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Istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario, a norma degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (DECRETO LEGISLATIVO 05 ottobre 1998 n. 361)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 31-10-1998 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , con il quale il Governo e' stato delegato ad emanare decreti legislativi volti a razionalizzare l'ordinamento, fra l'altro, dei Ministeri; Visto, altresi', l' articolo 12, comma 1, lettere g) , p) e r), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , che prevedono, rispettivamente, quali principi e criteri direttivi, la riallocazione di funzioni e di uffici esistenti, idonei strumenti di coordinamento fra uffici, anche istituendo centri interservizi all'interno di ciascuna amministrazione, nonche' l'organizzazione di strutture secondo criteri di flessibilita', per consentire sia lo svolgimento di compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni; Visto l' articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191 , che ha fissato al 31 gennaio 1999 il termine entro il quale deve essere esercitata la delega legislativa di cui all' articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146 ; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998; Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita' ai sensi dell' articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Istituzione e compiti del servizio 1. All' articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole: "degli ispettori tributari" sono sostituite dalle seguenti: "consultivo ed ispettivo tributario";
b) nel secondo comma:
1) all'alinea, le parole: "centrale degli ispettori tributari" sono sostituite dalle seguenti: "svolge i seguenti compiti";
2) prima della lettera a), e' inserita la seguente: "0 a) elabora studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformita' agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle finanze, per la definizione, da parte del Governo e del Ministro stesso, degli obiettivi e dei programmi da attuare, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , nonche' ai fini della programmazione sistematica dell'attivita' antievasione; formula proposte riguardanti le stesse materie, nonche' volte alla predisposizione ed attuazione dei programmi di accertamento";
3) alla lettera a), le parole da: "dei direttori regionali" a: "di zona della Guardia di finanza" sono sostituite dalle seguenti: "dei dirigenti ministeriali e degli ufficiali della Guardia di finanza con incarichi di comando";
4) la lettera d) e' soppressa;
c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il servizio comunica agli uffici dell'amministrazione finanziaria i dati acquisiti, nonche' i risultati delle verifiche eseguite, affinche' ne tengano conto nei procedimenti di accertamento delle imposte.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti d Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera a), del 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997 , e' il seguente:
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo".
- Il testo dell' art. 12, comma 1, lettere g) , p) e r), della legge n. 59 del 1997 e' il seguente:
" Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 , dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)-f) (omissis);
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di complementarieta' e di organicita';
h)-o) (omissis);
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) (omissis);
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilita', per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni".
- La legge 16 giugno 1998, n. 191 , recante: "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 , nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica", e' stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 110 alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1998 .
- La legge 24 aprile 1980, n. 146 , recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 28 aprile 1980 .
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990 .
- Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 " e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993 .
- Il testo dell' art. 5 della legge n 59 del 1997 e' il seguente:
"Art. 5. - 1. E' istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere".
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 146/1980 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 9. - Nell'ambito dell'amministrazione finanziaria e' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze il servizio centrale consultivo ed ispettivo tributario.
Il servizio svolge i seguenti compiti:
0a) elabora studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformita' agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle finanze, per la definizione, da parte del Governo e del Ministro stesso, degli obiettivi e dei programmi da attuare, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , nonche' ai fini della programmazione sistematica dell'attivita' antievasione; formula proposte riguardanti le stesse materie, nonche' volte alla predisposizione ed attuazione dei programmi di accertamento;
a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attivita' di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei dirigenti ministeriali e degli ufficiali della Guardia di finanza con incarichi di comando; controlla, altresi', sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;
b) al fine del migliore espletamento dei controlli di cui alla precedente lettera a), puo', in via straordinaria, eseguire verifiche e controlli ed intervenire nelle verifiche in corso di svolgimento da parte degli uffici e della Guardia di finanza;
c)provvede, in via straordinaria, alle verifiche ed ai controlli relativi a contribuenti nei confronti dei quali sussiste un fondato sospetto di evasione di grandi proporzioni;
d) (soppressa);
dbis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.
Il servizio comunica agli uffici dell'amministrazione finanziaria i dati acquisiti, nonche' i risultati delle verifiche eseguite, affinche' ne tengano conto nei procedimenti di accertamento delle imposte".
- Il testo degli articoli 3 e 14 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 42 ), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993 , e' il seguente:
"Art. 3 ( Indirizzo politicoamministrativo.
Funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economicofinanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro".
"Art. 14 (Indirizzo politicoamministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all' art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all' art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell' art. 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100 , e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall' art. 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Resta altresi' salvo quanto previsto dall' art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 . Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'".

Art. 2

Composizione del servizio 1. All' articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Essi sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, e tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali tutti siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o piu' delle discipline finanziarie, tributarie, economiche, statistiche, contabili ed aziendalistiche. La suddivisione tra le varie categorie di provenienza e' determinata con decreto del Ministro delle finanze.";
b) nel quarto comma:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Per la durata dell'incarico di esperto si applica l' articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dall' articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 .";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "n. 392," sono inserite le seguenti: "o da amministrazioni pubbliche,"; nello stesso periodo, dopo le parole: "fuori ruolo" sono inserite le seguenti: ", o in posizione equivalente,".
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 10 della legge n. 146/1980 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 10. - Al servizio sono assegnati non piu' di cinquanta esperti.
Essi sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, e tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali tutti siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o piu' delle discipline finanziarie, tributarie, economiche, statistiche, contabili ed aziendalistiche. La suddivisione tra le varie categorie di provenienza e' determinata con decreto del Ministro delle finanze.
Gli esperti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore delle finanze.
Per la durata dell'incarico di esperto si applica l' art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dall' art. 13, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 . Gli esperti provenienti dal personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , o da amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo, o in posizione equivalente, per la durata dell'incarico.
I posti lasciati scoperti dagli esperti provenienti dalle pubbliche amministrazioni sono considerati disponibili ai fini delle promozioni da conferire".
- La legge 24 maggio 1951, n. 392 (Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della magistratura nonche' dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 14 giugno 1951 .
- Il testo dell' art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993 come modificato dall' art. 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell' art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998 , e' il seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l' art. 2103, primo comma, del codice civile in relazione all'equivalenza di mansioni.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo. Il trattamento economico e' regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, con decreto del dirigente generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore".

Art. 3

Organi del servizio 1. All' articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del primo comma e' inserito il seguente: "Il servizio e' articolato in due sezioni, la prima per l'attivita' di controllo di cui alle lettere a), b), c) e dbis) del secondo comma dell'articolo 9; la seconda per l'attivita' di studi ed analisi economicoscientifici di cui alle lettere 0 a) e dbis) ; dello stesso secondo comma dell'articolo 9. Ciascuna sezione del servizio svolge le funzioni ed i compiti, nell'ambito di settori organici di materie, stabiliti annualmente, conformemente alle direttive emanate dal Ministro. Gli esperti sono assegnati a ciascuna sezione con decreto ministeriale.";
b) nel primo comma, le parole: "degli ispettori tributari" sono soppresse;
c) nel secondo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le funzioni di coordinatore della sezione per l'attivita' di studi ed analisi sono assegnate dal Ministro ad un esperto appartenente alla stessa sezione. Il direttore del servizio e' preposto all'amministrazione del personale nonche' alla esecuzione delle deliberazioni del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese del servizio nei limiti delle somme stanziate nell'apposita unita' previsionale di base 1.1.1.3 di pertinenza del centro di responsabilita', Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, dello stato di previsione del Ministero delle finanze, o altra corrispondente unita' per i periodi successivi.";
d) nel terzo comma, primo periodo, le parole: "sette ispettori eletti dagli ispettori stessi" sono sostituite dalle seguenti: "otto esperti eletti dagli esperti stessi"; nello stesso comma, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Ad esso partecipano, altresi', con voto consultivo, il direttore dell'ufficio centrale del bilancio, nonche' otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti. Con tale decreto e' disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non puo' partecipare al voto piu' di un membro del comitato appartenente a ciascun dipartimento o ufficio di corrispondente livello.";
e) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:
a) sulla base delle direttive del Ministro delle finanze, adotta i criteri per la programinazione ed il coordinamento dell'attivita' degli esperti;
b) riferisce periodicamente al Ministro sull'attivita' svolta dal servizio, previa relazione del coordinatore della seconda sezione, per quanto riguarda l'attivita' specifica;
c) esamina i risultati delle relazioni predisposte dagli esperti a norma delle lettere a), b), c) e dbis) del secondo comma dell'articolo 9, trasmettendole con il proprio parere agli uffici finanziari competenti;
d) formula proposte al Ministro per la programmazione sistematica dell'attivita' antievasione e per la predisposizione dei programmi di accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 9;
e) propone altresi' l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'amministrazione finanziaria responsabile di violazioni penali o irregolarita' amministrative rilevate nell'espletamento dell'attivita' di controllo.";
f) nel quinto comma:
1) al secondo periodo, le parole: "centrale degli ispettori tributari" sono soppresse; nello stesso periodo, le parole: "al servizio stesso" sono sostituite dalle seguenti: "alle rispettive sezioni";
2) nel terzo periodo, le parole: "centrale degli ispettori tributari" sono soppresse;
g) nel sesto comma, primo periodo, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: ", salvo gli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione, il cui incarico e' disciplinato dai commi 56 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .";
h) nel settimo comma, le parole: "agli ispettori tributari" sono sostituite dalle seguenti: "agli esperti appartenenti alla prima sezione";
i) dopo il settimo comma e' aggiunto il seguente: "Il Ministro delle finanze, con decreti da emanarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , stabilisce norme per il funzionamento del servizio.".
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 11 della legge n. 146/1986 , come modificato dal presente decreto e' il seguente:
"Art. 11. - Il servizio e' articolato in due sezioni, la prima per l'attivita' di controllo di cui alle lettere a), b), c) e d -bis) del secondo comma dell'art. 9, la seconda per l'attivita' di studi ed analisi economicoscientifici di cui alle lettere 0a) e dbis) dello stesso secondo comma dell'art. 9. Ciascuna sezione del servizio svolge le funzioni ed i compiti, nell'ambito di settori organici di materie, stabiliti annualmente, conformemente alle direttive emanate dal Ministro. Gli esperti sono assegnati a ciascuna sezione con decreto ministeriale.
Organi di servizio sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento.
Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell' art. 15 del decreto del del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , ad un esperto scelto nell'ambito di una terna indicata dagli esperti. Le funzioni di coordinatore della sezione per l'attivita' di studi ed analisi sono assegnate dal Ministro ad un esperto appartenente alla stessa sezione.
Il direttore del servizio e' preposto all'amministrazione del personale nonche' alla esecuzione delle deliberazioni del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese del servizio nei limiti delle somme stanziate nell'apposita unita' previsionale di base 1.1.1.3 di pertinenza del centro di responsabilita', Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, o altra corrispondente unita' per i periodi successivi.
Il comitato di coordinamento e' composto dal direttore del servizio, che lo presiede, da otto esperti eletti dagli esperti stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. Ad esso partecipano, altresi', con voto consultivo, il direttore dell'Ufficio centrale del bilancio, nonche' otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti.
Con tale decreto e' disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non puo' partecipare al voto piu' di un membro del comitato appartenente a ciascun dipartimento o ufficio di corrispondente livello.
Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:
a) sulla base delle direttive del Ministro delle finanze, adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attivita' degli esperti;
b) riferisce periodicamente al Ministro sull'attivita' svolta dal servizio, previa relazione del coordinatore della seconda sezione, per quanto riguarda l'attivita' specifica;
c) esamina i risultati delle relazioni predisposte dagli esperti a norma delle lettere a), b), c) e dbis) del secondo comma dell'art. 9, trasmettendole con il proprio parere agli uffici finanziari competenti;
d) formula proposte al Ministro per la programmazione sistematica dell'attivita' antievasione e per la predisposizione dei programmi di accertamento di cui al secondo comma dell'art. 9;
e) propone altresi' l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'amministrazione finanziaria responsabile di violazioni penali o irregolarita' amministrative rilevate nell'espletamento dell'attivita' di controllo.
Gli esperti esercitano le funzioni di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 9 con i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti al personale direttivo dell'amministrazione finanziaria e quelle di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso comma con i poteri attribuiti all'amministrazione finanziaria dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dalle altre leggi di imposta.
L'autorizzazione prevista dall' art. 32, primo comma, n. 7 ), e dall' art. 33, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e dall' art. 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' rilasciata dal direttore del servizio anche per i funzionari dell'amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario, assegnati alle rispettive sezioni. Le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dei controlli ad essi relativi effettuati dal servizio.
Gli esperti devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attivita' professionali o di consulenza ne' ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, salvo gli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione, il cui incarico e' disciplinato dai commi 56 e seguenti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . L'inosservanza delle incompatibilita' e' causa di decadenza dall'incarico.
Fermo restando l'espletamento dei compiti di istituto, agli esperti appartenenti alla prima sezione possono essere affidati per un periodo di tempo determinato, con provvedimento del Ministro delle finanze, sentito il comitato di coordinamento, specifici incarichi di studio e di consulenza.
Il Ministro delle finanze, con decreti da emanarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 , stabilisce norme per il funzionamento del servizio".
- I commi 56 e seguenti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996 , concernono il rapporto di lavoro a tempo parziale nelle pubbliche amministrazioni.
- Il testo dell' art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 , e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".

Art. 4

Trattamento economico del personale del servizio 1. All' articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Agli esperti nominati tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico del dirigente di prima fascia del ruolo unico di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 . Agli esperti nominati tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , con trattamento economico di provenienza inferiore a quello di cui al periodo precedente, e' attribuito per la durata dell'incarico un assegno integrativo pari alla differenza tra il trattamento economico predetto e quello fruito nella posizione di provenienza. Quest'ultimo trattamento viene conservato qualora sia di maggiore importo.";
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La stessa indennita' compete ai soggetti di cui all'articolo 11, non appartenenti al servizio.";
c) il sesto comma e' abrogato.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 12 della legge n. 146/1980 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 12. - Agli esperti nominati tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico pari a quello complessivo di dirigente di prima fascia del ruolo unico di cui all' art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 . Agli esperti nominati tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , con trattamento economico di provenienza inferiore a quello di cui al periodo precedente, e' attribuito per la durata dell'incarico un assegno integrativo pari alla differenza tra il trattamento economico predetto e quello fruito nella posizione di provenienza.
Quest'ultimo trattamento viene conservato qualora sia di maggiore importo.
In aggiunta al trattamento di cui al precedente comma viene corrisposta agli esperti una speciale indennita' di funzione non pensionabile di importo pari allo stipendio di dirigente generale livello C.
L'indennita' e' corrisposta anche sulla tredicesima mensilita'.
La stessa indennita' compete ai soggetti che partecipano al comitato di coordinamento di cui al precedente art. 11, non appartenenti al servizio.
Al servizio sono addetti non piu' di duecento impiegati designati con decreto del Ministro delle finanze per una meta' tra il personale appartenente alla carriera direttiva dell'amministrazione finanziaria e per l'altra meta' alla carriera di concetto della stessa amministrazione. Ad essi viene corrisposta una speciale indennita' di funzione non pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita, con esclusione dell'indennita' integrativa speciale e dell'assegno temporaneo di cui alla legge 19 luglio 1977, n. 412 .
Nell'esercizio di attivita' di verifica indicate nelle lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 9 ciascun esperto puo' richiedere la collaborazione di ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza collocati, dal comando generale in un contingente stabilito annualmente con decreto del Ministro delle finanze.
L'esperto nella richiesta deve indicare il periodo di tempo durante il quale intende avvalersi della collaborazione".
- Il testo dell' art. 23 del D.Lgs. n. 29 del 1993 come sostituito dall' art. 15 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e' il seguente:
"Art. 23 (Ruolo unico dei dirigenti). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce.
La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'art. 19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.
2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'art. 19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28.
3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinate le modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica, nonche' le modalita' dei concorsi per l'accesso alla dirigenza di cui all'art. 28. Il regolamento disciplina altresi' le modalita' di elezione del componente del comitato di garanti di cui all'art. 21, comma 3.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilita' e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea".
- La legge 24 maggio 1951, n. 392 (Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della magistratura nonche' dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 14 giugno 1951 .

Art. 5

Norme di coordinamento e disposizioni abrogate 1. Negli articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , come modificati dal presente decreto, le parole: "ispettore" e "ispettori", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "esperto" e "esperti".
2. E' abrogato l' articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 , ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 ottobre 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Flick Note all' art. 5 :
- Gli articoli da 9 a 12 della legge n. 146 del 1980 , come modificati dal presente decreto, sono riportati nelle note precedenti.
- Il testo del comma 3 dell'art. 7, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 1996 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 , abrogato dal presente decreto e' il seguente:
"3. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all' art. 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , e' determinata con decreto del Ministro delle finanze".
Version: 05.10.1998
Anzahl Änderungen: 0

Istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario, a norma degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (DECRETO LEGISLATIVO 05 ottobre 1998 n. 361)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 31-10-1998 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , con il quale il Governo e' stato delegato ad emanare decreti legislativi volti a razionalizzare l'ordinamento, fra l'altro, dei Ministeri; Visto, altresi', l' articolo 12, comma 1, lettere g) , p) e r), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , che prevedono, rispettivamente, quali principi e criteri direttivi, la riallocazione di funzioni e di uffici esistenti, idonei strumenti di coordinamento fra uffici, anche istituendo centri interservizi all'interno di ciascuna amministrazione, nonche' l'organizzazione di strutture secondo criteri di flessibilita', per consentire sia lo svolgimento di compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni; Visto l' articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191 , che ha fissato al 31 gennaio 1999 il termine entro il quale deve essere esercitata la delega legislativa di cui all' articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146 ; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998; Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita' ai sensi dell' articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Istituzione e compiti del servizio 1. All' articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole: "degli ispettori tributari" sono sostituite dalle seguenti: "consultivo ed ispettivo tributario";
b) nel secondo comma:
1) all'alinea, le parole: "centrale degli ispettori tributari" sono sostituite dalle seguenti: "svolge i seguenti compiti";
2) prima della lettera a), e' inserita la seguente: "0 a) elabora studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformita' agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle finanze, per la definizione, da parte del Governo e del Ministro stesso, degli obiettivi e dei programmi da attuare, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , nonche' ai fini della programmazione sistematica dell'attivita' antievasione; formula proposte riguardanti le stesse materie, nonche' volte alla predisposizione ed attuazione dei programmi di accertamento";
3) alla lettera a), le parole da: "dei direttori regionali" a: "di zona della Guardia di finanza" sono sostituite dalle seguenti: "dei dirigenti ministeriali e degli ufficiali della Guardia di finanza con incarichi di comando";
4) la lettera d) e' soppressa;
c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il servizio comunica agli uffici dell'amministrazione finanziaria i dati acquisiti, nonche' i risultati delle verifiche eseguite, affinche' ne tengano conto nei procedimenti di accertamento delle imposte.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti d Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera a), del 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997 , e' il seguente:
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo".
- Il testo dell' art. 12, comma 1, lettere g) , p) e r), della legge n. 59 del 1997 e' il seguente:
" Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 , dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)-f) (omissis);
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di complementarieta' e di organicita';
h)-o) (omissis);
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) (omissis);
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilita', per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni".
- La legge 16 giugno 1998, n. 191 , recante: "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 , nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica", e' stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 110 alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1998 .
- La legge 24 aprile 1980, n. 146 , recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 28 aprile 1980 .
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990 .
- Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 " e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993 .
- Il testo dell' art. 5 della legge n 59 del 1997 e' il seguente:
"Art. 5. - 1. E' istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere".
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 146/1980 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 9. - Nell'ambito dell'amministrazione finanziaria e' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze il servizio centrale consultivo ed ispettivo tributario.
Il servizio svolge i seguenti compiti:
0a) elabora studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformita' agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle finanze, per la definizione, da parte del Governo e del Ministro stesso, degli obiettivi e dei programmi da attuare, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , nonche' ai fini della programmazione sistematica dell'attivita' antievasione; formula proposte riguardanti le stesse materie, nonche' volte alla predisposizione ed attuazione dei programmi di accertamento;
a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attivita' di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei dirigenti ministeriali e degli ufficiali della Guardia di finanza con incarichi di comando; controlla, altresi', sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;
b) al fine del migliore espletamento dei controlli di cui alla precedente lettera a), puo', in via straordinaria, eseguire verifiche e controlli ed intervenire nelle verifiche in corso di svolgimento da parte degli uffici e della Guardia di finanza;
c)provvede, in via straordinaria, alle verifiche ed ai controlli relativi a contribuenti nei confronti dei quali sussiste un fondato sospetto di evasione di grandi proporzioni;
d) (soppressa);
dbis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.
Il servizio comunica agli uffici dell'amministrazione finanziaria i dati acquisiti, nonche' i risultati delle verifiche eseguite, affinche' ne tengano conto nei procedimenti di accertamento delle imposte".
- Il testo degli articoli 3 e 14 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 42 ), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993 , e' il seguente:
"Art. 3 ( Indirizzo politicoamministrativo.
Funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economicofinanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro".
"Art. 14 (Indirizzo politicoamministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all' art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all' art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell' art. 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100 , e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall' art. 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Resta altresi' salvo quanto previsto dall' art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 . Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'".

Art. 2

Composizione del servizio 1. All' articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Essi sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, e tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali tutti siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o piu' delle discipline finanziarie, tributarie, economiche, statistiche, contabili ed aziendalistiche. La suddivisione tra le varie categorie di provenienza e' determinata con decreto del Ministro delle finanze.";
b) nel quarto comma:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Per la durata dell'incarico di esperto si applica l' articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dall' articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 .";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "n. 392," sono inserite le seguenti: "o da amministrazioni pubbliche,"; nello stesso periodo, dopo le parole: "fuori ruolo" sono inserite le seguenti: ", o in posizione equivalente,".
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 10 della legge n. 146/1980 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 10. - Al servizio sono assegnati non piu' di cinquanta esperti.
Essi sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, e tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali tutti siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o piu' delle discipline finanziarie, tributarie, economiche, statistiche, contabili ed aziendalistiche. La suddivisione tra le varie categorie di provenienza e' determinata con decreto del Ministro delle finanze.
Gli esperti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore delle finanze.
Per la durata dell'incarico di esperto si applica l' art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dall' art. 13, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 . Gli esperti provenienti dal personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , o da amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo, o in posizione equivalente, per la durata dell'incarico.
I posti lasciati scoperti dagli esperti provenienti dalle pubbliche amministrazioni sono considerati disponibili ai fini delle promozioni da conferire".
- La legge 24 maggio 1951, n. 392 (Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della magistratura nonche' dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 14 giugno 1951 .
- Il testo dell' art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993 come modificato dall' art. 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell' art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998 , e' il seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l' art. 2103, primo comma, del codice civile in relazione all'equivalenza di mansioni.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo. Il trattamento economico e' regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, con decreto del dirigente generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore".

Art. 3

Organi del servizio 1. All' articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del primo comma e' inserito il seguente: "Il servizio e' articolato in due sezioni, la prima per l'attivita' di controllo di cui alle lettere a), b), c) e dbis) del secondo comma dell'articolo 9; la seconda per l'attivita' di studi ed analisi economicoscientifici di cui alle lettere 0 a) e dbis) ; dello stesso secondo comma dell'articolo 9. Ciascuna sezione del servizio svolge le funzioni ed i compiti, nell'ambito di settori organici di materie, stabiliti annualmente, conformemente alle direttive emanate dal Ministro. Gli esperti sono assegnati a ciascuna sezione con decreto ministeriale.";
b) nel primo comma, le parole: "degli ispettori tributari" sono soppresse;
c) nel secondo comma, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le funzioni di coordinatore della sezione per l'attivita' di studi ed analisi sono assegnate dal Ministro ad un esperto appartenente alla stessa sezione. Il direttore del servizio e' preposto all'amministrazione del personale nonche' alla esecuzione delle deliberazioni del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese del servizio nei limiti delle somme stanziate nell'apposita unita' previsionale di base 1.1.1.3 di pertinenza del centro di responsabilita', Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, dello stato di previsione del Ministero delle finanze, o altra corrispondente unita' per i periodi successivi.";
d) nel terzo comma, primo periodo, le parole: "sette ispettori eletti dagli ispettori stessi" sono sostituite dalle seguenti: "otto esperti eletti dagli esperti stessi"; nello stesso comma, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Ad esso partecipano, altresi', con voto consultivo, il direttore dell'ufficio centrale del bilancio, nonche' otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti. Con tale decreto e' disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non puo' partecipare al voto piu' di un membro del comitato appartenente a ciascun dipartimento o ufficio di corrispondente livello.";
e) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:
a) sulla base delle direttive del Ministro delle finanze, adotta i criteri per la programinazione ed il coordinamento dell'attivita' degli esperti;
b) riferisce periodicamente al Ministro sull'attivita' svolta dal servizio, previa relazione del coordinatore della seconda sezione, per quanto riguarda l'attivita' specifica;
c) esamina i risultati delle relazioni predisposte dagli esperti a norma delle lettere a), b), c) e dbis) del secondo comma dell'articolo 9, trasmettendole con il proprio parere agli uffici finanziari competenti;
d) formula proposte al Ministro per la programmazione sistematica dell'attivita' antievasione e per la predisposizione dei programmi di accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 9;
e) propone altresi' l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'amministrazione finanziaria responsabile di violazioni penali o irregolarita' amministrative rilevate nell'espletamento dell'attivita' di controllo.";
f) nel quinto comma:
1) al secondo periodo, le parole: "centrale degli ispettori tributari" sono soppresse; nello stesso periodo, le parole: "al servizio stesso" sono sostituite dalle seguenti: "alle rispettive sezioni";
2) nel terzo periodo, le parole: "centrale degli ispettori tributari" sono soppresse;
g) nel sesto comma, primo periodo, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: ", salvo gli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione, il cui incarico e' disciplinato dai commi 56 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .";
h) nel settimo comma, le parole: "agli ispettori tributari" sono sostituite dalle seguenti: "agli esperti appartenenti alla prima sezione";
i) dopo il settimo comma e' aggiunto il seguente: "Il Ministro delle finanze, con decreti da emanarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , stabilisce norme per il funzionamento del servizio.".
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 11 della legge n. 146/1986 , come modificato dal presente decreto e' il seguente:
"Art. 11. - Il servizio e' articolato in due sezioni, la prima per l'attivita' di controllo di cui alle lettere a), b), c) e d -bis) del secondo comma dell'art. 9, la seconda per l'attivita' di studi ed analisi economicoscientifici di cui alle lettere 0a) e dbis) dello stesso secondo comma dell'art. 9. Ciascuna sezione del servizio svolge le funzioni ed i compiti, nell'ambito di settori organici di materie, stabiliti annualmente, conformemente alle direttive emanate dal Ministro. Gli esperti sono assegnati a ciascuna sezione con decreto ministeriale.
Organi di servizio sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento.
Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell' art. 15 del decreto del del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , ad un esperto scelto nell'ambito di una terna indicata dagli esperti. Le funzioni di coordinatore della sezione per l'attivita' di studi ed analisi sono assegnate dal Ministro ad un esperto appartenente alla stessa sezione.
Il direttore del servizio e' preposto all'amministrazione del personale nonche' alla esecuzione delle deliberazioni del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese del servizio nei limiti delle somme stanziate nell'apposita unita' previsionale di base 1.1.1.3 di pertinenza del centro di responsabilita', Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, o altra corrispondente unita' per i periodi successivi.
Il comitato di coordinamento e' composto dal direttore del servizio, che lo presiede, da otto esperti eletti dagli esperti stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. Ad esso partecipano, altresi', con voto consultivo, il direttore dell'Ufficio centrale del bilancio, nonche' otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti.
Con tale decreto e' disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non puo' partecipare al voto piu' di un membro del comitato appartenente a ciascun dipartimento o ufficio di corrispondente livello.
Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:
a) sulla base delle direttive del Ministro delle finanze, adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attivita' degli esperti;
b) riferisce periodicamente al Ministro sull'attivita' svolta dal servizio, previa relazione del coordinatore della seconda sezione, per quanto riguarda l'attivita' specifica;
c) esamina i risultati delle relazioni predisposte dagli esperti a norma delle lettere a), b), c) e dbis) del secondo comma dell'art. 9, trasmettendole con il proprio parere agli uffici finanziari competenti;
d) formula proposte al Ministro per la programmazione sistematica dell'attivita' antievasione e per la predisposizione dei programmi di accertamento di cui al secondo comma dell'art. 9;
e) propone altresi' l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'amministrazione finanziaria responsabile di violazioni penali o irregolarita' amministrative rilevate nell'espletamento dell'attivita' di controllo.
Gli esperti esercitano le funzioni di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 9 con i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti al personale direttivo dell'amministrazione finanziaria e quelle di cui alle successive lettere b) e c) dello stesso comma con i poteri attribuiti all'amministrazione finanziaria dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dalle altre leggi di imposta.
L'autorizzazione prevista dall' art. 32, primo comma, n. 7 ), e dall' art. 33, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e dall' art. 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' rilasciata dal direttore del servizio anche per i funzionari dell'amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario, assegnati alle rispettive sezioni. Le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dei controlli ad essi relativi effettuati dal servizio.
Gli esperti devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attivita' professionali o di consulenza ne' ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, salvo gli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione, il cui incarico e' disciplinato dai commi 56 e seguenti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . L'inosservanza delle incompatibilita' e' causa di decadenza dall'incarico.
Fermo restando l'espletamento dei compiti di istituto, agli esperti appartenenti alla prima sezione possono essere affidati per un periodo di tempo determinato, con provvedimento del Ministro delle finanze, sentito il comitato di coordinamento, specifici incarichi di studio e di consulenza.
Il Ministro delle finanze, con decreti da emanarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 , stabilisce norme per il funzionamento del servizio".
- I commi 56 e seguenti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996 , concernono il rapporto di lavoro a tempo parziale nelle pubbliche amministrazioni.
- Il testo dell' art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 , e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".

Art. 4

Trattamento economico del personale del servizio 1. All' articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Agli esperti nominati tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico del dirigente di prima fascia del ruolo unico di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 . Agli esperti nominati tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , con trattamento economico di provenienza inferiore a quello di cui al periodo precedente, e' attribuito per la durata dell'incarico un assegno integrativo pari alla differenza tra il trattamento economico predetto e quello fruito nella posizione di provenienza. Quest'ultimo trattamento viene conservato qualora sia di maggiore importo.";
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La stessa indennita' compete ai soggetti di cui all'articolo 11, non appartenenti al servizio.";
c) il sesto comma e' abrogato.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 12 della legge n. 146/1980 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 12. - Agli esperti nominati tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico pari a quello complessivo di dirigente di prima fascia del ruolo unico di cui all' art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 . Agli esperti nominati tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 , con trattamento economico di provenienza inferiore a quello di cui al periodo precedente, e' attribuito per la durata dell'incarico un assegno integrativo pari alla differenza tra il trattamento economico predetto e quello fruito nella posizione di provenienza.
Quest'ultimo trattamento viene conservato qualora sia di maggiore importo.
In aggiunta al trattamento di cui al precedente comma viene corrisposta agli esperti una speciale indennita' di funzione non pensionabile di importo pari allo stipendio di dirigente generale livello C.
L'indennita' e' corrisposta anche sulla tredicesima mensilita'.
La stessa indennita' compete ai soggetti che partecipano al comitato di coordinamento di cui al precedente art. 11, non appartenenti al servizio.
Al servizio sono addetti non piu' di duecento impiegati designati con decreto del Ministro delle finanze per una meta' tra il personale appartenente alla carriera direttiva dell'amministrazione finanziaria e per l'altra meta' alla carriera di concetto della stessa amministrazione. Ad essi viene corrisposta una speciale indennita' di funzione non pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita, con esclusione dell'indennita' integrativa speciale e dell'assegno temporaneo di cui alla legge 19 luglio 1977, n. 412 .
Nell'esercizio di attivita' di verifica indicate nelle lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 9 ciascun esperto puo' richiedere la collaborazione di ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza collocati, dal comando generale in un contingente stabilito annualmente con decreto del Ministro delle finanze.
L'esperto nella richiesta deve indicare il periodo di tempo durante il quale intende avvalersi della collaborazione".
- Il testo dell' art. 23 del D.Lgs. n. 29 del 1993 come sostituito dall' art. 15 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e' il seguente:
"Art. 23 (Ruolo unico dei dirigenti). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce.
La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'art. 19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.
2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'art. 19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28.
3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinate le modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica, nonche' le modalita' dei concorsi per l'accesso alla dirigenza di cui all'art. 28. Il regolamento disciplina altresi' le modalita' di elezione del componente del comitato di garanti di cui all'art. 21, comma 3.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilita' e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea".
- La legge 24 maggio 1951, n. 392 (Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della magistratura nonche' dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 14 giugno 1951 .

Art. 5

Norme di coordinamento e disposizioni abrogate 1. Negli articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , come modificati dal presente decreto, le parole: "ispettore" e "ispettori", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "esperto" e "esperti".
2. E' abrogato l' articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 , ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 ottobre 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Flick Note all' art. 5 :
- Gli articoli da 9 a 12 della legge n. 146 del 1980 , come modificati dal presente decreto, sono riportati nelle note precedenti.
- Il testo del comma 3 dell'art. 7, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 1996 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 , abrogato dal presente decreto e' il seguente:
"3. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all' art. 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , e' determinata con decreto del Ministro delle finanze".

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