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Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419. (DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 1999 n. 230)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 31/7/1999. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costruzione; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 1998, n. 419 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sannita', di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Diritto alla salute dei detenuti e degli internati
1 - I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di liberta', alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ((, tempestive)) ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli internati:
a) livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi;
b) azioni di protezione, di informazione e di educazione ai fini dello sviluppo della responsabilita' individuale e collettiva in materia di salute;
c) informazioni complete sul proprio stato di salute all'atto dell'ingresso in carcere durante il periodo di detenzione e all'atto della dimissione in liberta',
d) interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale.
e) l'assistenza sanitaria della gravidanza e della maternita' anche attraverso il potenziamento dei servizi di informazione e dei consultori, nonche' appropriate, efficaci ed essenziali prestazioni di prevenzione, diagnosi precoce e cura alle donne detenute o internate;
f) l'assistenza pediatrica e i servizi di puericultura idonei ad evitare ogni pregiudizio, limite o discriminazione alla equilibrata crescita o allo sviluppo della personalita', in ragione dell'ambiente di vita e di relazione sociale, ai figli delle donne detenute o internate che durante la prima infanzia convivono con le madri negli istituti penitenziari.
3. Ogni Azienda unita' sanitaria locale, nel cui ambito e' ubicato un istituto penitenziario, adotta un'apposita Carta dei servizi sanitari per i detenuti e gli internati. Ai fini della predisposizione della Carta dei servizi sanitari le Aziende unita' sanitarie locali e l'amministrazione penitenziaria promuovono consultazioni con rappresentanze di detenuti ed internati e con gli organismi di volontariato per la tutela dei diritti dei cittadini.
4. I detenuti e gli internati conservano l'iscrizione al Servizio saintario nazionale per tutte le forme di assistenza, ivi compresa quella medico-generica.
5. Sono iscritti al Servizio sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia.
6. I detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale.
AVVERTENZA :
Il testo delle note qui pubblicato e', stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio, restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
Principi 1. Lo Stato, le regioni, i comuni, le aziende unita' sanitarie locali e gli istituti penitenziari uniformano le proprie azioni e concorrono responsabimente alla realizzazione di condizioni di protezione della salute dei detenuti e degli internati, attraverso sistemi di informazione ed educazione sanitaria per l'attuazione di misure di prevenzione e lo svolgimento delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione contenute nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali.
2. L'assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati e' organizzata secondo principi di globalita' dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarieta' dei servizi e delle prestazioni, di integrazione della assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuita' terapeutica.
3. Alla erogazione delle prestazioni sanitarie provvede l'Azienda unita' sanitaria locale. L'amministrazione penitenziaria provvede alla sicurezza dei detenuti e a quella degli internati ivi assistiti.
Art. 3
Competenze in materia sanitaria 1. Il Ministero della sanita' esercita le competenze in materia di programmazione, indirizzo e coordinamento del Servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari.
2. Le regioni esercitano, le competenze in ordine alle funzioni di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari regionali negli istituti penitenziari e il controllo sul funzionamento dei servizi medesimi.
3. Alle Aziende unita' sanitarie locali sono affidati la gestione e il controllo dei servizi sanitari negli istituti penitenziari. Il direttore generale risponde della mancata applicazione e dei ritardi nell'attuazione delle misure previste ai fini dello svolgimento dell'assistenza sanitaria nei suddetti istituti.
4. L'amministrazione penitenziaria segnala alle Aziende unita' sanitarie locali e, ai fini dell' esercizio dei poteri sostitutivi, alle regioni e al Ministero della sanita', la mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo.
Art. 4
Competenze in materia di sicurezza 1. Al Ministero di grazia e giustizia sono riservate tutte le competenze in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati.
2. Sulla base degli indirizzi formulati con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanita', il direttore dell'istituto penitenziario sentito il direttore generale dall'Azienda unita' sanitaria locale, disciplina il regime autorizzatorio e le modalita' di accesso nell'istituto medesimo del personale appartenente al servizio sanitario nazionale.
3. Il Personale appartenente al Servizio sanitario nazionale e' tenuto all'osservanza delle norme previste dall'ordinamento penitenziario dal relativo regolamento di esecuzione, dal regolamento interno dell'istituto penitenziario, nonche' delle direttive impartite dall'ammnistrazione penitenziaria e dal direttore dell'istituto medesimo in materia di organizzazione e sicurezza.
4. In relazione alle esigenze dell'amministrazione penitenziaria e' definito, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con provvedimento adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della sanita', con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali, un contingente di personale medico e sanitario da destinare all'Amministrazione penitenziaria. Con il medesimo provvedimento sono stabiliti i requisiti e i criteri per la individuazione di detto personale, nonche' i relativi compiti, fermo restando il diritto di opzione per tale contingente di personale.
Art. 5
Progetto obiettivo per la tutela della salute
in ambito penitenziario 1. Nell'ambito del Piano sanitario nazionale di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ,e successive modificazioni ed integrazioni, e' previsto un apposito Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario.
2. Il Progetto obiettivo di cui al comma 1 ha durata triennale ed e' approvato con decreto di natura non regolamentare del Ministro della sanita' e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . In sede di prima applicazione, il Progetto obiettivo e' approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Nel Progetto obiettivo di cui al comma 1 sono definiti gli indirizzi alle regioni, volti a garantire gli obiettivi di salute dei detenuti e degli internati. Il Progetto obiettivo indica, in particolare:
a) gli indirizzi specifici finalizzati ad orientare il Servizio sanitario nazionale verso il miglioramento continuo dell'assistenza negli istituti penitenziari;
b) i modelli organizzativi dei servizi sanitari penitenziari anche di tipo dipartimentale differenziati secondo la tipologia di istituto;
c) le esigenze relative alla formazione specifica dell'assistenza sanitaria in ambito penitenziario;
d) le linee-guida finalizzate a favorire all'interno degli istituti penitenziari lo sviluppo delle modalita' sistematiche di revisione e valutazione dell'assistenza erogata ad assicurare l'applicazione dei livelli uniformi, essenziali e appropriati di assistenza;
e) gli obiettivi di salute da raggiungere nel triennio nell' ambito degli istituti penitenziari.
4. Nella determinazione dei criteri generali di valutazione dell'attivita' dei direttori generali le regioni tengono conto anche del raggiungimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi sanitari negli istituti penitenziari, con riferimento alle risorse disponibili e alle caratteristiche degli istituti penitenziari medesimi.
5. Le regioni danno attuazione, nell'ambito dei propri piani sanitari regionali, agli indirizzi contenuti nel Piano sanitario nazionale, sentiti i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, anche prevedendo specifici, progetti di intervento in materia di assistenza sanitaria nei confronti dei detenuti e degli internati. La mancanza del Piano sanitario regionale comporta l'applicazione del Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario di cui al comma 1.
6. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del Progetto obiettivo di cui al comma 1 senza che la regione abbia provveduto a dare attuazione a quanto previsto dal comma 5, il Ministero delle sanita' sentita la regione interessata, fissa un termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso tale termine il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita' e del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta gli atti necessari per dare attuazione nella regione al Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario, anche mediante la nomina di commissari ad acta.
7. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanita', e' integrata con un apposito capitolo sull'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari, redatto d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, nel quale sono:
a) illustrate le condizioni di salute della popolazione detenuta e internata;
b) descritte le risorse impiegate e le attivita' svolte dal Servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari;
c) esposti i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi finali stabiliti nel Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario;
d) illustrati i risultati conseguiti dalle regioni rispetto all'attuazione di piani sanitari regionali;
e) fornite indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e per la programmazione degli interventi in ambito penitenziario
Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 , e successive modificazioni e integrazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e' il seguente:
"Art.1. (Programmazione sanitaria nazionale e definizione dei livelli uniformi di assistenza).
1. Gli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione e le linee generali di indirizzo del Servizio sanitario nazionale nonche' i livelli di assistenza da assicurare in condizioni di uniformita' sul territorio nazionale ed i relativi finanziamenti di parte corrente ed in conto capitale sono stabiliti con il Piano sanitario nazionale, nel rispetto degli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e di tutela della salute individuati a livello internazionale ed in coerenza con l'entita' del finanziamento assicurato al Servizio sanitario nazionale. Il Piano sanitario nazionale e' predisposto dal Governo, sentite le commissioni parlamentari permanenti competenti per la materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto. Il Governo, ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il Piano e' adottato, ai sensi dell' art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13 , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ove non vi sia l'intesa entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto, il Governo provvede direttamente con atto motivato.
2. Il Piano sanitario nazionale, che ha durata triennale, e' adottato dal Governo entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente. Il Piano sanitario nazionale puo' essere modificato nel corso del triennio, con la procedura di cui al precedente comma, anche per quanto riguarda i limiti e i criteri di erogazione delle prestazioni e le eventuali forme di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti in relazione alle risorse stabilite dalla legge finanziaria.
3. Il Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996 e' adottato entro il 31 luglio 1993.
4. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento anche ai fini del riequilibrio territoriale delle condizioni sanitarie della popolazione;
b) i livelli uniformi di assistenza sanitaria da individuare sulla base anche di dati epidemiologici e clinici, con la specificazione delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini, rapportati al volume delle risorse a disposizione;
c) i progetti-obiettivo da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio- assistenziali degli enti locali, fermo restando il disposto dell' art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , in materia di attribuazione degli oneri relativi;
d) le esigenze prioritarie in materia di ricerca biomedica e di ricerca sanitaria applicata, orientata anche alla sanita' pubblica veterinaria, alle funzioni gestionali ed alla valutazione dei servizi e delle attivita' svolte;
e) gli indirizzi relativi alla formazione di base del personale;
f) le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti;
g) i finanziamenti relativi a ciascun anno di validita' del piano in coerenza con i livelli uniformi di assistenza.
5. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano con le modalita' previste dai rispettivi statuti, i Piani sanitari regionali, uniformandoli alle indicazioni del Piano sanitario nazionale, e definendo i modelli organizzativi dei servizi in funzione delle specifiche esigenze del territorio e delle risorse effettivamente a disposizione.
6. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanita', espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale, illustra analiticamente e comparativamente costi, rendimenti e risultati delle unita' del Servizio e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La Relazione fa menzione dei risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali.
7. Su richiesta delle regioni o direttamente, il Ministero della sanita' promuove forme di collaborazione nonche' l'elaborazione di apposite linee guida, in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento. Per quest' attivita'' il Ministero si avvale dell'Agenzia per l'organizzazione dei servizi sanitari regionali".
- Il testo dell' art. 8 del, decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il seguente:
"Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata).
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
Art. 6
Personale e strutture 1. Con uno o piu decreti del Ministro della sanita' e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' individuato il personale operante negli istituti penitenziari da trasferire al Servizio sanitario nazionale. Si applica l' articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n.59 .
2. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali sono definite le forme e le procedure per il trasferimento del personale individuato ai sensi del comma 1, anche con la definizione di apposite tabelle di equivalenza.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' disciplinato nel rispetto dei principi contenuti nell' articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e degli altri beni strumentali di proprieta'' della amministrazione penitenziaria da destinare al servizio sanitario nazionale.
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' il seguente:
"Art. 19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".
- Il testo dell' articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), e' il seguente:
"Art. 7 (Attribuzione delle risorse).
1. I provvedimenti di cui all' art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.59 , determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresi' efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all' articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all' effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, puo' essere graduata secondo data certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all' articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all' articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , si provvede alla individuazione delle modalita' e delle procedure di trasferimento, nonche' dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata. Il personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni- autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all' articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 .
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti gia' previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresi', nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , di seguito denominata ÊConferenza unificata¾, promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall' articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell' articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.59 .
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata puo' predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all' articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.59 . Si applica a tal fine la disposizione di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 .
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell' articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.59 , nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta".
Art. 7
Trasferimento di risorse 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto legislativo e dei decreti legislativi di cui all' articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419 , si provvede mediante utilizzazione delle risorse assegnate al Ministero di grazia e giustizia e destinate alla sanita' penitenziaria.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono assegnate al Fondo sanitario nazionale le risorse finanziarie, relative alle funzioni progressivamente trasferite, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. Con il medesimo decreto sono definiti, altresi', i criteri e le modalita' della loro gestione.
3. Dall'applicazione del presente decreto legislativo non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato superiori all'ammontare delle risorse attualmente assegnate al Ministero di grazia e giustizia e destinate alla sanita' penitenziaria.
Nota all'art. 7.
- Per il testo dell'art.5, comma 2, della citata legge 30 novembre 1998, n.419 , si veda in nota al titolo.
Art. 8
Trasferimemo delle funzioni e fase sperimentale 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 sono trasferite al servizio sanitario nazionale le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti. Sono contestualmente trasferiti il relativo personale, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni strumentali nonche' le risorse finanziarie, nel rispetto dei principi contenuti nell' articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .
2. Con decreto del Ministro della sanita' e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate almeno tre regioni nelle quali avviare il graduale trasferimento, in forma sperimentale, delle restanti funzioni sanitarie. Con il medesimo decreto e' stabilita la durata della fase sperimentale, ((. . .)) .
3. Nella fase sperimentale prevista dal comma 2 al rapporto di lavoro del personale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6. Tale personale e' posto alle, dipendenze funzionali del Servizio sanitario nazionale. I beni strumentali restano nella titolarita' della amministrazione penitenziaria; la gestione degli stessi e' affidata al Servizio sanitario nazionale.
(( 4. Al termine della fase sperimentale, che si concludera' entro il 30 giugno 2002, sulla base della sperimentazione svolta, si provvedera' al riordino definitivo del settore con i decreti di cui all' articolo 7 della legge n. 59 del 1997 , o altri strumenti normativi ritenuti idonei e necessari. ))
Art. 9
Trasferimento delle funzioni alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome 1. Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente decreto legislativo si provvede, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, con norme di attuazione ai sensi dei rispettivi statuti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 giugno 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri BINDI, Ministro della sanita' DILIBERTO, Ministro di grazia e giustizia AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione- economica PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica BELLILLO, Ministro per gli affari sociali Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419. (DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 1999 n. 230)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 31/7/1999. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costruzione; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 1998, n. 419 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sannita', di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro per gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Diritto alla salute dei detenuti e degli internati
1 - I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di liberta', alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ((, tempestive)) ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, in particolare, ai detenuti e agli internati:
a) livelli di prestazioni analoghi a quelli garantiti ai cittadini liberi;
b) azioni di protezione, di informazione e di educazione ai fini dello sviluppo della responsabilita' individuale e collettiva in materia di salute;
c) informazioni complete sul proprio stato di salute all'atto dell'ingresso in carcere durante il periodo di detenzione e all'atto della dimissione in liberta',
d) interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio psichico e sociale.
e) l'assistenza sanitaria della gravidanza e della maternita' anche attraverso il potenziamento dei servizi di informazione e dei consultori, nonche' appropriate, efficaci ed essenziali prestazioni di prevenzione, diagnosi precoce e cura alle donne detenute o internate;
f) l'assistenza pediatrica e i servizi di puericultura idonei ad evitare ogni pregiudizio, limite o discriminazione alla equilibrata crescita o allo sviluppo della personalita', in ragione dell'ambiente di vita e di relazione sociale, ai figli delle donne detenute o internate che durante la prima infanzia convivono con le madri negli istituti penitenziari.
3. Ogni Azienda unita' sanitaria locale, nel cui ambito e' ubicato un istituto penitenziario, adotta un'apposita Carta dei servizi sanitari per i detenuti e gli internati. Ai fini della predisposizione della Carta dei servizi sanitari le Aziende unita' sanitarie locali e l'amministrazione penitenziaria promuovono consultazioni con rappresentanze di detenuti ed internati e con gli organismi di volontariato per la tutela dei diritti dei cittadini.
4. I detenuti e gli internati conservano l'iscrizione al Servizio saintario nazionale per tutte le forme di assistenza, ivi compresa quella medico-generica.
5. Sono iscritti al Servizio sanitario nazionale gli stranieri, limitatamente al periodo in cui sono detenuti o internati negli istituti penitenziari. Tali soggetti hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, a prescindere dal regolare titolo di permesso di soggiorno in Italia.
6. I detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale.
AVVERTENZA :
Il testo delle note qui pubblicato e', stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio, restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
Principi 1. Lo Stato, le regioni, i comuni, le aziende unita' sanitarie locali e gli istituti penitenziari uniformano le proprie azioni e concorrono responsabimente alla realizzazione di condizioni di protezione della salute dei detenuti e degli internati, attraverso sistemi di informazione ed educazione sanitaria per l'attuazione di misure di prevenzione e lo svolgimento delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione contenute nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali.
2. L'assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati e' organizzata secondo principi di globalita' dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarieta' dei servizi e delle prestazioni, di integrazione della assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuita' terapeutica.
3. Alla erogazione delle prestazioni sanitarie provvede l'Azienda unita' sanitaria locale. L'amministrazione penitenziaria provvede alla sicurezza dei detenuti e a quella degli internati ivi assistiti.
Art. 3
Competenze in materia sanitaria 1. Il Ministero della sanita' esercita le competenze in materia di programmazione, indirizzo e coordinamento del Servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari.
2. Le regioni esercitano, le competenze in ordine alle funzioni di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari regionali negli istituti penitenziari e il controllo sul funzionamento dei servizi medesimi.
3. Alle Aziende unita' sanitarie locali sono affidati la gestione e il controllo dei servizi sanitari negli istituti penitenziari. Il direttore generale risponde della mancata applicazione e dei ritardi nell'attuazione delle misure previste ai fini dello svolgimento dell'assistenza sanitaria nei suddetti istituti.
4. L'amministrazione penitenziaria segnala alle Aziende unita' sanitarie locali e, ai fini dell' esercizio dei poteri sostitutivi, alle regioni e al Ministero della sanita', la mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo.
Art. 4
Competenze in materia di sicurezza 1. Al Ministero di grazia e giustizia sono riservate tutte le competenze in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati.
2. Sulla base degli indirizzi formulati con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanita', il direttore dell'istituto penitenziario sentito il direttore generale dall'Azienda unita' sanitaria locale, disciplina il regime autorizzatorio e le modalita' di accesso nell'istituto medesimo del personale appartenente al servizio sanitario nazionale.
3. Il Personale appartenente al Servizio sanitario nazionale e' tenuto all'osservanza delle norme previste dall'ordinamento penitenziario dal relativo regolamento di esecuzione, dal regolamento interno dell'istituto penitenziario, nonche' delle direttive impartite dall'ammnistrazione penitenziaria e dal direttore dell'istituto medesimo in materia di organizzazione e sicurezza.
4. In relazione alle esigenze dell'amministrazione penitenziaria e' definito, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con provvedimento adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della sanita', con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali, un contingente di personale medico e sanitario da destinare all'Amministrazione penitenziaria. Con il medesimo provvedimento sono stabiliti i requisiti e i criteri per la individuazione di detto personale, nonche' i relativi compiti, fermo restando il diritto di opzione per tale contingente di personale.
Art. 5
Progetto obiettivo per la tutela della salute
in ambito penitenziario 1. Nell'ambito del Piano sanitario nazionale di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ,e successive modificazioni ed integrazioni, e' previsto un apposito Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario.
2. Il Progetto obiettivo di cui al comma 1 ha durata triennale ed e' approvato con decreto di natura non regolamentare del Ministro della sanita' e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . In sede di prima applicazione, il Progetto obiettivo e' approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Nel Progetto obiettivo di cui al comma 1 sono definiti gli indirizzi alle regioni, volti a garantire gli obiettivi di salute dei detenuti e degli internati. Il Progetto obiettivo indica, in particolare:
a) gli indirizzi specifici finalizzati ad orientare il Servizio sanitario nazionale verso il miglioramento continuo dell'assistenza negli istituti penitenziari;
b) i modelli organizzativi dei servizi sanitari penitenziari anche di tipo dipartimentale differenziati secondo la tipologia di istituto;
c) le esigenze relative alla formazione specifica dell'assistenza sanitaria in ambito penitenziario;
d) le linee-guida finalizzate a favorire all'interno degli istituti penitenziari lo sviluppo delle modalita' sistematiche di revisione e valutazione dell'assistenza erogata ad assicurare l'applicazione dei livelli uniformi, essenziali e appropriati di assistenza;
e) gli obiettivi di salute da raggiungere nel triennio nell' ambito degli istituti penitenziari.
4. Nella determinazione dei criteri generali di valutazione dell'attivita' dei direttori generali le regioni tengono conto anche del raggiungimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi sanitari negli istituti penitenziari, con riferimento alle risorse disponibili e alle caratteristiche degli istituti penitenziari medesimi.
5. Le regioni danno attuazione, nell'ambito dei propri piani sanitari regionali, agli indirizzi contenuti nel Piano sanitario nazionale, sentiti i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, anche prevedendo specifici, progetti di intervento in materia di assistenza sanitaria nei confronti dei detenuti e degli internati. La mancanza del Piano sanitario regionale comporta l'applicazione del Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario di cui al comma 1.
6. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del Progetto obiettivo di cui al comma 1 senza che la regione abbia provveduto a dare attuazione a quanto previsto dal comma 5, il Ministero delle sanita' sentita la regione interessata, fissa un termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso tale termine il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita' e del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta gli atti necessari per dare attuazione nella regione al Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario, anche mediante la nomina di commissari ad acta.
7. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanita', e' integrata con un apposito capitolo sull'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari, redatto d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, nel quale sono:
a) illustrate le condizioni di salute della popolazione detenuta e internata;
b) descritte le risorse impiegate e le attivita' svolte dal Servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari;
c) esposti i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi finali stabiliti nel Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario;
d) illustrati i risultati conseguiti dalle regioni rispetto all'attuazione di piani sanitari regionali;
e) fornite indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e per la programmazione degli interventi in ambito penitenziario
Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 , e successive modificazioni e integrazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e' il seguente:
"Art.1. (Programmazione sanitaria nazionale e definizione dei livelli uniformi di assistenza).
1. Gli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione e le linee generali di indirizzo del Servizio sanitario nazionale nonche' i livelli di assistenza da assicurare in condizioni di uniformita' sul territorio nazionale ed i relativi finanziamenti di parte corrente ed in conto capitale sono stabiliti con il Piano sanitario nazionale, nel rispetto degli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e di tutela della salute individuati a livello internazionale ed in coerenza con l'entita' del finanziamento assicurato al Servizio sanitario nazionale. Il Piano sanitario nazionale e' predisposto dal Governo, sentite le commissioni parlamentari permanenti competenti per la materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto. Il Governo, ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il Piano e' adottato, ai sensi dell' art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13 , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ove non vi sia l'intesa entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto, il Governo provvede direttamente con atto motivato.
2. Il Piano sanitario nazionale, che ha durata triennale, e' adottato dal Governo entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente. Il Piano sanitario nazionale puo' essere modificato nel corso del triennio, con la procedura di cui al precedente comma, anche per quanto riguarda i limiti e i criteri di erogazione delle prestazioni e le eventuali forme di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti in relazione alle risorse stabilite dalla legge finanziaria.
3. Il Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996 e' adottato entro il 31 luglio 1993.
4. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento anche ai fini del riequilibrio territoriale delle condizioni sanitarie della popolazione;
b) i livelli uniformi di assistenza sanitaria da individuare sulla base anche di dati epidemiologici e clinici, con la specificazione delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini, rapportati al volume delle risorse a disposizione;
c) i progetti-obiettivo da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio- assistenziali degli enti locali, fermo restando il disposto dell' art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , in materia di attribuazione degli oneri relativi;
d) le esigenze prioritarie in materia di ricerca biomedica e di ricerca sanitaria applicata, orientata anche alla sanita' pubblica veterinaria, alle funzioni gestionali ed alla valutazione dei servizi e delle attivita' svolte;
e) gli indirizzi relativi alla formazione di base del personale;
f) le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti;
g) i finanziamenti relativi a ciascun anno di validita' del piano in coerenza con i livelli uniformi di assistenza.
5. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano con le modalita' previste dai rispettivi statuti, i Piani sanitari regionali, uniformandoli alle indicazioni del Piano sanitario nazionale, e definendo i modelli organizzativi dei servizi in funzione delle specifiche esigenze del territorio e delle risorse effettivamente a disposizione.
6. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanita', espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale, illustra analiticamente e comparativamente costi, rendimenti e risultati delle unita' del Servizio e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La Relazione fa menzione dei risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali.
7. Su richiesta delle regioni o direttamente, il Ministero della sanita' promuove forme di collaborazione nonche' l'elaborazione di apposite linee guida, in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento. Per quest' attivita'' il Ministero si avvale dell'Agenzia per l'organizzazione dei servizi sanitari regionali".
- Il testo dell' art. 8 del, decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il seguente:
"Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata).
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
Art. 6
Personale e strutture 1. Con uno o piu decreti del Ministro della sanita' e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' individuato il personale operante negli istituti penitenziari da trasferire al Servizio sanitario nazionale. Si applica l' articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n.59 .
2. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali sono definite le forme e le procedure per il trasferimento del personale individuato ai sensi del comma 1, anche con la definizione di apposite tabelle di equivalenza.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' disciplinato nel rispetto dei principi contenuti nell' articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e degli altri beni strumentali di proprieta'' della amministrazione penitenziaria da destinare al servizio sanitario nazionale.
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' il seguente:
"Art. 19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".
- Il testo dell' articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), e' il seguente:
"Art. 7 (Attribuzione delle risorse).
1. I provvedimenti di cui all' art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.59 , determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresi' efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all' articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all' effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, puo' essere graduata secondo data certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all' articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all' articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , si provvede alla individuazione delle modalita' e delle procedure di trasferimento, nonche' dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata. Il personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni- autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all' articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 .
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti gia' previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresi', nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , di seguito denominata ÊConferenza unificata¾, promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall' articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell' articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.59 .
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata puo' predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all' articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.59 . Si applica a tal fine la disposizione di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 .
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell' articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.59 , nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta".
Art. 7
Trasferimento di risorse 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto legislativo e dei decreti legislativi di cui all' articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419 , si provvede mediante utilizzazione delle risorse assegnate al Ministero di grazia e giustizia e destinate alla sanita' penitenziaria.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono assegnate al Fondo sanitario nazionale le risorse finanziarie, relative alle funzioni progressivamente trasferite, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. Con il medesimo decreto sono definiti, altresi', i criteri e le modalita' della loro gestione.
3. Dall'applicazione del presente decreto legislativo non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato superiori all'ammontare delle risorse attualmente assegnate al Ministero di grazia e giustizia e destinate alla sanita' penitenziaria.
Nota all'art. 7.
- Per il testo dell'art.5, comma 2, della citata legge 30 novembre 1998, n.419 , si veda in nota al titolo.
Art. 8
Trasferimemo delle funzioni e fase sperimentale 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 sono trasferite al servizio sanitario nazionale le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria con riferimento ai soli settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti. Sono contestualmente trasferiti il relativo personale, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni strumentali nonche' le risorse finanziarie, nel rispetto dei principi contenuti nell' articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .
2. Con decreto del Ministro della sanita' e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate almeno tre regioni nelle quali avviare il graduale trasferimento, in forma sperimentale, delle restanti funzioni sanitarie. Con il medesimo decreto e' stabilita la durata della fase sperimentale, ((. . .)) .
3. Nella fase sperimentale prevista dal comma 2 al rapporto di lavoro del personale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6. Tale personale e' posto alle, dipendenze funzionali del Servizio sanitario nazionale. I beni strumentali restano nella titolarita' della amministrazione penitenziaria; la gestione degli stessi e' affidata al Servizio sanitario nazionale.
(( 4. Al termine della fase sperimentale, che si concludera' entro il 30 giugno 2002, sulla base della sperimentazione svolta, si provvedera' al riordino definitivo del settore con i decreti di cui all' articolo 7 della legge n. 59 del 1997 , o altri strumenti normativi ritenuti idonei e necessari. ))
Art. 9
Trasferimento delle funzioni alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome 1. Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente decreto legislativo si provvede, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, con norme di attuazione ai sensi dei rispettivi statuti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 giugno 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri BINDI, Ministro della sanita' DILIBERTO, Ministro di grazia e giustizia AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione- economica PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica BELLILLO, Ministro per gli affari sociali Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO