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Trattamento tributario dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita'. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 02 giugno 1946 n. 567)
Premessa
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Le obbligazioni che saranno emesse dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica, utilita', a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, presente o futuro, spettanti sia all'Erario dello Stato, sia, agli Enti locali.
Nulla e' innovato al regime d'abbonamento previsto nell' art. 6 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 .
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 2 giugno 1946
UMBERTO
DE GASPERI - SCOCCIMARRO - CORBINO - GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 333. - FRASCA
Trattamento tributario dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita'. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 02 giugno 1946 n. 567)
Premessa
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Le obbligazioni che saranno emesse dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica, utilita', a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, presente o futuro, spettanti sia all'Erario dello Stato, sia, agli Enti locali.
Nulla e' innovato al regime d'abbonamento previsto nell' art. 6 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 .
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 2 giugno 1946
UMBERTO
DE GASPERI - SCOCCIMARRO - CORBINO - GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 333. - FRASCA