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Attuazione della direttiva 90/44/CEE che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali. (DECRETO LEGISLATIVO 03 marzo 1993 n. 89)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 18-4-1993 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 46 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/44/CEE del Consiglio del 22 gennaio 1990 , che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali; Viste le direttive 91/334/CEE della Commissione del 6 giugno 1991 , 91/357/CEE della Commissione del 13 giugno 1991 e 91/681/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 , concernenti l'etichettatura dei mangimi; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281 , cosi' come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152 , e dai decreti ministeriali 21 luglio 1989, n. 316 , e 16 ottobre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1991 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. In attuazione della direttiva del Consiglio 90/44/CEE del 22 gennaio 1990 , come modificata dalle direttive 91/334/CEE della Commissione del 6 giugno 1991 , 91/357/CEE della Commissione del 13 giugno 1991 e 91/681/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 , gli allegati I, III, V e VII della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , sono sostituiti o integrati conformemente alle indicazioni contenute nell'allegato al presente decreto.
2. L'allegato VIII della predetta legge e' abrogato.
AVVERTENZA:
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217 .
Art. 2
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' concesso un periodo di sei mesi per lo smaltimento delle etichette e delle confezioni conformi alla normativa vigente prima di tale data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 marzo 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri CIAURRO, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie FONTANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste COLOMBO, Ministro degli affari esteri CONSO, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato COSTA, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: CONSO
Allegato
ALLEGATO
1. Nell'allegato I e' aggiunta la seguente definizione:
o) data di conservazione minima:
la data entro la quale un mangime composto, in condizioni di conservazione appropriate, mantiene tutte le sue proprieta' specifiche.
2. Il testo dell'allegato III e' sostituito dal seguente:
DENOMINAZIONI E INDICAZIONI OBBLIGATORIE
Tutte le indicazioni obbligatorie previste dal presente allegato, da riportare sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta fissata allo stesso, debbono essere apposte in un apposito riquadro.
Le indicazioni debbono essere chiaramente leggibili e indelebili ed impegnano la responsabilita' del produttore o del confezionatore o dell'importatore o del venditore o del distributore, stabiliti all'interno della Comunita'.
A) Per i mangimi semplici:
1) l'indicazione "mangime semplice";
2) la denominazione del mangime, adottando per i prodotti elencati nell'allegato II - parte A, quella riportata nella colonna 2 di detta parte e per gli altri quella che eventualmente figura nella parte B dell'allegato stesso. Se il mangime semplice ha subito un trattamento non figurante nella denominazione, questa deve essere completata dall'indicazione del trattamento applicato, del procedimento usato e eventualmente della forma di presentazione, quali quelli di "pressato", "schiacciato", "spezzettato", "macinato", "panello di pressione", "pezzi di panello", "granuli di panello", "farina di panello", "expellers", "farina di expellers", "farina di estrazione", o simili;
3) la natura e la quantita' di altri mangimi semplici e additivi, differenti dai principi attivi, utilizzati per la denaturazione eventualmente prescritta in materia;
4) la natura di altri mangimi semplici impiegati come leganti;
5) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente allegato, ai sensi dell'articolo 18, comma 13 della legge;
6) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede del produttore, per i prodotti importati e per quelli preparati per conto terzi o su formula del committente, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, e dall'articolo 18, comma 12, della legge;
7) i tenori analitici di:
umidita';
proteina greggia;
grassi greggi;
cellulosa greggia;
ceneri gregge;
ad eccezione che per i seguenti prodotti:
a) mangimi semplici elencati nell'allegato II, parte A, per i quali vanno indicati i tenori analitici riportati nella colonna 4 dell'allegato stesso;
b) i cruscami che non figurano nell'allegato II, parte A, per i quali deve essere indicato il cereale dal quale gli stessi derivano e i tenori analitici di cellulosa greggia e ceneri gregge;
c) i cruscami di frumento per i quali deve essere indicato se provenienti da grano duro o tenero o da miscela dei due tipi;
d) il "germe di riso" per il quale devono essere indicati i tenori analitici di grassi greggi, cellulosa greggia, ceneri gregge e ceneri insolubili in acido cloridrico;
e) la "pula di riso" per la quale devono essere indicati i tenori analitici di proteina greggia, grassi greggi, cellulosa greggia, ceneri gregge e ceneri insolubili in acido cloridrico;
f) la "puletta di riso" per la quale devono essere indicati i tenori analitici di cellulosa greggia, ceneri gregge e ceneri insolubili in acido cloridrico;
g) le sostanze grasse di origine animale o vegetale non previste nell'allegato II, parte A, per le quali e' richiesta la dichiarazione della materia prima di provenienza e del contenuto in umidita';
h) i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse, il sottoprodotto della lavorazione del risone denominato grana verde, i residui della fabbricazione dello zucchero, del malto e della birra, non previsti nell'allegato II, parte A, venduti freschi o conservati, sia allo stato naturale che soltanto frantumati, per i quali non e' richiesta alcuna dichiarazione dei tenori analitici. La dichiarazione dei tenori analitici non e' richiesta neppure per i residui della vagliatura e pulitura dei cereali e dei semi oleosi allo stato naturale per i quali e' richiesta invece l'indicazione della o delle materie prime di provenienza;
8) per le farine di origine animale, diverse da quelle dell'allegato II, parte A, non e' richiesta l'indicazione del tenore analitico della cellulosa greggia, e' obbligatoria l'indicazione della materia prima di provenienza;
9) la denominazione di "granoturco degerminato" e' obbligatoria quando il cereale viene posto in commercio intero o frantumato, dopo aver subito il processo di degerminazione;
10) per i mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi della autorizzazione di cui all'articolo 4 della legge;
11) la quantita' netta espressa in unita' di massa per i prodotti solidi e in unita' di volume o di massa per i prodotti liquidi; per i prodotti usualmente venduti al pezzo, dovra' essere indicato il numero dei pezzi o la quantita' netta espressa in unita' di massa.
L'indicazione della quantita' netta si intende riferita allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore.
B) Per i mangimi composti:
1) la denominazione del mangime secondo le definizioni dell'allegato I: "mangime completo", "mangime complementare", "mangime minerale", "mangime melassato", "mangime completo da allattamento", "mangime complementare da allattamento";
2) la specie o categoria animale alla quale il mangime e' destinato;
3) le modalita' di impiego che indichino l'esatta destinazione del mangime e ne consentano un'utilizzazione adeguata;
4) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni del presente allegato ai sensi dell'art. 18, comma 13, della legge;
5) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede del produttore, per i prodotti importati o per quelli preparati per conto terzi o su formula del committente, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3 e dall'art. 18 comma 12, della legge;
6) per i mangimi composti per animali diversi dagli animali familiari e' richiesta l'elencazione degli ingredienti, ivi compresi i prodotti chimico-industriali, designati con il loro nome specifico, nell'ordine decrescente della loro importanza ponderale.
L'indicazione del nome specifico degli ingredienti puo' essere sostituita con quella delle sottoelencate categorie alle quali gli ingredienti appartengono, riportate nell'ordine decrescente della loro importanza ponderale.
CATEGORIE DI INGREDIENTI CHE POSSONO SOSTITUIRE L'INDICAZIONE DEL
NOME SPECIFICO DEL SINGOLO INGREDIENTE NELLA ETICHETTATURA DEI
MANGIMI COMPOSTI DESTINATI AGLI ANIMALI DIVERSI DA QUELLI FAMILIARI.
CATEGORIA DEFINIZIONE
6.1. Cereali in grani
I grani interi di qualunque
tipo di cereale (compreso il
grano saraceno),
indipendentemente dalla forma
di presentazione, da cui non
sia stato asportato altro che
il tegumento e la pula
6.2. Prodotti e sottoprodotti
dei cereali in grani
I prodotti e i sottoprodotti
del frazionamento dei grani
di cereali diversi dagli oli
compresi nella categoria
6.15. Tali prodotti e
sottoprodotti non debbono
contenere piu' del 25% di
cellulosa greggia sulla
sostanza secca
6.3. Semi oleosi
I semi e i frutti oleosi
interi, indipendentemente
dalla forma di presentazione,
da cui non sia stato
asportato altro che il
tegumento o la buccia
6.4. Prodotti e sottoprodotti
di semi oleosi
I prodotti e i sottoprodotti
del frazionamento dei semi e
dei frutti oleosi, diversi
dagli oli e grassi compresi
nella categoria 6.15. Tali
prodotti e sottoprodotti non
debbono contenere piu' del
25% di cellulosa greggia
sulla sostanza secca. Il
predetto valore del 25% puo'
essere superato se e'
presente piu' del 5% di
grassi greggi sulla sostanza
secca o piu' del 15% di
proteine gregge sulla
sostanza secca
6.5. Prodotti e sottoprodotti
di semi di leguminose
Semi di leguminose interi e
loro prodotti e sottoprodotti
diversi dai semi oleosi di
leguminose compresi nelle
categorie 6.3 e 6.4. Tali
prodotti e sottoprodotti non
debbono contenere piu' del
25% di cellulosa greggia
sulla sostanza secca
6.6. Prodotti e sottoprodotti
di tuberi e radici
I prodotti e i sottoprodotti
derivati da tuberi e radici
diversi dalla barbabietola da
zucchero compresa nella
categoria 6.7. Tali prodotti
e sottoprodotti non debbono
contenere piu' del 25% di
cellulosa greggia sulla
sostanza secca
6.7. Prodotti e sottoprodotti della
fabbricazione dello zucchero
I prodotti e i sottoprodotti
della barbabietola e della
canna da zucchero. Tali
prodotti e sottoprodotti non
debbono contenere piu' del
25% di cellulosa greggia
sulla sostanza secca
6.8. Prodotti e sottoprodotti della
lavorazione della frutta
I prodotti e i sottoprodotti
della lavorazione della
frutta. Tali prodotti e
sottoprodotti non debbono
contenere piu' del 25% di
cellulosa greggia sulla
sostanza secca. Il predetto
valore del 25% puo' essere
superato se e' presente piu'
del 5% di grassi greggi sulla
sostanza secca o piu' del 15%
di proteine gregge sulla
sostanza secca
6.9. Foraggi essiccati
Parte aerea delle piante
foraggere raccolte allo stato
verde e essiccate
artificialmente o
naturalmente. Tali prodotti
non devono contenere piu' del
25% di cellulosa greggia
sulla sostanza secca. Il
predetto valore del 25% puo'
essere superato se e'
presente piu' del 15% di
proteine gregge sulla
sostanza secca
6.10. Prodotti cellulosici
Gli ingredienti dei mangimi
contenenti piu' del 25% di
cellulosa greggia sulla
sostanza secca, come paglie,
tegumenti e pula, diversi dai
prodotti compresi nelle
categorie 6.4, 6.8 e 6.9
6.11. Prodotti lattiero-caseari
I prodotti derivati dalla
lavorazione del latte diversi
dai grassi separati del latte
compresi nella categoria 6.15
6.12. Prodotti derivati da animali
terrestri
Prodotti derivati dalla
trasformazione degli scarti
di animali terrestri a sangue
caldo, definiti nell' articolo
2 della Direttiva del
Consiglio 90/667/CEE , che
sono praticamente esenti da
zoccoli, corna, pelle, pelo,
setole, contenuto del tratto
digerente e penne non
idrolizzate, eccettuati il
grasso estratto compreso
nella categoria 6.15, e i
prodotti contenenti piu' del
50% di ceneri sulla sostanza
secca compresi nella
categoria 6.14
6.13. Prodotti di pesce
Pesci e altri animali marini
a sangue freddo o parti di
essi, compresi i prodotti
derivati dalla loro
lavorazione diversi dall'olio
di pesce separato e relativi
derivati compresi nella
categoria 6.15. Sono esclusi
i prodotti contenenti piu'
del 50% di ceneri sulla
sostanza secca compresi nella
categoria 6.14
6.14. Minerali
Sostanze organiche o
inorganiche contenenti piu'
del 50% di ceneri sulla
sostanza secca, diverse dalle
sostanze contenenti piu' del
5% sulla sostanza secca di
ceneri insolubili nell'acido
cloridrico
6.15. Oli e grassi
Oli e grassi di origine
animale o vegetale e loro
derivati
6.16. Prodotti della panetteria e
della produzione di paste
alimentari
Scarti ed eccedenze della
panetteria e della produzione
paste alimentari
7) Per i mangimi composti per cani e gatti e' richiesta l'elencazione degli ingredienti, ivi compresi i prodotti chimico-industriali, designati con il loro nome specifico in ordine decrescente di importanza ponderale oppure con l'indicazione del loro tenore.
L'indicazione degli ingredienti puo' essere sostituita con quella delle sottoelencate categorie, alle quali gli ingredienti appartengono riportate anch'esse in ordine decrescente di importanza ponderale o con l'indicazione del loro tenore
CATEGORIE DI INGREDIENTI CHE POSSONO SOSTITUIRE L'INDICAZIONE DEL
NOME SPECIFICO DEL SINGOLO INGREDIENTE NELLA ETICHETTATURA DEI MANGIMI COMPOSTI DESTINATI AI CANI E GATTI
CATEGORIA DEFINIZIONE
7.1. Carni e derivati
Tutte le parti carnose di
animali terrestri a sangue
caldo, macellati, fresche o
conservate mediante un
opportuno trattamento e tutti
i prodotti e i sottoprodotti
provenienti dalla
trasformazione del corpo o di
parti del corpo di animali
terrestri a sangue caldo
7.2. Latte e derivati del latte
Tutti i prodotti lattiero-
caseari conservati mediante
un opportuno trattamento,
nonche' i sottoprodotti della
loro lavorazione
7.3. Uova e prodotti a base di uova
Tutti i prodotti a base di
uova, freschi o conservati
mediante opportuno
trattamento, nonche' i
sottoprodotti della loro
lavorazione
7.4. Oli e grassi
Tutti gli oli e i grassi
animali o vegetali
7.5. Lieviti
Tutti i lieviti le cui
cellule siano state uccise ed
essiccate
7.6. Pesci e sottoprodotti dei pesci
I pesci o le parti di pesci,
freschi o conservati mediante
un opportuno trattamento,
nonche' sottoprodotti della
loro lavorazione
7.7. Cereali
Tutte le specie di cereali
indipendentemente dalla loro
presentazione o i prodotti
ottenuti dalla trasformazione
del corpo farinoso dei
cereali
7.8. Ortaggi
Tutte le specie di ortaggi e
di legumi, freschi o
conservati mediante un
opportuno trattamento
7.9. Sottoprodotti di origine vegetale
Sottoprodotti provenienti dal
trattamento dei prodotti
vegetali, in particolare dei
cereali, degli ortaggi, dei
legumi e dei semi oleosi
7.10. Estratti di proteine vegetali
Tutti i prodotti di origine
vegetale le cui proteine sono
state concentrate mediante un
trattamento appropriato, che
contengono almeno il 50% di
proteine gregge rispetto alla
sostanza secca, eventualmente
ristrutturate (testurizzate) 7.11. Sostanze minerali
Tutte le sostanze inorganiche
adatte all'alimentazione
animale
7.12. Zuccheri
Tutti i tipi di zucchero
7.13. Frutta
Tutte le varieta' di frutta,
fresche o conservate mediante
un opportuno trattamento
7.14. Noci
Tutte le polpe di frutti in
guscio
7.15. Semi
Tutti i semi interi o
grossolanamente macinati
7.16. Alghe
Tutte le specie di alghe,
fresche o conservate mediante
un opportuno trattamento
7.17. Molluschi e crostacei
Tutti i crostacei e i
molluschi anche in
conchiglia, freschi o
conservati mediante un
opportuno trattamento,
nonche' i sottoprodotti della
loro lavorazione
7.18. Insetti
Tutte le specie di insetti in
tutte le fasi del loro
sviluppo
7.19. Prodotti del panificio
Tutti i prodotti del
panificio: pane, biscotti e
paste
8) I tenori analitici indicati nel seguente prospetto:
____________________________________________________________________ |Mangimi per animali| Componenti analitici | Categoria di animali|
| | e relativi tenori | o specie animale |
| | (dichiarazioni | |
| | obbligatorie) | |
|___________________|________________________|_______________________|
| (1) | (2) | (3) |
|___________________|________________________|_______________________|
|Mangimi completi...| - Proteina greggia | |
| | - Grassi greggi | Tutti gli animali, |
| | - Cellulosa greggia | salvo gli animali |
| | - Ceneri gregge | familiari diversi |
| | | dai cani e dai gatti |
| | | |
| | - Lisina | Suini |
| | - Metionina | Pollame |
|___________________|________________________|_______________________|
|Mangimi complemen- | | |
|tari - minerali....| - Calcio | |
| | - Fosforo | Tutti gli animali |
| | - Sodio | |
| | | |
| | - Magnesio | Ruminanti |
|___________________|________________________|_______________________|
|Mangimi complemen- | | |
|tari - melassati...| - Proteina greggia | |
| | - Cellulosa greggia | |
| | - Zuccheri totali | Tutti gli animali |
| | (saccarosio) | |
| | - Ceneri gregge | |
| | | |
| | - Magnesio >= 0,5% | Ruminanti |
|___________________|________________________|_______________________|
|Mangimi complemen- | | |
|tari - altri.......| - Proteina greggia |Tutti gli animali,salvo|
| | - Grassi greggi |gli animali familiari |
| | - Cellulosa greggia |diversi dai cani e dai |
| | - Ceneri gregge |gatti |
| | | |
| | - Calcio >= 5% |Animali diversi dagli |
| | - Fosforo >= 2% |animali familiari |
| | | |
| | - Magnesio >= 0,5% |Ruminanti |
| | | |
| | - Lisina |Suini |
| | | |
| | - Metionina |Pollame |
|___________________|________________________|_______________________|
9) il tenore di umidita' dei mangimi composti deve essere dichiarato nel caso in cui superi:
- il 7% nei mangimi da allattamento e negli altri mangimi composti aventi un tenore di prodotti lattieri superiore al 40%;
- il 5% nei mangimi minerali non contenenti sostanze organiche;
- il 10% nei mangimi minerali contenenti sostanze organiche;
- il 14% negli altri mangimi composti.
10) la data di conservazione minima;
11) la data di produzione o il numero di riferimento della partita;
12) la quantita' netta espressa in unita' di massa per i prodotti solidi e in unita' di volume o di massa per i prodotti liquidi;
13) per i mangimi composti di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione di cui agli articoli 5 e 6 della legge.
Per i mangimi per animali familiari diversi dai cani e dai gatti le denominazioni "mangime completo" o "mangime complementare" possono essere sostituite dalla denominazione di "mangime composto"; in tale caso le indicazioni obbligatorie e facoltative sono quelle previste per i mangimi completi.
Per i mangimi composti costituiti da un massimo di tre ingredienti non sono richieste le indicazioni relative ai punti 2) e 3), qualora gli ingredienti utilizzati risultino chiaramente nella denominazione.
Per le miscele di semi interi non e' richiesta la dichiarazione dei tenori analitici che comunque puo' essere fornita in conformita' con quanto specificato nell'allegato IV.
L'impiego di una delle due forme di dichiarazione degli ingredienti (per categorie o con il nome specifico) esclude l'altra salvo il caso in cui un ingrediente non appartenga ad alcuna delle categorie previste; in tal caso l'ingrediente, designato con il suo nome specifico, viene citato nell'ordine di importanza ponderale rispetto alle categorie.
La data di conservazione minima deve essere espressa con le seguenti indicazioni:
- "da consumarsi entro", seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno, per i mangimi molto deperibili dal punto di vista microbiologico;
- "da consumarsi preferibilmente entro", seguita dall'indicazione del mese e dell'anno, per gli altri mangimi.
Qualora altre disposizioni concernenti i mangimi composti prescrivano di indicare una data di conservazione minima, si dovra' indicare una sola data: quella a scadenza piu' vicina.
La data di produzione viene espressa con la seguente indicazione: "Prodotto (x giorni, mesi o anni) prima della data di conservazione minima indicata".
La data di conservazione minima, la quantita' netta ed il numero di riferimento della partita, possono essere indicati fuori dal riquadro di cui al primo comma del presente allegato; in questo caso le succitate diciture sono accompagnate dalla segnalazione del posto in cui tali indicazioni sono riportate.
L'indicazione della quantita' netta si intende riferita allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore.
C) Per i mangimi semplici o composti contenenti premiscele,
premiscele medicate o additivi:
1) tutte le indicazioni previste alle parti A) e B) del presente allegato secondo che si tratti di mangimi semplici o di mangimi composti;
2) i mangimi composti contenenti premiscele medicate debbono riportare in etichetta le denominazioni di cui al punto 1) della parte B), accompagnate dal termine "medicato" ed inoltre l'indicazione quantitativa e qualitativa delle sostanze farmacologicamente attive contenute per ogni chilogrammo, le istruzioni per l'uso con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione, la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validita' per l'uso per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo, da riportare con l'espressione "da consumarsi entro" seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno;
3) i mangimi contenenti additivi debbono riportare in etichetta le indicazioni riportate nel decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228.
3. Il testo dell'allegato IV e' sostituito dal seguente:
INDICAZIONI FACOLTATIVE
Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'allegato III possono essere apposte nello stesso riquadro ivi previsto, anche le indicazioni facoltative riportate nel presente allegato:
1) Il marchio commerciale di identificazione del responsabile delle indicazioni e la denominazione o marca commerciale del prodotto;
2) il nome o la ragione sociale ed indirizzo o sede sociale del produttore se questi non e' responsabile delle indicazioni di etichettatura;
3) per i mangimi composti destinati ad animali familiari, diversi dai cani e dai gatti, l'elencazione degli ingredienti conformemente a quanto previsto al punto 7 della parte B dell'allegato III;
4) il numero di riferimento della partita;
5) per i mangimi semplici, la data di conservazione minima;
6) per i mangimi composti, la data di produzione da indicare conformemente a quanto previsto nell'allegato III;
7) il Paese di produzione o di preparazione;
8) il prezzo del prodotto;
9) le istruzioni per l'uso ove non siano prescritte;
10) l'indicazione sullo stato fisico del mangime o sul trattamento specifico subito;
11) per le miscele di semi interi, i tenori analitici previsti nella parte B dell'allegato III;
12) per i mangimi composti i tenori analitici indicati nel seguente prospetto:
___________________________________________________________________ |Mangimi per animali| Componenti analitici | Categoria di animali | | | e relativi tenori | o specie animale | | | (dichiarazioni | | | | obbligatorie) | | |___________________|________________________|______________________| | (1) | (2) | (3) | |___________________|________________________|______________________| |Mangimi completi...| - Proteina greggia | Animali familiari | | | - Grassi greggi | diversi dai cani | | | - Cellulosa greggia | e dai gatti | | | - Ceneri gregge | | | | | | | | - Lisina | Animali diversi dai | | | | suini | | | - Metionina | Animali diversi dal | | | | pollame | | | | | | | - Cistina | | | | - Treonina | Tutti gli animali | | | - Triptofano | | | | | | | | - Valore energetico |Pollame (dichiarazione| | | |con metodo CEE) | | | | | | | - Amido | | | | - Zuccheri totali | | | | (saccarosio) | | | | - Zuccheri totali | | | | + amido | | | | - Calcio | Tutti gli animali | | | - Sodio | | | | - Fosforo | | | | - Magnesio | | | | - Potassio | | |___________________|________________________|______________________| |Mangimi complemen- | | | |tari - minerali... | - Proteina greggia | | | | - Cellulosa greggia | | | | - Ceneri gregge | | | | - Grassi greggi | | | | - Lisia | Tutti gli animali | | | - Metionina | | | | - Cistina | | | | - Treonina | | | | - Triptofano | | | | | | | | - Magnesio | Animali diversi | | | | dai ruminanti | | | | | | | - potassio | Tutti gli animali | |___________________|________________________|______________________| |Mangimi complemen- | | | |tari melassati.... | - Calcio | | | | - Fosforo | Tutti gli animali | | | - Sodio | | | | - Potassio | | |Mangimi complemen- | | | |tari melassati.... | - Magnesio >= 0,5% | Animali diversi dai |
| | | ruminanti | | | | | | | - Magnesio >= 0,5% | Tutti gli animali |
|___________________|________________________|______________________| |Mangimi comple- | | | |tementari - altri. | - Proteina greggia | Animali familiari | | | - Grassi greggi | diversi dai cani e | | | - Cellulosa greggia | dai gattti | | | - Ceneri gregge | | | | | | | | - Calcio >= 0,5% | Animali familiari |
| | | | | | - Calcio < 0,5% | Tutti gli animali |
| | | | | | - Fosforo >= 2% | Animali familiari |
| | | | | | - Fosforo < 2% | Tutti gli animali |
| | | | | | - Magnesio >= 0,5% | Animali diversi |
| | | dai ruminanti | | | | | | | - Magnesio < 0,5% | |
| | - Sodio | Tutti gli animali | | | - Potassio | | | | | | | | - Valore energetico | Pollame (dichiara- | | | | zione con metodo CEE)| | | | | | | - Lisina | Animali diversi dai | | | | suini | | | | | | | - Metionina | Animali diversi dal | | | | pollame | | | - Cistina | | | | - Treonina | | | | - Triptofano | | | | - Amido | Tutti gli animali | | | - Zuccheri totali | | | | (saccarosio) | | | | - Zuccheri totali | | | | + amido | | |___________________|________________________|______________________|
13) Per i mangimi composti e' consentito dichiarare il tenore di umidita' quando questo e' pari o inferiore ai limiti riportati nell'allegato III ed il tenore in ceneri insolubili in acido cloridrico quando questo e' inferiore o pari ai limiti riportati nell'allegato V.
14) Per i mangimi composti per animali familiari e' consentito mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di uno o piu' ingredienti essenziali per caratterizzare tali alimenti. In tal caso il tenore minimo o massimo espresso in percentuale in peso degli ingredienti messi in evidenza deve essere chiaramente indicato o a fianco della dichiarazione relativa all'ingrediente o agli ingredienti evidenziati o nell'elenco degli ingredienti ovvero, qualora si utilizzi il sistema di dichiarazione per categorie, menzionando l'ingrediente o gli ingredienti e le rispettive percentuali in peso, a fianco della corrispondente categoria di ingredienti.
15) Per il mangime semplice denominato polpe essiccate di barbabietola da zucchero e' consentito dichiarare il tenore di cellulosa greggia.
Ulteriori informazioni possono essere fornite, a norma del comma 3 dell'articolo 11 della legge, purche' nettamente separate da tutte le altre indicazioni previste nel presente allegato e nell'allegato III.
Tali informazioni:
- non possono precisare la presenza o il tenore di componenti analitici diversi da quelli riportati nel presente allegato e nell'allegato III;
- non devono indurre l'acquirente in errore attribuendo al mangime effetti e proprieta' che non possiede, suggerendo che il mangime possiede caratteristiche particolari quando tutti i mangimi similari posseggono queste stesse caratteristiche, o in qualsiasi altro modo;
- non devono vantare proprieta' terapeutiche ed in particolare la capacita' di prevenire, curare o guarire malattie;
- devono riguardare elementi oggettivi o misurabili che possono essere comprovati.
4. Il testo dell'allegato V e' sostituito dal seguente:
PRODOTTI DI CUI SONO VIETATI IL COMMERCIO O LA DISTRIBUZIONE PER IL CONSUMO
Non e' consentito utilizzare per il commercio o per la distribuzione per il consumo:
1) mangimi semplici contenenti sostanze leganti in quantita' superiori al 3% in peso riferito al prodotto tal quale.
2) mangimi semplici con tenore in ceneri insolubili in acido cloridrico superiore al 2% in peso riferito alla sostanza secca, fatta eccezione per i mangimi semplici sotto elencati, il cui tenore massimo e' indicato a fianco di ciascuno di essi:
panello di neuk .............................................. 3,4% panello di sesamo ............................................ 5,0% farina di estrazione di sesamo ............................... 5,0% fiocchi di orzo .............................................. 0,5% fiocchi di granoturco ........................................ 0,5% fiocchi di patate ............................................ 1,7% riso di foraggio macinato .................................... 1,0% rotture di riso .............................................. 1,0% pula vergine di riso ......................................... 1,7% pula vergine di riso a basso tenore in carbonato di calcio.. 1,7% pula di riso ................................................. 2,5% puletta di riso .............................................. 6,0% farinaccio di riso ........................................... 0,6% amido di granoturco gonfiato (pregelatinizzato) .............. 0,5% amido di granoturco pregelatinizzato parzialmente idrolizzato 0,5% glutine di granoturco ........................................ 0,5% amido di riso ................................................ 0,5% amido di riso pregelatinizzato ............................... 0,5% glutine di riso .............................................. 0,5% amido di frumento ............................................ 0,5% amido di frumento pregelatinizzato ........................... 0,5% amido di frumento pregelatinizzato parzialmente idrolizzato.. 0,5% glutine di frumento .......................................... 0,5% amido di manioca ............................................. 0,5% amido di manioca gonfiato (pregelatinizzato) ................. 0,5% fecola di patate ............................................. 0,5% fecola di patate pregelatinizzata ............................ 0,5% fecola di patate pregelatinizzata e parzialmente idrolizzata. 0,5% proteine di patate ........................................... 0,5% polpe essiccate di barbabietole da zucchero .................. 3,5% polpe fresche di barbabietole ................................ 3,5% polpe fresche di barbabietole surpressate (con contenuto in sostanza secca non inferiore al 18%) .................................... 3,5% polpe fresche di barbabietole pressate borlandate (con contenuto in
sostanza secca non inferiore al 18%) ......................... 3,5% polpe secche di barbabietole melassate ....................... 3,5% polpe secche di barbabietole borlandate ...................... 3,5% lieviti essiccati ............................................ 1,1% farina di erbe disidratate ................................... 3,4% farina di erba medica disidratata ............................ 3,4% farina di trifoglio disidratata .............................. 3,4% foglie e colletti di barbabietole da zucchero disidratati .... 4,0% farina, fettucce o radici di manioca ......................... 3,3% farina, fettucce o radici di manioca tipo 55 ................. 4,0% polpa di manioca essiccata ................................... 2,3% latte scremato in polvere Spray o Hatmaker o Roller .......... 0,5% latticello in polvere ........................................ 0,5% siero di latte in polvere o in granuli ....................... 0,5% siero di latte in polvere delattosato ........................ 0,5% proteina di siero di latte in polvere o albumina di latte
in polvere .................................................... 0,5% farina di carne .............................................. 2,2% ciccioli di carne ............................................ 0,5% scarti essiccati di macellazione del pollame ................. 3,3% farina di piume idrolizzate .................................. 3,4% farina di pesce .............................................. 2,2% carbonato di calcio .......................................... 5,0% alghe marine calcaree ........................................ 5,0%
Non e' previsto alcun tenore massimo in ceneri insolubili in acido cloridrico per i semi, i frutti, le paglie, e per gli altri mangimi semplici, dell'allegato III, parte A (diversi da quelli riportati nel presente allegato), per i quali non e' richiesta alcuna dichiarazione dei tenori analitici.
3) i seguenti mangimi semplici:
farina di estrazione di sansa di oliva con tenore di cellulosa greggia superiore al 35%;
farina di estrazione di vinaccioli con tenore di cellulosa greggia superiore al 37%;
farina di estrazione di soia tostata e decorticata con attivita' ureasica superiore a 0,4 e con tenore in cellulosa greggia superiore al 4%;
farina di estrazione di soia tostata, con attivita' ureasica superiore a 0,4%;
panello e farina di estrazione di girasole decorticato con tenore in cellulosa greggia superiore al 16%;
panello e farina di estrazione di girasole parzialmente decorticato con tenore in cellulosa greggia superiore al 27,5%;
farina di carne con tenore di proteina greggia e di fosforo rispettivamente inferiore al 55% e superiore al 5,5%;
farina di carne ed ossa con tenore di proteina greggia e di fosforo rispettivamente inferiore al 40% e superiore al 9%;
farina di pesce con tenore di cloruri, espressi in NaCl, superiore al 4,4% e di carbonato di calcio superiore al 2,8%;
idrogenofosfato di calcio (fosfato bicalcico) con tenore in cloruri, espressi in NaCl, superiore all'1% e fosforo totale inferiore al 16%;
bis-(diidrogenofosfato) di calcio (fosfato monocalcico) con tenore in cloruri, espresso in NaCl, superiore all'1% e fosforo totale inferiore al 22%;
proteina dl siero di latte in polvere o albumina di latte in polvere con tenore di proteina greggia inferiore al 76%;
pula di riso a basso tenore di carbonato di calcio contenente carbonato di calcio in quantita' superiore al 3%;
4) mangimi composti con un tenore in ceneri insolubili in acido cloridrico superiore al 3,3%, rispetto alla sostanza secca, ove si tratti di miscele contenenti principalmente sottoprodotti del riso, e con un tenore superiore al 2,2%, rispetto alla sostanza secca, negli altri casi;
il tenore del 2,2% puo' essere superato nel caso di:
- mangimi composti contenenti leganti minerali autorizzati;
- mangimi composti minerali;
- mangimi composti costituiti per oltre il 50% da fettucce o polpa di barbabietola da zucchero;
- mangimi composti destinati ai pesci di allevamento, con tenore di farina di pesce superiore al 15%,
a condizione che il contenuto di ceneri insolubili in acido cloridrico sia dichiarato e riferito al peso del mangime tal quale.
5) mangimi da allattamento per vitelli di peso vivo inferiore o pari a 70 kg, con un tenore in ferro inferiore a 30 mg per kg calcolato al tasso di umidita' del 12%.
5. Il testo dell'allegato VII e' sostituito dal seguente:
"Sui tenori dei componenti analitici sono ammesse le seguenti tolleranze:
A) MANGIMI SEMPLICI.
1. Se il tenore accertato e' inferiore e quello dichiarato:
1.1. Proteina greggia:
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 60%;
5% per i tenori dichiarati inferiori al 60% fino al 50%;
2,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;
10% per i tenori dichiarati lnferiori al 25% fino al 10%;
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%.
1.2. Grassi greggi:
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%.
1.3. Zuccheri totali, zuccheri riduttori, saccarosio, lattosio e glucosio:
2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 5%;
0,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%.
1.4. Amido e inulina:
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 30% fino al 10%;
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%.
1.5. Carotene, vitamina A e xantofille:
30% dei tenore dichiarato.
1.6. Metionina, lisina:
30% del tenore dichiarato;
1.7. Fosforo totale, sodio, calcio, magnesio:
1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 2%;
0,2 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 2%.
1.8. Sono da considerarsi regolari i mangimi per i quali il tenore accertato delle sopraindicate voci analitiche risulta superiore a quello dichiarato, fatta eccezione dei casi espressamente previsti nel paragrafo 2.
2. Se il tenore accertato e' superiore a quello dichiarato:
2.1. Grassi greggi:
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%.
2.2. Cellulosa greggia:
2.1 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%;
15% per i tenori dichiarati inferiori al 14% fino al 6%;
0,9 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 6%.
2.3. Umidita':
3,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 70%;
5% per i tenori dichiarati inferiori al 70% fino al 50%;
2,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 5%;
0,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%.
2.4. Ceneri gregge:
1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;
0,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%.
2.5. Ceneri insolubili in acido cloridrico e cloruri espressi in cloruro di sodio:
10% per i tenori dichiarati pari o superiori al 4%;
0,4 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 4%.
2.6. Fosforo totale (per la farina di carne e per la farina di carne ed ossa), sodio (per il siero di latte in polvere o in granuli e per il siero di latte in polvere delattosato), carbonato di calcio (per la pula vergine di riso a basso tenore di carbonato di calcio e per la farina di pesce) e sostanze insolubili in etere di petrolio: 1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 2%;
0,2 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 2%.
2.7. Indice di acidita':
1,5 unita' per i valori pari o superiori al 15%;
10% per i valori dichiarati inferiori al 15% fino al 2%;
0,2 unita' per i valori dichiarati inferiori al 2%.
2.8. Basi azotate volatili:
20% del tenore dichiarato.
2.9. Sono da considerarsi regolari i mangimi per i quali il tenore accertato delle sopraindicate voci analitiche risulta inferiore a quello dichiarato, fatta eccezione dei casi espressamente previsti nel paragrafo 1.
B) MANGIMI COMPOSTI AD ECCEZIONE DI QUELLI PER ANIMALI FAMILIARI.
1. Se il tenore accertato e' inferiore a quello dichiarato:
1.1. Proteina greggia:
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 60%;
5% per i tenori dichiarati inferiori al 60% fino al 50%;
2,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 10%;
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%.
1.2. Grassi greggi:
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%.
1.3. Zuccheri totali:
2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 10%;
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%.
1.4. Amido e zuccheri totali piu' amido:
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 30% fino al 10%;
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%.
1.5. Sodio, potassio e magnesio:
1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 7,5%;
0,75 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 7,5% fino al 5%;
15% per i tenori dichiarati inferiori al 5% fino allo 0,7%;
0,1 unita' per i tenori dichiarati inferiori allo 0,7%.
1.6. Fosforo totale e calcio:
1,2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 16%;
7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 16% fino al 12%,
0,9 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 12% fino al 6%;
15% per i tenori dichiarati inferiori al 6% fino all'1%;
0,15 unita' per i tenori dichiarati inferiori all'1%.
1.7. Metionina, cistina, lisina, treonina e triptofano:
30% del tenore dichiarato.
1.8. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli dichiarati sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle indicate per ogni componente analitico. Sono regolari i mangimi per i quali i tenori riscontrati di metionina, cistina, lisina, treonina e triptofano risultano comunque superiori a quelli dichiarati.
2. Se il tenore accertato e' superiore a quello dichiarato:
2.1. Umidita':
3,5 unita' per i tenori dichiarati pari e superiori al 70%;
5% per i tenori dichiarati inferiori al 70% fino al 50%;
2,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 5%;
0,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%.
2.2. Ceneri gregge:
1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;
0,4 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%.
2.3. Ceneri insolubili in acido cloridrico:
1 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 10%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 10% fino al 4%;
0,4 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 4%.
2.4. Cellulosa greggia:
2,1 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%;
15% per i tenori dichiarati inferiori al 14% fino al 6%;
0,9 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 6%.
2.5. Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli dichiarati sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle indicate per ogni componente analitico. Sono regolari i mangimi per i quali i tenori riscontrati in umidita' e ceneri insolubili in acido cloridrico risultano comunque inferiori a quelli dichiarati.
C) MANGIMI COMPOSTI PER ANIMALI FAMILIARI.
1. Se il tenore accertato e' inferiore a quello dichiarato:
1.1. Proteina greggia:
3,2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;
16% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 12,5%;
2 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 12,5%.
1.2. Grassi greggi:
2,5 unita' del tenore dichiarato.
1.3. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli dichiarati sono ammesse, rispetto a quelle indicate, tolleranze doppie per la proteina greggia e tolleranza uguale per i grassi greggi.
2. Se il tenore accertato e' superiore a quello dichiarato
2.1. Umidita':
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 40%;
7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 40% fino al 20%;
1,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 20%.
2.2. Ceneri gregge:
1,5 unita' del tenore dichiarato.
2.3. Cellulosa greggia:
1 unita' del tenore dichiarato.
2.4. Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli dichiarati sono ammesse, rispetto a quelle indicate, tolleranze triple per le ceneri gregge e la cellulosa greggia.
Sono regolari i mangimi per i quali il tenore di umidita' risulta comunque inferiore a quello dichiarato.
D) IMPUREZZE BOTANICHE.
1. Le impurezze botaniche nei mangimi semplici non possono essere superiori al 5%.
Sono considerate impurezze botaniche:
a) le impurita' naturali, ma innocue (per esempio la paglia e i pezzetti di paglia, i semi di altre specie coltivate, i semi delle erbe spontanee);
b) i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti da un
processo di lavorazione precedente, purche' la loro percentuale non superi lo 0,5%.
2. Nei mangimi composti e' ammessa la presenza delle suddette impurezze botaniche in quantita' corrispondente alla percentuale dei mangimi semplici di origine vegetale impiegata.
Nei mangimi composti e' tollerata anche la presenza, nel limite del 2% di mangimi semplici che siano residuati negli impianti di fabbricazione a seguito di precedenti lavorazioni.
Attuazione della direttiva 90/44/CEE che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali. (DECRETO LEGISLATIVO 03 marzo 1993 n. 89)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 18-4-1993 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 46 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/44/CEE del Consiglio del 22 gennaio 1990 , che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali; Viste le direttive 91/334/CEE della Commissione del 6 giugno 1991 , 91/357/CEE della Commissione del 13 giugno 1991 e 91/681/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 , concernenti l'etichettatura dei mangimi; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281 , cosi' come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152 , e dai decreti ministeriali 21 luglio 1989, n. 316 , e 16 ottobre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1991 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. In attuazione della direttiva del Consiglio 90/44/CEE del 22 gennaio 1990 , come modificata dalle direttive 91/334/CEE della Commissione del 6 giugno 1991 , 91/357/CEE della Commissione del 13 giugno 1991 e 91/681/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 , gli allegati I, III, V e VII della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , sono sostituiti o integrati conformemente alle indicazioni contenute nell'allegato al presente decreto.
2. L'allegato VIII della predetta legge e' abrogato.
AVVERTENZA:
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217 .
Art. 2
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' concesso un periodo di sei mesi per lo smaltimento delle etichette e delle confezioni conformi alla normativa vigente prima di tale data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 marzo 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri CIAURRO, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie FONTANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste COLOMBO, Ministro degli affari esteri CONSO, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato COSTA, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: CONSO
Allegato
ALLEGATO
1. Nell'allegato I e' aggiunta la seguente definizione:
o) data di conservazione minima:
la data entro la quale un mangime composto, in condizioni di conservazione appropriate, mantiene tutte le sue proprieta' specifiche.
2. Il testo dell'allegato III e' sostituito dal seguente:
DENOMINAZIONI E INDICAZIONI OBBLIGATORIE
Tutte le indicazioni obbligatorie previste dal presente allegato, da riportare sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta fissata allo stesso, debbono essere apposte in un apposito riquadro.
Le indicazioni debbono essere chiaramente leggibili e indelebili ed impegnano la responsabilita' del produttore o del confezionatore o dell'importatore o del venditore o del distributore, stabiliti all'interno della Comunita'.
A) Per i mangimi semplici:
1) l'indicazione "mangime semplice";
2) la denominazione del mangime, adottando per i prodotti elencati nell'allegato II - parte A, quella riportata nella colonna 2 di detta parte e per gli altri quella che eventualmente figura nella parte B dell'allegato stesso. Se il mangime semplice ha subito un trattamento non figurante nella denominazione, questa deve essere completata dall'indicazione del trattamento applicato, del procedimento usato e eventualmente della forma di presentazione, quali quelli di "pressato", "schiacciato", "spezzettato", "macinato", "panello di pressione", "pezzi di panello", "granuli di panello", "farina di panello", "expellers", "farina di expellers", "farina di estrazione", o simili;
3) la natura e la quantita' di altri mangimi semplici e additivi, differenti dai principi attivi, utilizzati per la denaturazione eventualmente prescritta in materia;
4) la natura di altri mangimi semplici impiegati come leganti;
5) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente allegato, ai sensi dell'articolo 18, comma 13 della legge;
6) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede del produttore, per i prodotti importati e per quelli preparati per conto terzi o su formula del committente, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, e dall'articolo 18, comma 12, della legge;
7) i tenori analitici di:
umidita';
proteina greggia;
grassi greggi;
cellulosa greggia;
ceneri gregge;
ad eccezione che per i seguenti prodotti:
a) mangimi semplici elencati nell'allegato II, parte A, per i quali vanno indicati i tenori analitici riportati nella colonna 4 dell'allegato stesso;
b) i cruscami che non figurano nell'allegato II, parte A, per i quali deve essere indicato il cereale dal quale gli stessi derivano e i tenori analitici di cellulosa greggia e ceneri gregge;
c) i cruscami di frumento per i quali deve essere indicato se provenienti da grano duro o tenero o da miscela dei due tipi;
d) il "germe di riso" per il quale devono essere indicati i tenori analitici di grassi greggi, cellulosa greggia, ceneri gregge e ceneri insolubili in acido cloridrico;
e) la "pula di riso" per la quale devono essere indicati i tenori analitici di proteina greggia, grassi greggi, cellulosa greggia, ceneri gregge e ceneri insolubili in acido cloridrico;
f) la "puletta di riso" per la quale devono essere indicati i tenori analitici di cellulosa greggia, ceneri gregge e ceneri insolubili in acido cloridrico;
g) le sostanze grasse di origine animale o vegetale non previste nell'allegato II, parte A, per le quali e' richiesta la dichiarazione della materia prima di provenienza e del contenuto in umidita';
h) i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse, il sottoprodotto della lavorazione del risone denominato grana verde, i residui della fabbricazione dello zucchero, del malto e della birra, non previsti nell'allegato II, parte A, venduti freschi o conservati, sia allo stato naturale che soltanto frantumati, per i quali non e' richiesta alcuna dichiarazione dei tenori analitici. La dichiarazione dei tenori analitici non e' richiesta neppure per i residui della vagliatura e pulitura dei cereali e dei semi oleosi allo stato naturale per i quali e' richiesta invece l'indicazione della o delle materie prime di provenienza;
8) per le farine di origine animale, diverse da quelle dell'allegato II, parte A, non e' richiesta l'indicazione del tenore analitico della cellulosa greggia, e' obbligatoria l'indicazione della materia prima di provenienza;
9) la denominazione di "granoturco degerminato" e' obbligatoria quando il cereale viene posto in commercio intero o frantumato, dopo aver subito il processo di degerminazione;
10) per i mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi della autorizzazione di cui all'articolo 4 della legge;
11) la quantita' netta espressa in unita' di massa per i prodotti solidi e in unita' di volume o di massa per i prodotti liquidi; per i prodotti usualmente venduti al pezzo, dovra' essere indicato il numero dei pezzi o la quantita' netta espressa in unita' di massa.
L'indicazione della quantita' netta si intende riferita allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore.
B) Per i mangimi composti:
1) la denominazione del mangime secondo le definizioni dell'allegato I: "mangime completo", "mangime complementare", "mangime minerale", "mangime melassato", "mangime completo da allattamento", "mangime complementare da allattamento";
2) la specie o categoria animale alla quale il mangime e' destinato;
3) le modalita' di impiego che indichino l'esatta destinazione del mangime e ne consentano un'utilizzazione adeguata;
4) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni del presente allegato ai sensi dell'art. 18, comma 13, della legge;
5) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede del produttore, per i prodotti importati o per quelli preparati per conto terzi o su formula del committente, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3 e dall'art. 18 comma 12, della legge;
6) per i mangimi composti per animali diversi dagli animali familiari e' richiesta l'elencazione degli ingredienti, ivi compresi i prodotti chimico-industriali, designati con il loro nome specifico, nell'ordine decrescente della loro importanza ponderale.
L'indicazione del nome specifico degli ingredienti puo' essere sostituita con quella delle sottoelencate categorie alle quali gli ingredienti appartengono, riportate nell'ordine decrescente della loro importanza ponderale.
CATEGORIE DI INGREDIENTI CHE POSSONO SOSTITUIRE L'INDICAZIONE DEL
NOME SPECIFICO DEL SINGOLO INGREDIENTE NELLA ETICHETTATURA DEI
MANGIMI COMPOSTI DESTINATI AGLI ANIMALI DIVERSI DA QUELLI FAMILIARI.
CATEGORIA DEFINIZIONE
6.1. Cereali in grani
I grani interi di qualunque
tipo di cereale (compreso il
grano saraceno),
indipendentemente dalla forma
di presentazione, da cui non
sia stato asportato altro che
il tegumento e la pula
6.2. Prodotti e sottoprodotti
dei cereali in grani
I prodotti e i sottoprodotti
del frazionamento dei grani
di cereali diversi dagli oli
compresi nella categoria
6.15. Tali prodotti e
sottoprodotti non debbono
contenere piu' del 25% di
cellulosa greggia sulla
sostanza secca
6.3. Semi oleosi
I semi e i frutti oleosi
interi, indipendentemente
dalla forma di presentazione,
da cui non sia stato
asportato altro che il
tegumento o la buccia
6.4. Prodotti e sottoprodotti
di semi oleosi
I prodotti e i sottoprodotti
del frazionamento dei semi e
dei frutti oleosi, diversi
dagli oli e grassi compresi
nella categoria 6.15. Tali
prodotti e sottoprodotti non
debbono contenere piu' del
25% di cellulosa greggia
sulla sostanza secca. Il
predetto valore del 25% puo'
essere superato se e'
presente piu' del 5% di
grassi greggi sulla sostanza
secca o piu' del 15% di
proteine gregge sulla
sostanza secca
6.5. Prodotti e sottoprodotti
di semi di leguminose
Semi di leguminose interi e
loro prodotti e sottoprodotti
diversi dai semi oleosi di
leguminose compresi nelle
categorie 6.3 e 6.4. Tali
prodotti e sottoprodotti non
debbono contenere piu' del
25% di cellulosa greggia
sulla sostanza secca
6.6. Prodotti e sottoprodotti
di tuberi e radici
I prodotti e i sottoprodotti
derivati da tuberi e radici
diversi dalla barbabietola da
zucchero compresa nella
categoria 6.7. Tali prodotti
e sottoprodotti non debbono
contenere piu' del 25% di
cellulosa greggia sulla
sostanza secca
6.7. Prodotti e sottoprodotti della
fabbricazione dello zucchero
I prodotti e i sottoprodotti
della barbabietola e della
canna da zucchero. Tali
prodotti e sottoprodotti non
debbono contenere piu' del
25% di cellulosa greggia
sulla sostanza secca
6.8. Prodotti e sottoprodotti della
lavorazione della frutta
I prodotti e i sottoprodotti
della lavorazione della
frutta. Tali prodotti e
sottoprodotti non debbono
contenere piu' del 25% di
cellulosa greggia sulla
sostanza secca. Il predetto
valore del 25% puo' essere
superato se e' presente piu'
del 5% di grassi greggi sulla
sostanza secca o piu' del 15%
di proteine gregge sulla
sostanza secca
6.9. Foraggi essiccati
Parte aerea delle piante
foraggere raccolte allo stato
verde e essiccate
artificialmente o
naturalmente. Tali prodotti
non devono contenere piu' del
25% di cellulosa greggia
sulla sostanza secca. Il
predetto valore del 25% puo'
essere superato se e'
presente piu' del 15% di
proteine gregge sulla
sostanza secca
6.10. Prodotti cellulosici
Gli ingredienti dei mangimi
contenenti piu' del 25% di
cellulosa greggia sulla
sostanza secca, come paglie,
tegumenti e pula, diversi dai
prodotti compresi nelle
categorie 6.4, 6.8 e 6.9
6.11. Prodotti lattiero-caseari
I prodotti derivati dalla
lavorazione del latte diversi
dai grassi separati del latte
compresi nella categoria 6.15
6.12. Prodotti derivati da animali
terrestri
Prodotti derivati dalla
trasformazione degli scarti
di animali terrestri a sangue
caldo, definiti nell' articolo
2 della Direttiva del
Consiglio 90/667/CEE , che
sono praticamente esenti da
zoccoli, corna, pelle, pelo,
setole, contenuto del tratto
digerente e penne non
idrolizzate, eccettuati il
grasso estratto compreso
nella categoria 6.15, e i
prodotti contenenti piu' del
50% di ceneri sulla sostanza
secca compresi nella
categoria 6.14
6.13. Prodotti di pesce
Pesci e altri animali marini
a sangue freddo o parti di
essi, compresi i prodotti
derivati dalla loro
lavorazione diversi dall'olio
di pesce separato e relativi
derivati compresi nella
categoria 6.15. Sono esclusi
i prodotti contenenti piu'
del 50% di ceneri sulla
sostanza secca compresi nella
categoria 6.14
6.14. Minerali
Sostanze organiche o
inorganiche contenenti piu'
del 50% di ceneri sulla
sostanza secca, diverse dalle
sostanze contenenti piu' del
5% sulla sostanza secca di
ceneri insolubili nell'acido
cloridrico
6.15. Oli e grassi
Oli e grassi di origine
animale o vegetale e loro
derivati
6.16. Prodotti della panetteria e
della produzione di paste
alimentari
Scarti ed eccedenze della
panetteria e della produzione
paste alimentari
7) Per i mangimi composti per cani e gatti e' richiesta l'elencazione degli ingredienti, ivi compresi i prodotti chimico-industriali, designati con il loro nome specifico in ordine decrescente di importanza ponderale oppure con l'indicazione del loro tenore.
L'indicazione degli ingredienti puo' essere sostituita con quella delle sottoelencate categorie, alle quali gli ingredienti appartengono riportate anch'esse in ordine decrescente di importanza ponderale o con l'indicazione del loro tenore
CATEGORIE DI INGREDIENTI CHE POSSONO SOSTITUIRE L'INDICAZIONE DEL
NOME SPECIFICO DEL SINGOLO INGREDIENTE NELLA ETICHETTATURA DEI MANGIMI COMPOSTI DESTINATI AI CANI E GATTI
CATEGORIA DEFINIZIONE
7.1. Carni e derivati
Tutte le parti carnose di
animali terrestri a sangue
caldo, macellati, fresche o
conservate mediante un
opportuno trattamento e tutti
i prodotti e i sottoprodotti
provenienti dalla
trasformazione del corpo o di
parti del corpo di animali
terrestri a sangue caldo
7.2. Latte e derivati del latte
Tutti i prodotti lattiero-
caseari conservati mediante
un opportuno trattamento,
nonche' i sottoprodotti della
loro lavorazione
7.3. Uova e prodotti a base di uova
Tutti i prodotti a base di
uova, freschi o conservati
mediante opportuno
trattamento, nonche' i
sottoprodotti della loro
lavorazione
7.4. Oli e grassi
Tutti gli oli e i grassi
animali o vegetali
7.5. Lieviti
Tutti i lieviti le cui
cellule siano state uccise ed
essiccate
7.6. Pesci e sottoprodotti dei pesci
I pesci o le parti di pesci,
freschi o conservati mediante
un opportuno trattamento,
nonche' sottoprodotti della
loro lavorazione
7.7. Cereali
Tutte le specie di cereali
indipendentemente dalla loro
presentazione o i prodotti
ottenuti dalla trasformazione
del corpo farinoso dei
cereali
7.8. Ortaggi
Tutte le specie di ortaggi e
di legumi, freschi o
conservati mediante un
opportuno trattamento
7.9. Sottoprodotti di origine vegetale
Sottoprodotti provenienti dal
trattamento dei prodotti
vegetali, in particolare dei
cereali, degli ortaggi, dei
legumi e dei semi oleosi
7.10. Estratti di proteine vegetali
Tutti i prodotti di origine
vegetale le cui proteine sono
state concentrate mediante un
trattamento appropriato, che
contengono almeno il 50% di
proteine gregge rispetto alla
sostanza secca, eventualmente
ristrutturate (testurizzate) 7.11. Sostanze minerali
Tutte le sostanze inorganiche
adatte all'alimentazione
animale
7.12. Zuccheri
Tutti i tipi di zucchero
7.13. Frutta
Tutte le varieta' di frutta,
fresche o conservate mediante
un opportuno trattamento
7.14. Noci
Tutte le polpe di frutti in
guscio
7.15. Semi
Tutti i semi interi o
grossolanamente macinati
7.16. Alghe
Tutte le specie di alghe,
fresche o conservate mediante
un opportuno trattamento
7.17. Molluschi e crostacei
Tutti i crostacei e i
molluschi anche in
conchiglia, freschi o
conservati mediante un
opportuno trattamento,
nonche' i sottoprodotti della
loro lavorazione
7.18. Insetti
Tutte le specie di insetti in
tutte le fasi del loro
sviluppo
7.19. Prodotti del panificio
Tutti i prodotti del
panificio: pane, biscotti e
paste
8) I tenori analitici indicati nel seguente prospetto:
____________________________________________________________________ |Mangimi per animali| Componenti analitici | Categoria di animali|
| | e relativi tenori | o specie animale |
| | (dichiarazioni | |
| | obbligatorie) | |
|___________________|________________________|_______________________|
| (1) | (2) | (3) |
|___________________|________________________|_______________________|
|Mangimi completi...| - Proteina greggia | |
| | - Grassi greggi | Tutti gli animali, |
| | - Cellulosa greggia | salvo gli animali |
| | - Ceneri gregge | familiari diversi |
| | | dai cani e dai gatti |
| | | |
| | - Lisina | Suini |
| | - Metionina | Pollame |
|___________________|________________________|_______________________|
|Mangimi complemen- | | |
|tari - minerali....| - Calcio | |
| | - Fosforo | Tutti gli animali |
| | - Sodio | |
| | | |
| | - Magnesio | Ruminanti |
|___________________|________________________|_______________________|
|Mangimi complemen- | | |
|tari - melassati...| - Proteina greggia | |
| | - Cellulosa greggia | |
| | - Zuccheri totali | Tutti gli animali |
| | (saccarosio) | |
| | - Ceneri gregge | |
| | | |
| | - Magnesio >= 0,5% | Ruminanti |
|___________________|________________________|_______________________|
|Mangimi complemen- | | |
|tari - altri.......| - Proteina greggia |Tutti gli animali,salvo|
| | - Grassi greggi |gli animali familiari |
| | - Cellulosa greggia |diversi dai cani e dai |
| | - Ceneri gregge |gatti |
| | | |
| | - Calcio >= 5% |Animali diversi dagli |
| | - Fosforo >= 2% |animali familiari |
| | | |
| | - Magnesio >= 0,5% |Ruminanti |
| | | |
| | - Lisina |Suini |
| | | |
| | - Metionina |Pollame |
|___________________|________________________|_______________________|
9) il tenore di umidita' dei mangimi composti deve essere dichiarato nel caso in cui superi:
- il 7% nei mangimi da allattamento e negli altri mangimi composti aventi un tenore di prodotti lattieri superiore al 40%;
- il 5% nei mangimi minerali non contenenti sostanze organiche;
- il 10% nei mangimi minerali contenenti sostanze organiche;
- il 14% negli altri mangimi composti.
10) la data di conservazione minima;
11) la data di produzione o il numero di riferimento della partita;
12) la quantita' netta espressa in unita' di massa per i prodotti solidi e in unita' di volume o di massa per i prodotti liquidi;
13) per i mangimi composti di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione di cui agli articoli 5 e 6 della legge.
Per i mangimi per animali familiari diversi dai cani e dai gatti le denominazioni "mangime completo" o "mangime complementare" possono essere sostituite dalla denominazione di "mangime composto"; in tale caso le indicazioni obbligatorie e facoltative sono quelle previste per i mangimi completi.
Per i mangimi composti costituiti da un massimo di tre ingredienti non sono richieste le indicazioni relative ai punti 2) e 3), qualora gli ingredienti utilizzati risultino chiaramente nella denominazione.
Per le miscele di semi interi non e' richiesta la dichiarazione dei tenori analitici che comunque puo' essere fornita in conformita' con quanto specificato nell'allegato IV.
L'impiego di una delle due forme di dichiarazione degli ingredienti (per categorie o con il nome specifico) esclude l'altra salvo il caso in cui un ingrediente non appartenga ad alcuna delle categorie previste; in tal caso l'ingrediente, designato con il suo nome specifico, viene citato nell'ordine di importanza ponderale rispetto alle categorie.
La data di conservazione minima deve essere espressa con le seguenti indicazioni:
- "da consumarsi entro", seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno, per i mangimi molto deperibili dal punto di vista microbiologico;
- "da consumarsi preferibilmente entro", seguita dall'indicazione del mese e dell'anno, per gli altri mangimi.
Qualora altre disposizioni concernenti i mangimi composti prescrivano di indicare una data di conservazione minima, si dovra' indicare una sola data: quella a scadenza piu' vicina.
La data di produzione viene espressa con la seguente indicazione: "Prodotto (x giorni, mesi o anni) prima della data di conservazione minima indicata".
La data di conservazione minima, la quantita' netta ed il numero di riferimento della partita, possono essere indicati fuori dal riquadro di cui al primo comma del presente allegato; in questo caso le succitate diciture sono accompagnate dalla segnalazione del posto in cui tali indicazioni sono riportate.
L'indicazione della quantita' netta si intende riferita allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore.
C) Per i mangimi semplici o composti contenenti premiscele,
premiscele medicate o additivi:
1) tutte le indicazioni previste alle parti A) e B) del presente allegato secondo che si tratti di mangimi semplici o di mangimi composti;
2) i mangimi composti contenenti premiscele medicate debbono riportare in etichetta le denominazioni di cui al punto 1) della parte B), accompagnate dal termine "medicato" ed inoltre l'indicazione quantitativa e qualitativa delle sostanze farmacologicamente attive contenute per ogni chilogrammo, le istruzioni per l'uso con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione, la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validita' per l'uso per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo, da riportare con l'espressione "da consumarsi entro" seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno;
3) i mangimi contenenti additivi debbono riportare in etichetta le indicazioni riportate nel decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228.
3. Il testo dell'allegato IV e' sostituito dal seguente:
INDICAZIONI FACOLTATIVE
Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'allegato III possono essere apposte nello stesso riquadro ivi previsto, anche le indicazioni facoltative riportate nel presente allegato:
1) Il marchio commerciale di identificazione del responsabile delle indicazioni e la denominazione o marca commerciale del prodotto;
2) il nome o la ragione sociale ed indirizzo o sede sociale del produttore se questi non e' responsabile delle indicazioni di etichettatura;
3) per i mangimi composti destinati ad animali familiari, diversi dai cani e dai gatti, l'elencazione degli ingredienti conformemente a quanto previsto al punto 7 della parte B dell'allegato III;
4) il numero di riferimento della partita;
5) per i mangimi semplici, la data di conservazione minima;
6) per i mangimi composti, la data di produzione da indicare conformemente a quanto previsto nell'allegato III;
7) il Paese di produzione o di preparazione;
8) il prezzo del prodotto;
9) le istruzioni per l'uso ove non siano prescritte;
10) l'indicazione sullo stato fisico del mangime o sul trattamento specifico subito;
11) per le miscele di semi interi, i tenori analitici previsti nella parte B dell'allegato III;
12) per i mangimi composti i tenori analitici indicati nel seguente prospetto:
___________________________________________________________________ |Mangimi per animali| Componenti analitici | Categoria di animali | | | e relativi tenori | o specie animale | | | (dichiarazioni | | | | obbligatorie) | | |___________________|________________________|______________________| | (1) | (2) | (3) | |___________________|________________________|______________________| |Mangimi completi...| - Proteina greggia | Animali familiari | | | - Grassi greggi | diversi dai cani | | | - Cellulosa greggia | e dai gatti | | | - Ceneri gregge | | | | | | | | - Lisina | Animali diversi dai | | | | suini | | | - Metionina | Animali diversi dal | | | | pollame | | | | | | | - Cistina | | | | - Treonina | Tutti gli animali | | | - Triptofano | | | | | | | | - Valore energetico |Pollame (dichiarazione| | | |con metodo CEE) | | | | | | | - Amido | | | | - Zuccheri totali | | | | (saccarosio) | | | | - Zuccheri totali | | | | + amido | | | | - Calcio | Tutti gli animali | | | - Sodio | | | | - Fosforo | | | | - Magnesio | | | | - Potassio | | |___________________|________________________|______________________| |Mangimi complemen- | | | |tari - minerali... | - Proteina greggia | | | | - Cellulosa greggia | | | | - Ceneri gregge | | | | - Grassi greggi | | | | - Lisia | Tutti gli animali | | | - Metionina | | | | - Cistina | | | | - Treonina | | | | - Triptofano | | | | | | | | - Magnesio | Animali diversi | | | | dai ruminanti | | | | | | | - potassio | Tutti gli animali | |___________________|________________________|______________________| |Mangimi complemen- | | | |tari melassati.... | - Calcio | | | | - Fosforo | Tutti gli animali | | | - Sodio | | | | - Potassio | | |Mangimi complemen- | | | |tari melassati.... | - Magnesio >= 0,5% | Animali diversi dai |
| | | ruminanti | | | | | | | - Magnesio >= 0,5% | Tutti gli animali |
|___________________|________________________|______________________| |Mangimi comple- | | | |tementari - altri. | - Proteina greggia | Animali familiari | | | - Grassi greggi | diversi dai cani e | | | - Cellulosa greggia | dai gattti | | | - Ceneri gregge | | | | | | | | - Calcio >= 0,5% | Animali familiari |
| | | | | | - Calcio < 0,5% | Tutti gli animali |
| | | | | | - Fosforo >= 2% | Animali familiari |
| | | | | | - Fosforo < 2% | Tutti gli animali |
| | | | | | - Magnesio >= 0,5% | Animali diversi |
| | | dai ruminanti | | | | | | | - Magnesio < 0,5% | |
| | - Sodio | Tutti gli animali | | | - Potassio | | | | | | | | - Valore energetico | Pollame (dichiara- | | | | zione con metodo CEE)| | | | | | | - Lisina | Animali diversi dai | | | | suini | | | | | | | - Metionina | Animali diversi dal | | | | pollame | | | - Cistina | | | | - Treonina | | | | - Triptofano | | | | - Amido | Tutti gli animali | | | - Zuccheri totali | | | | (saccarosio) | | | | - Zuccheri totali | | | | + amido | | |___________________|________________________|______________________|
13) Per i mangimi composti e' consentito dichiarare il tenore di umidita' quando questo e' pari o inferiore ai limiti riportati nell'allegato III ed il tenore in ceneri insolubili in acido cloridrico quando questo e' inferiore o pari ai limiti riportati nell'allegato V.
14) Per i mangimi composti per animali familiari e' consentito mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di uno o piu' ingredienti essenziali per caratterizzare tali alimenti. In tal caso il tenore minimo o massimo espresso in percentuale in peso degli ingredienti messi in evidenza deve essere chiaramente indicato o a fianco della dichiarazione relativa all'ingrediente o agli ingredienti evidenziati o nell'elenco degli ingredienti ovvero, qualora si utilizzi il sistema di dichiarazione per categorie, menzionando l'ingrediente o gli ingredienti e le rispettive percentuali in peso, a fianco della corrispondente categoria di ingredienti.
15) Per il mangime semplice denominato polpe essiccate di barbabietola da zucchero e' consentito dichiarare il tenore di cellulosa greggia.
Ulteriori informazioni possono essere fornite, a norma del comma 3 dell'articolo 11 della legge, purche' nettamente separate da tutte le altre indicazioni previste nel presente allegato e nell'allegato III.
Tali informazioni:
- non possono precisare la presenza o il tenore di componenti analitici diversi da quelli riportati nel presente allegato e nell'allegato III;
- non devono indurre l'acquirente in errore attribuendo al mangime effetti e proprieta' che non possiede, suggerendo che il mangime possiede caratteristiche particolari quando tutti i mangimi similari posseggono queste stesse caratteristiche, o in qualsiasi altro modo;
- non devono vantare proprieta' terapeutiche ed in particolare la capacita' di prevenire, curare o guarire malattie;
- devono riguardare elementi oggettivi o misurabili che possono essere comprovati.
4. Il testo dell'allegato V e' sostituito dal seguente:
PRODOTTI DI CUI SONO VIETATI IL COMMERCIO O LA DISTRIBUZIONE PER IL CONSUMO
Non e' consentito utilizzare per il commercio o per la distribuzione per il consumo:
1) mangimi semplici contenenti sostanze leganti in quantita' superiori al 3% in peso riferito al prodotto tal quale.
2) mangimi semplici con tenore in ceneri insolubili in acido cloridrico superiore al 2% in peso riferito alla sostanza secca, fatta eccezione per i mangimi semplici sotto elencati, il cui tenore massimo e' indicato a fianco di ciascuno di essi:
panello di neuk .............................................. 3,4% panello di sesamo ............................................ 5,0% farina di estrazione di sesamo ............................... 5,0% fiocchi di orzo .............................................. 0,5% fiocchi di granoturco ........................................ 0,5% fiocchi di patate ............................................ 1,7% riso di foraggio macinato .................................... 1,0% rotture di riso .............................................. 1,0% pula vergine di riso ......................................... 1,7% pula vergine di riso a basso tenore in carbonato di calcio.. 1,7% pula di riso ................................................. 2,5% puletta di riso .............................................. 6,0% farinaccio di riso ........................................... 0,6% amido di granoturco gonfiato (pregelatinizzato) .............. 0,5% amido di granoturco pregelatinizzato parzialmente idrolizzato 0,5% glutine di granoturco ........................................ 0,5% amido di riso ................................................ 0,5% amido di riso pregelatinizzato ............................... 0,5% glutine di riso .............................................. 0,5% amido di frumento ............................................ 0,5% amido di frumento pregelatinizzato ........................... 0,5% amido di frumento pregelatinizzato parzialmente idrolizzato.. 0,5% glutine di frumento .......................................... 0,5% amido di manioca ............................................. 0,5% amido di manioca gonfiato (pregelatinizzato) ................. 0,5% fecola di patate ............................................. 0,5% fecola di patate pregelatinizzata ............................ 0,5% fecola di patate pregelatinizzata e parzialmente idrolizzata. 0,5% proteine di patate ........................................... 0,5% polpe essiccate di barbabietole da zucchero .................. 3,5% polpe fresche di barbabietole ................................ 3,5% polpe fresche di barbabietole surpressate (con contenuto in sostanza secca non inferiore al 18%) .................................... 3,5% polpe fresche di barbabietole pressate borlandate (con contenuto in
sostanza secca non inferiore al 18%) ......................... 3,5% polpe secche di barbabietole melassate ....................... 3,5% polpe secche di barbabietole borlandate ...................... 3,5% lieviti essiccati ............................................ 1,1% farina di erbe disidratate ................................... 3,4% farina di erba medica disidratata ............................ 3,4% farina di trifoglio disidratata .............................. 3,4% foglie e colletti di barbabietole da zucchero disidratati .... 4,0% farina, fettucce o radici di manioca ......................... 3,3% farina, fettucce o radici di manioca tipo 55 ................. 4,0% polpa di manioca essiccata ................................... 2,3% latte scremato in polvere Spray o Hatmaker o Roller .......... 0,5% latticello in polvere ........................................ 0,5% siero di latte in polvere o in granuli ....................... 0,5% siero di latte in polvere delattosato ........................ 0,5% proteina di siero di latte in polvere o albumina di latte
in polvere .................................................... 0,5% farina di carne .............................................. 2,2% ciccioli di carne ............................................ 0,5% scarti essiccati di macellazione del pollame ................. 3,3% farina di piume idrolizzate .................................. 3,4% farina di pesce .............................................. 2,2% carbonato di calcio .......................................... 5,0% alghe marine calcaree ........................................ 5,0%
Non e' previsto alcun tenore massimo in ceneri insolubili in acido cloridrico per i semi, i frutti, le paglie, e per gli altri mangimi semplici, dell'allegato III, parte A (diversi da quelli riportati nel presente allegato), per i quali non e' richiesta alcuna dichiarazione dei tenori analitici.
3) i seguenti mangimi semplici:
farina di estrazione di sansa di oliva con tenore di cellulosa greggia superiore al 35%;
farina di estrazione di vinaccioli con tenore di cellulosa greggia superiore al 37%;
farina di estrazione di soia tostata e decorticata con attivita' ureasica superiore a 0,4 e con tenore in cellulosa greggia superiore al 4%;
farina di estrazione di soia tostata, con attivita' ureasica superiore a 0,4%;
panello e farina di estrazione di girasole decorticato con tenore in cellulosa greggia superiore al 16%;
panello e farina di estrazione di girasole parzialmente decorticato con tenore in cellulosa greggia superiore al 27,5%;
farina di carne con tenore di proteina greggia e di fosforo rispettivamente inferiore al 55% e superiore al 5,5%;
farina di carne ed ossa con tenore di proteina greggia e di fosforo rispettivamente inferiore al 40% e superiore al 9%;
farina di pesce con tenore di cloruri, espressi in NaCl, superiore al 4,4% e di carbonato di calcio superiore al 2,8%;
idrogenofosfato di calcio (fosfato bicalcico) con tenore in cloruri, espressi in NaCl, superiore all'1% e fosforo totale inferiore al 16%;
bis-(diidrogenofosfato) di calcio (fosfato monocalcico) con tenore in cloruri, espresso in NaCl, superiore all'1% e fosforo totale inferiore al 22%;
proteina dl siero di latte in polvere o albumina di latte in polvere con tenore di proteina greggia inferiore al 76%;
pula di riso a basso tenore di carbonato di calcio contenente carbonato di calcio in quantita' superiore al 3%;
4) mangimi composti con un tenore in ceneri insolubili in acido cloridrico superiore al 3,3%, rispetto alla sostanza secca, ove si tratti di miscele contenenti principalmente sottoprodotti del riso, e con un tenore superiore al 2,2%, rispetto alla sostanza secca, negli altri casi;
il tenore del 2,2% puo' essere superato nel caso di:
- mangimi composti contenenti leganti minerali autorizzati;
- mangimi composti minerali;
- mangimi composti costituiti per oltre il 50% da fettucce o polpa di barbabietola da zucchero;
- mangimi composti destinati ai pesci di allevamento, con tenore di farina di pesce superiore al 15%,
a condizione che il contenuto di ceneri insolubili in acido cloridrico sia dichiarato e riferito al peso del mangime tal quale.
5) mangimi da allattamento per vitelli di peso vivo inferiore o pari a 70 kg, con un tenore in ferro inferiore a 30 mg per kg calcolato al tasso di umidita' del 12%.
5. Il testo dell'allegato VII e' sostituito dal seguente:
"Sui tenori dei componenti analitici sono ammesse le seguenti tolleranze:
A) MANGIMI SEMPLICI.
1. Se il tenore accertato e' inferiore e quello dichiarato:
1.1. Proteina greggia:
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 60%;
5% per i tenori dichiarati inferiori al 60% fino al 50%;
2,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;
10% per i tenori dichiarati lnferiori al 25% fino al 10%;
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%.
1.2. Grassi greggi:
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%.
1.3. Zuccheri totali, zuccheri riduttori, saccarosio, lattosio e glucosio:
2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 5%;
0,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%.
1.4. Amido e inulina:
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 30% fino al 10%;
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%.
1.5. Carotene, vitamina A e xantofille:
30% dei tenore dichiarato.
1.6. Metionina, lisina:
30% del tenore dichiarato;
1.7. Fosforo totale, sodio, calcio, magnesio:
1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 2%;
0,2 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 2%.
1.8. Sono da considerarsi regolari i mangimi per i quali il tenore accertato delle sopraindicate voci analitiche risulta superiore a quello dichiarato, fatta eccezione dei casi espressamente previsti nel paragrafo 2.
2. Se il tenore accertato e' superiore a quello dichiarato:
2.1. Grassi greggi:
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%.
2.2. Cellulosa greggia:
2.1 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%;
15% per i tenori dichiarati inferiori al 14% fino al 6%;
0,9 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 6%.
2.3. Umidita':
3,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 70%;
5% per i tenori dichiarati inferiori al 70% fino al 50%;
2,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 5%;
0,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%.
2.4. Ceneri gregge:
1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;
0,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%.
2.5. Ceneri insolubili in acido cloridrico e cloruri espressi in cloruro di sodio:
10% per i tenori dichiarati pari o superiori al 4%;
0,4 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 4%.
2.6. Fosforo totale (per la farina di carne e per la farina di carne ed ossa), sodio (per il siero di latte in polvere o in granuli e per il siero di latte in polvere delattosato), carbonato di calcio (per la pula vergine di riso a basso tenore di carbonato di calcio e per la farina di pesce) e sostanze insolubili in etere di petrolio: 1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 2%;
0,2 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 2%.
2.7. Indice di acidita':
1,5 unita' per i valori pari o superiori al 15%;
10% per i valori dichiarati inferiori al 15% fino al 2%;
0,2 unita' per i valori dichiarati inferiori al 2%.
2.8. Basi azotate volatili:
20% del tenore dichiarato.
2.9. Sono da considerarsi regolari i mangimi per i quali il tenore accertato delle sopraindicate voci analitiche risulta inferiore a quello dichiarato, fatta eccezione dei casi espressamente previsti nel paragrafo 1.
B) MANGIMI COMPOSTI AD ECCEZIONE DI QUELLI PER ANIMALI FAMILIARI.
1. Se il tenore accertato e' inferiore a quello dichiarato:
1.1. Proteina greggia:
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 60%;
5% per i tenori dichiarati inferiori al 60% fino al 50%;
2,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 10%;
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%.
1.2. Grassi greggi:
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%.
1.3. Zuccheri totali:
2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 10%;
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%.
1.4. Amido e zuccheri totali piu' amido:
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 30% fino al 10%;
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%.
1.5. Sodio, potassio e magnesio:
1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 7,5%;
0,75 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 7,5% fino al 5%;
15% per i tenori dichiarati inferiori al 5% fino allo 0,7%;
0,1 unita' per i tenori dichiarati inferiori allo 0,7%.
1.6. Fosforo totale e calcio:
1,2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 16%;
7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 16% fino al 12%,
0,9 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 12% fino al 6%;
15% per i tenori dichiarati inferiori al 6% fino all'1%;
0,15 unita' per i tenori dichiarati inferiori all'1%.
1.7. Metionina, cistina, lisina, treonina e triptofano:
30% del tenore dichiarato.
1.8. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli dichiarati sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle indicate per ogni componente analitico. Sono regolari i mangimi per i quali i tenori riscontrati di metionina, cistina, lisina, treonina e triptofano risultano comunque superiori a quelli dichiarati.
2. Se il tenore accertato e' superiore a quello dichiarato:
2.1. Umidita':
3,5 unita' per i tenori dichiarati pari e superiori al 70%;
5% per i tenori dichiarati inferiori al 70% fino al 50%;
2,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 5%;
0,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%.
2.2. Ceneri gregge:
1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;
0,4 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%.
2.3. Ceneri insolubili in acido cloridrico:
1 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 10%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 10% fino al 4%;
0,4 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 4%.
2.4. Cellulosa greggia:
2,1 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%;
15% per i tenori dichiarati inferiori al 14% fino al 6%;
0,9 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 6%.
2.5. Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli dichiarati sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle indicate per ogni componente analitico. Sono regolari i mangimi per i quali i tenori riscontrati in umidita' e ceneri insolubili in acido cloridrico risultano comunque inferiori a quelli dichiarati.
C) MANGIMI COMPOSTI PER ANIMALI FAMILIARI.
1. Se il tenore accertato e' inferiore a quello dichiarato:
1.1. Proteina greggia:
3,2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;
16% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 12,5%;
2 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 12,5%.
1.2. Grassi greggi:
2,5 unita' del tenore dichiarato.
1.3. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli dichiarati sono ammesse, rispetto a quelle indicate, tolleranze doppie per la proteina greggia e tolleranza uguale per i grassi greggi.
2. Se il tenore accertato e' superiore a quello dichiarato
2.1. Umidita':
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 40%;
7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 40% fino al 20%;
1,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 20%.
2.2. Ceneri gregge:
1,5 unita' del tenore dichiarato.
2.3. Cellulosa greggia:
1 unita' del tenore dichiarato.
2.4. Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli dichiarati sono ammesse, rispetto a quelle indicate, tolleranze triple per le ceneri gregge e la cellulosa greggia.
Sono regolari i mangimi per i quali il tenore di umidita' risulta comunque inferiore a quello dichiarato.
D) IMPUREZZE BOTANICHE.
1. Le impurezze botaniche nei mangimi semplici non possono essere superiori al 5%.
Sono considerate impurezze botaniche:
a) le impurita' naturali, ma innocue (per esempio la paglia e i pezzetti di paglia, i semi di altre specie coltivate, i semi delle erbe spontanee);
b) i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti da un
processo di lavorazione precedente, purche' la loro percentuale non superi lo 0,5%.
2. Nei mangimi composti e' ammessa la presenza delle suddette impurezze botaniche in quantita' corrispondente alla percentuale dei mangimi semplici di origine vegetale impiegata.
Nei mangimi composti e' tollerata anche la presenza, nel limite del 2% di mangimi semplici che siano residuati negli impianti di fabbricazione a seguito di precedenti lavorazioni.