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Regolamento circa la sorveglianza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale

4.1.2.3: R circa la sorveglianza sulle fondazionie e sugli istituti di previdenza professionale - 4 marzo 1997 Regolamento (del 4 marzo 1997) IL CONSIGLIO DI STATO visti gli artt. 80 e seguenti CCS, gli artt. 12 cifra 1, 14, 16a della Legge di applicazione e complemento al CCS, e l’ art. 1 cpv. 1 della Legge di applicazione alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’ invalidità del 25 giugno 1982; [2]

A. Vigilanza

Art. 1

Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza delle autorità designate dalla legge di applicazione e complemento del CCS. Sono escluse dalla vigilanza le fondazione ecclesiastiche e quelle di famiglia.

B. Obbligo di notifica

I. Dell’ ufficiale del registro

Art. 2

che vengono iscritte a registro di commercio.

II. Dei notai

Art. 3

I notai che rogano un istrumento istituente una fondazione devono trasmetterne una copia alla Divisione della giustizia. Essi devono pure notificare alla Divisione della giustizia ogni disposizione a causa di morte implicante la creazione di una fondazione o fatta con un fine determinato ad una pluralità di persone che non costituisce una persona giuridica.

C. Ricorso

I. Contro le decisioni degli organi delle fondazioni

Art. 4

decisioni degli organi delle fondazioni che soggiacciono alla vigilanza comunale. Chiunque abbia un interesse, è legittimato a ricorrere alla Divisione della giustizia entro 30 giorni contro le decisioni degli organi delle fondazioni che soggiacciono alla sorveglianza cantonale. È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

II. Contro le decisioni dei Municipi

Art. 5

dato ricorso entro 30 giorni alla Divisione della giustizia; è applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.

D. Rendiconto

I. Presentazione

Art. 6

mese di giugno di ogni anno, il proprio rendiconto sulla gestione dell’ anno precedente secondo le seguenti norme: a) il rendiconto specifica l’ entrata e l’ uscita del periodo cui si riferisce e contiene un rapporto morale sulla gestione della fondazione; b) le spese devono essere giustificate con i relativi documenti, fatta eccezione per le spese minime.

II. Esame da parte del Municipio

Art. 7

Il Municipio, per le fondazioni che appartengono al Comune, esamina il rapporto tanto riguardo alle prescrizioni legali quanto alle conseguenze delle decisioni degli organi delle fondazioni e all’ esattezza dei conti.
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propria approvazione o con le sue osservazioni e proposte.

III. Esame da parte della Divisione della giustizia

Art. 8

La Divisione della giustizia rivede i rendiconti trasmessi dalle municipalità ed esamina direttamente quelli relativi alle fondazioni che per il loro fine appartengono a più Comuni, ad un distretto o al Cantone, li approva e, se del caso, convoca gli interessati per un nuovo esame dei conti. Le decisioni della Divisione della giustizia sui rendiconti annuali delle fondazioni vengono comunicate d’ ufficio all’ organo superiore delle fondazioni e alle municipalità, quali autorità di vigilanza inferiore per le fondazioni che appartengono ai Comuni.

E. Patrimonio

Art. 9

I capitali, titoli e valori appartenenti alle fondazioni devono essere depositati nelle banche assoggettate alla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio, ad eccezione dei casi in cui il fondatore abbia disposto diversamente. La Divisione della giustizia può emanare delle direttive riguardanti gli investimenti del patrimonio delle fondazioni.

F. Intervento della delegazione tutoria

Art. 10

degli organi necessari di una fondazione, la delegazione tutoria competente deve nominare un curatore ai sensi dell’ art. 393 cfr. 4 CCS.

G. Competenze dell’ Autorità di vigilanza

Art. 11

informazione sulla situazione patrimoniale, sull’ impiego della sostanza e sul reddito della stessa. Esse possono verificare ogni anno, e se del caso in qualsiasi momento, i registri delle fondazioni e l’ esistenza dei beni componenti il patrimonio delle stesse.

H. Tasse

Art. 12

La divisione della giustizia e il Dipartimento delle istituzioni riscuotono a carico delle fondazioni le seguenti tasse: a) assunzione della vigilanza, soppressione e dimissione dalla vigilanza da fr. 200.- a fr. 1000.-; b) modificazione dell’ organizzazione, del fine, degli oneri o delle condizioni da fr. 200.- a fr. 1000.-; c) decisioni sui rendiconti da fr. 100.- a fr. 500.-; d) per ogni altra decisione o consulenza da fr. 100.- a fr. 1000.-.

I. Istituti di previdenza professionale

Art. 12a [3] Divisione della giustizia (Dipartimento delle istituzioni).

L. Norma abrogativa

[4] Art. 13 Il Regolamento circa la sorveglianza sulle fondazioni del 17 maggio 1932 è abrogato.

M. Entrata in vigore

[5] Art. 14 Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1º marzo 1997. Pubblicato nel BU 1997 , 152.

[1]

Titolo modificato dal R 22.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 348.

[2]

Ingresso modificato dal R 22.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 348.

[3]

Art. introdotto dal R 22.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 348.

[4]

Nota marginale modificata dal R 22.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 348.

[5]

Nota marginale modificata dal R 22.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 348.

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Regolamento circa la sorveglianza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale

4.1.2.3: R circa la sorveglianza sulle fondazionie e sugli istituti di previdenza professionale - 4 marzo 1997 Regolamento (del 4 marzo 1997) IL CONSIGLIO DI STATO visti gli artt. 80 e seguenti CCS, gli artt. 12 cifra 1, 14, 16a della Legge di applicazione e complemento al CCS, e l’ art. 1 cpv. 1 della Legge di applicazione alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’ invalidità del 25 giugno 1982; [2]

A. Vigilanza

Art. 1

Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza delle autorità designate dalla legge di applicazione e complemento del CCS. Sono escluse dalla vigilanza le fondazione ecclesiastiche e quelle di famiglia.

B. Obbligo di notifica

I. Dell’ ufficiale del registro

Art. 2

che vengono iscritte a registro di commercio.

II. Dei notai

Art. 3

I notai che rogano un istrumento istituente una fondazione devono trasmetterne una copia alla Divisione della giustizia. Essi devono pure notificare alla Divisione della giustizia ogni disposizione a causa di morte implicante la creazione di una fondazione o fatta con un fine determinato ad una pluralità di persone che non costituisce una persona giuridica.

C. Ricorso

I. Contro le decisioni degli organi delle fondazioni

Art. 4

decisioni degli organi delle fondazioni che soggiacciono alla vigilanza comunale. Chiunque abbia un interesse, è legittimato a ricorrere alla Divisione della giustizia entro 30 giorni contro le decisioni degli organi delle fondazioni che soggiacciono alla sorveglianza cantonale. È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

II. Contro le decisioni dei Municipi

Art. 5

dato ricorso entro 30 giorni alla Divisione della giustizia; è applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.

D. Rendiconto

I. Presentazione

Art. 6

mese di giugno di ogni anno, il proprio rendiconto sulla gestione dell’ anno precedente secondo le seguenti norme: a) il rendiconto specifica l’ entrata e l’ uscita del periodo cui si riferisce e contiene un rapporto morale sulla gestione della fondazione; b) le spese devono essere giustificate con i relativi documenti, fatta eccezione per le spese minime.

II. Esame da parte del Municipio

Art. 7

Il Municipio, per le fondazioni che appartengono al Comune, esamina il rapporto tanto riguardo alle prescrizioni legali quanto alle conseguenze delle decisioni degli organi delle fondazioni e all’ esattezza dei conti.
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propria approvazione o con le sue osservazioni e proposte.

III. Esame da parte della Divisione della giustizia

Art. 8

La Divisione della giustizia rivede i rendiconti trasmessi dalle municipalità ed esamina direttamente quelli relativi alle fondazioni che per il loro fine appartengono a più Comuni, ad un distretto o al Cantone, li approva e, se del caso, convoca gli interessati per un nuovo esame dei conti. Le decisioni della Divisione della giustizia sui rendiconti annuali delle fondazioni vengono comunicate d’ ufficio all’ organo superiore delle fondazioni e alle municipalità, quali autorità di vigilanza inferiore per le fondazioni che appartengono ai Comuni.

E. Patrimonio

Art. 9

I capitali, titoli e valori appartenenti alle fondazioni devono essere depositati nelle banche assoggettate alla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio, ad eccezione dei casi in cui il fondatore abbia disposto diversamente. La Divisione della giustizia può emanare delle direttive riguardanti gli investimenti del patrimonio delle fondazioni.

F. Intervento della delegazione tutoria

Art. 10

degli organi necessari di una fondazione, la delegazione tutoria competente deve nominare un curatore ai sensi dell’ art. 393 cfr. 4 CCS.

G. Competenze dell’ Autorità di vigilanza

Art. 11

informazione sulla situazione patrimoniale, sull’ impiego della sostanza e sul reddito della stessa. Esse possono verificare ogni anno, e se del caso in qualsiasi momento, i registri delle fondazioni e l’ esistenza dei beni componenti il patrimonio delle stesse.

H. Tasse

Art. 12

La divisione della giustizia e il Dipartimento delle istituzioni riscuotono a carico delle fondazioni le seguenti tasse: a) assunzione della vigilanza, soppressione e dimissione dalla vigilanza da fr. 200.- a fr. 1000.-; b) modificazione dell’ organizzazione, del fine, degli oneri o delle condizioni da fr. 200.- a fr. 1000.-; c) decisioni sui rendiconti da fr. 100.- a fr. 500.-; d) per ogni altra decisione o consulenza da fr. 100.- a fr. 1000.-.

I. Istituti di previdenza professionale

Art. 12a [3] Divisione della giustizia (Dipartimento delle istituzioni).

L. Norma abrogativa

[4] Art. 13 Il Regolamento circa la sorveglianza sulle fondazioni del 17 maggio 1932 è abrogato.

M. Entrata in vigore

[5] Art. 14 Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1º marzo 1997. Pubblicato nel BU 1997 , 152.

[1]

Titolo modificato dal R 22.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 348.

[2]

Ingresso modificato dal R 22.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 348.

[3]

Art. introdotto dal R 22.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 348.

[4]

Nota marginale modificata dal R 22.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 348.

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Nota marginale modificata dal R 22.12.1999; in vigore dal 1°.1.2000 - BU 1999, 348.

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