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Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facolta' e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (DECRETO LEGISLATIVO 08 maggio 1998 n. 178)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 23-6-1998 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 7 febbraio 1958, n. 88 ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ; Visto l' articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , che conferisce la delega al Governo per la trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica e l'istituzione della facolta' o del corso di laurea e di diploma in scienze motorie; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998; Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita' e definizioni 1. Il presente decreto legislativo disciplina la trasformazione degli ISEF e l'istituzione della facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie ai sensi dell' articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127 .
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per ISEF, sia l'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma sia gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi della legge 7 febbraio 1988, n. 88 ;
b) per Ministro, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) per Ministero, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
d) per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui all' articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ;
e) per universita', le universita' e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e di regolamenti.
- La legge 7 febbraio 1958, n. 88 , riguarda: "Provvedimenti per l'educazione fisica".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 , riguarda: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- La legge 9 maggio 1989, n. 168 , riguarda l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 , prevede la riforma degli ordinamenti didattici universitari.
- Si riporta il testo del comma 115 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).
"115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' delegato ad emanare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) possibilita' di istituire facolta' o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facolta' o dipartimenti, indicando i settori scientificodisciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facolta' di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;
c) possibilita' di attivare le facolta' anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonche' per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facolta' di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attivita' di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo, in godimento per il personale tecnicoamministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' previsione delle modalita' di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della possibilita', per le facolta' universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e specializzazione, nonche' per l'uso di strutture e attrezzature".
Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 115 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , si veda la nota alle premesse.
- Il comma 23 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), cosi' recita:
"23. La relazione dei nuclei di valutazione interna e' trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione e' effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell' art. 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168 , previo parere delle competenti commissioni parlamentari. La relazione e' altresi' trasmessa ai comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all' art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ".

Art. 2

Istituzione del corso di laurea in scienze motorie 1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie si svolgono nelle universita'.
2. Il corso di laurea in scienze motorie e' finalizzato all'acquisizione di adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali nelle seguenti aree:
a) didatticoeducativa, finalizzata all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;
b) della prevenzione e dell'educazione motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa eta' e a soggetti disabili;
c) tecnicosportiva, finalizzata alla formazione nelle diverse discipline;
d) manageriale, finalizzata all'organizzazione e alla gestione delle attivita' e delle strutture sportive.
3. Con riferimento alle predette aree i regolamenti didattici di ateneo di cui all' articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , definiscono il relativo ordinamento. In sede di prima applicazione i settori scientificodisciplinari caratterizzanti sono indicati nella tabella allegata.
4. Il corso di laurea ha durata quadriennale. L'accesso e' a numero programmato, in relazione all'effettiva disponibilita' di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee e previo accertamento dell'idoneita' fisica per le attivita' disciplinari a prevalente contenuto tecnicosportivo.
5. Per le successive modifiche e integrazioni all'ordinamento degli studi del corso di laurea, per la definizione degli ordinamenti dei corsi di diploma e per l'aggiornamento dei settori scientificodisciplinari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 95 e 99, della legge l5 maggio 1997, n. 127 .
6. Il corso di laurea e i corsi di diploma sono di norma attivati nell'ambito di una specifica facolta' di scienze motorie con il concorso di altre facolta' e dipartimenti. Nel caso di attivazione di corso di laurea o di diploma in scienze motorie nell'ambito di facolta' diversa e' comunque garantita la specifica finalizzazione dei corsi, assicurando la rilevanza dei settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera B) dell'allegato. Per attivare la facolta' si applicano le disposizioni di cui all' articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25 . Le relative modalita' organizzative sono definite negli statuti e nei regolamenti didattici di ateneo.
7. Il diploma di laurea in scienze motorie non abilita all'esercizio delle attivita' professionali sanitarie di competenza dei laureati in medicina e chirurgia e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni e integrazioni.
Note all' art. 2 :
- L' art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , prevede:
"Art. 11 (Autonomia didattica). - 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'art. 1, nonche' dei corsi e delle attivita' formative di cui all'art. 6, comma 2, e' disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato ''regolamento didattico di ateneo''. Il regolamento e' deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed e' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale, approva il regolamento entro centottanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento e' emanato con decreto del rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalita' degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilita' di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonche' la propedeuticita' degli insegnamenti stessi, le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorieta' di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d).
3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'universita', tenuto anche conto delle proposte delle universita', deliberate dagli organi competenti, puo' essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle universita' anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonche' a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro".
- Il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell' art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), prevede:
"6. Nel caso di istituzione di nuove facolta', nella stessa o in altra sede di universita' esistenti, non finalizzate all'obiettivo di cui al comma 5, lettera a), i predetti atenei disciplinano la procedura per la costituzione dei relativi organi accademici e per l'avvio delle attivita'".
- Il testo del comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e' il seguente:
"3. A norma dell' art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell' art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le regioni e le universita' attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all' art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 . La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'universita' competente.
L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale.
Nelle commissioni di esame e' assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado".
- Il testo dei commi 95 e 99 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e' il seguente:
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specia lizzazione di cui agli articoli 2 , 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi':
a) la durata, il numero minimo di annualita' e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientificodisciplinari;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ".
"99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinita' scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientificodisciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i raggruppamenti concorsuali".

Art. 3

Procedure 1. In sede di prima applicazione del presente decreto il Ministro, tenuto conto dell'esigenza di una equilibrata offerta formativa tra gli atenei e sul territorio, della localizzazione delle sedi principali e distaccate degli attuali ISEF, nonche' delle risorse finanziarie disponibili, con proprio provvedimento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito l'Osservatorio, definisce i criteri per la programmazione dell'istituzione delle facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e le procedure, i tempi e le modalita' per la loro attivazione, a decorrere comunque dall'anno accademico 1999-2000, anche al fine di consentire il conseguimento dalla laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e dei diplomati degli ISEF.
2. Entro i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 1, gli atenei interessati presentano al Ministero la richiesta di istituzione della facolta' o del corso di laurea e di diploma in scienze motorie e allegano gli eventuali schemi di convenzione con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonche' per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori dei predetti istituti.
3. La domanda e' corredata dall'indicazione della disponibilita' di risorse finanziarie, di personale, docente e tecnicoamministrativo, di attrezzature e strutture didattiche, scientifiche e sportive.
4. Le proposte delle universita' sono trasmesse all'Osservatorio il quale ne verifica la congruita'. Il Ministro, sulla base della verifica tecnica dell'Osservatorio, autorizza le universita' all'attivazione dei corsi o della facolta'.

Art. 4

Istituto universitario di scienze motorie di Roma 1. L'ISEF di Roma e' trasformato in istituto universitario statale e assume la denominazione di Istituto universitario di scienze motorie. Allo stesso si applicano le disposizioni vigenti per le universita' e per gli istituti di istruzione universitaria statali.
Il corso di laurea in scienze motorie e' attivato a decorrere dall'anno accademico 1999-2000. Per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.
2. L'Istituto universitario di scienze motorie subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ISEF di Roma.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro nomina un comitato tecnico di (( sei )) componenti, scelti fra professori universitari od altri esperti (( anche stranieri )) delle aree disciplinari interessate, assicurando anche una presenza degli attuali docenti dell'ISEF di Roma. Il comitato sovrintende all'organizzazione del nuovo istituto, provvede agli adempimenti connessi all'avvio delle attivita' e predispone lo statuto e il regolamento didattico della facolta', nonche' quello per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Lo statuto e i regolamenti sono soggetti ai controlli del Ministero ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168 .
4. Il comitato dura in carica (( tre anni )) accademici e assume le funzioni del consiglio di amministrazione, nonche' le attribuzioni del consiglio di facolta' fino all'assegnazione all'Istituto di almeno cinque docenti universitari di ruolo, di cui tre di prima fascia e due di seconda. Il presidente del comitato, eletto tra i suoi componenti, assume le funzioni temporanee di direttore dell'Istituto.
5. Il personale tecnico e amministrativo dell'ISEF di Roma resta assegnato all'Istituto universitario di scienze motorie e viene inquadrato nei ruoli universitari mantenendo la qualifica, l'anzianita' maturata ed il trattamento economico complessivo in godimento.

Art. 5

Personale docente non universitario 1. Il personale docente non universitario, in servizio presso l'ISEF di Roma e presso gli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127 , che abbia svolto a tale data almeno tre anni di attivita' di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico presso i medesimi istituti mantiene, a domanda, le funzioni didattiche presso le nuove facolta', corsi di laurea e di diploma, tenuto conto dell'organizzazione didattica e scientifica prevista dal nuovo ordinamento, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e con esclusione di ogni equiparazione ai professori universitari di ruolo, anche ai fini della valutazione del servizio pregresso. I predetti docenti, se dipendenti da pubbliche amministrazioni, mantengono il proprio stato giuridico e conservano il trattamento economico complessivo in godimento presso l'ISEF fino alla cessazione del rapporto con l'universita' e, comunque, non oltre il compimento dell'eta' prevista per il collocamento a riposo dalle disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni di appartenenza. Nel caso di utilizzazione di docenti non dipendenti da pubbliche amministrazioni il rapporto con le universita' cessa in ogni caso con il compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
Nota agli articoli 5 e 6:
- Per il titolo della legge 15 maggio 1997, n. 127 , si veda la nota alle premesse.

Art. 6

Personale tecnico-amministrativo degli ISEF pareggiati 1. Il personale tecnico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127 , presso un ISEF pareggiato e per il quale non sia cessato alla data di entrata in vigore del presente decreto il rapporto di lavoro con il medesimo istituto, trasformato in facolta' o corso di laurea e di diploma a seguito di convenzione con una universita', e' trasferito, a domanda, presso la stessa, mantenendo le funzioni ed il trattamento economico complessivo in godimento. Tale posizione e' mantenuta fino alla cessazione del rapporto con l'universita' ovvero fino al compimento dell'eta' prevista per il collocamento a riposo per il personale non docente universitario, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
2. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita' per la destinazione, alle stesse condizioni di cui al comma 1, del personale in servizio presso le sedi non convenzionate che non risulti utilizzato alla data di cessazione del pareggiamento di cui all'articolo 8, comma 2.
Nota agli articoli 5 e 6:
- Per il titolo della legge 15 maggio 1997, n. 127 , si veda la nota alle premesse.

Art. 7

Convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano 1. Le universita' possono instaurare rapporti convenzionali con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) finalizzati allo svolgimento di iniziative didattiche relativo all'aggiornamento professionale, alla formazione continua e all'attivazione di corsi di specializzazione, a programmi di ricerca scientifica di reciproco interesse, all'utilizzazione di strutture, attrezzature e impianti sportivi, nonche' ad altre attivita' connesse ai compiti istituzionali delle facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie.

Art. 8

Norme finali e transitorie 1. Gli ISEF provvedono al completamento dei corsi disciplinati dal precedente ordinamento per gli studenti iscritti al primo anno nell'anno accademico 1998-99. Dall'anno accademico 1999-2000 non sono consentite nuove immatricolazioni ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento.
2. Con il completamento dei corsi previsti dal comma 1 e, comunque, al termine dell'anno accademico 2000-2001 cessa il pareggiamento conferito ai sensi dell' articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 , e sono abrogate le disposizioni incompatibili.
3. Sono fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.
4. I regolamenti di ateneo di cui al comma 3 dell'articolo 2 disciplinano le modalita' di passaggio dal precedente al nuovo ordinamento anche ai fini del conseguimento della laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e dei diplomati presso gli ISEF, previa valutazione degli studi svolti.
5. L'accesso ai corsi di laurea degli studenti iscritti agli ISEF e dei diplomati e' programmato dagli atenei in relazione alla capacita' delle strutture delle nuove istituzioni.
6. L'Istituto universitario di scienze motorie di Roma e le universita' determinano, all'atto dell'attivazione delle facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, le procedure per l'esercizio dell'opzione per il trasferimento alle nuove istituzioni da parte dei docenti universitari, in servizio presso l'ISEF di Roma e presso gli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127 .
7. Nel primo triennio di attuazione delle disposizioni del presente decreto le risorse finanziarie, finalizzate alla istituzione delle facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie nell'ambito delle procedure di programmazione del sistema universitario, sono destinate esclusivamente alle universita' che intendono istituire le predette facolta' e i corsi in correlazione alla trasformazione degli attuali ISEF, anche con riferimento alle loro sedi distaccate.
8. Al sostegno finanziario delle universita' che attivano le finalita' e i corsi di cui al presente decreto si provvede con gli stanziamenti di cui all'unita' previsionale 2.1.2.2. dello stato di previsione del Ministero e con le risorse destinate alla programmazione del sistema universitario di cui all'unita' previsionale 2.1.2.1. In correlazione al processo di trasformazione degli ISEF pareggiati lo stanziamento di cui all'unita' previsionale di base 2.1.2.2. e' progressivamente trasferito all'unita' previsionale di base 2.1.2.3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 maggio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Berlinguer, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick Nota all' art. 8 :
- L' art. 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 , prevede:
"Art. 28. - L'ente o gli enti morali promotori dell'istruzione di tin Istituto superiore pareggiato di educazione fisica debbono rassegnare al Ministero per la pubblica istruzione lo schema del relativo statuto, allegando una motivata relazione, un documentato piano finanziario, nonche' la dimostrazione del possesso dei mezzi tecnici e didattici necessari al raggiungimento dei fini propri degli Istituti.
Il Ministro, accertato che lo schema nel suo complesso risponda all'interesse generale degli studi e, in particolare, che il piano finanziario ed i mezzi didattici e scientifici siano adeguati al raggiungimento dei fini prefissi, udito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, potra' accogliere la richiesta di pareggiamento.
Il provvedimento sara' emanato, osservando le norme dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , che valgono altresi' per le eventuali modificazioni da apportarsi agli statuti.
Il pareggiamento non puo' avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato".

Allegato

ALLEGATO
(previsto dall'art. 2, comma 3)
SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
CARATTERIZZANTI
A) Settori gia' previsti nell'ordinamento.
B01B Fisica
E03B Antropologia
E05A Biochimica
F22A Igiene generale ed applicata
E09A Anatomia umana
E06A Fisiologia umana
E06B Alimentazione e nutrizione umana
F07A Medicina interna
F16B Medicina fisica e riabilitativa
M09A Pedagogia generale
M09C Didattica
M10A Psicologia generale
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
M09B Storia della pedagogia
N01X Diritto privato
N10X Diritto amministrativo
Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi
B) Nuovi settori.
Scienze delle attivita' motorie:
teoria e metodologia del movimento umano;
teoria, tecnica e didattica dell'attivita' motoria per l'eta' evolutiva;
teoria, tecnica e didattica delle attivita' motorie per l'eta' adulta e anziana;
teoria, tecnica e didattica delle attivita' motorie di gruppo, ricreative e del tempo libero;
teoria, tecnica e didattica dell'attivita' motoria e sportiva "adattata";
teoria, tecnica e didattica dell'educazione motoria preventiva e compensativa.
Scienze delle discipline sportive:
teoria e metodologia dell'allenamento;
teoria, tecnica e didattica degli sport individuali;
teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra;
teoria, tecnica e didattica degli sport natatori;
metodi di valutazione motoria e attitudinale nello sport;
organizzazione degli organismi sportivi.
Scienze dell'organizzazione e della gestione dell'impiantistica sportiva:
legislazione, organizzazione e gestione dell'impiantistica sportiva;
organizzazione e gestione delle strutture turisticosportive;
marketing e metodologia della comunicazione sportiva;
programmazione e pianificazione territoriale dell'organizzazione sportiva.
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Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facolta' e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (DECRETO LEGISLATIVO 08 maggio 1998 n. 178)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 23-6-1998 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 7 febbraio 1958, n. 88 ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ; Visto l' articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , che conferisce la delega al Governo per la trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica e l'istituzione della facolta' o del corso di laurea e di diploma in scienze motorie; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998; Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita' e definizioni 1. Il presente decreto legislativo disciplina la trasformazione degli ISEF e l'istituzione della facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie ai sensi dell' articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127 .
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per ISEF, sia l'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma sia gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi della legge 7 febbraio 1988, n. 88 ;
b) per Ministro, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) per Ministero, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
d) per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui all' articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ;
e) per universita', le universita' e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e di regolamenti.
- La legge 7 febbraio 1958, n. 88 , riguarda: "Provvedimenti per l'educazione fisica".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 , riguarda: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- La legge 9 maggio 1989, n. 168 , riguarda l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 , prevede la riforma degli ordinamenti didattici universitari.
- Si riporta il testo del comma 115 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).
"115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' delegato ad emanare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) possibilita' di istituire facolta' o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facolta' o dipartimenti, indicando i settori scientificodisciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facolta' di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;
c) possibilita' di attivare le facolta' anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonche' per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facolta' di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attivita' di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo, in godimento per il personale tecnicoamministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' previsione delle modalita' di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della possibilita', per le facolta' universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e specializzazione, nonche' per l'uso di strutture e attrezzature".
Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 115 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , si veda la nota alle premesse.
- Il comma 23 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), cosi' recita:
"23. La relazione dei nuclei di valutazione interna e' trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione e' effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell' art. 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168 , previo parere delle competenti commissioni parlamentari. La relazione e' altresi' trasmessa ai comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all' art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ".

Art. 2

Istituzione del corso di laurea in scienze motorie 1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie si svolgono nelle universita'.
2. Il corso di laurea in scienze motorie e' finalizzato all'acquisizione di adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali nelle seguenti aree:
a) didatticoeducativa, finalizzata all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;
b) della prevenzione e dell'educazione motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa eta' e a soggetti disabili;
c) tecnicosportiva, finalizzata alla formazione nelle diverse discipline;
d) manageriale, finalizzata all'organizzazione e alla gestione delle attivita' e delle strutture sportive.
3. Con riferimento alle predette aree i regolamenti didattici di ateneo di cui all' articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , definiscono il relativo ordinamento. In sede di prima applicazione i settori scientificodisciplinari caratterizzanti sono indicati nella tabella allegata.
4. Il corso di laurea ha durata quadriennale. L'accesso e' a numero programmato, in relazione all'effettiva disponibilita' di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive idonee e previo accertamento dell'idoneita' fisica per le attivita' disciplinari a prevalente contenuto tecnicosportivo.
5. Per le successive modifiche e integrazioni all'ordinamento degli studi del corso di laurea, per la definizione degli ordinamenti dei corsi di diploma e per l'aggiornamento dei settori scientificodisciplinari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 95 e 99, della legge l5 maggio 1997, n. 127 .
6. Il corso di laurea e i corsi di diploma sono di norma attivati nell'ambito di una specifica facolta' di scienze motorie con il concorso di altre facolta' e dipartimenti. Nel caso di attivazione di corso di laurea o di diploma in scienze motorie nell'ambito di facolta' diversa e' comunque garantita la specifica finalizzazione dei corsi, assicurando la rilevanza dei settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera B) dell'allegato. Per attivare la facolta' si applicano le disposizioni di cui all' articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25 . Le relative modalita' organizzative sono definite negli statuti e nei regolamenti didattici di ateneo.
7. Il diploma di laurea in scienze motorie non abilita all'esercizio delle attivita' professionali sanitarie di competenza dei laureati in medicina e chirurgia e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni e integrazioni.
Note all' art. 2 :
- L' art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , prevede:
"Art. 11 (Autonomia didattica). - 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'art. 1, nonche' dei corsi e delle attivita' formative di cui all'art. 6, comma 2, e' disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato ''regolamento didattico di ateneo''. Il regolamento e' deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed e' inviato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale, approva il regolamento entro centottanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento e' emanato con decreto del rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalita' degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilita' di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonche' la propedeuticita' degli insegnamenti stessi, le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorieta' di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d).
3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'universita', tenuto anche conto delle proposte delle universita', deliberate dagli organi competenti, puo' essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle universita' anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonche' a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro".
- Il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell' art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), prevede:
"6. Nel caso di istituzione di nuove facolta', nella stessa o in altra sede di universita' esistenti, non finalizzate all'obiettivo di cui al comma 5, lettera a), i predetti atenei disciplinano la procedura per la costituzione dei relativi organi accademici e per l'avvio delle attivita'".
- Il testo del comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e' il seguente:
"3. A norma dell' art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell' art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le regioni e le universita' attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all' art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 . La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'universita' competente.
L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale.
Nelle commissioni di esame e' assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado".
- Il testo dei commi 95 e 99 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e' il seguente:
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specia lizzazione di cui agli articoli 2 , 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi':
a) la durata, il numero minimo di annualita' e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori scientificodisciplinari;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ".
"99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinita' scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientificodisciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i raggruppamenti concorsuali".

Art. 3

Procedure 1. In sede di prima applicazione del presente decreto il Ministro, tenuto conto dell'esigenza di una equilibrata offerta formativa tra gli atenei e sul territorio, della localizzazione delle sedi principali e distaccate degli attuali ISEF, nonche' delle risorse finanziarie disponibili, con proprio provvedimento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito l'Osservatorio, definisce i criteri per la programmazione dell'istituzione delle facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e le procedure, i tempi e le modalita' per la loro attivazione, a decorrere comunque dall'anno accademico 1999-2000, anche al fine di consentire il conseguimento dalla laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e dei diplomati degli ISEF.
2. Entro i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 1, gli atenei interessati presentano al Ministero la richiesta di istituzione della facolta' o del corso di laurea e di diploma in scienze motorie e allegano gli eventuali schemi di convenzione con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonche' per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori dei predetti istituti.
3. La domanda e' corredata dall'indicazione della disponibilita' di risorse finanziarie, di personale, docente e tecnicoamministrativo, di attrezzature e strutture didattiche, scientifiche e sportive.
4. Le proposte delle universita' sono trasmesse all'Osservatorio il quale ne verifica la congruita'. Il Ministro, sulla base della verifica tecnica dell'Osservatorio, autorizza le universita' all'attivazione dei corsi o della facolta'.

Art. 4

Istituto universitario di scienze motorie di Roma 1. L'ISEF di Roma e' trasformato in istituto universitario statale e assume la denominazione di Istituto universitario di scienze motorie. Allo stesso si applicano le disposizioni vigenti per le universita' e per gli istituti di istruzione universitaria statali.
Il corso di laurea in scienze motorie e' attivato a decorrere dall'anno accademico 1999-2000. Per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.
2. L'Istituto universitario di scienze motorie subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ISEF di Roma.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro nomina un comitato tecnico di (( sei )) componenti, scelti fra professori universitari od altri esperti (( anche stranieri )) delle aree disciplinari interessate, assicurando anche una presenza degli attuali docenti dell'ISEF di Roma. Il comitato sovrintende all'organizzazione del nuovo istituto, provvede agli adempimenti connessi all'avvio delle attivita' e predispone lo statuto e il regolamento didattico della facolta', nonche' quello per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Lo statuto e i regolamenti sono soggetti ai controlli del Ministero ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168 .
4. Il comitato dura in carica (( tre anni )) accademici e assume le funzioni del consiglio di amministrazione, nonche' le attribuzioni del consiglio di facolta' fino all'assegnazione all'Istituto di almeno cinque docenti universitari di ruolo, di cui tre di prima fascia e due di seconda. Il presidente del comitato, eletto tra i suoi componenti, assume le funzioni temporanee di direttore dell'Istituto.
5. Il personale tecnico e amministrativo dell'ISEF di Roma resta assegnato all'Istituto universitario di scienze motorie e viene inquadrato nei ruoli universitari mantenendo la qualifica, l'anzianita' maturata ed il trattamento economico complessivo in godimento.

Art. 5

Personale docente non universitario 1. Il personale docente non universitario, in servizio presso l'ISEF di Roma e presso gli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127 , che abbia svolto a tale data almeno tre anni di attivita' di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico presso i medesimi istituti mantiene, a domanda, le funzioni didattiche presso le nuove facolta', corsi di laurea e di diploma, tenuto conto dell'organizzazione didattica e scientifica prevista dal nuovo ordinamento, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e con esclusione di ogni equiparazione ai professori universitari di ruolo, anche ai fini della valutazione del servizio pregresso. I predetti docenti, se dipendenti da pubbliche amministrazioni, mantengono il proprio stato giuridico e conservano il trattamento economico complessivo in godimento presso l'ISEF fino alla cessazione del rapporto con l'universita' e, comunque, non oltre il compimento dell'eta' prevista per il collocamento a riposo dalle disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni di appartenenza. Nel caso di utilizzazione di docenti non dipendenti da pubbliche amministrazioni il rapporto con le universita' cessa in ogni caso con il compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
Nota agli articoli 5 e 6:
- Per il titolo della legge 15 maggio 1997, n. 127 , si veda la nota alle premesse.

Art. 6

Personale tecnico-amministrativo degli ISEF pareggiati 1. Il personale tecnico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127 , presso un ISEF pareggiato e per il quale non sia cessato alla data di entrata in vigore del presente decreto il rapporto di lavoro con il medesimo istituto, trasformato in facolta' o corso di laurea e di diploma a seguito di convenzione con una universita', e' trasferito, a domanda, presso la stessa, mantenendo le funzioni ed il trattamento economico complessivo in godimento. Tale posizione e' mantenuta fino alla cessazione del rapporto con l'universita' ovvero fino al compimento dell'eta' prevista per il collocamento a riposo per il personale non docente universitario, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
2. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita' per la destinazione, alle stesse condizioni di cui al comma 1, del personale in servizio presso le sedi non convenzionate che non risulti utilizzato alla data di cessazione del pareggiamento di cui all'articolo 8, comma 2.
Nota agli articoli 5 e 6:
- Per il titolo della legge 15 maggio 1997, n. 127 , si veda la nota alle premesse.

Art. 7

Convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano 1. Le universita' possono instaurare rapporti convenzionali con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) finalizzati allo svolgimento di iniziative didattiche relativo all'aggiornamento professionale, alla formazione continua e all'attivazione di corsi di specializzazione, a programmi di ricerca scientifica di reciproco interesse, all'utilizzazione di strutture, attrezzature e impianti sportivi, nonche' ad altre attivita' connesse ai compiti istituzionali delle facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie.

Art. 8

Norme finali e transitorie 1. Gli ISEF provvedono al completamento dei corsi disciplinati dal precedente ordinamento per gli studenti iscritti al primo anno nell'anno accademico 1998-99. Dall'anno accademico 1999-2000 non sono consentite nuove immatricolazioni ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento.
2. Con il completamento dei corsi previsti dal comma 1 e, comunque, al termine dell'anno accademico 2000-2001 cessa il pareggiamento conferito ai sensi dell' articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 , e sono abrogate le disposizioni incompatibili.
3. Sono fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.
4. I regolamenti di ateneo di cui al comma 3 dell'articolo 2 disciplinano le modalita' di passaggio dal precedente al nuovo ordinamento anche ai fini del conseguimento della laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e dei diplomati presso gli ISEF, previa valutazione degli studi svolti.
5. L'accesso ai corsi di laurea degli studenti iscritti agli ISEF e dei diplomati e' programmato dagli atenei in relazione alla capacita' delle strutture delle nuove istituzioni.
6. L'Istituto universitario di scienze motorie di Roma e le universita' determinano, all'atto dell'attivazione delle facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, le procedure per l'esercizio dell'opzione per il trasferimento alle nuove istituzioni da parte dei docenti universitari, in servizio presso l'ISEF di Roma e presso gli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127 .
7. Nel primo triennio di attuazione delle disposizioni del presente decreto le risorse finanziarie, finalizzate alla istituzione delle facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie nell'ambito delle procedure di programmazione del sistema universitario, sono destinate esclusivamente alle universita' che intendono istituire le predette facolta' e i corsi in correlazione alla trasformazione degli attuali ISEF, anche con riferimento alle loro sedi distaccate.
8. Al sostegno finanziario delle universita' che attivano le finalita' e i corsi di cui al presente decreto si provvede con gli stanziamenti di cui all'unita' previsionale 2.1.2.2. dello stato di previsione del Ministero e con le risorse destinate alla programmazione del sistema universitario di cui all'unita' previsionale 2.1.2.1. In correlazione al processo di trasformazione degli ISEF pareggiati lo stanziamento di cui all'unita' previsionale di base 2.1.2.2. e' progressivamente trasferito all'unita' previsionale di base 2.1.2.3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 maggio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Berlinguer, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick Nota all' art. 8 :
- L' art. 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 , prevede:
"Art. 28. - L'ente o gli enti morali promotori dell'istruzione di tin Istituto superiore pareggiato di educazione fisica debbono rassegnare al Ministero per la pubblica istruzione lo schema del relativo statuto, allegando una motivata relazione, un documentato piano finanziario, nonche' la dimostrazione del possesso dei mezzi tecnici e didattici necessari al raggiungimento dei fini propri degli Istituti.
Il Ministro, accertato che lo schema nel suo complesso risponda all'interesse generale degli studi e, in particolare, che il piano finanziario ed i mezzi didattici e scientifici siano adeguati al raggiungimento dei fini prefissi, udito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, potra' accogliere la richiesta di pareggiamento.
Il provvedimento sara' emanato, osservando le norme dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , che valgono altresi' per le eventuali modificazioni da apportarsi agli statuti.
Il pareggiamento non puo' avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato".

Allegato

ALLEGATO
(previsto dall'art. 2, comma 3)
SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
CARATTERIZZANTI
A) Settori gia' previsti nell'ordinamento.
B01B Fisica
E03B Antropologia
E05A Biochimica
F22A Igiene generale ed applicata
E09A Anatomia umana
E06A Fisiologia umana
E06B Alimentazione e nutrizione umana
F07A Medicina interna
F16B Medicina fisica e riabilitativa
M09A Pedagogia generale
M09C Didattica
M10A Psicologia generale
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
M09B Storia della pedagogia
N01X Diritto privato
N10X Diritto amministrativo
Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi
B) Nuovi settori.
Scienze delle attivita' motorie:
teoria e metodologia del movimento umano;
teoria, tecnica e didattica dell'attivita' motoria per l'eta' evolutiva;
teoria, tecnica e didattica delle attivita' motorie per l'eta' adulta e anziana;
teoria, tecnica e didattica delle attivita' motorie di gruppo, ricreative e del tempo libero;
teoria, tecnica e didattica dell'attivita' motoria e sportiva "adattata";
teoria, tecnica e didattica dell'educazione motoria preventiva e compensativa.
Scienze delle discipline sportive:
teoria e metodologia dell'allenamento;
teoria, tecnica e didattica degli sport individuali;
teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra;
teoria, tecnica e didattica degli sport natatori;
metodi di valutazione motoria e attitudinale nello sport;
organizzazione degli organismi sportivi.
Scienze dell'organizzazione e della gestione dell'impiantistica sportiva:
legislazione, organizzazione e gestione dell'impiantistica sportiva;
organizzazione e gestione delle strutture turisticosportive;
marketing e metodologia della comunicazione sportiva;
programmazione e pianificazione territoriale dell'organizzazione sportiva.

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