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Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (DECRETO LEGISLATIVO 08 settembre 1999 n. 346)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 23/10/1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'articolo 1 e l'articolo 4, comma 4, lettera c); Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 ; Visto l'articolo 10 della citata legge n. 59 del 1997 ; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , ed in particolare gli articoli 5 e 22; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999; Visto il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune e' tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresi', ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.
1-bis. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.
2. Trascorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che i comuni abbiano individuato, ai sensi del comma 1, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti o senza che abbiano dettato le norme o le disposizioni previste nel medesimo comma 1, provvedono in via sostitutiva le regioni entro il termine di centoventi giorni.
2-bis. Trascorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto per l'esercizio da parte delle regioni dei poteri di cui al comma precedente, ferma restando l'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti, gia' tacitamente assentita ai sensi dell' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , si considera contestualmente rilasciata anche la relativa concessione edilizia, qualora il progetto presentato sia conforme alle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quella specifica area e cio' sia stato asseverato dall'interessato mediante apposita perizia giurata, allegata alla domanda e redatta da un tecnico iscritto all'albo, solidalmente responsabile con il richiedente e su di essa l'organo competente non si sia pronunciato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell' art. 1 e dell' art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario), recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o piu' decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5 , 118 e 128 della Costituzione , funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per ''conferimento'' si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per ''enti locali'' si intendono le province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell' art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonche' cooperazione internazionale e attivita' promozionale all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;
r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale;
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente".
"Art. 4. - 1-3. (Omissis).
4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo provvede anche a:
a)-b) (Omissis).
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attivita' economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attivita' relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica".
- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1998, n. 53), reca: "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell' art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
- L'art. 10 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59 , cosi' come modificato dall' art. 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999 n. 50 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56), recante "Delegeficazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998", prevede la facolta' di adottare disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi di cui all'art. 1, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro il termine del 31 luglio 1999.
- Il testo degli articoli 5 e 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario), recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ", e' il seguente:
"Art. 5 (Requisiti di accesso all'attivita'). - 1. Ai sensi del presente decreto l'attivita' commerciale puo' essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l'attivita' commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale , ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o piu' condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442 , 444 , 513 , 513-bis , 515 , 516 e 517 del codice penale , o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e' effettuato sulla base delle disposizioni previste dall' art. 688 del codice di procedura penale , dall' art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , dall' art. 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e dall' art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare, in qualita' di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 , per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a) , b) e c) dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 .
6. In caso di societa' il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 e' richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attivita' commerciale.
7. Le regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio piu' rappresentative e gli enti da queste costituiti.
8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore.
Prevede altresi' materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
9. Le regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attivita'.
Possono altresi' prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.
10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.
11. L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall' art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125 , e' soppresso".
"Art. 22 (Sanzioni e revoca). - 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000.
2. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' inoltre disporre la sospensione della attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
4. L'autorizzazione all'apertura e' revocata qualora il titolare:
a) non inizia l'attivita' di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessita';
b) sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno;
c) non risulta piu' provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2;
d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico- sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
a) sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno;
b) non risulta piu' provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2;
c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attivita' il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento".
- La legge 29 luglio 1999, n. 241 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1999, n. 176), reca: "Proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , in relazione all'adozione del parere parlamentare".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1998, n. 53), recante "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell' art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ", come modificato dal decreto legislativo che qui si pubblica, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune e' tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresi', ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.
1-bis. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.
2. Trascorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che i comuni abbiano individuato, ai sensi del comma 1, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti o senza che abbiano dettato le norme o le disposizioni previste nel medesimo comma 1, provvedono in via sostitutiva le regioni entro il termine di centoventi giorni.
2-bis. Trascorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto per l'esercizio da parte delle regioni dei poteri di cui al comma precedente, ferma restando l'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti, gia' tacitamente assentita ai sensi dell' art. 1, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , si considera contestualmente rilasciata anche la relativa concessione edilizia, qualora il progetto presentato sia conforme alle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quella specifica area e cio' sia stato asseverato dall'interessato mediante apposita perizia giurata, allegata alla domanda e redatta da un tecnico iscritto all'albo, solidalmente responsabile con il richiedente e su di essa l'organo competente non si sia pronunciato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.
3. Il comune, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli articoli 16 , 17 e l8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , recante il nuovo codice della strada , e successive modificazioni.
4. Il comune, quando intende riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalita' che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie. I bandi sono pubblicati almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande".

Art. 2

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , e' sostituito dal seguente:
" 1. Fino al 30 giugno 2001 in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 ed al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza ed il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in esercizio e' subordinata alla chiusura di almeno tre impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero di almeno due impianti nelle medesime condizioni, purche' l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello della richiesta sia stato non inferiore a 1800 Kilolitri. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 si applicano esclusivamente al potenziamento degli impianti.".
Note all'art. 2:
Il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (per il cui titolo vedasi note all'art. 1), come modificato dal decreto legislativo che qui si pubblica, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Fino al 30 giugno 2001 in deroga a quanto disposto dall'art. 1 ed al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza ed il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in esercizio e' subordinata alla chiusura di almeno tre impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero di almeno due impianti nelle medesime condizioni, purche' l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello della richiesta sia stato non inferiore a 1800 Kilolitri.
Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 si applicano esclusivamente al potenziamento degli impianti.
2. Il titolare di una o piu' autorizzazioni di impianti incompatibili con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico e, comunque, in contrasto con le disposizioni emanate dalle regioni e dai comuni, ha la facolta' di presentare al comune competente, alla regione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa, articolato per fasi temporali, da effettuare entro i successivi diciotto mesi nei comuni capoluogo di provincia e due anni negli altri comuni, trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente. I titolari di impianti non a norma sono comunque tenuti a presentare il predetto programma entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 1, comma 5. I comuni verificano l'adeguatezza dei programmi di conformazione alla normativa vigente e l'attuazione dei medesimi. In assenza del programma, ovvero in caso di inadeguatezza o mancato rispetto del medesimo, e comunque, accertata la non conformita' alle vigenti norme, allo scadere dei termini previsti le autorizzazioni dei predetti impianti sono revocate. I comuni adottano i provvedimenti conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree.
3. I soggetti di cui al comma 2 che presentano il programma previsto dal medesimo comma possono installare nuovi impianti, o potenziare quelli esistenti, alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, previa effettuazione delle chiusure programmate.
4. Al fine di assicurare il servizio pubblico, il sindaco puo' autorizzare la prosecuzione dell'attivita' di un solo impianto in deroga ai divieti di legge, se nel medesimo territorio comunale non e' presente altro impianto e, comunque, fino a quando non venga installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente. L'autorizzazione di nuovi impianti nei porti marini e lacuali nonche' di impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione nonche', nelle aree servite dalla relativa rete, di gas metano per autotrazione, e' rilasciata dal comune, in deroga all'obbligo di chiusura di impianti preesistenti, nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico delle regioni purche' siano previamente verificati i requisiti di sicurezza sanitaria e ambientale.
5. Coloro che sono autorizzati a installare un nuovo impianto sono tenuti a impiegare con priorita' il personale gia' addetto ai propri impianti, dismessi nel corso dei due anni precedenti, nello stesso ambito provinciale ovvero, ove occorra, regionale.
6. E' abrogato l'art. 2, comma 3, ultimo periodo, della legge 10 marzo 1986, n. 61 .
7. Se al termine del periodo di cui al comma 2 si registra un numero di impianti sensibilmente divergente dalla media dei rapporti fra il numero di veicoli in circolazione e gli impianti stessi, rilevati in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, con regolamento da adottare ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari e l'autorita' garante della concorrenza e del mercato, possono essere emanate ulteriori disposizioni attuative e integrative del disposto del comma 2 al fine di perseguire l'allineamento alla predetta media.
8. Le regioni e i comuni di cui all' art. 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , dotati di appositi piani di ristrutturazione della rete degli impianti, approvati prima della data di entrata vigore del presente decreto legislativo, possono applicare criteri, modalita' e procedure ivi stabiliti in deroga a quanto stabilito dal presente articolo, fatti comunque salvi gli strumenti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, nonche' quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
9. Le regioni, sentite le commissioni consultive, ove istituite, effettuano annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici del Ministero delle finanze competenti per territorio, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete i cui risultati sono trasmessi al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di emanare le ulteriori disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo e all'art. 4.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, e' rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione.
Gli impianti regolarmente in esercizio alla predetta data devono essere conformati a quanto previsto dal presente comma entro il 31 dicembre 1998.
11. l soggetti di cui all' art. 2, comma 4, del decreto 16 maggio 1996, n. 392, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono tenuti agli obblighi di raccolta degli oli lubrificanti usati ai sensi della vigente normativa".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1997, n. 70), recante "Nuove direttive alle regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione", e' il seguente:
"1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, le concessioni relative ad impianti attivi e funzionanti (erogazione effettiva di carburanti negli ultimi dodici mesi) potranno essere finalizzate, previa volontaria rinuncia, ad operazioni di concentrazione e/o potenziamento da effettuarsi entro i termini con le modalita' e nell'ambito territoriale stabiliti nei piani regionali di razionalizzazione e comunque entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle presenti direttive.
In assenza del piano regionale di razionalizzazione le operazioni di concentrazione e/o potenziamento dovranno effettuarsi secondo le seguenti articolazioni:
a) rinunce relative a chiusure effettuate entro il 30 giugno 1998: un quinquennio decorrente dalla chiusura. In tal caso potranno essere utilizzate in ambito regionale;
b) rinunce relative a chiusure effettuate entro il 30 giugno 1999: un triennio decorrente dalla chiusura;
c) rinunce relative a chiusure effettuate entro il 30 giugno 2000: diciotto mesi decorrenti dalla chiusura".

Art. 3

1. I comuni che non hanno ancora provveduto a sottoporre gli impianti esistenti alla verifica di compatibilita' di cui all' articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 1998 , devono provvedere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Ferme restando le prescrizioni in tema di prevenzione incendi, la verifica riguarda tutti gli impianti di distribuzione carburanti ed attiene al rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 .
2. La comunicazione delle risultanze delle verifiche e la presentazione e attuazione dei piani di chiusura e smantellamento, ovvero di adeguamento, deve avvenire con le modalita' e nei termini previsti dall' articolo 1, comma 5 , e dall' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 32 del 1998 .
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 1, comma 5, del citato decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , e' il seguente:
"5. Le concessioni di cui all' art. 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 , sono convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del comma 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, i soggetti gia' titolari di concessione, senza necessita' di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attivita', dandone comunicazione al comune, alla regione e al competente ufficio tecnico di finanza. Le verifiche sull'idoneita' tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal comune a verifica, comprendente anche i profili di incompatibilita' di cui all'art. 3, comma 2, entro e non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse alla regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 3, comma 2. Restano esclusi dalle verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, fermi restando i poteri di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria per le autorizzazioni previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50 , e successive modifiche e integrazioni".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, reca: "Nuovo codice della strada ".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario, reca: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ".
- Il testo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , e' il seguente:
"2. Il titolare di una o piu' autorizzazioni di impianti incompatibili con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico e, comunque, in contrasto con le disposizioni emanate dalle regioni e dai comuni, ha la facolta' di presentare al comune competente, alla regione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa, articolato per fasi temporali, da effettuare entro i successivi diciotto mesi nei comuni capoluogo di provincia e due anni negli altri comuni, trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente. l titolari di impianti non a norma sono comunque tenuti a presentare il predetto programma entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 1, comma 5. I comuni verificano l'adeguatezza dei programmi di conformazione alla normativa vigente e l'attuazione dei medesimi. In assenza del programma, ovvero in caso di inadeguatezza o mancato rispetto del medesimo, e comunque, accertata la non conformita' alle vigenti norme, allo scadere dei termini previsti le autorizzazioni dei predetti impianti sono revocate. l comuni adottano i provvedimenti conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree".

Art. 4

1. Nei comuni che non hanno gia' provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto alla verifica degli impianti, i titolari di una o piu' autorizzazioni di impianti di distribuzione dei carburanti possono presentare, entro novanta giorni dalla suddetta data, sulla base di proprie valutazioni, anche di natura economica, un programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla normativa vigente da effettuarsi nei successivi diciotto mesi per gli impianti situati nei comuni capoluogo di provincia o nei successivi ventiquattro mesi per quelli situati negli altri comuni.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi di quanto previsto dall' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 .
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , e' il seguente:
"3. I soggetti di cui al comma 2 che presentano il programma previsto dal medesimo comma possono installare nuovi impianti, o potenziare quelli esistenti, alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, previa effettuazione delle chiusure programmate".

Art. 5

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio1998, n. 32 , e' sostituito dal seguente:
" 2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta all'autorizzazione del comune in cui essa e' esercitata. L'autorizzazione e' subordinata esclusivamente alla verifica della conformita' alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonche' alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo 2.
L'autorizzazione e' subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 .".
2. All' articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , le parole: "ufficio tecnico erariale" sono sostituite dalle seguenti: "ufficio tecnico di finanza".
3. All' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , la parola: "semestrali" e' sostituita dalla seguente: "annuali".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 settembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Micheli, Ministro dei lavori pubblici Russo Jervolino, Ministro dell'interno Visco, Ministro delle finanze Piazza, Ministro per la funzione pubblica Bellillo, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Diliberto Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , come modificato dal decreto legislativo che qui si pubblica, e' il seguente:
"Art. 1 (Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti). - 1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati ''impianti'', sono attivita' liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 2 e con le modalita' di cui al presente decreto. Il regime di concessione di cui all' art. 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 , cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta all'autorizzazione del comune in cui essa e' esercitata.
L'autorizzazione e' subordinata esclusivamente alla verifica della conformita' alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonche' alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'art. 2. L'autorizzazione e' subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 .
3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all'art. 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non e' comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, puo' annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso.
4. In caso di trasferimento della titolarita' di un impianto, le parti ne danno comunicazione al comune, alla regione e all'ufficio tecnico di finanza entro quindici giorni.
5. Le concessioni di cui all' art. 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 , sono convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del comma 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, i soggetti gia' titolari di concessione, senza necessita' di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attivita', dandone comunicazione al comune, alla regione e al competente ufficio tecnico di finanza. Le verifiche sull'idoneita' tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal comune a verifica, comprendente anche i profili di incompatibilita' di cui all'art. 3, comma 2, entro e non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse alla regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 3, comma 2. Restano esclusi dalle verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, fermi restando i poteri di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria per le autorizzazioni previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modifiche e integrazioni.
6. La gestione degli impianti puo' essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalita' e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria piu' rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione.
Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformita' con i predetti accordi interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicita'. Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalita' e i termini ivi definiti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive.
7. I contratti di affidamento in uso gratuito di cui all' art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 , tra concessionari e gestori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di trasferimento della titolarita' del relativo impianto. A tali contratti si applicano le norme contenute nel comma 6 per quanto riguarda la conciliazione delle controversie.
8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono disciplinati in conformita' alle disposizioni adottate dall'Unione europea.
9. Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati, previa comunicazione al comune, alle condizioni previste dai contratti di cui al comma 6 e nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale, altri prodotti secondo quanto previsto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore di cui agli articoli 1, comma 2, secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , possono essere effettuati dai gestori degli impianti.
10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo e' nulla di diritto. Le clausole previste dal presente articolo sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1998, n. 57, reca: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1998, n. 59 ".
- Il testo dell'art. 10, comma 4, del citato decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , cosi' come modificato dal decreto legislativo che qui si pubblica, e' il seguente:
"4. A decorrere dal 1 gennaio 1999, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, effettuando visite annuali e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 , e successive modificazioni e integrazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento milioni di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46 del 1990 , anziche' alle aziende distributrici, esonerandole espressamente".
Version: 08.09.1999
Anzahl Änderungen: 0

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (DECRETO LEGISLATIVO 08 settembre 1999 n. 346)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 23/10/1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'articolo 1 e l'articolo 4, comma 4, lettera c); Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 ; Visto l'articolo 10 della citata legge n. 59 del 1997 ; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , ed in particolare gli articoli 5 e 22; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999; Visto il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune e' tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresi', ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.
1-bis. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.
2. Trascorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che i comuni abbiano individuato, ai sensi del comma 1, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti o senza che abbiano dettato le norme o le disposizioni previste nel medesimo comma 1, provvedono in via sostitutiva le regioni entro il termine di centoventi giorni.
2-bis. Trascorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto per l'esercizio da parte delle regioni dei poteri di cui al comma precedente, ferma restando l'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti, gia' tacitamente assentita ai sensi dell' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , si considera contestualmente rilasciata anche la relativa concessione edilizia, qualora il progetto presentato sia conforme alle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quella specifica area e cio' sia stato asseverato dall'interessato mediante apposita perizia giurata, allegata alla domanda e redatta da un tecnico iscritto all'albo, solidalmente responsabile con il richiedente e su di essa l'organo competente non si sia pronunciato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell' art. 1 e dell' art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario), recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o piu' decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5 , 118 e 128 della Costituzione , funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per ''conferimento'' si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per ''enti locali'' si intendono le province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell' art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonche' cooperazione internazionale e attivita' promozionale all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;
r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale;
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente".
"Art. 4. - 1-3. (Omissis).
4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo provvede anche a:
a)-b) (Omissis).
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attivita' economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attivita' relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica".
- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1998, n. 53), reca: "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell' art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
- L'art. 10 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59 , cosi' come modificato dall' art. 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999 n. 50 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56), recante "Delegeficazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998", prevede la facolta' di adottare disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi di cui all'art. 1, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro il termine del 31 luglio 1999.
- Il testo degli articoli 5 e 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario), recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ", e' il seguente:
"Art. 5 (Requisiti di accesso all'attivita'). - 1. Ai sensi del presente decreto l'attivita' commerciale puo' essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l'attivita' commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale , ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o piu' condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442 , 444 , 513 , 513-bis , 515 , 516 e 517 del codice penale , o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e' effettuato sulla base delle disposizioni previste dall' art. 688 del codice di procedura penale , dall' art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , dall' art. 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e dall' art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare, in qualita' di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 , per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a) , b) e c) dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 .
6. In caso di societa' il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 e' richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attivita' commerciale.
7. Le regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio piu' rappresentative e gli enti da queste costituiti.
8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore.
Prevede altresi' materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
9. Le regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attivita'.
Possono altresi' prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.
10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.
11. L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall' art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125 , e' soppresso".
"Art. 22 (Sanzioni e revoca). - 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000.
2. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' inoltre disporre la sospensione della attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
4. L'autorizzazione all'apertura e' revocata qualora il titolare:
a) non inizia l'attivita' di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessita';
b) sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno;
c) non risulta piu' provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2;
d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico- sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
a) sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno;
b) non risulta piu' provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2;
c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attivita' il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento".
- La legge 29 luglio 1999, n. 241 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1999, n. 176), reca: "Proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , in relazione all'adozione del parere parlamentare".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1998, n. 53), recante "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell' art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ", come modificato dal decreto legislativo che qui si pubblica, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune e' tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresi', ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.
1-bis. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.
2. Trascorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che i comuni abbiano individuato, ai sensi del comma 1, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti o senza che abbiano dettato le norme o le disposizioni previste nel medesimo comma 1, provvedono in via sostitutiva le regioni entro il termine di centoventi giorni.
2-bis. Trascorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto per l'esercizio da parte delle regioni dei poteri di cui al comma precedente, ferma restando l'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti, gia' tacitamente assentita ai sensi dell' art. 1, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , si considera contestualmente rilasciata anche la relativa concessione edilizia, qualora il progetto presentato sia conforme alle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quella specifica area e cio' sia stato asseverato dall'interessato mediante apposita perizia giurata, allegata alla domanda e redatta da un tecnico iscritto all'albo, solidalmente responsabile con il richiedente e su di essa l'organo competente non si sia pronunciato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.
3. Il comune, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli articoli 16 , 17 e l8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , recante il nuovo codice della strada , e successive modificazioni.
4. Il comune, quando intende riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalita' che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie. I bandi sono pubblicati almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande".

Art. 2

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , e' sostituito dal seguente:
" 1. Fino al 30 giugno 2001 in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 ed al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza ed il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in esercizio e' subordinata alla chiusura di almeno tre impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero di almeno due impianti nelle medesime condizioni, purche' l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello della richiesta sia stato non inferiore a 1800 Kilolitri. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 si applicano esclusivamente al potenziamento degli impianti.".
Note all'art. 2:
Il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (per il cui titolo vedasi note all'art. 1), come modificato dal decreto legislativo che qui si pubblica, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Fino al 30 giugno 2001 in deroga a quanto disposto dall'art. 1 ed al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza ed il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in esercizio e' subordinata alla chiusura di almeno tre impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero di almeno due impianti nelle medesime condizioni, purche' l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello della richiesta sia stato non inferiore a 1800 Kilolitri.
Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 si applicano esclusivamente al potenziamento degli impianti.
2. Il titolare di una o piu' autorizzazioni di impianti incompatibili con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico e, comunque, in contrasto con le disposizioni emanate dalle regioni e dai comuni, ha la facolta' di presentare al comune competente, alla regione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa, articolato per fasi temporali, da effettuare entro i successivi diciotto mesi nei comuni capoluogo di provincia e due anni negli altri comuni, trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente. I titolari di impianti non a norma sono comunque tenuti a presentare il predetto programma entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 1, comma 5. I comuni verificano l'adeguatezza dei programmi di conformazione alla normativa vigente e l'attuazione dei medesimi. In assenza del programma, ovvero in caso di inadeguatezza o mancato rispetto del medesimo, e comunque, accertata la non conformita' alle vigenti norme, allo scadere dei termini previsti le autorizzazioni dei predetti impianti sono revocate. I comuni adottano i provvedimenti conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree.
3. I soggetti di cui al comma 2 che presentano il programma previsto dal medesimo comma possono installare nuovi impianti, o potenziare quelli esistenti, alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, previa effettuazione delle chiusure programmate.
4. Al fine di assicurare il servizio pubblico, il sindaco puo' autorizzare la prosecuzione dell'attivita' di un solo impianto in deroga ai divieti di legge, se nel medesimo territorio comunale non e' presente altro impianto e, comunque, fino a quando non venga installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente. L'autorizzazione di nuovi impianti nei porti marini e lacuali nonche' di impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione nonche', nelle aree servite dalla relativa rete, di gas metano per autotrazione, e' rilasciata dal comune, in deroga all'obbligo di chiusura di impianti preesistenti, nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico delle regioni purche' siano previamente verificati i requisiti di sicurezza sanitaria e ambientale.
5. Coloro che sono autorizzati a installare un nuovo impianto sono tenuti a impiegare con priorita' il personale gia' addetto ai propri impianti, dismessi nel corso dei due anni precedenti, nello stesso ambito provinciale ovvero, ove occorra, regionale.
6. E' abrogato l'art. 2, comma 3, ultimo periodo, della legge 10 marzo 1986, n. 61 .
7. Se al termine del periodo di cui al comma 2 si registra un numero di impianti sensibilmente divergente dalla media dei rapporti fra il numero di veicoli in circolazione e gli impianti stessi, rilevati in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, con regolamento da adottare ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari e l'autorita' garante della concorrenza e del mercato, possono essere emanate ulteriori disposizioni attuative e integrative del disposto del comma 2 al fine di perseguire l'allineamento alla predetta media.
8. Le regioni e i comuni di cui all' art. 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , dotati di appositi piani di ristrutturazione della rete degli impianti, approvati prima della data di entrata vigore del presente decreto legislativo, possono applicare criteri, modalita' e procedure ivi stabiliti in deroga a quanto stabilito dal presente articolo, fatti comunque salvi gli strumenti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, nonche' quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
9. Le regioni, sentite le commissioni consultive, ove istituite, effettuano annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici del Ministero delle finanze competenti per territorio, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete i cui risultati sono trasmessi al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di emanare le ulteriori disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo e all'art. 4.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, e' rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione.
Gli impianti regolarmente in esercizio alla predetta data devono essere conformati a quanto previsto dal presente comma entro il 31 dicembre 1998.
11. l soggetti di cui all' art. 2, comma 4, del decreto 16 maggio 1996, n. 392, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono tenuti agli obblighi di raccolta degli oli lubrificanti usati ai sensi della vigente normativa".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1997, n. 70), recante "Nuove direttive alle regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione", e' il seguente:
"1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, le concessioni relative ad impianti attivi e funzionanti (erogazione effettiva di carburanti negli ultimi dodici mesi) potranno essere finalizzate, previa volontaria rinuncia, ad operazioni di concentrazione e/o potenziamento da effettuarsi entro i termini con le modalita' e nell'ambito territoriale stabiliti nei piani regionali di razionalizzazione e comunque entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle presenti direttive.
In assenza del piano regionale di razionalizzazione le operazioni di concentrazione e/o potenziamento dovranno effettuarsi secondo le seguenti articolazioni:
a) rinunce relative a chiusure effettuate entro il 30 giugno 1998: un quinquennio decorrente dalla chiusura. In tal caso potranno essere utilizzate in ambito regionale;
b) rinunce relative a chiusure effettuate entro il 30 giugno 1999: un triennio decorrente dalla chiusura;
c) rinunce relative a chiusure effettuate entro il 30 giugno 2000: diciotto mesi decorrenti dalla chiusura".

Art. 3

1. I comuni che non hanno ancora provveduto a sottoporre gli impianti esistenti alla verifica di compatibilita' di cui all' articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 1998 , devono provvedere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Ferme restando le prescrizioni in tema di prevenzione incendi, la verifica riguarda tutti gli impianti di distribuzione carburanti ed attiene al rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 .
2. La comunicazione delle risultanze delle verifiche e la presentazione e attuazione dei piani di chiusura e smantellamento, ovvero di adeguamento, deve avvenire con le modalita' e nei termini previsti dall' articolo 1, comma 5 , e dall' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 32 del 1998 .
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 1, comma 5, del citato decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , e' il seguente:
"5. Le concessioni di cui all' art. 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 , sono convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del comma 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, i soggetti gia' titolari di concessione, senza necessita' di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attivita', dandone comunicazione al comune, alla regione e al competente ufficio tecnico di finanza. Le verifiche sull'idoneita' tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal comune a verifica, comprendente anche i profili di incompatibilita' di cui all'art. 3, comma 2, entro e non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse alla regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 3, comma 2. Restano esclusi dalle verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, fermi restando i poteri di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria per le autorizzazioni previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50 , e successive modifiche e integrazioni".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, reca: "Nuovo codice della strada ".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario, reca: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ".
- Il testo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , e' il seguente:
"2. Il titolare di una o piu' autorizzazioni di impianti incompatibili con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico e, comunque, in contrasto con le disposizioni emanate dalle regioni e dai comuni, ha la facolta' di presentare al comune competente, alla regione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa, articolato per fasi temporali, da effettuare entro i successivi diciotto mesi nei comuni capoluogo di provincia e due anni negli altri comuni, trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente. l titolari di impianti non a norma sono comunque tenuti a presentare il predetto programma entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 1, comma 5. I comuni verificano l'adeguatezza dei programmi di conformazione alla normativa vigente e l'attuazione dei medesimi. In assenza del programma, ovvero in caso di inadeguatezza o mancato rispetto del medesimo, e comunque, accertata la non conformita' alle vigenti norme, allo scadere dei termini previsti le autorizzazioni dei predetti impianti sono revocate. l comuni adottano i provvedimenti conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree".

Art. 4

1. Nei comuni che non hanno gia' provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto alla verifica degli impianti, i titolari di una o piu' autorizzazioni di impianti di distribuzione dei carburanti possono presentare, entro novanta giorni dalla suddetta data, sulla base di proprie valutazioni, anche di natura economica, un programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla normativa vigente da effettuarsi nei successivi diciotto mesi per gli impianti situati nei comuni capoluogo di provincia o nei successivi ventiquattro mesi per quelli situati negli altri comuni.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi di quanto previsto dall' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 .
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , e' il seguente:
"3. I soggetti di cui al comma 2 che presentano il programma previsto dal medesimo comma possono installare nuovi impianti, o potenziare quelli esistenti, alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, previa effettuazione delle chiusure programmate".

Art. 5

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio1998, n. 32 , e' sostituito dal seguente:
" 2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta all'autorizzazione del comune in cui essa e' esercitata. L'autorizzazione e' subordinata esclusivamente alla verifica della conformita' alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonche' alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo 2.
L'autorizzazione e' subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 .".
2. All' articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , le parole: "ufficio tecnico erariale" sono sostituite dalle seguenti: "ufficio tecnico di finanza".
3. All' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , la parola: "semestrali" e' sostituita dalla seguente: "annuali".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 settembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Micheli, Ministro dei lavori pubblici Russo Jervolino, Ministro dell'interno Visco, Ministro delle finanze Piazza, Ministro per la funzione pubblica Bellillo, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Diliberto Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , come modificato dal decreto legislativo che qui si pubblica, e' il seguente:
"Art. 1 (Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti). - 1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati ''impianti'', sono attivita' liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 2 e con le modalita' di cui al presente decreto. Il regime di concessione di cui all' art. 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 , cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta all'autorizzazione del comune in cui essa e' esercitata.
L'autorizzazione e' subordinata esclusivamente alla verifica della conformita' alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonche' alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'art. 2. L'autorizzazione e' subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 .
3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all'art. 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non e' comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, puo' annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso.
4. In caso di trasferimento della titolarita' di un impianto, le parti ne danno comunicazione al comune, alla regione e all'ufficio tecnico di finanza entro quindici giorni.
5. Le concessioni di cui all' art. 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 , sono convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del comma 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, i soggetti gia' titolari di concessione, senza necessita' di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attivita', dandone comunicazione al comune, alla regione e al competente ufficio tecnico di finanza. Le verifiche sull'idoneita' tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal comune a verifica, comprendente anche i profili di incompatibilita' di cui all'art. 3, comma 2, entro e non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse alla regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 3, comma 2. Restano esclusi dalle verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, fermi restando i poteri di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria per le autorizzazioni previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell' art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modifiche e integrazioni.
6. La gestione degli impianti puo' essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalita' e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria piu' rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione.
Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformita' con i predetti accordi interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicita'. Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalita' e i termini ivi definiti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive.
7. I contratti di affidamento in uso gratuito di cui all' art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 , tra concessionari e gestori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di trasferimento della titolarita' del relativo impianto. A tali contratti si applicano le norme contenute nel comma 6 per quanto riguarda la conciliazione delle controversie.
8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono disciplinati in conformita' alle disposizioni adottate dall'Unione europea.
9. Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati, previa comunicazione al comune, alle condizioni previste dai contratti di cui al comma 6 e nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale, altri prodotti secondo quanto previsto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore di cui agli articoli 1, comma 2, secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , possono essere effettuati dai gestori degli impianti.
10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo e' nulla di diritto. Le clausole previste dal presente articolo sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1998, n. 57, reca: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1998, n. 59 ".
- Il testo dell'art. 10, comma 4, del citato decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , cosi' come modificato dal decreto legislativo che qui si pubblica, e' il seguente:
"4. A decorrere dal 1 gennaio 1999, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, effettuando visite annuali e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 , e successive modificazioni e integrazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento milioni di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46 del 1990 , anziche' alle aziende distributrici, esonerandole espressamente".

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