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Decreto legislativo per la promozione dell’ agriturismo

Decreto legislativo per la promozione dell’ agriturismo IL GRAN CONSIGLIO - visto il messaggio 14 aprile 1999 no. 4886 del Consiglio di Stato; - visto il rapporto 19 ottobre 1999 no. 4886 R della Commissione speciale delle bonifiche fondiarie, Capitolo I Disposizioni generali

Scopo

Art. 1 regolamentazione delle attività. Esso mira in particolare a: a) sostenere l’ agricoltura con l’ integrazione dei redditi aziendali; b) favorire un’ offerta turistica alternativa nel rispetto del territorio.

Definizioni

a) agriturismo

Art. 2

L’ agriturismo è una prestazione turistica offerta da aziende agricole e aziende d’ estivazione.
2 Sono considerate prestazioni agrituristiche: a) dare alloggio in strutture aziendali confacenti con l’ attività contadina; b) servire cibi e bevande da consumare sul posto; c) d) offrire attività ricreative e culturali.

b) aziende agricole

Art. 3

Sono considerate aziende agricole le aziende, a titolo principale e accessorio, ai sensi dell’ art. 6 cpv. 1 OTerm (Ordinanza federale sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda). Ai fini del rilascio di autorizzazioni per lavori di trasformazione di edifici e impianti esistenti fuori dalle zone edificabili (art. 24b LPT) sono considerate aziende agricole le aziende ai sensi dell’ art. 7 LDFR (Legge federale sul diritto fondiario rurale).

c) aziende d’ estivazione

Art. 4

Sono considerate aziende d’ estivazione le aziende ai sensi dell’ art. 9 cpv. 1 OTerm.

d) unità di produzione

Art. 5 riconoscibile come tale nel quale sono attive una o più persone (art. 6 cpv. 2 OTerm).

e) definizione di operatore agrituristico

Art. 6

Per operatore agrituristico si intende il gestore dell’ Azienda agricola (art. 2 Ordinanza sui pagamenti diretti all’ agricoltura) e i suoi famigliari.

Principi generali

Art. 7

L’ agriturismo può essere svolto unicamente come attività accessoria a quella agricola. L’ attività agrituristica deve essere gestita in proprio dall’ operatore agrituristico. L’ attività agrituristica costituisce parte integrante dell’ azienda agricola e soggiace al divieto di divisione materiale e di frazionamento in analogia agli art. 58-60 della Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale.

Responsabilità

Art. 8

L’ operatore agrituristico è responsabile dell’ igiene, dell’ ordine, della quiete e della tutela del buon costume nella struttura agrituristica e nelle immediate vicinanze.
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Capitolo II Requisiti generali

Requisiti professionali

Art. 9

presente decreto, deve essere in possesso del certificato di capacità professionale per esercenti tipo II. Esso deve iniziare il corso per l’ ottenimento del certificato entro 1 anno dall’ inizio dell’ attività agrituristica. Esso può richiedere all’ Unione contadini ticinesi l’ assegnazione del marchio di garanzia Ticino.

Requisiti d’ esercizio

a) accesso

Art. 10

L’ accesso e la permanenza alla struttura agrituristica sono liberi a tutti. L’ operatore agrituristico può vietare l’ accesso alle persone che già abbiano provocato scandali o disordini o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondate ragioni.

b) vendita di bevande alcoliche

Art. 11

L’ operatore agrituristico non deve fornire bevande alcoliche a persone di età inferiore ai 18 anni o in stato di ebrietà o colpite da speciali interdizioni. La messa a disposizione delle bevande analcoliche deve rispettare le disposizioni della Legge sugli esercizi pubblici.

c) assicurazione responsabilità civile

Art. 12

stipulare un’ assicurazione responsabilità civile per i danni causati nell’ esercizio dell’ attività.

Requisiti di sicurezza

Art. 13

L’ operatore agrituristico veglia affinché siano adempiuti i requisiti minimi di sicurezza. Aziende agrituristiche fuori zona edificabile

Interventi ammessi

2) Art. 14
3) L’ autorità competente può autorizzare lavori di trasformazione di edifici e impianti esistenti fuori dalla zona edificabile per l’ esercizio dell’ attività agrituristica secondo l’ art. 24b LPT. Capitolo IV

Principio

Art. 15

Il Cantone può partecipare ai costi per la formazione, all’ investimento per la trasformazione di edifici aziendali esistenti, per l’ arredo e per l’ installazione delle attrezzature necessarie all’ esercizio di attività agrituristiche.

Beneficiari, forma e importo

Art. 16

Il contributo è destinato: a) al proprietario che gestisce in proprio l’ azienda agricola, rispettivamente l’ azienda d’ estivazione o b) consente al gestore di incrementare il reddito aziendale. Il contributo, che può ammontare al massimo al 40% della spesa riconosciuta, è erogato in forma di sussidio. La spesa massima riconosciuta per azienda è di Fr. 250'000.-- Spese inferiori a Fr 10'000.-- non beneficiano di nessun sussidio.

Competenza e condizioni

Art. 17

Le decisioni in materia di contributi competono al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato può imporre condizioni ed oneri destinati a garantire il mantenimento della struttura e dell’ attività agrituristica per 15 anni. La richiesta di sussidio, corredata da un preventivo di spesa e dalla necessaria documentazione, deve essere presentata al Consiglio di Stato prima dell’ inizio dei lavori.
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Art. 18

Il Consiglio di Stato può revocare il sussidio concesso, rispettivamente ordinare la restituzione totale o parziale, in particolare qualora: a) esso sia stato conseguito indebitamente sulla scorta di informazioni errate; b) non siano adempiute le condizioni e gli obblighi stabiliti da questo decreto, dalla decisione che assegna il sussidio o dalla licenza edilizia.
2 L’ obbligo di restituzione si estingue dopo 15 anni dalla concessione del sussidio.

Garanzia

Art. 19

L’ obbligo di restituzione del sussidio di cui all’ art. 16 è garantito da ipoteca legale ai sensi dell’ art. 836 del Codice civile svizzero, iscrivibile a Registro fondiario.

Diritto sussidiario

Art. 20

Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo III della Legge sui sussidi cantonali.

Credito

Art. 21

Per l’ applicazione di questo decreto è stanziato un credito di 5 milioni di franchi. Capitolo V Inosservanza della legge e rimedi giuridici

Intervento

Art. 22

Gli agenti di polizia cantonale e comunale e i funzionari così autorizzati dal Consiglio di Stato, possono ispezionare la struttura agrituristica, accertare l’ identità di chi vi si trova ed ordinare lo sgombero dei clienti in caso di disordini.

Multa

Art. 23

multa da un minimo di 20.-- ad un massimo di 10'000.-- Fr. È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.

Ricorsi

Art. 24

amministrativo. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative. Restano riservati i rimedi e la legittimazione previsti dalla legge edilizia cantonale. Capitolo VI Disposizioni finali

Entrata in vigore e durata

Art. 25

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino; il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.
4) Esso ha una durata di 5 anni. Pubblicato nel BU 2000 , 47. Note:
1) Art. modificato dal DL 25.2.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 183.
2) Nota marginale modificata dal DL 25.2.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 183.
3) Art. modificato dal DL 25.2.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 183.
4) Entrata in vigore: 1° febbraio 2000 - BU 2000, 50.
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Version: 01.06.2003
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Decreto legislativo per la promozione dell’ agriturismo

Decreto legislativo per la promozione dell’ agriturismo IL GRAN CONSIGLIO - visto il messaggio 14 aprile 1999 no. 4886 del Consiglio di Stato; - visto il rapporto 19 ottobre 1999 no. 4886 R della Commissione speciale delle bonifiche fondiarie, Capitolo I Disposizioni generali

Scopo

Art. 1 regolamentazione delle attività. Esso mira in particolare a: a) sostenere l’ agricoltura con l’ integrazione dei redditi aziendali; b) favorire un’ offerta turistica alternativa nel rispetto del territorio.

Definizioni

a) agriturismo

Art. 2

L’ agriturismo è una prestazione turistica offerta da aziende agricole e aziende d’ estivazione.
2 Sono considerate prestazioni agrituristiche: a) dare alloggio in strutture aziendali confacenti con l’ attività contadina; b) servire cibi e bevande da consumare sul posto; c) d) offrire attività ricreative e culturali.

b) aziende agricole

Art. 3

Sono considerate aziende agricole le aziende, a titolo principale e accessorio, ai sensi dell’ art. 6 cpv. 1 OTerm (Ordinanza federale sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda). Ai fini del rilascio di autorizzazioni per lavori di trasformazione di edifici e impianti esistenti fuori dalle zone edificabili (art. 24b LPT) sono considerate aziende agricole le aziende ai sensi dell’ art. 7 LDFR (Legge federale sul diritto fondiario rurale).

c) aziende d’ estivazione

Art. 4

Sono considerate aziende d’ estivazione le aziende ai sensi dell’ art. 9 cpv. 1 OTerm.

d) unità di produzione

Art. 5 riconoscibile come tale nel quale sono attive una o più persone (art. 6 cpv. 2 OTerm).

e) definizione di operatore agrituristico

Art. 6

Per operatore agrituristico si intende il gestore dell’ Azienda agricola (art. 2 Ordinanza sui pagamenti diretti all’ agricoltura) e i suoi famigliari.

Principi generali

Art. 7

L’ agriturismo può essere svolto unicamente come attività accessoria a quella agricola. L’ attività agrituristica deve essere gestita in proprio dall’ operatore agrituristico. L’ attività agrituristica costituisce parte integrante dell’ azienda agricola e soggiace al divieto di divisione materiale e di frazionamento in analogia agli art. 58-60 della Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale.

Responsabilità

Art. 8

L’ operatore agrituristico è responsabile dell’ igiene, dell’ ordine, della quiete e della tutela del buon costume nella struttura agrituristica e nelle immediate vicinanze.
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Capitolo II Requisiti generali

Requisiti professionali

Art. 9

presente decreto, deve essere in possesso del certificato di capacità professionale per esercenti tipo II. Esso deve iniziare il corso per l’ ottenimento del certificato entro 1 anno dall’ inizio dell’ attività agrituristica. Esso può richiedere all’ Unione contadini ticinesi l’ assegnazione del marchio di garanzia Ticino.

Requisiti d’ esercizio

a) accesso

Art. 10

L’ accesso e la permanenza alla struttura agrituristica sono liberi a tutti. L’ operatore agrituristico può vietare l’ accesso alle persone che già abbiano provocato scandali o disordini o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondate ragioni.

b) vendita di bevande alcoliche

Art. 11

L’ operatore agrituristico non deve fornire bevande alcoliche a persone di età inferiore ai 18 anni o in stato di ebrietà o colpite da speciali interdizioni. La messa a disposizione delle bevande analcoliche deve rispettare le disposizioni della Legge sugli esercizi pubblici.

c) assicurazione responsabilità civile

Art. 12

stipulare un’ assicurazione responsabilità civile per i danni causati nell’ esercizio dell’ attività.

Requisiti di sicurezza

Art. 13

L’ operatore agrituristico veglia affinché siano adempiuti i requisiti minimi di sicurezza. Aziende agrituristiche fuori zona edificabile

Interventi ammessi

2) Art. 14
3) L’ autorità competente può autorizzare lavori di trasformazione di edifici e impianti esistenti fuori dalla zona edificabile per l’ esercizio dell’ attività agrituristica secondo l’ art. 24b LPT. Capitolo IV

Principio

Art. 15

Il Cantone può partecipare ai costi per la formazione, all’ investimento per la trasformazione di edifici aziendali esistenti, per l’ arredo e per l’ installazione delle attrezzature necessarie all’ esercizio di attività agrituristiche.

Beneficiari, forma e importo

Art. 16

Il contributo è destinato: a) al proprietario che gestisce in proprio l’ azienda agricola, rispettivamente l’ azienda d’ estivazione o b) consente al gestore di incrementare il reddito aziendale. Il contributo, che può ammontare al massimo al 40% della spesa riconosciuta, è erogato in forma di sussidio. La spesa massima riconosciuta per azienda è di Fr. 250'000.-- Spese inferiori a Fr 10'000.-- non beneficiano di nessun sussidio.

Competenza e condizioni

Art. 17

Le decisioni in materia di contributi competono al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato può imporre condizioni ed oneri destinati a garantire il mantenimento della struttura e dell’ attività agrituristica per 15 anni. La richiesta di sussidio, corredata da un preventivo di spesa e dalla necessaria documentazione, deve essere presentata al Consiglio di Stato prima dell’ inizio dei lavori.
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Il Consiglio di Stato può revocare il sussidio concesso, rispettivamente ordinare la restituzione totale o parziale, in particolare qualora: a) esso sia stato conseguito indebitamente sulla scorta di informazioni errate; b) non siano adempiute le condizioni e gli obblighi stabiliti da questo decreto, dalla decisione che assegna il sussidio o dalla licenza edilizia.
2 L’ obbligo di restituzione si estingue dopo 15 anni dalla concessione del sussidio.

Garanzia

Art. 19

L’ obbligo di restituzione del sussidio di cui all’ art. 16 è garantito da ipoteca legale ai sensi dell’ art. 836 del Codice civile svizzero, iscrivibile a Registro fondiario.

Diritto sussidiario

Art. 20

Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo III della Legge sui sussidi cantonali.

Credito

Art. 21

Per l’ applicazione di questo decreto è stanziato un credito di 5 milioni di franchi. Capitolo V Inosservanza della legge e rimedi giuridici

Intervento

Art. 22

Gli agenti di polizia cantonale e comunale e i funzionari così autorizzati dal Consiglio di Stato, possono ispezionare la struttura agrituristica, accertare l’ identità di chi vi si trova ed ordinare lo sgombero dei clienti in caso di disordini.

Multa

Art. 23

multa da un minimo di 20.-- ad un massimo di 10'000.-- Fr. È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.

Ricorsi

Art. 24

amministrativo. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative. Restano riservati i rimedi e la legittimazione previsti dalla legge edilizia cantonale. Capitolo VI Disposizioni finali

Entrata in vigore e durata

Art. 25

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino; il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.
4) Esso ha una durata di 5 anni. Pubblicato nel BU 2000 , 47. Note:
1) Art. modificato dal DL 25.2.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 183.
2) Nota marginale modificata dal DL 25.2.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 183.
3) Art. modificato dal DL 25.2.2003; in vigore dal 1.6.2003 - BU 2003, 183.
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