole, trappole e bocconi avvelenati e' consentito solo al Comitato provinciale della caccia od a persone da esso nominativamente autorizzate.
Art. 27
Art. 27.
((Il presidente della Giunta provinciale puo' accordare a zoologi e a persone addette ai gabinetti scientifici di zoologia permessi di catturare ed uccidere esemplari di determinate specie di selvaggina e di prendere uova, nidi e piccoli nati, a scopo di studio.
Il presidente della Giunta provinciale puo' parimenti autorizzare osservatori ornitologici, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad esercitare l'uccellagione, in qualsiasi tempo dell'anno, anche a specie proibite e con mezzi vietati, a condizioni da stabilirsi volta per volta e con esenzione da ogni tassa di licenza.
Il presidente della Giunta provinciale, su richiesta del Comitato provinciale della caccia, puo' autorizzare, sotto determinate condizioni, la cattura di selvaggina, a scopo di ripopolamento, dovunque ed in qualsiasi tempo, e puo' autorizzare la cattura di colombi, storni e passeri per il tiro a volo in competizioni sportive, e di quaglie per l'addestramento dei cani e per le prove su terreno)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489 , dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
Art. 28
Art. 28.
E' sempre vietato l'esercizio venatorio nei giardini, ville e parchi destinati ad uso pubblico e nei terreni destinati ad impianti sportivi.
E' parimenti vietato a chiunque l'esercizio venatorio nelle localita' ove siano opere di difesa dello Stato o in quelle dove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorita' militare, e dove esistano monumenti nazionali. Le localita' di cui al presente comma debbono essere delimitate, da tabelle nel modo indicato dall'art. 45, portanti la scritta a Zona militare - divieto di caccia» o a Monumento nazionale - divieto di caccia». Tali tabelle sono esenti da tassa.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.
((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7 , 10 , 14 , 18 , 25 , 28 , 30 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 45 , 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".
Art. 29
Art. 29.
((La caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica od altra effettiva chiusura, d'altezza non minore di metri 1,80 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondita' di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3. In detti fondi, su richiesta dei proprietari interessati, sono effettuate, da parte del Comitato provinciale della caccia competente per territorio, catture di selvaggina per la protezione delle colture. La selvaggina stanziale, cosi' catturata, deve essere destinata al ripopolamento di altre localita'.
Detti fondi, qualora abbiano i requisiti previsti dalla presente legge, possono essere costituiti in riserve private con le modalita' stabilite dalla legge stessa.
Nei fondi indicati e' sempre ammesso l'allevamento di selvaggina a scopo ornamentale.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000)) .
Art. 30
Art. 30.
Sono vietate a chiunque la caccia e l'uccellagione vaganti in terreni in attualita' di coltivazione, quando esse possano i arrecare danno effettivo alle colture.
Sono da ritenersi in attualita' di coltivazione: i vivai, i giardini, le coltivazioni floreali e gli orti; le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale; i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i prati naturali nel periodo in cui sono riservati alla falciatura; i frutteti, gli agrumeti, gli uliveti e i vigneti specializzati dalla germogliazione fino al raccolto; i terreni di recente rimboschiti ed altri casi analoghi.
Nel caso che detti terreni, durante il periodo in cui sono in attualita' di coltivazione, siano stati delimitati con tabelle recanti l'indicazione "articolo 30 de testo unico sulla caccia, divieto di caccia" e collocate nei modi indicati dall'articolo 45 del presente testo unico, l'inosservanza del divieto e' punita con la multa da lire 8.000 a lire 40.000. Si applicano, inoltre, a carico del trasgressore le sanzioni previste dall'articolo 79 del presente testo unico.
La disposizione non viene applicata nel caso in cui il cacciatore non sia entrato nel fondo delimitato ed abbia risarcito il danno alle colture prodotto dal cane.
Oltre agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, tutti gli incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge, sono tenuti d'ufficio ovvero su richiesta del proprietario o conduttore del fondo o di chiunque altro, a redigere immediatamente verbale di accertamento relativo all'infrazione e al danno.
L'abusiva apposizione delle tabelle e' punita con la ammenda da lire 5.000 a lire 10.000, piu' lire 1.000 per ogni tabella apposta abusivamente.
L'apposizione di dette tabelle non e' soggetta ad alcuna tassazione.
(14) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7 , 10 , 14 , 18 , 25 , 28 , 30 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 45 , 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (18)
La L. 27 dicembre 1977, n. 968 ha disposto (con l'art. 34, comma 4) che "Fino a quando non saranno emanate le norme regionali di applicazione dell'articolo 17, quarto comma, continueranno ad avere vigore le disposizioni di cui all' articolo 30 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni e integrazioni, salvo per quanto concerne le sanzioni".
Art. 31
Art. 31.
La caccia e l'uccellagione sono vietate nei terreni vallivi, paludosi e in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca, nonche' nei canali delle valli salse da pesca quando il possessore li circondi con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'art. 45. Tali tabelle debbono portare la scritta «Valle da pesca - divieto di caccia».
Le localita', tuttavia, di cui al precedente comma possono essere costituite in riserva di caccia.
Il contravventore e' punita con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.
Art. 32
Art. 32.
Ferme restando le disposizioni dell' articolo 703 del Codice penale e dell'articolo 57 della legge di pubblica sicurezza e del secondo comma dell'articolo 29, l'esercizio della caccia con uso di armi da sparo e' vietato nelle zone distanti meno di cento metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione od a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviarie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali.
E' del pari vietato sparare in direzione di detti immobili e vie di comunicazione a distanza minore di metri 150 dagli stessi.
Qualora si usino armi o munizioni di maggiore portata, si deve rispettare una distanza tale da evitare nocimento.
Nelle zone indicate nel primo capoverso e' vietato il porto di armi cariche se non in posizione di sicurezza e solo per motivi di attraversamento. E' in ogni caso vietato il porto di armi da sparo cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno di centri abitati e a bordo di veicoli di qualunque genere.
Nel periodo di chiusura della caccia sono vietati il porto e l'uso delle armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellagione, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato o chiuso in busta o altro involucro idoneo. Tale divieto si applica, anche in periodo di caccia aperta, nelle zone di ripopolamento e cattura. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza di cui agli articoli 68 e 69.
I contravventori sono puniti, quando il fatto non costituisca piu' grave reato, con la multa da lire 20.000 a lire 100.000. Alla condanna consegue la revoca della licenza da uno a tre anni.
((17)) ------------- AGGIORNAMENTO (17)
La Corte Costituzionale con sentenza 12-14 luglio 1976, n. 176 ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 32, ultimo comma, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , che approva il "Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia", come modificato dall' art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799 , nella parte in cui, limitatamente alle zone di ripopolamento, punisce il porto " delle armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellaggione, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato o chiuso in busta o altro involucro idoneo", con la multa da lire 20.000 a lire 100.000".
Art. 33
Art. 33.
L'esercizio di caccia o di uccellagione e' soggetto alle seguenti limitazioni:
a) divieto di usare richiami accecati;
b) divieto di usare come richiami la starna, la pernice rossa, la pernice sarda, la coturnice;
c) divieto di molestare con velivoli la selvaggina nei campi di allevamento, nei laghi, nelle valli e nelle praterie scendendo a bassa quota o permanendo, senza necessita', sui luoghi stessi;
d) divieto di cacciare a rastrello in terreno libero in piu' di quattro persone;
e) divieto di cacciare la selvaggina stanziale protetta
sparando dai veicoli a trazione animale o meccanica;
f) divieto di usare pernici, starne o quaglie per i tiri a volo.
L'uso di quaglie importate dall'estero, o catturate ai sensi dell'art. 27, e' limitato esclusivamente all'addestramento e all'allenamento dei cani ed alle prove sul terreno. Tali addestramenti e prove debbono essere autorizzati dal Comitato provinciale, dietro domanda in cui sia specificatamente indicata la localita' prescelta e la provenienza della selvaggina usata. Per le prove sul terreno in tempo di divieto il Comitato puo', altresi', permettere di sparare alla selvaggina liberata, indicando le modalita' da seguire. Delle quaglie uccise nelle prove sul terreno e' vietata la vendita.
L'uso per i tiri a volo dei colombi, dei passeri e degli storni, in tempo di divieto, e' consentito, purche' sia documentata la legittimita' della cattura con le modalita' del comma precedente.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 e da L. 200 a L. 2000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta.
((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7 , 10 , 14 , 18 , 25 , 28 , 30 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 45 , 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".
Art. 34
Art. 34.
Sono vietate sia la presa sia la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati di selvaggina, salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura a scopo di ripopolamento e salve le eccezioni di cui agli articoli 24 e 25.
Il presidente della Giunta provinciale, in casi di particolari necessita' tecniche di ripopolamento di altre localita', puo' consentire, su proposta del Comitato provinciale della caccia, deroghe al divieto posto al prime comma.
Per la, protezione delle linee di conduttura della energia elettrica e' permessa al personale addetto la distruzione dei nidi costruiti sui pali e piloni delle linee stesse, da compiersi anche con uso del fucile, purche' il detto personale sia munito della prescritta licenza e venga preventivamente designato al Comitato provinciale della caccia,
Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000, e da L. 200 a L. 2000 quando si tratti di selvaggina stanziale protetta.
In caso di condanna di persona sottoposta alla patria potesta' o alla tutela, qualora il condannato sia insolvibile, il genitore o tutore e' obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole. Qualora anche il genitore o il tutore risulti insolvibile la pena inflitta e' convertita, nei riguardi del condannato, ai sensi dell' art. 136 del Codice penale .
Non e' punibile colui che raccolga uova, nidi o piccoli nati per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche' ne dia avviso entro 24 ore al Comitato provinciale della caccia o alla Sezione della Federazione italiana della caccia piu' vicina, che adottano le disposizioni del caso.
((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7 , 10 , 14 , 18 , 25 , 28 , 30 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 45 , 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".
Art. 35
Art. 35.
E' vietata la cattura di selvaggina stanziale protetta a mezzo di reti, eccetto nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura a scopo di ripopolamento o di miglioramento tecnico.
Il presidente della Giunta provinciale puo' altresi' consentire, in caso di particolari necessita' tecniche di ripopolamento di altre localita', su proposta del Comitato provinciale della caccia, deroghe al divieto di cui alla prima parte del precedente comma.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 3000.
((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7 , 10 , 14 , 18 , 25 , 28 , 30 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 45 , 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".
Art. 36
Art. 36.
((E' vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvo nei casi previsti dagli articoli 24 e 25.
Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche due ore prima della levata del sole e il ritiro puo' avvenire sino a due ore dopo il tramonto.
E' pure consentito lasciare tese le reti nelle ore notturne.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 80.000 e da lire 20.000 a lire 160.000 quando si tratta di selvaggina stanziale protetta. La pena e' raddoppiata quando, nel caso di caccia notturna, essa sia esercitata con uso di sorgenti luminose. In questo caso alla condanna segue la revoca della licenza di caccia o di uccellagione per un periodo da tre a cinque anni.
Nelle ore notturne di cui al primo comma e' altresi' vietato il porto e l'uso delle armi da caccia caricate con munizioni spezzate.
Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000)) .
Art. 37
Art. 37.
E' fatto divieto di cacciare e di catturare qualsiasi specie di selvaggina quando il terreno in tutto o nella maggior parte sia coperto di neve.
E' fatta eccezione per il camoscio e i tetraonidi nella zona delle Alpi, per i palmipedi e i trampolieri nelle paludi, stagni, risaie, prati marcitori, laghi, corsi dei fiumi e sul litorale, e per la caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria da capanni preventivamente denunciati al Comitato provinciale.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 e da L. 200 a L. 2000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta.
((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7 , 10 , 14 , 18 , 25 , 28 , 30 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 45 , 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".
Art. 38
Art. 38.
E' sempre proibito uccidere o catturare:
a) lo stambecco, il camoscio dell'Abruzzo o il muflone;
b) i giovani camosci dell'anno e lo madri che li accompagnano;
c) le femmine dei daini, dei cervi e dei caprioli;
d) l'orso;
e) la marmotta, durante il letargo;
f) la foca;
g) i pipistrelli di qualsiasi specie;
h) l'avvoltoio degli agnelli (Gypaetus barbatus), la gru, il fenicottero, le cicogne ed i cigni;
i) i rapaci notturni, eccettuato il gufo reale. Questa disposizione non si applica alla cattura della civetta e dei barbaggianni destinati a servire da zimbello;
l) le femmine dell'urogallo e del fagiano di monte;
m) le rondini e i rondoni di qualsiasi specie;
n) l'usignolo, il pettirosso, i lui di qualsiasi specie, il regolo, il fiorrancino, lo scricciolo, le cincie, i codibugnoli ed i picchi di qualsiasi specie;
o) i colombi torraioli (Columba livia) sia di colombaia che selvatici, ed i colombi domestici di qualsiasi razza, compresi i colombi viaggiatori anche se in luoghi lontani dall'abitato e i colombi che sfuggono ai tiri a volo. La proibizione non si applica ai Comuni ed ai proprietari dei colombi. La cattura dei colombi torraioli da destinarsi ai campi di tiro a volo e' consentita esclusivamente ai Comitati provinciali della caccia e a persone da questi nominativamente designate;
p) la selvaggina introdotta dai Comitati provinciali della caccia durante il periodo dell'acclimazione, e gli animali sfuggiti dai giardini zoologici o da raccolte di animali viventi, salvo il consenso del proprietario.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' autorizzare, su parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, l'uccisione o la cattura di esemplari appartenenti ad alcune delle specie suindicate, alle condizioni che verranno stabilite nella relativa autorizzazione.
Il Ministro puo', altresi', su proposta del Comitato provinciale della caccia e sentito il parere del Laboratorio di zoologia di cui sopra, allo scopo di regolare la proporzione numerica tra i sessi, permettere nella zona delle Alpi a concessionari di riserve e, in terreno libero, a cacciatori nominativamente designati la caccia ai maschi del capriolo a partire dal 1° giugno e dell'urogallo e del gallo forcello dal 26 aprile al 31 maggio anche nelle ore notturne.
La caccia della selvaggina speciale nei parchi nazionali rimane regolata dagli speciali regolamenti di cui all'art. 57.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500, e da L. 200 a L. 3000 qualora si tratti di selvaggina stanziale protetta. ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7 , 10 , 14 , 18 , 25 , 28 , 30 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 45 , 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".
Art. 39
Art. 39.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1967, N. 799 ))
Art. 40
Art. 40.
Salvo che nelle bandite, nelle riserve e nelle zone di ripopolamento e cattura, e' fatto divieto di detenere lepri, starne, pernici rosse, pernici sarde, coturnici e fagiani vivi a chi non ne abbia ottenuto il permesso scritto dal Comitato provinciale della caccia.
Chiunque, per qualsiasi motivo e in qualsiasi tempo, venga in possesso di selvaggina delle specie indicate nel comma precedente, che non sia destinata a scopo di ripopolamento, deve darne avviso entro 48 ore al Comitato provinciale della caccia o all'organo locale della Federazione italiana della caccia, che provvedono nel modo piu' conveniente alla destinazione della selvaggina stessa.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000. Gli animali vengono sequestrati o consegnati al Comitato provinciale della caccia, il quale li destinera', per quanto possibile, al ripopolamento.
Chiunque uccida, catturi o rinvenga uccelli inanellati o altra selvaggina contrassegnata, deve darne notizia al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia o al Comitato provinciale o all'organo locale della Federazione della caccia o alle stazioni dei Reali carabinieri. Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 20 a L.
50.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giardini o istituti zoologici, alle stazioni zootecniche sperimentali, agli osservatori ornitologici e a simili istituzioni. ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7 , 10 , 14 , 18 , 25 , 28 , 30 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 45 , 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".
Art. 41
Art. 41.
Sono sempre vietati la detenzione ed il commercio della selvaggina che per l'art. 38 della presente legge gode speciale protezione. Sono parimente vietati, in ogni tempo, la detenzione ed il commercio di selvaggina presa con mezzi proibiti.
E' vietato vendere, detenere per vendere ed acquistare selvaggina stanziale protetta morta, a meno che essa non sia munita di un contrassegno approvata dalla Federazione italiana della caccia ed applicato dal concessionario per sa selvaggina proveniente da bandita o da riserva, ovvero dagli organi della Federazione medesima per la selvaggina presa in terreno libero, secondo le norme da emanarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Dopo l'ottavo giorno dalla chiusura della caccia e' vietato vendere, detenere per vendere ed acquistare la selvaggina morta alla quale si riferisce la chiusura stessa. Tuttavia i Comitati provinciali della caccia, constatata la legittimita' della cattura, possono prorogare di dieci giorni detto termine nei riguardi di coloro che ne facciano richiesta per esaurire le proprie scorte.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano alla selvaggina immessa nei frigoriferi per essere venduta in tempo di caccia chiusa, a condizione che entro l'ottavo giorno dalla chiusura essa sia munita di contrassegno nei modi indicati nel comma secondo del presente articolo ed a condizione che il proprietario del frigorifero tenga regolare registro del movimento della selvaggina, secondo le norme da stabilirsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Federazione italiana della caccia cui spetta collaborare nel relativo controllo.
La selvaggina presa in localita' in cui ne e' libera la caccia non puo' essere trasportata, a scopo di commercio, nelle localita' in cui la caccia a quelle determinate specie sia vietata.
E' vietata l'esportazione dalla Sardegna, della pernice sarda, eccetto per quel numero di capi che e' stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in sede di calendario venatorio.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000, e da L. 200 a L. 2000 ove si tratti di selvaggina stanziale protetta.
((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7 , 10 , 14 , 18 , 25 , 28 , 30 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 45 , 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".
Art. 41 bis
Art. 41-bis.
((E' vietato detenere per la vendita, vendere o porre altrimenti in commercio, gli uccelli morti, di dimensione inferiore a quella del tordo, fatta eccezione per lo storno, per il passero e per l'allodola.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sono elencate le specie cui si applica il divieto di cui al precedente comma.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000)) .
Art. 42
Art. 42.
L'introduzione dall'estero della selvaggina viva delle specie indicate nell'art. 40, salvo il divieto dell'autorita' competente, puo' effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento, previo parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.
E' sempre vietato immettere selvaggina estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il predetto Laboratorio di zoologia.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.
((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7 , 10 , 14 , 18 , 25 , 28 , 30 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 45 , 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".
Art. 43
Art. 43.
((Le riserve di caccia hanno lo scopo di incrementare la produzione della selvaggina, anche per favorirne l'irradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie; in esse e' consentito l'esercizio venatorio, nei modi e termini di legge, esclusivamente al concessionario ed a chi sia dal medesimo autorizzato.
Le bandite sono destinate all'allevamento della selvaggina, favorito da idonei impianti, ed a facilitare mediante opportuni apprestamenti la sosta delle specie migratorie.
Le zone di ripopolamento e cattura hanno per scopo la produzione e l'incremento della selvaggina da destinare esclusivamente al ripopolamento del territorio di caccia libera e delle zone di ripopolamento e cattura di nuova costituzione.
Nelle bandite e nelle zone di ripopolamento e cattura l'esercizio della caccia e dell'uccellagione e' vietato a chiunque, compreso il concessionario, salvo le eccezioni previste dalla presente legge)) .
E' considerato esercizio di caccia o di uccellagione in bandita o in riserva anche quello che si eserciti lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relativi e golene, anche se di pubblico uso, che attraversino bandite o riserve.
Quando i confini della bandita a alla riserva siano a contatto con corsi o specchi d'acqua, la caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque fino alla distanza di 50. metri dal confine perimetrale della bandita o della riserva medesima.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.
Non puo' essere raccolta, entro i limiti della bandita a della riserva, selvaggina colpita fuori di essa senza il consenso del concessionario.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.
Il presidente della Giunta provinciale puo' permettere, in qualsiasi tempo e sotto determinate condizioni, nelle bandite, nelle riserve, nelle zone di ripopolamento e cattura, la cattura di qualsiasi specie di selvaggina a scopo di ripopolamento, nonche' la cattura e l'uccisione, per esigenze tecniche della bandita o della riserva, o per la protezione delle colture. Puo' altresi' autorizzarne la vendita.
((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7 , 10 , 14 , 18 , 25 , 28 , 30 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 45 , 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".
Art. 44
Art. 44.
((La concessione e la revoca di bandita o di riserva e' disposta con deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente, ed ha vigore dal giorno della pubblicazione del provvedimento sul Foglio degli annunzi legali della Provincia.
Nel caso in cui una riserva di caccia o bandita sia compresa nei territori di due o piu' Province, i Comitati provinciali della caccia interessati emanano il provvedimento relativo alla parte di riserva o bandita compresa nel territorio di propria competenza.
La concessione puo' essere data solo per superfici continue di terreno a condizione che la bandita o la riserva da costituirsi non arrechi pregiudizio alla produzione agraria.
Ove per accertate ragioni tecniche sia necessario comprendere nella bandita o nella riserva anche ai confini di esse, terreni per i quali non sia stato dato il consenso, l'inclusione puo' essere disposta coattivamente. Il decreto relativo e' emanato, previ opportuni accertamenti, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con il Ministro per la grazia e la giustizia, e stabilisce anche la misura dell'indennita' da corrispondersi ai proprietari dei terreni inclusi coattivamente, nonche' le modalita' del relativo pagamento.
I terreni da comprendere coattivamente non possono superare per le riserve o per le bandite, il decimo della superficie delle stesse.
Nel provvedimento di concessione di bandita o di riserva vengono indicati il nome del concessionario, la durata della concessione, che non puo' essere inferiore ai tre anni ne' superiore ai sei, il divieto di subconcessione, la superficie della zona vincolata, gli estremi necessari per l'identificazione di essa, nonche' gli obblighi relativi al ripopolamento o alla sosta della selvaggina o al numero degli agenti di vigilanza. Nello stesso provvedimento vengono altresi' indicate le condizioni alle quali e' subordinata la concessione, con particolare riguardo agli obblighi relativi agli impianti di allevamento in caso di concessione di bandita e a quelli di allevamento e di ripopolamento del territorio riservato e del territorio provinciale destinato alla caccia libera, in caso di concessione di riserva di caccia. Il numero e la specie dei capi di selvaggina che i concessionari delle riserve debbono fornire annualmente ai Comitati provinciali della caccia, per il ripopolamento del territorio provinciale destinato alla caccia libera, sono determinati nel provvedimento, in rapporto alla superficie da vincolare, alle specie esistenti ed alle condizioni ambientali di ciascuna riserva.
Avverso i provvedimenti relativi alla costituzione ed alla revoca di bandita o di riserva di cui al primo comma del presente articolo, e' ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che, previ gli accertamenti del caso, decide entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489 , dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
Art. 45
Art. 45.
Il territorio costituito in bandita o in riserva deve essere circondato da tabelle portanti rispettivamente la scritta «bandita di caccia», o «riserva di caccia».
Le tabelle devono essere collocate lungo tutte il perimetro della bandita o della riserva su pali o alberi ad un'altezza da tre a quattro metri e ad una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue. Le tabelle fissate ad alberi devono essere collocate in modo che i rami non impediscano di leggerne la scritta ad almeno trenta metri di distanza.
Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su natanti, emergenti almeno cm. 50 dal pelo d'acqua.
Le tabelle devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni, quando nella bandita o nella riserva si trovino terreni che non siano compresi nella concessione o le medesime siano attraversate da strada di larghezza superiore a tre metri, ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura, e' sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi.
Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, debbono essere del tipo stabilito dalla Federazione italiana della caccia.
Quelle attualmente in uso, che non rispondano al tipo anzidetto, possono essere usate fino a consumazione, ma comunque non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della presente legge.
Le tabelle perimetrali debbono sempre essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.
Chi apponga le tabelle di bandita o di riserva senza aver ottenuta la relativa concessione, e' punito con l'ammenda dal quintuplo al decuplo della tassa ettariale che sarebbe dovuta ed in ogni caso, con un minimo non inferiore a L. 2000.
Chi collochi le tabelle su un'estensione maggiore di quella per la quale ha ottenuto la concessione e' punito con l'ammenda dal doppio al quintuplo della maggior tassa che sarebbe dovuta, ed in ogni caso in misura non inferiore a L. 500.
Chi collochi le tabelle in modo non conforme alle prescrizioni del presente articolo o non le mantenga in buono stato di leggibilita' e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.
((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7 , 10 , 14 , 18 , 25 , 28 , 30 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 45 , 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".
Art. 46
Art. 46.
((La domanda di concessione o di rinnovo di bandita e di riserva deve essere diretta al presidente del Comitato provinciale della caccia)) .
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) lucido in triplice esemplare, indicante la superficie, l'andamento planimetrico e i numeri catastali dei terreni da costituire in bandita o in riserva; il lucido deve essere accompagnato da un elenco nel quale, a fianco di ciascun numero catastale, siano indicati la natura e l'estensione dei terreni, nonche' il proprietario o il possessore corrispondente;
b) atto od atti comprovanti i titoli di proprieta' o di possesso dei terreni da vincolarsi; tali atti possono essere sostituiti da atto notorio;
c) progetto di impianto e di funzionamento tecnico ed economico della bandita o della riserva con l'indicazione delle specie di selvaggina di cui si intende curare il ripopolamento o favorire la sosta.
La domanda di rinnovazione non occorre venga corredata dalla documentazione di cui sopra, quando il concessionario dichiari, sotto la propria responsabilita', che nessuna modificazione si e' verificata nello stato di fatto della bandita o della riserva.
Le prescrizioni del presente articolo non si applicano alle bandite demaniali ne' ai parchi nazionali.
Art. 47
Art. 47.
Il concessionario di bandita o di riserva deve curare la continua ed efficace sorveglianza del territorio concesso, assumendo e mantenendo in servizio il numero di guardie giurate determinato dal decreto di concessione.
Le guardie giurate di bandita e di riserva ed i guardia-caccia dei Comitati provinciali debbono essere iscritti alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Coloro che siano gia' in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, e di cui non sia possibile l'iscrizione alla Milizia, possono essere mantenuti in servizio.
Art. 48
Art. 48.
Con decreto del prefetto, su proposta del presidente della Giunta provinciale, puo' essere vietato, a chi stabilmente o temporaneamente abiti nell'interno di una bandita o di una riserva, anche la semplice detenzione di armi o di cani o di arnesi atti alla caccia o all'uccellagione.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.
((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7 , 10 , 14 , 18 , 25 , 28 , 30 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 45 , 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".
Art. 49
Art. 49
La concessione di bandita o di riserva e' sempre revocabile quando dal concessionario non siano osservate le disposizioni di legge e quelle del decreto di concessione.
((Piu' particolarmente la revoca viene disposta quando su deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente, risulti:))
a) che il concessionario o persona da lui autorizzata eserciti la caccia o l'uccellagione nella bandita o, in tempo di divieto, nella riserva;
b) che il concessionario, o chi per lui, acquisti abitualmente o notoriamente uova di selvaggina o piccoli nati di provenienza illegittima;
c) che il concessionario non abbia ottemperato all'obbligo della vigilanza contro le violazioni delle norme stabilite dalla presente legge;
d) che manchino o non siano mantenute, come e' prescritto dall'art. 45, le tabelle perimetrali;
e) che il concessionario non mantenga la bandita o la riserva nella dovuta efficienza per quanto riguarda il numero dei riproduttori;
f) che il concessionario si renda responsabile di trascuranza grave nella manutenzione della bandita o della riserva;
g) che il territorio si dimostri inadatto alla propagazione o alla sosta della selvaggina; o comunque la bandita o la riserva non risponda alle finalita' d'interesse faunistico per le quali la concessione fu accordata;
h) che per difetto di organizzazione del consorzio sia irregolare il funzionamento della riserva.
((Il presidente del Comitato provinciale della caccia provvede su deliberazione del Comitato stesso. Contro tale provvedimento e' ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che, previ accertamenti, decide con proprio decreto.
In luogo della revoca della concessione il presidente del Comitato provinciale della caccia, avuto riguardo alle circostanze di fatto e previa deliberazione del Comitato stesso, puo' comminare al concessionario il pagamento a favore dell'erario dello Stato di una somma da lire 40.000 a lire 200.000)) .
In caso di revoca, il competente Comitato provinciale nella caccia ha diritto di prelevare dalla bandita o dalla riserva, a scopo di ripopolamento di altre localita', la selvaggina catturabile, previo pagamento al concessionario del valore relativo. Questa disposizione si applica anche nel caso di rinuncia volontaria alla concessione.
((Per l'accertamento del funzionamento delle bandite e delle riserve il Comitato provinciale della caccia provvede a periodiche ispezioni avvalendosi di personale da esso indicato)) .
(2)
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489 , dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
Art. 50
Art. 50.
Le proprieta' dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono costituite di diritto in bandite di rifugio e di ripopolamento, fatta eccezione per quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento o al rifugio della selvaggina o agli allevamenti della stessa, da stabilirsi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste su proposta dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, sentito il Comitato centrale della caccia.
La gestione tecnica e amministrativa di queste bandite e' affidata all'Azienda stessa, che vi provvede a mezzo della Milizia Nazionale Forestale.
I diritti di caccia esistenti su terreni di altrui proprieta' a favore delle foreste demaniali di Postumia, in provincia di Trieste, e di Tarvisio, in provincia di Udine, rimangono riservati all'Azienda di Stato per le foreste demaniali.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489 , dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
Art. 51
Art. 51.
((I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in bandita purche' la estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 300 e non sia superiore ad ettari 3.000.
La concessione di bandita non puo' essere fatta per un periodo superiore a sei anni e puo' essere rinnovata entro l'anno di scadenza. In ogni caso le bandite di cui al presente articolo non possono essere trasformate in riserve di caccia prima che siano trascorsi due anni dalla scadenza della concessione)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489 , dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
Art. 52
Art. 52.
((Il Consiglio provinciale, su proposta motivata del Comitato provinciale della caccia, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, puo' costituire zone di ripopolamento e cattura della selvaggina, da servire alle esigenze faunistiche con particolare riguardo a quelle della Provincia.
Tali zone possono essere costituite solo su terreni adatti al ripopolamento e idonei alle operazioni di cattura della selvaggina e non adibite a colture che potrebbero essere da questa notevolmente danneggiate.
La deliberazione che determina il perimetro della zona da vincolare deve essere pubblicata nelle forme consuete nell'albo della Amministrazione provinciale ed affissa all'albo pretorio dei Comuni in cui ricadono i terreni.
Avverso tale deliberazione i proprietari interessati possono proporre opposizione al Consiglio provinciale entro 60 giorni dalla pubblicazione. Decorso il suddetto termine, il Consiglio provinciale - ove sussista il consenso dei proprietari dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare - provvede in merito alla costituzione della zona di ripopolamento e cattura decidendo anche sulle opposizioni presentate e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di apposite guardie.
Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata mossa formale opposizione.
Contro la deliberazione del Consiglio provinciale e' ammesso ricorso entro 30 giorni dalla sua pubblicazione al Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale decide entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.
Ove manchi il consenso dei proprietari che rappresentino i due terzi della superficie da vincolare, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia, puo', in via eccezionale ed in vista di particolari necessita' faunistiche, procedere coattivamente alla costituzione della zona di ripopolamento e cattura.
I confini delle zone di ripopolamento e cattura debbono essere delimitati con tabelle perimetrali portanti la scritta "zona di ripopolamento e cattura, articolo 52, testo unico, Divieto di caccia" apposte ai sensi dell'articolo 45 del predetto testo unico. Dette tabelle sono esenti da tasse)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489 , dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
Art. 53
Art. 53.
Nel caso non sia possibile costituire le zone, di cui all'articolo precedente, su terreni di enti pubblici ne' ottenere il consenso dei proprietari dei terreni da includere nelle zone stesse, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con quello per la grazia e giustizia puo', in via eccezionale ed in vista di particolari necessita' faunistiche, procedere coattivamente alla costituzione di tali zone, salvo le indennita' di cui all'articolo seguente.
Art. 54
Art. 54.
Le zone di ripopolamento e cattura di cui ai due precedenti articoli non devono avere un'estensione inferiore agli ettari trecento ne' superiore agli ettari tremila ((ad hanno la durata di anni sei)) , salvo rinnovo alla scadenza. Il limite massimo dell'estensione non si applica per la zona delle Alpi.
((Le zone predette sono gestite dai Comitati provinciali della caccia. Le direttive generali di gestione delle zone di ripopolamento vengono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste ai sensi dell' articolo 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150 )) .
Qualora la gestione delle zone anzidette pregiudichi la produzione agraria, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' prescrivere che l'Amministrazione provinciale corrisponda una indennita' ai proprietari danneggiati. La misura della indennita' e' determinata dalla Giunta provinciale, su parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nei limiti delle assegnazioni di bilancio per i servizi della caccia, concede, di anno in anno, contributi per l'esercizio delle zone di ripopolamento e cattura.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489 , dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
Art. 55
Art. 55.
((Alla scadenza del termine di durata delle zone di ripopolamento e cattura, qualora tale termine non venga prorogato, le zone stesse restano, per la sola successiva annata venatoria, automaticamente costituite in riserva, a vantaggio dei cacciatori residenti nella Provincia nel cui territorio siano situati i terreni inclusi nella zona, senza che occorra mutare le tabelle esistenti.
In dette zone sono esenti da ogni tassa le tabelle perimetrali.
Dette zone sono altresi' esenti dalla tassa erariale e dalla relativa soprattassa, per l'anno di esercizio riservato. 1 cacciatori di altre Province che esercitino la caccia e l'uccellagione nelle zone costituite in riserva ai sensi del primo comma sono soggetti alle sanzioni previste per l'esercizio abusivo della caccia in riserva.
Prima della scadenza del divieto e dell'apertura della zona, il Comitato provinciale della caccia puo' prelevare dalla stessa, a scopo di ripopolamento, la selvaggina stanziale protetta di cui sia possibile la cattura.
Il Comitato provinciale della caccia disciplina l'esercizio venatorio nella zona trasformata in riserva, onde assicurare il regolare svolgimento dell'esercizio stesso ed una razionale utilizzazione del patrimonio faunistico esistente nel comprensorio.
Per il raggiungimento di tali scopi puo' disporre misure limitative nel godimento della riserva)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-23 aprile 1965, n. 33 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1965, n. 109) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute nell'art. 55, primo comma, ultima parte, e terzo comma, del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 , in relazione all' art. 3 della Costituzione ".
Art. 56
Art. 56.
I terreni che sono comunque in godimento della Corona che appartengono in proprieta' o in godimento al patrimonio di S. M. il Re Imperatore, sono costituiti di diritto in serve Reali di caccia, esenti da qualsiasi tassa e da qualsiasi formalita' prescritta dalla presente legge applicandosi ad esse solo le disposizioni stabilite per la protezione delle riserve e della selvaggina dai danni dei terzi.
Art. 57
Art. 57.
I Parchi nazionali sono parimenti costituiti di diritto in riserva di caccia e godono degli stessi privilegi stabiliti dal precedente articolo per le Riserve Reali, fatta eccezione per l'obbligo delle tabelle.
I Parchi nazionali sono gestiti dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali secondo i particolari regolamenti.
Restano, altresi', ferme, con pari esenzione da qualunque tassa, le riserve di caccia sul Lago Trasimeno, di cui all' art. 1 della legge 23 dicembre 1917, n. 2013 .
Art. 58
Art. 58.
Sulle Alpi, per una profondita' non superiore a 30 chilometri dal confine, la caccia non puo' essere esercitata da alcuno senza uno speciale permesso da concedersi dal Prefetto della Provincia, e che e' valevole fino a che non sia revocato. La concessione di riserva in dette zone e' subordinata al nulla osta prefettizio. La delimitazione della zona di confine e' stabilita con decreti dei Prefetti rispettivi sentiti i Comitati provinciali competenti.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.
((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La misura delle ammende di cui agli articoli 7 , 10 , 14 , 18 , 25 , 28 , 30 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 45 , 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento".
Art. 59
Art. 59.
((I proprietari e i possessori di terreni possono ottenere di costituirli in riserva di caccia, purche' l'estensione dei terreni da vincolarsi non sia inferiore a ettari 150 ne' superiore a 3.000.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' autorizzare deroghe a tale limite massimo per le riserve della zona faunistica delle Alpi.
La concessione di riserva e' accordata per un periodo non superiore a sei anni ed e' rinnovabile. La domanda di rinnovazione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza.
Il provvedimento di concessione deve essere emesso entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Il Comitato provinciale della caccia deve deliberare sulla domanda di rinnovazione entro sei mesi dalla presentazione. Trascorso quest'ultimo termine, qualora il concessionario abbia interposto ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste avverso il mancato rinnovo, la caccia e l'uccellagione sono vietate a chiunque nel comprensorio della riserva in attesa delle decisioni del ricorso stesso.
Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489 , dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
Art. 60
Art. 60.
((Fermi i limiti di cui all'articolo 59 piu' proprietari e possessori di terreni confinanti possono unirsi in consorzio per ottenere la concessione di una riserva di caccia, anche se i fondi rispettivi, considerati separatamente, non raggiungono l'estensione di 150 ettari))
In tal caso alla domanda di concessione devono essere uniti, in aggiunta a quelli di cui all'art. 46, i seguenti documenti:
a) atto o atti da cui risulti il consenso dei proprietari dei terreni che entrano a far parte del consorzio con le indicazioni necessarie a identificare i terreni stessi, fra le quali, la estensione ed il numero catastale. Tali atti debbono essere vistati dal podesta' o dal segretario comunale, i quali debbono dichiarare l'autenticita' delle firme o, quando si tratti di analfabeti, l'esistenza del consenso. Tale consenso ha effetto e vincola il proprietario ed i suoi aventi causa per tutta la durata della concessione:
b) regolamento di esercizio della riserva.
In tale regolamento, oltre alle modalita' dell'esercizio della riserva ed ai diritti dei consorziati, dev'essere contenuta la nomina di un direttore, determinandosi i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione.
((Nel decreto di concessione il direttore della riserva e' designato ad ogni effetto di legge come concessionario; la sua eventuale sostituzione va comunicata al Comitato provinciale della caccia per la ratifica e l'annotazione in margine al provvedimento di concessione)) .
Art. 61
Art. 61.
((La concessione di riserva di caccia sia aperta che chiusa e' soggetta al pagamento della tassa annuale di lire 200 per ettaro.
Nella zona faunistica delle Alpi e nei territori montani o in quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e integrazioni, la tassa per le riserve e' di lire 25 per ettaro.
In caso di affitto di una riserva l'affittuario, indipendentemente dalle tasse dovute dal concessionario, e' tenuto a pagare meta' delle tasse stabilite nel primo e nel secondo comma del presente articolo.
Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi di concessionario.
Il contratto di affitto di una riserva non e' valido agli effetti della legge sulla caccia ove non sia stato comunicato al Comitato provinciale della caccia e da questo approvato. Per le riserve che interessano i territori di due o piu' Province, la comunicazione e' fatta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede alla approvazione, sentiti i presidenti dei Comitati provinciali della caccia competenti per territorio.
Il subaffitto di una riserva non e' ammesso sotto pena di decadenza della concessione)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 768 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai decorrere dal 1 gennaio 1948, la tassa ettariale stabilita dall' art. 61, primo e secondo comma, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , a carico dei concessionari di riserve aperte di caccia e' elevata a L. 20 per ettaro fino a 1000 ettari; a L. 14 per ettaro per la parte eccedente i 1000 ettari e fino a 3000 ettari; a L. 8 per ettaro per la parte eccedente i 3000 ettari e a L. 1 per ettaro della zona delle Alpi per la parte eccedente i 500 ettari".
Art. 62
Art. 62.
In relazione alle finalita', di cui all'art. 43 il concessionario di bandita o di riserva ha l'obbligo di curare il ripopolamento o di favorire la sosta della selvaggina, adoperandosi, a seconda dei casi, per migliorare le condizioni atte all'incremento faunistico e per eliminare le cause che ostacolino l'incremento medesimo.
Il concessionario di riserva, la quale abbia per scopo principale la caccia alla selvaggina migratoria, deve, mediante opportuni apprestamenti tecnici, curare che la localita' sia preparata in modo da favorire la sosta degli animali di passo; esso deve, altresi', regolare l'esercizio della caccia in modo da non disturbare eccessivamente la selvaggina stessa.
Art. 63
Art. 63.
Nell'interno delle riserve, i rispettivi concessionari e i dipendenti agenti hanno sempre facolta':
a) di portare armi da caccia, anche con munizioni spezzate, per la distruzione degli animali nocivi;
b) di usare come richiamo la starna femmina, in primavera, per la cattura di maschi in soprannumero;
c) di catturare a scopo di ripopolamento, con ogni forma di reti o di ceste a scatto, qualsiasi specie di selvaggina, anche se compresa nel divieto di cui all'art. 38 della presente legge;
d) di raccogliere uova di selvaggina a scopo di ripopolamento e di curare l'allevamento dei piccoli nati;
e) di servirsi di cani da tana per la distruzione dei nocivi e di usare cani da ferma per scoprire i nidi nei prati che vanno in taglio;
f) di provvedere alla lotta contro gli animali nocivi nei modi previsti dall'art. 25.
((Nelle riserve e' concesso di far ricaricare i fucili durante le battute o in valle da persone pratiche, anche se non munite di licenza e di far portare i fucili di ricambio)) .
Art. 64
Art. 64.
La costituzione di riserva di caccia e' consentita di preferenza dove il terreno si presenti particolarmente adatto al rifugio, alla sosta ed al ripopolamento della selvaggina.
Non e' ammessa la costituzione di riserva ai confini di una zona di ripopolamento e cattura o di un'altra riserva. La distanza non deve essere inferiore ai metri 500.
Intorno alle citta' capoluogo di provincia, per una fascia profonda almeno quindici chilometri, le nuove concessioni di riserva di caccia e gli ampliamenti di quelle esistenti debbono essere accordate con criteri restrittivi, e tenuto conto delle garanzie offerte per l'intensivo allevamento di selvaggina.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 AGOSTO 1967, N. 799 )) .
Art. 65
Art. 65.
L'estensione complessiva delle bandite e delle riserve non deve superare il quinto del territorio effettivamente utile alla caccia in ciascuna provincia.
In detto quinto non vengono calcolate le Riserve Reali, i Parchi nazionali, le bandite demaniali e le zone di ripopolamento e cattura.
Le Amministrazioni comunali e provinciali non possono concedere i loro beni, perche' siano costituiti in bandita o in riserva, per una estensione maggiore della meta'.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla zona delle Alpi, nonche' alle riserve concesse in vista di esigenze relative all'industria della pesca.
Art. 66
Art. 66.
Nelle provincie nelle quali le concessioni di bandita e di riserva siano prossime a raggiungere il limite di superficie di cui all'articolo precedente, nel caso di piu' domande concorrenti, viene data la preferenza a quelle relative a zone che presentino condizioni d'ambiente piu' favorevoli alla migliore utilizzazione faunistica e venatoria.
((Nelle localita' di modesta utilizzazione agricola e forestale e notoriamente frequentate in determinate stagioni da selvaggina migratoria e' in facolta' del Comitato provinciale della caccia di negare le nuove concessioni di riserva e di revocare, sospendere, limitare e condizionare le concessioni esistenti)) .
(2)
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489 , dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".
Art. 67
Art. 67.
La zona faunistica delle Alpi e' sottoposta a regime di caccia controllata per la tutela della tipica fauna alpina, ai sensi del secondo comma dell'articolo 12-bis fatta eccezione per le riserve comunali esistenti al 10 gennaio 1967.
Il Comitato provinciale della caccia vigila sull'osservanza delle norme relative all'esercizio della caccia controllata. Il Comitato, per la relativa gestione, si avvale della collaborazione delle associazioni venatorie, di cui all'articolo 86 del presente testo unico, e, in particolare, di quelle aventi maggiore consistenza nella Provincia, con il concorso delle altre.
Tutti i titolari di licenza possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle zone di caccia controllata, a parita' di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilita' faunistiche del territorio di caccia, assoggettandosi alle condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico. Il regolamento e' reso esecutivo dal presidente del Comitato provinciale della caccia.
Nella zona faunistica delle Alpi tutto il territorio comunque costituito in riserva di caccia, e' sottoposto, alla scadenza delle concessioni di riserva, al regime di caccia controllata. E' tuttavia consentito il rinnovo o la costituzione, a norma della presente legge, di riserve di privati e di enti pubblici, quando nei territori da riservare si trovi selvaggina tipica della zona delle Alpi che ponga in evidenza il carattere naturalistico delle riserve stesse.
((Le riserve indicate nel primo comma concesse anteriormente al 1 gennaio 1967 a favore dei comuni o dei loro consorzi su tutto il territorio della loro circoscrizione, possono essere rinnovate e, se scadute, ricostituite dai comitati provinciali della caccia.
La gestione delle riserve medesime e' affidata ai comitati provinciali della caccia i quali versano ai comuni interessati un canone annuo determinato dal prefetto sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura.
I titolari di licenza di caccia possono essere ammessi a praticare l'esercizio venatorio nelle riserve comunali, a parita' di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilita' faunistiche di ciascuna riserva, previo pagamento di un tributo non superiore a L. 20 mila determinato nel regolamento che il comitato provinciale della caccia deve emanare, entro il 15 giugno di ogni anno, per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle riserve stesse.
Dette riserve sono esenti dal pagamento di qualsiasi tassa e soprattassa erariali)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (13)
La Corte costituzionale con sentenza 1-9 giugno 1967, n. 71 (in G.U. 1 a s.s. 10/06/1967, n. 144) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 67, primo comma, del T.U. sulla caccia, approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016 , nella parte in cui dispone che la gestione della riserva ivi prevista sia a vantaggio degli iscritti alla sezione della Federazione della caccia".
Art. 67 bis
Art. 67-bis.
((Il Ministro per l'agricoltura e foreste, sentiti il Comitato provinciale della caccia competente per territorio e il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, puo' costituire oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale o migratoria, nelle quali e' vietata la caccia e l'uccellagione.
Il territorio costituito in oasi di protezione e' delimitato a cura del Comitato provinciale della caccia da cartelli indicanti il divieto di caccia e di uccellagione.
I cartelli sono esenti da qualsiasi tassa.
Il Comitato provinciale della caccia, su richiesta del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, puo' autorizzare catture a scopo di studio in dette oasi. Puo' altresi' autorizzare la cattura, anche con mezzi e in tempi vietati, di determinate specie di selvaggina, quando esse arrechino effettivi danni - alle colture agricole.
Chi effettua l'esercizio venatorio in dette oasi e' punito con l'ammenda da lire 16.000 a lire 80.000)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (12)
La Corte costituzionale con sentenza 1-9 giugno 1967, n. 71 (in G.U. 1 a s.s. 10/06/1967, n. 144) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 67, primo comma, del T.U. sulla caccia, approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016 , nella parte in cui dispone che la gestione della riserva ivi prevista sia a vantaggio degli iscritti alla sezione della Federazione della caccia".
Art. 68
Art. 68.
La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e campestri, alle guardie dei Consorzi idraulici o forestali, e, in particolar modo, ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali della caccia ed alle guardie giurate in servizio presso i concessionari di bandite e di riserve.
E' affidata, altresi', alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza ed alle guardie volontarie delle Sezioni della Federazione italiana della caccia.
I guardiacaccia dei Comitati provinciali possono esercitare le loro funzioni anche fuori del territorio della rispettiva provincia; e le guardie giurate delle bandite e riserve anche fuori dei confini della rispettiva bandita o della riserva, limitatamente ai territori dei Comuni limitrofi.
Art. 69
Art. 69.
((Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico hanno facolta' di chiedere al prefetto, a termini della legge di pubblica sicurezza, il riconoscimento di guardie giurate volontarie per quei soci che diano sicuro affidamento di serieta' e di capacita' e che intendono eseguire volontariamente servizio di vigilanza venatoria. Dette guardie giurate sono equiparate, ad ogni effetto, alle guardie volontarie)) .
Tali guardie volontarie sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni solo dopo aver prestato giuramento ai sensi dell'art. 266 del regolamento 21 gennaio 1931-IX, n. 773.
Le domande e i documenti necessari per il riconoscimento prefettizio dei guardiacaccia dei Comitati provinciali sono esenti da ogni tassa di bollo e di concessione. Per le guardie giurate volontarie non vi e' obbligo di assicurazione per la invalidita' e la vecchiaia ne' per gli infortuni.
La qualita' di guardia giurata volontaria non da' luogo ad agevolazioni fiscali nel rilascio della licenza di caccia.
Art. 70
Art. 70.
((Ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali e alle guardie giurate dipendenti da concessionari di bandite e riserve e' vietata la caccia e l'uccellagione nelle localita' in cui esercitano la loro funzione.
Essi possono di volta in volta essere autorizzati, dai Comitati o dai concessionari, a cacciare - nei periodi di apertura - determinate specie di selvaggina.
Gli agenti di vigilanza, di cui all'articolo 68 - escluse le guardie giurate volontarie - sono autorizzati alla uccisione e alla cattura degli animali nocivi in ogni epoca, e a tale scopo possono portare il fucile da caccia con munizione spezzata anche in tempo di divieto purche' siano muniti, in mancanza della normale licenza, dello speciale porto d'armi)) .
Art. 71
Art. 71.
Per l'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere la presentazione della licenza o dei permessi e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia o all'uccellagione o in esercizio o in attitudine di caccia, ai sensi dell'art. 1.
In caso di contestata contravvenzione gli agenti debbono sempre sequestrare le armi o gli arnesi nonche' la cacciagione; detto sequestro non si estende al cane. I mezzi di trasporto sono considerati, strumenti di caccia quando servono direttamente a compiere atti di caccia. Gli agenti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si stia commettendo un reato previsto dalla presente legge,possono, altresi', osservate le disposizioni del codice di procedura penale e nei limiti da esso stabiliti, procedere a ispezioni e a perquisizioni, e in genere valersi dei poteri dallo stesso codice concessi agli agenti di polizia giudiziaria.
((16)) ---------------- AGGIORNAMENTO (16)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno - 9 luglio 1974, n. 217 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 71 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), nella parte in cui esclude l'applicazione degli artt. 304 quater e 390 del codice di procedura penale ".
Art. 72
Art. 72.
Gli agenti che accertino, anche in seguito a denuncia, violazioni alle disposizioni della presente legge, redigono verbale nel quale vanno indicate specificatamente le circostanze dell'accertata contravvenzione, e ne trasmettono copia al Comitato provinciale della caccia, che ne da' comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al contravventore, ove la contravvenzione non sia stata personalmente contestata.
((Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano al Comitato provinciale della caccia, che provvede a liberare in localita' adatta la selvaggina viva, salvo che si tratti di richiami, e a vendere la selvaggina morta e i richiami.
In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sara' tenuto a disposizione di colui contro il quale e' stata elevata la contravvenzione, per il caso che egli sia assolto. Nel caso, invece, di condanna o di oblazione, l'importo della vendita della selvaggina e dei richiami sequestrati deve essere versato alle casse del Comitato provinciale della caccia a favore del Comitato stesso. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della selvaggina o per ripopolamento)) .
Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna gli agenti la liberano sul posto.
Art. 73
Art. 73.
I cani di qualsiasi razza, trovati a vagare nelle campagne in tempo di divieto, devono essere possibilmente catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo nel quale ne e' permesso l'uso, la cattura deve aver luogo solo quando non siano accompagnati o non si trovino sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore.
I cani trovati nelle bandite, nelle riserve o nelle zone di ripopolamento e cattura, devono essere possibilmente catturati; essi possono, altresi', essere uccisi, ma solo nelle ore notturne, ovvero quando arrechino danno reale alla selvaggina, e sempre che non sia possibile la cattura ne' il riconoscimento.
I cani catturati devono essere dati in custodia al Comitato provinciale o all'organo locale della Federazione italiana della caccia; quelli catturati in bandita o in riserva possono essere trattenuti dal concessionario che ne da' comunicazione al Comitato o all'organo suddetto.
Colui che, essendo obbligato alla custodia, anche temporanea, di un cane, lascia, sia pure per negligenza, che esso vaghi per la campagna od entri in bandita od in riserva o in zona di ripopolamento e cattura, anche se il cane non possa essere catturato, e' punito con l'ammenda da L. 20 a L. 100. La pena e' ridotta alla meta' quando il cane si introduca in bandita o in riserva o in zone di ripopolamento e cattura inseguendo selvaggina scovata o per raccogliere selvaggina colpita fuori delle stesse.
((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 2 agosto 1967, n. 799 ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che "La ammenda prevista per contravvenzioni alle norme dello articolo 73 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e' stabilita da un minimo di lire 2.000 ad un massimo di lire 10.000".
Art. 74
Art. 74.
Non si procede contro colui che, entro otto giorni dalla contestazione della contravvenzione, paghi all'Ufficio del Registro una somma corrispondente al minimo dell'ammenda stabilita dal precedente comma, ed in pari tempo rimborsi al Comitato provinciale o all'organo della Federazione italiana della caccia presso cui si trovi il cane, le spese di custodia e mantenimento, nella misura di lire cinque per ogni giorno. Le somme anzidette possono essere corrisposte dal proprietario del cane, anche se egli non sia il contravventore. Quando siano stati eseguiti i predetti pagamenti, il cane catturato viene restituito.
Trascorso inutilmente il termine di otto giorni dalla contestazione della contravvenzione, ovvero quello di quindici giorni dall'accertamento della stessa, nel caso che il contravventore sia sconosciuto, il cane rimane di proprieta' del Comitato provinciale della caccia il quale puo' disporne liberamente. Il verbale di contravvenzione, se il contravventore sia conosciuto, viene trasmesso al pretore per il procedimento penale.
Art. 75
Art. 75.
I cani da guardia alle abitazioni ed al bestiame non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a piu' di 200 metri dalle abitazioni o dal bestiame.
I cani da seguito e da tana devono essere rigorosamente custoditi, e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti a guinzaglio. In difetto sono considerati vaganti a tutti gli effetti dei due precedenti articoli.
Per l'addestramento e l'allenamento i cani da ferma possono essere condotti nelle campagne soltanto nei trenta giorni precedenti l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale protetta, nelle localita' preventivamente fissate dal Comitato provinciale e devono essere costantemente sorvegliati dal proprietario o da un suo incaricato. E' data facolta' al Comitato provinciale della caccia di consentire, con le modalita' necessarie ad evitare danni alla selvaggina stanziale protetta, l'uso dei cani da ferma per le prove sul terreno, anche nelle zone di ripopolamento e cattura.
In caso d'inosservanza delle precedenti disposizioni, i cani sono considerati vaganti e si applicano le norme dei due precedenti articoli.
Per la esatta classificazione dei cani da guardia, il Podesta' provvede, sentito il Comitato provinciale della caccia e, nei Comuni fuori del capoluogo sede del Comitato, sentito l'organo della Federazione della caccia alla compilazione dei suoli per la tassa sui cani.
Art. 76
Art. 76.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 507 ))
Art. 77
Art. 77.
((Per le contravvenzioni previste dalla presente legge che siano punibili con la sola ammenda, il colpevole e' ammesso a fare oblazione nel termine di 15 giorni da quello della contestazione della contravvenzione o, se questa non abbia avuto luogo, dalla comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 72.
Il contravventore, entro il termine suddetto, deve pagare all'Erario la somma dovuta a titolo di oblazione e, al Comitato provinciale della caccia, che ne rilascia ricevuta, le eventuali spese in misura comunque non superiori a lire 1.500.
La precedente disposizione non si applica quando la caccia e l'uccellagione vengano esercitate senza licenza, ovvero facendo uso di mezzi proibiti di cui all'articolo 14, nonche' nei casi previsti dagli articoli 30 e 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 76)) .
Art. 78
Art. 78.
((Il Comitato provinciale della caccia, indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall' articolo 2 del Codice di procedura penale , trasmette al pretore il verbale di contravvenzione per il procedimento penale nei seguenti casi:
a) quando la contravvenzione non ammette oblazione;
b) quando il contravventore non abbia pagato nel termine prescritto le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, o non abbia presentato domanda di oblazione.))
Art. 79
Art. 79.
La condanna per le violazioni alla presente legge importa la confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione nonche' della selvaggina, in conformita' di quanto stabilisce il Codice penale ; detta confisca non si estende al cane. La condanna importa, altresi', la revoca della licenza, quando si tratti di reato di caccia o di uccellagione in tempo di divieto generale o con armi o arnesi vietati, ovvero in bandita o in riserva o in zona di ripopolamento e cattura, ovvero a danno di selvaggina stanziale protetta.
La licenza revocata puo' essere nuovamente concessa solo dopo trascorso almeno un anno dalla revoca; tale termine e' raddoppiato nei riguardi dei recidivi.
Nel caso di piu' di due condanne per violazione della presente legge, il colpevole e' soggetto alla esclusione definitiva dalla concessione della licenza.
Nel caso di condanna per violazione della presente legge, il cancelliere dell'autorita' giudiziaria competente deve trasmettere copia del dispositivo della sentenza alla Regia questura e al Comitato provinciale della caccia.
Art. 80
Art. 80.
Il Ministro per le finanze provvede annualmente all'iscrizione nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una somma da determinarsi in relazione all'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente a titolo di oblazione o a seguito di condanna per contravvenzioni alla presente legge.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede alla ripartizione delle somme anzidette tra i Comitati provinciali della caccia perche' siano erogate per il mantenimento dei guardiacaccia e per i premi agli agenti che si siano maggiormente distinti nel servizio di vigilanza.
Art. 81
Art. 81.
Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' istituito il Comitato centrale della caccia, il quale ha il compito di dare parere sui provvedimenti da emanarsi in materia di caccia e su ogni questione che, in ordine alla stessa, gli verra' dal predetto Ministero deferita per esame.
Il Comitato e' nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste e si compone:
del Presidente, nella persona del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
del Vice presidente, in persona del presidente della Federazione italiana della caccia;
di un rappresentante: a) del P.N.F.; b) del C.O.N.I.;
c) della Confederazione fascista degli agricoltori; d) della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura; e) dell'Ente assistenziale dei produttori di selvaggina;
del direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;
di quattro rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui tre da scegliersi fra funzionari del Ministero stesso, di grado non inferiore al sesto, e uno fra gli ufficiali della M.N.F. di grado non inferiore a console;
di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze.
In seno al Comitato funziona, per gli affari piu' urgenti e di minore rilievo, un Sottocomitato la cui composizione sara' stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, particolarmente versato nelle discipline venatorie, fa parte del Comitato e del Sottocomitato con funzioni di segretario.
I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Col decreto ministeriale di nomina dei componenti del Comitato sara' stabilita, di concerto col Ministero delle finanze, la misura dei compensi ad essi spettanti per l'intervento alle sedute, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 82
Art. 82.
((Con provvedimento del presidente della Giunta provinciale e' costituito, in ciascuna Provincia, il Comitato provinciale della caccia, organo dell'Amministrazione provinciale con ordinamento autonomo.
Esso si compone:
a) del Presidente della Giunta provinciale o di un consigliere da lui delegato, in qualita' di presidente del Comitato;
b) del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o di un funzionario da lui delegato;
c) del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste o di un funzionario da lui delegato;
d) di un insegnante di scienze naturali (zoologia);
e) di cinque cacciatori designati dagli organi provinciali delle associazioni venatorie di cui all'articolo 86 in misura proporzionata alla consistenza delle stesse e determinata dal Presidente della Giunta provinciale;
f) di un rappresentante degli agricoltori;
g) di un rappresentante dei coltivatori diretti;
h) di un concessionario di riserva di caccia della i) di un rappresentante provinciale dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;
i) di un rappresentante provinciale dell'Associazione nazionale pro natura.
I membri di cui alle lettere e), f), g), h), i) ed l), sono nominati e revocati su proposta delle rispettive associazioni.
Il Comitato elegge il vice presidente fra i membri di cui alla lettera e).
Svolge le funzioni di segretario del Comitato un dipendente dell'Amministrazione provinciale nominato dal presidente della Giunta provinciale.
Tutte le deliberazioni del Comitato sono rese esecutive dal suo presidente con apposito provvedimento, dopo la loro pubblicazione nelle forme consuete all'albo dell'Amministrazione provinciale.
Contro dette deliberazioni e' ammesso ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Il Comitato provinciale per la caccia ha sede presso l'Amministrazione provinciale. La revisione dei conti e' affidata ad un Collegio composto da un funzionario dell'Amministrazione provinciale, nominato dal presidente della Giunta provinciale, e da due membri, nominati dal Comitato provinciale della caccia.
Il servizio di Cassa e' affidato alla tesoreria dell'Amministrazione provinciale.
Le spese per il personale dipendente dal Comitato provinciale della caccia e di quello ad esso assegnato sono a carico dell'Amministrazione provinciale)) .
Art. 83
Art. 83.
((I Comitati provinciali della caccia hanno i seguenti compiti:
a) vigilare sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, venatoria e provvedere nella Provincia, secondo le direttive indicate dal presidente della Giunta provinciale, a tutte le iniziative atte a conseguire il ripopolamento della selvaggina stanziale, anche mediante opportune immissioni, e alla repressione degli abusi in materia, di caccia e di uccellagione, a mezzo anche di apposite guardie;
b) dare impulso nella Provincia ad una vasta azione di propaganda, che valga a diffondere tra i cacciatori e uccellatori e tra i cittadini tutti la conoscenza delle leggi sulla caccia ed il rispetto delle norme disciplinanti la materia venatoria;
c) segnalare al presidente della Giunta provinciale le bandite e le riserve che rispondano agli scopi della legge, indicandone l'effettivo rendimento;
d) segnalare al presidente della Giunta provinciale l'opportunita' di costituire zone di ripopolamento e cattura, nonche' ogni altra questione in materia di tecnica e di esercizio venatorio;
e) provvedere alla pubblicazione annuale del manifesto riportante tutte le disposizioni relative all'esercizio della caccia, indicando in detto manifesto anche gli speciali divieti di caccia e di uccellagione disposti ai sensi dell'art. 23 della presente legge, le specie incluse tra quelle considerate selvaggina stanziale protetta di cui all'art. 3, le specie incluse tra quelle considerate animali nocivi di cui all'art. 4;
f) provvedere alla gestione dei fondi)) .
Art. 84
Art. 84.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 1955, N. 987 ))
Art. 85
Art. 85.
((Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Universita' di Bologna, e' costituito in persona giuridica pubblica e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Esso svolge attivita' tecnico-scientifica e di consulenza del Ministero in materia di caccia ed esercita gli altri compiti che saranno stabiliti con lo statuto da approvarsi dal Ministero medesimo.
La consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale saranno disciplinati da apposito regolamento da approvarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il Collegio sindacale e' composto di tre funzionari designati rispettivamente in numero di due e di uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero del tesoro.
Presso le Universita', gli Istituti sperimentali zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli istituti zooprofilattici del Ministero della sanita' possono essere istituiti centri di studio per l'allevamento, l'alimentazione e le malattie della selvaggina)) .
Art. 86
Art. 86.
((Le associazioni venatorie sono libere.
La Federazione italiana della caccia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.
Essa si compone dei propri organi locali e fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano. Per l'esercizio delle attivita' di interesse tecnico-venatorio la Federazione e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, previa ratifica del Comitato olimpico nazionale, approva lo statuto e le eventuali modificazioni.
Le associazioni nazionali fra i cacciatori istituite per atto pubblico sono riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con quello per l'interno, purche' posseggano i seguenti requisiti:
a) abbiano finalita' esclusivamente sportive, ricreative o tecnico-venatorie;
b) posseggano una efficiente e stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici.
Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alla legge sulla caccia.
Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste dispone con proprio decreto, d'intesa con il Ministro per gli interni, la revoca del riconoscimento stesso)) .
Art. 87
Art. 87.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1967, N. 799 ))
Art. 88
Art. 88.
((Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico oltre agli altri compiti che la presente legge affida loro, provvedono:
a) ad organizzare i cacciatori ed a tutelare i loro legittimi interessi;
b) a collaborare nel campo tecnico organizzativo della caccia con gli organi dello Stato e degli Enti locali;
c) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche e normative;
d) a divulgare fra i cacciatori le conoscenze tecniche e quelle venatorie;
e) a promuovere e finanziare iniziative atte a rendere piu' proficuo l'esercizio venatorio;
f) ad organizzare gare, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere venatorio)) .
Art. 89
Art. 89.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1967, N. 799 ))
Art. 90
Art. 90.
((Le licenze per l'esercizio della caccia e della uccellagione sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annuali a favore dell'orario:
a) licenza di caccia con uso di fucile a un colpo: lire 6.000, a due colpi lire 8.000, a piu' di due colpi lire 12.000;
b) licenze di porto di fucile per gli agenti di vigilanza, per il controllo dei predatori: lire 1.000;
c) barca a motore per uso di caccia con fucile sui fiumi: lire 30.000;
d) archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barche senza motore: lire 40.000; per ogni arma in piu': lire 10.000;
e) archibugio o altra arma da getto a cavalletto con appoggio fisso: lire 9.000; per ogni arma in piu': lire 5.000;
f) licenza di uccellagione fissa: lire 30.000;
g) licenza di quagliara, paretai e copertoni: lire 20.000;
h) licenza di prodina: lire 15.000;
i) appostamento fisso: lire 10.000.
Per le concessioni di riserva devono essere pagate le tasse indicate nell'articolo 61 e, per tutte le tabelle, per le quali non e' prevista l'esenzione, la tassa prescritta dalla legge di bollo)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 maggio 1940, n. 694 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "E' parimenti abrogato dalla stessa data il richiamo alla speciale licenza per detenzione di fucile da caccia, contenuto nel comma primo (prima linea e successiva lettera a) dell'articolo 90 dell'anzidetto testo unico".
Art. 91
Art. 91.
((Le licenze di caccia e di uccellagione escluse quelle rilasciate ai guardiacaccia ai sensi della lettera b) dell'articolo precedente, sono soggette al pagamento, oltre che delle tasse specificate nell'articolo precedente, delle seguenti soprattasse:
a) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a un colpo lire 1.000;
b) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a non piu' di due colpi lire 2.000;
c) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a piu' di due colpi lire 2.500;
d) per ogni licenza di barca a motore per uso di caccia col fucile sui fiumi lire 120.000;
e) per ogni licenza di archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barca senza motore lire 50.000; per ogni arma in piu' lire 20.000;
f) per ogni licenza di uccellagione: lire 5.000 per la prodina con un sol paio di reti; lire 20.000 per i paretai e copertoni fino a due paia di reti, roccoli e brescianelle senza passate; lire 30.000 per i paretai e copertoni con piu' di due paia di reti, roccoli e brescianelle con passate a reti tordare, boschetti o tordare con richiami; lire 50.000 per la quagliara;
g) per ogni licenza di appostamento fisso di caccia e di uccellagione con apposizione di tabelle delimitanti la zona di rispetto lire 40.000, elevate a lire 80.000 per gli appostamenti fissi per colombacci;
h) per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa erariale per le bandite private e per le riserve dovra' pagarsi una soprattassa di lire 100;
i) per ogni tabella indicante il divieto di caccia, soggetta al pagamento della tassa di bollo deve pagarsi una soprattassa di lire 50)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 15 aprile 1947, n. 458 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le sopratasse venatorie previste dall'art. 91, nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , sono rispettivamente, elevate a lire centoventi, duecentocinquanta, cento, duecentocinquanta e cinquanta". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 768 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Con la stessa decorrenza del 1 gennaio 1948, la sopratassa per le tabelle indicati il divieto di caccia, di cui all' art. 91 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , viene elevata a L. 1,40". -------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale con sentenza 7-26 giugno 1962, n. 69 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1962, n. 69) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 8, terzo comma, e 91, ultimo comma, del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia in riferimento, all' art. 18 della Costituzione ".
Art. 92
Art. 92.
((Il provento complessivo delle soprattasse da utilizzarsi in aggiunta a eventuali normali stanziamenti per gli scopi di cui alla presente legge, viene ripartito come segue:
a) il 40 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione all'introito della rispettiva Provincia;
b) il 45 per cento alle Amministrazioni provinciali in relazione alla importanza faunistica del territorio;
c) il 5 per cento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;
d) il 10 per cento alle Associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico, a finanziamento di attivita' tecniche specifiche approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il provento complessivo delle soprattasse viene stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si provvede all'erogazione del provento entro tre mesi dall'avvenuta iscrizione in bilancio)) .
Art. 93
Art. 93.
((A tutte le altre spese comunque interessanti il servizio della caccia comprese quelle per la erogazione di contributi ad enti e privati fino al 50 per cento della spesa per l'acquisto di riproduttori e per iniziative di ripopolamento, per l'attrezzatura degli allevamenti di selvaggina e per la sorveglianza, si provvede con apposito fondo da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'erogazione di contributi ad enti e privati deve essere diretta esclusivamente a favorire l'incremento venatorio in zone particolarmente depresse, che potrebbero ritrarre notevoli benefici di ordine economico e turistico)) .
Art. 94
Art. 94.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1967, N. 799 ))
Art. 95
Art. 95.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1967, N. 799 ))
Art. 96
Art. 96.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1967, N. 799 ))
Art. 97
Art. 97.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1967, N. 799 ))
Art. 98
Art. 98.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1967, N. 799 ))
Art. 99
Art. 99.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1967, N. 799 ))
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
Rossoni