Monitoring Gesetzessammlung
Änderungen vergleichen: Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'Impresa della Societa' italiana Meridionale Energia Atomica SIMEA Societa' per azioni. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1963 n. 1344)
Versionen auswählen:
Version: 16.09.1963
Anzahl Änderungen: 0

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'Impresa della Societa' italiana Meridionale Energia Atomica SIMEA Societa' per azioni. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1963 n. 1344)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 , contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 , contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Ritenuto che l'impresa appartenente alla Societa' italiana Meridionale Energia Atomica - SIMEA, societa' per azioni, con sede in Latina, borgo Sabotino, rientra tra le imprese previste dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1

L'impresa della Societa' italiana Meridionale Energia Atomica - SIMEA, societa' per azioni, con sede in Latina, borgo Sabotino, e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dallo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .

Art. 2

L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente razionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962 n. 1613 , e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 .

Art. 3

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Societa' italiana Meridionale Energia Atomica: - SIMEA, societa' per azioni, con sede in Latina, borgo Sabotino, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1%63, n. 36.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 settembre 1963 SEGNI LEONE - TOGNI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1963 Atti del governo, registro n. 175, foglio n. 2. - VILLA
Version: 16.09.1963
Anzahl Änderungen: 0

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'Impresa della Societa' italiana Meridionale Energia Atomica SIMEA Societa' per azioni. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1963 n. 1344)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 , contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 , contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Ritenuto che l'impresa appartenente alla Societa' italiana Meridionale Energia Atomica - SIMEA, societa' per azioni, con sede in Latina, borgo Sabotino, rientra tra le imprese previste dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1

L'impresa della Societa' italiana Meridionale Energia Atomica - SIMEA, societa' per azioni, con sede in Latina, borgo Sabotino, e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dallo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .

Art. 2

L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente razionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962 n. 1613 , e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 .

Art. 3

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Societa' italiana Meridionale Energia Atomica: - SIMEA, societa' per azioni, con sede in Latina, borgo Sabotino, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1%63, n. 36.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 settembre 1963 SEGNI LEONE - TOGNI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1963 Atti del governo, registro n. 175, foglio n. 2. - VILLA

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Markierungen
Leseansicht