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Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale "Achille De Giovanni", con sede in Venezia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1970 n. 1126)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale "Achille De Giovanni" di Venezia;
Visto il decreto del medico provinciale di Venezia in data 28 aprile 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale sanatoriale "Achille De Giovanni" di Venezia, e' stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;
Visto l' art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , in virtu' del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attivita' diverse da quelle ospedaliere;
Visti gli articoli 3, 5, 9 e 57, della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale sanatoriale "Achille De Giovanni", con sede in Venezia, di cui alle premesse, e' costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio del nuovo ente e' quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.
Il medico provinciale di Venezia, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominera' un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 giugno 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 dicembre 1970 Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 59. - CARUSO

Allegato

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO
Il patrimonio dell'ospedale "Achille De Giovanni" di Venezia e costituito da:
a) Immobili:
complesso immobiliare sito nel comune di Venezia (localita' Saccasessola), quale risulta dalla allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi inesistenti;
Nuovo catasto terreni - Foglio n. 34, particelle 18-parte, 29-parte, 32-parte, per un valore approssimativo di L. 3.087.000.000.
b) Mobili:
mobili e attrezzature come risultano dalla "Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Venezia".
Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalita' giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.
I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attivita' dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.
All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all' art. 5 della legge n. 132 del 1968 , saranno determinate le attivita' e le passivita' che passano al nuovo ente.
Visto, il Ministro: MARIOTTI
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Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale sanatoriale "Achille De Giovanni", con sede in Venezia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1970 n. 1126)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Considerato che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale gestisce l'ospedale sanatoriale "Achille De Giovanni" di Venezia;
Visto il decreto del medico provinciale di Venezia in data 28 aprile 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale sanatoriale "Achille De Giovanni" di Venezia, e' stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;
Visto l' art. 57 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , in virtu' del quale, per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge stessa e la nomina del commissario per la provvisoria gestione, l'I.N.P.S. deve tenere una distinta gestione per le attivita' diverse da quelle ospedaliere;
Visti gli articoli 3, 5, 9 e 57, della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale sanatoriale "Achille De Giovanni", con sede in Venezia, di cui alle premesse, e' costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio del nuovo ente e' quello risultante dall'unita descrizione, che forma parte integrante del presente decreto.
Il medico provinciale di Venezia, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominera' un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 giugno 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 dicembre 1970 Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 59. - CARUSO

Allegato

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO
Il patrimonio dell'ospedale "Achille De Giovanni" di Venezia e costituito da:
a) Immobili:
complesso immobiliare sito nel comune di Venezia (localita' Saccasessola), quale risulta dalla allegata tavola planimetrica (circoscritto con segno marcato), comprensivo dei terreni, contraddistinti in catasto dai seguenti numeri particellari, e dei fabbricati in essi inesistenti;
Nuovo catasto terreni - Foglio n. 34, particelle 18-parte, 29-parte, 32-parte, per un valore approssimativo di L. 3.087.000.000.
b) Mobili:
mobili e attrezzature come risultano dalla "Consistenza alla data del 31 dicembre 1969 del materiale di inventario in dotazione alla istituzione sanitaria dell'I.N.P.S. di Venezia".
Non esistono debiti e crediti rispettivamente a carico e a favore dell'ospedale, essendo questo privo di personalita' giuridica e come tale rientrante nell'amministrazione centralizzata dell'I.N.P.S.
I debiti e i crediti derivanti dai rapporti giuridici relativi all'attivita' dell'ospedale ed esistenti alla data di pubblicazione del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero fanno pertanto capo al detto istituto.
All'atto del trapasso della gestione al commissario di cui all' art. 5 della legge n. 132 del 1968 , saranno determinate le attivita' e le passivita' che passano al nuovo ente.
Visto, il Ministro: MARIOTTI

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