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019U2205

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019U2205

Legge sull'emigrazione (REGIO DECRETO-LEGGE 13 novembre 1919 n. 2205)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/1919 Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104). VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 31 gennaio 1901, n. 23 , sulla emigrazione; Vista la legge 17 luglio 1910, n. 338 , che stabilisce alcuni provvedimenti riguardanti l'emigrazione; Vista la legge 2 agosto 1913, n. 1075 , recante provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti; Vista la legge 24 gennaio 1915, n. 173 , che modifica la legge 2 agosto 1913, n. 1075 , per la tutela giuridica degli emigranti; Visto il decreto legge Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1379 che demanda alla competenza degli ispettori dell'emigrazione tutte le controversie contemplate nella legge 2 agosto 1913, n. 1075 , per la tutela giuridica degli emigranti; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 16 maggio 1919, n. 1093 , che stabilisce l'obbligo del passaporto per i cittadini che sono considerati e si presumono emigranti; Visti i decreti-legge Lungotenenziali 7 novembre 1918, n. 1723, e 30 giugno 1919, n. 1185, che portano modificazioni all'ordinamento delle cariche direttive ed ispettive del Commissariato dell'emigrazione; Ritenuta la necessita' di coordinare e di unificare in un corpo organico i provvedimenti legislativi finora in vigore sui servizi dell'emigrazione e sulla tutela degli emigranti; Sentito il Consiglio dei ministri; Su proposta del ministro degli affari esteri, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, di grazia e giustizia, della guerra, della marina, dei trasporti marittimi e ferroviari, dell'industria, commercio e lavoro, dell'agricoltura, dell'istruzione e delle poste e telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' approvato il testo che coordina i provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2

Il presente decreto avra' effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 novembre 1919.
VITTORIO EMANUELE.
Nitti - Tittoni - Tedesco - Schanzer -
Mortara - Albricci - Sechi - De Vito
- Ferraris - Visocchi - Baccelli - Chimienti.
Visto, Il guardasigilli: Mortara.

Art. 1

LEGGE SULL'EMIGRAZIONE.
Art. 1
((E' istituito presso il Ministero degli affari esteri un Commissariato generale al quale e' attribuita la competenza per tutto cio' che si riferisce alla emigrazione e nel quale sono concentrati i servizi ad essa attinenti.
Il Commissariato generale dell'emigrazione fa parte integrante dei Ministero degli affari esteri; e' composto di un Commissario generale, di tre Commissari, di cui uno puo' ricevere le funzioni ed il titolo di vice commissario generale e del personale necessario per i servizi all'interno e all'estero, ad esso devoluti)) .
Il Commissario generale e' nominato con decreto reale su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei ministri, ed e' scelto tra gli impiegati superiori del Commissariato o di una delle Amministrazioni dello Stato.
I commissari sono nominati, per incarico temporaneo, con decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, e sono scelti tra gli impiegati superiori del Commissariato o, eccezionalmente, tra gli impiegati di altre Amministrazioni aventi grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione od a questo equiparato.
Le norme relative alle nomine e alle promozioni degli impiegati addetti al Commissariato ed all'assunzione di personale avventizio per lavori straordinari sono stabilite dal regolamento.
Agli impiegati del Commissariato si applicano le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 2

Art. 2
E' istituito un Consiglio superiore dell'emigrazione composto:
a) del commissario generale come delegato del ministro degli affari esteri;
b) del direttore generale della marina mercantile;
c) del direttore generale della previdenza e del lavoro;
d) del direttore generale del Banco di Napoli;
e) dei direttori generali di altri tre servizi di Stato aventi particolare attinenza coll'emigrazione, che saranno designati dal ministro degli affari esteri;
f) di tre membri nominati per decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline aventi attinenza coll'emigrazione;
g) Il ministro degli affari esteri, con suo decreto, promosso, se del caso, di concerto con gli altri ministri interessati, designa le Organizzazioni economiche, le Associazioni e gli Enti che sono ammessi a partecipare, ciascuno con un delegato, alla costituzione del Consiglio superiore dell'emigrazione.
Ciascun delegato sara' scelto dal ministro degli affari esteri in una terna di nomi che verranno indicati al ministro dagli Enti, Associazioni ed Organizzazioni interessate.
h) di tre membri, uno dei quali dovra' essere una donna, scelti dal ministro fra le persone designate dalle istituzioni di assistenza degli emigranti riconosciute dal Commissariato;
i) di due membri scelti dal ministro competente nel seno del Comitato permanente del lavoro e della Giunta esecutiva per il collocamento e la disoccupazione.
I membri della Commissione parlamentare di vigilanza di cui al successivo art. 65, comma secondo, fanno parte di diritto del Consiglio superiore dell'emigrazione con voto deliberativo.
Il regolamento determinera' le norme per la designazione e la scelta dei membri di cui alle lettere g) e h), come pure determinera' le modalita' per la rinnovazione del Consiglio, le indennita' dovute ai consiglieri e il modo di formazione dell'ufficio di presidenza.
Il Consiglio sara' udito nelle questioni piu' rilevanti relative all'emigrazione e negli affari di competenza di piu' Ministeri.
Alle sedute del Consiglio il ministro degli affari esteri potra' chiamare, con voto deliberativo, uno o piu' delegati dei Ministeri interessati nelle questioni sottoposte all'esame del Consiglio.
Alle sedute intervengono pure, con voto consultivo, i commissari dell'emigrazione.
Il Consiglio elegge nel proprio seno quattro membri, i quali, insieme col commissario generale, presidente, ed a due membri scelti nel proprio seno dalla Commissione parlamentare di vigilanza, formano un Comitato permanente con le attribuzioni indicate nel regolamento, il quale determinera' pure le norme per la rinnovazione del Comitato stesso.
((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio Decreto 23 ottobre 1927, n. 2146 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consiglio superiore dell'emigrazione ed il Comitato permanente di cui all'art. 2 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205 , sono soppressi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 30 novembre 1927.

Art. 3

Art. 3
Il Commissariato generale dell'emigrazione corrisponde con le autorita' del Regno, coi RR. agenti all'estero, con gli uffici d'emigrazione degli altri Stati, e con tutte le istituzioni che nel Regno e all'estero si occupano della protezione degli emigranti.
Gode di franchigia postale e telegrafica per tutti gli affari attinenti ai servizi che gli sono commessi. Ha il diritto di affissione gratuita dei suoi manifesti in ogni stazione o agenzia, nei piroscafi, vetture e altri mezzi di trasporto per terra o per acqua.

Art. 4

Art. 4
Il ministro degli affari esteri dovra' presentare ogni anno al Parlamento, non piu' tardi del mese di aprile, una relazione sui servizi dell'emigrazione, allegando un rapporto del commissario generale sul movimento dell'emigrazione permanente e temporanea, corredato dei relativi dati statistici raccolti a cura del Commissariato, sulle operazioni dei vettori e dei loro rappresentanti, sui noli stabiliti od approvati nel corso dell'anno, sulle modificazioni che l'esperienza suggerisce di apportare alle norme vigenti, e sopra ogni altro punto che interessi l'emigrazione.
Questa relazione dovra' essere iscritta all'ordine del giorno nella tornata successiva, per la sua discussione e approvazione.
Il commissario generale puo' avere le funzioni di commissario del Governo, agli effetti dell'art. 59 dello Statuto del Regno, per cio' che concerne i servizi dell'emigrazione.

Art. 5

Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18 ))

Art. 6

Art. 6
Con decreto del commissario generale potranno essere istituiti Comitati mandamentali o comunali per l'emigrazione, con funzioni gratuite, composti secondo le norme fissate dal regolamento.
Il Comitato e' presieduto dal pretore o, in sua mancanza, dal sindaco.
Nelle provincie dove Istituti di assistenza agli emigranti funzionino in modo ritenuto dal Commissariato piu' conforme agli interessi degli emigranti che non i Comitati mandamentali o comunali, le attribuzioni a questi conferite passeranno agli Istituti menzionati.

Art. 7

Art. 7
Su ogni nave che trasporti emigranti con destinazione a paesi transoceanici prende imbarco un R. commissario, il quale, secondo le norme determinate dal regolamento, vigila sull'andamento del servizio sanitario e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla emigrazione.
I RR. commissari sono scelti, di regola, nel corpo dei medici della R. marina, in servizio attivo. I medici della R. marina destinati in servizio di emigrazione, pur continuando a far parte del ruolo organico, sono messi a disposizione del Commissariato.
I RR. commissari sono retribuiti sul Fondo per l'emigrazione, nella cui cassa il vettore dovra' versare le competenze loro spettanti, ed hanno diritto, per parte del vettore, nei viaggi, sia di andata che di ritorno, al trattamento della classe piu' elevata esistente a bordo.
Alla designazione del R. commissario a bordo dei piroscafi in servizio di emigrazione sara' provveduto nei modi determinati dal regolamento.
I Regi commissari esercitano le loro funzioni anche nel viaggio di ritorno dal porto transoceanico, quando la nave si diriga ad un porto europeo con passeggeri italiani di terza classe, o di classe equivalente alla terza, che rimpatriano. Nel caso in cui la missione del R. commissario abbia termine fuori del Regno per fatto dipendente dal vettore, questi e' obbligato a fornirgli i mezzi per il rimpatrio nella misura che verra' determinata dal regolamento.

Art. 8

Art. 8
Negli Stati verso i quali si dirige l'emigrazione italiana, saranno istituiti, anche mediante accordi coi rispettivi Governi, uffici di protezione, d'informazione e d'avviamento al lavoro.
Possono essere destinati, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento, nei principali centri di emigrazione italiana, funzionari dell'emigrazione, i quali informeranno il Commissariato sulle condizioni dell'emigrazione italiana, della quale raccoglieranno e trasmetteranno i voti, e disimpegneranno le altre attribuzioni che verranno ad essi affidate. Lo stesso incarico potra' essere conferito anche ad ufficiali consolari o ad altri funzionari dello Stato.
Tanto nei porti di transito, quanto in quelli di arrivo, si eseguiranno, a bordo dei vapori che trasportano emigranti, delle regolari ispezioni per cura dei funzionari dell'emigrazione o degli ufficiali consolari, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Art. 9

Art. 9
L'emigrazione e' libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente.
Gli iscritti di leva che abbiano compiuto o che compiano nell'anno il 18° anno di eta', gli iscritti di leva marittimi e militari del corpo R. equipaggi potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso, i primi dal prefetto o dal sottoprefetto, i secondi dal capitano di porto e gli ultimi dal comandante del porto.
I militari di prima categoria dell'esercito, che non abbiano compiuto il 28° anno di eta', potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso dal comandante del distretto, al quale dovranno provare di trovarsi in una delle condizioni che saranno specificate dal regolamento.
E' libera l'emigrazione dei militari di terza categoria, appartenenti all'esercito e alla marina.
E' pure libera l'emigrazione dei militari di prima categoria appartenenti all'esercito, che abbiano compiuto il 28° anno di eta'; ma sino a quando non abbiano compiuto il 32° anno, essi debbono notificare la loro presenza al comandante del distretto. Questa notificazione sara' fatta in carta libera e senza spesa, nel modo che sara' stabilito dal regolamento.
La facolta' di emigrare consentita ai militari dai precedenti capoversi potra' essere, in casi eccezionali, temporaneamente sospesa con decreto reale, su proposta dei ministri della guerra e della marina.
Il ministro degli affari esteri, d'accordo col ministro dell'interno, potra' sospendere l'emigrazione verso una determinata regione, per motivi d'ordine pubblico, o quando possano correre grave pericolo la vita, la liberta', gli averi degli emigranti, o quando lo richieda la tutela degli interessi economici o morali degli emigranti.

Art. 10

Art. 10
Salvo disposizioni speciali, e' considerato emigrante, agli effetti delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, gia' emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in paese estero ove gia' precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal precedente articolo.

Art. 11

Legge sull'emigrazione-art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 1930, N. 1278 ))

Art. 12

Legge sull'emigrazione-art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 1930, N. 1278 ))

Art. 13

Art. 13
Chi abbandona in paese straniero minori degli anni diciassette, avuti in consegna nel Regno, per dare ad essi lavoro, sara' punito con la reclusione fino ad un anno e con multa da trecento a mille lire, senza pregiudizio delle maggiori pene in caso di maltrattamenti o di sevizie.
Se il minore non abbia compiuto quattordici anni, la pena sara' aumentata della meta'.
L'imputato, cittadino o straniero, sara' giudicato a richiesta del ministro della giustizia o a querela di parte; e se gia' fu, per lo stesso reato, giudicato all'estero, si applicheranno le disposizioni degli articoli 7 e 8 del Codice penale .

Art. 14

Legge sull'emigrazione-art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 1930, N. 1278 ))

Art. 15

Art. 15
I cittadini, che a norma delle leggi e dei regolamenti sulla emigrazione sono considerati o si presumono emigranti, per uscire dal Regno devono essere muniti di passaporto per l'estero. Tale passaporto e' rilasciato dalle autorita' competenti a norma delle disposizioni vigenti, secondo le istruzioni impartite dal Commissariato generale dell'emigrazione.
Il rilascio e la rinnovazione dei passaporti per l'estero per le persone indicate nel comma precedente e per le loro famiglie, qualunque sia il numero delle persone inscritte nel passaporto, sono soggetti alla tassa di lire due, che e' devoluta integralmente al Fondo per l'emigrazione. Durante il periodo di validita' del passaporto potra' sul passaporto medesimo venire modificata da una delle autorita' competenti la indicazione della destinazione, previo pagamento di lire una che e' devoluta al Fondo per l'emigrazione.
Le tasse sui passaporti devolute al Fondo per l'emigrazione sono rappresentate da una speciale marca da bollo da fornirsi dal Commissariato generale dell'emigrazione, la quale sara' apposta sul passaporto dall'autorita' che lo rilascia. Trimestralmente le predette autorita', invieranno al Commissariato dell'emigrazione l'importo delle tasse riscosse insieme ad un elenco nominativo delle persone cui esse si riferiscono.
E' data altresi' facolta' al Commissariato dell'emigrazione di richiedere alle stesse autorita' la periodica trasmissione di un elenco nominativo delle persone non comprese nel comma primo del presente articolo, alle quali sia stato rilasciato il passaporto per l'estero.
Le contravvenzioni al primo comma del presente articolo sono punite con l'ammenda da L. 10 a L. 100, ed in caso di recidiva con l'arresto di 10 giorni a 6 mesi, salvo l'applicazione delle pene sancite per altri reati di cui il contravventore si fosse reso colpevole.
Le domande per il passaporto e la dichiarazione di nulla osta dovranno essere trasmesse dal sindaco alle autorita' competenti entro ventiquattro ore dal ricevimento della richiesta corredata dai prescritti documenti, e l'autorita' competente dovra' rilasciare il passaporto entro ventiquattro ore dal ricevimento della domanda o dell'autorizzazione del Commissariato generale dell'emigrazione quando sia necessaria.
Gli atti necessari per ottenere il rilascio del passaporto per gli emigranti, che si recano all'estero a scopo di lavoro, e per le loro famiglie, sono esenti dalla tassa di bollo e da ogni tassa. ((8)) -------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il Regio Decreto 21 giugno 1928, n. 1730 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' revocata l'esenzione dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa, concessa con l'ultimo capoverso dell'art. 15 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205 [...] per gli atti necessari ad ottenere il rilascio del passaporto per gli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie".

Art. 16

Art. 16
Tutte le esenzioni fiscali accordate dalle leggi italiane in materia di infortuni sul lavoro, di assistenza e di assicurazioni sociali si applicano anche agli atti e documenti che siano richiesti nell'interesse di cittadini per ottenere la liquidazione o il pagamento di indennita' o rendite, o in genere il godimento di prestazioni in base a leggi straniere in materia di infortuni sul lavoro, assistenza ed assicurazioni sociali.

Art. 17

Art. 17
Agli effetti del presente capo, sono emigranti i cittadini che trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 10 o viaggiando in terza classe o in classe che il Commissariato generale dell'emigrazione dichiari equivalente alla terza attuale, si rechino in paese posto al di la' del Canale di Suez, escluse le colonie e i protettorati italiani, o in paese posto al di la' dello stretto di Gibilterra, escluse le coste d'Europa.
Il regolamento determinera' in quali casi, inoltre, la qualita' di emigrante si presuma, salvo prova contraria, per coloro che viaggino in classe superiore alla terza.
L'emigrante di nazionalita' non italiana, che prenda imbarco in un porto del Regno, e' pareggiato ad ogni effetto al nazionale, ma non potra' fruire dell'opera degli uffici di protezione all'estero, indicati nell'art. 8.
I passeggeri che partano spontaneamente e a proprie spese in terza classe o in classe equiparata alla terza, su piroscafi nazionali o stranieri, e viaggino oltre il Canale di Suez, saranno considerati come emigranti se quelli di nazionalita' italiana superino il numero di cinquanta; e' tuttavia in facolta' del Commissariato di autorizzare il trasporto in deroga a questa disposizione.

Art. 18

Art. 18
Nessuno puo' arrolare o accaparrare emigranti, promettere o vendere biglietti d'imbarco, se non ha ottenuto dal Commissariato la patente di vettore di emigranti, piu' una speciale licenza dello stesso Commissariato, subordinata ad opportune garanzie, quando trattasi di emigranti con viaggio gratuito o sussidiato, o in qualsiasi modo favoriti o arrolati.
Possono ottenere la patente, quando dispongano di piroscafi nelle condizioni stabilite dal regolamento, le compagnie nazionali di navigazione, gli armatori ed i noleggiatori nazionali, sia individualmente sia in consorzio.
La patente puo' altresi' essere concessa alle compagnie forestiere di navigazione, riconosciute nel Regno secondo gli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio, ed agli armatori e noleggiatori stranieri, quando dispongano di piroscafi nelle condizioni stabilite dal regolamento.
Alle compagnie, agli armatori e noleggiatori stranieri la patente puo' essere conferita soltanto quando essi nominino come loro mandatario un cittadino italiano, domiciliato nel Regno, ovvero una ditta italiana legalmente costituita, e si sottomettano, per tutto cio' che si riferisce alle operazioni d'emigrazione e agli atti che ne conseguono, a tutte le leggi e regolamenti del Regno ed alle condizioni che potranno essere stabilite dal Commissariato generale dell'emigrazione nella patente di vettore.
((La patente e' valida, per un anno, soggetta, di volta in volta, ad una tassa di concessione di L. 120.000 per ogni piroscafo iscritto e vincolata ad una cauzione non inferiore a L. 60.000 di rendita in titoli dello Stato che verra' fissata dal Ministero degli affari esteri, secondo l'importanza delle operazioni)) .
La richiesta della patente implica accettazione di tutti gli obblighi derivanti al vettore dalle disposizioni vigenti in materia di emigrazione.
Il ministro degli affari esteri, udito il Consiglio superiore dell'emigrazione, puo', con suo decreto motivato, negare, limitare o ritirare la patente.
La cauzione sta a garanzia in primo luogo dell'adempimento di tutte le obbligazioni del vettore e del suo rappresentante verso l'emigrante o chi per esso; e, in secondo luogo, del pagamento delle pene pecuniarie, in cui il vettore o il suo rappresentante possano incorrere in forza della presente legge. La cauzione dovra' essere reintegrata ogni qualvolta abbia subito diminuzione, sotto pena di decadenza dalla patente; e sara' restituita, salvo il caso di giudizio pendente, sei mesi dopo che il vettore avra' cessato d'esser tale.

Art. 19

Art. 19
Le compagnie estere, le quali non siano gia' state riconosciute nel Regno secondo gli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio, quando chiedono patenti di vettore, saranno equiparate alle nazionali per quanto riguarda la tassa di registro sugli atti costitutivi.
Saranno parimenti soggetti alle tasse normali di registro gli atti che portano aumento nel capitale sociale delle compagnie munite di patente di vettore. Le compagnie, che non facciano registrare gli atti di aumento del capitale dentro i sei mesi dalla loro data, decadranno dalla patente.
Tali tasse saranno tuttavia applicate per la parte del capitale impiegato in Italia.
Gli atti costitutivi delle compagnie forestiere di navigazione, per ottenere la concessione della patente di vettore, saranno registrati con tassa fissa da lire duemila a lire diecimila, in proporzione del capitale sociale. Gli atti che portano l'aumento del capitale sociale saranno registrati con tassa fissa, il cui ammontare verra' determinato proporzionatamente alla tassa pagata per la registrazione dell'atto costitutivo in rapporto col capitale sociale originario.

Art. 20

Art. 20
Il capitano di piroscafo nazionale o straniero, non iscritto su patente di vettore, che imprenda viaggi da porti transoceanici, qualora imbarchi, con destinazione ad un porto del Regno, piu' di cinquanta passeggieri italiani che viaggino in terza classe, o in classe equivalente, o siano emigranti di ritorno, deve munirsi di speciale licenza, che potra' essere concessa dalla R. autorita' consolare, sotto l'osservanza delle condizioni determinate dal regolamento.
((Le licenze consolari di cui al comma precedente sono sottoposte alla tassa di L. 2 per ogni tonnellata di stazza netta)) .
Il capitano del piroscafo che, senza esser munito di licenza consolare, trasporti passeggeri italiani di terza classe o classe equivalente o emigranti italiani di ritorno al di sopra di cinquanta andra' soggetto ad un'ammenda di cento lire per ciascuno di essi. La stessa pena si applica anche al capitano che, in un porto non transoceanico, abbia ricevuto, per trasbordo da altri piroscafi sprovvisti di licenza consolare, passeggeri italiani di terza classe o di classe equivalente o emigranti di ritorno diretti nel Regno.
In caso d'inosservanza di alcuna delle condizioni prescritte nella licenza, l'ammenda e' di lire venti per ogni emigrante di ritorno.
All'applicazione di dette ammende e' estesa la competenza del capitano del porto di arrivo del piroscafo, stabilita dall'art. 433, ultimo alinea, del Codice della marina mercantile. Contro la decisione del capitano di porto si puo' ricorrere, dentro venti giorni dalla notificazione di essa, alla Corte d'appello.
Il capitano, cui sia contestata alcuna delle contravvenzioni previste dal presente articolo, deve depositare presso la R. capitaneria l'ammontare delle relative ammende. Fino a che tale deposito non sia stato eseguito, al piroscafo non sara' concesso di partire dal porto d'approdo nel Regno.
(9)
-------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio Decreto 3 agosto 1928, n. 2139 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli adempimenti di cui all'art. 20 del testo unico sull'emigrazione approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205 , convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono limitati ai piroscafi che non siano provvisti ne' di patente di vettore ne' della licenza per un singolo viaggio in partenza da un porto del Regno".

Art. 21

Art. 21
Il Governo del Re, quando lo ritenga opportuno, potra' sospendere temporaneamente ogni nuova iscrizione di piroscafi su patente di vettore, per tutte o per alcune linee, o con determinate modalita'.
Il provvedimento sara' preso con decreto Reale, su deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore dell'emigrazione.
Il Regio decreto dovra' essere presentato al Parlamento entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione, e accompagnato da relazione.

Art. 22

Art. 22
Il vettore nazionale d'emigranti puo', con lettera diretta al Commissariato, nominare rappresentanti propri, assumendo la responsabilita' civile di ogni loro atto in materia di emigrazione.
E' altresi' responsabile del fatto dei suoi dipendenti, come degli altri vettori e di ogni altra persona cui egli affidasse, sia pure con l'intesa o col consenso dell'emigrante, tutto il trasporto o parte di esso. Ogni patto, che escluda o limiti tale responsabilita', e' nullo, quand'anche vi corrisponda un diminuzione del nolo.
La nomina di un rappresentante e' sottoposta all'assenso del Commissariato, che, sentito il prefetto competente, puo' negarlo o revocarlo.
I rappresentanti devono essere cittadini italiani, e non possono delegare ad altri il loro mandato.
Possono diversi vettori, previo accordo da comunicarsi al Commissariato, nominare uno stesso rappresentante.
E' vietato a un rappresentante di procurare imbarco ad emigranti su piroscafi che non siano quelli del proprio mandante, o dei propri mandanti.
E' data facolta' al Commissariato generale dell'emigrazione, sia nella patente sia successivamente, sentito il Comitato permanente, di autorizzare, con le condizioni da esso stabilite, la nomina di rappresentanti anche da parte di vettori stranieri.

Art. 23

Art. 23
((Ogni provvedimento di assenso da parte del Ministero degli affari esteri alle proposte di vettori per nomina di rappresentanti sara' sottoposta al pagamento di una tassa di L. 1000 da corrispondersi dal vettore per ogni concessione di rappresentanza)) .

Art. 24

Art. 24
Il Commissariato generale dell'emigrazione, con le condizioni indicate in una speciale licenza, potra' permettere, che un privato, per conto proprio o per un'impresa coloniale consentita dalle leggi del paese in cui deve compirsi, proceda all'arruolamento di lavoratori nel Regno per lavori da eseguirsi in paesi contemplati dall'art. 17, purche' il privato, ove si tratti di emigrazione nei paesi contemplati dall'art. 17, si valga, per il trasporto, dell'opera d'un vettore patentato e questi paghi la tassa prescritta dall'art. 26.
Trattandosi di viaggi a regioni poco o nulla frequentate dagli emigranti italiani, potra' essere permesso, sotto l'osservanza di determinate condizioni, che il trasporto sia fatto anche da un armatore non avente la qualita' di vettore di emigranti.
La licenza e' sottoposta alla tassa di lire venti da attribuirsi integralmente al Fondo per l'emigrazione.

Art. 25

Art. 25
Ne' il vettore ne' il suo rappresentante possono dare biglietti d'imbarco agli emigranti italiani, se questi non presentano il passaporto.
Agli emigranti favoriti, arruolati o spontanei, che abbiano stipulato il trasporto fuori della sede del vettore, il vettore, o il suo rappresentante sono tenuti a dare il biglietto d'imbarco, il quale non potra' sostituirsi con altro documento, prima che l'emigrante abbia lasciato la propria dimora per recarsi al porto di partenza.
E' vietato a chicchessia, tranne i vettori autorizzati dal Commissariato, di rilasciare ordini perche' gli emigranti siano forniti di biglietti ferroviari nel paese di destinazione, eccettuato il caso che i biglietti medesimi siano gratuiti e da consegnarsi all'emigrante nel momento e nel luogo dello sbarco.
Il biglietto d'imbarco per gli emigranti, considerati tali a norma dell'art. 17, e' esente da ogni tassa di registro e bollo.

Art. 26

Art. 26
E' dovuta dai vettori una tassa di lire otto per ogni posto intero di passeggero considerato emigrante a norma dell'art. 17, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto. Tale tassa, che e' attribuita al Fondo per l'emigrazione, potra' essere variata con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dell'emigrazione.
((E' stabilita a carico dei vettori e dei capitani dei piroscafi muniti di licenza consolare a norma dell'art. 20, una tassa per i viaggi di ritorno degli emigranti dai porti transoceanici ad un porto italiano nella misura corrispondente ai tre quarti di quella stabilita dal precedente comma.
La tassa di cui al comma precedente e' accertata dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero del primo porto nazionale di approdo del piroscafo in base all'elenco nominativo degli imbarcati, controllato dall'ispettore predetto con il concorso del commissario governativo viaggiante sullo stesso piroscafo.
Indipendentemente dalla consegna dell'elenco di cui all'art. 185 del regolamento sull'emigrazione approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375 , l'ispettore di frontiera puo' prendere visione dei documenti di bordo e valersi degli altri mezzi che riterra' opportuni per il controllo di sua competenza.
La tassa per i viaggi di ritorno deve essere versata, alla Sezione di tesoreria entro otto giorni dalla data dell'ordinativo di versamento emesso dall'ispettore.
Nei casi di ritardo decorrono, a carico dei vettori, dei capitani di piroscafo comunque muniti di licenza per servizio di emigrazione, gli interessi legali per il periodo di mora da liquidarsi a cura del Ministero degli affari esteri e dell'Ispettorato di frontiera)) .
-------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il Regio D.L. 28 luglio 1929, n. 1363 , convertito senza modificazioni dalla L. 1 maggio 1930, n. 539 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1, numero 11)) che "Sono soppresse le seguenti tasse ed imposte indirette:
[...]
11° Tassa di cui al 2° comma dell'art. 26 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvata con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205 , ed al R. decreto 30 settembre 1926, n. 1801 , per i viaggi di ritorno degli emigranti di qualsiasi nazionalita' che sbarcano in porti del Regno".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° settembre 1929.

Art. 27

Art. 27
Il biglietto venduto all'estero da un vettore, o da altri per lui, e intestato a un emigrante che debba imbarcarsi nel Regno da' diritto all'emigrante ad esigere l'imbarco sul primo piroscafo di esso vettore, che parta per la destinazione indicata nel biglietto medesimo.
Tutte le disposizioni della presente legge si applicano anche agli emigranti che viaggiano nelle condizioni previste in questo articolo.

Art. 28

Art. 28
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18 ))
E' vietato, salvo casi di forza maggiore, il trasbordo di emigranti in porti esteri, che non siano di la' dell'oceano, ed e' pure vietato di inviare emigranti ad imbarcarsi a qualunque porto non italiano. In entrambi i casi si puo' fare eccezione al divieto, con permesso speciale dato dal Ministero degli affari esteri nell'interesse degli emigranti.
Nel caso che il Ministero degli affari esteri, a norma del precedente comma, permetta di inviare emigranti anche per via terra, ad imbarcarsi in porti stranieri, la relativa autorizzazione sara' subordinata al pagamento della tassa prevista dalla prima parte dell'art. 26 che e' a carico del vettore o degli enti che siano all'uopo autorizzati all'avviamento e all'imbarco in porti esteri di emigranti diretti a porti transoceanici.
In entrambi i casi si puo' fare eccezione al divieto, con permesso speciale dato dal Commissariato nell'interesse degli emigranti.
Le circolari e gli annunzi di qualunque specie, fatti da parte dei vettori, dovranno indicare: la stazza lorda e netta e la velocita' dei piroscafi, la data della partenza, gli scali e la durata dell'intero viaggio.

Art. 29

Legge sull'emigrazione-art. 29
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 30

Art. 30
Il vettore, nonostante qualunque convenzione contraria, sara' tenuto (sempre che il piroscafo tocchi, nel viaggio di ritorno, un porto italiano) a trasportare, per il prezzo che sara' stabilito con decreto del commissario generale, compreso il vitto, gli indigenti italiani che, per qualsiasi motivo, rimpatrino per disposizione e con richiesta di un Regio agente diplomatico o consolare, in numero di dieci (posti interi) per i piroscafi che hanno meno di mille tonnellate di stazza, con l'aumento di uno ogni duecento tonnellate o frazione di duecento tonnellate al disopra delle mille, fino al numero di trenta. I fanciulli d'eta' superiore ai tre ed inferiore ai dodici anni pagheranno meta' quota; nulla quelli sotto i tre anni.

Art. 31

Art. 31
I prezzi dei noli di terza classe, che i vettori si propongono di percepire dagli emigranti per i viaggi di andata, dovranno riportare l'approvazione del Commissariato.
Non piu' tardi del 15 novembre, del 15 marzo e del 15 luglio di ogni anno, i vettori faranno pervenire le loro proposte al Commissariato. Questo provvedera' all'approvazione dei noli, udito il parere della Direzione generale della marina mercantile e delle Camere di commercio delle piu' importanti citta' marittime italiane, tenuto conto delle informazioni degli ispettori d'emigrazione e delle Camere di commercio italiane all'estero nei principali centri di emigrazione italiana e quelle sul corso dei noli nei principali porti stranieri, che i consoli italiani dovranno fornirgli con rapporti periodici.
((Il vettore che non sia soddisfatto del nolo determinato dalla Direzione generale della emigrazione ha facolta' di ricorrere ad una Commissione speciale cosi' costituita di volta in volta: presidente, un presidente di sezione della Corte di cassazione, designato dal Primo presidente della Corte medesima; membri: un esperto in materia di emigrazione, non appartenente alla Amministrazione dello Stato, scelto dal Primo presidente della Corte di cassazione entro una terna di nomi proposta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; un componente del Consiglio superiore della marina mercantile che non sia rappresentante degli armatori, designate dal Presidente del Consiglio stesso. Due funzionari di grado non inferiore al 6°, uno della Direzione generale dell'emigrazione ed uno del Ministero della marina mercantile interverranno nella Commissione come esperti senza diritto di voto. Fungeranno da segretari un funzionario del Ministero della marina mercantile ed uno della Direzione generale dell'emigrazione di grado non superiore al 9°)) .
Il reclamo dovra' essere presentato dall'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della notizia di determinazione del nolo.
La Commissione fara' la sua proposta motivata al Ministro per gli affari esteri che decidera' in modo definitivo.
Di regola, la determinazione dei noli si fara' ogni quattro mesi, cioe': il 1° gennaio, il 1° maggio e il 1° settembre d'ogni anno, e avra' vigore per tutto il quadrimestre. Si potra', pero', quando occorra, su proposta dei vettori o per iniziativa del Commissariato, variare i noli anche nel quadrimestre, con le medesime norme con le quali vennero stabiliti; e con le stesse norme si potranno, anche, dentro il quadrimestre determinare i prezzi dei noli di nuovi vettori.
I prezzi dei noli dovranno essere resi pubblici almeno quindici giorni prima della loro applicazione; e, per le revisioni straordinarie, nel piu' breve tempo possibile.
Il Commissariato notifichera' i prezzi dei noli cosi' determinati ai Comitati mandamentali e comunali, agli Istituti privati di assistenza e agli uffici di collocamento registrati, e notifichera' loro anche le offerte di trasporti, a minor prezzo, di tutti i vettori che ne facciano richiesta, ai quali, in difetto di rappresentanti locali del vettore, potranno essere indirizzati gli emigranti per mezzo degli ispettori d'emigrazione.
Al vettore che sorpassasse i prezzi dei noli approvati o stabiliti, ovvero si rifiutasse di trasportare per tali noli gli emigranti, sara' ritirata la patente; ne' potra' essergli riconcessa che per deliberazione del ministro degli affari esteri.
Il vettore non potra' elevare il prezzo del nolo per gli emigranti, che gia' sia stato pubblicamente annunziato, ovvero fissato nel biglietto d'imbarco od equivalenti scritture.
Volendo ridurre il prezzo gia' annunziato o contrattato, la riduzione dovra' essere estesa a tutti gli emigranti che verranno imbarcati per quella partenza.
Il regolamento conterra' le norme per disciplinare i prezzi dei noli di terza classe per i viaggi di ritorno dei passeggeri italiani che rimpatriano su pisoscafi' inscritti in patente di vettore o muniti di licenza consolare a norma dell'art. 20.

Art. 32

Art. 32
In caso di coalizione fra vettori per rifiutare il trasporto degli emigranti al prezzo dei noli approvati o stabiliti, il Governo potra' autorizzare i Comitati locali e gli Istituti di assistenza riconosciuti a sostituirsi in tutto all'opera dei rappresentanti dei vettori; potra' autorizzare con speciali concessioni altre compagnie, armatori o noleggiatori, italiani e stranieri, al trasporto degli emigranti, od effettuarlo, ove occorra, direttamente mediante requisizione di piroscafi inscritti in patente, secondo le norme stabilite dal regolamento; potra' consentire il trasbordo degli emigranti in porti esteri di qua dell'Oceano, e prendere ogni altro provvedimento opportuno a tutela dell'emigrazione.
Quando si verifichi il caso predetto, verra' ritirata al vettore la patente, che non potra' essere nuovamente concessa se non dietro motivata deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di recidiva, la patente verra' definitivamente ritirata.

Art. 33

Art. 33
E' vietato al vettore, o a chi lo rappresenta, di percepire compensi di qualsiasi specie dall'emigrante, oltre il nolo.
L'emigrante avra' diritto alla restituzione del doppio di quanto avesse pagato indebitamente, oltre all'eventuale risarcimento dei danni.
Il nolo, che gia' fosse stato pagato in tutto o in parte dall'emigrante per se' e per la propria famiglia, sara' ad esso restituito, se egli non possa partire per malattia accertata, che colpisca lui o persona della sua famiglia che con lui conviva e con lui debba viaggiare; oppure per ritardo ferroviario o per caso, anche fortuito, riferibile al vettore o alla nave.
Se si tratti d'emigrazione in qualsiasi modo favorita o arruolata e l'emigrante debba, per gli stessi motivi o perche' rifiutato da chi ne commise al vettore l'arruolamento, o perche' respinto dalla Commissione di visita, fare ritorno dal porto d'imbarco al Comune di sua residenza, o alla frontiera se straniero, vanno a carico del vettore le spese di ricovero, di sussistenza e di viaggio delle persone, come le spese di trasporto dei bagagli, salvo in ogni caso all'emigrante il diritto all'eventuale risarcimento dei danni.
Quando poi, per qualunque altra ragione, prima della partenza della nave, l'emigrante rescinda il contratto, ferme restando le disposizioni dall'art. 583, n. 2 del Codice di commercio, egli avra' diritto alla restituzione di meta' del prezzo del nolo, oltre le spese di vitto per la presunta durata del viaggio, ove queste siano comprese nel nolo.
Se infine l'emigrante, a qualunque categoria appartenga, abbia perduto l'imbarco per ritardo d'un treno, anche dovuto a forza maggiore, le Amministrazioni ferroviarie saranno tenute a riportarlo gratuitamente col suo bagaglio alla stazione di provenienza, o alla stazione di confine se l'emigrante e' straniero, quando egli stesso ne faccia domanda all'ispettore d'emigrazione, e questo gli rilasci una richiesta di viaggio motivata, da presentarsi dentro ventiquattro ore alla stazione di partenza.

Art. 34

Art. 34
Il vitto e l'alloggio dell'emigrante munito di biglietto di terza classe, giunto al porto d'imbarco, sono a carico del vettore dal mezzodi' del giorno anteriore a quello stabilito per la partenza nel biglietto, fino al giorno in cui la partenza avvenga, qualunque sia la causa del ritardo.
L'emigrante fornito di biglietto di terza classe, al quale sia annunziato il ritardo quando gia' fu fornito di biglietto, e non abbia ancora lasciato il proprio domicilio, avra' diritto a un'indennita' di due lire al giorno se ha fissato il posto intero, e in proporzione se ha fissato il mezzo posto o un quarto di posto, fino a tutta l'antivigilia del giorno in cui avvenga la partenza.
Se il ritardo superi i dieci giorni, l'emigrante potra' rinunziare al viaggio, ricuperare il nolo se lo pago', e chiedere all'ispettore dell'emigrazione competente il risarcimento dei danni ove ne sia il caso.
Se l'emigrante dovesse far sosta, per fatto della nave o per ragione di quarantena, in un porto intermedio del viaggio, le spese di vitto, e, se occorre, di alloggio saranno sopportate dal vettore; il quale, in caso di naufragio o di inabilita' del piroscafo a proseguire o di fermata, dovuta ad avaria, che ecceda i quindici giorni, sara' tenuto a mandare altro piroscafo adatto a ricevere gli emigranti e a trasportarli a destinazione. In caso contrario il ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio superiore della emigrazione, si varra' della cauzione per provvedere.
E' nullo il patto per cui l'emigrante rinunzi alle indennita' stabilite dal presente articolo.

Art. 35

Art. 35
Nessuno puo' compiere operazioni, neppure preliminari, dirette ad arruolare emigranti per lavori da eseguirsi in paesi esteri non transoceanici se non ne abbia ottenuto speciale autorizzazione dal Commissariato generale dell'emigrazione.
La licenza per procedere a tali arruolamenti e' rilasciata dal Commissariato o, per delega, dai prefetti. Le modalita' e le condizioni per il rilascio e la rinnovazione della licenza sono determinate dal regolamento; fra le condizioni puo' essere stabilita la prestazione di una cauzione.
La licenza e' sottoposta alla tassa di L. 20 da attribuirsi al Fondo per l'emigrazione. All'originale di essa deve essere allegato il contratto di lavoro sottoscritto dalla persona o dall'impresa per conto della quale si eseguisce l'arruolamento.
Il contratto di lavoro dovra' contenere l'obbligo, per l'imprenditore, dell'assicurazione contro gli infortuni, secondo la legge italiana, quando si tratta di lavori da compiersi in paesi esteri dove l'assicurazione non sia obbligatoria per gli stranieri, secondo le leggi locali e dovra', inoltre, contenere le clausole generali, che saranno stabilite dal regolamento.
Gli arruolamenti di emigranti, di cui al presente articolo, debbono risultare da atto scritto.
Gli atti di arruolamento sono sottoposti ad una tassa di lire cinque, a favore del Fondo per l'emigrazione, per ogni lavoratore arruolato. La tassa deve corrispondersi dall'arruolatore ed e' rappresentata da speciali marche, fornite dal Commissariato, da apporsi sugli originali degli atti d'arruolamento e da annullarsi dalla prefettura, alla quale l'arruolatore dovra' presentare tali atti non appena terminato l'arruolamento. E' nullo ogni patto comunque diretto a far ricadere sull'operaio arruolato l'onere di tale tassa.
I contravventori al presente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 100 per ogni operaio irregolarmente arruolato. Quando si tratti di arruolamenti di minorenni o di donne, l'ammenda non sara' inferiore a L. 200 per ogni persona arruolata: e vi potra' essere unita la pena della detenzione fino a sei mesi.

Art. 36

Art. 36
Gli emigranti non compresi nell'art. 17 che, a scopo di lavoro, si recano per ferrovia all'estero, fruiranno di speciali facilitazioni di viaggio sulle ferrovie italiane e di quelle che eventualmente fossero concordate con le Amministrazioni estere, purche' si facciano rilasciare alla stazione di partenza, contemporaneamente al biglietto di viaggio, una tessera della validita' di un anno e del valore di una lira.
Con decreto reale, promosso dal ministro competente d'accordo con quello degli esteri, saranno stabilite le facilitazioni ferroviarie, alle quali l'emigrante avra' diritto, e determinate le norme di tali concessioni.
E' data facolta' al ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio superiore della emigrazione, di provvedere, con speciali disposizioni, alla tutela dell'emigrazione che si effettuasse per via di mare verso paesi non transoceanici.

Art. 37

Legge sull'emigrazione-art. 37
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 38

Legge sull'emigrazione-art. 38
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 39

Legge sull'emigrazione-art. 39
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 40

Legge sull'emigrazione-art. 40
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 41

Legge sull'emigrazione-art. 41
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 42

Legge sull'emigrazione-art. 42
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 43

Legge sull'emigrazione-art. 43
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 44

Legge sull'emigrazione-art. 44
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 45

Legge sull'emigrazione-art. 45
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 46

Legge sull'emigrazione-art. 46
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 47

Legge sull'emigrazione-art. 47
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 48

Legge sull'emigrazione-art. 48
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 49

Legge sull'emigrazione-art. 49
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 50

Legge sull'emigrazione-art. 50
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 51

Legge sull'emigrazione-art. 51
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 52

Legge sull'emigrazione-art. 52
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 53

Legge sull'emigrazione-art. 53
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 54

Legge sull'emigrazione-art. 54
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 55

Legge sull'emigrazione-art. 55
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 56

Legge sull'emigrazione-art. 56
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 57

Legge sull'emigrazione-art. 57
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 58

Legge sull'emigrazione-art. 58
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 59

Legge sull'emigrazione-art. 59
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 60

Legge sull'emigrazione-art. 60
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 61

Legge sull'emigrazione-art. 61
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 62

Legge sull'emigrazione-art. 62
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358)) ((10)) -------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 358 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Nei giudizi innanzi all'autorita' giudiziaria, preveduti nel presente articolo, continua ad avere vigore l'art. 62 della legge ( testo unico) 13 novembre 1919, n. 2205 , sull'emigrazione e la tutela giuridica degli emigranti".

Art. 63

Legge sull'emigrazione-art. 63
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 64

Legge sull'emigrazione-art. 64
((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 FEBBRAIO 1929, N. 358))

Art. 65

Art. 65
Il Fondo per l'emigrazione e' costituito dalle tasse, dalle pene pecuniarie e dagli altri redditi o proventi, che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti dell'emigrazione.
Il Fondo predetto e' amministrato dal commissario generale dell'emigrazione ed e' messo sotto la vigilanza di una Commissione permanente composta di tre senatori e tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascuna sessione. Essi continueranno a far parte della Commissione anche nello intervallo tra le legislature e le sessioni. La Commissione pubblichera' ogni anno una relazione, che sara' presentata al Parlamento dal ministro degli affari esteri.
Il Fondo sara' investito in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese pel servizio dell'emigrazione.
La parte a cio' destinata e' tenuta dalla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari e calcolato a tenore dell' art. 44 del regolamento 9 dicembre 1876, n. 2802 .
I prelevamenti da questo conto corrente sono disposti dal commissario generale, e sono assegnati esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione tanto all'interno che all'estero.
Il bilancio del Fondo per l'emigrazione verra' presentato ogni anno dal ministro degli affari esteri al Parlamento, che lo esamina e lo vota separatamente.
Alla gestione di questo bilancio sono estese, nei modi che saranno determinati dal regolamento, le disposizioni vigenti sull'amministrazione e contabilita' dello Stato e quelle sulla vigilanza, sul controllo e sulla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.
((6)) -------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio Decreto 18 giugno 1927, n. 1036 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I proventi e le tasse di qualsiasi natura, le multe, le ammende, i rimborsi ed i concorsi stabiliti dal testo unico dei provvedimenti sulla emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n, 2205, e dalle successive disposizioni, sono devoluti allo Stato. Sono parimenti devolute allo Stato tutte le attivita' e le passivita', patrimoniali e finanziarie, pertinenti al fondo per l'emigrazione, restando contemporaneamente soppresso il conto corrente istituito con la Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 65 del succitato testo unico di legge".

Art. 66

Art. 66
Le spese per il Commissariato generale dell'emigrazione e per i servizi ad esso attinenti gravano sul bilancio del Fondo per l'emigrazione.
Il ruolo organico del personale addetto ai servizi dell'interno e dell'estero dipendenti dal Commissariato dell'emigrazione e' stabilito come segue:
Cariche direttive: un commissario generale, con indennita' di carica nella misura prevista dall'art. 14, secondo capoverso, della legge 29 giugno 1907, n. 298 ; tre commissari con l'indennita' di carica da stabilirsi con decreto Reale.
Carriera tecnica ed amministrativa: due consiglieri superiori dell'emigrazione con lo stipendio di L. 10.000; sei consiglieri di lª classe a L. 8000; otto consiglieri di seconda classe a L. 7000; otto consiglieri aggiunti di prima classe a L. 6000; sei consiglieri aggiunti di seconda classe a L. 5000; sei primi segretari di prima classe a L. 4500; sei primi segretari di seconda classe a L. 4000; quattro segretari di prima classe a L. 3500; quattro segretari di seconda classe a L. 3000; quattro segretari di terza classe a L. 2500; due segretari di quarta classe a L. 2000.
Carriera di ragioneria: un capo ragioniere con lo stipendio di L. 7000; due capi sezione di prima classe a L. 6000; due capi sezione di seconda classe a L. 5000; tre primi ragionieri di prima classe a L. 4500; tre primi ragionieri di seconda classe a L. 4000; tre ragionieri di prima classe a L. 3500; tre ragionieri di seconda classe a L. 3000; due ragionieri di terza classe a L. 2500; un ragioniere di quarta classe a L. 2000.
Carriera d'ordine: tre archivisti capi a L. 4000; sei archivisti di prima classe a L. 3500; otto archivisti di seconda classe a L. 3000; otto applicati di prima classe a L. 2500; otto applicati di seconda classe a L. 2000; sei applicati di terza classe a L. l500.
Personale subalterno: due commessi ed uscieri capi di prima classe a L. 2000; quattro commessi ed uscieri capi di seconda classe a L. 1800; sei uscieri di prima classe a L. 1600; otto uscieri di seconda classe a L. 1400; cinque inservienti a L. 1200.
L'impiegato di ruolo del Commissariato, che a norma dell'articolo primo della legge, sia nominato commissario generale, e' collocato in «posto speciale» fuori ruolo, con lo stipendio uguale a quello di ministro plenipotenziario di prima classe.
Agli stipendi stabiliti nel presente articolo sono applicabili le disposizioni del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 , e del R. decreto 13 luglio 1919, n. 1345 .
Il regolamento stabilira' le norme per la nomina e la retribuzione del personale tecnico che si rendesse necessario per disimpegnare attribuzioni speciali di assistenza degli emigranti presso gli uffici dipendenti dal Commissariato all'interno o all'estero.
((5)) -------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 26 giugno 1924, n. 1603 , convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La classificazione per gradi, la composizione dei ruoli e la Misura degli stipendi del personale appartenente all'amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione, sono stabilite in conformita' delle tabelle annesse al presente decreto e firmate d'ordine Nostro dal Ministro per gli affari esteri".

Art. 67

Art. 67
Gli ispettori dell'emigrazione, i Regi commissari e gli altri funzionari del Commissariato generale dell'emigrazione sono equiparati agli ufficiali di polizia giudiziaria per gli atti riguardanti le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione.

Art. 68

Art. 68
Saranno puniti:
a) con l'arresto fino a sei mesi e con ammenda da lire cento a lire mille coloro che provochino o favoriscano l'emigrazione di una o piu' persone che non si trovino nelle condizioni volute dalle leggi e dai regolamenti, e contro il divieto posto dal ministro degli affari esteri in forza dell'art. 9, ultimo capoverso;
b) con ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento i contravventori all'art. 9;
c) con l'arresto fino a tre mesi e con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori alla prima parte dell'art. 18;
d) con ammenda da lire cento a lire mille il vettore che intrometta tra se' e l'emigrante altri mediatori che non siano i propri rappresentanti debitamente riconosciuti; e con la stessa pena il vettore o il suo rappresentante che facciano figurare come emigranti spontanei, viaggianti con danaro proprio, persone che abbiano invece il nolo pagato, in tutto o in parte, da Governi esteri o da private imprese; e, in caso di recidiva, con ammenda da lire duecento a lire duemila;
e) con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori all'ultimo capoverso dell'art. 22, i quali dal ministro degli affari esteri potranno essere esclusi temporaneamente o perpetuamente dai servizi di emigrazione, senza pregiudizio della responsabilita' in cui il rappresentante possa essere incorso verso il vettore o verso i vettori che lo hanno nominato;
f) con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a lire duemila i contravventori all'art. 28;
g) con l'ammenda da lire duecento a lire duemila, per ogni giorno di ritardo, il capitano del piroscafo che, salvo casi di forza maggiore, riconosciuti dal Ministero della marina, ecceda nel viaggio di andata o di ritorno (compresi gli scali), il numero dei giorni indicato nel biglietto;
h) con l'ammenda da lire duecento a lire duemila per ogni emigrante sbarcato, e nei casi piu' gravi con l'arresto fino a due mesi, il capitano che, salvo casi di forza maggiore, sbarchi uno o piu' emigranti, in viaggio di andata o di ritorno, in porti diversi da quelli indicati nei rispettivi porti d'imbarco, senza il loro consenso dichiarato per iscritto al Regio commissario;
i) con l'ammenda da lire cento a lire mille per ogni emigrante che sia stato arruolato o inviato al porto d'imbarco senza il rilascio del biglietto d'imbarco, il quale non potra' sostituirsi con documento;
l) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento per ogni biglietto d'imbarco, irregolarmente emesso, che non contenga tutte le indicazioni prescritte o le contenga in modo sostanzialmente inesatto o che sia variato dopo la sua emissione senza che il vettore sia stato autorizzato dal Commissariato, o che sia intervenuto espresso consenso dell'emigrante;
m) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento e con l'arresto fino a due mesi, chiunque sia colto in possesso di passaporti ad altri rilasciati, pei quali non giustifichi l'attuale possesso medesimo: salva la disposizione dell' art. 286 Codice penale ;
n) con l'ammenda da lire cento a lire mille le altre contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sull'emigrazione, sia che trattisi di vettori, di loro rappresentanti, d'imprese, di agenzie di affari, o di altri privati, non compresi, in questi, gli emigranti.
Le pene pecuniarie per le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione sono attribuite al Fondo per l'emigrazione.
Del pagamento delle ammende cui siano condannati capitani, rappresentanti e dipendenti in genere dei vettori, rispondono questi con la loro cauzione.
Qualora il vettore sia una compagnia di navigazione, le pene stabilite dalla presente legge contro il vettore si applicheranno a coloro che abbiano agito come rappresentanti della compagnia.
Copia delle ordinanze e delle sentenze per i reati previsti dalla legge sara' trasmessa al Commissariato dell'emigrazione per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 69

Art. 69
Un regolamento da approvarsi e da modificarsi, ove occorra, con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, conterra', oltre quelle gia' accennate, le norme:
per distinguere, agli effetti della penalita' di cui all'art. 68 l'emigrazione temporanea da quella permanente;
per l'ordinamento dei servizi indicati nell'art. 1 e spese relative;
per la formazione del bilancio del Fondo per l'emigrazione;
per determinare a quali uffici dipendenti dal Commissariato spetti la franchigia postale e telegrafica;
per determinare i requisiti di capacita' e di moralita' dei vettori e dei loro rappresentanti;
per riconoscere e disciplinare patronati di protezione od altre istituzioni a vantaggio degli emigranti costituiti per iniziativa privata;
per la nomina dei membri elettivi dei Comitati mandamentali e comunali e le attribuzioni di questi;
per determinare in quali casi e a quali condizioni il ministro degli affari esteri possa obbligare i vettori al trasporto di missionari, che si occupino della tutela degli emigranti;
per regolare la tutela degli emigranti nel porto d'imbarco anche mediante l'istituzione di ricoveri da costruirsi, via via che i mezzi lo consentano, e per determinare le modalita' per l'ammissione in tali ricoveri, le visite mediche, i bagni, ecc.;
per ordinare che lo spazio attualmente assegnato per ciascun emigrante nei dormitori dei piroscafi addetti al servizio dell'emigrazione, sia elevato a metri cubi 2,85 nel primo corridoio e a metri 3 nel corridoio inferiore;
per fissare i criteri onde la velocita' normale di navigazione non possa essere inferiore alle dieci miglia nautiche all'ora;
per stabilire l'accertamento delle condizioni relative alla velocita', per limitare allo stretto necessario le fermate dei piroscafi nei porti scalo;
per determinare a quali condizioni i piroscafi di vettori stranieri, che facciano scalo in porti italiani, potranno essere esonerati dalle visite dirette a verificare che essi si trovino nelle condizioni di assetto prescritte dalle leggi e dai regolamenti italiani, mediante presentazione di un documento rilasciato da autorita' competente e legalizzata da un R. ufficiale consolare, dal quale risulti che quel piroscafo corrisponde alle condizioni prescritte;
per fissare il numero dei medici a bordo, in relazione col numero degli emigranti imbarcati;
per determinare le qualita' e le quantita' del vitto e dell'alloggio, o le indennita' relative, nei casi di ritardo di partenze e di soggiorno degli emigranti negli scali intermedi o porti di rilascio, o nei casi che l'emigrante venga per qualsiasi motivo respinto dal porto d'imbarco o d'arrivo; e per determinare le razioni di bordo e quanto altro sia ritenuto utile a migliorare le condizioni della traversata;
per determinare la quantita' massima del bagaglio, che ogni emigrante puo' portar seco senza spesa di nolo, e l'indennita' che gli spetti in caso di smarrimento o di danno;
per tutelare nei piroscafi anche la condizione di quei passeggeri italiani di terza classe, o di classe che equivalga alla terza attuale, che fanno ritorno in patria;
per coordinare le regole di tutela di tutti gli emigranti che si dirigono ai confini anche di terra, arruolati, favoriti e spontanei, con o senza precedenti impegni presi con i vettori o loro rappresentanti;
per organizzare la riunione periodica, presso il Commissariato generale dell'emigrazione, dei delegati delle principali collettivita' italiane stabilite all'estero;
per rilevare le benemerenze di coloro che nei Comitati locali, nei Collegi giurisdizionali, negli Istituti di patronato degli emigranti e in altri servizi o prestazioni gratuite, si siano specialmente adoperati per una efficace applicazione della legge sull'emigrazione, o a vantaggio degli emigranti;
per disciplinare tutto cio' che concerne l'igiene e la sicurezza dell'emigrazione;
per determinare il numero e il grado dei medici militari da adibirsi ai servizi dell'emigrazione, il modo di costante reintegrazione di detto numero, i periodi di servizio e le cariche direttive;
per determinare le modalita' per la ripartizione della pensione agli ufficiali medici tra l'Amministrazione della marina ed il Fondo per l'emigrazione, in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno di tali enti abbia corrisposto agli ufficiali stessi, tenendo conto dei periodi di navigazione compiuti al servizio delle due Amministrazioni;
per determinare le attribuzioni dei medici militari a bordo delle navi, il loro trattamento, l'ammontare delle competenze loro dovute e ogni altro obbligo del vettore;
per provvedere al servizio sanitario e di sorveglianza a bordo delle navi in caso di deficienza di medici della R. marina;
per determinare in modo permanente la cabina pel R. commissario a bordo di ogni piroscafo in servizio di emigrazione;
per determinare gli incarichi ai RR. commissari del servizio di leva all'estero e di altri servizi speciali;
per disciplinare l'espatrio delle donne e dei minorenni a scopo di lavoro;
per provvedere all'ordinamento delle pensioni degli impiegati del Commissariato, con decorrenza dal giorno dell'assunzione in servizio, ed alla liquidazione di esse, mediante uno speciale fondo amministrato e gestito dalla Cassa depositi e prestiti;
per disciplinare, eventualmente in forma di monopolio, le assicurazioni degli emigranti e tutto quanto vi si attiene;
per disciplinare le condizioni di esercizio delle linee iscritte su patenti di vettore e per determinare in quali casi i piroscafi perdono i diritti dipendenti dal fatto che hanno esercitato il trasporto degli emigranti sotto l'impero della legge e dei regolamenti sulla emigrazione;
per coordinare le istituzioni di assistenza a favore dell'emigrazione;
e, finalmente, per disciplinare e coordinare tutto cio' che si riferisce all'assistenza degli emigranti all'interno e all'estero.

Art. 70

Art. 70
Alla prima attuazione del ruolo organico del Commissariato generale dell'emigrazione, di cui all'art. 66 della presente legge, sara' provveduto secondo norme da stabilirsi con decreto del ministro degli affari esteri.
Con decreto del ministro degli affari esteri sara' provveduto ad introdurre nel bilancio del Fondo per l'emigrazione le variazioni necessarie.

Art. 71

Art. 71
I ricorsi pendenti davanti alle Commissioni arbitrali istituite con la legge 31 gennaio 1901 n. 23 e davanti a quelle istituite con la legge 2 agosto 1913, n. 1075 alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge 29 agosto 1918, n. 1379 sono deferiti alla cognizione degli Ispettori dell'emigrazione, secondo le norme degli art. 37 e 52 della presente legge, o, della Commissione centrale, se in grado di appello, a meno che non fossero gia' in stato di decisione, nel qual caso le Commissioni predette continueranno a funzionare finche' la decisione non sia pronunciata.

Art. 72

Art. 72
Tutte le disposizioni legislative concernenti la materia regolata dalla presente legge, le quali non siano richiamate negli articoli precedenti, sono abrogate.
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
Il ministro degli affari esteri: TITTONI.
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