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Regolamento di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio

Regolamento di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 19 settembre 2012 (stato 1° gennaio 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’articolo 3 capoverso 2 della legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010; visti gli articoli 6 e 11 della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15 marzo
2011, decreta:
Spese processuali, pene pecuniarie e multe Art. 1 1 Quale servizio centrale di incasso per le autorità giudiziarie è designato l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, attribuito al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia.
2 Esso è competente a incassare le spese processuali, le pene pecuniarie e le multe per le autorità seguenti: a) b) penale; c) di appello; d) pubblico; e) del giudice dei provvedimenti coercitivi; f) dei minorenni; g) dei minorenni; h) di espropriazione.
Assistenza giudiziaria Art. 2 1 L’ufficio è competente a incassare, conformemente alla decisione del giudice, gli importi anticipati a titolo di assistenza giudiziaria e a decidere la rifusione degli importi assunti dallo Stato.
2 Il giudice comunica tempestivamente all’ufficio le decisioni di concessione dell’assistenza giudiziaria.
3 Il servizio informa il giudice nel caso di manifesto ritardo nei pagamenti o in caso di ripetuto mancato pagamento.
Tasse amministrative Art. 2a 1 L’Ufficio applica le seguenti tasse amministrative:
1. spese di emissione e invio di un estratto conto dettagliato: fino a fr. 30.–
2. spese di notifica sollecito / diffida: fino a fr. 25.–
3. interessi moratori: pari al 5% dell’importo dovuto, a decorrere dalla data della diffida
Entrata in vigore Art. 3 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore immediatamente.
2 Pubblicato nel BU 2012 , 443.

1

Art. introdotto dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 411.
2 Entrata in vigore: 21 settembre 2012 - BU 2012, 443.
Version: 01.01.2024
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Regolamento di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio

Regolamento di applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria e della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 19 settembre 2012 (stato 1° gennaio 2024) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’articolo 3 capoverso 2 della legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010; visti gli articoli 6 e 11 della legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15 marzo
2011, decreta:
Spese processuali, pene pecuniarie e multe Art. 1 1 Quale servizio centrale di incasso per le autorità giudiziarie è designato l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, attribuito al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia.
2 Esso è competente a incassare le spese processuali, le pene pecuniarie e le multe per le autorità seguenti: a) b) penale; c) di appello; d) pubblico; e) del giudice dei provvedimenti coercitivi; f) dei minorenni; g) dei minorenni; h) di espropriazione.
Assistenza giudiziaria Art. 2 1 L’ufficio è competente a incassare, conformemente alla decisione del giudice, gli importi anticipati a titolo di assistenza giudiziaria e a decidere la rifusione degli importi assunti dallo Stato.
2 Il giudice comunica tempestivamente all’ufficio le decisioni di concessione dell’assistenza giudiziaria.
3 Il servizio informa il giudice nel caso di manifesto ritardo nei pagamenti o in caso di ripetuto mancato pagamento.
Tasse amministrative Art. 2a 1 L’Ufficio applica le seguenti tasse amministrative:
1. spese di emissione e invio di un estratto conto dettagliato: fino a fr. 30.–
2. spese di notifica sollecito / diffida: fino a fr. 25.–
3. interessi moratori: pari al 5% dell’importo dovuto, a decorrere dalla data della diffida
Entrata in vigore Art. 3 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore immediatamente.
2 Pubblicato nel BU 2012 , 443.

1

Art. introdotto dal R 20.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 411.
2 Entrata in vigore: 21 settembre 2012 - BU 2012, 443.
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