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Version: 09.12.1987
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Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo unico, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 856, recante: "Modifica dell'articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica", limitatamente alle parole: "b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari". (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 dicembre 1987 n. 500)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 75 della Costituzione ; Visto l' art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352 ; Visti gli atti, trasmessi in data 7 dicembre 1987 dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987 , per l'abrogazione dell'articolo unico, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 856 , recante: "Modifica all' articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica", limitatamente alle parole: "b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari"; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto:

Art. 1

1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987 , e' abrogato l'articolo unico, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 856 , limitatamente alle parole: "b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari".
2. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 dicembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 dicembre 1987 Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 16
Version: 09.12.1987
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Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo unico, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 856, recante: "Modifica dell'articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica", limitatamente alle parole: "b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari". (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 dicembre 1987 n. 500)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 75 della Costituzione ; Visto l' art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352 ; Visti gli atti, trasmessi in data 7 dicembre 1987 dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987 , per l'abrogazione dell'articolo unico, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 856 , recante: "Modifica all' articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica", limitatamente alle parole: "b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari"; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto:

Art. 1

1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987 , e' abrogato l'articolo unico, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 856 , limitatamente alle parole: "b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari".
2. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 dicembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 dicembre 1987 Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 16

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