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Annullamento di nomine senza concorso disposte dal 1938 al 1943 negli Istituti di istruzione artistica. (045U0133) (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945 n. 133)

Premessa

UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Considerato che durante il sessennio dal 1938 a tutto il 1943, nel campo della istruzione artistica, furono create numerose cattedre non richieste da effettive esigenze scolastiche ed artistiche e si procedette a nomine senza il normale procedimento di pubblici concorsi; Riconosciuta l'improrogabile necessita', per il decoro dell'arte e della scuola e nell'interesse della pubblica finanza, di riportare l'ordinamento e gli organici dei singoli Istituti d'istruzione artistica nei limiti imposti dalle leggi in vigore e dalle necessita' dell'insegnamento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

null

Art. 2

Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a nominare due Commissioni; l'una di 5 membri per i Conservatori di musica, l'altra di 7 membri per le Accademie di belle arti, per i Licei artistici, per gli Istituti e le Scuole d'arte, con lo scopo di proporre la riduzione degli organici, ingiustificatamente accresciuti sotto il regime fascista.
Alle dette Commissioni sara' pure affidato il compito di esaminare la posizione del personale assunto nei ruoli governativi in conseguenza della regificazione di Istituti di istruzione artistica pareggiati.

Art. 3

null
Il servizio prestato da detto personale prima dell'annullamento della nomina sara' considerato come prestato a titolo d'incarico agli effetti del trattamento di quiescenza nel caso che successivamente ottenga di essere assunto in ruolo in conformita' delle relative disposizioni di legge.
Il personale direttivo ed insegnante che precedentemente alla nomina annullata era titolare di altra cattedra di ruolo in Istituti di istruzione artistica e musicale o in altri Istituti governativi, e' restituito alla cattedra prima occupata oppure al ruolo da cui esso proveniva.
Il servizio prestato da detto personale in dipendenza della nomina annullata per effetto del presente decreto legislativo sara' considerato come servizio di ruolo a tutti gli effetti economici, di carriera e di quiescenza.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 1945
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - ARANGIO RUIZ - SOLERI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 109. - PETIA
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Annullamento di nomine senza concorso disposte dal 1938 al 1943 negli Istituti di istruzione artistica. (045U0133) (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945 n. 133)

Premessa

UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Considerato che durante il sessennio dal 1938 a tutto il 1943, nel campo della istruzione artistica, furono create numerose cattedre non richieste da effettive esigenze scolastiche ed artistiche e si procedette a nomine senza il normale procedimento di pubblici concorsi; Riconosciuta l'improrogabile necessita', per il decoro dell'arte e della scuola e nell'interesse della pubblica finanza, di riportare l'ordinamento e gli organici dei singoli Istituti d'istruzione artistica nei limiti imposti dalle leggi in vigore e dalle necessita' dell'insegnamento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

null

Art. 2

Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a nominare due Commissioni; l'una di 5 membri per i Conservatori di musica, l'altra di 7 membri per le Accademie di belle arti, per i Licei artistici, per gli Istituti e le Scuole d'arte, con lo scopo di proporre la riduzione degli organici, ingiustificatamente accresciuti sotto il regime fascista.
Alle dette Commissioni sara' pure affidato il compito di esaminare la posizione del personale assunto nei ruoli governativi in conseguenza della regificazione di Istituti di istruzione artistica pareggiati.

Art. 3

null
Il servizio prestato da detto personale prima dell'annullamento della nomina sara' considerato come prestato a titolo d'incarico agli effetti del trattamento di quiescenza nel caso che successivamente ottenga di essere assunto in ruolo in conformita' delle relative disposizioni di legge.
Il personale direttivo ed insegnante che precedentemente alla nomina annullata era titolare di altra cattedra di ruolo in Istituti di istruzione artistica e musicale o in altri Istituti governativi, e' restituito alla cattedra prima occupata oppure al ruolo da cui esso proveniva.
Il servizio prestato da detto personale in dipendenza della nomina annullata per effetto del presente decreto legislativo sara' considerato come servizio di ruolo a tutti gli effetti economici, di carriera e di quiescenza.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 1945
UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - ARANGIO RUIZ - SOLERI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 109. - PETIA

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