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Version: 02.12.2004
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Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 dicembre 2004 n. 290)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2004

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' articolo 86, primo comma, della Costituzione ;
Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprendera' all'estero a decorrere dal 3 dicembre 2004;
Decreta:
Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell' articolo 86, primo comma, della Costituzione , dal Presidente del Senato a decorrere dal 3 dicembre 2004 e, precisamente, dal momento in cui il Capo dello Stato lascera' l'Italia e fino al suo rientro nel territorio nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 dicembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri vVisto, il Guardasigilli: Castelli
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Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 dicembre 2004 n. 290)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2004

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' articolo 86, primo comma, della Costituzione ;
Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprendera' all'estero a decorrere dal 3 dicembre 2004;
Decreta:
Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell' articolo 86, primo comma, della Costituzione , dal Presidente del Senato a decorrere dal 3 dicembre 2004 e, precisamente, dal momento in cui il Capo dello Stato lascera' l'Italia e fino al suo rientro nel territorio nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 dicembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri vVisto, il Guardasigilli: Castelli

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