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Regolamento sul monte ore scolastico

1 Regolamento sul monte ore scolastico (del 13 marzo 2019) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: – 24 cpv. 3 e 4 della legge della scuola del 1° febbraio 1990; – 81 cpv. 3 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo decreta:
Definizione e scopo Art. 1 Il monte ore è un capitale di ore-lezione assegnato segnatamente per attività di ricerca, di innovazione e di sperimentazione.
Stanziamento dei crediti Art. 2 1 I crediti per il finanziamento del monte ore sono stanziati in sede di preventivo dal Cantone, rispettivamente dai comuni e dai consorzi.
2 Gli importi stanziati dai comuni e dai consorzi sono interamente a loro carico.
Scuole cantonali Art. 3 Per le scuole cantonali il monte ore è così quantificato: a) di 15 ore-lezione settimanali per ogni istituto scolastico (monte ore cantonale) al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento); b) settimanale ogni 50 allievi a tempo pieno, rispettivamente 100 allievi della duale, e frazione di questo numero, ma al minimo 5 e al massimo 12 ore-lezione ore di istituto) assegnate ad ogni istituto. All’istituto della formazione continua è il monte ore di istituto minimo.
Monte ore cantonale
a) in generale Art. 4 1 Il monte ore cantonale è usato dalla Divisione della scuola e dalla Divisione della formazione professionale sulla base di una pianificazione decisa dal Dipartimento.
2 Le Divisioni presentano alla fine di ogni anno scolastico al Dipartimento, che ne informa il Consiglio di Stato, il consuntivo sulle attività finanziate con il monte ore cantonale.
b) monte ore di istituto Art. 5 1 L’uso del monte ore di istituto è deciso dal collegio dei docenti (come da art. 37 della legge della scuola 1° febbraio 1990) a favore di attività di ricerca riferite a problemi di ordine pedagogico e didattico, nonché a innovazioni e sperimentazioni riguardanti l’organizzazione della scuola, i piani di studio, i metodi e le tecniche dell’insegnamento.
2 Per le scuole cantonali la lista delle proposte di attività da sottoporre a decisione del collegio deve avere il nulla osta da parte della sezione dell’insegnamento o della formazione di riferimento. L’impiego del monte ore di istituto per attività diverse da quelle di cui al cpv. 1 è possibile solo con il consenso del Dipartimento.
3 Tutte le attività di ricerca, di innovazione e di sperimentazione promosse dall’istituto devono far capo al monte ore assegnato, comprese eventuali consulenze esterne per l’impostazione e l’attuazione dei progetti.
4 La direzione di istituto presenta alla fine di ogni anno scolastico al Dipartimento, rispettivamente al municipio o al consorzio con copia all’ispettorato, il consuntivo sulle attività finanziate con il monte ore di istituto. Il consuntivo viene pure inserito nella relazione annuale sull’andamento dell’istituto.
c) coordinamento e trasferimenti Art. 6
1 La Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale svolgono opera di coordinamento e di informazione nei confronti degli istituti cantonali che realizzano progetti mediante il proprio monte ore di istituto; in particolare esse coordinano l’attuazione di progetti analoghi presentati da più istituti, tenuto conto dei progetti già previsti o in corso di realizzazione.

2

2 Le Divisioni possono trasferire risorse non utilizzate da un monte ore di istituto ad un altro.
Scuole comunali Art. 7 Il monte ore di istituto è assegnato in base a parametri stabiliti dalle autorità comunali.
Onere individuale del docente Art. 8
1 Per ogni ora-lezione utilizzata nell’ambito del monte ore è richiesto un impegno in ore effettive calcolato in base ai disposti dell’art. 22 del regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992.
2 Le sezioni dell’insegnamento e della formazione e le direzioni di istituto vigilano sul corretto impiego del monte ore da parte dei docenti che ne usufruiscono.

Abrogazione

Art. 9 Questo regolamento abroga il regolamento sull’entità e le modalità di assegnazione del monte ore del 15 gennaio 2002.
Entrata in vigore Art. 10 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° agosto 2019. Pubblicato nel BU 2019 , 96.
Version: 01.08.2019
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Regolamento sul monte ore scolastico

1 Regolamento sul monte ore scolastico (del 13 marzo 2019) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti: – 24 cpv. 3 e 4 della legge della scuola del 1° febbraio 1990; – 81 cpv. 3 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo decreta:
Definizione e scopo Art. 1 Il monte ore è un capitale di ore-lezione assegnato segnatamente per attività di ricerca, di innovazione e di sperimentazione.
Stanziamento dei crediti Art. 2 1 I crediti per il finanziamento del monte ore sono stanziati in sede di preventivo dal Cantone, rispettivamente dai comuni e dai consorzi.
2 Gli importi stanziati dai comuni e dai consorzi sono interamente a loro carico.
Scuole cantonali Art. 3 Per le scuole cantonali il monte ore è così quantificato: a) di 15 ore-lezione settimanali per ogni istituto scolastico (monte ore cantonale) al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento); b) settimanale ogni 50 allievi a tempo pieno, rispettivamente 100 allievi della duale, e frazione di questo numero, ma al minimo 5 e al massimo 12 ore-lezione ore di istituto) assegnate ad ogni istituto. All’istituto della formazione continua è il monte ore di istituto minimo.
Monte ore cantonale
a) in generale Art. 4 1 Il monte ore cantonale è usato dalla Divisione della scuola e dalla Divisione della formazione professionale sulla base di una pianificazione decisa dal Dipartimento.
2 Le Divisioni presentano alla fine di ogni anno scolastico al Dipartimento, che ne informa il Consiglio di Stato, il consuntivo sulle attività finanziate con il monte ore cantonale.
b) monte ore di istituto Art. 5 1 L’uso del monte ore di istituto è deciso dal collegio dei docenti (come da art. 37 della legge della scuola 1° febbraio 1990) a favore di attività di ricerca riferite a problemi di ordine pedagogico e didattico, nonché a innovazioni e sperimentazioni riguardanti l’organizzazione della scuola, i piani di studio, i metodi e le tecniche dell’insegnamento.
2 Per le scuole cantonali la lista delle proposte di attività da sottoporre a decisione del collegio deve avere il nulla osta da parte della sezione dell’insegnamento o della formazione di riferimento. L’impiego del monte ore di istituto per attività diverse da quelle di cui al cpv. 1 è possibile solo con il consenso del Dipartimento.
3 Tutte le attività di ricerca, di innovazione e di sperimentazione promosse dall’istituto devono far capo al monte ore assegnato, comprese eventuali consulenze esterne per l’impostazione e l’attuazione dei progetti.
4 La direzione di istituto presenta alla fine di ogni anno scolastico al Dipartimento, rispettivamente al municipio o al consorzio con copia all’ispettorato, il consuntivo sulle attività finanziate con il monte ore di istituto. Il consuntivo viene pure inserito nella relazione annuale sull’andamento dell’istituto.
c) coordinamento e trasferimenti Art. 6
1 La Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale svolgono opera di coordinamento e di informazione nei confronti degli istituti cantonali che realizzano progetti mediante il proprio monte ore di istituto; in particolare esse coordinano l’attuazione di progetti analoghi presentati da più istituti, tenuto conto dei progetti già previsti o in corso di realizzazione.

2

2 Le Divisioni possono trasferire risorse non utilizzate da un monte ore di istituto ad un altro.
Scuole comunali Art. 7 Il monte ore di istituto è assegnato in base a parametri stabiliti dalle autorità comunali.
Onere individuale del docente Art. 8
1 Per ogni ora-lezione utilizzata nell’ambito del monte ore è richiesto un impegno in ore effettive calcolato in base ai disposti dell’art. 22 del regolamento della legge della scuola del 19 maggio 1992.
2 Le sezioni dell’insegnamento e della formazione e le direzioni di istituto vigilano sul corretto impiego del monte ore da parte dei docenti che ne usufruiscono.

Abrogazione

Art. 9 Questo regolamento abroga il regolamento sull’entità e le modalità di assegnazione del monte ore del 15 gennaio 2002.
Entrata in vigore Art. 10 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° agosto 2019. Pubblicato nel BU 2019 , 96.
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