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Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 dicembre 2004 n. 290)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2004
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' articolo 86, primo comma, della Costituzione ;
Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprendera' all'estero a decorrere dal 3 dicembre 2004;
Decreta:
Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell' articolo 86, primo comma, della Costituzione , dal Presidente del Senato a decorrere dal 3 dicembre 2004 e, precisamente, dal momento in cui il Capo dello Stato lascera' l'Italia e fino al suo rientro nel territorio nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 dicembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri vVisto, il Guardasigilli: Castelli
Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 dicembre 2004 n. 290)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2004
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' articolo 86, primo comma, della Costituzione ;
Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprendera' all'estero a decorrere dal 3 dicembre 2004;
Decreta:
Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell' articolo 86, primo comma, della Costituzione , dal Presidente del Senato a decorrere dal 3 dicembre 2004 e, precisamente, dal momento in cui il Capo dello Stato lascera' l'Italia e fino al suo rientro nel territorio nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 dicembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri vVisto, il Guardasigilli: Castelli