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Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) (del 5 giugno 2000) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO – il messaggio 1° luglio 1998 no. 4773 del Consiglio di Stato; – il raporto 6 aprile 2000 no. 4773/4773A R della Commissione della gestione e delle – che i termini utilizzati in tutta la legge sono da intendere sia al maschile che al decreta: TITOLO I Scopo e campo d’applicazione
A. Scopo Art. 1
1 La legge ha lo scopo di armonizzare e coordinare i principi e le disposizioni che disciplinano la concessione delle prestazioni sociali erogate dal Cantone.
2 Essa sostiene l’integrazione sociale.
B. Campo d’applicazione Art. 2 1 Sono prestazioni sociali della legge: a) dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie la legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) e dalla relativa cantonale di applicazione; b) sociale speciale e l’assegno per sportivi o talenti artistici previsti dalla legge sugli allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt); c) di studio di tirocinio previsti dalla LASt; d) di formazione terziaria sociosanitaria previsto dalla e) di riqualificazione professionale previsto dalla LASt; f) straordinaria ai disoccupati prevista dalla legge sul rilancio dell’occupazione e sul ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc); g) integrativo previsto dalla legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; h) di prima infanzia previsto dalla legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; i) assistenziali previste dalla legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1
2 La legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 definisce in quale misura le disposizioni di cui agli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 vengono applicate alle prestazioni assistenziali.
3 Alle prestazioni sociali ai sensi di questa legge non si applica la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994. TITOLO II Prestazioni sociali di complemento coordinate
A. Definizioni 2 Art. 2a 3 Sono prestazioni sociali di complemento coordinate quelle elencate all’art. 2 cpv. 1 dalla lett. a) alla lett. e).
B. Unità e reddito di riferimento, titolare del diritto e importo Art. 2b 4 Le prestazioni sono disciplinate dalle relative leggi speciali.
1 Cpv. modificato dalla L 23.2.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 182.
2 Nota marginale modificata dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194.
3 Art. modificato dalla L 23.2.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 182; precedenti modifiche: BU 2010,
303; BU 2015, 194.
4 Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194.
Art. 2c ... 5 TITOLO III Prestazioni sociali armonizzate CAPITOLO 1 Prestazioni sociali di complemento
A. Definizioni
I. Prestazioni sociali di complemento Art. 3 6 Sono prestazioni sociali di complemento armonizzate quelle elencate all’art. 2 cpv. 1 dalla lett. f) alla lett. i).
II. Unità di riferimento

1. In generale

7 Art. 4
1 L’unità di riferimento è costituita: a) titolare del diritto; b) coniuge o dal partner registrato; 8 c) partner convivente, se la convivenza è considerata stabile; 9 d) figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale; e) figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.
2-7 ... 10
2. Titolare del diritto economicamente dipendente Art. 4a 11
1 Se il titolare del diritto non è economicamente indipendente, dell’unità di riferimento fanno pure parte: a) genitori, b) fratelli minorenni o non economicamente indipendenti.
2 I figli e i titolari del diritto maggiorenni economicamente dipendenti fanno parte dell’unità di riferimento del genitore con il quale condividono il domicilio; se hanno domicilio per conto proprio essi fanno parte dell’unità di riferimento del genitore da indicato.
3. Genitori privati dell’autorità parentale Art. 4b 12 Se entrambi i genitori sono privati dell’autorità parentale, il minorenne fa parte dell’uni tà di riferimento della madre.
4. Coniugi separati di fatto Art. 4c 13 1 Se i coniugi sono separati di fatto, ciascuno di essi costituisce un’unità di riferimento se, cumulativamente: a) vi è un’abitazione coniugale (art. 162 CC); b) vi è comunione domestica (art. 175 CC); c) coniuge ha un domicilio proprio (art. 23 CC); d) vi è unione dei mezzi finanziari per l’abitazione ed il mantenimento comprovata da una alimentare sottoscritta da entrambi i coniugi, oppure la separazione di fatto da almeno un anno.
2 Se vi sono figli in comune, la convenzione di cui al cpv. 1 lett. d) deve essere omologata dal giudice oppure deve essere stata avviata una procedura di separazione legale o in vista dell’adozione di misure di protezione dell’unione coniugale (art. 171 CC).
3 L’anno di separazione di cui al cpv. 1 decorre dal momento in cui i coniugi hanno costituito domicilio
5 Art. abrogato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedente modifica: BU 2010,

303.

6 Art. modificato dalla L 23.2.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 182; precedente modifica: BU 2015,

194.

7 Nota marginale modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
8 Lett. modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 581.
9 Lett. modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
10 Cpv. abrogati dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
11 Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

12

Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
13 Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
5. Persone domiciliate all’estero
14
1
2 Il Consiglio di Stato definisce a quali condizioni i frontalieri hanno diritto alle prestazioni previste dalla legge.

6. Studenti

Art. 4e 15 Se i genitori del figlio maggiorenne ed economicamente indipendente partecipano alle spese di mantenimento, l’importo viene considerato nel calcolo del reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento.
7. Altri casi particolari Art. 4f
16 Il regolamento definisce e disciplina ulteriori casi particolari.
III. Reddito disponibile residuale Art. 5 Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento.
IV. Reddito computabile Art. 6
1 Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi: a) ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese;
17 b) c) d) ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; e) le rendite riconosciute ai sensi della legge federale sull’assicurazione militare federale del giugno 1992; f) della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, le altre forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una coppia o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento. 18
2 Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. 19
3 Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.
4 Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.
V. Spesa computabile

1. Definizione

Art. 7 La spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio.
2. Spesa vincolata Art. 8 1 La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese: a) ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa
20 c) e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT; d) di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT; e) premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. cpv. 1 lett. d) e f) LT;

14

Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
15 Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
16 Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
17 Lett. modificata dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 271.
18 Lett. modificata dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 94; precedente modifica: BU
2006, 313.

19

Cpv. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
20 Lett. modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
f) premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate al secondo pilastro; g) effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal); 21 h) per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio persone non obbligatoriamente assicurate.
22 i) j) 23
2 Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi: a) le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.; b) i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi.
3. Spesa per l’alloggio Art. 9
1 La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di: a) per le unità di riferimento composte da una persona: importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola b) per le unità di riferimento composte da due persone: importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per i coniugi c) per le unità di riferimento composte da più di due persone: importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per i coniugi maggiorato del
20%.
2 Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte al convivente.
VI. Soglia di intervento Art. 10 24 1 La soglia d’intervento corrisponde alla somma di: a) il titolare del diritto: fr. 17’441.–; b) la prima persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 8’591.–; c) la seconda persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 6’402.–; d) la terza persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 4’896.–; e) la quarta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 4’879.–.
2 Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate. 25
B. Determinazione del reddito disponibile residuale Art. 10a
1 Il reddito disponibile residuale viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta.
2 Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari.
C. Diritto

I. Principio

Art. 11 1 Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la soglia di intervento non è raggiunta dalla somma fra: a) disponibile residuale della sua unità di riferimento; b) dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui le persone facenti parte della sua unità di riferimento; c) dei costi generali e gli importi supplementari per ogni figlio a carico previsti dalla sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015, di cui beneficiano le persone facenti parte sua unità di riferimento;
21 Lett. modificata dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 271; precedente modifica: BU 2010,

303.

22 Lett. modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
23 Lett. abrogata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
24 Art. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2017, 32; precedente modifica: BU 2008,

110.

25 Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 271.
d) prestazioni sociali di complemento armonizzate di cui essa beneficia. 26
2 beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale.
II. Titolare del diritto e importo Art. 12 Il titolare del diritto alla singola prestazione sociale e l’importo massimo della stessa sono definiti dalla relativa legge speciale.
III. Ordine delle prestazioni Art. 13 Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che: a) dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento armonizzate vanno erogate le dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11
1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità riferimento hanno diritto; 27 b) prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di una prestazione che segue nell’ordine; c) calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato. Capitolo 2
... 28 Art. 14-16 ...
29 Art. 17 ...
30 Capitolo 3 Disposizioni comuni Sezione 1 Procedura
A. Informazione e consulenza 31 Art. 18 1 Il Consiglio di Stato provvede affinché il cittadino disponga di una rete di informazione sulle possibilità di accesso alle prestazioni sociali efficace e decentralizzata.
2 Scopo dell’informazione è di: a) e orientare l’utente sulle sue possibilità di accesso alle prestazioni sociali; b) a disposizione dell’utente la necessaria documentazione e in particolare i moduli di e di accertamento del reddito disponibile residuale; c) ed accompagnare l’utente verso altri servizi pubblici o privati operanti nel settore.
3 La consulenza in merito ai propri diritti ed obblighi è, di regola, fornita gratuitamente. 32
B. Richiesta Art. 19 1 Le prestazioni sociali vengono concesse soltanto su richiesta.
2 I beneficiari di prestazioni ai sensi di questa legge sono esentati dal presentare l’istanza di riduzione dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 33
3 Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o è trasmessa ad un servizio incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante
34
26 Cpv. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedente modifica: BU
2010, 303.
27 Lett. modificata dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedente modifica: BU 2010,

303.

28

Capitolo abrogato dalla L 23.2.2015; dal 1.6.2015 - BU 2015, 194.
29 Art. abrogati dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194.
30 Art. abrogato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedente modifica: BU 2006,

313.

31 Nota marginale modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
32 Cpv. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

33

Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 303.
34 Cpv. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
C. Rinuncia a prestazioni Art. 20 35
1 Il titolare del diritto può rinunciare alle prestazioni previste dalla legge. La rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e la revoca esigono la forma scritta.
2 La rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure se si propongono di eludere le prescrizioni legali.
3 L’organo amministrativo competente deve confermare per iscritto all’avente diritto la rinuncia e la revoca. Nella conferma occorre stabilire l’oggetto, l’ampiezza e le conseguenze della rinuncia o della revoca.
D. Collaborazione nell’esecuzione Art. 21 36 1 Le persone che compongono l’unità di riferimento ed i loro datori di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione della legge e delle leggi speciali.
2 Le persone che compongono l’unità di riferimento devono fornire gratuitamente tutte le informazioni ed i documenti necessari per accertare il diritto e stabilire le prestazioni previste dalla legge e dalle leggi speciali.
3 Chi pretende prestazioni deve autorizzare tutte le persone ed i servizi a fornire nel singolo caso tutte le informazioni ed i documenti, sempre che siano necessari per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste. Art. 22 ... 37
E. Decorrenza delle prestazioni Art. 23
38 Il diritto al pagamento delle prestazioni sociali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda e se sono adempiute le condizioni legali a cui esso è subordinato.
F. Revisione e riconsiderazione

I. Principio

Art. 24
39
1 Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità di riferimento o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2 L’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se, cumulativamente: a) manifestamente errata, b) ha una notevole importanza.
3 L’organo amministrativo competente può riconsiderare una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.

II. Decorrenza

Art. 25 40 1 In caso di revisione, l’adeguamento ha effetto dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione. 41
2 In caso di riconsiderazione, l’adeguamento ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la decisione oggetto di riconsiderazione.
G. Restituzione di prestazioni indebitamente percepite 42 Art. 26 1 La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.
35 Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

36

Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
37 Art. abrogato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 28.
38 Art. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 73; precedente modifica: BU 2006,

313.

39 Art. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
40 Art. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

41

Cpv. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 73.
42 Nota marginale modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
3 La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave.
4 I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione. 43
H. Revisione periodica e revisione straordinaria
44 Art. 27
1 Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente.
2 L’organo amministrativo competente effettua: a) periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e b) straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di indebitamente percepite.
3 L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria.
4 Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. 45
5 L’adeguamento delle prestazioni interviene: a) primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione; b) primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente; c) primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta
46 Sezione 2 Norme generali
A. Accesso ai dati protetti Art. 28
1 Gli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali possono accedere a tutte le informazioni loro necessarie.
2 Allo scopo di garantire un’elaborazione razionale dei dati conservati presso gli organi amministrativi cantonali e quelli delle cancellerie comunali, necessari all’applicazione della legge e delle leggi speciali, è autorizzato il flusso automatizzato delle informazioni.
B. Assistenza giudiziaria e amministrativa Art. 29 47 1 Le autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione, dei Cantoni, dei Distretti, dei Circoli ed i Comuni comunicano gratuitamente agli organi chiamati all’applicazione della legge e delle leggi speciali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, tutte le informazioni ed i documenti utili a: a) modificare o restituire prestazioni, b) versamenti indebiti.
2 Alle stesse condizioni gli organi amministrativi competenti chiamati ad applicare la legge e le leggi speciali si prestano reciproca assistenza.
C. Notificazione in caso di cambiamento delle condizioni Art. 30 48 1 Le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

43

Cpv. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
44 Nota marginale modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
45 Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 303; precedente modifica: BU
2006, 313.
46 Cpv. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 73; precedente modifica: BU
2006, 313.

47

Art. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
48 Art. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
2 Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche.
D. Obbligo del segreto Art. 31
49
1 Le persone che partecipano all’esecuzione e al controllo o alla sorveglianza dell’esecuzione della legge e delle leggi speciali devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.
2 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, il Consiglio di Stato può consentire eccezioni all’obbligo del segreto.
E. Versamento diretto di prestazioni arretrate a terzi che hanno effettuato anticipi Art. 32
1 L’organismo pubblico che, in vista della concessione di un’altra prestazione sociale ai sensi della presente legge, di un sussidio per la riduzione dei premi per l’assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l’arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi.
2 Alla procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI. Sezione 3 Rimedi di diritto
Rimedi di diritto e procedura 50 Art. 33 1 Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2 Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3 È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA). 51 Sezione 4 Disposizioni penali
A. Diffida Art. 34 Chi viola le prescrizioni d’ordine o di controllo, in quanto non commetta azione punibile secondo l’art. 36, è preventivamente diffidato dall’organo amministrativo competente al rispetto delle norme legali.
B. Multe d’ordine Art. 35
1 Chi persevera nella violazione delle prescrizioni d’ordine o di controllo, può essere punito dall’organo amministrativo competente con una multa fino a cinquecento franchi.
2 La procedura è regolata dalle norme della legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile
2010.
52
C. Contravvenzioni Art. 36 1 Chi con indicazioni incomplete od inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta; chi contravviene all’obbligo di serbare il segreto; è punito con la multa fino a centomila franchi; è riservata l’azione penale.
53
2 Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento competente; i casi di particolare gravità sono deferiti al Ministero pubblico.
49 Art. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
50 Nota marginale modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
51 Cpv. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 517; precedente modifica: BU
2006, 313.

52

Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
53 Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 19.
3 La procedura è regolata dalle norme della legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile
54 TITOLO IV Disposizioni transitorie e finali
A. Disposizione transitoria Art. 37
1 La legge si applica alle richieste inoltrate dopo la sua entrata in vigore.
2 Le prestazioni sociali erogate in virtù del previgente diritto vengono adeguate al nuovo diritto entro il termine stabilito dal Consiglio di Stato. L’adeguamento può avvenire anche durante il periodo di decorrenza delle decisioni emanate in virtù del previgente diritto; in nessun caso queste decisioni conferiscono diritti acquisiti.
3 In deroga all’art. 10, per l’anno 2005 fanno stato i limiti previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per gli anni 2003 e 2004. 55
4 In deroga all’art. 10, per l’anno 2007 fanno stato i limiti previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per gli anni 2003 e 2004. 56
5 In deroga all’art. 10, per gli anni 2013 e 2014 fanno stato i limiti previsti dalla legge per gli anni
2011 e 2012. 57 Art. 37a 58 Le prestazioni erogate secondo i limiti applicati nell’anno 2007 o calcolate computando l’importo degli assegni familiari di base e per giovani in formazione o invalidi in vigore fino al 31 dicembre 2007, vengono adeguate in caso di revisione periodica o straordinaria (art. 27 Laps).
B. Entrata in vigore Art. 38
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. 59 Pubblicata nel BU 2003 , 13 e BU 2003 , 28.

54

Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
55 Cpv. introdotto dal DL 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2005, 56.
56 Cpv. modificato dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 49; precedente modifica: BU
2006, 41.
57 Cpv. introdotto dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 94.
58 Art. introdotto dal DL 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 113.

59

Entrata in vigore, unitamente alla modifica del 26.6.2002: 1° febbraio 2003 - BU 2003, 13 e BU 2003,

28.

Version: 01.07.2022
Anzahl Änderungen: 14

Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali

Art. 2c ... 5 TITOLO III Prestazioni sociali armonizzate CAPITOLO 1 Prestazioni sociali di complemento
A. Definizioni
I. Prestazioni sociali di complemento Art. 3 6 Sono prestazioni sociali di complemento armonizzate quelle elencate all’art. 2 cpv. 1 dalla lett. f) alla lett. i).
II. Unità di riferimento

1. In generale

7 Art. 4
1 L’unità di riferimento è costituita: a) titolare del diritto; b) coniuge o dal partner registrato; 8 c) partner convivente, se la convivenza è considerata stabile; 9 d) figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale; e) figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.
2-7 ... 10
2. Titolare del diritto economicamente dipendente Art. 4a 11
1 Se il titolare del diritto non è economicamente indipendente, dell’unità di riferimento fanno pure parte: a) genitori, b) fratelli minorenni o non economicamente indipendenti.
2 I figli e i titolari del diritto maggiorenni economicamente dipendenti fanno parte dell’unità di riferimento del genitore con il quale condividono il domicilio; se hanno domicilio per conto proprio essi fanno parte dell’unità di riferimento del genitore da indicato.
3. Genitori privati dell’autorità parentale Art. 4b 12 Se entrambi i genitori sono privati dell’autorità parentale, il minorenne fa parte dell’uni tà di riferimento della madre.
4. Coniugi separati di fatto Art. 4c 13 1 Se i coniugi sono separati di fatto, ciascuno di essi costituisce un’unità di riferimento se, cumulativamente: a) vi è un’abitazione coniugale (art. 162 CC); b) vi è comunione domestica (art. 175 CC); c) coniuge ha un domicilio proprio (art. 23 CC); d) vi è unione dei mezzi finanziari per l’abitazione ed il mantenimento comprovata da una alimentare sottoscritta da entrambi i coniugi, oppure la separazione di fatto da almeno un anno.
2 Se vi sono figli in comune, la convenzione di cui al cpv. 1 lett. d) deve essere omologata dal giudice oppure deve essere stata avviata una procedura di separazione legale o in vista dell’adozione di misure di protezione dell’unione coniugale (art. 171 CC).
3 L’anno di separazione di cui al cpv. 1 decorre dal momento in cui i coniugi hanno costituito domicilio
5 Art. abrogato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedente modifica: BU 2010,

303.

6 Art. modificato dalla L 23.2.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 182; precedente modifica: BU 2015,

194.

7 Nota marginale modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
8 Lett. modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 581.
9 Lett. modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
10 Cpv. abrogati dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
11 Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

12

Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
13 Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
5. Persone domiciliate all’estero
14
1
2 Il Consiglio di Stato definisce a quali condizioni i frontalieri hanno diritto alle prestazioni previste dalla legge.

6. Studenti

Art. 4e 15 Se i genitori del figlio maggiorenne ed economicamente indipendente partecipano alle spese di mantenimento, l’importo viene considerato nel calcolo del reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento.
7. Altri casi particolari Art. 4f
16 Il regolamento definisce e disciplina ulteriori casi particolari.
III. Reddito disponibile residuale Art. 5 Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento.
IV. Reddito computabile Art. 6
1 Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi: a) ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese;
17 b) c) d) ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; e) le rendite riconosciute ai sensi della legge federale sull’assicurazione militare federale del giugno 1992; f) della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, le altre forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una coppia o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento. 18
2 Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. 19
3 Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.
4 Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.
V. Spesa computabile

1. Definizione

Art. 7 La spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio.
2. Spesa vincolata Art. 8 1 La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese: a) ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa
20 c) e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT; d) di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT; e) premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. cpv. 1 lett. d) e f) LT;

14

Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
15 Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
16 Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
17 Lett. modificata dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 271.
18 Lett. modificata dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 94; precedente modifica: BU
2006, 313.

19

Cpv. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
20 Lett. modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
f) premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate al secondo pilastro; g) effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal); 21 h) per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio persone non obbligatoriamente assicurate.
22 i) j) 23
2 Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi: a) le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.; b) i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi.
3. Spesa per l’alloggio Art. 9
1 La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di: a) per le unità di riferimento composte da una persona: importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola b) per le unità di riferimento composte da due persone: importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per i coniugi c) per le unità di riferimento composte da più di due persone: importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per i coniugi maggiorato del
20%.
2 Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte al convivente.
VI. Soglia di intervento Art. 10 24 1 La soglia d’intervento corrisponde alla somma di: a) il titolare del diritto: fr. 17’441.–; b) la prima persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 8’591.–; c) la seconda persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 6’402.–; d) la terza persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 4’896.–; e) la quarta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento: fr. 4’879.–.
2 Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate. 25
B. Determinazione del reddito disponibile residuale Art. 10a
1 Il reddito disponibile residuale viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta.
2 Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari.
C. Diritto

I. Principio

Art. 11 1 Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la soglia di intervento non è raggiunta dalla somma fra: a) disponibile residuale della sua unità di riferimento; b) dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui le persone facenti parte della sua unità di riferimento; c) dei costi generali e gli importi supplementari per ogni figlio a carico previsti dalla sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015, di cui beneficiano le persone facenti parte sua unità di riferimento;
21 Lett. modificata dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 271; precedente modifica: BU 2010,

303.

22 Lett. modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
23 Lett. abrogata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
24 Art. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2017, 32; precedente modifica: BU 2008,

110.

25 Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 271.
d) prestazioni sociali di complemento armonizzate di cui essa beneficia. 26
2 beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale.
II. Titolare del diritto e importo Art. 12 Il titolare del diritto alla singola prestazione sociale e l’importo massimo della stessa sono definiti dalla relativa legge speciale.
III. Ordine delle prestazioni Art. 13 Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che: a) dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento armonizzate vanno erogate le dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11
1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità riferimento hanno diritto; 27 b) prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di una prestazione che segue nell’ordine; c) calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato. Capitolo 2
... 28 Art. 14-16 ...
29 Art. 17 ...
30 Capitolo 3 Disposizioni comuni Sezione 1 Procedura
A. Informazione e consulenza 31 Art. 18 1 Il Consiglio di Stato provvede affinché il cittadino disponga di una rete di informazione sulle possibilità di accesso alle prestazioni sociali efficace e decentralizzata.
2 Scopo dell’informazione è di: a) e orientare l’utente sulle sue possibilità di accesso alle prestazioni sociali; b) a disposizione dell’utente la necessaria documentazione e in particolare i moduli di e di accertamento del reddito disponibile residuale; c) ed accompagnare l’utente verso altri servizi pubblici o privati operanti nel settore.
3 La consulenza in merito ai propri diritti ed obblighi è, di regola, fornita gratuitamente. 32
B. Richiesta Art. 19 1 Le prestazioni sociali vengono concesse soltanto su richiesta.
2 I beneficiari di prestazioni ai sensi di questa legge sono esentati dal presentare l’istanza di riduzione dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 33
3 Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o è trasmessa ad un servizio incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante
34
26 Cpv. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedente modifica: BU
2010, 303.
27 Lett. modificata dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedente modifica: BU 2010,

303.

28

Capitolo abrogato dalla L 23.2.2015; dal 1.6.2015 - BU 2015, 194.
29 Art. abrogati dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194.
30 Art. abrogato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedente modifica: BU 2006,

313.

31 Nota marginale modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
32 Cpv. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

33

Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 303.
34 Cpv. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
C. Rinuncia a prestazioni Art. 20 35
1 Il titolare del diritto può rinunciare alle prestazioni previste dalla legge. La rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e la revoca esigono la forma scritta.
2 La rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure se si propongono di eludere le prescrizioni legali.
3 L’organo amministrativo competente deve confermare per iscritto all’avente diritto la rinuncia e la revoca. Nella conferma occorre stabilire l’oggetto, l’ampiezza e le conseguenze della rinuncia o della revoca.
D. Collaborazione nell’esecuzione Art. 21 36 1 Le persone che compongono l’unità di riferimento ed i loro datori di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione della legge e delle leggi speciali.
2 Le persone che compongono l’unità di riferimento devono fornire gratuitamente tutte le informazioni ed i documenti necessari per accertare il diritto e stabilire le prestazioni previste dalla legge e dalle leggi speciali.
3 Chi pretende prestazioni deve autorizzare tutte le persone ed i servizi a fornire nel singolo caso tutte le informazioni ed i documenti, sempre che siano necessari per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste. Art. 22 ... 37
E. Decorrenza delle prestazioni Art. 23
38 Il diritto al pagamento delle prestazioni sociali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda e se sono adempiute le condizioni legali a cui esso è subordinato.
F. Revisione e riconsiderazione

I. Principio

Art. 24
39
1 Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità di riferimento o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2 L’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se, cumulativamente: a) manifestamente errata, b) ha una notevole importanza.
3 L’organo amministrativo competente può riconsiderare una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.

II. Decorrenza

Art. 25 40 1 In caso di revisione, l’adeguamento ha effetto dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione. 41
2 In caso di riconsiderazione, l’adeguamento ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la decisione oggetto di riconsiderazione.
G. Restituzione di prestazioni indebitamente percepite 42 Art. 26 1 La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita.
2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.
35 Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

36

Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
37 Art. abrogato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 28.
38 Art. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 73; precedente modifica: BU 2006,

313.

39 Art. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
40 Art. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.

41

Cpv. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 73.
42 Nota marginale modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
3 La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave.
4 I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione. 43
H. Revisione periodica e revisione straordinaria
44 Art. 27
1 Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente.
2 L’organo amministrativo competente effettua: a) periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e b) straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di indebitamente percepite.
3 L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria.
4 Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. 45
5 L’adeguamento delle prestazioni interviene: a) primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione; b) primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente; c) primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta
46 Sezione 2 Norme generali
A. Accesso ai dati protetti Art. 28
1 Gli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali possono accedere a tutte le informazioni loro necessarie.
2 Allo scopo di garantire un’elaborazione razionale dei dati conservati presso gli organi amministrativi cantonali e quelli delle cancellerie comunali, necessari all’applicazione della legge e delle leggi speciali, è autorizzato il flusso automatizzato delle informazioni.
B. Assistenza giudiziaria e amministrativa Art. 29 47 1 Le autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione, dei Cantoni, dei Distretti, dei Circoli ed i Comuni comunicano gratuitamente agli organi chiamati all’applicazione della legge e delle leggi speciali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, tutte le informazioni ed i documenti utili a: a) modificare o restituire prestazioni, b) versamenti indebiti.
2 Alle stesse condizioni gli organi amministrativi competenti chiamati ad applicare la legge e le leggi speciali si prestano reciproca assistenza.
C. Notificazione in caso di cambiamento delle condizioni Art. 30 48 1 Le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

43

Cpv. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
44 Nota marginale modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
45 Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 303; precedente modifica: BU
2006, 313.
46 Cpv. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 73; precedente modifica: BU
2006, 313.

47

Art. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
48 Art. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
2 Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche.
D. Obbligo del segreto Art. 31
49
1 Le persone che partecipano all’esecuzione e al controllo o alla sorveglianza dell’esecuzione della legge e delle leggi speciali devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.
2 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, il Consiglio di Stato può consentire eccezioni all’obbligo del segreto.
E. Versamento diretto di prestazioni arretrate a terzi che hanno effettuato anticipi Art. 32
1 L’organismo pubblico che, in vista della concessione di un’altra prestazione sociale ai sensi della presente legge, di un sussidio per la riduzione dei premi per l’assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l’arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi.
2 Alla procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI. Sezione 3 Rimedi di diritto
Rimedi di diritto e procedura 50 Art. 33 1 Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2 Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3 È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA). 51 Sezione 4 Disposizioni penali
A. Diffida Art. 34 Chi viola le prescrizioni d’ordine o di controllo, in quanto non commetta azione punibile secondo l’art. 36, è preventivamente diffidato dall’organo amministrativo competente al rispetto delle norme legali.
B. Multe d’ordine Art. 35
1 Chi persevera nella violazione delle prescrizioni d’ordine o di controllo, può essere punito dall’organo amministrativo competente con una multa fino a cinquecento franchi.
2 La procedura è regolata dalle norme della legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile
2010.
52
C. Contravvenzioni Art. 36 1 Chi con indicazioni incomplete od inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta; chi contravviene all’obbligo di serbare il segreto; è punito con la multa fino a centomila franchi; è riservata l’azione penale.
53
2 Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento competente; i casi di particolare gravità sono deferiti al Ministero pubblico.
49 Art. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
50 Nota marginale modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
51 Cpv. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 517; precedente modifica: BU
2006, 313.

52

Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
53 Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 19.
3 La procedura è regolata dalle norme della legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile
54 TITOLO IV Disposizioni transitorie e finali
A. Disposizione transitoria Art. 37
1 La legge si applica alle richieste inoltrate dopo la sua entrata in vigore.
2 Le prestazioni sociali erogate in virtù del previgente diritto vengono adeguate al nuovo diritto entro il termine stabilito dal Consiglio di Stato. L’adeguamento può avvenire anche durante il periodo di decorrenza delle decisioni emanate in virtù del previgente diritto; in nessun caso queste decisioni conferiscono diritti acquisiti.
3 In deroga all’art. 10, per l’anno 2005 fanno stato i limiti previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per gli anni 2003 e 2004. 55
4 In deroga all’art. 10, per l’anno 2007 fanno stato i limiti previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per gli anni 2003 e 2004. 56
5 In deroga all’art. 10, per gli anni 2013 e 2014 fanno stato i limiti previsti dalla legge per gli anni
2011 e 2012. 57 Art. 37a 58 Le prestazioni erogate secondo i limiti applicati nell’anno 2007 o calcolate computando l’importo degli assegni familiari di base e per giovani in formazione o invalidi in vigore fino al 31 dicembre 2007, vengono adeguate in caso di revisione periodica o straordinaria (art. 27 Laps).
B. Entrata in vigore Art. 38
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. 59 Pubblicata nel BU 2003 , 13 e BU 2003 , 28.

54

Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
55 Cpv. introdotto dal DL 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2005, 56.
56 Cpv. modificato dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 49; precedente modifica: BU
2006, 41.
57 Cpv. introdotto dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 94.
58 Art. introdotto dal DL 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 113.

59

Entrata in vigore, unitamente alla modifica del 26.6.2002: 1° febbraio 2003 - BU 2003, 13 e BU 2003,

28.

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