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038U0726

IT - Testi Unici

038U0726

Testo unico (REGIO DECRETO 17 marzo 1938 n. 726)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/1938 VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto l' art. 2 della legge 8 luglio 1929, n. 1364 , che da' facolta' al Governo di coordinare in testo unico le disposizioni delle leggi vigenti per i Depositi franchi; Vista la legge 6 agosto 1876, n. 3261 (serie 2ª) successivamente modificata; Sentito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

E' approvato l'unito testo unico di leggi sui Depositi franchi, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 maggio 1938 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel - Solmi -
Lantini
Visto, il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 60. - Mancini.

Art. 1

Testo unico di leggi sui Depositi franchi.
Art. 1.
( Art. 1 e 4 legge 6 agosto 1876, n. 3261 , Serie 2ª).
Il Governo, con decreti Reali, e' autorizzato a concedere a persone giuridiche ed a privati, l'istituzione di Depositi franchi nelle principali citta' marittime del Regno, purche' la domanda sia accompagnata da parere favorevole del Consiglio provinciale delle Corporazioni e del Comune, nella cui circoscrizione il Deposito franco si intende istituire.
Tale concessione non potra' farsi quando i locali, che si intendono destinare a Deposito franco, non presentino garanzia contro ogni possibile frode.
La spesa occorrente per la costruzione e l'adattamento dei fabbricati di cui sopra, e quella eventualmente necessaria per la rigorosa vigilanza del recinto franco rimarranno a carico delle persone giuridiche e dei privati che avranno fatto richiesta della istituzione.

Art. 2

Art. 2.
( Art. 1 legge 6 agosto 1876, n. 3261 , Serie 2ª).
I Depositi franchi sono considerati fuori dalla linea doganale a norma di quanto e' disposto dall'articolo 1, primo alinea, della vigente legge doganale.

Art. 3

Art. 3.
( Art. 2 legge 6 agosto 1876, n. 3261 , Serie 2ª e art. 3 legge 6 agosto 1893, n. 457 ).
Mediante regolamento da approvarsi a sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100 , sentiti i Consigli provinciali delle Corporazioni, saranno stabilite le norme di vigilanza per l'introduzione delle merci nei Depositi franchi e per la loro estrazione.
Le disposizioni per regolare il movimento e la sicurezza delle merci e per il rilascio delle fedi di deposito e delle note di pegno saranno redatte dai Consigli provinciali delle Corporazioni ed approvate dal Ministro per le corporazioni.
I Consigli provinciali delle Corporazioni dovranno concorrere con i delegati del Governo al mantenimento del buon fine e della disciplina del personale addetto ai Depositi franchi.
Nel regolamento saranno indicate le merci escluse dai Depositi franchi.

Art. 4

Art. 4.
( Art. 5 legge 6 agosto 1876, n. 3261 , Sede 2ª).
Per la temporanea custodia delle merci che arrivano da mare, potranno anche essere istituiti nei principali porti del Regno e sulle banchine o calate dei porti stessi, dei capannoni, ove le merci possono essere collocate senza dichiarazione e senza visita, e starvi quel numero di giorni richiesto dalle esigenze del pubblico servizio, e dall'interesse dell'Erario.
Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio provinciale delle Corporazioni, determinera' la durata della giacenza delle merci nei capannoni, nonche' le discipline per la rigorosa vigilanza su di esse; e saranno applicabili per i capannoni le disposizioni contenute nell'articolo 3.
Anche in tali capannoni il proprietario potra' manipolare le merci come meglio crede.
La spesa per la costruzione dei capannoni deve essere sostenuta dai commercianti, dai Comuni e dai Consigli provinciali delle Corporazioni che ne abbiano fatta richiesta.

Art. 5

Art. 5.
( Art. 1 legge 6 agosto 1893, n. 457 ).
Le disposizioni dalle quali, nel titolo XVI del libro primo del Codice di commercio, sono regolate le fedi di deposito e le note di pegno su la merce custodita nei Magazzini generali, sono applicabili anche alle merci custodite sotto il diverso regime doganale nei Depositi franchi.

Art. 6

Art. 6.
( Articoli 2 e 3 legge 6 agosto 1893, n. 457 ; art. 1 legge 8 luglio 1929, numero 1364 e art. 15, 1° e 2° comma, legge 9 giugno 1927, n. 1158 ).
La facolta' di emettere fedi di deposito e note di pegno sulle merci custodite nei Depositi franchi, e' pero' riservata esclusivamente all'Ente cui e' affidata l'amministrazione del Deposito franco, od a chi ne abbia dallo stesso conseguita regolare autorizzazione. Detta facolta' non potra' essere esercitata se non che sotto l'osservanza delle disposizioni disciplinari di cui all'art. 3 e di ogni loro successiva modificazione.
L'emissione del suddetti titoli di commercio potra' essere fatta soltanto sulle merci raccolte e custodite in fabbricati dei quali la ubicazione, la grandezza, il numero e la idoneita' sono riservati al giudizio esclusivo del locale Consiglio provinciale delle Corporazioni.
Sotto la responsabilita' degli esercenti i Depositi franchi potranno, nel recinto dei depositi stessi, esservi locali separati destinati a magazzini privati.
Pero' sulle merci in essi accolte non saranno emesse fedi di deposito e note di pegno.

Art. 7

Art. 7.
(Art. 1 legge 8 luglio 1929. n. 1364 e art. 11 legge 9 giugno 1927, n. 1158 ).
Le note di pegno munite di due firme sono equiparate alle cambiali per l'effetto dello sconto presso gli Istituti di credito, anche quando i relativi statuti richiedano che le cambiali per essere scontate portino tre firme.

Art. 8

Art. 8.
( Art. 1 legge 8 luglio 1929, n. 1364 e art. 13 legge 9 giugno 1927, n. 1158 ).
Le fedi di deposito e le note di pegno sono stampate su carta filigranata e dovranno contenere le indicazioni previste dall'articolo 461 del Codice di commercio. Inoltre tanto sulla fede di deposito, quanto sulla nota di pegno, dovra' chiaramente risultare se la merce sia stata periziata a cura dei Depositi franchi. In caso affermativo dovra' esservi indicato il nome del perito stimatore e il valore di stima da questo attribuito alla merce.
Per la stima delle merci depositate per le quali sia richiesta la emissione della fede di deposito e della nota di pegno, i Depositi franchi sono tenuti a servirsi di periti regolarmente inscritti nel ruolo del competente Consiglio provinciale delle Corporazioni e designati anno per anno dal Tribunale del luogo.

Art. 9

Art. 9.
( Art. 1 legge 8 luglio 1929, n. 1364 e art. 14 legge 9 giugno 1927, n. 1158 ).
Le fedi di deposito e i loro duplicati, fino a che non siano girati, sono soggetti alla tassa di bollo stabilita dall'articolo 43 della Tariffa, All. A) alla legge del bollo 30 novembre 1923, n. 3268, da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente e che terra' luogo di ogni altra tassa di bollo.
Le note di pegno sono sottoposte, prima di essere girate alla stessa tassa di bollo cui sono soggette le cambiali.

Art. 10

Art. 10.
( Art. 1 legge 8 luglio 1929, n. 1364 e art. 16 legge 9 giugno 1927, n 1158 ).
I Depositi franchi sono posti sotto la vigilanza dei Consigli provinciali delle Corporazioni, nella cui giurisdizione i depositi stessi hanno sede.
I Consigli provinciali delle Corporazioni (oltre ai compiti di cui all'art. 4) hanno facolta' in qualsiasi momento:
1° di accertare l'esattezza delle situazioni mensili dei Depositi franchi;
2° di vigilare se le merci depositate e specialmente quelle coperte dalla fede di deposito e dalla nota di pegno siano custodite e conservate a dovere.
Del risultato delle ispezioni i Consigli provinciali ragguaglieranno senza indugio il Ministero delle corporazioni al quale, in ogni caso, riferiranno annualmente sull'andamento dei Depositi franchi esistenti nel loro distretto.

Art. 11

Art. 11.
( Art. 1 legge 8 luglio 1929, n. 1364 e art. 17 legge 9 giugno 1927, n. 1158 ).
Per eseguire il proprio mandato il delegato o i delegati dei Consigli provinciali delle Corporazioni avranno facolta' di ispezionare i Depositi franchi, verificando i depositi, esaminando i libri e in generale i registri, atti e documenti.

Art. 12

Art. 12.
( Art. 2 e 3 legge 6 agosto 1876, n. 2361 , Serie 2ª).
La immissione nei Depositi franchi di merci escluse dal regolamento, si considera quale contrabbando.
Ai contravventori delle disposizioni del regolamento predetto, sono applicabili le pene stabilite dalla vigente legge doganale.
Qualora in un Deposito franco siansi constatati inconvenienti gravi o frodi, sara' in facolta' del Governo di stabilire con Reale decreto quelle maggiori discipline e cautele, sia temporanee o permanenti, che saranno necessarie a tutelare gli interessi dell'Erario.
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le finanze:
Di Revel.
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