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Proroga dei termini di prescrizione e di decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette a carico di Enti e Societa' tassabili in base a bilancio. (DECRETO LEGISLATIVO 12 marzo 1948 n. 318)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:
Art. 1
I termini di prescrizione e di decadenza stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'applicazione delle imposte dirette a carico di enti e societa' tassabili in base a bilancio, i quali vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948, sono prorogati a tale data. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 dicembre 1948, n. 1451 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Sono prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di prescrizione e decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette, che ai sensi [...] del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 318 , [...] vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948".
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 12 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 142. - FRASCA
Proroga dei termini di prescrizione e di decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette a carico di Enti e Societa' tassabili in base a bilancio. (DECRETO LEGISLATIVO 12 marzo 1948 n. 318)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:
Art. 1
I termini di prescrizione e di decadenza stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'applicazione delle imposte dirette a carico di enti e societa' tassabili in base a bilancio, i quali vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948, sono prorogati a tale data. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 dicembre 1948, n. 1451 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Sono prorogati al 31 dicembre 1949 i termini di prescrizione e decadenza, stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette, che ai sensi [...] del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 318 , [...] vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948".
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 12 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 142. - FRASCA