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Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 aprile 1999 n. 128)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 12-5-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 , ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato C; Vista la direttiva 96/5/CE della Commissione del 16 febbraio 1996 , sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini; Vista la direttiva 98/36/CE della Commissione del 2 giugno 1998 , che modifica la direttiva 96/5/CE ; Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1993 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 ; Visto il decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500 ; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Emana il seguente regolamento:
Art. 1
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare che soddisfano le esigenze nutrizionali proprie dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia in buona salute e destinati ai lattanti nel periodo dello svezzamento ed ai bambini per completarne la dieta e per abituarli gradualmente all'alimentazione normale.
2. Il presente regolamento non si applica al latte destinato ai bambini.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) lattanti: i soggetti di meno di 12 mesi di eta';
b) bambini: i soggetti di eta' compresa tra 1 e 3 anni.
(( b-bis) residuo di antiparassitario: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 , compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione ))
Art. 2
1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, comprendono:
a) alimenti a base di cereali suddivisi in quattro categorie:
1) cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o altro liquido nutritivo appropriato;
2) cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o altri liquidi non contenenti proteine;
3) pastina da utilizzare dopo cottura in acqua bollente o in altro liquido adatto;
4) biscotti e fette biscottate da utilizzare anche dopo essere stati sbriciolati ed uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti;
b) alimenti per lattanti e bambini, diversi dagli alimenti a base di cereali.
Art. 3
1. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere fabbricati con ingredienti la cui idoneita' all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini sia stata confermata da dati scientifici generalmente accettati.
2. Nella composizione di tali prodotti e' necessario prestare una particolare attenzione alla conservazione, alla freschezza e all'assenza di sostanze nocive negli ingredienti usati. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, noni devono contenere residui di ((singoli)) antiparassitari superiori a 0,01 mg/Kg, ne' devono contenere prodotti geneticamente modificati.
Art. 4
1. Gli alimenti di cui all'articolo 2, comma 1, Iettera a), devono essere conformi ai criteri di composizione fissati negli allegati I e VI.'
2. Gli alimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), devono essere conformi ai criteri di composizione fissati negli allegati II e VI.
Art. 5
1. Nella fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere aggiunte unicamente le sostanze elencate nell'allegato IV.
Art. 6
1. .
Art. 7
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l'eta' a partire .dalla quale il prodotto puo' essere utilizzato, tenendo conto della composizione, della presentazione e di altre .caratteristiche particolari del .prodotto. In nessun caso l'eta' indicata puo' essere inferiore a quattro mesi. 1 prodotti raccomandati a partire dall'eta' di quattro mesi devono recare la dicitura che sono indicati a partire da tale eta',salvo diverso parere del medico pediatra;
b) la presenza o assenza del glutine, se il prodotto e' indicato a partire da un'eta' inferiore ai sei mesi;
c) il valore energetico, espresso in kJ e in kcal, nonche' il tenore di proteine, carboidrati e grassi, espresso in forma numerica per 100g o 100ml di prodotto commercializzato e, se del caso, per quantita' specificata del prodotto pronto per il consumo;
d) il tenore medio di ciascun minerale e ciascuna vitamina per cui e' fissato un limite specifico negli allegati I e II, espresso in forma numerica per 100g o 100ml di prodotto commercializzato e, se del caso. per quantita' specificata del prodotto pronto per il consumo;
e) ove nccessario le istruzioni per un'appropriata preparazione del prodotto con Iindicazione dell'importanza di seguire le istruzioni.
Nota all' art. 7:
- Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 , reca: "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari".
Art. 8
1. L'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, puo' contenere le seguenti indicazioni:
a) il tenore medio degli elementi nutritivi indicati nell'allegato IV,espresso in forma numerica per 100g o 100 ml di prodotto commercializzato e, ove necessario, di quantita' specificata di prodotto pronto per il consumo, qualora tale indicazione non rientra nella disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d);
b) informazioni sulle vitamine e i minerali di cui all'allegato V, espresse come percentuale dei valori di riferimento ivi indicati per 100g o per 100 ml di prodotto commercializzato e, ove necessario, di quantita' specificata di prodotto pronto per il consumo, qualora le quantita' presenti nel prodotto siano uguali al 15 per cento del valore di riferimento.
Art. 9
1. E' consentito il commercio dei prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
2. Il commercio dei prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente, non conformi alle disposizioni di cui all'allegato II, punti 1.3 bis, 1.4 bis, 1.4 ter e a quelle di cui all'allegato VI e' consentito fino al 31 dicembre 1999.
(( 2-bis. Limitatamente ai residui di singoli antiparassitari e' consentito il commercio di prodotti non conformi fino al 30 giugno 2000 )) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 aprile 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Bindi, Ministro della sanita' Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1999 Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 16
Allegato I
ALLEGATO I
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
ALLEGATO II
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato III
ALLEGATO III
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato IV
ALLEGATO IV
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato V
ALLEGATO V
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato VI
ALLEGATO VI
Parte di provvedimento in formato grafico
Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 aprile 1999 n. 128)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 12-5-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 , ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato C; Vista la direttiva 96/5/CE della Commissione del 16 febbraio 1996 , sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini; Vista la direttiva 98/36/CE della Commissione del 2 giugno 1998 , che modifica la direttiva 96/5/CE ; Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1993 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 ; Visto il decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500 ; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Emana il seguente regolamento:
Art. 1
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare che soddisfano le esigenze nutrizionali proprie dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia in buona salute e destinati ai lattanti nel periodo dello svezzamento ed ai bambini per completarne la dieta e per abituarli gradualmente all'alimentazione normale.
2. Il presente regolamento non si applica al latte destinato ai bambini.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) lattanti: i soggetti di meno di 12 mesi di eta';
b) bambini: i soggetti di eta' compresa tra 1 e 3 anni.
(( b-bis) residuo di antiparassitario: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 , compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione ))
Art. 2
1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, comprendono:
a) alimenti a base di cereali suddivisi in quattro categorie:
1) cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o altro liquido nutritivo appropriato;
2) cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o altri liquidi non contenenti proteine;
3) pastina da utilizzare dopo cottura in acqua bollente o in altro liquido adatto;
4) biscotti e fette biscottate da utilizzare anche dopo essere stati sbriciolati ed uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti;
b) alimenti per lattanti e bambini, diversi dagli alimenti a base di cereali.
Art. 3
1. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere fabbricati con ingredienti la cui idoneita' all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini sia stata confermata da dati scientifici generalmente accettati.
2. Nella composizione di tali prodotti e' necessario prestare una particolare attenzione alla conservazione, alla freschezza e all'assenza di sostanze nocive negli ingredienti usati. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, noni devono contenere residui di ((singoli)) antiparassitari superiori a 0,01 mg/Kg, ne' devono contenere prodotti geneticamente modificati.
Art. 4
1. Gli alimenti di cui all'articolo 2, comma 1, Iettera a), devono essere conformi ai criteri di composizione fissati negli allegati I e VI.'
2. Gli alimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), devono essere conformi ai criteri di composizione fissati negli allegati II e VI.
Art. 5
1. Nella fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere aggiunte unicamente le sostanze elencate nell'allegato IV.
Art. 6
1. .
Art. 7
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l'eta' a partire .dalla quale il prodotto puo' essere utilizzato, tenendo conto della composizione, della presentazione e di altre .caratteristiche particolari del .prodotto. In nessun caso l'eta' indicata puo' essere inferiore a quattro mesi. 1 prodotti raccomandati a partire dall'eta' di quattro mesi devono recare la dicitura che sono indicati a partire da tale eta',salvo diverso parere del medico pediatra;
b) la presenza o assenza del glutine, se il prodotto e' indicato a partire da un'eta' inferiore ai sei mesi;
c) il valore energetico, espresso in kJ e in kcal, nonche' il tenore di proteine, carboidrati e grassi, espresso in forma numerica per 100g o 100ml di prodotto commercializzato e, se del caso, per quantita' specificata del prodotto pronto per il consumo;
d) il tenore medio di ciascun minerale e ciascuna vitamina per cui e' fissato un limite specifico negli allegati I e II, espresso in forma numerica per 100g o 100ml di prodotto commercializzato e, se del caso. per quantita' specificata del prodotto pronto per il consumo;
e) ove nccessario le istruzioni per un'appropriata preparazione del prodotto con Iindicazione dell'importanza di seguire le istruzioni.
Nota all' art. 7:
- Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 , reca: "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari".
Art. 8
1. L'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, puo' contenere le seguenti indicazioni:
a) il tenore medio degli elementi nutritivi indicati nell'allegato IV,espresso in forma numerica per 100g o 100 ml di prodotto commercializzato e, ove necessario, di quantita' specificata di prodotto pronto per il consumo, qualora tale indicazione non rientra nella disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d);
b) informazioni sulle vitamine e i minerali di cui all'allegato V, espresse come percentuale dei valori di riferimento ivi indicati per 100g o per 100 ml di prodotto commercializzato e, ove necessario, di quantita' specificata di prodotto pronto per il consumo, qualora le quantita' presenti nel prodotto siano uguali al 15 per cento del valore di riferimento.
Art. 9
1. E' consentito il commercio dei prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
2. Il commercio dei prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente, non conformi alle disposizioni di cui all'allegato II, punti 1.3 bis, 1.4 bis, 1.4 ter e a quelle di cui all'allegato VI e' consentito fino al 31 dicembre 1999.
(( 2-bis. Limitatamente ai residui di singoli antiparassitari e' consentito il commercio di prodotti non conformi fino al 30 giugno 2000 )) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 aprile 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Bindi, Ministro della sanita' Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1999 Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 16
Allegato I
ALLEGATO I
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
ALLEGATO II
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato III
ALLEGATO III
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato IV
ALLEGATO IV
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato V
ALLEGATO V
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato VI
ALLEGATO VI
Parte di provvedimento in formato grafico