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Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti

Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti 1 (del 25 giugno 1928) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO decreta: Art. 1 Le attribuzioni e le competenze del Consiglio di Stato sono determinate dalla Costituzione e dalle leggi. Art. 1a 2 I Consiglieri di Stato non possono rivestire altra carica pubblica comunale, cantonale e federale. Art. 1b 3 1 I Consiglieri di Stato non possono esercitare nessuna professione, commercio, industria, anche solo a titolo accessorio od occasionale o sotto la veste del mandato, o commetterne l’esercizio a terze dare il proprio nome o avere partecipazioni o retribuzioni da terzi che li esercitano.
2 Essi non possono neppure occupare il posto di direttore, di gerente, di amministratore, di membro dell’ufficio di vigilanza o di revisione di società, istituti, imprese o uffici che si propongono scopo di lucro, né dar loro una qualsiasi attività, anche a titolo gratuito. Art. 1c 4 1 Non possono trovarsi contemporaneamente nel Consiglio di Stato l’ascendente e il discendente, il marito e la moglie, due persone che vivono in unione domestica registrata o convivono di fatto, i fratelli, lo zio e i nipoti consanguinei, il suocero e il genero, i cugini germani e il marito e il fratello di una stessa donna. Le stesse incompatibilità valgono pure per gli equivalenti gradi di parentela per le donne.
2 Per cugini germani si intendono i figli di due fratelli, di due sorelle o di un fratello ed una sorella.
3 Le disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano anche al Cancelliere dello Stato. Art. 1d 5 Nel caso di incompatibilità si applica la legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018. Art. 1e 6 Il Consiglio di Stato, in casi eccezionali e solo se l’interesse generale lo esige, può autorizzare un proprio membro - in quanto ciò non ne aggravi in modo eccessivo l’onere degli impegni - a far parte della direzione o dell’amministrazione di istituti o di aziende a carattere parastatale, misto o privato, se il Cantone possiede una parte del capitale sociale o un diritto di partecipazione agli utili. Art. 1f
7
1 Il Consigliere di Stato dell’autorizzazione di cui all’articolo 1e deve riversare alla cassa cantonale l’indennità fissa o i tantièmes che egli percepisce come membro del consiglio di amministrazione o della direzione degli istituti o delle aziende sopraccitate.
2 Vanno invece a suo profitto le indennità di trasferta e i gettoni di presenza.
3 Il Consigliere di Stato che cessa nelle sue funzioni deve mettere a disposizione del Consiglio di Stato i mandati che ha ricevuto in virtù dell’articolo 1e. Art. 2 1 Il Consiglio di Stato fissa il numero dei Dipartimenti e può riunirli o variarli mediante decreto esecutivo da pubblicarsi sul Bollettino delle leggi e sul Foglio ufficiale.
2 Il Consiglio di Stato può stipulare mandati di prestazione con le unità amministrative autonome. 8
1 Titolo modificato dal DL 14.3.1979; in vigore dal 27.4.1979 - BU 1979, 96.
2 Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
3 Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
4 Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
5 Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.

6

Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
7 Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
8 Cpv. introdotto dalla L 11.10.2005; in vigore dal 4.4.2006 - BU 2006, 133.
Art. 3 Il Consiglio di Stato emana il regolamento per le sue sedute per la ripartizione del lavoro tra i suoi diversi Dipartimenti e per la sua Cancelleria. Art. 4 9 1 Il Consiglio di Stato, mediante regolamento, designa le competenze decisionali delegate ai Dipartimenti, alla Cancelleria dello Stato e alle unità amministrative subordinate; esso può altresì subdelegare alle unità amministrative subordinate le competenze attribuite direttamente dalla legge ai Dipartimenti.
2 Restano esclusi i casi nei quali la Costituzione o il diritto federale riservano espressamente la competenza decisionale del Consiglio di Stato.
3 Il Consiglio di Stato può prevedere la facoltà di reclamo contro le decisioni dei Dipartimenti, della Cancelleria e delle istanze subordinate. La relativa procedura è disciplinata dal regolamento.
4 ... 10 Art. 4 bis
11 Quando siano proposte a differenti Dipartimenti più istanze aventi il medesimo fondamento di fatto, il Consiglio di Stato, d’ufficio, su istanza di parte o di un Dipartimento, può assegnare l’istruzione a un solo Dipartimento o sospendere l’istruzione di una o più istanze in attesa della istruzione o della decisione delle altre. Art. 4 ter
12 Il Consiglio di Stato o i Dipartimenti da esso delegati, possono partecipare alle Conferenze intercantonali oppure ad analoghi enti e contribuire al loro finanziamento. Art. 4 quater 13 1 Il membro del Consiglio di Stato è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale o al Consiglio di Stato i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constata o gli sono segnalati nell’esercizio della sua funzione.
2 Nel caso di segnalazione al Consiglio di Stato, l’obbligo di denuncia incombe ad esso.
3 Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi. Art. 5 Coll’entrata in vigore del regolamento del Consiglio di Stato, da emanarsi a norma dell’art. 1 del presente decreto, resta abrogata la legge 22 marzo 1855. Art. 6 Il presente entra in vigore 14 dopo trascorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum e con la sua pubblicazione nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone. Pubblicata nel BU 1928 , 227.
9 Art. modificato dal L 8.11.1993; in vigore dal 1.1.1994 - BU 1993, 460; precedente modifica: BU 1979,

96.

10 Cpv. abrogato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472.
11 Art. introdotto dal DL 19.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 209.
12 Art. introdotto dalla L 20.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 273.

13

Art. modificato dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 50; precedente modifica: BU 2010,

252.

14 Entrata in vigore: 27 novembre 1928 - BU 1928, 227.
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Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti

Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti 1 (del 25 giugno 1928) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO decreta: Art. 1 Le attribuzioni e le competenze del Consiglio di Stato sono determinate dalla Costituzione e dalle leggi. Art. 1a 2 I Consiglieri di Stato non possono rivestire altra carica pubblica comunale, cantonale e federale. Art. 1b 3 1 I Consiglieri di Stato non possono esercitare nessuna professione, commercio, industria, anche solo a titolo accessorio od occasionale o sotto la veste del mandato, o commetterne l’esercizio a terze dare il proprio nome o avere partecipazioni o retribuzioni da terzi che li esercitano.
2 Essi non possono neppure occupare il posto di direttore, di gerente, di amministratore, di membro dell’ufficio di vigilanza o di revisione di società, istituti, imprese o uffici che si propongono scopo di lucro, né dar loro una qualsiasi attività, anche a titolo gratuito. Art. 1c 4 1 Non possono trovarsi contemporaneamente nel Consiglio di Stato l’ascendente e il discendente, il marito e la moglie, due persone che vivono in unione domestica registrata o convivono di fatto, i fratelli, lo zio e i nipoti consanguinei, il suocero e il genero, i cugini germani e il marito e il fratello di una stessa donna. Le stesse incompatibilità valgono pure per gli equivalenti gradi di parentela per le donne.
2 Per cugini germani si intendono i figli di due fratelli, di due sorelle o di un fratello ed una sorella.
3 Le disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano anche al Cancelliere dello Stato. Art. 1d 5 Nel caso di incompatibilità si applica la legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018. Art. 1e 6 Il Consiglio di Stato, in casi eccezionali e solo se l’interesse generale lo esige, può autorizzare un proprio membro - in quanto ciò non ne aggravi in modo eccessivo l’onere degli impegni - a far parte della direzione o dell’amministrazione di istituti o di aziende a carattere parastatale, misto o privato, se il Cantone possiede una parte del capitale sociale o un diritto di partecipazione agli utili. Art. 1f
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1 Il Consigliere di Stato dell’autorizzazione di cui all’articolo 1e deve riversare alla cassa cantonale l’indennità fissa o i tantièmes che egli percepisce come membro del consiglio di amministrazione o della direzione degli istituti o delle aziende sopraccitate.
2 Vanno invece a suo profitto le indennità di trasferta e i gettoni di presenza.
3 Il Consigliere di Stato che cessa nelle sue funzioni deve mettere a disposizione del Consiglio di Stato i mandati che ha ricevuto in virtù dell’articolo 1e. Art. 2 1 Il Consiglio di Stato fissa il numero dei Dipartimenti e può riunirli o variarli mediante decreto esecutivo da pubblicarsi sul Bollettino delle leggi e sul Foglio ufficiale.
2 Il Consiglio di Stato può stipulare mandati di prestazione con le unità amministrative autonome. 8
1 Titolo modificato dal DL 14.3.1979; in vigore dal 27.4.1979 - BU 1979, 96.
2 Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
3 Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
4 Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
5 Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.

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Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
7 Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
8 Cpv. introdotto dalla L 11.10.2005; in vigore dal 4.4.2006 - BU 2006, 133.
Art. 3 Il Consiglio di Stato emana il regolamento per le sue sedute per la ripartizione del lavoro tra i suoi diversi Dipartimenti e per la sua Cancelleria. Art. 4 9 1 Il Consiglio di Stato, mediante regolamento, designa le competenze decisionali delegate ai Dipartimenti, alla Cancelleria dello Stato e alle unità amministrative subordinate; esso può altresì subdelegare alle unità amministrative subordinate le competenze attribuite direttamente dalla legge ai Dipartimenti.
2 Restano esclusi i casi nei quali la Costituzione o il diritto federale riservano espressamente la competenza decisionale del Consiglio di Stato.
3 Il Consiglio di Stato può prevedere la facoltà di reclamo contro le decisioni dei Dipartimenti, della Cancelleria e delle istanze subordinate. La relativa procedura è disciplinata dal regolamento.
4 ... 10 Art. 4 bis
11 Quando siano proposte a differenti Dipartimenti più istanze aventi il medesimo fondamento di fatto, il Consiglio di Stato, d’ufficio, su istanza di parte o di un Dipartimento, può assegnare l’istruzione a un solo Dipartimento o sospendere l’istruzione di una o più istanze in attesa della istruzione o della decisione delle altre. Art. 4 ter
12 Il Consiglio di Stato o i Dipartimenti da esso delegati, possono partecipare alle Conferenze intercantonali oppure ad analoghi enti e contribuire al loro finanziamento. Art. 4 quater 13 1 Il membro del Consiglio di Stato è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale o al Consiglio di Stato i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constata o gli sono segnalati nell’esercizio della sua funzione.
2 Nel caso di segnalazione al Consiglio di Stato, l’obbligo di denuncia incombe ad esso.
3 Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi. Art. 5 Coll’entrata in vigore del regolamento del Consiglio di Stato, da emanarsi a norma dell’art. 1 del presente decreto, resta abrogata la legge 22 marzo 1855. Art. 6 Il presente entra in vigore 14 dopo trascorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum e con la sua pubblicazione nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone. Pubblicata nel BU 1928 , 227.
9 Art. modificato dal L 8.11.1993; in vigore dal 1.1.1994 - BU 1993, 460; precedente modifica: BU 1979,

96.

10 Cpv. abrogato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472.
11 Art. introdotto dal DL 19.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 209.
12 Art. introdotto dalla L 20.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 273.

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Art. modificato dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 50; precedente modifica: BU 2010,

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14 Entrata in vigore: 27 novembre 1928 - BU 1928, 227.
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