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Ripristino degli Uffici del registro nei comuni di Avigliano, di Laviano e di Pont Canavese. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1956 n. 1244)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Sono istituiti gli Uffici del registro di Avigliano, di Laviano e di Pont Canavese.

Art. 2

Le modifiche apportate alle attuali circoscrizioni finanziarie, in dipendenza della disposizione di cui al precedente articolo, sono indicate nelle annesse tabelle A, B e C che vistate dal Ministro per le finanze, formano parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sara' fissata entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto - la data in cui entreranno in funzione gli Uffici di cui all'art. 1 in dipendenza delle modifiche previste nei precedenti articoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 agosto 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1956 Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 15. - CARLOMAGNO

Tabelle

TABELLA A
PROVINCIA DI POTENZA
Distretto di Potenza
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
PROVINCIA DI SALERNO
Distretto di Eboli
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA C
PROVINCIA DI TORINO
Distretto di Cuorgne'
Parte di provvedimento in formato grafico
Version: 31.08.1956
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Ripristino degli Uffici del registro nei comuni di Avigliano, di Laviano e di Pont Canavese. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1956 n. 1244)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Sono istituiti gli Uffici del registro di Avigliano, di Laviano e di Pont Canavese.

Art. 2

Le modifiche apportate alle attuali circoscrizioni finanziarie, in dipendenza della disposizione di cui al precedente articolo, sono indicate nelle annesse tabelle A, B e C che vistate dal Ministro per le finanze, formano parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sara' fissata entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto - la data in cui entreranno in funzione gli Uffici di cui all'art. 1 in dipendenza delle modifiche previste nei precedenti articoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 agosto 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1956 Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 15. - CARLOMAGNO

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TABELLA A
PROVINCIA DI POTENZA
Distretto di Potenza
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
PROVINCIA DI SALERNO
Distretto di Eboli
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA C
PROVINCIA DI TORINO
Distretto di Cuorgne'
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