Änderungen vergleichen: Inclusione dell'abitato di Rodi Garganico, in provincia di Foggia, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1959 n. 1342)
Versionen auswählen:
Inclusione dell'abitato di Rodi Garganico, in provincia di Foggia, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1959 n. 1342)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1223, emesso nell'adunanza dell'8 settembre 1959;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo 4°, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Rodi Garganico, in provincia di Foggia, limitatamente alle tre zone appresso indicate e delimitate da una linea rossa nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente:
Prima zona, che comprende corso Giannone, la sottostante ferrovia in galleria, via Pietro Micca e adiacenze;
Seconda zona, che comprende il Cimitero e la sottostante galleria;
Terza zona, che comprende via Calvario e adiacenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 ottobre 1959 GRONCHI TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 febbraio 1960 Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 63. - VILLA
Inclusione dell'abitato di Rodi Garganico, in provincia di Foggia, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1959 n. 1342)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1223, emesso nell'adunanza dell'8 settembre 1959;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo 4°, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Rodi Garganico, in provincia di Foggia, limitatamente alle tre zone appresso indicate e delimitate da una linea rossa nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente:
Prima zona, che comprende corso Giannone, la sottostante ferrovia in galleria, via Pietro Micca e adiacenze;
Seconda zona, che comprende il Cimitero e la sottostante galleria;
Terza zona, che comprende via Calvario e adiacenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 ottobre 1959 GRONCHI TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 febbraio 1960 Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 63. - VILLA