062U2109
062U2109
Approvazione del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962 n. 2109)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 13 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183 , il quale autorizza il Governo della Repubblica a riunire in testo unico le leggi e i decreti concernenti la Cassa nazionale per la previdenza marinara ed a coordinare le disposizioni stesse con quelle relative alle altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalle Casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie e con le altre leggi dello Stato; gli infortuni e le malattie e con le altre leggi dello Stato; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia; Decreta:
Art. 1
E' approvato il testo unico delle leggi sulla previdenza marinara che, firmato dai Ministri per la marina mercantile per il lavoro e la previdenza sociale, per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia, e pubblicato in allegato al presente decreto.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - MACRELLI - BERTINELLI - LA MALFA - TREMELLONI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: Bosco Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 dicembre 1963 Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 1. - VILLA
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- Indice
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PREVIDENZA MARINARA
TITOLO I. - Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara Organizzazione ed Amministrazione.
TITOLO II. - Gestione marittimi.
Capo I. - Iscritti.
Capo II. Contribuzioni Sez. I. - Contributi per la navigazione;
Sez. II. - Concorso dello Stato;
Sez. III. Contributi volontari e speciali;
Sez. IV. - Periodi di iscrizione figurativa.
Capo III. - Prestazioni.
Capo IV. - Disposizioni speciali.
TITOLO III. - Gestione speciale.
Capo I. - Iscritti.
Capo II. - Contribuzioni;
Sez. I. Contributi ordinari;
Sez. II. - Contributi volontari e speciali;
Paragrafo Personale amministrativo;
Paragrafo B) Personale navigante.
Capo III. - Prestazioni;
Sez. I. - Personale amministrativo;
Sez. II. - Personale navigante.
Capo IV. - Disposizioni speciali;
TITOLO IV. - Norme per la risoluzione delle controversie.
TITOLO V. Disposizioni generali, finali e transitorie.
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PREVIDENZA MARINARA
TITOLO I
CASSA NAZIONALE PER LA PREVIDENZA
MARINARA ORGANIZZAZIONE ED AMMINISTRAZIONE
Art. 1. - Personalita' giuridica.
Art. 2. - Scopi istituzionali.
Art. 3. - Gestione.
Art. 4. - Fondi affidati alla "Gestione marittimi".
Art. 5. - Amministrazione - Esenzioni e privilegi fiscali.
Art. 6. - Organi della Cassa.
Art. 7. - Gettone ed indennita' per i membri del Comitato amministratore.
Art. 8. - Poteri del Comitato amministratore.
Art. 9. - Rappresentanza del Ministero della marina mercantile nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato esecutivo e nel Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 10. - Erogazione di particolari previdenze in favore degli iscritti e delle loro famiglie.
Art. 11. - Sopravvenienze attive.
Art. 12. - Compilazione del bilancio tecnico,
Art. 13. - Vigilanza.
Art. 14. - Concorso delle Autorita' marittime.
TITOLO II
GESTIONE MARITTIMI
Capo I. - Gli iscritti
Art. 15. - Nozione di nave.
Art. 16. - Categorie di iscritti.
Art. 17. - Requisito della navigazione.
Capo II. - Le contribuzioni
Sez. I. - Contributi per la navigazione.
Art. 18. - Competenze medie.
Art. 19. - Aliquote contributive - Soggetti responsabili del versamento dei contributi.
Art. 20. - Privilegi sui crediti contributivi - Ordini di pagamento.
Art. 21. - Riscossione dei contributi.
Art. 22. - Contributi per gli allievi delle navi scuola.
Sez. II. - Concorso dello Stato.
Art. 23. - Oneri a carico dello Stato.
Sez. III. - Contributi volontari e speciali.
Art. 24. - Prosecuzione volontaria dell'assicurazione.
Art. 25. - Contributi per il riconoscimento dei servizi prestati a terra.
Art. 26. - Contributi per il riconoscimento del lavoro meccanico.
Art. 27. - Contributi per il riscatto della navigazione su navi estere.
Sez. IV. - Periodi di iscrizione figurativa.
Art. 28. - Equiparazione alla navigazione mercantile del servizio militare compiuto in tempo di pace.
Art. 29. - Doppia valutazione del servizio militare compiuto in tempo di guerra.
Art. 30. - Riconoscimento degli altri servizi militari compiuti in tempo di guerra.
Art. 31. - Computo del servizio militare compiuto a terra durante la guerra 1940-45.
Art. 32. - Computo dei periodi di navigazione effettuati nei mari del nord.
Art. 33. - Esclusione dei periodi di servizio militare dal calcolo delle medie della competenza utile a pensione.
Art. 31. - Riconoscimento dei periodi d'internamento.
Art. 35. - Riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di degenza in sanatorio per tubercolotici, dei periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, di malattia, d'inabilita' temporanea per infortunio e di periodi di interruzione obbligatoria durante lo stato di gravidanza e puerperio.
Capo III. - Le prestazioni.
Art. 36. - Requisiti per il diritto a pensione.
Art. 37. - Misura della pensione.
Art. 38. - Modalita' per il calcolo della pensione.
Art. 39. - Misura della pensione per 23 anni di effettiva navigazione.
Art. 40. - Maggiorazione della pensione per il differimento - I trattamenti minimi.
Art. 41. - Pensione per la vedova.
Art. 42. - Esclusione delle vedove dal diritto a pensione.
Art. 43. - Orfani aventi diritto a pensione.
Art. 41. - Pensione per i figli e gli ascendenti.
Art. 45. - Decorrenza della pensione
Capo IV. - Disposizioni speciali
Art. 46. - Cumulo delle posizioni assicurative costituite nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e nella previdenza marinara - La liquidazione delle pensioni.
Art. 47. - Assegno di morte.
Art. 48. - Disposizioni riguardanti il personale navigante delle Ferrovie dello Stato.
Art. 49. - Riduzione della pensione in concorso di altri trattamenti previdenziali.
Art. 50. - Contribuzione volontaria dei marittimi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Art. 51. - Pensione di riversibilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria a favore dei superstiti dei marittimi deceduti anteriormente al 1 agosto 1952.
Art. 52. - Annullamento del libretto di navigazione - Riduzione delle pensioni in caso di rioccupazione. Sospensione della pensione in caso di reimbarco e relativa riliquidazione.
Art. 53 - Esclusione del marittimo dal trattamento di inabilita' derivante da lesione o infermita' conseguenti a reati. Corresponsione della pensione ai superstiti.
Art. 54. - Perdita del diritto a pensione per arruolamento volontario al servizio militare straniero.
Art. 55. - Trattamento di pensione in caso di condanna penale.
Art. 56 - Liquidazione della pensione in caso di scomparsa in mare.
Art. 57. - Applicazione ai marittimi stranieri delle disposizioni sulla previdenza marinara.
Art. 58. - Incedibilita' impegnorabilita' e insequestrabilita' delle pensioni.
Art. 59. - Esenzione da oneri fiscali dei documenti occorrenti pel conseguire la pensione.
Art. 60. - Ripartizione, dei contributi e dell'onere delle prestazioni.
TITOLO III
GESTIONE SPECIALE
Capo I. - Gli iscritti
Art. 61. - Iscrizione obbligatoria.
Art. 62. - Iscrizione facoltativa.
Art. 63 - Denuncia del personale assicurato.
Art. 64 - Iscrizione del personale dipendente da enti ausiliari dell'armamento.
Capo II. - Le contribuzioni
Sez. I. - Contributi ordinari.
Art. 65 - Determinazione della misura dei contributi.
Art. 66. - Aliquote contributive Soggetti responsabili del versamento dei contributi - Modalita' di versamento - Interessi di mora.
Sez. II. - Contributi volontari e speciali.
Paragrafo A) - Personale amministrativo.
Art. 67. - Continuazione volontaria della iscrizione - Liquidazione della posizione assicurativa e trasferimento dell'iscritto all'assicurazione generale obbligatoria.
Art. 68. - Contributo per l'iscrizione volontaria.
Paragrafo B) - Personale navigante
Art. 69. - Utilizzazione della contribuzione ai fini della gestione
marittimi
Art. 70. - Utilizzazione dei contributi nella gestione marittimi e nella gestione speciale ai fini della liquidazione del trattamento di pensione.
Capo III. - Le prestazioni.
Sez. I. - Personale amministrativo.
Art. 71. - Requisiti per il diritto a pensione.
Art. 72 - Nozione di invalidita' dell'iscritto.
Art. 73. - Misura della pensione.
Art. 74. - Pensione di riversibilita'.
Art. 75. - Misura della pensione dei superstiti.
Art. 76 - Trattamenti minimi.
Art. 77. - Supplemento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
Sez. II. Personale navigante.
Art. 78. - Diritto e misura della pensione.
Art. 79. - Liquidazione della posizione assicurativa e trasferimento dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria.
Art 80. - Accreditamento in conto individuale fruttifero dei contributi versati dopo il pensionamento.
Capo IV. - Disposizioni speciali.
Art. 81. - Riconoscimento del servizio prestato anteriormente alla iscrizione alla Gestione speciale.
Art. 82. - Ripartizione dei contributi e dell'onere della prestazioni.
TITOLO IV
NORME PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 83. - Ricorsi.
Art. 84. - Termini per la presentazione e la decisione dei ricorsi.
Art. 85. - Decadenza dall'azione giudiziaria.
TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 86. - Contributo straordinario dello Stato.
Art. 87. - Assegni "ad personam".
Art. 88. - Fondi di riserva.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 1
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PREVIDENZA MARINARA
Art. 1
Personalita' giuridica
La Cassa nazionaleper la previdenza marinara e' persona giuridica di diritto pubblico con sede in Roma.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 2
Art. 2.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 3
Art. 3.
Gestioni.
Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996 , regio decreto-legge 19
ottobre 1933, n. 1595, art 1 regio decreto-legge 2 novembre 1933, n.
1594; art. 2 regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, art. 1 regio
decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; art. 21 legge 25 luglio
1952, n. 915 .
La Cassa nazionale per la previdenza marinara tiene due separate gestioni:
a) la "Gestione marittimi" per il trattamento di previdenza della gente di mare;
b) la "Gestione speciale" per il trattamento di previdenza del personale di stato maggiore navigante ed amministrativo delle societa', di navigazione di preminente interesse nazionale e delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 )) .
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 4
Art. 4.
Fondi affidati alla "Gestione marittimi".
Art. 22 regio decreto 16 settembre 1937 n. 1842 , art 6 decreto legislativo luogotenziale 22 marzo 1946, numero 891.
Sono affidati alla "Gestione marittimi" e amministrati secondo i loro statuti:
a) i Pii Fondi di marina austro-illirico e dalmato;
b) il Pio Fondo di marina per Fiume e Seni;
c) il Pio Fondo dei pescatori;
d) la Fondazione perpetua Marco Domenico Garofalo e) il Fondo pensioni Adria.
La "Gestione marittimi" provvede, inoltre, alla corresponsione delle pensioni a carico del soppresso Istituto pensioni degli addetti alla Societa' di navigazione a vapore "Lloyd Triestino".
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 5
Art. 5.
Amministrazione - Esecuzioni e privilegi fiscali.
Art. 1, 2° e 3° comma, art. 3 e 5 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1926 ; artt. 122 , 123 , 124 e 126 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ; articolo 2 regio decreto-legge 19 agosto 1938, nr. 1560 .
La Cassa nazionale per la previdenza marinara e' amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed il presidente di questo ne ha la legale rappresentanza.
I servizi locali della Cassa sono affidati alle sedi provinciali dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
La Cassa gode di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto predetto. Le esenzioni ed i privilegi concessi dall' art. 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 , si applicano in favore degli iscritti ai "Fondi speciali" affidati in gestione alla Cassa medesima.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 6
Art. 6.
Organi della Cassa.
Artt. 6 e 7 legge 9 aprile 1931, n. 456 ; art. 12 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ; art. 3 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1360 ; articolo 17 decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1946, n. 391 ; art. 1 legge 31 marzo 1951 n. 141
La gestione ordinaria della Cassa nazionale per la previdenza marinara e' affidata ad uno speciale Comitato amministratore nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, e composto come segue:
a) dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che lo presiede, o, in caso di assenza o di impedimento, da uno dei vice presidenti;
b) dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) dal direttore generale del Lavoro marittimo e portuale presso il Ministero della marina mercantile;
d) da un funzionario del Ministero del tesoro;
e) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali due per la marina da traffico (passeggeri e traffico), uno per la marina da pesca ed uno per l'armamento minore;
f) da otto rappresentanti dei lavoratori, di cui uno per i dirigenti di mare e di terra, cinque per il personale marittimo (tecnico ed amministrativo) e per quello di terra della marina da traffico e due per il personale marittimo e per quello di terra della marina da pesca;
g) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il Comitato amministratore e' rinnovato alla scadenza di ogni quadriennio con la procedura prevista dal 1° comma del presente articolo.
I rappresentanti di cui alle lettere c) ed f) sono scelti fra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale e possono essere riconfermati.
Gli stessi rappresentanti cessano dall'incarico allo scadere del quadriennio ancorche' siano stati nominati nel corso di esso.
In caso di vacanza si applicano le norme in vigore per il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 7
Art. 7.
Gestione ed indennita' per i membri del Comitato amministratore.
Art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436 .
Ai componenti del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara non e' dovuto alcun compenso fisso.
Ai membri dell'organo suddetto sara' corrisposto per ogni riunione un gettone di presenza nella misura che verra' stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro. Agli stessi e' dovuta altresi' una indennita' da stabilirsi, con le stesse modalita', a titolo di rimborso spese, qualora risiedano in localita' diversa da quella dove ha sede l'istituto.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 8
Art. 8.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 9
Art. 9.
Rappresentanza del Ministero della marina mercantile nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato esecutivo e nel Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Artt. n. 15 e 18 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; art 4 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; artt. 11 , 13 e 19 decreto legislativo luogotenenziale 13 maggio 1947, numero 436 .
Il direttore generale del Lavoro marittimo e portuale del Ministero della marina mercantile fa parte del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Per le incombenze relative alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara, al Collegio dei sindaci dell'istituto nazionale della previdenza sociale sono aggiunti un membro effettivo ed un membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 10
Art. 10.
Erogazione di particolari provvidenze in favore degli iscritti e delle loro famiglie.
Art. 7 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996 .
Le rendite provenienti dai lasciti, dai legati, dalle donazioni ed elargizioni in genere saranno erogate in favore degli iscritti della Cassa nazionale per la previdenza marinara, o delle loro famiglie, appartenenti ad una determinata circoscrizione marittima, in base a speciali regolamenti da approvarsi dal Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 11
Art. 11.
Sopravvenienze attivo.
Art. 10 legge 16 giugno 1912, n. 612 art 20 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996 , regio decreto-legge 24 maggio 1925, n 1031, artt. 195 , 508 , 1086 , 1231 e 1275 del Codice della navigazione;
art. 6 legge 29 maggio 1951, n. 539: art. 399 del regolamento al Codice della navigazione .
Sono devolute alla Cassa nazionale per la previdenza marinara la meta' delle somme versate a titolo di multe ed ammende per i reati previsti dalle vigenti norme sulla navigazione marittima nonche' la meta' delle somme provenienti da pene o confische inflitte per violazione della legislazione sulla pesca marittima.
Sono pure assegnati alla Cassa nazionale per la previdenza marinara:
a) il ricavato della vendita degli oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare, trascorsi cinque anni dalla data di avviso notificato agli aventi diritto;
b) le somme ritenute a titolo di pene pecuniarie sui salari o sulle quote di utili degli appartenenti al personale marittimo;
c) le multe per infrazioni alla legge sul collocamento della gente di mare;
d) l'ammontare delle ammende previste dalle norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato;
e) le somme ricavate dalla vendita delle cose recuperate.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 12
Art. 12.
Compilazione del bilancio tecnico.
Art. 8 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996 ; artt. 66 , 67 regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447 .
Il bilancio tecnico della Cassa nazionale per la previdenza marinara deve essere compilato ogni quinquennio.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 13
Art. 13.
Vigilanza
Art. 9 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996 .
La vigilanza sulla Cassa nazionale per la previdenza marinara e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della marina mercantile.
I bilanci annuale e tecnico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, debbono essere comunicati ai Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 14
Art. 14.
Il concorso delle autorita' marittime.
Art. 10 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996 .
Il regolamento determina le norme per il concorso delle Capitanerie e degli uffici di porto nella esecuzione del presente testo unico.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 15
Art. 15.
Nozione di nave.
Art. 12 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996 : art. 21 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560 ; Art. 1287 Codice della navigazione .
Agli effetti delle disposizioni del presente testo unico, si considerano come navi:
a) quelle che, ai sensi del codice della navigazione , sono provviste di carte di bordo, ivi comprese le navi da diporto, nonche' le navi armate con licenza equiparata alle carte di bordo;
b) i galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade e quelli addetti al servizio di pilotaggio, qualunque sia la stazza, purche' abbiano mezzi di propulsione propria e personale imbarcato con contratto scritto.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 16
Art. 16.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 17
Art. 17.
Requisito della navigazione.
Art. 14 regio decreto-legge 25 ottobre 1919, n. 1996 ; art. 1 legge 9 aprile 1931, n. 456 .
Agli effetti del presente testo unico la navigazione deve essere a scopo professionale e deve essere effettiva.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 )) .
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 18
Art. 18.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 19
Art. 19.
Aliquote contributive
Soggetti responsabili del versamento dei contributi.
Artt. 16 e 17 regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n 1996 , art. 3 regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884 articolo 4 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391 , articolo 3 legge 25 luglio 1952, n. 915 ; art. 7 legge 12 ottobre 1960, n. 1183 .
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 )) .
Si considera come datore di lavoro l'armatore della nave.
Esso e' responsabile verso fa Cassa nazionale per la previdenza marinara oltre che della propria anche della parte di contributo a carico degli iscritti.
L'armatore ha facolta' di trattenere la parte di contributo a carico delle persone dell'equipaggio.
I proprietari e gli armatori sono sempre personalmente e solidalmente responsabili, verso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, del versamento dei contributi stabiliti dal presente testo unico, ne' tale responsabilita' cessa nei casi di naufragio oppure di abbandono della nave.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 20
Art. 20.
Privilegi sui crediti contributivi - Ordini di pagamento.
Artt. 18 e 51 regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 1996 ; artt. 4 e 5 regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884 ; art. 552 Codice della navigazione .
I crediti della Cassa nazionale per la previdenza marinara, per quanto riguarda i contributi di cui al precedente articolo, godono del privilegio di cui all'art. 552, punto 3°, del Codice della navigazione .
Il privilegio segue la nave presso qualunque possessore di essa; ove riguardino piu' viaggi, i crediti concorrono tutti nello stesso grado, sempre che derivino da ordini di pagamento emessi dalle competenti autorita'.
Gli ordini di pagamento, oltre alle generalita' degli armatori e alle caratteristiche della nave, devono indicare l'importo dovuto ed il periodo al quale il debito si riferisce; qualora si tratti di decontazione definitiva debbono essere indicati anche gli estremi del ruolo di equipaggio. Essi costituiscono la prova del credito della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 21
Art. 21.
Riscossione dei contributi.
Art. 6 regio decreto-legge 29 marzo 1923, n 884 .
((Tutti i crediti e i proventi della Cassa nazionale per la previdenza marinara - meno quelli derivanti da censi, mutui e altre simili fonti - saranno riscossi, in caso di mancato pagamento, dopo un mese dalla emissione del relativo ordine da parte della Cassa stessa, con i mezzi, i privilegi e la procedura vigenti per le imposte dirette.
A tale scopo i ruoli dei contribuenti morosi saranno compilati dal Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica delle imposte dirette per la meccanizzazione dei ruoli, sulla base degli elementi forniti dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, trasmessi all'Intendenza di finanza della rispettiva provincia, perche' siano resi esecutivi e consegnati agli esattori.
Tali ruoli saranno posti in riscossione in unica soluzione alla
scadenza piu' prossima, purche' tra la notifica della cartella e la scadenza stessa decorrano almeno 20 giorni.
I versamenti saranno eseguiti dagli esattori, al netto degli aggi, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, alla suddetta Cassa di previdenza marinara)) .
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 22
Art. 22.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 23
Art. 23.
Oneri a carico dello Stato.
Art. 19 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996 ; art. 1 legge 1 aprile 1931, n. 456 ; art. 13 decreto legislativo 22 marzo 1946, n. 391 ; art. 1 legge 10 agosto 1950, n. 725 : art. 23 legge 23 luglio 1952, n. 915 ; art. 2 legge 27 novembre 1954, n. 1180 ; articolo 3 legge 12 ottobre 1960, n. 1183 .
Lo Stato concorre con un contributo annuo di L. 1.700.000.000 alle spese sostenute dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara in conseguenza del riconoscimento, agli effetti delle prestazioni dalla stessa erogate ai propri iscritti, dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile nonche' di quelli valutabili come tali, non coperti da contribuzione, restando esonerato da qualsiasi onere riferentesi alle prestazioni medesime.
L'annualita' di cui al precedente comma e' stanziata in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 24
Art. 24.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 25
Art. 25.
Contributi per il riconoscimento dei servizi prestati a terra.
Art. 14 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996 ; art 1 legge 9 aprile 1931, n. 456 ; art. 12 regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594 , articolo 5 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560
Le persone dello stato maggiore che, avendo almeno 10 anni di navigazione sul navi mercantili nazionali con effettiva contribuzione alla Cassa, sono chiamate dagli armatori, dai cantieri navali, dalle organizzazioni sindacati degli armatori e della gente di mare, dal Registro italiano navale, dagli uffici di collocamento della gente di mare, dalle societa' concessionarie di impianti radiotelegrafici marittimi, dalle scuole professionali marittime a prestare servizio a terra per lavori attinenti alla navigazione, per la tutela di interessi sindacali e per l'istruzione marinara, possono, previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile, ottenere il riconoscimento di tali servizi in ragione di tre quinti della loro durata a tutti gli effetti del presente testo unico, salvo le esclusioni esplicitamente previste. Analoga facolta' e' concessa ai medici di bordo che abbiano almeno dieci anni di navigazione su navi mercantili nazionali con effettiva contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara e che ne facciano richiesta alla Cassa stessa non oltre un anno dalla data dell'ultimo sbarco.
Il contributo e' stabilito in base all'aliquota ed alle competenze in vigore durante i periodi da riconoscere utili ed e' calcolato in relazione alla media delle competenze corrispondenti alle qualifiche rivestite a bordo dall'interessato nell'ultimo anno di effettiva navigazione.
Il contributo deve essere versato direttamente alla Cassa nazionale per la previdenza marinara in rate trimestrali.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 26
Art. 26.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 27
Art. 27.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 28
Art. 28.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 29
Art. 29.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 30
Art. 30.
Riconoscimento degli altri servizi militari compiuti in tempo di guerra.
Art. 15 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1650 .
Sono calcolati agli effetti della determinazione dei servizi utili a pensione:
a) il servizio militare compiuto a terra nella Marina militare e negli altri Corpi armati dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 nell'Esercito operante e con effettiva partecipazione ad azioni di guerra, ai sensi dell' art. 1 del regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 ;
b) il servizio prestato dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,
in Africa orientale italiana ed il servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sempreche' ricorra il requisito della effettiva partecipazione ad operazioni militari;
c) il servizio militare prestato per speciali esigenze durante il periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 su navi mercantili noleggiate dalla Stato;
d) il servizio prestato come legionario nella impresa fiumana.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 31
Art. 31.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 32
Art. 32.
Computato dei periodi di navigazione effettuatati nei mari del Nord
Art. 4 legge 27 luglio 1940, n. 1211 ; decreto ministeriale 15 ottobre 1940; art. 15 regio decreto luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391.
Ogni periodo di navigazione consecutiva effettuata, dal 2 settembre 1939 al 10 giugno 1940, nella zona situata a levante del 12° grado di longitudine ovest (compreso il mar Baltico) fra il 65° grado di latitudine nord ed il parallelo passante per Brest, e' compiuta in cinquanta giornate, indipendentemente dalla sua effettiva durata.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 33
Art. 33.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 34
Art. 34.
Riconoscimento dei periodi d'internamento.
Art. 4 legge 7 aprile 1941, n. 268 ; art. 1 regio decreto-legge 2 mario 1944 n. 80.
Fino al giorno del rimpatrio o della ripresa della navigazione il tempo trascorso dai marittimi nelle condizioni indicate nello art. 1 della legge 7 aprile 1941, n. 266 , e' considerato come effettiva navigazione.
I benefici di cui al precedente comma non competono ai marittimi che abbiano abbandonato arbitrariamente la nave, non abbiano ottemperato alle disposizioni emanate dalle autorita' competenti o dall'armatore per il loro rimpatrio o siano incorsi nelle sanzioni di cui all' art. 17 del regio decreto 22 maggio 1912, n. 880 .
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 35
Art. 35.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 36
Art. 36.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 37
Art. 37.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 38
Art. 38.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 39
Art. 39.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 40
Art. 40.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 41
Art. 41.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 42
Art. 42.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 43
Art. 43.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 44
Art. 44.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 45
Art. 45.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 46
Art. 46.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 47
Art. 47.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 48
Art. 48.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 49
Art. 49.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 50
Art. 50.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 51
Art. 51.
Pensione di riversibilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria a favore dei superstiti dei marittimi deceduti anteriormente al 1 agosto 1952.
Art. 12 legge 12 ottobre 1960 n. 1183 .
I periodi di navigazione compiuti dal 1 luglio 1920 in poi con contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dagli iscritti alla "Gestione marittimi", deceduti anteriormente al 1 agosto 1952, senza aver tramandato diritto a pensione a favore dei superstiti, sono considerati utili ai fini della liquidazione di una pensione con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. La decorrenza della prestazione, da liquidarsi a norma della disposizione contenuta nel precedente comma, e' stabilita al 1 dicembre 1960.
Per la determinazione dell'onere relativo alle prestazioni liquidate si osserva la disposizione del precedente art. 46, terzo comma.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 52
Art. 52.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 53
Art. 53.
Esclusione del marittimo dal trattamento di inabilita' derivante da lesioni o infermita' conseguenti a reati la corresponsione della pensione ai superstiti.
Art. 21 regio decreto-legge 26 ottobre 1919 n. 1996 .
Non puo' lire del diritto alla pensione prevista dall'articolo 36 (del presente testo unico l'iscritto che sia rimasto inabile allo esercizio della navigazione per lesioni od infermita' incontrate nel commettere reati di cui alla parte terza del Codice della navigazione o per violazione delle leggi sulla pesca.
Nel caso previsto dal precedente comma, la moglie ed i figli minorenni della persona che abbia riportato ferite o contratta infermita' per una delle cause suaccennate, o, in mancanza di questi, i genitori che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 44 del presente testo unico avranno diritto, fino a quanto vive l'invalido, alla pensione che ad esso sarebbe spettata.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 54
Art. 54.
Perdita del diritto a pensione per arruolamento volontari al servizio militare straniero.
Art. 26 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996 .
Perde diritto a conseguire pensione o sussidio l'iscritto nella gente di mare che abbia contratto volontario arruolamento al servizio militare straniero ed abbia per tale motivo perduta la cittadinanza ai sensi di legge.
Qualora pero' l'iscritto ricuperi la cittadinanza nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, riacquista ogni diritto a conseguire pensione o sussidio.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 55
Art. 55
Trattamento di pensione in caso di condanna penale.
Art. 27 regio decreto-legge 26 ottobre 1919 n. 1996 .
Nel caso di condanna penale inflitta all'iscritto dai Tribunali nazionali nello Stato:
a) se si tratta di condanna temporanea, la pensione sara' corrisposto alla famiglia durante il tempo della espiazione della pena e cessato questo termine l'iscritto rientrera' nei suoi diritti;
b) se si tratta di condanna all'ergastolo, l'iscritto perde il diritto alla pensione e la moglie e i figli saranno considerati come vedova ed orfani in base alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 56
Art. 56.
Liquidazione della pensione in caso di scomparsa in mare.
Art. 37 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996 .
Nel caso che per eventi della navigazione non si abbiano piu' notizie di un iscritto marittimo facente parte dell'equipaggio di una nave nazionale, la moglie e i figli minorenni dello stesso marittimo gia' aventi diritto a pensione o i genitori i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 44 del presente testo unico, possono conseguire la quota di pensione spettante alla vedova ed agli orfani, qualora peru' dalla competente autorita' sia stato redatto l'atto previsto dagli artt. 206 e 211 del Codice della navigazione .
Le stesse disposizioni si applicano nei riguardi dell'iscritto fra la gente di mare nazionale imbarcato tra gli equipaggi di navi straniere, e del quale manchino notizie, purche' dalla competente autorita' sia stato provveduto alla compilazione dei relativi atti dello stato civile.
Qualora l'iscritto torni nello Stato o in qualunque modo dia notizia di se' o si abbiano di lui notizie, egli rientrera' nei suoi diritti alla pensione, deducendosi quanto sia stato corrisposto alla sua famiglia.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 57
Art. 57.
Applicazione ai marittimi stranieri delle disposizioni sulla previdenza marinara.
Art. 43 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996 .
I benefici previsti dal presente testo unico si applicano anche nelle persone di nazionalita' straniera imbarcate in servizio su navi nazionali quando dalle leggi dello Stato straniero, cui le persone appartengono, siano accordati equivalenti benefici agli italiani imbarcati su navi dello Stato stesso o tale trattamento di reciprocita' risulti da apposite convenzioni.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 58
Art. 58.
Incedibilita', impignorabilita' e insequestrabilita' delle pensioni.
Art. 49 regio decreto-legge 216 ottobre 1919, n. 1996.
Le pensioni costituite in forza del presente testo unico non sono cedibili se non a favore di stabilimenti ospitalieri o ricoveri per il pagamento delle diarie relative. Esse sono esenti da pignoramenti o sequestro e non possono essere soggette a riduzione, salvo che a titolo di alimenti dovuti per legge.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 59
Art. 59.
Esenzione da oneri fiscali dei documenti occorrenti per conseguire la pensione.
Art. 50 regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 1196 ; art. 20 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560 .
Sono esenti da ogni tassa e diritto dovuto a favore dello Stato ed anche dei Comuni tutti i documenti relativi a domande di pensioni, sussidi e soccorsi sotto qualsiasi aspetto a favore degli iscritti tra la gente di mare e dei loro aventi diritto.
Sono, inoltre, esenti da ogni tassa e diritto le domande per il rilascio di estratti matricolari e di altri documenti occorrenti per lia liquidazioni nelle pensioni a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 60
Art. 60.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 )) ((60)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 luglio 1967, n.658 ha disposto (con l'art. 55 comma 2) che a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge sono soppressi il Fondo a capitalizzazione ed il Fondo a ripartizione di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 ; ha inoltre disposto (con l'art. 63 comma 2) che a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge sono soppressi il Fondo a capitalizzazione ed il Fondo a ripartizione di cui all'articolo 82 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 .
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 61
Art. 61.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 62
Art. 62.
Iscrizione facoltativa.
Art. 1 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 159 .
Le aziende di navigazione non indicate nell'articolo 61 potranno iscrivere alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara il loro personale alle medesime condizioni di cui al presente testo unico e previ gli opportuni accordi con la Cassa nazionale per la previdenza marinara e con le organizzazioni sindacali interessate.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 63
Art. 63.
Denuncia al personale assicurato.
Art. 4 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 .
Le aziende debbono denunciare alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, trimestralmente, il personale nuovo assunto in servizio con la indicazione delle generalita' e della retribuzione assegnata, ed il personale che ha cessato il servizio per qualunque causa. Nel mese di gennaio di ciascun anno le aziende debbono trasmettere alla Gestione speciale della Cassa l'elenco del personale che ha prestato servizio nell'anno precedente con l'ammontare della retribuzione per ciascuno corrisposta.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 64
Art. 64.
Iscrizione del personale dipendente da enti ausiliari dell'armamento.
Art. 24 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560 .
Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il Lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, puo' autorizzare la Cassa a stipulare apposite convenzioni per la iscrizione collettiva di persone che prestano servizio presso gli enti che a tale effetto siano riconosciuti dal Ministero della marina mercantile come enti ausiliari dell'armamento.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 65
Art. 65.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 66
Art. 66.
Aliquote contributive - Soggetti responsabili del versamento
dei contributi - Modalita' di versamento - Interessi di mora.
Art. 3 regio decreto-legge 10 ottobre 1933, n. 1595 ; art. 9 legge 12 ottobre 1960, n. 1183 ; decreto Presidente della Repubblica del 24 luglio 1962, n. 1448 .
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 )) .
Le aziende sono responsabili del versamento del contributo anche per la parte a carico del prestatore d'opera.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 )) .
Il versamento del contributo e' fatto dalle aziende in rate trimestrali posticipate e non oltre il giorno 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre; in caso di ritardo dei versamenti, decorre l'interesse di mora al saggio ufficiale di sconto dalla scadenza del trimestre e la Cassa avra' diritto di prelazione sull'ammontare delle sovvenzioni concesse alle aziende che non fossero gia' legittimamente vincolate a termini di legge, o di prelevamento sulle cauzioni.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 67
Art. 67.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 68
Art. 68.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 69
Art. 69.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 70
Art. 70.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 71
Art. 71.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 72
Art. 72.
Nozioni di invalidita' dell'iscritto.
Art. 7 regio decreto-legge 19 ottobre 1433, n. 1595.
L'iscritto si considera invalido quando per difetto fisico o mentale sia riconosciuto incapace a disimpegnare ulteriormente i suoi obblighi professionali e purche' la sua capacita' generica di guadagno sia ridotta a meno della meta' di quella normale.
Le eventuali contestazioni relative all'accertamento della invalidita' sono deferite ad un collegio di tre medici,due dei quali designati dalle parti e l'altro nominato di comune accordo tra i due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia di residenza dell'iscritto; il giudizio del collegio medico e definito ed inappellabile.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 73
Art. 73.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 74
Art. 74.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 75
Art. 75.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 76
Art. 76.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 77
Art. 77.
Supplemento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
Art. 13 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 ; art. 14 legge 25 luglio 1952, n. 915 ; artt. 41 e 5 legge 19 agosto 1963, n. 1338 .
L'iscritto il quale sia stato soggetto all'assicurazione obbligatoria per la invalidita' e la vecchiaia secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni, e che non abbia ottenuto per i contributi versati in base a tali norme alcuna liquidazione, per far valere i contributi suddetti alle condizioni e con le modalita' stabilite dall' art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 .
Il supplemento di pensione spettante ai sensi del citato articolo e' determinato a norma dell' art. 4, comma quarto, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , ed e' riversibile a favore della famiglia, ue, condo le disposizioni dell'art. 74 del presente testo unico.
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 78
Art. 78.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 79
Art. 79.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 80
Art. 80.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 81
Art. 81.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 82
Art. 82.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 )) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 luglio 1967, n.658 ha disposto (con l'art. 63 comma 2) che a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge sono soppressi il Fondo a capitalizzazione ed il Fondo a ripartizione di cui all'articolo 82 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 .
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 83
Art. 83.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 84
Art. 84.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 85
Art. 85.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 86
Art. 86.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 87
Art. 87.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- art. 88
Art. 88.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658 ))
Testo unico delle Leggi sulla Previdenza Marinara- Tabella
Tabella delle competenze medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
A) Piloscafi, motonavi, autovelieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate o piroscafi e motonavi di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle Societa' di preminente interesse nazionale e delle Societa' sovvenzionate minori:
Stato Maggiore (a):
Comandante, capo macchinista, direttore di macchina,
capo commissario, comandante in 2ª, capo macchinista
al dettaglio, direttore sanitario con uno o piu medici
alle dipendenze....................................... L. 90.000 Primo ufficiale di coperta e di macchina, primo
ufficiale commissario, medici in sottordine o medico
unico, cappellano.
Secondo ufficiale di coperta e di macchina, secondo
ufficiale commissario................................. " 55.000 Terzo ufficiale di coperta e di macchina, terzo
ufficiale commissario................................. " 45.000 Marconista munito di brevetto internazionale di 1ª
classe con meno di cinque anni di navigazione radiote-
legrafista e marconista munito di brevetto internazio-
nale di 2ª classe (b)................................. " 45.000 Marconista munito di brevetto internazionale di 1ª
classe con oltre cinque anni di navigazione e fino a
quindici anni di navigazione radiotelegrafista........ " 55.000 Marconista munito di brevetto internazionale di II
classe con quindici o piu anni di navigazione radiote-
legrafista............................................ " 65.000 Marconista munito di brevetto internazionale di 1ª
classe con diciotto o piu anni di navigazione radiote-
legrafista............................................ " 75.000 Allievo capitano, allievo macchinista, allievo
commissario........................................... " 35.000
Equipaggio:
Nostromo, capo fuochista, primo cuoco (sulle navi in
cui e imbarcato piu di un cuoco), cuoco unico sulle
navi da carico, elettricista, operaio meccanico, car-
pentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di
casa, capitano di armi, cambusiere, primo infermiere,
primo cameriere (sulle navi con piu di un cameriere),
primo panettiere, primo dispensiere di equipaggio,
pennese (sulle navi da passeggeri), motorista di 1ª
classe, motorista di 2ª classe, amanuense, orchestra-
le, dispensiero di equipaggio (c)..................... L. 43.000 Marinaio, carbonaio, fuochista., cameriere, panet-
tiere ed ogni altra qualifica non specificata......... " 39.000 Giovanotto.......................................... " 25.000 Mozzo piccolo....................................... " 17.000
(a) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista col quale viene imbarcato.
(b) Le autorita' marittime e consolari dovranno segnare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari la dizione marconista di gruppo A per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1ª classe con 15 o piu' anni di navigazione radiotelegrafista: marconisti di gruppo i; per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 1ª classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista: marconista di gruppo C per i marconisti muniti di brevetto Internazionale di 1ª classe con meno di 5 anni di navigazione radiotelegrafista per i marconisti muniti di brevetto internazionale di 2ª classe.
(c) Il motorista di 1ª e 2ª classe quando imbarcato da ufficiale contribuisce sulla base della corrispondente qualifica rivesta a bordo la base del contratto di arruolamento.
B) Piroscafi, motonavi o motovelieri di stazza lorda fino 1 500 tonnellate:
Capitano al comando in coperta o alla direzione di
macchina.............................................. L. 70.000 Padrone al comando e "fuochista autorizzato - diret-
tore di macchina"..................................... " 50.000 Ufficiale........................................... " 44.000 Nostromo motorista.................................. " 42.000 Marinaio, fuochista................................. " 39.000 Giovanotto.......................................... " 25.000 Mozzo............................................... " 17.000
C) Velieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate:
Capitano o padrone al comando....................... L. 60.000
Ufficiale........................................... " 44.000
Nostromo, motorista................................. " 42.000
Marinaio............................................ " 39.000
Giovanotto.......................................... " 25.000 Mozzo............................................... " 17.000
D) Velieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate
Capitano o padrone al comando....................... L. 36.000
Marinaio autorizzato al comando..................... " 36.000
Nostromo, motorista................................. " 25.000
Marinaio............................................ " 21.000
Giovanotto.......................................... " 17.000 Mozzo............................................... " 13.000
E) Rimorchiatori e galleggianti (d) (Personale del rimorchiatori e degli altri galleggianti, con mezzi a propulsione propri, addetti al servizio di navigazione nel porti e nelle rade):
Personale preposto al comando in coperta alla dire-
zione di macchina (purche provvisto di patente da pa-
drone o di marinaio autorizzato o di fuochista auto-
rizzato).............................................. L. 50.000 Nostromo, operaio, elettricista..................... " 42.000 Marinaio, fuochista, carbonaia...................... " 39.000 Giovanotto.......................................... " 25.000 Mozzo............................................... " 17.000
F) Pescherecci (Iscritti nelle matricole delle navi comunque munite di macchina o motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere senza senza macchina a motore):
Padrone o marinaio autorizzato...................... L. 13.000
Motorista........................................... " 11.000
Marinaio............................................ " 9.000
Giovanotto.......................................... " 6.000 Mozzo............................................... " 4.000
G) Pescherecci (comunque muniti di macchine o motore di oltre 30 cavalli indicati o cavalli asso adibiti alla pesca entro il Mediterraneo)
Padrone o marinaio autorizzato motorista e meccanico
per la pesca.......................................... L. 21.000 Capo pesca.......................................... " 17.000 Marinaio............................................ " 13.000 Giovanotto.......................................... " 9.000 Mozzo............................................... " 6.000
(d) Per il personale imbarcato sul rimorchiatori e galleggianti che non rientrano nella tabella E, si applica la tabella A.
H) Pescherecci in pesca oltre gli Stretti:
Capitano di lungo corso al comando, capitano di gran
cabotaggio al comando, direttore di macchina, padrone
al comando autorizzato................................ L. 70.000 Primo ufficiale di coperta o di macchina, motorista
o meccanico per la pesca. 49.000 Secondo ufficiale di
coperta o di macchina, madiotelegrafista.............. " 2.000 Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto
motorista, fuochista autorizzato...................... " 32.000 Marinaio pescatore (compresi i retieri, Cuochi,
ecc.) fuochista, carbonaio o altre qualifiche non spe
cificate.............................................. " 30.000 Giovanotto.......................................... " 2.000 Mozzo............................................... " 17.000
I) Personale borghese imbarcato su navi militari:
Prima categoria: primi cuochi, primi maestri di ca-
sa, cuochi, maestri di casa unici dirigenti il servi-
zio della panificazione a bordo....................... L. 42.000 Seconda categoria: secondi cuochi e secondi maestri
di casa............................................... " 9.000
L) Piloti:
Porti di Ancona, Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari,
Catania, Civitavecchia, Genova, Livorno, Messina, Na-
poli, Palermo, Savona, Siracusa, La Spezia, Venezia,
Trieste............................................... L. 90.000 Porti di Bagnoli, Pozzuoli, Barletta, Fiumicino,Gae-
ta, Manfredonia, Marina di Carrara, Olbia, Porto Empe-
docle, Portoferraio, Portotorres, Portovecchio di
Piombino, Ravenna, Salerno, Sant'Antioco, Taranto,
Trapani............................................... " 80.000 Porti di Anzio, Carloforte, Castellammare di Stabia,
Crotone, Follonica, Imperia-Oneglia, Imperia-Porto
Maurizio Licata, Marsala, Milazzo, Molfetta, Monopoli,
Portici, Porto Santo Stefano, Reggio Calabria, Rio Ma-
rina, Roma, Torre Annunziata.......................... " 65.000
Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI
Il Ministro per il bilancio
LA MALFA
Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI
Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO