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Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 giugno 1987 n. 291)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , istituiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;
Visto l' art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93 , concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali;
Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ;
Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell' art. 48 della legge n. 833 del 1978 , con scadenza al 30 giugno 1988;
Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente decreto:
E' reso esecutivo l'accordo collettivo, nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , riportato nell'allegato testo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 giugno 1987 COSSIGA FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1987 Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 15

Accordo - art. 1

ACCORDO PREAMBOLO
Area dell'attivita' specialistica extra-degenza
Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, intesa quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettivita', il Servizio nazionale demanda all'area funzionale "dell'assistenza specialistica extra-degenza", il compito di corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in una logica di integrazione con l'assistenza medica di base e di interconnessione con quella ospedaliera e degli altri servizi.
In tale quadro, attraverso la instaurazione del rapporto convenzionale previsto dall' art. 48 della legge n. 833/78 , gli specialisti di cui all'accordo nazionale unico per la medicina specialistica ambulatoriale, diventano parte attiva e qualificante del servizio sanitario, integrandosi nell'area con le altre categorie di erogatori ammesse ad operare presso le strutture pubbliche sulla base dell'art. 47 della soprarichiamata legge n. 833/78 per l'espletamento, secondo modalita' di accesso ed erogative uniformi, di tutti gli interventi specialistici, diagnostico-terapeutici, preventivi e riabilitativi che non siano strettamente correlati al ricovero.
Allo scopo, le parti si danno reciprocamente atto che in questa fase risulta particolarmente importante intervenire su tutta l'area dell'assistenza specialistica extra-degenza, con provvedimenti volti a conseguire:
l'adeguamento quantitativo, qualitativo ed organizzativo della offerta ai reali bisogni dei cittadini;
una consistente politica di investimenti volta a completare, potenziare e qualificare le strutture pubbliche;
il coinvolgimento di ognuna delle categorie di operatori interessati, favorendo l'allocazione presso il pubblico delle attivita' piu' complesse e di maggiore impegno.
Art. 1.
Campo di applicazione
Il presente accordo regola, ai sensi dell' art. 48 della legge n. 833/78 , il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo, che si instaura nell'ambito del servizio sanitario nazionale (SSN), tra le unita' sanitarie locali (UU.SS.LL.) e gli specialisti, per la erogazione, in forma diretta, delle prestazioni specialistiche sia a scopo diagnostico che a scopo curativo, preventivo e di riabilitazione, meglio specificate nel preambolo.
Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale e' da intendersi unico a tutti gli effetti anche se lo specialista svolge la propria attivita' in piu' posti di lavoro e/o in piu' UU.SS.LL.
Ai medici specialisti di cui al primo comma e' riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale al di fuori di vincoli gerarchici.
Sono peraltro consentite forme di coordinamento funzionale all'interno dell'assistenza specialistica extradegenza, della branca specialistica e del presidio, anche per esigenze connesse all'integrazione inter-professionale a livello di distretto e di dipartimento e per lo svolgimento dei programmi previsti dalla pianificazione regionale e locale.
Le UU.SS.LL., nell'ambito dei propri poteri e di quanto previsto dall' art. 9, comma 1, lettera d) della legge n. 595/85 , devono avvalersi per l'erogazione delle prestazioni di cui al primo comma dei medici specialisti di cui al presente accordo, garantendo il mantenimento del numero complessivo di ore di attivita' (monte ore globale indifferenziato) attivato nell'ambito regionale alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.
Le UU.SS.LL. garantiranno, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale (con le altre componenti) alla copertura delle espansioni di attivita' dell'area complessiva dell'assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalita' ispirate ai criteri di programmazione sanitaria, da definirsi nelle competenti sedi istituzionali con la partecipazione della rappresentanza degli specialisti ambulatoriali.
I conseguenti provvedimenti che le UU.SS.LL. adottano per assicurare il rispetto delle garanzie di cui ai commi precedenti sono assunti su parere conforme del comitato di cui all'art. 14 entro trenta giorni.
NOTE
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e' riportato nella nota al dispositivo del decreto.
- Il testo dell'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)" e' riportato nella nota all'art. 41, comma 1.
Nota al dispositivo del decreto:
Il testo dell' art. 48 della legge n. 833/1978 , e' il seguente:
"Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale). - L'uniformita' del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , da sei rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberati.
Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:
1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;
2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;
3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;
4) la disciplina delle incompatibilita' e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;
5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attivita' libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle Regioni, previa domanda motivata all'Unita' sanitaria locale;
6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);
7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione.
Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e al numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni.
Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;
9) le forme di incentivazione dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;
10) le modalita' per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
11) le modalita' per assicurare la continuita' dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;
12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;
13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.
I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma del presente articolo.
Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle Unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.
E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta' degli organi di gestione delle unita' sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture.
E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilita' personale degli amministratori.
Note al "Preambolo" dell'accordo:
- Il testo dell' art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e' il seguente:
"Art. 47 (Personale dipendente). - Lo stato giuridico ed economico del personale delle unita' sanitarie locali e' disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente articolo, secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego.
In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13, la gestione amministrativa del personale delle unita' sanitarie locali e' demandata all'organo di gestione delle stesse, dal quale il suddetto personale dipendente sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni sindacali delle categorie interessate, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo, lo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il territorio nazionale;
2) disciplinare i ruoli del personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo;
3) definire le tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni per essere esercitate mediante le unita' sanitarie locali e provvedere a regolare i trattamenti di previdenza e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti integrativi di cui all' articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ;
4) garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attivita' professionale per i medici e veterinari dipendenti dalle unita' sanitarie locali, degli istituti universitari e dei policlinici convenzionati e degli istituti scientifici di ricovero e cura di cui all'articolo 42. Con legge regionale sono stabiliti le modalita' e i limiti per l'esercizio di tale attivita';
5) prevedere misure rivolte a favorire, particolarmente per i medici a tempo pieno, l'esercizio delle attivita' didattiche e scientifiche e ad ottenere, su richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico scientifico;
6) fissare le modalita' per l'aggiornamento obbligatorio professionale del personale;
7) prevedere disposizioni per rendere omogeneo il trattamento economico complessivo e per equiparare gli istituti normativi aventi carattere economico del personale sanitario universitario operante nelle strutture convenzionate con quelli del personale delle unita' sanitarie locali.
Ai fini di una efficace organizzazione dei servizi delle unita' sanitarie locali, le norme delegate di cui al comma precedente, oltre a demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere:
1) criteri generali per l'istituzione e la gestione da parte di ogni regione di ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali. Il personale in servizio presso le unita' sanitarie locali sara' collocato nei diversi ruoli in rapporto a titoli e criteri fissati con decreto del Ministro della sanita'. Tali ruoli hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, delle promozioni e dei concorsi;
2) criteri generali per i comandi o per i trasferimenti nell'ambito del territorio regionale;
3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di accordo nazionale unico, della mobilita' del personale;
4) disposizione per disciplinare i concorsi pubblici, che devono essere banditi dalla regione su richiesta delle unita' sanitarie locali, e per l'efficacia delle graduatorie da utilizzare anche ai fini del diritto di scelta tra i posti messi a concorso;
5) disposizioni volte a stabilire che nell'ambito delle singole unita' sanitarie locali l'assunzione avviene nella qualifica funzionale e non nel posto.
I decreti delegati di cui al terzo comma del presente articolo prevedono altresi' norme riguardanti:
a) i criteri per la valutazione, anche ai fini di pubblici concorsi, dei servizi e dei titoli di candidati che hanno svolto la loro attivita' o nelle strutture sanitarie degli enti di cui all'articolo 41 o in quelle convenzionate a norma dell'articolo 43 fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell' articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969 ;
b) la quota massima dei posti vacanti che le regioni possono riservare, per un tempo determinato, a personale in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture convenzionate che cessino il rapporto convenzionale nonche' le modalita' ed i criteri per i relativi concorsi;
e) le modalita' ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali di cui al n. 1) del precedente comma previo concorso, riservato, del personale non di ruolo addetto esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge presso regioni, comuni, province, loro consorzi e istituzioni ospedaliere pubbliche.
Le unita' sanitarie locali, per l'attuazione del proprio programma di attivita' e in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali didattiche e di ricerca, previa autorizzazione della Regione, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta degli interessati, a singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno.
In riferimento al comma precedente, i relativi bandi di concorso per posti vacanti prescrivono il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del rapporto d'impiego di tutto il personale sono disciplinati mediante accordo nazionale unico, di durata triennale, stipulato tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente: da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.
E' fatto divieto di concedere al personale delle unita' sanitarie locali compensi, indennita' o assegni di qualsiasi genere e natura che modifichino direttamente o indirettamente il trattamento economico previsto dal decreto di cui al precedente comma. Allo scopo di garantire la parificazione delle lingue italiana e tedesca nel servizio sanitario, e' fatta salva l'indennita' di bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma sono nulli di diritto e comportano la responsabilita' personale degli amministratori.
Il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni con le unita' sanitarie locali per prestazioni professionali presso l'organizzazione sanitaria militare da parte del personale delle unita' sanitarie locali nei limiti di orario previsto per detto personale".
- Per il testo dell' art. 48 della legge n. 833/1978 , V. nota al dispositivo del decreto.
Nota all'art. 1, comma 5:
Il testo dell' art. 9, comma 1, lettera d), della legge 23 ottobre 1985, n. 595 , e' il seguente:
"Art. 9 (Piani sanitari delle regioni e delle province autonome).
- Nel quadro degli interventi diretti in via prioritaria al
perseguimento
degli obiettivi di cui all'art. 2, tenuti presenti le direttive ed i parametri tendenziali di organizzazione generale definiti nel piano sanitario nazionale, i piani sanitari delle regioni e delle province autonome per il triennio 1986-88 devono comunque prevedere:
a) (Omissis); b) (Omissis); c) (Omissis),
d) la definizione e la localizzazione del fabbisogno di attivita' professionali convenzionale:
1) per la medicina di base, per la pediatria di libera scelta, per la guardia medica territoriale, con indicazioni espresse per le zone disagiate e carenti;
2) per i servizi specialistici nei poliambulatori intra ed extraospedalieri, prevedendone il necessario coordinamento;
3) "per le attivita' specialistiche presso strutture private convenzionate, il cui apporto va programmato avendo riguardo al pieno utilizzo delle strutture pubbliche ed al raccordo con queste ultime al fine di soddisfare comunque il diritto di accesso alle prestazioni specialistiche da parte del cittadino entro il termine massimo di tre giorni dalla richiesta all'unita' sanitaria locale competente, tenuto conto anche dell'esigenza della continuita' diagnostico-terapeutica.
Le indicazioni di cui sopra sono attuate in sede di rinnovo delle convenzioni".

Accordo - art. 2

Art. 2.
Graduatorie - Domande e requisiti
Lo specialista qualora aspiri a svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito delle strutture del servizio sanitario, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda redatta sul modello conforme all'allegato B) all'ordine dei medici della/e provincia/e nelle cui UU.SS.LL. lo specialista stesso aspiri ad ottenere l'incarico.
Qualora la U.S.L. comprenda comuni di piu' province la domanda deve essere inoltrata all'ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia in cui insiste la sede legale dell'U.S.L.
La domanda deve essere corredata dal foglio notizie compilato in ogni sua parte dall'aspirante all'incarico specialistico, nonche' dalla documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso.
La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo.
Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di incarico specialistico, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti:
a) non avere superato il cinquantesimo anno di eta'. Tale limite di eta' non opera per coloro che siano gia' titolari di incarico ai sensi del presente accordo;
b) essere iscritto all'albo professionale; al certificato di iscrizione all'albo deve essere allegata una dichiarazione dell'ordine dei medici e degli odontoiatri di appartenenza concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del medico disposti dalle commissioni di disciplina previste dall'attuale o dai precedenti accordi; la dichiarazione deve essere allegata
ancorche' negativa;
c) possedere il titolo per l'inclusione nelle
graduatorie delle branche specialistiche previste nell'allegato A.
Il titolo e' rappresentato dal diploma di specializzazione o dall'attestato di conseguita libera docenza in una delle branche principali della specialita' come indicato nell'allegato A), il cui possesso e' attestato dall'ordine dei medici.
La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato A.
Per quanto attiene ai titoli accademici fa fede la dichiarazione relativa dell'ordine dei medici e degli odontoiatri di appartenenza, in calce al foglio notizie.

Accordo - art. 3

Art. 3.
Incompatibilita'
Fermo restando quanto previsto dal punto 6) dell' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , non e' conferibile l'incarico al medico che:
a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;
b) svolga attivita' medico-generica in quanto medico di libera scelta a ciclo di fiducia iscritto negli elenchi previsti dalla convenzione unica dei medici generici;
c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;
d) eserciti la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio sanitario nazionale e che non adottino le clausole normative ed economiche dell'accordo stesso;
e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con la U.S.L.
L'incompatibilita' di cui al punto e) non opera fino a quando le UU.SS.LL. non abbiano provveduto a garantire mezzi idonei ad assicurare la continuita' terapeutica nell'ambito delle strutture pubbliche;
f) svolga attivita' fiscali concomitanti con la stessa U.S.L.
Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo e della perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a), determina la revoca dell'incarico.
I provvedimenti di decadenza dall'incarico sono adottati dalla U.S.L. sentito il comitato di cui all'art. 13 e l'interessato.
Allo specialista durante il periodo di prova e limitatamente a questo periodo e' sospesa l'eventuale incompatibilita' derivante da altre attivita' a condizione che non le eserciti nel periodo stesso.

Accordo - art. 4

Art. 4.
Limitazioni di orario
Gli specialisti ambulatoriali, che svolgono contemporaneamente altre attivita' non incompatibili ai sensi dell'art. 3 possono svolgere attivita' specialistiche ambulatoriali per un numero di ore settimanali che, sommate agli impegni orari derivanti dalle altre diverse attivita', non superino il tetto di 48 ore, assunto convenzionalmente come orario massimo di attivita' complessivamente effettuabile dallo specialista nell'arco di una settimana.
L'attivita' per incarico ambulatoriale sommata ad altra attivita' compatibile svolta in base ad un rapporto di dipendenza, non puo' superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al contratto collettivo ex art. 47 della legge n.
833/78 .
Tenuto conto delle difficolta' di quantificare in termini di orario la posizione degli specialisti appresso elencati e salvo il disposto di cui al punto a) dell'art. 3, si conviene che agli stessi e' conferibile un incarico ambulatoriale, solo nella stessa branca, fino al limite di ore settimanali indicato a fianco di ciascuna categoria:
1) proprietari, comproprietari, soci, azionisti, gestori, amministratori, direttori di poliambulatori, direttori o responsabili di laboratorio per analisi cliniche, di gabinetti di terapia fisica, di radiologia, di medicina nucleare e di radioterapia, convenzionati con il servizio sanitario nazionale: ore 10.
2) specialisti che in discipline diverse da quelle di cui al punto 1) svolgono attivita' in regime di convenzionamento esterno: ore 30.

Accordo - art. 5

Art. 5.
Massimale orario
L'incarico ambulatoriale puo' essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno del contratto ex art. 47 della legge n. 833/78 , ed e' espletabile presso piu' UU.SS.LL.
L'incarico puo' essere conferito fino a un massimo di 38 ore settimanali ai medici che fruiscono dell'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 34.
Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attivita' settimanale espletabile dallo specialista l'assessore regionale alla sanita', o il suo delegato, quale presidente del comitato zonale di cui all'art. 13, con la collaborazione degli altri componenti, il comitato, tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale verranno registrati i nominativi di tutti gli specialisti, dell'orario di attivita' e delle modalita' di svolgimento presso ciascuna U.S.L. e della anzianita' dell'incarico ambulatoriale.
Di ogni mutamento del presidio sanitario cui lo specialista sia stato assegnato, del numero delle ore di attivita', delle modalita' di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le UU.SS.LL. daranno comunicazione entro dieci giorni all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato quale presidente del comitato zonale di cui all'art. 13 "e all'ordine dei medici della provincia, indicandone la decorrenza.
Il comitato di cui all'art. 13, qualora accerti situazioni di irregolarita', ha l'obbligo di informare le UU.SS.LL. interessate affinche', sentito lo specialista, l'orario complessivo di attivita' ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima prevista.
Il comitato di cui all'art. 13, qualora accerti situazioni non conformi alle norme, formula alle UU.SS.LL. interessate proposte idonee ad assicurare il rispetto della presente convenzione.

Accordo - art. 6

Art. 6.
Mobilita'
Al fine del migliore funzionamento del servizio puo' essere disposta, d'intesa tra le UU.SS.LL. competenti e in accordo con gli interessati, su proposta del comitato di cui all'art. 13, la concentrazione dell'orario di attivita' degli specialisti presso una sola U.S.L. o un solo posto di lavoro, prima di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi disponibili stabilite dall'art.
11.
Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale la U.S.L. puo' adottare provvedimenti di mobilita' nell'ambito dello stesso comune, sentito lo specialista interessato, nel rispetto dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalita' di accesso.
Se il provvedimento comporta mobilita' da un comune all'altro della U.S.L. o variazioni nelle modalita' di accesso, esso deve essere adottato previo parere del comitato di cui all'art. 13, ove manchi l'assenso dell'interessato, al fine di evidenziare anche la esistenza di eventuali impedimenti obiettivi, derivanti da attivita' svolte all'interno del Servizio sanitario nazionale.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente e' ammessa opposizione al comitato di gestione della U.S.L. entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la U.S.L. deve pronunciarsi entro trenta giorni.
Qualora la U.S.L. non sia in grado di corrispondere attraverso i provvedimenti di mobilita' interna previsti dai precedenti commi, puo' deliberare, sentito il comitato zonale di cui all'art. 13, di porre lo specialista in mobilita' zonale, di norma per un numero di ore corrispondente all'intero incarico di cui lo stesso e' titolare.
Contro il provvedimento, l'interessato puo' interporre opposizione al comitato di gestione della U.S.L. entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione di cui al precedente comma.
Il rigetto dell'opposizione, da comunicare anche al comitato di cui all'art. 13, pone lo specialista in mobilita' zonale, senza peraltro comportare alcuna immediata modificazione del rapporto in essere con la U.S.L. di appartenenza.
Non e' consentito l'avvio di procedure di mobilita' zonale prima che siano trascorsi almeno diciotto mesi dall'attribuzione dell'incarico.
Lo specialista posto in mobilita' ha titolo preferenziale per il conferimento, nell'ambito zonale, di incarichi comunque disponibili, anche se in altra branca specialistica a condizione che sia in possesso del titolo richiesto per l'accesso alla relativa graduatoria.
La mancata accettazione della nuova localita' di servizio, individuata con le procedure di cui ai commi precedenti, comporta la decadenza dall'incarico.
Nel caso di non agibilita' temporanea della struttura l'U.S.L. assicura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.

Accordo - art. 7

Art. 7.
Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico
L'U.S.L., sentito obbligatoriamente il comitato di cui all'art. 13, puo' disporre la riduzione e la soppressione dell'orario di attivita' di uno specialista in caso di persistente contrazione del numero delle prestazioni, documentate attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno.
Per la riduzione o soppressione di orario previste al comma precedente la U.S.L. non adotta il provvedimento qualora:
a) abbia dovuto avvalersi per la branca interessata di specialisti o strutture specialistiche in regime di convenzionamento esterno in misura superiore all'anno precedente;
b) non sia stata assicurata la continua presenza, anche attraverso l'avvicendamento, del personale infermieristico in dotazione al presidio;
c) non siano stati dotati i gabinetti o i servizi specialistici di efficienti ed adeguate attrezzature;
d) la persistente contrazione delle prestazioni non sia dipendente dal comportamento professionale dello specialista.
Allo specialista oggetto di provvedimento di riduzione dell'orario ai sensi del precedente primo comma nonche' a quello cui fa riferimento il secondo comma, possono essere applicate le misure di mobilita' previste dal precedente art. 6.
L'eventuale provvedimento di riduzione o di revoca, di cui al primo comma, da adottarsi da parte della U.S.L. su obbligatorio parere del comitato di cui all'art. 13 e sentito l'interessato avra' comunque effetto non prima di quarantacinque giorni dalla comunicazione.
Contro i provvedimenti di riduzione di orario e revoca dell'incarico e del servizio e' ammessa opposizione al comitato di gestione entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta.
L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.
Il comitato di gestione decide sull'opposizione sentito l'interessato e previo parere del comitato di cui all'art. 13, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.
Il comitato di cui all'art. 13, nel caso ritenga trattarsi di motivi di ordine disciplinare, puo' proporre che il caso sia deferito alla commissione di disciplina per i conseguenti provvedimenti.
Le assenze dal servizio per motivi di distacco sindacale non producono effetto ai fini delle statistiche annuali.
E' in facolta' dell'U.S.L. adottare provvedimento di mobilita' nell'ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attivita' ai sensi del presente articolo.
In favore degli specialisti titolari di incarico a tempo indeterminato alla data del 7 marzo 1984, l'incarico resta comunque garantito "ad personam" fino al raggiungimento dei limiti di eta' previsti dal presente accordo, per ore ricoperte alla data suddetta e per branca specialistica, fatta salva la facolta' per la U.S.L. di attivare nei loro confronti le procedure di mobilita' di cui al precedente art. 6, nel rispetto peraltro delle modalita' di accesso in atto. Restano in ogni caso ferme le cause di cessazione e di sospensione di cui all'art. 10.

Accordo - art. 8

Art. 8.
Doveri e compiti dello specialista
Lo specialista che presta la propria attivita' per la U.S.L. deve: attenersi alle disposizioni che la U.S.L. emana per il buon funzionamento dei presidi ed il perseguimento dei fini istituzionali;
attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;
redigere e trasmettere all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, quale presidente del comitato di cui all'art. 13 entro il 15 febbraio di ciascun anno il foglio notizie di cui all'allegato B);
osservare l'orario di attivita' indicato nella lettera di incarico.
A tal fine le UU.SS.LL. provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per i medici dipendenti.
A seguito della inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate delle trattenute mensili sulle competenze dello specialista inadempiente, previa rilevazione contabile, sulla documentazione in possesso della U.S.L., delle ore di lavoro non effettuate.
Poiche' l'inosservanza dell'orario e' fonte di disservizio, ripetute e non occasionali infrazioni in materia dovranno essere contestate per iscritto allo specialista da parte della U.S.L.; in caso di recidiva o persistenza la U.S.L. dovra' deferire lo specialista alla commissione di cui all'art. 16 per i provvedimenti disciplinari.
Il mancato invio del foglio notizie o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento dello specialista alla commissione di cui all'art. 16 per i provvedimenti di competenza.
Gli specialisti gia' in servizio nel prendere visione presso il luogo di lavoro del presente accordo, rilasceranno esplicita dichiarazione di accettazione dell'accordo stesso.
Il rifiuto di rilasciare la suddetta dichiarazione comporta l'automatica decadenza dell'incarico.
Lo specialista nell'erogazione delle prestazioni deve:
rispondere ai quesiti clinici compilando il referto specialistico da inviare al richiedente in busta chiusa;
utilizzare i referti degli accertamenti diagnostici effettuati in altri presidi sanitari, compatibilmente con le condizioni cliniche in atto del soggetto, evitando la duplicazione inutile e non necessaria delle prestazioni sanitarie;
compilare le proposte motivate di ricovero corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente;
adeguarsi alle disposizioni della U.S.L. in tema di interventi sanitari di preospedalizzazione o di dimissione protetta;
richiedere accertamenti strumentali e non, di carattere specialistico evidenziando il dubbio o quesito diagnostico, nonche' fornire ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi;
usare le attrezzature diagnostiche e terapeutiche fornite dalla U.S.L. comunicando al responsabile del Servizio eventuali avarie;
partecipare alle attivita' di rilevamento epidemiologico con fini preventivi per la preparazione, lo studio e la programmazione delle indagini statistico-sanitarie;
informare sempre il medico di base del risultato diagnostico raggiunto, suggerendo la terapia ovvero assumendo in cura diretta il paziente su proposta del medico curante ovvero assumendo la cura diretta, nei casi strettamente necessari, dandone comunicazione motivata al curante;
redigere, a richiesta degli interessati, certificati di inabilita' lavorativa temporanea in dipendenza di malattia di propria competenza specialistica diagnostica nel presidio, ovvero i certificati attestanti la frequenza nel presidio specialistico ai fini sanitari;
effettuare le prestazioni specialistiche regolamentate dall'art. 9;
collaborare alle attivita' di farmaco-vigilanza pubblica;
partecipare alle attivita' connesse alla realizzazione di progetti-obiettivo e delle azioni programmate.
Nell'attivita' di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione il medico specialista e' tenuto alla compilazione dei referti e proposte, con apposizione di firma e timbro, sul modulario unificato concordato tra le parti.
E' consentito l'accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialita': ostetricia e ginecologia, odontoiatria, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno scelto l'assistenza pediatrica di base), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria salvi i casi di urgenza per i quali l'accesso diretto e' consentito anche alle altre branche specialistiche.
"La prescrizione di specialita' farmaceutiche e di galenici da parte dello specialista ambulatoriale avviene in conformita' a quanto disposto in merito all'accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale.

Accordo - art. 9

Art. 9.
Funzioni dello specialista e organizzazione del lavoro
Al fine di adeguare l'offerta dei servizi ai bisogni reali del cittadino e di garantirgli, sotto l'aspetto organizzativo ed erogativo un servizio continuativo ed efficiente, le prestazioni dello specialista ambulatoriale vengono eseguite di norma tra le ore 7 e le ore 20 di tutti i giorni feriali. Per determinati servizi, ad es. psichiatria, medicina dello sport, ecc., individuati in base alle esigenze della programmazione sanitaria, l'attivita' specialistica
puo' essere svolta anche in ore notturne e/o festive.
Le prestazioni riguardano:
a) le consulenze nei confronti del medico di base o di altri sanitari del servizio sanitario nazionale che lo richiedano, nei limiti e secondo i contenuti del quesito diagnostico e degli indirizzi della U.S.L.;
b) tutti gli interventi specialistici di diagnosi e terapia delle malattie, che non siano strettamente correlati al ricovero, tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, in sede ambulatoriale, domiciliare e di dayhospital;
c) la correlazione con i settori della sanita' pubblica specie per quanto concerne gli obiettivi della preospedalizzazione e di dimissione protetta;
d) il consulto con il medico di base, previa autorizzazione della U.S.L.;
e) l'attivita' di medicina specialistica in supporto alle azioni di prevenzione individuale e collettiva, da effettuarsi su richiesta delle UU.SS.LL., nell'ambito di: indagini mirate per lavoratori esposti a rischio; depistages di popolazioni per la prevenzione e il contenimento dell'evolversi in forma irreversibile di determinate malattie; problemi relativi alle leggi n. 194/78 e n. 180/78 ; tutela dell'infanzia e dell'eta' evolutiva; medicina scolastica; tutela dell'anziano, educazione sanitaria e termalismo;
f) le attivita' di riabilitazione anche mediante l'applicazione di protesi e di ortesi. Per quanto riguarda le protesi dentarie e ortodontiche, si rinvia all'allegato D) annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 ;
g) le attivita' di supporto specialistico interdisciplinare per tutte le branche specialistiche previste dall'allegato A);
h) le attivita' di supporto agli atti di natura medico-legale;
i) le attivita' di consulenza richieste dalle UU.SS.LL. per i propri fini istituzionali;
l) impegno professionale, specie finalizzati alla definizione diagnostica e alla continuita' terapeutica del caso clinico da eseguirsi ambulatoriamente, salvo controindicazione clinica, secondo modalita' convenute con la U.S.L. (allegato C).
Le modalita' tecniche e professionali di erogazione dell'assistenza specialistica ambulatoriale, sono demandate alla scienza e coscienza dello specialista, nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione e nel quadro dei programmi e degli obiettivi della U.S.L.
Allo scopo di accrescere la qualita' e la produttivita' dei servizi all'interno dei presidi poliambulatoriali pubblici extra-ospedalieri l'organizzazione del lavoro deve prevedere piu' turni giornalieri e deve tendere alla piena utilizzazione dei presidi in parola.
L'organizzazione del lavoro all'interno di ogni presidio deve di norma proporsi di conseguire la presenza degli specialisti nei singoli servizi di branca almeno per 12 ore settimanali, valorizzando il lavoro interdisciplinare di gruppo e la responsabilita' di ogni medico nell'assolvimento dei propri compiti, anche attraverso la partecipazione obbligatoria alle iniziative a tal fine promosse dalla U.S.L. Nel caso che la partecipazione a tali iniziative comporti impegni al di fuori dell'orario indicato nella lettera di incarico, al medico spetta un compenso aggiuntivo rapportato al maggior impegno orario.
L'erogazione delle prestazioni specialistiche, salvi i casi d'urgenza, avviene con il sistema a prenotazione secondo lo standard uniforme indicativo di quattro prestazioni ordinarie l'ora per ogni singola branca specialistica.
Per le prestazioni dei servizi di patologia clinica, di radiologia e fisiochinesiterapia lo standard indicativo sara' stabilito a seconda del tipo e del numero di apparecchiature e del personale addetto esistenti nel presidio in cui lo specialista esercita la propria attivita'.
Qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima del termine dell'orario stabilito dalla lettera di incarico, lo specialista resta a disposizione fino alla scadenza di detto orario per eventuali ulteriori prestazioni autorizzate dal medico responsabile del poliambulatorio.
Nel caso che l'orario disponibile secondo la lettera di incarico si sia esaurito senza che tutte le prenotazioni siano state soddisfatte, lo specialista eseguira', ove sia possibile, le residue prestazioni, a mente di quanto previsto all'art. 28.
Note all' art. 9, comma 2, lettera e):
- La legge 13 maggio 1978, n. 180 , reca: "Accertamenti e trattamenti: sanitari volontari e obbligatori".
- La legge 22 maggio 1978, n. 194 , reca: "Norme per la tutela della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza".
Nota all'art. 9, comma 2, lettera f):
L'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884 , reca: "Modalita' di esecuzione delle prestazioni protesiche ed ortesiche (protesi dentarie ed ortodontiche)".

Accordo - art. 10

Art. 10.
Cessazione e sospensione dall'incarico
L'incarico puo' cessare per rinuncia dello specialista, o per revoca della U.S.L. ai sensi dell'art. 7, da comunicare a mezzo di raccomandata a.r. la cessazione e/o revoca ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.
Su specifica richiesta dello specialista, l'U.S.L., valutate insindacabilmente le esigenze di servizio puo' autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.
La revoca dall'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi:
cancellazione o radiazione dall'albo professionale; per sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilita' ai sensi del precedente art. 3;
condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;
aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dal successivo art. 27 in caso di malattia;
aver compiuto il sessantacinquesimo anno di eta'; per incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dalla U.S.L. e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facolta' di medicina della citta' capoluogo della regione o di regione limitrofa.
L'incarico ambulatoriale e' sospeso nel caso di emissione del mandato o di ordine di cattura.
Nel caso previsto dal comma precedente la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della commissione di cui all'art. 16.
Per i medici specialisti titolari di incarico a tempo indeterminato alla data del 1 febbraio 1979 l'incarico cessa al compimento del settantesimo anno di eta'.

Accordo - art. 11

Art. 11.
Conferimento degli incarichi - Aumenti d'orario
Premesso che le ore di attivita' che risultano vacanti a qualsiasi titolo sono ricoperte o attraverso conferimento di incarico nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione degli aumenti di orario, dei turni di nuova istituzione e di turni vacanti, verranno adottate le seguenti procedure.
I provvedimenti adottati dalle UU.SS.LL. per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura di turni vacanti, vengono comunicati entro trenta giorni all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato quale presidente del comitato di cui all'art. 13, il quale provvede alla loro pubblicazione in apposito albo per gli ultimi quindici giorni di ogni trimestre, con cadenza a marzo, giugno, settembre e dicembre.
I sindacati firmatari del presente accordo provvederanno a tenere in visione per gli interessati presso le proprie sedi i turni disponibili.
Gli specialisti aspiranti all'incarico, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilita' all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13, il quale su proposta del comitato stesso individua, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine predetto sulla base delle disponibilita' pervenute, l'avente diritto secondo il seguente ordine di priorita':
1) specialista che nella specialita' esercitata svolga esclusivamente attivita' ambulatoriale, regolamentata dal presente accordo, documentata dal foglio notizie;
2) specialista che nella specialita' esercitata svolga altra attivita' con rapporto convenzionale o sia titolare di un rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a rinunciare al rapporto convenzionale o a quello di dipendenza e, in quest'ultimo caso, non divenga titolare di diritto a pensione diretta in seguito alla rinuncia;
3) specialista che svolga altre attivita' con rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a rinunciare a tale rapporto e divenga titolare di diritto a pensione diretta in seguito alla rinuncia;
4) specialista titolare di incarichi in branche diverse che richieda di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico;
5) specialista in atto titolare di incarico che per lo svolgimento di altre attivita' sia soggetto alle limitazioni di orario;
6) medico generico ambulatoriale, di cui all'annessa "Regolamentazione del rapporto con i sanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale" oppure medico titolare di incarico a tempo indeterminato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1984, n. 886 in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che faccia richiesta all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato quale presidente del comitato di cui all'art. 13 per ottenere un incarico specialistico nella branca di cui e' in possesso del titolo di specializzazione per un numero di ore pari a quello dell'incarico di cui e' titolare.
Il medico incaricato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 886/84 decade da tale incarico all'atto del conferimento dell'incarico di specialista, anche nel caso che quest'ultimo comporti un orario di attivita' settimanale inferiore a quello dell'incarico gia' detenuto.
E' invece consentito al medico generico ambulatoriale di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista non copra per intero l'orario di attivita' che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio;
7) specialista titolare di incarico in altro ambito territoriale zonale, definito ai sensi dell'art. 13 che faccia richiesta all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato quale presidente del comitato di cui all'art. 13 di essere trasferito nel territorio in cui si e' determinata la disponibilita'. Tale specialista, ove riceva l'incarico deve trasferire la propria residenza nel comune nel cui ambito e' sito il presidio ambulatoriale e deve eventualmente iscriversi all'albo professionale della nuova provincia. Non e' ammesso il trasferimento ai sensi del presente punto 7) prima che siano trascorsi diciotto mesi dall'attribuzione dell'incarico nell'ambito di provenienza.
Ai fini delle procedure di cui ai punti da 1) a 7), e per ogni singolo punto, l'anzianita' di servizio ambulatoriale o di attivita' riconosciuta equivalente in virtu' di precedenti accordi costituisce titolo di precedenza a parita' di condizione.
Lo specialista in posizione di priorita' verra' invitato dall'assessore regionale alla sanita' o dal suo delegato quale presidente del comitato di cui all'art. 13 a compilare domanda di conferimento da inoltrare entro quindici giorni alla U.S.L. competente, per la formalizzazione dell'incarico, che dovra' avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
Esperita inutilmente la procedura innanzi prevista, l'incarico viene conferito allo specialista individuato dall'assessore regionale alla sanita' o dal suo delegato quale presidente del comitato di cui all'art. 13 in base alla graduatoria riferita all'anno in cui ha inizio la procedura di pubblicazione della vacanza dell'incarico stesso.
In attesa del conferimento dell'incarico secondo le procedure suindicate la U.S.L. puo' conferire incarichi provvisori secondo l'ordine della graduatoria con priorita' per i medici non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilita'.
L'incarico provvisorio non puo' avere durata superiore a tre mesi e cessa in ogni case con la nomina del titolare.
Allo specialista incaricato in via provvisoria, spetta lo stesso trattamento previsto dall'art. 26 per i sostituti non titolari di incarico.
Lo specialista puo' espletare attivita' ambulatoriale ai sensi del presente accordo in una sola branca e all'interno di un solo ambito zonale definito ai sensi dell'art. 13.
Nota all' art. 11, comma 5:
Il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 886 , reca: "Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti all'attivita' della medicina dei servizi".

Accordo - art. 12

Art. 12.
Formazione delle graduatorie
Conferimento del primo incarico l'assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13, ricevute dall'ordine dei medici le domande di cui all'art. 2 con le relative documentazioni entro il 15 febbraio di ciascun anno, provvedera' su conforme parere del comitato stesso entro il 15 giugno alla formazione per ciascuna branca specialistica e con validita' annuale di una graduatoria per titoli, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato A), parte seconda.
L'assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13, provvedera' alla pubblicazione delle graduatorie mediante affissione in apposito albo presso l'ordine dei medici e presso l'U.S.L. ove ha sede il comitato zonale per la durata di quindici giorni.
Entro quindici giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare mediante raccomandata a.r. istanza di riesame all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13, il quale procede al riesame delle graduatorie su conforme parere del comitato medesimo entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine predetto trasmettendole quindi all'approvazione da parte della giunta al presidente della giunta regionale.
Tale provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione entro il 15 dicembre.
Tale pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle UU.SS.LL.
L'amministrazione regionale curera' l'immediato invio del Bollettino ufficiale agli ordini provinciali dei medici e alle UU.SS.LL. sede dei comitati di cui all'art. 13.
Le graduatorie hanno effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.
L'assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13, qualora il servizio disponibile non sia stato assegnato a medico gia' incaricato secondo la procedura prevista dall'art. 11, interpella i medici in graduatoria ai fini del conferimento dell'incarico e ricevuta la dichiarazione di disponibilita' da parte dell'interessato, comunica il suo nominativo alla U.S.L. di destinazione che provvede entro trenta giorni al conferimento dell'incarico a tempo determinato per la durata di mesi tre.
Lo specialista al quale l'incarico sia conferito secondo graduatoria e che sia residente in localita' non compresa nell'ambito zonale cui la graduatoria e' riferita, e' tenuto a trasferire la residenza nel comune in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, e pertanto al medesimo, in relazione a tale incarico, non compete il rimborso delle spese di accesso di cui al successivo art. 18.
Ai medici gia' in servizio e a quelli di nuova nomina non possono essere conferiti incarichi in branche diverse.
Allo specialista durante il periodo di prova compete lo stesso trattamento previsto per lo specialista confermato nell'incarico.
Il conferimento dell'incarico e' effettuato dalla U.S.L. mediante lettera raccomandata a.r. in duplice esemplare, dei quali uno deve essere restituito dallo specialista interessato con la dichiarazione di accettazione delle presenti norme nonche' dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali.
La mancata restituzione entro quindici giorni dalla data di ricezione risultante dall'avviso di ricevimento, della copia della lettera di incarico sottoscritta per accettazione, equivale a rinuncia all'incarico stesso.
Allo scadere del terzo mese, ove da parte della U.S.L. a mezzo raccomandata a.r., non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato.
Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato puo' proporre istanza di riesame al comitato di gestione della U.S.L. che, su parere del comitato di cui all'art. 13, decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza.
Ove sussista carenza di specialisti inclusi nelle graduatorie, l'incarico e' conferito in base alle graduatorie degli altri ambiti zonali confinanti e successivamente anche non confinanti, a condizione che lo specialista incaricato trasferisca la residenza anagrafica nel comune sede del presidio della U.S.L.
Le modifiche dell'orario indicato nella lettera di incarico, a parita' di numero di ore, sono possibili solo trascorsi sei mesi dal conferimento.

Accordo - art. 13

Art. 13.
Comitato consultivo zonale
In ogni ambito territoriale, comprensivo di una o piu' UU.SS.LL., definito con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanita', d'intesa con i sindacati firmatari del presente accordo e con l'ANCI regionale, e' costituito un comitato consultivo zonale.
Lo stesso provvedimento indica l'U.S.L. presso la quale il comitato ha sede, sentiti i sindacati firmatari del presente accordo, d'intesa con le UU.SS.LL. interessate.
Le regioni attuano, d'intesa con le UU.SS.LL. e sentiti i sindacati firmatari, forme di coordinamento tra le varie UU.SS.LL. allo scopo di assicurare la corretta corresponsione nei confronti dei medici ambulatoriali di tutto quanto ad essi spetta sul piano economico ai sensi del presente accordo.
Il comitato e' composto da:
l'assessore regionale alla sanita', o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;
tre rappresentanti delle UU.SS.LL. designati dall'ANCI regionale; quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali di cui al presente accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito territoriale, come precisato al comma 1 del presente articolo, con il sistema previsto per le elezioni dei consigli direttivi degli ordini dei medici, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni.
Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura dell'ordine dei medici avvalendosi della collaborazione dei sindacati firmatari che ne assumono anche l'onere economico.
Oltre ai titolari, saranno rispettivamente nominati e eletti, con le stesse modalita' altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o piu' titolari.
Il comitato e' costituito con provvedimento della giunta regionale, promosso dall'assessore regionale alla sanita', che procede alla nomina dei componenti.
Il comitato svolge compiti di iniziativa e proposta ed emette i pareri indicati nel presente accordo per la corretta ed uniforme applicazione dell'accordo da parte delle UU.SS.LL. in materia di:
1) formazione delle graduatorie;
2) tenuta ed aggiornamento di un apposito schedario degli specialisti incaricati presso le singole UU.SS.LL. con l'indicazione dei giorni e dell'orario di attivita' in ciascun presidio, delle date di conseguimento dell'incarico e degli incrementi orari, nonche' di ogni altra attivita' sanitaria prevista dal presente accordo ai fini della determinazione dei massimali orari di cui agli articoli 4 e 5, del sopravvenire dei motivi di incompatibilita' di cui all'art. 3;
3) indicazione, alla U.S.L. che deve conferire l'incarico, del nominativo dello specialista avente diritto all'aumento di orario, a ricoprire il turno vacante o quello di nuova istituzione;
4) evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti sia incaricati che in graduatoria ai fini:
a) dell'accertamento, sulla scorta dei fogli-notizie compilati annualmente dagli interessati, delle incompatibilita' e delle limitazioni previste dalle vigenti norme, nonche' del possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse; verifica della certificazione di non incompatibilita' con gli orari di servizio rilasciata dalle istituzioni pubbliche e private, presso cui il sanitario presta servizio in qualita' di dipendente, al momento in cui nei confronti del sanitario stesso deve essere conferito un nuovo incarico o deve essere dato un aumento di orario di attivita' dell'incarico in atto svolto;
b) della formulazione alle UU.SS.LL., sulla base delle domande ricevute, delle proposte di trasferimento o accentramento dell'incarico in una sede piu' vicina alla residenza dello specialista anche nell'ambito dello stesso comune;
5) invio, entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, dei fogli informativi annuali da compilarsi da parte degli specialisti incaricati;
6) procedure di cui degli articoli 6 e 7.
Il comitato svolge,altresi', funzioni consultive in favore
dell'assessore regionale alla sanita' o delle singole UU.SS.LL.
Il comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese ed in tutti i casi richiesti da una delle parti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dalla U.S.L. sede del comitato.
La regione, d'intesa con la U.S.L., destina i mezzi, i locali ed il personale necessari per lo svolgimento dei compiti gravanti sull'assessore regionale alla sanita', o suo delegato, quale presidente del comitato zonale e per consentire al comitato stesso l'espletamento di tutti i compiti e le funzioni attribuitigli dal presente accordo; l'assessore regionale alla sanita', o il suo delegato, quale presidente del comitato zonale, individua, inoltre, presso i locali di cui sopra l'albo per le affissioni e dispone per l'attivazione di apposito protocollo di ricevimento e spedizione della corrispondenza con i medici e con le UU.SS.LL.

Accordo - art. 14

Art. 14.
Comitato consultivo regionale
In ciascuna regione e' istituito, con provvedimento dell'amministrazione regionale, un comitato consultivo composto da: l'assessore regionale alla sanita' o un suo delegato che ne assume la presidenza;
tre membri rappresentanti delle UU.SS.LL. su designazione dell'ANCI regionale;
quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito regionale con il sistema previsto per la elezione dei consigli direttivi degli ordini dei medici, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni.
Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura della federazione regionale degli ordini dei medici, avvalendosi della collaborazione dei sindacati firmatari, che ne assumono anche l'onere economico.
Oltre ai titolari saranno rispettivamente nominati e eletti con le stesse modalita' altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o piu' titolari.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'amministrazione regionale.
La sede del comitato e' indicata dall'amministrazione regionale.
La regione destina i mezzi, i locali ed il personale necessari per lo svolgimento dei compiti gravanti sull'assessore regionale alla sanita', o suo delegato, quale presidente del comitato regionale e per consentire al comitato stesso l'espletamento di tutti i compiti e le funzioni attribuitigli dal presente accordo; l'assessore regionale alla sanita', o il suo delegato, quale presidente del comitato regionale dispone per l'attivazione di apposito protocollo di ricevimento e spedizione della corrispondenza con i medici, con le UU.SS.LL. e con i comitati zonali.
Il comitato formula proposte ed esprime pareri in ordine ai provvedimenti di competenza regionale, inerenti all'applicazione del presente accordo, all'attuazione nell'ambito del territorio della regione dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per i medici specialisti ambulatoriali, al trasferimento di cui all'art. 6, comma 10, all'attuazione dei commi 4 e 5 dell'art. 1 e svolge ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo.
La sua attivita' e' comunque finalizzata a fornire indirizzi
uniformi per l'applicazione dell'accordo.
Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.

Accordo - art. 15

Art. 15.
Funzionamento dei comitati di cui agli articoli 13 e 14
I comitati di cui agli articoli 13 e 14 sono validamente riuniti qualunque sia il numero dei componenti presenti e deliberano a maggioranza.
In caso di parita', prevale il voto del presidente.
I pareri di competenza dei comitati, che sono vincolanti nei casi
Espressamente previsti dalle norme, sono in ogni caso obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo che non sia stabilito un termine diverso. Scaduto inutilmente tale termine, i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di parere.

Accordo - art. 16

Art. 16.
Commissione regionale di disciplina
E' istituita, con provvedimento dell'amministrazione regionale su proposta dell'assessore alla sanita', una commissione regionale di disciplina composta da:
tre membri medici e un esperto in rappresentanza delle UU.SS.LL. designati dall'ANCI regionale;
un membro medico in rappresentanza della U.S.L. che ha proceduto al deferimento;
un esperto nominato dalla federazione regionale degli ordini dei medici su designazione dei sindacati firmatari del presente accordo; quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito regionale con il sistema previsto per la elezione dei consigli direttivi degli ordini dei medici, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni.
La presidenza e' assunta da uno dei membri medici eletti in rappresentanza degli specialisti ambulatoriali.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'amministrazione regionale. La sede e' presso l'ordine dei medici del capoluogo di regione.
La commissione disciplinare e' competente ad esaminare casi dei medici deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'accordo, iniziando la procedura entro trenta giorni dal deferimento e ad adottare le conseguenti decisioni.
Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro venti giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda.
La commissione e' validamente riunita se e' presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Gli esperti partecipano alle sedute della commissione senza diritto di voto.
La commissione propone alla U.S.L. con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:
richiamo: trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dagli articoli 8 e 9 dell'accordo;
diffida: violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'accordo;
sospensione del rapporto per la durata non superiore ai due anni; recidiva per inadempienze gia' oggetto di richiamo o di diffida; gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;
mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica;
omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilita', ai sensi dell'art. 3 dell'accordo; revoca:
recidiva specifica di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto;
instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configuratesi come reati, per le quali la U.S.L. abbia accertato gravissime responsabilita'.
La deliberazione e' comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla U.S.L. che ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'ordine dei medici di competenza e all'assessore regionale alla Sanita' o suo delegato, quale presidente del comitato ex art. 13, che ne dara' notizia alle altre UU.SS.LL. cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Accordo - art. 17

Art. 17.
Consultazione tra le parti
Su richiesta di una delle parti saranno effettuati incontri a livello di U.S.L., con la eventuale partecipazione anche di altre categorie dei medici impegnati nell'area delle attivita' ambulatoriali extra-degenza, per lo scambio di informazioni sul funzionamento dell'attivita' ambulatoriale e per la formulazione di proposte idonee a rimuovere eventuali disfunzioni concordemente rilevate.

Accordo - art. 18

Art. 18.
Rimborso spese di accesso
Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purche' entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese nella misura di L. 341 per chilometro.
La misura di tale rimborso, limitatamente al 50%, viene rideterminata con la medesima decorrenza, e per uguale importo in percentuale, delle variazioni di prezzo eventualmente subita dalla benzina "super".
Il rimborso non compete nell'ipotesi che lo specialista abbia un recapito professionale nel comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso e' ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13.
La misura del rimborso spese sara' proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in comune piu' vicino a quello sede del presidio. Rimarra' invece invariata qualora lo specialista trasferisca la propria residenza in comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.

Accordo - art. 19

Art. 19.
Copertura degli incarichi in situazione di carenza
Qualora, dopo aver esperito le procedure di cui agli articoli 11 e 12, risulti impossibile procedere alla copertura dei nuovi turni, dei turni vacanti o del maggior orario disponibile per mancanza di specialisti disposti ad accettare l'incarico l'U.S.L. puo' assegnare l'incarico ad un sanitario comunque disponibile, purche' sia in possesso di titolo idoneo ai sensi dell'allegato A, non abbia superato il limite di eta' di 65 anni e non versi in posizione di incompatibilita', dandone comunicazione all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13.
L'incarico si intende attribuito per un periodo di tre mesi, al termine dei quali verra' rinnovata la procedura prevista dall'art. 11 e successivamente quella prevista dal presente articolo.
Anche nel caso in cui l'incarico venisse rinnovato allo stesso specialista, esso deve essere inteso come nuovo incarico conferito a titolo precario.
Al medico incaricato ai sensi del presente articolo oltre al trattamento tabellare, vengono corrisposti soltanto l'indennita' di rischio, le quote di caro vita e il rimborso delle spese di accesso, se dovuti ai sensi del presente accordo.

Accordo - art. 20

Art. 20.
Aggiornamento obbligatorio e formazione permanente
Le regioni, annualmente d'intesa con gli ordini dei medici e i sindacati firmatari, emanano norme generali sui temi prioritari per la formazione permanente obbligatoria degli specialisti ambulatoriali, anche in relazione all'attuazione dei progetti-obiettivo. Le attivita' di aggiornamento professionale obbligatorio si svolgono presso i presidi sanitari delle UU.SS.LL. utilizzando appropriati metodi pedagogici e personale appositamente addestrato (animatori di formazione permanente).
Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento e indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le UU.SS.LL. provvedono all'attuazione dei corsi. I comitati consultivi di cui all'art. 14 esprimono parere sui programmi applicativi. I temi dell'aggiornamento obbligatorio saranno scelti in modo da rispondere ai bisogni organizzativi del servizio e allo accrescimento culturale del medico anche in relazione alla evoluzione della patologia. Gli oneri per tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale.
I corsi di formazione saranno di norma organizzati prevedendo:
lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento attivo per obiettivi; la partecipazione a piccoli gruppi;
appropriate modalita' che consentano la valutazione formativa del corso da parte dei partecipanti.
I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, si svolgeranno per almeno 32 ore annue. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio, i partecipanti - hanno diritto a un corrispondente permesso retribuito con onere a carico della U.S.L.
Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell'orario di incarico, allo specialista compete per tutta la durata del corso il compenso orario di cui all'art. 33, primo comma, maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianita'.
Con accordi a livello regionale tra la regione, gli ordini dei medici e i sindacati firmatari saranno prese iniziative per l'attuazione di corsi di addestramento appositamente dedicati agli animatori della formazione permanente, da individuarsi tra medici gia' titolari di incarico nella branca interessata.
Gli animatori per la loro attivita' ricevono un compenso concordato a livello regionale.
Detta attivita' non comporta riduzione del massimale orario settimanale.
A cura della regione gli animatori sono inclusi in un apposito albo regionale.
E' in facolta' della regione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio di cui al presente articolo i corsi di formazione permanente organizzati, con oneri a proprio carico, dai sindacati firmatari. In tal caso per la partecipazione ai corsi agli specialisti spetta lo stesso trattamento di cui ai commi quarto e quinto che precedono.

Accordo - art. 21

Art. 21.
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
L'U.S.L., d'intesa con i sindacati firmatari, provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilita' professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attivita' professionale ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio sempreche' il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonche' in occasione delle consulenze effettuate fuori sede su richiesta delle U.S.L.
Le relative polizze saranno portate a conoscenza, dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo.
I medici che ai sensi e nei modi di cui all'art. 32 vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della U.S.L.
Del pari e' assicurato presso l'INAIL il personale medico che fa uso di macchine o apparecchi elettrici.

Accordo - art. 22

Art. 22.
Permesso annuale retribuito - Congedo matrimoniale
Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico specialista spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di trenta giorni non festivi purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale.
Il permesso e' usufruito in uno o piu' periodi, a richiesta dell'interessato, con un preavviso di quarantacinque giorni.
Se il permesso e' chiesto fuori dei termini del preavviso, esso sara' concesso a condizione che l'U.S.L. possa provvedere al servizio o che la sostituzione sia garantita dal richiedente.
Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il primo semestre dell'anno successivo.
Detto periodo e' elevato a quarantacinque giorni non festivi, purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a sette volte e mezzo l'impegno orario settimanale, per gli specialisti che usufruiscono dell'indennita' di rischio da radiazione di cui all'art. 32.
Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito di cui al primo o al quinto comma del presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati.
Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attivita' di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui ai successivi articoli 23 e 24.
Allo specialista titolare di incarico a tempo indeterminato spetta un congedo matrimoniale retribuito di quindici giorni non festivi, purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio.
Durante il permesso retribuito e il congedo matrimoniale saranno corrisposti i compensi previsti dagli articoli 33 e 34, le quote aggiuntive per variazione del costo della vita e, qualora dovuta, l'indennita' di rischio.

Accordo - art. 23

Art. 23.
Assenze non retribuite
Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessita', l'U.S.L. conserva l'incarico allo specialista per la durata massima di dodici mesi nell'arco del triennio sempreche' esista la possibilita' di assicurare idonea sostituzione.
Nessun compenso e' dovuto allo specialista per l'intero periodo di assenza.
In caso di mandato parlamentare, nazionale o regionale, o di nomina a consigliere comunale di comune capoluogo di regione l'U.S.L. conserva, a richiesta dell'interessato, l'incarico senza retribuzione per l'intera durata del mandato.
I periodi di assenza per i casi previsti dal precedente comma sono conteggiati come anzianita' di incarico ai soli effetti dell'art. 11.
Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno sette giorni.
Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per eventuale segnalazione alla commissione di cui all'art. 16 per i provvedimenti opportuni.
Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente accordo in piu' posti di lavoro e/o piu' UU.SS.LL. il periodo di assenza non retribuita deve essere fruito contemporaneamente.

Accordo - art. 24

Art. 24.
Assenza per servizio militare
Lo specialista che ha sospeso la propria attivita' per il servizio di leva o richiamo alle armi e' ripristinato nel precedente incarico, sempreche' ne faccia domanda entro trenta giorni dalla data del congedo.
Durante il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi, allo specialista non compete alcuna corresponsione economica.
Il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi e' conteggiato come anzianita' di incarico ai soli effetti dell'art. 11.

Accordo - art. 25

Art. 25.
Tutela sindacale
Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale e' riconosciuto a ciascun sindacato di categoria dei medici ambulatoriali firmatario del presente accordo l'istituto del distacco
sindacale nelle seguenti misure:
1) un distacco totale ogni duemila iscritti;
2) 1.500 ore annue per ogni mille iscritti per
l'espletamento dei compiti, connessi al rinnovo ed all'applicazione dell'accordo e per i rapporti con gli enti locali del Servizio sanitario nazionale.
Il numero degli specialisti ambulatoriali iscritti e' rilevato a livello provinciale sulla base dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato nazionale - viene effettuata a cura delle UU.SS.LL.
la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 31.
Il diritto di cui al primo comma del presente articolo e' riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria dei medici ambulatoriali strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale.
Il distacco sindacale di cui ai punti 1) e 2) che precedono e' calcolato, per gli specialisti che ne usufruiscono come attivita' di servizio ed ha piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente accordo.
Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali facenti parte dei comitati e delle commissioni previsti dal presente accordo, ove l'orario in cui si svolgono le riunioni o i lavori di detti organismi coincida con l'orario di servizio.
Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 novembre di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a tutti gli assessori regionali alla sanita' e al Ministero della sanita', i nominativi degli specialisti per i quali chiede il distacco sindacale, la sede di servizio, l'orario settimanale del medico ed il numero di ore annuali per il quale e' richiesto il distacco.
Gli assessori regionali alla sanita' provvedono a darne comunicazione alle UU.SS.LL. interessate entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con preavviso dallo specialista interessato alla U.S.L. presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali.

Accordo - art. 26

Art. 26.
Sostituzioni
Alle sostituzioni di durata non superiore a trenta giorni l'U.S.L. provvede assegnando l'incarico di supplenza o ad un medico specialista designato dall'interessato o secondo l'ordine di graduatoria con priorita' per i medici non titolari di incarico e non in posizione di incompatibilita'.
Alle sostituzioni di durata superiore l'U.S.L. provvede comunque conferendo l'incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri di cui al comma precedente.
L'incarico di sostituzione non puo' superare la durata di sei mesi e non e' rinnovabile.
Con il rientro dello specialista titolare dell'incarico, cessa di diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione.
Al medico sostituto, non titolare di incarico, spettano solo il trattamento tabellare iniziale, di cui all'art. 33, e l'eventuale indennita' di rischio secondo le modalita' del presente accordo.
Al medico sostituto, che sia gia' titolare di incarico, compete il trattamento tabellare derivante dall'anzianita' maturata nel servizio ambulatoriale.
Al sostituto competono le quote di caro-vita secondo le modalita' del presente accordo in tutti i casi di assenze non retribuite del titolare sostituito, nonche' il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art. 18.

Accordo - art. 27

Art. 27.
Malattia - Gravidanza
Allo specialista confermato nell'incarico che si assenta per comprovata malattia o infortunio - anche non continuativamente nell'arco di trenta mesi - che gli impediscano qualsiasi attivita' lavorativa, l'U.S.L. corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attivita' di servizio, per i primi sei mesi e al 50% per i successivi tre mesi e conserva l'incarico per ulteriori quindici mesi.
Lo specialista non ancora confermato, in caso di malattia o infortunio ha diritto alla conservazione dell'incarico senza corresponsione di compensi, per la durata massima di dodici mesi.
Alla specialista confermata nell'incarico, che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, l'U.S.L. mantiene l'incarico per sei mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio, per un periodo massimo complessivo di quattordici settimane.
La U.S.L. puo' disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.

Accordo - art. 28

Art. 28
Prolungamento dell'orario di lavoro
Qualora per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente accordo sia necessario superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnato al medico specialista, l'U.S.L. provvede ad indicare le modalita' organizzative e ad autorizzare il prolungamento dell'orario di servizio, previo consenso dello specialista interessato.
Analoga richiesta puo' essere avanzata dallo specialista alla U.S.L.
Al sanitario autorizzato a prolungare l'orario verra' corrisposto il compenso orario di cui all'art. 33 maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianita' al medesimo spettanti.

Accordo - art. 29

Art. 29
Attivita' "extra-moenia"
L'orario di attivita' dello specialista puo' essere prolungato anche per attivita' specialistica "extra-moenia" domiciliare o ambulatoriale.
A) Attivita' specialistica domiciliare.
Premesso che ai sensi dell' art. 25, sesto comma, della legge n. 833/78 , le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche a domicilio dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri, qualora le UU.SS.LL., nel quadro della programmazione sanitaria regionale, decidano di attivare servizi specialistici domiciliari, l'attivita' dello specialista che vi e' adibito e' disciplinata dai seguenti criteri:
a) l'attivita' specialistica domiciliare e' di carattere volontario e sara' svolta da quegli specialisti che abbiano dichiarato alla U.S.L. di appartenenza la propria disponibilita';
b) l'espletamento di attivita' specialistica domiciliare e' autorizzato di volta in volta dalla U.S.L. competente sulla base di specifica richiesta del medico curante la quale, oltre a contenere menzione della diagnosi o sospetto diagnostico, deve indicare espressamente che trattasi di paziente non deambulabile;
c) a livello locale saranno stabilite le forme di controllo piu' idonee per il corretto svolgimento dell'attivita' specialistica domiciliare;
d) con riserva di verificarne le congruita' allo scadere della sperimentazione di cui al successivo punto f), il tempo complessivamente occorrente allo specialista per l'esecuzione di ciascuna prestazione specialistica domiciliare e' forfettariamente e convenzionalmente determinato in 75 minuti. Qualora in occasione di un singolo accesso vengano eseguite una pluralita' di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima l'impegno dello specialista e' forfettariamente e convenzionalmente determinato in 20 minuti;
e) per lo svolgimento di attivita' specialistica domiciliare spetta allo specialista unicamente il compenso orario nella misura dovutagli in relazione all'incarico di cui e' titolare, ivi comprese le maggiorazioni relative all'anzianita' di servizio. Sul compenso di cui sopra le UU.SS.LL. verseranno il contributo ENPAM nella misura e con le modalita' di cui all'art. 30 del presente accordo;
f) I suesposti criteri vengono adottati a titolo sperimentale per la durata del presente accordo con l'impegno di riesaminare il problema alla luce dei risultati della sperimentazione effettuata.
B) Attivita' "extra-moenia" ambulatoriale.
Per attivita' specialistica ambulatoriale "extra-moenia" si intende quella attivita' di consulenza che di volta in volta lo specialista puo' essere chiamato, dalla U.S.L. di appartenenza, a effettuare in presidi, strutture e servizi diversi dal presidio poliambulatoriale in cui egli svolge il proprio incarico.
L'attivita' "extra-moenia" ambulatoriale e' disciplinata dai seguenti criteri:
a) essa e' di carattere volontario e viene svolta da quegli specialisti che abbiano dichiarato alla U.S.L. di appartenenza la propria disponibilita';
b) l'espletamento dell'attivita' "extra-moenia" ambulatoriale e' richiesto di volta in volta dalla U.S.L. competente;
c) con riserva di verificarne la congruita' allo scadere della sperimentazione di cui al successivo punto e), il tempo complessivamente occorrente allo specialista per l'esecuzione di ciascuna prestazione specialistica ambulatoriale "extra-moenia" e' forfettariamente e convenzionalmente determinato in 40 minuti.
Per l'esecuzione di prestazioni successive alla prima in occasione di un singolo accesso l'impegno orario da retribuire viene rapportato al numero delle prestazioni indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 9;
d) per lo svolgimento di attivita' ambulatoriale "extra-moenia" spetta allo specialista unicamente il compenso orario nella misura dovutagli in relazione all'incarico di cui e' titolare, ivi comprese le maggiorazioni relative all'anzianita' di servizio. Sul compenso di cui sopra le UU.SS.LL. verseranno il contributo ENPAM nella misura e con le modalita' di cui all'art. 30 del presente accordo;
e) i suesposti criteri vengono adottati a titolo sperimentale per la durata del presente accordo con l'impegno di riesaminare il problema alla luce dei risultati della sperimentazione effettuata.
Nota all'art. 29, lettera A comma 1:
Il testo dell' art. 25, comma 6, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e' il seguente:
"Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma, presso gli ambulatori e i presidi delle unita' sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi compresi gli istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente legge".

Accordo - art. 30

Art. 30.
Contributo ENPAM
A favore dei medici specialisti che prestano la loro attivita' ai sensi del presente accordo, l'U.S.L. versa - di norma mensilmente, al massimo trimestralmente - con modalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM, di cui al decreto del Ministero del lavoro 15 ottobre 1976, e successive modificazioni, un contributo del ventidue per cento (22%) di cui il tredici per cento (13%) a proprio carico e il nove per cento (9%) a carico di ogni singolo specialista, calcolato sul compenso tabellare (compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui all'art. 33), sul premio di collaborazione, sulle quote di caro-vita, sui compensi per eventuali prolungamenti dell'orario di lavoro, sui compensi per attivita' "extra-moenia" di cui all'art. 29 e sull'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 34.
Nota all'art. 30:
Il decreto ministeriale 15 ottobre 1976 reca: "Regolamenti dei fondi di previdenza a favore dei medici mutualisti: ambulatoriali, generici e specialisti esterni".

Accordo - art. 31

Art. 31.
Riscossione delle quote sindacali
Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute, su richiesta del sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal sindacato stesso, dalle UU.SS.LL. presso le quali il medico presta la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, sul conto corrente bancario intestato alla sezione provinciale del sindacato stesso - contestualmente all'invio dell'elenco dei medici a cui sono state applicate le ritenute sindacali e l'importo delle relative quote.
Restano in vigore le deleghe gia' rilasciate a favore dei sindacati confluiti nel sindacato firmatario dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 .
Eventuali variazioni delle quote e delle modalita' di riscossione vengono comunicate alle UU.SS.LL. da parte degli organi competenti del sindacato.

Accordo - art. 32

Art. 32.
Indennita' di rischio
A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, l'indennita' di rischio viene corrisposta, nella misura e con la cadenza temporale prevista per i medici ospedalieri, agli specialisti esposti al rischio di radiazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964 in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata e sempreche' il rischio abbia carattere professionale.
Per gli specialisti che non operano in maniera costante in zona controllata, l'accertamento del diritto all'indennita' e' demandato a un'apposita commissione composta dal coordinatore sanitario, che la presiede, da uno specialista radiologo designato dall'U.S.L., da tre rappresentanti dei medici ambulatoriali eletti con il sistema previsto per la elezione dei consigli direttivi degli ordini dei medici, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni, e da due esperti qualificati nominati dal comitato di gestione.
Nota all' art. 32, comma 1:
Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 , reca: "Sicurezza degli impianti. Pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare".

Accordo - art. 33

Art. 33.
Compensi tabellari - Fasce di anzianita' - Scatti biennali
Ai medici specialisti ambulatoriali e' corrisposto mensilmente, a decorrere dal 1 gennaio 1986, un compenso forfettario rapportato a L.
15.955 per ora di incarico. Tale compenso e' elevato a L. 16.915 con decorrenza 1 gennaio 1987 e a L. 17.900 con decorrenza 1 gennaio 1988.
A decorrere dal 1 gennaio 1986 al compenso orario di cui al primo comma sono apportati aumenti biennali del 2,50% (due e cinquanta per cento) e incrementi periodici per fasce triennali di anzianita' nella misura del 6% (sei per cento) fino a un massimo di sette fasce.
Gli aumenti biennali vengono riassorbiti al conseguimento delle fasce di anzianita' successive.
Dopo il conseguimento della settima fascia di anzianita' gli aumenti biennali sono calcolati sul compenso corrispondente a detta fascia.
Tanto gli aumenti biennali che gli incrementi triennali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'anzianita'.
Nei confronti dei medici gia' titolari di incarico a
tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce di anzianita' e degli scatti biennali e' valutata l'intera anzianita' di servizio maturata senza soluzione di continuita' presso gli enti firmatari dell'accordo dell'11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso.
Con tale anzianita' viene cumulata quella maturata successivamente e senza soluzione di continuita' con il precedente rapporto.
In caso di servizio prestato senza soluzione di continuita' presso piu' enti mutuo-previdenziali o presso piu' UU.SS.LL., l'anzianita' da valutare e' quella maggiore.
Nei confronti dei medici divenuti titolari di incarico specialistico ambulatoriale successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce triennali e degli scatti biennali e' valutabile la sola anzianita' maturata nell'ambito dell'incarico specialistico.
Ai fini della determinazione dell'anzianita' non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti.
Per le assenze dal servizio che non rientrano tra quelle retribuite ai sensi degli articoli 22, 25 e 27, commi primo e terzo, nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale del rapporto con l'U.S.L.
Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di competenza.
Per l'attivita' svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo e' maggiorato nella misura del 30%.
Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione e' del 50%.
Per il periodo 1 luglio 1985-31 dicembre 1985 restano confermate le disposizioni di cui all' art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/85 .
Nota all'art. 33, ultimo comma:
Il testo dell' art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884 , e' il seguente:
"Art. 36. (Compensi tabellari - Fasce di anzianita' - Scatti biennali). - Ai medici specialisti ambulatoriali e' corrisposto mensilmente un compenso forfettario rapportato a L. 15.000 per ora di incarico.
Il predetto compenso e' incrementato di aumenti biennali nella misura del 2,50% del valore iniziale, ciascuno decorrente dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'anzianita'.
A decorrere dal 1 gennaio 1983 il compenso orario di cui al primo comma e' soggetto ad aumenti periodici per fasce quinquennali di anzianita' dell'8% costante e di scatti biennali del 2,50%. Questi ultimi vengono riassorbiti al conseguimento della fascia di anzianita' successiva.
Le fasce di anzianita' nel numero di quattro vengono acquisite al compimento del 5°, 10°, 15° e 20° anno di effettiva anzianita'.
La fascia quinquennale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'anzianita'.
Nei confronti dei medici gia' titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce di anzianita' e degli scatti biennali e' valutata l'intera anzianita' di servizio maturata senza soluzione di continuita' presso gli enti firmatari dell'accordo dell'11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso.
Con tale anzianita' viene cumulata quella maturata successivamente e senza soluzione di continuita' con il precedente rapporto.
In caso di servizio prestato senza soluzione di continuita' presso piu' enti mutuo-previdenziali o presso piu' unita' sanitarie locali, l'anzianita' da valutare e' quella maggiore.
Nei confronti dei medici divenuti titolari di incarico specialistico ambulatoriale successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce quinquennali e degli scatti biennali e' valutabile la sola anzianita' maturata nell'ambito dell'incarico specialistico.
Ai fini della determinazione dell'anzianita' non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti di cui agli articoli 26, 27, 30, comma secondo.
Per le assenze dal servizio che non rientrano tra quelle retribuite ai sensi degli articoli 25, 28 e 30, commi primo e terzo, nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale del rapporto con l'unita' sanitaria locale.
Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di competenza".

Accordo - art. 34

Art. 34.
Indennita' di disponibilita'
A partire dal 1 gennaio 1986 agli specialisti che svolgono
esclusivamente attivita' ambulatoriale ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta una indennita' di disponibilita' nella misura di L.
1.995 per ogni ora risultante dalla lettera di incarico.
Tale indennita' e' elevata a L. 2.490 dal 1 gennaio 1987 e a L. 3.000 dal 1 gennaio 1988.
L'indennita' in parola subisce tutti i riflessi degli altri istituti di carattere normativo ed economico previsti dal presente accordo, ad eccezione delle quote di caro-vita di cui all'art. 40.

Accordo - art. 35

Art. 35.
Prestazioni di particolare impegno professionale
Fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all'art. 9, lo specialista salvo controindicazioni cliniche, e' tenuto ad effettuare, secondo modalita' organizzative convenute con le UU.SS.LL., durante il normale orario di servizio, purche' le liste di attesa non vadano oltre i sette giorni, gli atti e gli interventi di particolare impegno professionale previsti nell'allegato C finalizzati alla definizione diagnostica e alla continuita' terapeutica, allo scopo di migliorare la qualita' e l'efficienza dei servizi nell'area della specialistica extra-degenza.
Per l'espletamento di tali interventi allo specialista e' attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario iniziale di cui all'art. 33, rapportato al tempo di esecuzione indicato a fianco di ciascuna prestazione.
In ogni caso gli emolumenti di cui al comma precedente, da corrispondere con cadenza quadrimestrale, non possono superare nell'arco del quadrimestre il cinquanta per cento dei compensi orari spettanti allo specialista in base alla lettera di incarico.

Accordo - art. 36

Art. 36.
Realizzazione degli obiettivi di programmazione sanitaria
Per facilitare la realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, le unita' sanitarie locali corrispondono agli specialisti ambulatoriali la somma di lire 600 per ogni ora di attivita' effettivamente espletata secondo la lettera di incarico.
Tale erogazione e' ininfluente ai fini di ogni altro istituto di carattere normativo ed economico previsto del presente accordo.

Accordo - art. 37

Art. 37.
Indennita' di disagiatissima sede e indennita' di bilinguismo
Per lo svolgimento di attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio orario nella misura e con le modalita' concordate a livello regionale con i sindacati firmatari del presente accordo.
E' riconosciuta l'indennita' di bilinguismo in rapporto alle ore di incarico ai medici specialisti operanti nella provincia autonoma di Bolzano in possesso del relativo attestato.

Accordo - art. 38

Art. 38.
Premio di collaborazione
Agli specialisti incaricati a tempo indeterminato e' corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso tabellare (compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui all'art. 33) e delle quote di caro-vita complessivamente percepiti, nel corso dell'anno e dell'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 34.
Detto premio sara' liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
Allo specialista che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio verra' calcolato e liquidato all'atto della cessazione del servizio.
Il periodo di servizio svolto a tempo determinato, seguito da conferma dell'incarico stesso a tempo indeterminato, e' computato ai fini della determinazione del premio di cui al primo comma del presente articolo.
Allo specialista al quale alla data del 31 dicembre l'incarico svolto a tempo determinato non sia stato ancora confermato in incarico a tempo indeterminato compete, entro novanta giorni dalla data di conferma, un premio di collaborazione rapportato ai compensi percepiti per l'attivita' prestata prima del 31 dicembre.
Il premio in parola non compete allo specialista nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione o di risoluzione del rapporto professionale per motivi disciplinari.

Accordo - art. 39

Art. 39.
Premio di operosita'
A tutti i medici ambulatoriali che svolgono la loro attivita' per conto delle UU.SS.LL., ai sensi del presente accordo con regolare incarico a tempo indeterminato, spetta dopo un anno di servizio di cessazione del rapporto professionale, un premio di operosita' nella misura di una mensilita' per ogni anno di servizio prestato in base all'anzianita' determinata ai sensi del precedente articolo, esclusi i periodi per i quali sia gia' intervenuta liquidazione.
Per le frazioni di anno, la mensilita' di premio sara' ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni e non calcolando quella pari o inferiore a quindici giorni.
Ciascuna mensilita', calcolata in base alla tabella in vigore al momento della cessazione del rapporto, e' ragguagliata alle ore effettive di attivita' ambulatoriale svolta dal medico in ogni anno di servizio.
Conseguentemente ciascuna mensilita' di premio potra' essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a quindici giorni e' computata per mese intero, quella pari o inferiore a quindici giorni non e' computata.
Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attivita', il "premio" per ogni anno di servizio dovra' essere calcolato in base agli orari di attivita' effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare.
Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso tabellare (compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui all'art. 33) e sul premio di collaborazione e sull'indennita' di disponibilita'.
Il premio e' corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.
La corresponsione del premio di operosita' e' dovuta dalle UU.SS.LL. in base ai criteri previsti dall'allegato E annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 , che qui si intendono integralmente richiamati.
Nota all'art. 39, ultimo comma:
Il testo dell'allegato E al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884 , e' il seguente:
"ALLEGATO E VERBALE DI RIUNIONE
Le parti firmatarie dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, si sono riunite presso il Ministero della sanita' in data 30 giugno 1982 ai sensi dell'art. 43 dell'accordo stesso.
Nell'occasione sono state esaminate le seguenti questioni applicative:
I) Modalita' tecniche necessarie per realizzare il principio dell'unicita' del rapporto di cui all'art. 1, secondo comma, dell'accordo anche in sede di liquidazione del premio di operosita' di cui all'art. 40.
A tal fine sono stati considerati, a titolo esemplificativo, i seguenti casi:
1) Lo specialista presta la propria opera professionale presso una pluralita' di unita' sanitarie locali e gli incarichi cessano contestualmente nei confronti di tutte.
In tal caso le parti hanno convenuto sulla necessita' che siano adottati i seguenti criteri:
a) il "premio" viene liquidato, per tutto e globalmente il servizio ambulatoriale svolto nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso quello espletato presso i disciolti enti mutualistici, dalla unita' sanitaria locale presso la quale lo specialista e' titolare di incarico per il maggior numero di ore; a parita' di ore, l'unita' sanitaria locale che liquida il premio e' quella presso la quale lo specialista vanta la maggiore anzianita' di effettivo servizio;
b) l'individuazione della unita' sanitaria locale tenuta al pagamento avviene a cura del comitato zonale competente (oppure, ove cosi' localmente si concordi, a cura del comitato regionale) che fornisce anche tutte le notizie indispensabili per la liquidazione del premio;
c) laddove l'individuazione della unita' sanitaria locale tenuta al pagamento non possa avvenire in base ai criteri di cui sopra, essa e' rimessa alla scelta dello specialista interessato.
2) Gli incarichi in precedenza svolti dallo specialista per conto di piu' unita' sanitarie locali vengono concentrati presso una sola unita' sanitaria locale.
Premesso che la cessazione dall'incarico presso le altre unita' sanitarie locali non fa venir meno il rapporto con il Servizio sanitario nazionale - che e' unico - e non comporta quindi liquidazione del premio di operosita' relativamente agli incarichi cessati, le parti hanno riconosciuto che il premio di operosita' debba essere liquidato alla cessazione dell'incarico presso l'ultima unita' sanitaria locale, a cura di questa e per tutto il servizio complessivamente prestato dallo specialista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso quello svolto presso gli enti mutualistici disciolti.
3) Le parti inoltre hanno convenuto che i criteri di cui ai punti 1 e 2 debbano trovare applicazione anche in caso di trasferimento dello specialista da una regione all'altra.
In tal caso il comitato zonale (o regionale) di provenienza avra' cura di trasmettere al comitato zonale (o regionale) di destinazione tutta la documentazione relativa all'attivita' fin li' svolta dallo specialista.
Le parti si sono date atto che le soluzioni tecniche di cui al presente punto I) sono rese possibili dalla circostanza che in sede di determinazione annua del Fondo sanitario nazionale, l'entita' delle somme considerate ai fini della liquidazione del premio di operosita' ai medici ambulatoriali risulta adeguata a coprire gli oneri che normalmente conseguono a tale titolo dalla cessazione degli incarichi.
II) Corretta applicazione del principio di cui all'art. 36, quinto comma, dell'accordo per il quale l'anzianita' da valutare ai fini dell'attribuzione delle fasce quinquennali e degli scatti biennali e' quella maturata senza soluzione di continuita' presso gli enti firmatari dell'accordo 11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso.
A tal riguardo, tenuto conto che nell'anzianita' di cui sopra e' compresa anche quella maturata presso enti - quali INPS, INAIL, ENPI - che non fanno parte del Servizio sanitario nazionale, si e' presa in esame l'ipotesi che lo specialista, assumendo un incarico presso una unita' sanitaria locale, rinunci di conseguenza e contestualmente all'incarico gia' ricoperto, presso uno dei suddetti enti.
In tal caso le parti hanno riconosciuto che l'intervenuta liquidazione del premio di operosita' da parte dell'INPS dell'INAIL e dell'ENPI - liquidazione alla quale l'ente e' ovviamente tenuto - non configura soluzione di continuita' nel servizio, rilevante ai fini del citato quinto comma dell'art. 36.
"A fortiori", tali conclusioni valgono nel caso che il rapporto con INPS, INAIL o ENPI venga meno in costanza di incarico presso una unita' sanitaria locale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Le federazioni degli organi nazionali, nonche' i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.
Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche.
Sono altresi' tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.
In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalita' del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289".

Accordo - art. 40

Art. 40.
Quote di caro-vita
Le parti convengono che agli specialisti ambulatoriali sono attribuite quote mensili di caro-vita determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1 febbraio 1986 , con le seguenti specificazioni:
a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente;
b) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il primo adeguamento decorre dal 1 maggio 1986;
c) le quote vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute alla data del 1 novembre 1985 in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 ;
d) il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/86 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 , e' rappresentato dal compenso orario iniziale nella misura stabilita dall'art. 33, primo comma, moltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili;
e) ai medici con incarico inferiore a 40 ore mensili spetta un incremento delle quote di caro-vita corrispondente a quello riferito a 40 ore mensili di attivita', decurtato di un quarantesimo per ogni ora al di sotto del limite di 40.
Le quote di cui ai commi precedenti non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita, salvo quanto previsto al comma successivo.
Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in quanto tali, non fruiscono dell'indennita' integrativa speciale.
Nell'ipotesi che lo specialista svolga contemporaneamente la propria attivita' per conto di piu' UU.SS.LL. e/o altri enti che adottano il presente accordo, l'onere delle quote di caro-vita viene ripartito, nel rispetto dei limiti di cui alla lettera d) del primo comma che precede, proporzionalmente tra le UU.SS.LL. e/o gli enti interessati in ragione del numero delle ore di incarico che lo specialista effettua per ciascuno di essi, secondo le indicazioni all'uopo fornite dal comitato di cui all'art. 13.
Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1988.
Note all'art. 40, comma 1:
- Il testo dell' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 , e' il seguente:
"Art. 16 (Modifica del meccanismo della indennita' integrativa speciale). - 1. L'attuale sistema di adeguamento retributivo al costo della vita e' modificato come segue:
a) cadenza semestrale di rivalutazione retributiva: per tale rivalutazione si fa riferimento al tasso percentuale di incremento risultante dal rapporto fra il valore medio dell'indice sindacale di un semestre rispetto a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di incremento e' arrotondato sulla seconda cifra decimale;
b) rivalutazione del cento per cento di una somma mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile eccedente tale parte.
I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale delle 580.000 lire indicizzati al 100 per cento costituiscono base per le correlative rivalutazioni dei semestri successivi.
La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25 per cento, viene determinata come segue: lo stipendio mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a quello nell'adeguamento, piu' l'indennita' integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno la quota di retribuzione indicizzata al 100 per cento, come sopra rivalutata;
c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986, pertanto il primo adeguamento decorre dal 1 maggio 1986;
d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo il tasso percentuale semestrale medio e' determinato prendendo come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di 134.000.
2. Nel caso di variazione delle imposte indirette, ai fini di un accorpamento delle aliquote e di una loro razionalizzazione saranno concordate tra le delegazioni di cui all' art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , modalita' e limiti di incidenza di tali variazioni sui prezzi dei beni che compongono il bilancio familiare, assunto a base di calcolo per la determinazione dell'indennita' di contingenza.
3. L'efficienza del sistema di adeguamento retributivo al costo della vita di cui al presente articolo sara' assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni".
- La legge 26 febbraio 1986, n. 38 , reca: "Disposizioni in materia di indennita' di contingenza".

Accordo - art. 41

Art. 41.
Commissione professionale
In ogni regione e' costituita ai sensi dell' art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , una commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24 i seguenti compiti:
a) definire gli standard medi assistenziali sulla base degli indici di piano sanitario nazionale e regionale;
b) fissare le procedure per la verifica di qualita' dell'assistenza;
c) prevedere le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificati, al deferimento del medico alla commissione di disciplina di cui all'art. 16.
Per gli adempimenti di cui al comma precedente le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL. nonche' il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari.
La commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della regione e' presieduta:
dal presidente dell'ordine dei medici della citta' capoluogo di regione ed e' cosi' costituita:
cinque esperti qualificati nominati dalla regione scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale;
quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali scelti dai membri di parte medica dei comitati regionali;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa delle regioni con funzioni di segretario.
Nota all'art. 41, comma 1:
Il testo dell' art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , e' il seguente:
"Art. 24. - Al fine di razionalizzare l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime convenzionale, nel rispetto dell'autonomia del segreto professionale dei sanitari convenzionati, gli accordi collettivi nazionali, stipulati ai sensi dell' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , in sede di rinnovo della parte normativa degli stessi, in aggiunta ai criteri definiti dell'anzidetto articolo devono prevedere:
a) le forme di responsabilizzazione degli ordinatori di spesa al fine di contenere le spese da ancorare a parametri prefissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali;
b) l'istituzione di commissioni professionali a livello regionale con la partecipazione di rappresentanti dei medici convenzionati dalla regione, scelti tra esperti qualificati delle strutture pubbliche universitarie e ospedaliere, e dell'ordine professionale, con il, compito di definire gli standards medi assistenziali e di fissare le procedure per le verifiche di qualita' dell'assistenza.
Nella definizione degli standards, medi assistenziali, dovranno altresi' essere previste le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificate, a sanzioni da determinarsi secondo i criteri previsti dal punto 8, terzo comma, del richiamato articolo 48;
c) l'impegno tipi sanitari convenzionati a fornire informazioni sui servizi prestati anche mediante la prescrizione a lettura automatica standardizzata di cui all' articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 , nonche' l'obbligo delle unita' sanitarie locali di comunicare periodicamente ai sanitari e alle commissioni di cui alla precedente lettera b) i dati informativi sul comportamento prescrittivo dei medici convenzionati.
In caso di mancata designazione dei componenti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione dell'accordo collettivo nazionale, la regione costituisce in via provvisoria la commissione professionale, che resta in attivita' fino alla costituzione della commissione definitiva.
In applicazione dei principi di contestualita' e di omogenizzazione affermati nell' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , in deroga al primo comma del citato articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , gli accordi convenzionali, in scadenza o gia scaduti al 31 dicembre 1983, sono rinnovati con scadenza al 30 giugno 1985".

Accordo - art. 42

Art. 42.
Durata dell'accordo
Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1988.

Norma finale

Norma finale
Ai medici di cui alla "Regolamentazione del rapporto con i sanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale", costituente il titolo II dell'accordo nazionale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 , i quali risultino titolari di incarico alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, si estende, dalla data suddetta, il trattamento economico nonche', se e in quanto applicabile, il trattamento giuridico previsto per i medici specialisti ambulatoriali.
A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo e' fatto divieto di conferire nuovi incarichi rientranti nella "regolamentazione" di cui al primo comma.
I medici di cui alla presente "norma finale", i quali non trovino collocazione nell'ambito dei servizi specialistici ai sensi dell'art.
11, punto 6), possono essere utilizzati secondo le esigenze delle UU.SS.LL. di appartenenza nei servizi del territorio ovvero per l'espletamento di attivita' di organizzazione sanitaria.
Le modalita' di espletamento della nuova attivita' sono stabilite con apposita lettera d'incarico da trasmettere per conoscenza anche all'assessore regionale alla sanita', o al suo delegato, quale presidente del comitato di cui allo art. 13.
L'attivita' che i medici suddetti svolgeranno nei servizi del territorio e/o nell'ambito dei compiti di organizzazione sanitaria rappresenta, a tutti gli effetti e senza soluzione di continuita', prosecuzione del rapporto in atto.
In attesa che si pervenga alle soluzioni di cui ai commi precedenti, le UU.SS.LL. presso le quali tali medici prestano la loro attivita' possono provvisoriamente utilizzarli nei compiti propri di istituto, dandone comunicazione all'assessore regionale alla sanita', o al suo delegato, quale presidente del comitato ex art. 13.
Nota alla "Norma finale", comma 1:
Il testo del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884 , e' il seguente:
"Titolo II
REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO CON I SANITARI ADDETTI ALLA MEDICINA GENERALE AMBULATORIALI
Articolo unico
Ai medici addetti alla medicina generale ambulatoriale in servizio presso le unita' sanitarie locali in virtu' di un rapporto costituitosi anteriormente alla data di entrata in vigore dell'accordo unico del 22 dicembre 1978 si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali. A detti medici spetta il compenso orario di L.
13.350".

Norme transitorie

Norma transitoria n. 1
Per la formazione delle graduatorie annuali, da valere per l'anno 1988, relative alle branche specialistiche di cui allo "stralcio" dell'allegato A annesso al presente accordo, le parti convengono transitoriamente quanto segue:
a) il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alle graduatorie e' fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo;
b) in sede locale, sentito il comitato di cui all'art. 13 saranno stabiliti gli altri termini per il compimento delle procedure stabilite al fine di rendere le graduatorie operanti a partire dal 1 gennaio 1988;
c) per la valutazione dei titoli utili ai fini delle graduatorie suddette, valgono i criteri di cui all'allegato A annesso all'accordo FNOOMM-Enti mutualistici dell'11 giugno 1975, e successive integrazioni e modificazioni.
Norma transitoria n. 2
Per gli anni 1987 e 1988 restano confermate, per le branche specialistiche non comprese nello "stralcio" di allegato A annesso al presente accordo e salvo quanto previsto dalla norma transitoria n. 9, le graduatorie annuali formate in base ai criteri di cui all'allegato A annesso all'accordo FNOOMM-Enti mutualistici dell'11 giugno 1975 e successive integrazioni e modificazioni.
Norma transitoria n. 3
Il contributo di cui all' art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 non e' piu' dovuto a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo; restano di spettanza del sindacato firmatario dell'accordo n. 884/84, le trattenute effettuate a tale titolo fino al mese successivo a quello di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.
Norma transitoria n. 4
Sono confermate "ad personam" le posizioni non conformi al disposto del secondo comma dell'art. 4, esistenti alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.
Gli specialisti interessati, peraltro, sono tenuti a ridurre annualmente di due ore, con cadenza al 31 dicembre 1987 e al 31 dicembre 1988, la loro attivita' settimanale di specialista ambulatoriale.
La riduzione, ovviamente, sara' limitata a una sola ora quando il divario non sia superiore.
Norma transitoria n. 5
Le parti convengono, al fine di dare attuazione al primo e secondo comma dell'art. 8, che in sede regionale siano concordate norme per l'uniforme applicazione dei sistemi di controllo orario.
Norma transitoria n. 6
Sono confermate "ad personam" le posizioni non conformi al disposto dell'art. 11, ultimo comma, esistenti alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, fatta salva la possibilita' di adottare i provvedimenti di cui all'art. 6, primo comma.
Norma transitoria n. 7
Sono confermati gli incarichi e le situazioni in atto legittimamente acquisiti alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.
Gli specialisti, peraltro, i quali in atto svolgano complessivamente oltre 38 ore di attivita' settimanale sono tenuti a ridurre annualmente di due ore il loro impegno settimanale con cadenza al 31 dicembre 1987 e al 31 dicembre 1988.
La riduzione, ovviamente, sara' limitata a una sola ora quando il divario non sia superiore.
Norma transitoria n. 8
In deroga a quanto previsto dal primo comma dello art. 18, il rimborso per spese di accesso continua ad essere corrisposto agli specialisti che ne fruiscano per incarichi acquisiti prima del 28 dicembre 1984.
Norma transitoria n. 9
In attesa della revisione dell'allegato A, come previsto dalla dichiarazione a verbale n. 3, le parti convengono fin da ora di inserire tra i titoli validi per la partecipazione alla graduatoria di "odontostomatologia" l'iscrizione all'Albo professionale degli odontoiatri, di cui alla legge n. 409/85 .
Pertanto, fermo il termine del 31 gennaio 1987 per il possesso dei requisiti di ammissione alla graduatoria per la suddetta branca, da valere per l'anno 1988, si conviene di riaprire i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla graduatoria stessa secondo le disposizioni di cui alla norma transitoria n. 1.
Norma transitoria n. 10
Le posizioni degli specialisti ai quali sia stato conferito un incarico ambulatoriale, retribuito a forfait orario, da espletarsi temporaneamente nel proprio gabinetto privato, vengono confermate.
Detti specialisti verranno trasferiti presso il presidio a diretta gestione al momento in cui si verifichera' la possibilita'.
Ai sanitari in questione spetta lo stesso trattamento economico riconosciuto agli specialisti operanti nella stessa branca presso gli ambulatori direttamente gestiti, maggiorato del 20%, e del 30% per gli analisti e per i radiologi, ad eccezione dell'eventuale indennita' di rischio e delle quote di caro-vita che competono nella misura e con le modalita' di cui agli articoli 35 e 41.
Ai radiologi saranno rimborsate le pellicole radiografiche impiegate in base al prezzo di listino decurtato del 15%: agli stessi inoltre, saranno rimborsati i mezzi di contrasto impiegati per colecistografie e pielografie in base ai prezzi di listino delle case produttrici decurtati del 15%.
Gli specialisti in questione, infine, fruiscono, in quanto compatibile con la loro posizione, dello stesso trattamento giuridico previsto per gli specialisti operanti negli ambulatori in diretta gestione, eccezion fatta per gli articoli 11 e 22.
Il trattamento previsto dall'art. 27 e' riconosciuto limitatamente ai casi in cui la malattia richieda ricovero ospedaliero fino a guarigione clinica.
Norma transitoria n. 11
Gli specialisti attualmente in servizio, che abbiano ricoperto altro incarico ambulatoriale, cessato in epoca anteriore alla data 1 dicembre 1962 di istituzione del "premio" di cui all'art. 40 delle presenti norme, non puo' essere valutato ai fini del "premio" stesso il servizio prestato in base al precedente incarico.
Norma transitoria n. 12
Fino all'insediamento dei comitati e della commissione di cui agli articoli 13, 14 e 16 del presente accordo sono confermati in carica i comitati e le commissioni di cui agli articoli 13 , 14 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 .
La commissione di disciplina di cui all'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 svolgera' i compiti di cui all'art. 16 del presente accordo.
I procedimenti disciplinari che, in seguito, alla contestazione degli addebiti, abbiano gia' avuto inizio alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, continueranno a svolgersi secondo le norme di sui al decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 . In relazione a tali procedimenti l'eventuale fase di appello si svolgera' innanzi alla commissione regionale di disciplina di cui all'art. 16 del presente accordo, se costituita.
Per i procedimenti disciplinari che, invece, non siano stati ancora iniziati alla data del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, si osserveranno le norme dell'accordo stesso. Pertanto, la commissione zonale di disciplina, di cui all' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 trasmettera' entro quindici giorni i relativi atti, alla commissione di cui all'art. 16 del presente accordo o alla commissione di cui all' art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 , se la prima non risulti ancora costituita.
Nota alla norma transitoria n. 3:
Il testo dell' art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884 , e' il seguente:
"Art. 42 (Ritenute per la copertura delle spese sostenute dal sindacato per l'assolvimento dei compiti affidatigli dall'accordo). - Agli specialisti incaricati, iscritti e non iscritti al sindacato firmatario, viene effettuata la trattenuta di un contributo volontario nella misura dello 0,5% su tutte le competenze a qualsiasi titolo corrisposte, per la copertura delle spese sostenute dal sindacato per l'assolvimento dei compiti affidatigli dall'accordo e per consentirne la uniforme e corretta applicazione a favore di tutti gli specialisti ambulatoriali.
Le relative somme sono versate mensilmente sul conto corrente bancario intestato alla segreteria nazionale del sindacato firmatario, nella persona del tesoriere pro-tempore, che ne disporra' in base ad un regolamento approvato dal consiglio nazionale del sindacato.
Lo specialista ha facolta' di richiedere alla unita' sanitaria locale di essere esonerato dalla trattenuta di cui al primo comma".
Nota alla norma transitoria n. 9, comma 1:
La legge 24 luglio 1985, n. 409 , reca "Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee".
Nota alla norma transitoria n. 12:
Il testo degli articoli 13 , 14 , 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884 , e' il seguente:
"Art. 13 (Comitato zonale). - In ogni ambito territoriale, comprensivo di una o piu' unita' sanitaria locale, definito con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanita', d'intesa con il sindacato firmatario del presente accordo e con l'ANCI regionale, e' costituito un comitato zonale.
Lo stesso provvedimento indica l'unita' sanitaria locale presso la quale il comitato ha sede, sentito il sindacato firmatario del presente accordo e d'intesa con le unita' sanitarie locali interessate.
Le regioni attuano, d'intesa con le unita' sanitarie locali e sentito il sindacato firmatario, forme di coordinamento tra le varie unita' sanitarie locali allo scopo di assicurare la corretta corresponsione nei confronti dei medici ambulatoriali di tutto quanto ad essi spetta sul piano economico ai sensi del presente accordo. Il comitato e' composto da:
quattro rappresentanti delle unita' sanitarie locali, designati dall'ANCI regionale di cui uno con funzioni di presidente;
quattro rappresentanti dei medici specialisti convenzionati, nominati dal sindacato firmatario del presente accordo.
Il comitato e' costituito con provvedimento della giunta regionale, promosso dall'assessore regionale alla sanita', che procede alla nomina dei componenti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'unita' sanitaria locale sede del comitato.
L'unita' sanitaria locale sede del comitato fornisce il personale, le strutture e le attrezzature necessarie per l'assolvimento dei compiti affidati al comitato.
Il comitato svolge compiti di iniziativa e di proposta per la corretta e uniforme applicazione dell'accordo da parte delle unita' sanitarie locali e si riunisce periodicamente almeno una volta al mese ed in tutti i casi richiesti da una delle parti.
Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
1) predisposizione delle graduatorie;
2) tenuta e aggiornamento di un apposito schedario degli specialisti incaricati presso - le singole unita' sanitarie locali, con l'indicazione dei giorni e dell'orario di attivita' di ciascun presidio, delle date di conseguimento degli incarichi e degli incrementi di orario, nonche' di ogni altra attivita' sanitaria prevista dal presente accordo ai fini della determinazione dei massimali orari di cui agli articoli 4 e 5 del sopravvenire dei motivi di incompatibilita' di cui all'art. 3;
3) indicazione all'unita' sanitaria locale che deve conferire l'incarico del nominativo dello specialista avente diritto all'aumento di orario, a ricoprire il turno vacante o quello di nuova istituzione;
4) evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti sia incaricati che in graduatoria ai fini:
a) dell'accertamento - sulla scorta dei fogli informativi compilati annualmente dagli interessati - delle incompatibilita' e delle limitazioni previste dalle vigenti norme, nonche' del possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse;
b) della formulazione alle unita' sanitarie locali, sulla base delle domande ricevute, delle proposte di trasferimento o accentramento dell'incarico in una sede piu' vicina alla residenza dello specialista anche nell'ambito dello stesso comune.
5) invio, entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, dei fogli informativi annuali da compilarsi da parte degli specialisti incaricati;
6) formulazione dei pareri previsti dall'art. 6;
7) assolvimento dei compiti previsti dall'art. 1.
Il comitato e' tenuto a rendere i propri pareri entro trenta giorni dalla richiesta salvi i diversi termini previsti di volta in volta dai singoli articoli; scaduto inutilmente il termine l'unita' sanitaria locale adotta i provvedimenti di competenza anche in mancanza del parere".
"Art. 14 (Comitato regionale). - In ciascuna regione e' istituito, con provvedimento dell'amministrazione regionale, un comitato composto da:
l'assessore regionale alla sanita' o un suo delegato che ne assume la presidenza;
tre membri rappresentanti delle unita' sanitarie locali su designazione dell'ANCI regionale;
quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali nominati dal sindacato medico firmatario del presente accordo.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'amministrazione regionale.
La sede del comitato e' indicata dall'amministrazione regionale. Il comitato deve essere sentito preventivamente dalla regione su tutti i provvedimenti di propria competenza inerenti all'applicazione del presente accordo, ivi compresa l'attuazione, nell'ambito del territorio della regione, dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per i medici specialisti ambulatoriali.
Il comitato formula proposte ed esprime pareri per la corretta applicazione delle norme del presente accordo. Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli.
La sua attivita' e' comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione del presente accordo.
Il comitato regionale si riunisce almeno una volta al mese".
"Art. 16 (Commissione zonale di disciplina). - In ciascun ambito zonale definito ai sensi dell'art. 13 e' istituita con provvedimento dell'amministrazione regionale, proposto dall'assessore alla sanita', una commissione disciplinare composta da sei membri medici di cui:
tre membri in rappresentanza delle unita' sanitarie locali su designazione dell'ANCI regionale, d'intesa con le unita' sanitarie locali;
tre membri nominati dal o dagli ordini dei medici competenti per territorio su designazione del sindacato firmatario del presente accordo, di cui uno assume la presidenza.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'unita' sanitaria locale dove ha sede il comitato.
La sede coincide con quella prevista per il comitato di cui all'art. 13. La commissione disciplinare e' competente ad esaminare i casi dei medici deferiti, iniziando la procedura entro trenta giorni dal deferimento e ad adottare le conseguenti decisioni.
Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro venti giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda.
La commissione disciplinare adotta una delle seguenti motivate decisioni: proscioglimento, richiamo, diffida, sospensione del rapporto per una durata non superiore ai due anni, revoca dell'incarico.
La decisione e' comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'unita' sanitaria locale che ha preceduto al deferimento, per la notifica all'interessato e per l'esecuzione della decisione, nonche' per la comunicazione all'ordine dei medici di competenza e al comitato di cui all'art. 13, che ne dara' notizia alle altre unita' sanitarie locali cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Avverso la decisione della commissione disciplinare e' ammesso ricorso entro il termine di trenta giorni dalla data della relativa comunicazione, alla commissione regionale di disciplina di cui al successivo art. 17.
Il ricorso deve essere notificato a cura del ricorrente alla parte controinteressata e alla commissione di cui al presente articolo, per il conseguente sollecito inoltro del fascicolo alla commissione adita, nonche' inviato per conoscenza all'ordine dei medici e al comitato di cui all'art. 13.
Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato, salvo che la commissione regionale di disciplina, per la particolare gravita' dei fatti accertati, abbia deliberato di dare esecuzione immediata al provvedimento stesso".
"Art. 7 - (Commissione regionale di disciplina). - E' istituita, con provvedimento dell'amministrazione regionale su proposta dell'assessore alla sanita', una commissione regionale di disciplina composta da otto membri medici:
quattro membri in rappresentanza delle unita' sanitarie locali designati dall'ANCI regionale;
quattro membri nominati dalla federazione regionale degli ordini dei medici su designazione del sindacato medico firmatario del presente accordo, di cui uno assume la presidenza.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'amministratore regionale.
La sede della commissione e' presso la sede dell'ordine dei medici del capoluogo di regione.
Il procedimento innanzi alla commissione di disciplina deve salvaguardare il principio del contraddittorio nei confronti del medico deferito.
La decisione e' comunicata a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata AR all'unita' sanitaria locale competente, per la notifica all'interessato e l'esecuzione del provvedimento, nonche' per la comunicazione alla commissione zonale di disciplina, al competente ordine dei medici e al competente comitato di cui all'art.
13 che provvedera' a darne notizia alle altre unita' sanitarie locali eventualmente cointeressate".

Dichiarazioni a verbale

Dichiarazione a verbale n. 1
Per la partecipazione alle riunioni dei comitati e della commissione di cui agli articoli 13, 14 e 16, ai componenti di parte pubblica spettano, se e in quanto previsti, i compensi fissati a livello regionale.
Dichiarazione a verbale n. 2
Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della sanita', anche su richiesta di parte sindacale.
Dichiarazione a verbale n. 3
Le parti si impegnano ad esaminare entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, gli elenchi dei servizi specialistici istituibili nei presidi extra-ospedalieri, i titoli per l'ammissione alle relative graduatorie e quelli da valere per l'attribuzione dei punteggi (cosiddetto allegato A), nonche' lo schema di domanda e annesso foglio-notizie, convenendo fin da ora che in quella sede sara' prevista la formazione di graduatorie anche per la branca di psicologia.
A tal fine le parti concordano di costituire una commissione tecnica paritetica di carattere non formale, composta di cinque membri per ciascuna parte, con il compito di elaborare appropriate proposte da sottoporre alle decisioni delle parti firmatarie.
Intervenuta l'intesa sulla materia, il nuovo allegato A, lo schema di domanda e il foglio-notizie vengono approvati con decreto del Ministro della sanita'.
In conseguenza di quanto sopra, il presente testo di accordo e' privo degli allegati A (ad eccezione dello "stralcio") e B menzionati all'art. 2.
La commissione di cui al secondo comma che precede provvedera' anche all'elaborazione di un documento che enunci in via di principio la dotazione strumentale minima degli ambulatori destinati all'espletamento delle diverse attivita' specialistiche.
A cura del Ministero della sanita' le proposte anzidette, ove ricevano l'assenso delle parti firmatarie, saranno comunicate alle regioni a mero titolo di suggerimento.
Dichiarazione a verbale n. 4
Le parti riconoscono l'utilita' e l'esigenza, al fine di realizzare la piena uniformita' della materia, di elaborare un nomenclatore delle prestazioni, erogabili nell'area dell'attivita' specialistica "extra-degenza".
Dichiarazione a verbale n. 5
Ove la U.S.L. ritenga di assegnare a particolari servizi specialistici, in cui operano piu' sanitari della stessa branca, un coordinatore tecnico, tale adempimento potra' essere attribuito a uno specialista in servizio nell'ambito del presidio specialistico, senza corresponsione di emolumenti o indennita' particolari.
Dichiarazione a verbale n. 6
Le parti chiariscono che le dizioni "regione", "amministrazione regionale", "giunta regionale", "assessore regionale", "assessore regionale alla sanita'" usata nel testo dell'accordo valgono a individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano.
Chiariscono inoltre che le dizioni "ordine dei medici", "federazione regionale degli ordini dei medici" e "federazione nazionale degli ordini dei medici" vanno intese come "ordine dei medici e degli odontoiatri", "federazione regionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri" e "federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri".
Dichiarazione a verbale n. 7
Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'ANCI regionale saranno espletati dall'assemblea dei presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regione dell'ANCI non risulti costituita.
Dichiarazione a verbale n. 8
Le parti raccomandano che il presente accordo venga recepito dall'I.N.A.I.L. e dall'I.N.P.S.
Dichiarazione a verbale n. 9
Le parti si impegnano a concordare, d'intesa anche con le organizzazioni sindacali della medicina generale, le norme per la disciplina dei rapporti di lavoro autonomo nel settore della medicina dei servizi, nell'osservanza delle procedure stabilite dall' art. 48 della legge n. 833/78 .
Dichiarazione a verbale n. 10
Al fine di unificare e razionalizzare le procedure in materia di contribuzione ENPAM, le parti convengono che con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro, su proposta dell'ENPAM, siano fissati i termini e le modalita' di versamento dei contributi previdenziali previsti dal presente accordo.

Allegato A

ALLEGATO A
ACCORDO SPECIALISTI AMBULATORIALI
BRANCA DI ALLERGOLOGIA
Branche principali
1) Allergologia
2) Allergologia ed immunologia clinica
Branche affini
1) Medicina generale
2) Medicina interna
3) Patologia generale
4) Clinica medica
5) Immunologia clinica
6) Malattie dell'apparato respiratorio
7) Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia
8) Tisiologia e malattie polmonari
9) Patologia speciale medica
10) Clinica medica generale
11) Clinica medica generale e terapia medica
12) Patologia speciale medica e metodologia clinica
13) Patologia speciale e clinica medica
14) Immunoematologia
15) Dermosifilopatia
16) Clinica dermosifilopatica
17) Dermatologia e sifilografia
18) Dermosifilopatia e venereologia
19) Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica
20) Dermatologia e venereologia
21) Dermosifilopatica
22) Patologia e clinica dermosifilopatica
23) Malattie cutanee e veneree
BRANCA DI AUDIOLOGIA
Branche principali
1) Audiologia
Branche affini
1) Chirurgia
2) Chirurgia generale
3) Chirurgia generale e terapia chirurgica
4) Clinica chirurgica
5) Patologia speciale chirurgica
6) Semiotica chirurgica
7) Clinica chirurgica e medicina operatoria
8) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica
9) Patologia chirurgica dimostrativa
10) Patologia speciale chirurgica dimostrativa
11) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica
12) Chirurgia d'urgenza
13) Anatomia chirurgica e corso di operazioni
14) Anatomia topografica e chirurgia operativa
15) Medicina operatoria
16) Neurochirurgia
17) Chirurgia dell'infanzia
18) Chirurgia pediatrica
19) Clinica chirurgica infantile
20) Clinica chirurgica pediatrica
21) Chirurgia plastica
22) Chirurgia plastica ricostruttiva
23) Clinica odontoiatrica
24) Odontoiatria e protesi dentale
25) Odontoiatria e protesi dentaria
26) Stomatologia (malattie della bocca e protesi dentaria)
27) Stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria)
28) Clinica otorinolaringoiatrica
29) Otorinolaringoiatria
30) Otorinolaringoiatria e patologia cervicofacciale
31) Foniatria
BRANCA DI CHIRURGIA PLASTICA
Branche principali
1) Chirurgia plastica
2) Chirurgia plastica ricostruttiva
Branche affini
1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria
2) Chirurgia della mano
3) Chirurgia riparatrice e chirurgia della mano
4) Chirurgia generale
5) Chirurgia maxillo-facciale
6) Chirurgia orale
7) Chirurgia pediatrica
8) Clinica chirurgica e medicina operatoria
9) Odontoiatria e stomatologia
10) Ortognatodonzia
11) Ortopedia e traumatologia
12) Otorinolaringoiatria
BRANCA DI FONIATRIA
Branche principali
1) Clinica otorinolaringoiatrica
2) Foniatria
3) Otorinolaringoiatria
4) Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
Branche affini
1) Audiologia
2) Neuropsichiatria infantile
BRANCA DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
Branche principali
1) Epidemiologia
2) Igiene
3) Igiene ed epidemiologia
4) igiene generale e speciale
5) Igiene e medicina preventiva
6) Igiene e medicina preventiva con orientamento di sanita'
pubblica
7) Igiene pubblica
8) Igiene e sanita' pubblica
Branche affini
1) Igiene pubblica
2) Igiene e medicina scolastica
3) Igiene e medicina preventiva con orientamenti di laboratorio ed analisi cliniche
4) Igiene e medicina preventiva con orientamenti di laboratorio
5) Igiene e tecnica e direzione ospedaliera
6) Puericultura ed igiene infantile
7) Parassitologia
8) Igiene e tecnica ospedaliera
9) Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene e
tecnica ospedaliera
10) Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene e
medicina scolastica
11) Microbiologia
12) Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene
industriale
13) Igiene e medicina preventiva con orientamento di tecnica e
direzione ospedaliera
14) Statistica sanitaria
15) Statistica sanitaria con indirizzo di statistica medica
16) Statistica sanitaria con indirizzo di programmazione sanitaria 17) Statistica medica
BRANCA DI IDROCLIMATOLOGIA
Branche principali
1) Idroclimatologia medica e clinica termale
2) Idrologia, climatologia e talassoterapia
3) Idrologia medica
4) idrologia, crenologia e climatologia
Branche affini
1) Chimica applicata all'igiene
2) Igiene
3) Igiene e medicina preventiva
4) Clinica medica
5) Clinica del lavoro
6) Medicina del lavoro
7) Clinica delle malattie del lavoro
8) Malattie del sangue e del ricambio
9) Malattie sangue, rene e ricambio
10) Malattia del tubo digerente, sangue e ricambio
11) Malattia apparato digerente e ricambio
12) Malattie apparato digerente e sangue
13) Malattia dell'apparato digerente, della nutrizione e del
ricambio
14) Gastroenterologia
15) Endocrinologia
16) Endocrinologia e malattie del ricambio
17) Endocrinologia e malattie metaboliche
18) Malattie endocrine e metaboliche
19) Medicina costituzionale ed endocrinologia
20) Medicina costituzionale ed endocrinologia
21) Pneumologia
22) Clinica della tubercolosi e delle vie urinarie
23) Clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie
respiratorie
24) Fisiopatologia respiratoria
25) Malattie dell'apparato respiratorio
26) Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia
27) Tisiologia
28) Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
29) Tisiologia e malattie polmonari
BRANCA DI SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA
Branche principali
1) Dietologia
2) Fisiologia e scienza dell'alimentazione
3) Scienza dell'alimentazione
4) Scienza dell'alimentazione e dietetica
Branche affini
1) Auxologia normale e patologica
2) Biochimica applicata
3) Chimica biologica
4) Diabetologia
5) Diabetologia e malattie del ricambio
6) Farmacologia
7) Fisiologia della nutrizione
8) Fisiologia umana
9) Gastroenterologia
10) Geriatria
11) Gerontologia
12) Igiene
13) Igiene ed epidemiologia
14) Igiene e medicina preventiva
15) Igiene pubblica
16) Igiene scolastica
17) Igiene e medicina scolastica
18) Igiene e sanita' pubblica
19) Igiene e tecnica ospedaliera
20) Igiene tecnica e direzione ospedaliera
21) Igiene generale e speciale
22) Idrologia medica
23) Malattie del ricambio
24) Medicina generale
25) Medicina del lavoro
26) Patologia neonatale
27) Pediatria
28) Puericultura
29) Puericultura ed igiene infantile
30) Puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale
all'infanzia
31) Puericultura e dietetica infantile
32) Terapia medica sistematica
33) Terapia medica sistematica ed idrologia medica
34) Endocrinologia e malattia del ricambio
35) Medicina costituzionalistica ed endocrinologia
36) Malattia dell'apparato digerente e del ricambio
37) Malattia dell'apparato digerente della nutrizione e del
ricambio
38) Endocrinologia e malattie metaboliche
39) Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio
40) Malattie del fegato e del ricambio
41) Medicina interna
42) Clinica medica
43) Clinica medica generale
44) Patologia speciale medica
45) Clinica medica e semiotica
46) Patologia speciale medica e metodologia clinica
47) Patologia speciale e clinica medica
48) Clinica pediatrica
49) Patologia e clinica pediatrica
50) Gerontologia e geriatria
BRANCA DI TOSSICOLOGIA MEDICA
Branche principali
1) Tossicologia
2) Tossicologia clinica
3) Tossicologia medica
4) Tossicologia industriale
5) Tossicologia forense
Branche affini
1) Analisi clinico cliniche e microbiologia
2) Anatomia ed istologia patologica
3) Anatomia patologica
4) Anatomia patologica e tecnica di laboratorio
5) Anatomia ed istologia patologica e tecnica di laboratorio
6) Anestesia e rianimazione
7) Anestesiologia e rianimazione
8) Biochimica e chimica clinica
9) Cardiologia
10) Farmacologia
11) Farmacologia clinica
12) Farmacologia applicata
13) Malattie del fegato e del ricambio
14) Medicina interna
15) Nefrologia
16) Nefrologia medica
17) Parassitologia medica
18) Pronto soccorso e terapia d'urgenza
19) Virologia
20) Microbiologia
21) Microbiologia applicata
22) Clinica medica generale
23) Clinica medica
24) Medicina generale
25) Patologia speciale medica
26) Clinica medica generale e terapia medica
27) Patologia speciale medica e metodologia clinica
28) Patologia speciale e clinica medica

Allegato C

ALLEGATO C
SPECIALISTI AMBULATORIALI
Prestazioni di particolare impegno professionale
ALLERGOLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'
ANALISI
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Metodi elisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 2) Marker epatite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 3) Toxo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 4) Rubeo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 5) Pap test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 6) Dosaggi morfina e derivati . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15'
Le maggiorazioni di orario dovute ai sensi dell'art. 35 per questa branca vengono ripartite, in misura proporzionale al numero delle ore di incarico di cui ciascuno e' titolare, fra tutti i professionisti laureati addetti al laboratorio nel quale le prestazioni vengono eseguite.
ANESTESIOLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Anestesie periferiche:
a) loco regionale per infiltrazione . . . . . . . . . . . . . . . 15' b) tronculare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' c) plessica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 4) Prestazione anestesiologica in corso di indagini diagnostiche speciali (contrastografie, T.A.C., endoscopie, etc.) o di piccoli interventi terapeutici (posizionamento spirali, etc.) . . . . . . 30' 5) Analgesia o sedazione in corso di indagini diagnostiche come sopra o di piccoli interventi terapeutici (posizionamento spirali, etc.) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 6) Elettroanalgesia transcutanea (Tens) . . . . . . . . . . . . . 30' 7) Infiltrazione anestetica faccette articolari vertebrali. . . . 60'
ANGIOLOGIA E ANGIOCHIRURGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Dopplersonografia: un arto (arteriosa e venosa). . . . . . . . 15' 4) Dopplersonografia: due arti (arteriosa e venosa) . . . . . . . 30' 5) Fotopletismogramma (per singola zona). . . . . . . . . . . . . 15' 6) Iniezioni sclerosanti (per seduta) . . . . . . . . . . . . . . 15' 7) Legatura della safena alle crosse. . . . . . . . . . . . . . . 60' 8) Legatura di vena perforante incontinente . . . . . . . . . . . 60' 9) Pletismogramma (per ciascun arto). . . . . . . . . . . . . . . 15' 10) Reografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15'
AUDIOLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'
CARDIOLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Ecg dinamico sec. Holter (sola registrazione). . . . . . . . . 15' 4) Ecg dinamico sec. Holter (sola lettura). . . . . . . . . . . . 45' 5) Ecg dinamico sec. Holter completo. . . . . . . . . . . . . . . 45' 6) Ecocardiogramma completo m. Mode . . . . . . . . . . . . . . . 15' 7) Ecocardiogramma completo m. Mode con prove farmacodinamiche. . 15' 8) Eco-doppler-grafia cardiaca completa . . . . . . . . . . . . . 30'
CHIRURGIA GENERALE E CHIRURGIA INFANTILE
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Ascesso: incisione di ascesso superficiale o circoscritto. . . 10' 4) Ascesso: incisione di ascesso sottoaponeorotico. . . . . . . . 15' 5) Biopsia linfonodi ascellari. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50' 6) Corpo estraneo: asportazione di c.c. profondo. . . . . . . . . 20' 7) Patereccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 8) Tumori: asportazione di piccoli tumori superficiali benigni o cisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 9) Tumori: asportazione per distruzione di piccole malformazioni cutanee benigne con termocoagulazione o diatermocoagulazione. . . 15' 10) Unghia: asportazione di unghia incarnita. . . . . . . . . . . 10' 11) Unghia: cura radicale di unghia incarnita . . . . . . . . . . 15' 12) Cisti sinoviale tendinea: asportazione radicale . . . . . . . 30' 13) Ematoma: svuotamento di ematoma profondo per incisione. . . . 30' 14) Favo: incisione del favo del collo, del dorso e della nuca. . 15' 15) Flemmone: incisione di flemmone superficiale. . . . . . . . . 15' 16) Flemmone: incisione di flemmone profondo. . . . . . . . . . . 30' 17) Lingua frenulotomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10' 18) Asportazioni di tumori e cisti superficiali del volto . . . . 15' 19) Mammella: incisione di ascesso mammario profondo. . . . . . . 15' 20) Mammella: incisione di ascesso mammario superficiale o di mastite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 21) Ano: escissione di noduli emorroidali isolati . . . . . . . . 30' 22) Ano: incisione di noduli emorroidali trombosati . . . . . . . 20' 23) Iniezioni sclerosanti di emorroidi interne. . . . . . . . . . 20' 24) Ano: legatura con elastici di emorroidi interne . . . . . . . 20' 25) Escissione di papilla anale ipertrofica . . . . . . . . . . . 15'
CHIRURGIA PLASTICA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Asportazione di piccole neoformazioni benigne del volto. . . . 30' 4) Intervento per tumori benigni di medie proporzioni dei tessuti molli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 5) Exeresi di tumore maligno superficiale . . . . . . . . . . . . 30' 6) Exeresi di tumore maligno del volto. . . . . . . . . . . . . . 30' 7) Cicatrici piccole del volto esito di traumatismi: trattamento (per cicatrici). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 8) Cicatrici piccole esito di traumatismi: trattamento correttivo (per cicatrice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 9) Laser terapia cutanea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60'
DERMATOLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Crioterapia con protossido d'azoto . . . . . . . . . . . . . . 15' 4) Crioterapia con azoto liquido. . . . . . . . . . . . . . . . . 10' 5) Crioterapia con neve carbonica (per seduta). . . . . . . . . . 10' 6) Dermoabrasione meccanica con anestesia locale. . . . . . . . . 30' 7) Cauterizzazione, diatermoelettrocoagulazione di cisti, fibromi, lipomi, ecc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 8) Prelievi per biopsia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30'
DIABETOLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'
ENDOCRINOLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'
FISIATRIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Manipolazione vertebrali (manu medica) . . . . . . . . . . . . 15' 4) Esame elettrodiagnostico con curve I/T . . . . . . . . . . . . 15' 5) Rieducazione logopedica individuale (ciclo di sei sedute o frazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 6) Rieducazione neuromotoria (ciclo di sei sedute o frazioni) . . 30' 7) Impedenzometria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 8) Infiltrazioni con medicamenti. . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 9) Mesoterapia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15'
FONIATRIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'
GASTROENTEROLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Esofagoscopia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 4) Gastroscopia (esofagogastroscopia) . . . . . . . . . . . . . . 30' 5) Duodenoscopia (esofagogastroduodenoscopia) . . . . . . . . . . 60' 6) Rettosigmoidoscopia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 7) Colonscopia parziale (sinistra). . . . . . . . . . . . . . . . 60' 8) Anorettoscopia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15'
GERIATRIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'
IDROCLIMATOLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Spirometria globale (prove di funzionalita' respiratoria)
con volume residuo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20' 4) Idem piu' determinazione consumo O2 . . . . . . . . . . . . . 30'
MEDICINA DEL LAVORO
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Certificato di idoneita' al lavoro specifico . . . . . . . . . 30' 4) Spirometria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20' 5) Ergometria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30'
MEDICINA DELLO SPORT
Atti ed interventi - Impegno orario professionale
1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Ergometria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 4) Spirometria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20' 5) I.R.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10'
MEDICINA INTERNA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'
MEDICINA LEGALE
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Visite collegiali richieste da leggi o regolamenti o da enti pubblici o privati:
- senza relazione scritta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' - con relazione scritta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60' 4) Consulenze tecniche in tema di responsabilita' civile o di polizze per infortuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60'
NEFROLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'
NEUROCHIRURGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Neurolisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45' 4) Neurografia di piccoli nervi . . . . . . . . . . . . . . . . . 60' 5) Biopsia e prelievo di nervo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60'
NEUROLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Esame elettromiografico (piu' la visita):
- per segmento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' - per segmento con velocita' di conduzione motoria. . . . . . . . 15' - per segmento con velocita' di conduzione sensitiva. . . . . . . 15'
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Psicoterapia individuale (per seduta). . . . . . . . . . . . . 30' 4) Psicoterapia nucleo familiare. . . . . . . . . . . . . . . . . 30'
OCULISTICA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Ricostruzione chiusura canale lacrimale. . . . . . . . . . . . 15' 4) Intervento per calazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 5) Sutura palpebrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 6) Tarsorrafia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60' 7) Asportazione piccoli tumori e cisti. . . . . . . . . . . . . . 30' 8) Ascesso palpebrale (incisione) . . . . . . . . . . . . . . . . 10' 9) Estrazione corpi estranei dalla cornea . . . . . . . . . . . . 10' 10) Asportazione corpi estranei . . . . . . . . . . . . . . . . . 10' 11) Piccole cisti congiuntivali . . . . . . . . . . . . . . . . . 20' 12) Pterigio o pinguecola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 13) Stricturotomia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15'
ODONTOIATRIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Radiografia endorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 4) Estrazione del terzo molare in disodontiasi. . . . . . . . . . 15' 5) Estrazione di dente o radice di dente in inclusione osteo mucosa.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 6) Apicectomia (esclusa cura canalare). . . . . . . . . . . . . . 45' 7) Piccoli interventi di chirurgia orale (ascessi, sequestrotomie, raschiamento osseo, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 8) Intervento per paradontoma (epulide) con normalizzazione della situazione gengivale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45' 9) Intervento per necrosi ed osteiti circoscritte dei mascellari. 45' 10) Prelievo per biopsia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 11) Fistola artificiale (esclusa cura canalare) . . . . . . . . . 20' 12) Trattamento di emorragie post-avulsive mediante sutura o lembi a distanza dall'estrazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20' 13) Intervento per cisti mascellari o mandibolari accertati . . . 60' 14) Carie non penetrante, otturazioni estetiche di materiali compositi con ricostruzione: spigolo (per elemento) . . . . . . . 20' 15) Carie penetrante: cura e otturazioni con terapia canalare per monoradicolati (compreso restauro coronale) . . . . . . . . . . . 30' 16) Carie penetrante: cura e otturazione con terapia canalare per pluriradicolati (compreso restauro coronale). . . . . . . . . . . 40' 17) Gengivectomia (per ogni gruppo di 4 denti). . . . . . . . . . 20' 18) Legatura interdentale con filo metallico (per dente). . . . . 10'
ONCOLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Iniezione di antiblastici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10' 4) Fleboclisi di antiblastici per uno o piu' soggetti trattati contemporaneamente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60'
ORTOPEDIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Bendaggio della colla di Zn coscia-piede . . . . . . . . . . . 30' 4) Bendaggio a 8 per clavicola. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 5) Bendaggio secondo Dessault semplice. . . . . . . . . . . . . . 30' 6) Bendaggio secondo Dessault amidato o gessato . . . . . . . . . 30' 7) Applicazione gessi (voce unica). . . . . . . . . . . . . . . . 30' 8) Busto gessato con o senza spalle . . . . . . . . . . . . . . . 45' 9) Frattura grandi segmenti: riduzione incruenta. . . . . . . . . 30' 10) Fratture medie segmenti: riduzione incruenta. . . . . . . . . 30' 11) Fratture piccoli segmenti: riduzione incruenta. . . . . . . . 30' 12) Frattura-lussazione grandi articolazioni: riduzione incruenta . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 13) Frattura-lussazione medie articolazioni: riduzione incruenta. 30' 14) Frattura-lussazione piccole articolazioni: riduzione incruenta . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 15) Lussazione grandi articolazioni: riduzione incruenta. . . . . 15' 16) Lussazione medie articolazioni: riduzione incruenta . . . . . 15' 17) Lussazione piccole articolazioni: riduzione incruenta . . . . 15' 18) Tenolisi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 19) Tenorrafia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 20) Ascesso freddo: iniezione intraascessuale successiva modificatrice .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 21) Borsiti asportazione di borsiti retro olecraniche e/o perotuleo . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 22) Amputazione di piccoli segmenti . . . . . . . . . . . . . . . 30'
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Biopsia mirata della vulva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 4) Biopsia della vagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 5) Biopsia della portio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6) Biopsia mirata cervicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 7) Diatermocoagulazione del collo uterino . . . . . . . . . . . . 15' 8) Asportazione di polipi utero-cervicali . . . . . . . . . . . . 15' 9) Applicazione di I.U.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 10) Colposcopia ed eventuale prelievo di materiale. . . . . . . . 15' 11) Ecografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 12) Prelievo secreti per strisci citologici . . . . . . . . . . . 10'
OTORINOLARINGOIATRIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Prelievo per biopsia (orecchio, fosse nasali, rinofaringe, cavo orale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10' 4) Prelievo per biopsia laringea. . . . . . . . . . . . . . . . . 60' 5) Cateterismo tubarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10' 6) Riduzione fratture nasali: semplici. . . . . . . . . . . . . . 30' 7) Causticazioni varici del setto . . . . . . . . . . . . . . . . 10' 8) Cauterizzazione dei turbinati (per lato) . . . . . . . . . . . 10' 9) Tamponamento nasale anteriore . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10) Tamponamento nasale posteriore. . . . . . . . . . . . . . . . 15'
PEDIATRIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Frenulotomia linguale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 4) Frenulotomia del prepuzio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15'
PSICHIATRIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Psicoterapia individuale (per seduta). . . . . . . . . . . . . 30' 4) Psicoterapia nucleo familiare. . . . . . . . . . . . . . . . . 30'
RADIODIAGNOSTICA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Colangiografia endovenosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 4) Urografia endovenosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 5) Studio eta' ossea del bambino. . . . . . . . . . . . . . . . . 20' 6) Clisma opaco doppio contrasto. . . . . . . . . . . . . . . . . 45' 7) Stomaco e duodeno doppio contrasto . . . . . . . . . . . . . . 30' 8) Ecografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30'
REUMATOLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Infiltrazioni intrarticolari . . . . . . . . . . . . . . . . . 15'
SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'
TOSSICOLOGIA MEDICA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'
MEDICINA NUCLEARE
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'
UROLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Endoscopia vescicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40' 4) Litotrisia endoscopica (oltre l'endoscopia). . . . . . . . . . 40' 5) Circoncisione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40' 6) Cateterismo dell'uretere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45' 7) Causticazione endoscopica uretro-prostatica (oltre l'endoscopia) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20' 8) Elettrocoagulazione endoscopica vescicale. . . . . . . . . . . 40' 9) Profilo pressorio uretrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40' 10) Esame urodinamico completo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40'
ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO NAZIONALE LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, n. 833, SOTTOSCRITTO IL 3 MARZO 1987.
Ministro della sanita': DONAT CATTIN
Ministro del tesoro: GORIA
Ministro del lavoro: BORRUSO
Regioni:
Veneto: BOGONI
Toscana: MENICHETTI
Emilia-Romagna: ZAGATTI
Lazio: ZIANTONI
Piemonte: OLIVIERI
Umbria: GUIDI
A.N.C.I.: ACOCELLA, MORUZZI, PANELLA, FREDDI, FORNI, BELCASTRO
U.N.C.E.M.: GONZI, POLI
SUMAI: MELEDANDRI
F.N.OO.MM.: POGGIOLINI
C.I.S.L.: BONFANTI, DE SIMONE, RIZZO
C.G.I.L.: DE LUCA
U.I.L.: RICCI
Version: 08.06.1987
Anzahl Änderungen: 0

Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 giugno 1987 n. 291)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , istituiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;
Visto l' art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93 , concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali;
Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ;
Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell' art. 48 della legge n. 833 del 1978 , con scadenza al 30 giugno 1988;
Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente decreto:
E' reso esecutivo l'accordo collettivo, nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , riportato nell'allegato testo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 giugno 1987 COSSIGA FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1987 Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 15

Accordo - art. 1

ACCORDO PREAMBOLO
Area dell'attivita' specialistica extra-degenza
Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, intesa quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettivita', il Servizio nazionale demanda all'area funzionale "dell'assistenza specialistica extra-degenza", il compito di corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in una logica di integrazione con l'assistenza medica di base e di interconnessione con quella ospedaliera e degli altri servizi.
In tale quadro, attraverso la instaurazione del rapporto convenzionale previsto dall' art. 48 della legge n. 833/78 , gli specialisti di cui all'accordo nazionale unico per la medicina specialistica ambulatoriale, diventano parte attiva e qualificante del servizio sanitario, integrandosi nell'area con le altre categorie di erogatori ammesse ad operare presso le strutture pubbliche sulla base dell'art. 47 della soprarichiamata legge n. 833/78 per l'espletamento, secondo modalita' di accesso ed erogative uniformi, di tutti gli interventi specialistici, diagnostico-terapeutici, preventivi e riabilitativi che non siano strettamente correlati al ricovero.
Allo scopo, le parti si danno reciprocamente atto che in questa fase risulta particolarmente importante intervenire su tutta l'area dell'assistenza specialistica extra-degenza, con provvedimenti volti a conseguire:
l'adeguamento quantitativo, qualitativo ed organizzativo della offerta ai reali bisogni dei cittadini;
una consistente politica di investimenti volta a completare, potenziare e qualificare le strutture pubbliche;
il coinvolgimento di ognuna delle categorie di operatori interessati, favorendo l'allocazione presso il pubblico delle attivita' piu' complesse e di maggiore impegno.
Art. 1.
Campo di applicazione
Il presente accordo regola, ai sensi dell' art. 48 della legge n. 833/78 , il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo, che si instaura nell'ambito del servizio sanitario nazionale (SSN), tra le unita' sanitarie locali (UU.SS.LL.) e gli specialisti, per la erogazione, in forma diretta, delle prestazioni specialistiche sia a scopo diagnostico che a scopo curativo, preventivo e di riabilitazione, meglio specificate nel preambolo.
Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale e' da intendersi unico a tutti gli effetti anche se lo specialista svolge la propria attivita' in piu' posti di lavoro e/o in piu' UU.SS.LL.
Ai medici specialisti di cui al primo comma e' riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale al di fuori di vincoli gerarchici.
Sono peraltro consentite forme di coordinamento funzionale all'interno dell'assistenza specialistica extradegenza, della branca specialistica e del presidio, anche per esigenze connesse all'integrazione inter-professionale a livello di distretto e di dipartimento e per lo svolgimento dei programmi previsti dalla pianificazione regionale e locale.
Le UU.SS.LL., nell'ambito dei propri poteri e di quanto previsto dall' art. 9, comma 1, lettera d) della legge n. 595/85 , devono avvalersi per l'erogazione delle prestazioni di cui al primo comma dei medici specialisti di cui al presente accordo, garantendo il mantenimento del numero complessivo di ore di attivita' (monte ore globale indifferenziato) attivato nell'ambito regionale alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.
Le UU.SS.LL. garantiranno, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale (con le altre componenti) alla copertura delle espansioni di attivita' dell'area complessiva dell'assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalita' ispirate ai criteri di programmazione sanitaria, da definirsi nelle competenti sedi istituzionali con la partecipazione della rappresentanza degli specialisti ambulatoriali.
I conseguenti provvedimenti che le UU.SS.LL. adottano per assicurare il rispetto delle garanzie di cui ai commi precedenti sono assunti su parere conforme del comitato di cui all'art. 14 entro trenta giorni.
NOTE
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e' riportato nella nota al dispositivo del decreto.
- Il testo dell'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)" e' riportato nella nota all'art. 41, comma 1.
Nota al dispositivo del decreto:
Il testo dell' art. 48 della legge n. 833/1978 , e' il seguente:
"Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale). - L'uniformita' del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , da sei rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberati.
Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:
1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;
2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;
3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;
4) la disciplina delle incompatibilita' e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;
5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attivita' libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle Regioni, previa domanda motivata all'Unita' sanitaria locale;
6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);
7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione.
Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e al numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni.
Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;
9) le forme di incentivazione dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;
10) le modalita' per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
11) le modalita' per assicurare la continuita' dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;
12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;
13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.
I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma del presente articolo.
Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle Unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.
E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta' degli organi di gestione delle unita' sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture.
E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilita' personale degli amministratori.
Note al "Preambolo" dell'accordo:
- Il testo dell' art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e' il seguente:
"Art. 47 (Personale dipendente). - Lo stato giuridico ed economico del personale delle unita' sanitarie locali e' disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente articolo, secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego.
In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13, la gestione amministrativa del personale delle unita' sanitarie locali e' demandata all'organo di gestione delle stesse, dal quale il suddetto personale dipendente sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni sindacali delle categorie interessate, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo, lo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il territorio nazionale;
2) disciplinare i ruoli del personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo;
3) definire le tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni per essere esercitate mediante le unita' sanitarie locali e provvedere a regolare i trattamenti di previdenza e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti integrativi di cui all' articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ;
4) garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attivita' professionale per i medici e veterinari dipendenti dalle unita' sanitarie locali, degli istituti universitari e dei policlinici convenzionati e degli istituti scientifici di ricovero e cura di cui all'articolo 42. Con legge regionale sono stabiliti le modalita' e i limiti per l'esercizio di tale attivita';
5) prevedere misure rivolte a favorire, particolarmente per i medici a tempo pieno, l'esercizio delle attivita' didattiche e scientifiche e ad ottenere, su richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico scientifico;
6) fissare le modalita' per l'aggiornamento obbligatorio professionale del personale;
7) prevedere disposizioni per rendere omogeneo il trattamento economico complessivo e per equiparare gli istituti normativi aventi carattere economico del personale sanitario universitario operante nelle strutture convenzionate con quelli del personale delle unita' sanitarie locali.
Ai fini di una efficace organizzazione dei servizi delle unita' sanitarie locali, le norme delegate di cui al comma precedente, oltre a demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere:
1) criteri generali per l'istituzione e la gestione da parte di ogni regione di ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali. Il personale in servizio presso le unita' sanitarie locali sara' collocato nei diversi ruoli in rapporto a titoli e criteri fissati con decreto del Ministro della sanita'. Tali ruoli hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, delle promozioni e dei concorsi;
2) criteri generali per i comandi o per i trasferimenti nell'ambito del territorio regionale;
3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di accordo nazionale unico, della mobilita' del personale;
4) disposizione per disciplinare i concorsi pubblici, che devono essere banditi dalla regione su richiesta delle unita' sanitarie locali, e per l'efficacia delle graduatorie da utilizzare anche ai fini del diritto di scelta tra i posti messi a concorso;
5) disposizioni volte a stabilire che nell'ambito delle singole unita' sanitarie locali l'assunzione avviene nella qualifica funzionale e non nel posto.
I decreti delegati di cui al terzo comma del presente articolo prevedono altresi' norme riguardanti:
a) i criteri per la valutazione, anche ai fini di pubblici concorsi, dei servizi e dei titoli di candidati che hanno svolto la loro attivita' o nelle strutture sanitarie degli enti di cui all'articolo 41 o in quelle convenzionate a norma dell'articolo 43 fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell' articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969 ;
b) la quota massima dei posti vacanti che le regioni possono riservare, per un tempo determinato, a personale in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture convenzionate che cessino il rapporto convenzionale nonche' le modalita' ed i criteri per i relativi concorsi;
e) le modalita' ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali di cui al n. 1) del precedente comma previo concorso, riservato, del personale non di ruolo addetto esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge presso regioni, comuni, province, loro consorzi e istituzioni ospedaliere pubbliche.
Le unita' sanitarie locali, per l'attuazione del proprio programma di attivita' e in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali didattiche e di ricerca, previa autorizzazione della Regione, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta degli interessati, a singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno.
In riferimento al comma precedente, i relativi bandi di concorso per posti vacanti prescrivono il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del rapporto d'impiego di tutto il personale sono disciplinati mediante accordo nazionale unico, di durata triennale, stipulato tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente: da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.
E' fatto divieto di concedere al personale delle unita' sanitarie locali compensi, indennita' o assegni di qualsiasi genere e natura che modifichino direttamente o indirettamente il trattamento economico previsto dal decreto di cui al precedente comma. Allo scopo di garantire la parificazione delle lingue italiana e tedesca nel servizio sanitario, e' fatta salva l'indennita' di bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma sono nulli di diritto e comportano la responsabilita' personale degli amministratori.
Il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni con le unita' sanitarie locali per prestazioni professionali presso l'organizzazione sanitaria militare da parte del personale delle unita' sanitarie locali nei limiti di orario previsto per detto personale".
- Per il testo dell' art. 48 della legge n. 833/1978 , V. nota al dispositivo del decreto.
Nota all'art. 1, comma 5:
Il testo dell' art. 9, comma 1, lettera d), della legge 23 ottobre 1985, n. 595 , e' il seguente:
"Art. 9 (Piani sanitari delle regioni e delle province autonome).
- Nel quadro degli interventi diretti in via prioritaria al
perseguimento
degli obiettivi di cui all'art. 2, tenuti presenti le direttive ed i parametri tendenziali di organizzazione generale definiti nel piano sanitario nazionale, i piani sanitari delle regioni e delle province autonome per il triennio 1986-88 devono comunque prevedere:
a) (Omissis); b) (Omissis); c) (Omissis),
d) la definizione e la localizzazione del fabbisogno di attivita' professionali convenzionale:
1) per la medicina di base, per la pediatria di libera scelta, per la guardia medica territoriale, con indicazioni espresse per le zone disagiate e carenti;
2) per i servizi specialistici nei poliambulatori intra ed extraospedalieri, prevedendone il necessario coordinamento;
3) "per le attivita' specialistiche presso strutture private convenzionate, il cui apporto va programmato avendo riguardo al pieno utilizzo delle strutture pubbliche ed al raccordo con queste ultime al fine di soddisfare comunque il diritto di accesso alle prestazioni specialistiche da parte del cittadino entro il termine massimo di tre giorni dalla richiesta all'unita' sanitaria locale competente, tenuto conto anche dell'esigenza della continuita' diagnostico-terapeutica.
Le indicazioni di cui sopra sono attuate in sede di rinnovo delle convenzioni".

Accordo - art. 2

Art. 2.
Graduatorie - Domande e requisiti
Lo specialista qualora aspiri a svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito delle strutture del servizio sanitario, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda redatta sul modello conforme all'allegato B) all'ordine dei medici della/e provincia/e nelle cui UU.SS.LL. lo specialista stesso aspiri ad ottenere l'incarico.
Qualora la U.S.L. comprenda comuni di piu' province la domanda deve essere inoltrata all'ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia in cui insiste la sede legale dell'U.S.L.
La domanda deve essere corredata dal foglio notizie compilato in ogni sua parte dall'aspirante all'incarico specialistico, nonche' dalla documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso.
La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo.
Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di incarico specialistico, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti:
a) non avere superato il cinquantesimo anno di eta'. Tale limite di eta' non opera per coloro che siano gia' titolari di incarico ai sensi del presente accordo;
b) essere iscritto all'albo professionale; al certificato di iscrizione all'albo deve essere allegata una dichiarazione dell'ordine dei medici e degli odontoiatri di appartenenza concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del medico disposti dalle commissioni di disciplina previste dall'attuale o dai precedenti accordi; la dichiarazione deve essere allegata
ancorche' negativa;
c) possedere il titolo per l'inclusione nelle
graduatorie delle branche specialistiche previste nell'allegato A.
Il titolo e' rappresentato dal diploma di specializzazione o dall'attestato di conseguita libera docenza in una delle branche principali della specialita' come indicato nell'allegato A), il cui possesso e' attestato dall'ordine dei medici.
La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato A.
Per quanto attiene ai titoli accademici fa fede la dichiarazione relativa dell'ordine dei medici e degli odontoiatri di appartenenza, in calce al foglio notizie.

Accordo - art. 3

Art. 3.
Incompatibilita'
Fermo restando quanto previsto dal punto 6) dell' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , non e' conferibile l'incarico al medico che:
a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;
b) svolga attivita' medico-generica in quanto medico di libera scelta a ciclo di fiducia iscritto negli elenchi previsti dalla convenzione unica dei medici generici;
c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;
d) eserciti la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio sanitario nazionale e che non adottino le clausole normative ed economiche dell'accordo stesso;
e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con la U.S.L.
L'incompatibilita' di cui al punto e) non opera fino a quando le UU.SS.LL. non abbiano provveduto a garantire mezzi idonei ad assicurare la continuita' terapeutica nell'ambito delle strutture pubbliche;
f) svolga attivita' fiscali concomitanti con la stessa U.S.L.
Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo e della perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a), determina la revoca dell'incarico.
I provvedimenti di decadenza dall'incarico sono adottati dalla U.S.L. sentito il comitato di cui all'art. 13 e l'interessato.
Allo specialista durante il periodo di prova e limitatamente a questo periodo e' sospesa l'eventuale incompatibilita' derivante da altre attivita' a condizione che non le eserciti nel periodo stesso.

Accordo - art. 4

Art. 4.
Limitazioni di orario
Gli specialisti ambulatoriali, che svolgono contemporaneamente altre attivita' non incompatibili ai sensi dell'art. 3 possono svolgere attivita' specialistiche ambulatoriali per un numero di ore settimanali che, sommate agli impegni orari derivanti dalle altre diverse attivita', non superino il tetto di 48 ore, assunto convenzionalmente come orario massimo di attivita' complessivamente effettuabile dallo specialista nell'arco di una settimana.
L'attivita' per incarico ambulatoriale sommata ad altra attivita' compatibile svolta in base ad un rapporto di dipendenza, non puo' superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al contratto collettivo ex art. 47 della legge n.
833/78 .
Tenuto conto delle difficolta' di quantificare in termini di orario la posizione degli specialisti appresso elencati e salvo il disposto di cui al punto a) dell'art. 3, si conviene che agli stessi e' conferibile un incarico ambulatoriale, solo nella stessa branca, fino al limite di ore settimanali indicato a fianco di ciascuna categoria:
1) proprietari, comproprietari, soci, azionisti, gestori, amministratori, direttori di poliambulatori, direttori o responsabili di laboratorio per analisi cliniche, di gabinetti di terapia fisica, di radiologia, di medicina nucleare e di radioterapia, convenzionati con il servizio sanitario nazionale: ore 10.
2) specialisti che in discipline diverse da quelle di cui al punto 1) svolgono attivita' in regime di convenzionamento esterno: ore 30.

Accordo - art. 5

Art. 5.
Massimale orario
L'incarico ambulatoriale puo' essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno del contratto ex art. 47 della legge n. 833/78 , ed e' espletabile presso piu' UU.SS.LL.
L'incarico puo' essere conferito fino a un massimo di 38 ore settimanali ai medici che fruiscono dell'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 34.
Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attivita' settimanale espletabile dallo specialista l'assessore regionale alla sanita', o il suo delegato, quale presidente del comitato zonale di cui all'art. 13, con la collaborazione degli altri componenti, il comitato, tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale verranno registrati i nominativi di tutti gli specialisti, dell'orario di attivita' e delle modalita' di svolgimento presso ciascuna U.S.L. e della anzianita' dell'incarico ambulatoriale.
Di ogni mutamento del presidio sanitario cui lo specialista sia stato assegnato, del numero delle ore di attivita', delle modalita' di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le UU.SS.LL. daranno comunicazione entro dieci giorni all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato quale presidente del comitato zonale di cui all'art. 13 "e all'ordine dei medici della provincia, indicandone la decorrenza.
Il comitato di cui all'art. 13, qualora accerti situazioni di irregolarita', ha l'obbligo di informare le UU.SS.LL. interessate affinche', sentito lo specialista, l'orario complessivo di attivita' ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima prevista.
Il comitato di cui all'art. 13, qualora accerti situazioni non conformi alle norme, formula alle UU.SS.LL. interessate proposte idonee ad assicurare il rispetto della presente convenzione.

Accordo - art. 6

Art. 6.
Mobilita'
Al fine del migliore funzionamento del servizio puo' essere disposta, d'intesa tra le UU.SS.LL. competenti e in accordo con gli interessati, su proposta del comitato di cui all'art. 13, la concentrazione dell'orario di attivita' degli specialisti presso una sola U.S.L. o un solo posto di lavoro, prima di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi disponibili stabilite dall'art.
11.
Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale la U.S.L. puo' adottare provvedimenti di mobilita' nell'ambito dello stesso comune, sentito lo specialista interessato, nel rispetto dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalita' di accesso.
Se il provvedimento comporta mobilita' da un comune all'altro della U.S.L. o variazioni nelle modalita' di accesso, esso deve essere adottato previo parere del comitato di cui all'art. 13, ove manchi l'assenso dell'interessato, al fine di evidenziare anche la esistenza di eventuali impedimenti obiettivi, derivanti da attivita' svolte all'interno del Servizio sanitario nazionale.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente e' ammessa opposizione al comitato di gestione della U.S.L. entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la U.S.L. deve pronunciarsi entro trenta giorni.
Qualora la U.S.L. non sia in grado di corrispondere attraverso i provvedimenti di mobilita' interna previsti dai precedenti commi, puo' deliberare, sentito il comitato zonale di cui all'art. 13, di porre lo specialista in mobilita' zonale, di norma per un numero di ore corrispondente all'intero incarico di cui lo stesso e' titolare.
Contro il provvedimento, l'interessato puo' interporre opposizione al comitato di gestione della U.S.L. entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione di cui al precedente comma.
Il rigetto dell'opposizione, da comunicare anche al comitato di cui all'art. 13, pone lo specialista in mobilita' zonale, senza peraltro comportare alcuna immediata modificazione del rapporto in essere con la U.S.L. di appartenenza.
Non e' consentito l'avvio di procedure di mobilita' zonale prima che siano trascorsi almeno diciotto mesi dall'attribuzione dell'incarico.
Lo specialista posto in mobilita' ha titolo preferenziale per il conferimento, nell'ambito zonale, di incarichi comunque disponibili, anche se in altra branca specialistica a condizione che sia in possesso del titolo richiesto per l'accesso alla relativa graduatoria.
La mancata accettazione della nuova localita' di servizio, individuata con le procedure di cui ai commi precedenti, comporta la decadenza dall'incarico.
Nel caso di non agibilita' temporanea della struttura l'U.S.L. assicura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.

Accordo - art. 7

Art. 7.
Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico
L'U.S.L., sentito obbligatoriamente il comitato di cui all'art. 13, puo' disporre la riduzione e la soppressione dell'orario di attivita' di uno specialista in caso di persistente contrazione del numero delle prestazioni, documentate attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno.
Per la riduzione o soppressione di orario previste al comma precedente la U.S.L. non adotta il provvedimento qualora:
a) abbia dovuto avvalersi per la branca interessata di specialisti o strutture specialistiche in regime di convenzionamento esterno in misura superiore all'anno precedente;
b) non sia stata assicurata la continua presenza, anche attraverso l'avvicendamento, del personale infermieristico in dotazione al presidio;
c) non siano stati dotati i gabinetti o i servizi specialistici di efficienti ed adeguate attrezzature;
d) la persistente contrazione delle prestazioni non sia dipendente dal comportamento professionale dello specialista.
Allo specialista oggetto di provvedimento di riduzione dell'orario ai sensi del precedente primo comma nonche' a quello cui fa riferimento il secondo comma, possono essere applicate le misure di mobilita' previste dal precedente art. 6.
L'eventuale provvedimento di riduzione o di revoca, di cui al primo comma, da adottarsi da parte della U.S.L. su obbligatorio parere del comitato di cui all'art. 13 e sentito l'interessato avra' comunque effetto non prima di quarantacinque giorni dalla comunicazione.
Contro i provvedimenti di riduzione di orario e revoca dell'incarico e del servizio e' ammessa opposizione al comitato di gestione entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta.
L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.
Il comitato di gestione decide sull'opposizione sentito l'interessato e previo parere del comitato di cui all'art. 13, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.
Il comitato di cui all'art. 13, nel caso ritenga trattarsi di motivi di ordine disciplinare, puo' proporre che il caso sia deferito alla commissione di disciplina per i conseguenti provvedimenti.
Le assenze dal servizio per motivi di distacco sindacale non producono effetto ai fini delle statistiche annuali.
E' in facolta' dell'U.S.L. adottare provvedimento di mobilita' nell'ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attivita' ai sensi del presente articolo.
In favore degli specialisti titolari di incarico a tempo indeterminato alla data del 7 marzo 1984, l'incarico resta comunque garantito "ad personam" fino al raggiungimento dei limiti di eta' previsti dal presente accordo, per ore ricoperte alla data suddetta e per branca specialistica, fatta salva la facolta' per la U.S.L. di attivare nei loro confronti le procedure di mobilita' di cui al precedente art. 6, nel rispetto peraltro delle modalita' di accesso in atto. Restano in ogni caso ferme le cause di cessazione e di sospensione di cui all'art. 10.

Accordo - art. 8

Art. 8.
Doveri e compiti dello specialista
Lo specialista che presta la propria attivita' per la U.S.L. deve: attenersi alle disposizioni che la U.S.L. emana per il buon funzionamento dei presidi ed il perseguimento dei fini istituzionali;
attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;
redigere e trasmettere all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, quale presidente del comitato di cui all'art. 13 entro il 15 febbraio di ciascun anno il foglio notizie di cui all'allegato B);
osservare l'orario di attivita' indicato nella lettera di incarico.
A tal fine le UU.SS.LL. provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per i medici dipendenti.
A seguito della inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate delle trattenute mensili sulle competenze dello specialista inadempiente, previa rilevazione contabile, sulla documentazione in possesso della U.S.L., delle ore di lavoro non effettuate.
Poiche' l'inosservanza dell'orario e' fonte di disservizio, ripetute e non occasionali infrazioni in materia dovranno essere contestate per iscritto allo specialista da parte della U.S.L.; in caso di recidiva o persistenza la U.S.L. dovra' deferire lo specialista alla commissione di cui all'art. 16 per i provvedimenti disciplinari.
Il mancato invio del foglio notizie o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento dello specialista alla commissione di cui all'art. 16 per i provvedimenti di competenza.
Gli specialisti gia' in servizio nel prendere visione presso il luogo di lavoro del presente accordo, rilasceranno esplicita dichiarazione di accettazione dell'accordo stesso.
Il rifiuto di rilasciare la suddetta dichiarazione comporta l'automatica decadenza dell'incarico.
Lo specialista nell'erogazione delle prestazioni deve:
rispondere ai quesiti clinici compilando il referto specialistico da inviare al richiedente in busta chiusa;
utilizzare i referti degli accertamenti diagnostici effettuati in altri presidi sanitari, compatibilmente con le condizioni cliniche in atto del soggetto, evitando la duplicazione inutile e non necessaria delle prestazioni sanitarie;
compilare le proposte motivate di ricovero corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente;
adeguarsi alle disposizioni della U.S.L. in tema di interventi sanitari di preospedalizzazione o di dimissione protetta;
richiedere accertamenti strumentali e non, di carattere specialistico evidenziando il dubbio o quesito diagnostico, nonche' fornire ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi;
usare le attrezzature diagnostiche e terapeutiche fornite dalla U.S.L. comunicando al responsabile del Servizio eventuali avarie;
partecipare alle attivita' di rilevamento epidemiologico con fini preventivi per la preparazione, lo studio e la programmazione delle indagini statistico-sanitarie;
informare sempre il medico di base del risultato diagnostico raggiunto, suggerendo la terapia ovvero assumendo in cura diretta il paziente su proposta del medico curante ovvero assumendo la cura diretta, nei casi strettamente necessari, dandone comunicazione motivata al curante;
redigere, a richiesta degli interessati, certificati di inabilita' lavorativa temporanea in dipendenza di malattia di propria competenza specialistica diagnostica nel presidio, ovvero i certificati attestanti la frequenza nel presidio specialistico ai fini sanitari;
effettuare le prestazioni specialistiche regolamentate dall'art. 9;
collaborare alle attivita' di farmaco-vigilanza pubblica;
partecipare alle attivita' connesse alla realizzazione di progetti-obiettivo e delle azioni programmate.
Nell'attivita' di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione il medico specialista e' tenuto alla compilazione dei referti e proposte, con apposizione di firma e timbro, sul modulario unificato concordato tra le parti.
E' consentito l'accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialita': ostetricia e ginecologia, odontoiatria, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno scelto l'assistenza pediatrica di base), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria salvi i casi di urgenza per i quali l'accesso diretto e' consentito anche alle altre branche specialistiche.
"La prescrizione di specialita' farmaceutiche e di galenici da parte dello specialista ambulatoriale avviene in conformita' a quanto disposto in merito all'accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale.

Accordo - art. 9

Art. 9.
Funzioni dello specialista e organizzazione del lavoro
Al fine di adeguare l'offerta dei servizi ai bisogni reali del cittadino e di garantirgli, sotto l'aspetto organizzativo ed erogativo un servizio continuativo ed efficiente, le prestazioni dello specialista ambulatoriale vengono eseguite di norma tra le ore 7 e le ore 20 di tutti i giorni feriali. Per determinati servizi, ad es. psichiatria, medicina dello sport, ecc., individuati in base alle esigenze della programmazione sanitaria, l'attivita' specialistica
puo' essere svolta anche in ore notturne e/o festive.
Le prestazioni riguardano:
a) le consulenze nei confronti del medico di base o di altri sanitari del servizio sanitario nazionale che lo richiedano, nei limiti e secondo i contenuti del quesito diagnostico e degli indirizzi della U.S.L.;
b) tutti gli interventi specialistici di diagnosi e terapia delle malattie, che non siano strettamente correlati al ricovero, tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, in sede ambulatoriale, domiciliare e di dayhospital;
c) la correlazione con i settori della sanita' pubblica specie per quanto concerne gli obiettivi della preospedalizzazione e di dimissione protetta;
d) il consulto con il medico di base, previa autorizzazione della U.S.L.;
e) l'attivita' di medicina specialistica in supporto alle azioni di prevenzione individuale e collettiva, da effettuarsi su richiesta delle UU.SS.LL., nell'ambito di: indagini mirate per lavoratori esposti a rischio; depistages di popolazioni per la prevenzione e il contenimento dell'evolversi in forma irreversibile di determinate malattie; problemi relativi alle leggi n. 194/78 e n. 180/78 ; tutela dell'infanzia e dell'eta' evolutiva; medicina scolastica; tutela dell'anziano, educazione sanitaria e termalismo;
f) le attivita' di riabilitazione anche mediante l'applicazione di protesi e di ortesi. Per quanto riguarda le protesi dentarie e ortodontiche, si rinvia all'allegato D) annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 ;
g) le attivita' di supporto specialistico interdisciplinare per tutte le branche specialistiche previste dall'allegato A);
h) le attivita' di supporto agli atti di natura medico-legale;
i) le attivita' di consulenza richieste dalle UU.SS.LL. per i propri fini istituzionali;
l) impegno professionale, specie finalizzati alla definizione diagnostica e alla continuita' terapeutica del caso clinico da eseguirsi ambulatoriamente, salvo controindicazione clinica, secondo modalita' convenute con la U.S.L. (allegato C).
Le modalita' tecniche e professionali di erogazione dell'assistenza specialistica ambulatoriale, sono demandate alla scienza e coscienza dello specialista, nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione e nel quadro dei programmi e degli obiettivi della U.S.L.
Allo scopo di accrescere la qualita' e la produttivita' dei servizi all'interno dei presidi poliambulatoriali pubblici extra-ospedalieri l'organizzazione del lavoro deve prevedere piu' turni giornalieri e deve tendere alla piena utilizzazione dei presidi in parola.
L'organizzazione del lavoro all'interno di ogni presidio deve di norma proporsi di conseguire la presenza degli specialisti nei singoli servizi di branca almeno per 12 ore settimanali, valorizzando il lavoro interdisciplinare di gruppo e la responsabilita' di ogni medico nell'assolvimento dei propri compiti, anche attraverso la partecipazione obbligatoria alle iniziative a tal fine promosse dalla U.S.L. Nel caso che la partecipazione a tali iniziative comporti impegni al di fuori dell'orario indicato nella lettera di incarico, al medico spetta un compenso aggiuntivo rapportato al maggior impegno orario.
L'erogazione delle prestazioni specialistiche, salvi i casi d'urgenza, avviene con il sistema a prenotazione secondo lo standard uniforme indicativo di quattro prestazioni ordinarie l'ora per ogni singola branca specialistica.
Per le prestazioni dei servizi di patologia clinica, di radiologia e fisiochinesiterapia lo standard indicativo sara' stabilito a seconda del tipo e del numero di apparecchiature e del personale addetto esistenti nel presidio in cui lo specialista esercita la propria attivita'.
Qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima del termine dell'orario stabilito dalla lettera di incarico, lo specialista resta a disposizione fino alla scadenza di detto orario per eventuali ulteriori prestazioni autorizzate dal medico responsabile del poliambulatorio.
Nel caso che l'orario disponibile secondo la lettera di incarico si sia esaurito senza che tutte le prenotazioni siano state soddisfatte, lo specialista eseguira', ove sia possibile, le residue prestazioni, a mente di quanto previsto all'art. 28.
Note all' art. 9, comma 2, lettera e):
- La legge 13 maggio 1978, n. 180 , reca: "Accertamenti e trattamenti: sanitari volontari e obbligatori".
- La legge 22 maggio 1978, n. 194 , reca: "Norme per la tutela della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza".
Nota all'art. 9, comma 2, lettera f):
L'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884 , reca: "Modalita' di esecuzione delle prestazioni protesiche ed ortesiche (protesi dentarie ed ortodontiche)".

Accordo - art. 10

Art. 10.
Cessazione e sospensione dall'incarico
L'incarico puo' cessare per rinuncia dello specialista, o per revoca della U.S.L. ai sensi dell'art. 7, da comunicare a mezzo di raccomandata a.r. la cessazione e/o revoca ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.
Su specifica richiesta dello specialista, l'U.S.L., valutate insindacabilmente le esigenze di servizio puo' autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.
La revoca dall'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi:
cancellazione o radiazione dall'albo professionale; per sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilita' ai sensi del precedente art. 3;
condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;
aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dal successivo art. 27 in caso di malattia;
aver compiuto il sessantacinquesimo anno di eta'; per incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dalla U.S.L. e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facolta' di medicina della citta' capoluogo della regione o di regione limitrofa.
L'incarico ambulatoriale e' sospeso nel caso di emissione del mandato o di ordine di cattura.
Nel caso previsto dal comma precedente la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della commissione di cui all'art. 16.
Per i medici specialisti titolari di incarico a tempo indeterminato alla data del 1 febbraio 1979 l'incarico cessa al compimento del settantesimo anno di eta'.

Accordo - art. 11

Art. 11.
Conferimento degli incarichi - Aumenti d'orario
Premesso che le ore di attivita' che risultano vacanti a qualsiasi titolo sono ricoperte o attraverso conferimento di incarico nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione degli aumenti di orario, dei turni di nuova istituzione e di turni vacanti, verranno adottate le seguenti procedure.
I provvedimenti adottati dalle UU.SS.LL. per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura di turni vacanti, vengono comunicati entro trenta giorni all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato quale presidente del comitato di cui all'art. 13, il quale provvede alla loro pubblicazione in apposito albo per gli ultimi quindici giorni di ogni trimestre, con cadenza a marzo, giugno, settembre e dicembre.
I sindacati firmatari del presente accordo provvederanno a tenere in visione per gli interessati presso le proprie sedi i turni disponibili.
Gli specialisti aspiranti all'incarico, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilita' all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13, il quale su proposta del comitato stesso individua, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine predetto sulla base delle disponibilita' pervenute, l'avente diritto secondo il seguente ordine di priorita':
1) specialista che nella specialita' esercitata svolga esclusivamente attivita' ambulatoriale, regolamentata dal presente accordo, documentata dal foglio notizie;
2) specialista che nella specialita' esercitata svolga altra attivita' con rapporto convenzionale o sia titolare di un rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a rinunciare al rapporto convenzionale o a quello di dipendenza e, in quest'ultimo caso, non divenga titolare di diritto a pensione diretta in seguito alla rinuncia;
3) specialista che svolga altre attivita' con rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a rinunciare a tale rapporto e divenga titolare di diritto a pensione diretta in seguito alla rinuncia;
4) specialista titolare di incarichi in branche diverse che richieda di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico;
5) specialista in atto titolare di incarico che per lo svolgimento di altre attivita' sia soggetto alle limitazioni di orario;
6) medico generico ambulatoriale, di cui all'annessa "Regolamentazione del rapporto con i sanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale" oppure medico titolare di incarico a tempo indeterminato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1984, n. 886 in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che faccia richiesta all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato quale presidente del comitato di cui all'art. 13 per ottenere un incarico specialistico nella branca di cui e' in possesso del titolo di specializzazione per un numero di ore pari a quello dell'incarico di cui e' titolare.
Il medico incaricato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 886/84 decade da tale incarico all'atto del conferimento dell'incarico di specialista, anche nel caso che quest'ultimo comporti un orario di attivita' settimanale inferiore a quello dell'incarico gia' detenuto.
E' invece consentito al medico generico ambulatoriale di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista non copra per intero l'orario di attivita' che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio;
7) specialista titolare di incarico in altro ambito territoriale zonale, definito ai sensi dell'art. 13 che faccia richiesta all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato quale presidente del comitato di cui all'art. 13 di essere trasferito nel territorio in cui si e' determinata la disponibilita'. Tale specialista, ove riceva l'incarico deve trasferire la propria residenza nel comune nel cui ambito e' sito il presidio ambulatoriale e deve eventualmente iscriversi all'albo professionale della nuova provincia. Non e' ammesso il trasferimento ai sensi del presente punto 7) prima che siano trascorsi diciotto mesi dall'attribuzione dell'incarico nell'ambito di provenienza.
Ai fini delle procedure di cui ai punti da 1) a 7), e per ogni singolo punto, l'anzianita' di servizio ambulatoriale o di attivita' riconosciuta equivalente in virtu' di precedenti accordi costituisce titolo di precedenza a parita' di condizione.
Lo specialista in posizione di priorita' verra' invitato dall'assessore regionale alla sanita' o dal suo delegato quale presidente del comitato di cui all'art. 13 a compilare domanda di conferimento da inoltrare entro quindici giorni alla U.S.L. competente, per la formalizzazione dell'incarico, che dovra' avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
Esperita inutilmente la procedura innanzi prevista, l'incarico viene conferito allo specialista individuato dall'assessore regionale alla sanita' o dal suo delegato quale presidente del comitato di cui all'art. 13 in base alla graduatoria riferita all'anno in cui ha inizio la procedura di pubblicazione della vacanza dell'incarico stesso.
In attesa del conferimento dell'incarico secondo le procedure suindicate la U.S.L. puo' conferire incarichi provvisori secondo l'ordine della graduatoria con priorita' per i medici non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilita'.
L'incarico provvisorio non puo' avere durata superiore a tre mesi e cessa in ogni case con la nomina del titolare.
Allo specialista incaricato in via provvisoria, spetta lo stesso trattamento previsto dall'art. 26 per i sostituti non titolari di incarico.
Lo specialista puo' espletare attivita' ambulatoriale ai sensi del presente accordo in una sola branca e all'interno di un solo ambito zonale definito ai sensi dell'art. 13.
Nota all' art. 11, comma 5:
Il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 886 , reca: "Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti all'attivita' della medicina dei servizi".

Accordo - art. 12

Art. 12.
Formazione delle graduatorie
Conferimento del primo incarico l'assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13, ricevute dall'ordine dei medici le domande di cui all'art. 2 con le relative documentazioni entro il 15 febbraio di ciascun anno, provvedera' su conforme parere del comitato stesso entro il 15 giugno alla formazione per ciascuna branca specialistica e con validita' annuale di una graduatoria per titoli, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato A), parte seconda.
L'assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13, provvedera' alla pubblicazione delle graduatorie mediante affissione in apposito albo presso l'ordine dei medici e presso l'U.S.L. ove ha sede il comitato zonale per la durata di quindici giorni.
Entro quindici giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare mediante raccomandata a.r. istanza di riesame all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13, il quale procede al riesame delle graduatorie su conforme parere del comitato medesimo entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine predetto trasmettendole quindi all'approvazione da parte della giunta al presidente della giunta regionale.
Tale provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione entro il 15 dicembre.
Tale pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle UU.SS.LL.
L'amministrazione regionale curera' l'immediato invio del Bollettino ufficiale agli ordini provinciali dei medici e alle UU.SS.LL. sede dei comitati di cui all'art. 13.
Le graduatorie hanno effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.
L'assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13, qualora il servizio disponibile non sia stato assegnato a medico gia' incaricato secondo la procedura prevista dall'art. 11, interpella i medici in graduatoria ai fini del conferimento dell'incarico e ricevuta la dichiarazione di disponibilita' da parte dell'interessato, comunica il suo nominativo alla U.S.L. di destinazione che provvede entro trenta giorni al conferimento dell'incarico a tempo determinato per la durata di mesi tre.
Lo specialista al quale l'incarico sia conferito secondo graduatoria e che sia residente in localita' non compresa nell'ambito zonale cui la graduatoria e' riferita, e' tenuto a trasferire la residenza nel comune in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, e pertanto al medesimo, in relazione a tale incarico, non compete il rimborso delle spese di accesso di cui al successivo art. 18.
Ai medici gia' in servizio e a quelli di nuova nomina non possono essere conferiti incarichi in branche diverse.
Allo specialista durante il periodo di prova compete lo stesso trattamento previsto per lo specialista confermato nell'incarico.
Il conferimento dell'incarico e' effettuato dalla U.S.L. mediante lettera raccomandata a.r. in duplice esemplare, dei quali uno deve essere restituito dallo specialista interessato con la dichiarazione di accettazione delle presenti norme nonche' dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali.
La mancata restituzione entro quindici giorni dalla data di ricezione risultante dall'avviso di ricevimento, della copia della lettera di incarico sottoscritta per accettazione, equivale a rinuncia all'incarico stesso.
Allo scadere del terzo mese, ove da parte della U.S.L. a mezzo raccomandata a.r., non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato.
Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato puo' proporre istanza di riesame al comitato di gestione della U.S.L. che, su parere del comitato di cui all'art. 13, decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza.
Ove sussista carenza di specialisti inclusi nelle graduatorie, l'incarico e' conferito in base alle graduatorie degli altri ambiti zonali confinanti e successivamente anche non confinanti, a condizione che lo specialista incaricato trasferisca la residenza anagrafica nel comune sede del presidio della U.S.L.
Le modifiche dell'orario indicato nella lettera di incarico, a parita' di numero di ore, sono possibili solo trascorsi sei mesi dal conferimento.

Accordo - art. 13

Art. 13.
Comitato consultivo zonale
In ogni ambito territoriale, comprensivo di una o piu' UU.SS.LL., definito con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanita', d'intesa con i sindacati firmatari del presente accordo e con l'ANCI regionale, e' costituito un comitato consultivo zonale.
Lo stesso provvedimento indica l'U.S.L. presso la quale il comitato ha sede, sentiti i sindacati firmatari del presente accordo, d'intesa con le UU.SS.LL. interessate.
Le regioni attuano, d'intesa con le UU.SS.LL. e sentiti i sindacati firmatari, forme di coordinamento tra le varie UU.SS.LL. allo scopo di assicurare la corretta corresponsione nei confronti dei medici ambulatoriali di tutto quanto ad essi spetta sul piano economico ai sensi del presente accordo.
Il comitato e' composto da:
l'assessore regionale alla sanita', o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;
tre rappresentanti delle UU.SS.LL. designati dall'ANCI regionale; quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali di cui al presente accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito territoriale, come precisato al comma 1 del presente articolo, con il sistema previsto per le elezioni dei consigli direttivi degli ordini dei medici, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni.
Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura dell'ordine dei medici avvalendosi della collaborazione dei sindacati firmatari che ne assumono anche l'onere economico.
Oltre ai titolari, saranno rispettivamente nominati e eletti, con le stesse modalita' altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o piu' titolari.
Il comitato e' costituito con provvedimento della giunta regionale, promosso dall'assessore regionale alla sanita', che procede alla nomina dei componenti.
Il comitato svolge compiti di iniziativa e proposta ed emette i pareri indicati nel presente accordo per la corretta ed uniforme applicazione dell'accordo da parte delle UU.SS.LL. in materia di:
1) formazione delle graduatorie;
2) tenuta ed aggiornamento di un apposito schedario degli specialisti incaricati presso le singole UU.SS.LL. con l'indicazione dei giorni e dell'orario di attivita' in ciascun presidio, delle date di conseguimento dell'incarico e degli incrementi orari, nonche' di ogni altra attivita' sanitaria prevista dal presente accordo ai fini della determinazione dei massimali orari di cui agli articoli 4 e 5, del sopravvenire dei motivi di incompatibilita' di cui all'art. 3;
3) indicazione, alla U.S.L. che deve conferire l'incarico, del nominativo dello specialista avente diritto all'aumento di orario, a ricoprire il turno vacante o quello di nuova istituzione;
4) evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti sia incaricati che in graduatoria ai fini:
a) dell'accertamento, sulla scorta dei fogli-notizie compilati annualmente dagli interessati, delle incompatibilita' e delle limitazioni previste dalle vigenti norme, nonche' del possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse; verifica della certificazione di non incompatibilita' con gli orari di servizio rilasciata dalle istituzioni pubbliche e private, presso cui il sanitario presta servizio in qualita' di dipendente, al momento in cui nei confronti del sanitario stesso deve essere conferito un nuovo incarico o deve essere dato un aumento di orario di attivita' dell'incarico in atto svolto;
b) della formulazione alle UU.SS.LL., sulla base delle domande ricevute, delle proposte di trasferimento o accentramento dell'incarico in una sede piu' vicina alla residenza dello specialista anche nell'ambito dello stesso comune;
5) invio, entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, dei fogli informativi annuali da compilarsi da parte degli specialisti incaricati;
6) procedure di cui degli articoli 6 e 7.
Il comitato svolge,altresi', funzioni consultive in favore
dell'assessore regionale alla sanita' o delle singole UU.SS.LL.
Il comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese ed in tutti i casi richiesti da una delle parti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dalla U.S.L. sede del comitato.
La regione, d'intesa con la U.S.L., destina i mezzi, i locali ed il personale necessari per lo svolgimento dei compiti gravanti sull'assessore regionale alla sanita', o suo delegato, quale presidente del comitato zonale e per consentire al comitato stesso l'espletamento di tutti i compiti e le funzioni attribuitigli dal presente accordo; l'assessore regionale alla sanita', o il suo delegato, quale presidente del comitato zonale, individua, inoltre, presso i locali di cui sopra l'albo per le affissioni e dispone per l'attivazione di apposito protocollo di ricevimento e spedizione della corrispondenza con i medici e con le UU.SS.LL.

Accordo - art. 14

Art. 14.
Comitato consultivo regionale
In ciascuna regione e' istituito, con provvedimento dell'amministrazione regionale, un comitato consultivo composto da: l'assessore regionale alla sanita' o un suo delegato che ne assume la presidenza;
tre membri rappresentanti delle UU.SS.LL. su designazione dell'ANCI regionale;
quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito regionale con il sistema previsto per la elezione dei consigli direttivi degli ordini dei medici, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni.
Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura della federazione regionale degli ordini dei medici, avvalendosi della collaborazione dei sindacati firmatari, che ne assumono anche l'onere economico.
Oltre ai titolari saranno rispettivamente nominati e eletti con le stesse modalita' altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o piu' titolari.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'amministrazione regionale.
La sede del comitato e' indicata dall'amministrazione regionale.
La regione destina i mezzi, i locali ed il personale necessari per lo svolgimento dei compiti gravanti sull'assessore regionale alla sanita', o suo delegato, quale presidente del comitato regionale e per consentire al comitato stesso l'espletamento di tutti i compiti e le funzioni attribuitigli dal presente accordo; l'assessore regionale alla sanita', o il suo delegato, quale presidente del comitato regionale dispone per l'attivazione di apposito protocollo di ricevimento e spedizione della corrispondenza con i medici, con le UU.SS.LL. e con i comitati zonali.
Il comitato formula proposte ed esprime pareri in ordine ai provvedimenti di competenza regionale, inerenti all'applicazione del presente accordo, all'attuazione nell'ambito del territorio della regione dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per i medici specialisti ambulatoriali, al trasferimento di cui all'art. 6, comma 10, all'attuazione dei commi 4 e 5 dell'art. 1 e svolge ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo.
La sua attivita' e' comunque finalizzata a fornire indirizzi
uniformi per l'applicazione dell'accordo.
Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.

Accordo - art. 15

Art. 15.
Funzionamento dei comitati di cui agli articoli 13 e 14
I comitati di cui agli articoli 13 e 14 sono validamente riuniti qualunque sia il numero dei componenti presenti e deliberano a maggioranza.
In caso di parita', prevale il voto del presidente.
I pareri di competenza dei comitati, che sono vincolanti nei casi
Espressamente previsti dalle norme, sono in ogni caso obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo che non sia stabilito un termine diverso. Scaduto inutilmente tale termine, i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di parere.

Accordo - art. 16

Art. 16.
Commissione regionale di disciplina
E' istituita, con provvedimento dell'amministrazione regionale su proposta dell'assessore alla sanita', una commissione regionale di disciplina composta da:
tre membri medici e un esperto in rappresentanza delle UU.SS.LL. designati dall'ANCI regionale;
un membro medico in rappresentanza della U.S.L. che ha proceduto al deferimento;
un esperto nominato dalla federazione regionale degli ordini dei medici su designazione dei sindacati firmatari del presente accordo; quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito regionale con il sistema previsto per la elezione dei consigli direttivi degli ordini dei medici, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni.
La presidenza e' assunta da uno dei membri medici eletti in rappresentanza degli specialisti ambulatoriali.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'amministrazione regionale. La sede e' presso l'ordine dei medici del capoluogo di regione.
La commissione disciplinare e' competente ad esaminare casi dei medici deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'accordo, iniziando la procedura entro trenta giorni dal deferimento e ad adottare le conseguenti decisioni.
Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro venti giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda.
La commissione e' validamente riunita se e' presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Gli esperti partecipano alle sedute della commissione senza diritto di voto.
La commissione propone alla U.S.L. con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:
richiamo: trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dagli articoli 8 e 9 dell'accordo;
diffida: violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'accordo;
sospensione del rapporto per la durata non superiore ai due anni; recidiva per inadempienze gia' oggetto di richiamo o di diffida; gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;
mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica;
omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilita', ai sensi dell'art. 3 dell'accordo; revoca:
recidiva specifica di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto;
instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configuratesi come reati, per le quali la U.S.L. abbia accertato gravissime responsabilita'.
La deliberazione e' comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla U.S.L. che ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'ordine dei medici di competenza e all'assessore regionale alla Sanita' o suo delegato, quale presidente del comitato ex art. 13, che ne dara' notizia alle altre UU.SS.LL. cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Accordo - art. 17

Art. 17.
Consultazione tra le parti
Su richiesta di una delle parti saranno effettuati incontri a livello di U.S.L., con la eventuale partecipazione anche di altre categorie dei medici impegnati nell'area delle attivita' ambulatoriali extra-degenza, per lo scambio di informazioni sul funzionamento dell'attivita' ambulatoriale e per la formulazione di proposte idonee a rimuovere eventuali disfunzioni concordemente rilevate.

Accordo - art. 18

Art. 18.
Rimborso spese di accesso
Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purche' entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese nella misura di L. 341 per chilometro.
La misura di tale rimborso, limitatamente al 50%, viene rideterminata con la medesima decorrenza, e per uguale importo in percentuale, delle variazioni di prezzo eventualmente subita dalla benzina "super".
Il rimborso non compete nell'ipotesi che lo specialista abbia un recapito professionale nel comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso e' ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13.
La misura del rimborso spese sara' proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in comune piu' vicino a quello sede del presidio. Rimarra' invece invariata qualora lo specialista trasferisca la propria residenza in comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.

Accordo - art. 19

Art. 19.
Copertura degli incarichi in situazione di carenza
Qualora, dopo aver esperito le procedure di cui agli articoli 11 e 12, risulti impossibile procedere alla copertura dei nuovi turni, dei turni vacanti o del maggior orario disponibile per mancanza di specialisti disposti ad accettare l'incarico l'U.S.L. puo' assegnare l'incarico ad un sanitario comunque disponibile, purche' sia in possesso di titolo idoneo ai sensi dell'allegato A, non abbia superato il limite di eta' di 65 anni e non versi in posizione di incompatibilita', dandone comunicazione all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13.
L'incarico si intende attribuito per un periodo di tre mesi, al termine dei quali verra' rinnovata la procedura prevista dall'art. 11 e successivamente quella prevista dal presente articolo.
Anche nel caso in cui l'incarico venisse rinnovato allo stesso specialista, esso deve essere inteso come nuovo incarico conferito a titolo precario.
Al medico incaricato ai sensi del presente articolo oltre al trattamento tabellare, vengono corrisposti soltanto l'indennita' di rischio, le quote di caro vita e il rimborso delle spese di accesso, se dovuti ai sensi del presente accordo.

Accordo - art. 20

Art. 20.
Aggiornamento obbligatorio e formazione permanente
Le regioni, annualmente d'intesa con gli ordini dei medici e i sindacati firmatari, emanano norme generali sui temi prioritari per la formazione permanente obbligatoria degli specialisti ambulatoriali, anche in relazione all'attuazione dei progetti-obiettivo. Le attivita' di aggiornamento professionale obbligatorio si svolgono presso i presidi sanitari delle UU.SS.LL. utilizzando appropriati metodi pedagogici e personale appositamente addestrato (animatori di formazione permanente).
Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento e indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le UU.SS.LL. provvedono all'attuazione dei corsi. I comitati consultivi di cui all'art. 14 esprimono parere sui programmi applicativi. I temi dell'aggiornamento obbligatorio saranno scelti in modo da rispondere ai bisogni organizzativi del servizio e allo accrescimento culturale del medico anche in relazione alla evoluzione della patologia. Gli oneri per tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale.
I corsi di formazione saranno di norma organizzati prevedendo:
lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento attivo per obiettivi; la partecipazione a piccoli gruppi;
appropriate modalita' che consentano la valutazione formativa del corso da parte dei partecipanti.
I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, si svolgeranno per almeno 32 ore annue. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio, i partecipanti - hanno diritto a un corrispondente permesso retribuito con onere a carico della U.S.L.
Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell'orario di incarico, allo specialista compete per tutta la durata del corso il compenso orario di cui all'art. 33, primo comma, maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianita'.
Con accordi a livello regionale tra la regione, gli ordini dei medici e i sindacati firmatari saranno prese iniziative per l'attuazione di corsi di addestramento appositamente dedicati agli animatori della formazione permanente, da individuarsi tra medici gia' titolari di incarico nella branca interessata.
Gli animatori per la loro attivita' ricevono un compenso concordato a livello regionale.
Detta attivita' non comporta riduzione del massimale orario settimanale.
A cura della regione gli animatori sono inclusi in un apposito albo regionale.
E' in facolta' della regione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio di cui al presente articolo i corsi di formazione permanente organizzati, con oneri a proprio carico, dai sindacati firmatari. In tal caso per la partecipazione ai corsi agli specialisti spetta lo stesso trattamento di cui ai commi quarto e quinto che precedono.

Accordo - art. 21

Art. 21.
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
L'U.S.L., d'intesa con i sindacati firmatari, provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilita' professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attivita' professionale ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio sempreche' il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonche' in occasione delle consulenze effettuate fuori sede su richiesta delle U.S.L.
Le relative polizze saranno portate a conoscenza, dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo.
I medici che ai sensi e nei modi di cui all'art. 32 vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della U.S.L.
Del pari e' assicurato presso l'INAIL il personale medico che fa uso di macchine o apparecchi elettrici.

Accordo - art. 22

Art. 22.
Permesso annuale retribuito - Congedo matrimoniale
Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico specialista spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di trenta giorni non festivi purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale.
Il permesso e' usufruito in uno o piu' periodi, a richiesta dell'interessato, con un preavviso di quarantacinque giorni.
Se il permesso e' chiesto fuori dei termini del preavviso, esso sara' concesso a condizione che l'U.S.L. possa provvedere al servizio o che la sostituzione sia garantita dal richiedente.
Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il primo semestre dell'anno successivo.
Detto periodo e' elevato a quarantacinque giorni non festivi, purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a sette volte e mezzo l'impegno orario settimanale, per gli specialisti che usufruiscono dell'indennita' di rischio da radiazione di cui all'art. 32.
Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito di cui al primo o al quinto comma del presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati.
Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attivita' di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui ai successivi articoli 23 e 24.
Allo specialista titolare di incarico a tempo indeterminato spetta un congedo matrimoniale retribuito di quindici giorni non festivi, purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio.
Durante il permesso retribuito e il congedo matrimoniale saranno corrisposti i compensi previsti dagli articoli 33 e 34, le quote aggiuntive per variazione del costo della vita e, qualora dovuta, l'indennita' di rischio.

Accordo - art. 23

Art. 23.
Assenze non retribuite
Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessita', l'U.S.L. conserva l'incarico allo specialista per la durata massima di dodici mesi nell'arco del triennio sempreche' esista la possibilita' di assicurare idonea sostituzione.
Nessun compenso e' dovuto allo specialista per l'intero periodo di assenza.
In caso di mandato parlamentare, nazionale o regionale, o di nomina a consigliere comunale di comune capoluogo di regione l'U.S.L. conserva, a richiesta dell'interessato, l'incarico senza retribuzione per l'intera durata del mandato.
I periodi di assenza per i casi previsti dal precedente comma sono conteggiati come anzianita' di incarico ai soli effetti dell'art. 11.
Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno sette giorni.
Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per eventuale segnalazione alla commissione di cui all'art. 16 per i provvedimenti opportuni.
Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente accordo in piu' posti di lavoro e/o piu' UU.SS.LL. il periodo di assenza non retribuita deve essere fruito contemporaneamente.

Accordo - art. 24

Art. 24.
Assenza per servizio militare
Lo specialista che ha sospeso la propria attivita' per il servizio di leva o richiamo alle armi e' ripristinato nel precedente incarico, sempreche' ne faccia domanda entro trenta giorni dalla data del congedo.
Durante il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi, allo specialista non compete alcuna corresponsione economica.
Il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi e' conteggiato come anzianita' di incarico ai soli effetti dell'art. 11.

Accordo - art. 25

Art. 25.
Tutela sindacale
Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale e' riconosciuto a ciascun sindacato di categoria dei medici ambulatoriali firmatario del presente accordo l'istituto del distacco
sindacale nelle seguenti misure:
1) un distacco totale ogni duemila iscritti;
2) 1.500 ore annue per ogni mille iscritti per
l'espletamento dei compiti, connessi al rinnovo ed all'applicazione dell'accordo e per i rapporti con gli enti locali del Servizio sanitario nazionale.
Il numero degli specialisti ambulatoriali iscritti e' rilevato a livello provinciale sulla base dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato nazionale - viene effettuata a cura delle UU.SS.LL.
la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 31.
Il diritto di cui al primo comma del presente articolo e' riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria dei medici ambulatoriali strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale.
Il distacco sindacale di cui ai punti 1) e 2) che precedono e' calcolato, per gli specialisti che ne usufruiscono come attivita' di servizio ed ha piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente accordo.
Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali facenti parte dei comitati e delle commissioni previsti dal presente accordo, ove l'orario in cui si svolgono le riunioni o i lavori di detti organismi coincida con l'orario di servizio.
Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 novembre di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a tutti gli assessori regionali alla sanita' e al Ministero della sanita', i nominativi degli specialisti per i quali chiede il distacco sindacale, la sede di servizio, l'orario settimanale del medico ed il numero di ore annuali per il quale e' richiesto il distacco.
Gli assessori regionali alla sanita' provvedono a darne comunicazione alle UU.SS.LL. interessate entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con preavviso dallo specialista interessato alla U.S.L. presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali.

Accordo - art. 26

Art. 26.
Sostituzioni
Alle sostituzioni di durata non superiore a trenta giorni l'U.S.L. provvede assegnando l'incarico di supplenza o ad un medico specialista designato dall'interessato o secondo l'ordine di graduatoria con priorita' per i medici non titolari di incarico e non in posizione di incompatibilita'.
Alle sostituzioni di durata superiore l'U.S.L. provvede comunque conferendo l'incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri di cui al comma precedente.
L'incarico di sostituzione non puo' superare la durata di sei mesi e non e' rinnovabile.
Con il rientro dello specialista titolare dell'incarico, cessa di diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione.
Al medico sostituto, non titolare di incarico, spettano solo il trattamento tabellare iniziale, di cui all'art. 33, e l'eventuale indennita' di rischio secondo le modalita' del presente accordo.
Al medico sostituto, che sia gia' titolare di incarico, compete il trattamento tabellare derivante dall'anzianita' maturata nel servizio ambulatoriale.
Al sostituto competono le quote di caro-vita secondo le modalita' del presente accordo in tutti i casi di assenze non retribuite del titolare sostituito, nonche' il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art. 18.

Accordo - art. 27

Art. 27.
Malattia - Gravidanza
Allo specialista confermato nell'incarico che si assenta per comprovata malattia o infortunio - anche non continuativamente nell'arco di trenta mesi - che gli impediscano qualsiasi attivita' lavorativa, l'U.S.L. corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attivita' di servizio, per i primi sei mesi e al 50% per i successivi tre mesi e conserva l'incarico per ulteriori quindici mesi.
Lo specialista non ancora confermato, in caso di malattia o infortunio ha diritto alla conservazione dell'incarico senza corresponsione di compensi, per la durata massima di dodici mesi.
Alla specialista confermata nell'incarico, che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, l'U.S.L. mantiene l'incarico per sei mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio, per un periodo massimo complessivo di quattordici settimane.
La U.S.L. puo' disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.

Accordo - art. 28

Art. 28
Prolungamento dell'orario di lavoro
Qualora per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente accordo sia necessario superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnato al medico specialista, l'U.S.L. provvede ad indicare le modalita' organizzative e ad autorizzare il prolungamento dell'orario di servizio, previo consenso dello specialista interessato.
Analoga richiesta puo' essere avanzata dallo specialista alla U.S.L.
Al sanitario autorizzato a prolungare l'orario verra' corrisposto il compenso orario di cui all'art. 33 maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianita' al medesimo spettanti.

Accordo - art. 29

Art. 29
Attivita' "extra-moenia"
L'orario di attivita' dello specialista puo' essere prolungato anche per attivita' specialistica "extra-moenia" domiciliare o ambulatoriale.
A) Attivita' specialistica domiciliare.
Premesso che ai sensi dell' art. 25, sesto comma, della legge n. 833/78 , le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche a domicilio dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri, qualora le UU.SS.LL., nel quadro della programmazione sanitaria regionale, decidano di attivare servizi specialistici domiciliari, l'attivita' dello specialista che vi e' adibito e' disciplinata dai seguenti criteri:
a) l'attivita' specialistica domiciliare e' di carattere volontario e sara' svolta da quegli specialisti che abbiano dichiarato alla U.S.L. di appartenenza la propria disponibilita';
b) l'espletamento di attivita' specialistica domiciliare e' autorizzato di volta in volta dalla U.S.L. competente sulla base di specifica richiesta del medico curante la quale, oltre a contenere menzione della diagnosi o sospetto diagnostico, deve indicare espressamente che trattasi di paziente non deambulabile;
c) a livello locale saranno stabilite le forme di controllo piu' idonee per il corretto svolgimento dell'attivita' specialistica domiciliare;
d) con riserva di verificarne le congruita' allo scadere della sperimentazione di cui al successivo punto f), il tempo complessivamente occorrente allo specialista per l'esecuzione di ciascuna prestazione specialistica domiciliare e' forfettariamente e convenzionalmente determinato in 75 minuti. Qualora in occasione di un singolo accesso vengano eseguite una pluralita' di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima l'impegno dello specialista e' forfettariamente e convenzionalmente determinato in 20 minuti;
e) per lo svolgimento di attivita' specialistica domiciliare spetta allo specialista unicamente il compenso orario nella misura dovutagli in relazione all'incarico di cui e' titolare, ivi comprese le maggiorazioni relative all'anzianita' di servizio. Sul compenso di cui sopra le UU.SS.LL. verseranno il contributo ENPAM nella misura e con le modalita' di cui all'art. 30 del presente accordo;
f) I suesposti criteri vengono adottati a titolo sperimentale per la durata del presente accordo con l'impegno di riesaminare il problema alla luce dei risultati della sperimentazione effettuata.
B) Attivita' "extra-moenia" ambulatoriale.
Per attivita' specialistica ambulatoriale "extra-moenia" si intende quella attivita' di consulenza che di volta in volta lo specialista puo' essere chiamato, dalla U.S.L. di appartenenza, a effettuare in presidi, strutture e servizi diversi dal presidio poliambulatoriale in cui egli svolge il proprio incarico.
L'attivita' "extra-moenia" ambulatoriale e' disciplinata dai seguenti criteri:
a) essa e' di carattere volontario e viene svolta da quegli specialisti che abbiano dichiarato alla U.S.L. di appartenenza la propria disponibilita';
b) l'espletamento dell'attivita' "extra-moenia" ambulatoriale e' richiesto di volta in volta dalla U.S.L. competente;
c) con riserva di verificarne la congruita' allo scadere della sperimentazione di cui al successivo punto e), il tempo complessivamente occorrente allo specialista per l'esecuzione di ciascuna prestazione specialistica ambulatoriale "extra-moenia" e' forfettariamente e convenzionalmente determinato in 40 minuti.
Per l'esecuzione di prestazioni successive alla prima in occasione di un singolo accesso l'impegno orario da retribuire viene rapportato al numero delle prestazioni indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 9;
d) per lo svolgimento di attivita' ambulatoriale "extra-moenia" spetta allo specialista unicamente il compenso orario nella misura dovutagli in relazione all'incarico di cui e' titolare, ivi comprese le maggiorazioni relative all'anzianita' di servizio. Sul compenso di cui sopra le UU.SS.LL. verseranno il contributo ENPAM nella misura e con le modalita' di cui all'art. 30 del presente accordo;
e) i suesposti criteri vengono adottati a titolo sperimentale per la durata del presente accordo con l'impegno di riesaminare il problema alla luce dei risultati della sperimentazione effettuata.
Nota all'art. 29, lettera A comma 1:
Il testo dell' art. 25, comma 6, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e' il seguente:
"Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma, presso gli ambulatori e i presidi delle unita' sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi compresi gli istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente legge".

Accordo - art. 30

Art. 30.
Contributo ENPAM
A favore dei medici specialisti che prestano la loro attivita' ai sensi del presente accordo, l'U.S.L. versa - di norma mensilmente, al massimo trimestralmente - con modalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM, di cui al decreto del Ministero del lavoro 15 ottobre 1976, e successive modificazioni, un contributo del ventidue per cento (22%) di cui il tredici per cento (13%) a proprio carico e il nove per cento (9%) a carico di ogni singolo specialista, calcolato sul compenso tabellare (compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui all'art. 33), sul premio di collaborazione, sulle quote di caro-vita, sui compensi per eventuali prolungamenti dell'orario di lavoro, sui compensi per attivita' "extra-moenia" di cui all'art. 29 e sull'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 34.
Nota all'art. 30:
Il decreto ministeriale 15 ottobre 1976 reca: "Regolamenti dei fondi di previdenza a favore dei medici mutualisti: ambulatoriali, generici e specialisti esterni".

Accordo - art. 31

Art. 31.
Riscossione delle quote sindacali
Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute, su richiesta del sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal sindacato stesso, dalle UU.SS.LL. presso le quali il medico presta la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, sul conto corrente bancario intestato alla sezione provinciale del sindacato stesso - contestualmente all'invio dell'elenco dei medici a cui sono state applicate le ritenute sindacali e l'importo delle relative quote.
Restano in vigore le deleghe gia' rilasciate a favore dei sindacati confluiti nel sindacato firmatario dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 .
Eventuali variazioni delle quote e delle modalita' di riscossione vengono comunicate alle UU.SS.LL. da parte degli organi competenti del sindacato.

Accordo - art. 32

Art. 32.
Indennita' di rischio
A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, l'indennita' di rischio viene corrisposta, nella misura e con la cadenza temporale prevista per i medici ospedalieri, agli specialisti esposti al rischio di radiazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964 in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata e sempreche' il rischio abbia carattere professionale.
Per gli specialisti che non operano in maniera costante in zona controllata, l'accertamento del diritto all'indennita' e' demandato a un'apposita commissione composta dal coordinatore sanitario, che la presiede, da uno specialista radiologo designato dall'U.S.L., da tre rappresentanti dei medici ambulatoriali eletti con il sistema previsto per la elezione dei consigli direttivi degli ordini dei medici, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni, e da due esperti qualificati nominati dal comitato di gestione.
Nota all' art. 32, comma 1:
Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 , reca: "Sicurezza degli impianti. Pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare".

Accordo - art. 33

Art. 33.
Compensi tabellari - Fasce di anzianita' - Scatti biennali
Ai medici specialisti ambulatoriali e' corrisposto mensilmente, a decorrere dal 1 gennaio 1986, un compenso forfettario rapportato a L.
15.955 per ora di incarico. Tale compenso e' elevato a L. 16.915 con decorrenza 1 gennaio 1987 e a L. 17.900 con decorrenza 1 gennaio 1988.
A decorrere dal 1 gennaio 1986 al compenso orario di cui al primo comma sono apportati aumenti biennali del 2,50% (due e cinquanta per cento) e incrementi periodici per fasce triennali di anzianita' nella misura del 6% (sei per cento) fino a un massimo di sette fasce.
Gli aumenti biennali vengono riassorbiti al conseguimento delle fasce di anzianita' successive.
Dopo il conseguimento della settima fascia di anzianita' gli aumenti biennali sono calcolati sul compenso corrispondente a detta fascia.
Tanto gli aumenti biennali che gli incrementi triennali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'anzianita'.
Nei confronti dei medici gia' titolari di incarico a
tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce di anzianita' e degli scatti biennali e' valutata l'intera anzianita' di servizio maturata senza soluzione di continuita' presso gli enti firmatari dell'accordo dell'11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso.
Con tale anzianita' viene cumulata quella maturata successivamente e senza soluzione di continuita' con il precedente rapporto.
In caso di servizio prestato senza soluzione di continuita' presso piu' enti mutuo-previdenziali o presso piu' UU.SS.LL., l'anzianita' da valutare e' quella maggiore.
Nei confronti dei medici divenuti titolari di incarico specialistico ambulatoriale successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce triennali e degli scatti biennali e' valutabile la sola anzianita' maturata nell'ambito dell'incarico specialistico.
Ai fini della determinazione dell'anzianita' non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti.
Per le assenze dal servizio che non rientrano tra quelle retribuite ai sensi degli articoli 22, 25 e 27, commi primo e terzo, nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale del rapporto con l'U.S.L.
Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di competenza.
Per l'attivita' svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo e' maggiorato nella misura del 30%.
Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione e' del 50%.
Per il periodo 1 luglio 1985-31 dicembre 1985 restano confermate le disposizioni di cui all' art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/85 .
Nota all'art. 33, ultimo comma:
Il testo dell' art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884 , e' il seguente:
"Art. 36. (Compensi tabellari - Fasce di anzianita' - Scatti biennali). - Ai medici specialisti ambulatoriali e' corrisposto mensilmente un compenso forfettario rapportato a L. 15.000 per ora di incarico.
Il predetto compenso e' incrementato di aumenti biennali nella misura del 2,50% del valore iniziale, ciascuno decorrente dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'anzianita'.
A decorrere dal 1 gennaio 1983 il compenso orario di cui al primo comma e' soggetto ad aumenti periodici per fasce quinquennali di anzianita' dell'8% costante e di scatti biennali del 2,50%. Questi ultimi vengono riassorbiti al conseguimento della fascia di anzianita' successiva.
Le fasce di anzianita' nel numero di quattro vengono acquisite al compimento del 5°, 10°, 15° e 20° anno di effettiva anzianita'.
La fascia quinquennale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'anzianita'.
Nei confronti dei medici gia' titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce di anzianita' e degli scatti biennali e' valutata l'intera anzianita' di servizio maturata senza soluzione di continuita' presso gli enti firmatari dell'accordo dell'11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso.
Con tale anzianita' viene cumulata quella maturata successivamente e senza soluzione di continuita' con il precedente rapporto.
In caso di servizio prestato senza soluzione di continuita' presso piu' enti mutuo-previdenziali o presso piu' unita' sanitarie locali, l'anzianita' da valutare e' quella maggiore.
Nei confronti dei medici divenuti titolari di incarico specialistico ambulatoriale successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce quinquennali e degli scatti biennali e' valutabile la sola anzianita' maturata nell'ambito dell'incarico specialistico.
Ai fini della determinazione dell'anzianita' non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti di cui agli articoli 26, 27, 30, comma secondo.
Per le assenze dal servizio che non rientrano tra quelle retribuite ai sensi degli articoli 25, 28 e 30, commi primo e terzo, nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale del rapporto con l'unita' sanitaria locale.
Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di competenza".

Accordo - art. 34

Art. 34.
Indennita' di disponibilita'
A partire dal 1 gennaio 1986 agli specialisti che svolgono
esclusivamente attivita' ambulatoriale ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta una indennita' di disponibilita' nella misura di L.
1.995 per ogni ora risultante dalla lettera di incarico.
Tale indennita' e' elevata a L. 2.490 dal 1 gennaio 1987 e a L. 3.000 dal 1 gennaio 1988.
L'indennita' in parola subisce tutti i riflessi degli altri istituti di carattere normativo ed economico previsti dal presente accordo, ad eccezione delle quote di caro-vita di cui all'art. 40.

Accordo - art. 35

Art. 35.
Prestazioni di particolare impegno professionale
Fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all'art. 9, lo specialista salvo controindicazioni cliniche, e' tenuto ad effettuare, secondo modalita' organizzative convenute con le UU.SS.LL., durante il normale orario di servizio, purche' le liste di attesa non vadano oltre i sette giorni, gli atti e gli interventi di particolare impegno professionale previsti nell'allegato C finalizzati alla definizione diagnostica e alla continuita' terapeutica, allo scopo di migliorare la qualita' e l'efficienza dei servizi nell'area della specialistica extra-degenza.
Per l'espletamento di tali interventi allo specialista e' attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario iniziale di cui all'art. 33, rapportato al tempo di esecuzione indicato a fianco di ciascuna prestazione.
In ogni caso gli emolumenti di cui al comma precedente, da corrispondere con cadenza quadrimestrale, non possono superare nell'arco del quadrimestre il cinquanta per cento dei compensi orari spettanti allo specialista in base alla lettera di incarico.

Accordo - art. 36

Art. 36.
Realizzazione degli obiettivi di programmazione sanitaria
Per facilitare la realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, le unita' sanitarie locali corrispondono agli specialisti ambulatoriali la somma di lire 600 per ogni ora di attivita' effettivamente espletata secondo la lettera di incarico.
Tale erogazione e' ininfluente ai fini di ogni altro istituto di carattere normativo ed economico previsto del presente accordo.

Accordo - art. 37

Art. 37.
Indennita' di disagiatissima sede e indennita' di bilinguismo
Per lo svolgimento di attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio orario nella misura e con le modalita' concordate a livello regionale con i sindacati firmatari del presente accordo.
E' riconosciuta l'indennita' di bilinguismo in rapporto alle ore di incarico ai medici specialisti operanti nella provincia autonoma di Bolzano in possesso del relativo attestato.

Accordo - art. 38

Art. 38.
Premio di collaborazione
Agli specialisti incaricati a tempo indeterminato e' corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso tabellare (compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui all'art. 33) e delle quote di caro-vita complessivamente percepiti, nel corso dell'anno e dell'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 34.
Detto premio sara' liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
Allo specialista che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio verra' calcolato e liquidato all'atto della cessazione del servizio.
Il periodo di servizio svolto a tempo determinato, seguito da conferma dell'incarico stesso a tempo indeterminato, e' computato ai fini della determinazione del premio di cui al primo comma del presente articolo.
Allo specialista al quale alla data del 31 dicembre l'incarico svolto a tempo determinato non sia stato ancora confermato in incarico a tempo indeterminato compete, entro novanta giorni dalla data di conferma, un premio di collaborazione rapportato ai compensi percepiti per l'attivita' prestata prima del 31 dicembre.
Il premio in parola non compete allo specialista nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione o di risoluzione del rapporto professionale per motivi disciplinari.

Accordo - art. 39

Art. 39.
Premio di operosita'
A tutti i medici ambulatoriali che svolgono la loro attivita' per conto delle UU.SS.LL., ai sensi del presente accordo con regolare incarico a tempo indeterminato, spetta dopo un anno di servizio di cessazione del rapporto professionale, un premio di operosita' nella misura di una mensilita' per ogni anno di servizio prestato in base all'anzianita' determinata ai sensi del precedente articolo, esclusi i periodi per i quali sia gia' intervenuta liquidazione.
Per le frazioni di anno, la mensilita' di premio sara' ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni e non calcolando quella pari o inferiore a quindici giorni.
Ciascuna mensilita', calcolata in base alla tabella in vigore al momento della cessazione del rapporto, e' ragguagliata alle ore effettive di attivita' ambulatoriale svolta dal medico in ogni anno di servizio.
Conseguentemente ciascuna mensilita' di premio potra' essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a quindici giorni e' computata per mese intero, quella pari o inferiore a quindici giorni non e' computata.
Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attivita', il "premio" per ogni anno di servizio dovra' essere calcolato in base agli orari di attivita' effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare.
Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso tabellare (compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui all'art. 33) e sul premio di collaborazione e sull'indennita' di disponibilita'.
Il premio e' corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.
La corresponsione del premio di operosita' e' dovuta dalle UU.SS.LL. in base ai criteri previsti dall'allegato E annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 , che qui si intendono integralmente richiamati.
Nota all'art. 39, ultimo comma:
Il testo dell'allegato E al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884 , e' il seguente:
"ALLEGATO E VERBALE DI RIUNIONE
Le parti firmatarie dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, si sono riunite presso il Ministero della sanita' in data 30 giugno 1982 ai sensi dell'art. 43 dell'accordo stesso.
Nell'occasione sono state esaminate le seguenti questioni applicative:
I) Modalita' tecniche necessarie per realizzare il principio dell'unicita' del rapporto di cui all'art. 1, secondo comma, dell'accordo anche in sede di liquidazione del premio di operosita' di cui all'art. 40.
A tal fine sono stati considerati, a titolo esemplificativo, i seguenti casi:
1) Lo specialista presta la propria opera professionale presso una pluralita' di unita' sanitarie locali e gli incarichi cessano contestualmente nei confronti di tutte.
In tal caso le parti hanno convenuto sulla necessita' che siano adottati i seguenti criteri:
a) il "premio" viene liquidato, per tutto e globalmente il servizio ambulatoriale svolto nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso quello espletato presso i disciolti enti mutualistici, dalla unita' sanitaria locale presso la quale lo specialista e' titolare di incarico per il maggior numero di ore; a parita' di ore, l'unita' sanitaria locale che liquida il premio e' quella presso la quale lo specialista vanta la maggiore anzianita' di effettivo servizio;
b) l'individuazione della unita' sanitaria locale tenuta al pagamento avviene a cura del comitato zonale competente (oppure, ove cosi' localmente si concordi, a cura del comitato regionale) che fornisce anche tutte le notizie indispensabili per la liquidazione del premio;
c) laddove l'individuazione della unita' sanitaria locale tenuta al pagamento non possa avvenire in base ai criteri di cui sopra, essa e' rimessa alla scelta dello specialista interessato.
2) Gli incarichi in precedenza svolti dallo specialista per conto di piu' unita' sanitarie locali vengono concentrati presso una sola unita' sanitaria locale.
Premesso che la cessazione dall'incarico presso le altre unita' sanitarie locali non fa venir meno il rapporto con il Servizio sanitario nazionale - che e' unico - e non comporta quindi liquidazione del premio di operosita' relativamente agli incarichi cessati, le parti hanno riconosciuto che il premio di operosita' debba essere liquidato alla cessazione dell'incarico presso l'ultima unita' sanitaria locale, a cura di questa e per tutto il servizio complessivamente prestato dallo specialista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso quello svolto presso gli enti mutualistici disciolti.
3) Le parti inoltre hanno convenuto che i criteri di cui ai punti 1 e 2 debbano trovare applicazione anche in caso di trasferimento dello specialista da una regione all'altra.
In tal caso il comitato zonale (o regionale) di provenienza avra' cura di trasmettere al comitato zonale (o regionale) di destinazione tutta la documentazione relativa all'attivita' fin li' svolta dallo specialista.
Le parti si sono date atto che le soluzioni tecniche di cui al presente punto I) sono rese possibili dalla circostanza che in sede di determinazione annua del Fondo sanitario nazionale, l'entita' delle somme considerate ai fini della liquidazione del premio di operosita' ai medici ambulatoriali risulta adeguata a coprire gli oneri che normalmente conseguono a tale titolo dalla cessazione degli incarichi.
II) Corretta applicazione del principio di cui all'art. 36, quinto comma, dell'accordo per il quale l'anzianita' da valutare ai fini dell'attribuzione delle fasce quinquennali e degli scatti biennali e' quella maturata senza soluzione di continuita' presso gli enti firmatari dell'accordo 11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso.
A tal riguardo, tenuto conto che nell'anzianita' di cui sopra e' compresa anche quella maturata presso enti - quali INPS, INAIL, ENPI - che non fanno parte del Servizio sanitario nazionale, si e' presa in esame l'ipotesi che lo specialista, assumendo un incarico presso una unita' sanitaria locale, rinunci di conseguenza e contestualmente all'incarico gia' ricoperto, presso uno dei suddetti enti.
In tal caso le parti hanno riconosciuto che l'intervenuta liquidazione del premio di operosita' da parte dell'INPS dell'INAIL e dell'ENPI - liquidazione alla quale l'ente e' ovviamente tenuto - non configura soluzione di continuita' nel servizio, rilevante ai fini del citato quinto comma dell'art. 36.
"A fortiori", tali conclusioni valgono nel caso che il rapporto con INPS, INAIL o ENPI venga meno in costanza di incarico presso una unita' sanitaria locale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Le federazioni degli organi nazionali, nonche' i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.
Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche.
Sono altresi' tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.
In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalita' del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289".

Accordo - art. 40

Art. 40.
Quote di caro-vita
Le parti convengono che agli specialisti ambulatoriali sono attribuite quote mensili di caro-vita determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1 febbraio 1986 , con le seguenti specificazioni:
a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente;
b) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il primo adeguamento decorre dal 1 maggio 1986;
c) le quote vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute alla data del 1 novembre 1985 in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 ;
d) il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/86 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 , e' rappresentato dal compenso orario iniziale nella misura stabilita dall'art. 33, primo comma, moltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili;
e) ai medici con incarico inferiore a 40 ore mensili spetta un incremento delle quote di caro-vita corrispondente a quello riferito a 40 ore mensili di attivita', decurtato di un quarantesimo per ogni ora al di sotto del limite di 40.
Le quote di cui ai commi precedenti non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita, salvo quanto previsto al comma successivo.
Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in quanto tali, non fruiscono dell'indennita' integrativa speciale.
Nell'ipotesi che lo specialista svolga contemporaneamente la propria attivita' per conto di piu' UU.SS.LL. e/o altri enti che adottano il presente accordo, l'onere delle quote di caro-vita viene ripartito, nel rispetto dei limiti di cui alla lettera d) del primo comma che precede, proporzionalmente tra le UU.SS.LL. e/o gli enti interessati in ragione del numero delle ore di incarico che lo specialista effettua per ciascuno di essi, secondo le indicazioni all'uopo fornite dal comitato di cui all'art. 13.
Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1988.
Note all'art. 40, comma 1:
- Il testo dell' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 , e' il seguente:
"Art. 16 (Modifica del meccanismo della indennita' integrativa speciale). - 1. L'attuale sistema di adeguamento retributivo al costo della vita e' modificato come segue:
a) cadenza semestrale di rivalutazione retributiva: per tale rivalutazione si fa riferimento al tasso percentuale di incremento risultante dal rapporto fra il valore medio dell'indice sindacale di un semestre rispetto a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di incremento e' arrotondato sulla seconda cifra decimale;
b) rivalutazione del cento per cento di una somma mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile eccedente tale parte.
I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale delle 580.000 lire indicizzati al 100 per cento costituiscono base per le correlative rivalutazioni dei semestri successivi.
La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25 per cento, viene determinata come segue: lo stipendio mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a quello nell'adeguamento, piu' l'indennita' integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno la quota di retribuzione indicizzata al 100 per cento, come sopra rivalutata;
c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986, pertanto il primo adeguamento decorre dal 1 maggio 1986;
d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo il tasso percentuale semestrale medio e' determinato prendendo come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di 134.000.
2. Nel caso di variazione delle imposte indirette, ai fini di un accorpamento delle aliquote e di una loro razionalizzazione saranno concordate tra le delegazioni di cui all' art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , modalita' e limiti di incidenza di tali variazioni sui prezzi dei beni che compongono il bilancio familiare, assunto a base di calcolo per la determinazione dell'indennita' di contingenza.
3. L'efficienza del sistema di adeguamento retributivo al costo della vita di cui al presente articolo sara' assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni".
- La legge 26 febbraio 1986, n. 38 , reca: "Disposizioni in materia di indennita' di contingenza".

Accordo - art. 41

Art. 41.
Commissione professionale
In ogni regione e' costituita ai sensi dell' art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , una commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24 i seguenti compiti:
a) definire gli standard medi assistenziali sulla base degli indici di piano sanitario nazionale e regionale;
b) fissare le procedure per la verifica di qualita' dell'assistenza;
c) prevedere le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificati, al deferimento del medico alla commissione di disciplina di cui all'art. 16.
Per gli adempimenti di cui al comma precedente le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL. nonche' il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari.
La commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della regione e' presieduta:
dal presidente dell'ordine dei medici della citta' capoluogo di regione ed e' cosi' costituita:
cinque esperti qualificati nominati dalla regione scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale;
quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali scelti dai membri di parte medica dei comitati regionali;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa delle regioni con funzioni di segretario.
Nota all'art. 41, comma 1:
Il testo dell' art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , e' il seguente:
"Art. 24. - Al fine di razionalizzare l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime convenzionale, nel rispetto dell'autonomia del segreto professionale dei sanitari convenzionati, gli accordi collettivi nazionali, stipulati ai sensi dell' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , in sede di rinnovo della parte normativa degli stessi, in aggiunta ai criteri definiti dell'anzidetto articolo devono prevedere:
a) le forme di responsabilizzazione degli ordinatori di spesa al fine di contenere le spese da ancorare a parametri prefissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali;
b) l'istituzione di commissioni professionali a livello regionale con la partecipazione di rappresentanti dei medici convenzionati dalla regione, scelti tra esperti qualificati delle strutture pubbliche universitarie e ospedaliere, e dell'ordine professionale, con il, compito di definire gli standards medi assistenziali e di fissare le procedure per le verifiche di qualita' dell'assistenza.
Nella definizione degli standards, medi assistenziali, dovranno altresi' essere previste le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificate, a sanzioni da determinarsi secondo i criteri previsti dal punto 8, terzo comma, del richiamato articolo 48;
c) l'impegno tipi sanitari convenzionati a fornire informazioni sui servizi prestati anche mediante la prescrizione a lettura automatica standardizzata di cui all' articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 , nonche' l'obbligo delle unita' sanitarie locali di comunicare periodicamente ai sanitari e alle commissioni di cui alla precedente lettera b) i dati informativi sul comportamento prescrittivo dei medici convenzionati.
In caso di mancata designazione dei componenti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione dell'accordo collettivo nazionale, la regione costituisce in via provvisoria la commissione professionale, che resta in attivita' fino alla costituzione della commissione definitiva.
In applicazione dei principi di contestualita' e di omogenizzazione affermati nell' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , in deroga al primo comma del citato articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , gli accordi convenzionali, in scadenza o gia scaduti al 31 dicembre 1983, sono rinnovati con scadenza al 30 giugno 1985".

Accordo - art. 42

Art. 42.
Durata dell'accordo
Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1988.

Norma finale

Norma finale
Ai medici di cui alla "Regolamentazione del rapporto con i sanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale", costituente il titolo II dell'accordo nazionale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 , i quali risultino titolari di incarico alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, si estende, dalla data suddetta, il trattamento economico nonche', se e in quanto applicabile, il trattamento giuridico previsto per i medici specialisti ambulatoriali.
A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo e' fatto divieto di conferire nuovi incarichi rientranti nella "regolamentazione" di cui al primo comma.
I medici di cui alla presente "norma finale", i quali non trovino collocazione nell'ambito dei servizi specialistici ai sensi dell'art.
11, punto 6), possono essere utilizzati secondo le esigenze delle UU.SS.LL. di appartenenza nei servizi del territorio ovvero per l'espletamento di attivita' di organizzazione sanitaria.
Le modalita' di espletamento della nuova attivita' sono stabilite con apposita lettera d'incarico da trasmettere per conoscenza anche all'assessore regionale alla sanita', o al suo delegato, quale presidente del comitato di cui allo art. 13.
L'attivita' che i medici suddetti svolgeranno nei servizi del territorio e/o nell'ambito dei compiti di organizzazione sanitaria rappresenta, a tutti gli effetti e senza soluzione di continuita', prosecuzione del rapporto in atto.
In attesa che si pervenga alle soluzioni di cui ai commi precedenti, le UU.SS.LL. presso le quali tali medici prestano la loro attivita' possono provvisoriamente utilizzarli nei compiti propri di istituto, dandone comunicazione all'assessore regionale alla sanita', o al suo delegato, quale presidente del comitato ex art. 13.
Nota alla "Norma finale", comma 1:
Il testo del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884 , e' il seguente:
"Titolo II
REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO CON I SANITARI ADDETTI ALLA MEDICINA GENERALE AMBULATORIALI
Articolo unico
Ai medici addetti alla medicina generale ambulatoriale in servizio presso le unita' sanitarie locali in virtu' di un rapporto costituitosi anteriormente alla data di entrata in vigore dell'accordo unico del 22 dicembre 1978 si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali. A detti medici spetta il compenso orario di L.
13.350".

Norme transitorie

Norma transitoria n. 1
Per la formazione delle graduatorie annuali, da valere per l'anno 1988, relative alle branche specialistiche di cui allo "stralcio" dell'allegato A annesso al presente accordo, le parti convengono transitoriamente quanto segue:
a) il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alle graduatorie e' fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo;
b) in sede locale, sentito il comitato di cui all'art. 13 saranno stabiliti gli altri termini per il compimento delle procedure stabilite al fine di rendere le graduatorie operanti a partire dal 1 gennaio 1988;
c) per la valutazione dei titoli utili ai fini delle graduatorie suddette, valgono i criteri di cui all'allegato A annesso all'accordo FNOOMM-Enti mutualistici dell'11 giugno 1975, e successive integrazioni e modificazioni.
Norma transitoria n. 2
Per gli anni 1987 e 1988 restano confermate, per le branche specialistiche non comprese nello "stralcio" di allegato A annesso al presente accordo e salvo quanto previsto dalla norma transitoria n. 9, le graduatorie annuali formate in base ai criteri di cui all'allegato A annesso all'accordo FNOOMM-Enti mutualistici dell'11 giugno 1975 e successive integrazioni e modificazioni.
Norma transitoria n. 3
Il contributo di cui all' art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 non e' piu' dovuto a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo; restano di spettanza del sindacato firmatario dell'accordo n. 884/84, le trattenute effettuate a tale titolo fino al mese successivo a quello di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.
Norma transitoria n. 4
Sono confermate "ad personam" le posizioni non conformi al disposto del secondo comma dell'art. 4, esistenti alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.
Gli specialisti interessati, peraltro, sono tenuti a ridurre annualmente di due ore, con cadenza al 31 dicembre 1987 e al 31 dicembre 1988, la loro attivita' settimanale di specialista ambulatoriale.
La riduzione, ovviamente, sara' limitata a una sola ora quando il divario non sia superiore.
Norma transitoria n. 5
Le parti convengono, al fine di dare attuazione al primo e secondo comma dell'art. 8, che in sede regionale siano concordate norme per l'uniforme applicazione dei sistemi di controllo orario.
Norma transitoria n. 6
Sono confermate "ad personam" le posizioni non conformi al disposto dell'art. 11, ultimo comma, esistenti alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, fatta salva la possibilita' di adottare i provvedimenti di cui all'art. 6, primo comma.
Norma transitoria n. 7
Sono confermati gli incarichi e le situazioni in atto legittimamente acquisiti alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.
Gli specialisti, peraltro, i quali in atto svolgano complessivamente oltre 38 ore di attivita' settimanale sono tenuti a ridurre annualmente di due ore il loro impegno settimanale con cadenza al 31 dicembre 1987 e al 31 dicembre 1988.
La riduzione, ovviamente, sara' limitata a una sola ora quando il divario non sia superiore.
Norma transitoria n. 8
In deroga a quanto previsto dal primo comma dello art. 18, il rimborso per spese di accesso continua ad essere corrisposto agli specialisti che ne fruiscano per incarichi acquisiti prima del 28 dicembre 1984.
Norma transitoria n. 9
In attesa della revisione dell'allegato A, come previsto dalla dichiarazione a verbale n. 3, le parti convengono fin da ora di inserire tra i titoli validi per la partecipazione alla graduatoria di "odontostomatologia" l'iscrizione all'Albo professionale degli odontoiatri, di cui alla legge n. 409/85 .
Pertanto, fermo il termine del 31 gennaio 1987 per il possesso dei requisiti di ammissione alla graduatoria per la suddetta branca, da valere per l'anno 1988, si conviene di riaprire i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla graduatoria stessa secondo le disposizioni di cui alla norma transitoria n. 1.
Norma transitoria n. 10
Le posizioni degli specialisti ai quali sia stato conferito un incarico ambulatoriale, retribuito a forfait orario, da espletarsi temporaneamente nel proprio gabinetto privato, vengono confermate.
Detti specialisti verranno trasferiti presso il presidio a diretta gestione al momento in cui si verifichera' la possibilita'.
Ai sanitari in questione spetta lo stesso trattamento economico riconosciuto agli specialisti operanti nella stessa branca presso gli ambulatori direttamente gestiti, maggiorato del 20%, e del 30% per gli analisti e per i radiologi, ad eccezione dell'eventuale indennita' di rischio e delle quote di caro-vita che competono nella misura e con le modalita' di cui agli articoli 35 e 41.
Ai radiologi saranno rimborsate le pellicole radiografiche impiegate in base al prezzo di listino decurtato del 15%: agli stessi inoltre, saranno rimborsati i mezzi di contrasto impiegati per colecistografie e pielografie in base ai prezzi di listino delle case produttrici decurtati del 15%.
Gli specialisti in questione, infine, fruiscono, in quanto compatibile con la loro posizione, dello stesso trattamento giuridico previsto per gli specialisti operanti negli ambulatori in diretta gestione, eccezion fatta per gli articoli 11 e 22.
Il trattamento previsto dall'art. 27 e' riconosciuto limitatamente ai casi in cui la malattia richieda ricovero ospedaliero fino a guarigione clinica.
Norma transitoria n. 11
Gli specialisti attualmente in servizio, che abbiano ricoperto altro incarico ambulatoriale, cessato in epoca anteriore alla data 1 dicembre 1962 di istituzione del "premio" di cui all'art. 40 delle presenti norme, non puo' essere valutato ai fini del "premio" stesso il servizio prestato in base al precedente incarico.
Norma transitoria n. 12
Fino all'insediamento dei comitati e della commissione di cui agli articoli 13, 14 e 16 del presente accordo sono confermati in carica i comitati e le commissioni di cui agli articoli 13 , 14 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 .
La commissione di disciplina di cui all'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 svolgera' i compiti di cui all'art. 16 del presente accordo.
I procedimenti disciplinari che, in seguito, alla contestazione degli addebiti, abbiano gia' avuto inizio alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, continueranno a svolgersi secondo le norme di sui al decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 . In relazione a tali procedimenti l'eventuale fase di appello si svolgera' innanzi alla commissione regionale di disciplina di cui all'art. 16 del presente accordo, se costituita.
Per i procedimenti disciplinari che, invece, non siano stati ancora iniziati alla data del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, si osserveranno le norme dell'accordo stesso. Pertanto, la commissione zonale di disciplina, di cui all' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 trasmettera' entro quindici giorni i relativi atti, alla commissione di cui all'art. 16 del presente accordo o alla commissione di cui all' art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 , se la prima non risulti ancora costituita.
Nota alla norma transitoria n. 3:
Il testo dell' art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884 , e' il seguente:
"Art. 42 (Ritenute per la copertura delle spese sostenute dal sindacato per l'assolvimento dei compiti affidatigli dall'accordo). - Agli specialisti incaricati, iscritti e non iscritti al sindacato firmatario, viene effettuata la trattenuta di un contributo volontario nella misura dello 0,5% su tutte le competenze a qualsiasi titolo corrisposte, per la copertura delle spese sostenute dal sindacato per l'assolvimento dei compiti affidatigli dall'accordo e per consentirne la uniforme e corretta applicazione a favore di tutti gli specialisti ambulatoriali.
Le relative somme sono versate mensilmente sul conto corrente bancario intestato alla segreteria nazionale del sindacato firmatario, nella persona del tesoriere pro-tempore, che ne disporra' in base ad un regolamento approvato dal consiglio nazionale del sindacato.
Lo specialista ha facolta' di richiedere alla unita' sanitaria locale di essere esonerato dalla trattenuta di cui al primo comma".
Nota alla norma transitoria n. 9, comma 1:
La legge 24 luglio 1985, n. 409 , reca "Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee".
Nota alla norma transitoria n. 12:
Il testo degli articoli 13 , 14 , 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884 , e' il seguente:
"Art. 13 (Comitato zonale). - In ogni ambito territoriale, comprensivo di una o piu' unita' sanitaria locale, definito con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanita', d'intesa con il sindacato firmatario del presente accordo e con l'ANCI regionale, e' costituito un comitato zonale.
Lo stesso provvedimento indica l'unita' sanitaria locale presso la quale il comitato ha sede, sentito il sindacato firmatario del presente accordo e d'intesa con le unita' sanitarie locali interessate.
Le regioni attuano, d'intesa con le unita' sanitarie locali e sentito il sindacato firmatario, forme di coordinamento tra le varie unita' sanitarie locali allo scopo di assicurare la corretta corresponsione nei confronti dei medici ambulatoriali di tutto quanto ad essi spetta sul piano economico ai sensi del presente accordo. Il comitato e' composto da:
quattro rappresentanti delle unita' sanitarie locali, designati dall'ANCI regionale di cui uno con funzioni di presidente;
quattro rappresentanti dei medici specialisti convenzionati, nominati dal sindacato firmatario del presente accordo.
Il comitato e' costituito con provvedimento della giunta regionale, promosso dall'assessore regionale alla sanita', che procede alla nomina dei componenti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'unita' sanitaria locale sede del comitato.
L'unita' sanitaria locale sede del comitato fornisce il personale, le strutture e le attrezzature necessarie per l'assolvimento dei compiti affidati al comitato.
Il comitato svolge compiti di iniziativa e di proposta per la corretta e uniforme applicazione dell'accordo da parte delle unita' sanitarie locali e si riunisce periodicamente almeno una volta al mese ed in tutti i casi richiesti da una delle parti.
Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
1) predisposizione delle graduatorie;
2) tenuta e aggiornamento di un apposito schedario degli specialisti incaricati presso - le singole unita' sanitarie locali, con l'indicazione dei giorni e dell'orario di attivita' di ciascun presidio, delle date di conseguimento degli incarichi e degli incrementi di orario, nonche' di ogni altra attivita' sanitaria prevista dal presente accordo ai fini della determinazione dei massimali orari di cui agli articoli 4 e 5 del sopravvenire dei motivi di incompatibilita' di cui all'art. 3;
3) indicazione all'unita' sanitaria locale che deve conferire l'incarico del nominativo dello specialista avente diritto all'aumento di orario, a ricoprire il turno vacante o quello di nuova istituzione;
4) evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti sia incaricati che in graduatoria ai fini:
a) dell'accertamento - sulla scorta dei fogli informativi compilati annualmente dagli interessati - delle incompatibilita' e delle limitazioni previste dalle vigenti norme, nonche' del possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse;
b) della formulazione alle unita' sanitarie locali, sulla base delle domande ricevute, delle proposte di trasferimento o accentramento dell'incarico in una sede piu' vicina alla residenza dello specialista anche nell'ambito dello stesso comune.
5) invio, entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, dei fogli informativi annuali da compilarsi da parte degli specialisti incaricati;
6) formulazione dei pareri previsti dall'art. 6;
7) assolvimento dei compiti previsti dall'art. 1.
Il comitato e' tenuto a rendere i propri pareri entro trenta giorni dalla richiesta salvi i diversi termini previsti di volta in volta dai singoli articoli; scaduto inutilmente il termine l'unita' sanitaria locale adotta i provvedimenti di competenza anche in mancanza del parere".
"Art. 14 (Comitato regionale). - In ciascuna regione e' istituito, con provvedimento dell'amministrazione regionale, un comitato composto da:
l'assessore regionale alla sanita' o un suo delegato che ne assume la presidenza;
tre membri rappresentanti delle unita' sanitarie locali su designazione dell'ANCI regionale;
quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali nominati dal sindacato medico firmatario del presente accordo.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'amministrazione regionale.
La sede del comitato e' indicata dall'amministrazione regionale. Il comitato deve essere sentito preventivamente dalla regione su tutti i provvedimenti di propria competenza inerenti all'applicazione del presente accordo, ivi compresa l'attuazione, nell'ambito del territorio della regione, dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per i medici specialisti ambulatoriali.
Il comitato formula proposte ed esprime pareri per la corretta applicazione delle norme del presente accordo. Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli.
La sua attivita' e' comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione del presente accordo.
Il comitato regionale si riunisce almeno una volta al mese".
"Art. 16 (Commissione zonale di disciplina). - In ciascun ambito zonale definito ai sensi dell'art. 13 e' istituita con provvedimento dell'amministrazione regionale, proposto dall'assessore alla sanita', una commissione disciplinare composta da sei membri medici di cui:
tre membri in rappresentanza delle unita' sanitarie locali su designazione dell'ANCI regionale, d'intesa con le unita' sanitarie locali;
tre membri nominati dal o dagli ordini dei medici competenti per territorio su designazione del sindacato firmatario del presente accordo, di cui uno assume la presidenza.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'unita' sanitaria locale dove ha sede il comitato.
La sede coincide con quella prevista per il comitato di cui all'art. 13. La commissione disciplinare e' competente ad esaminare i casi dei medici deferiti, iniziando la procedura entro trenta giorni dal deferimento e ad adottare le conseguenti decisioni.
Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro venti giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda.
La commissione disciplinare adotta una delle seguenti motivate decisioni: proscioglimento, richiamo, diffida, sospensione del rapporto per una durata non superiore ai due anni, revoca dell'incarico.
La decisione e' comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'unita' sanitaria locale che ha preceduto al deferimento, per la notifica all'interessato e per l'esecuzione della decisione, nonche' per la comunicazione all'ordine dei medici di competenza e al comitato di cui all'art. 13, che ne dara' notizia alle altre unita' sanitarie locali cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Avverso la decisione della commissione disciplinare e' ammesso ricorso entro il termine di trenta giorni dalla data della relativa comunicazione, alla commissione regionale di disciplina di cui al successivo art. 17.
Il ricorso deve essere notificato a cura del ricorrente alla parte controinteressata e alla commissione di cui al presente articolo, per il conseguente sollecito inoltro del fascicolo alla commissione adita, nonche' inviato per conoscenza all'ordine dei medici e al comitato di cui all'art. 13.
Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato, salvo che la commissione regionale di disciplina, per la particolare gravita' dei fatti accertati, abbia deliberato di dare esecuzione immediata al provvedimento stesso".
"Art. 7 - (Commissione regionale di disciplina). - E' istituita, con provvedimento dell'amministrazione regionale su proposta dell'assessore alla sanita', una commissione regionale di disciplina composta da otto membri medici:
quattro membri in rappresentanza delle unita' sanitarie locali designati dall'ANCI regionale;
quattro membri nominati dalla federazione regionale degli ordini dei medici su designazione del sindacato medico firmatario del presente accordo, di cui uno assume la presidenza.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'amministratore regionale.
La sede della commissione e' presso la sede dell'ordine dei medici del capoluogo di regione.
Il procedimento innanzi alla commissione di disciplina deve salvaguardare il principio del contraddittorio nei confronti del medico deferito.
La decisione e' comunicata a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata AR all'unita' sanitaria locale competente, per la notifica all'interessato e l'esecuzione del provvedimento, nonche' per la comunicazione alla commissione zonale di disciplina, al competente ordine dei medici e al competente comitato di cui all'art.
13 che provvedera' a darne notizia alle altre unita' sanitarie locali eventualmente cointeressate".

Dichiarazioni a verbale

Dichiarazione a verbale n. 1
Per la partecipazione alle riunioni dei comitati e della commissione di cui agli articoli 13, 14 e 16, ai componenti di parte pubblica spettano, se e in quanto previsti, i compensi fissati a livello regionale.
Dichiarazione a verbale n. 2
Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della sanita', anche su richiesta di parte sindacale.
Dichiarazione a verbale n. 3
Le parti si impegnano ad esaminare entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, gli elenchi dei servizi specialistici istituibili nei presidi extra-ospedalieri, i titoli per l'ammissione alle relative graduatorie e quelli da valere per l'attribuzione dei punteggi (cosiddetto allegato A), nonche' lo schema di domanda e annesso foglio-notizie, convenendo fin da ora che in quella sede sara' prevista la formazione di graduatorie anche per la branca di psicologia.
A tal fine le parti concordano di costituire una commissione tecnica paritetica di carattere non formale, composta di cinque membri per ciascuna parte, con il compito di elaborare appropriate proposte da sottoporre alle decisioni delle parti firmatarie.
Intervenuta l'intesa sulla materia, il nuovo allegato A, lo schema di domanda e il foglio-notizie vengono approvati con decreto del Ministro della sanita'.
In conseguenza di quanto sopra, il presente testo di accordo e' privo degli allegati A (ad eccezione dello "stralcio") e B menzionati all'art. 2.
La commissione di cui al secondo comma che precede provvedera' anche all'elaborazione di un documento che enunci in via di principio la dotazione strumentale minima degli ambulatori destinati all'espletamento delle diverse attivita' specialistiche.
A cura del Ministero della sanita' le proposte anzidette, ove ricevano l'assenso delle parti firmatarie, saranno comunicate alle regioni a mero titolo di suggerimento.
Dichiarazione a verbale n. 4
Le parti riconoscono l'utilita' e l'esigenza, al fine di realizzare la piena uniformita' della materia, di elaborare un nomenclatore delle prestazioni, erogabili nell'area dell'attivita' specialistica "extra-degenza".
Dichiarazione a verbale n. 5
Ove la U.S.L. ritenga di assegnare a particolari servizi specialistici, in cui operano piu' sanitari della stessa branca, un coordinatore tecnico, tale adempimento potra' essere attribuito a uno specialista in servizio nell'ambito del presidio specialistico, senza corresponsione di emolumenti o indennita' particolari.
Dichiarazione a verbale n. 6
Le parti chiariscono che le dizioni "regione", "amministrazione regionale", "giunta regionale", "assessore regionale", "assessore regionale alla sanita'" usata nel testo dell'accordo valgono a individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano.
Chiariscono inoltre che le dizioni "ordine dei medici", "federazione regionale degli ordini dei medici" e "federazione nazionale degli ordini dei medici" vanno intese come "ordine dei medici e degli odontoiatri", "federazione regionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri" e "federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri".
Dichiarazione a verbale n. 7
Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'ANCI regionale saranno espletati dall'assemblea dei presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regione dell'ANCI non risulti costituita.
Dichiarazione a verbale n. 8
Le parti raccomandano che il presente accordo venga recepito dall'I.N.A.I.L. e dall'I.N.P.S.
Dichiarazione a verbale n. 9
Le parti si impegnano a concordare, d'intesa anche con le organizzazioni sindacali della medicina generale, le norme per la disciplina dei rapporti di lavoro autonomo nel settore della medicina dei servizi, nell'osservanza delle procedure stabilite dall' art. 48 della legge n. 833/78 .
Dichiarazione a verbale n. 10
Al fine di unificare e razionalizzare le procedure in materia di contribuzione ENPAM, le parti convengono che con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro, su proposta dell'ENPAM, siano fissati i termini e le modalita' di versamento dei contributi previdenziali previsti dal presente accordo.

Allegato A

ALLEGATO A
ACCORDO SPECIALISTI AMBULATORIALI
BRANCA DI ALLERGOLOGIA
Branche principali
1) Allergologia
2) Allergologia ed immunologia clinica
Branche affini
1) Medicina generale
2) Medicina interna
3) Patologia generale
4) Clinica medica
5) Immunologia clinica
6) Malattie dell'apparato respiratorio
7) Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia
8) Tisiologia e malattie polmonari
9) Patologia speciale medica
10) Clinica medica generale
11) Clinica medica generale e terapia medica
12) Patologia speciale medica e metodologia clinica
13) Patologia speciale e clinica medica
14) Immunoematologia
15) Dermosifilopatia
16) Clinica dermosifilopatica
17) Dermatologia e sifilografia
18) Dermosifilopatia e venereologia
19) Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica
20) Dermatologia e venereologia
21) Dermosifilopatica
22) Patologia e clinica dermosifilopatica
23) Malattie cutanee e veneree
BRANCA DI AUDIOLOGIA
Branche principali
1) Audiologia
Branche affini
1) Chirurgia
2) Chirurgia generale
3) Chirurgia generale e terapia chirurgica
4) Clinica chirurgica
5) Patologia speciale chirurgica
6) Semiotica chirurgica
7) Clinica chirurgica e medicina operatoria
8) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica
9) Patologia chirurgica dimostrativa
10) Patologia speciale chirurgica dimostrativa
11) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica
12) Chirurgia d'urgenza
13) Anatomia chirurgica e corso di operazioni
14) Anatomia topografica e chirurgia operativa
15) Medicina operatoria
16) Neurochirurgia
17) Chirurgia dell'infanzia
18) Chirurgia pediatrica
19) Clinica chirurgica infantile
20) Clinica chirurgica pediatrica
21) Chirurgia plastica
22) Chirurgia plastica ricostruttiva
23) Clinica odontoiatrica
24) Odontoiatria e protesi dentale
25) Odontoiatria e protesi dentaria
26) Stomatologia (malattie della bocca e protesi dentaria)
27) Stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria)
28) Clinica otorinolaringoiatrica
29) Otorinolaringoiatria
30) Otorinolaringoiatria e patologia cervicofacciale
31) Foniatria
BRANCA DI CHIRURGIA PLASTICA
Branche principali
1) Chirurgia plastica
2) Chirurgia plastica ricostruttiva
Branche affini
1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria
2) Chirurgia della mano
3) Chirurgia riparatrice e chirurgia della mano
4) Chirurgia generale
5) Chirurgia maxillo-facciale
6) Chirurgia orale
7) Chirurgia pediatrica
8) Clinica chirurgica e medicina operatoria
9) Odontoiatria e stomatologia
10) Ortognatodonzia
11) Ortopedia e traumatologia
12) Otorinolaringoiatria
BRANCA DI FONIATRIA
Branche principali
1) Clinica otorinolaringoiatrica
2) Foniatria
3) Otorinolaringoiatria
4) Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
Branche affini
1) Audiologia
2) Neuropsichiatria infantile
BRANCA DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
Branche principali
1) Epidemiologia
2) Igiene
3) Igiene ed epidemiologia
4) igiene generale e speciale
5) Igiene e medicina preventiva
6) Igiene e medicina preventiva con orientamento di sanita'
pubblica
7) Igiene pubblica
8) Igiene e sanita' pubblica
Branche affini
1) Igiene pubblica
2) Igiene e medicina scolastica
3) Igiene e medicina preventiva con orientamenti di laboratorio ed analisi cliniche
4) Igiene e medicina preventiva con orientamenti di laboratorio
5) Igiene e tecnica e direzione ospedaliera
6) Puericultura ed igiene infantile
7) Parassitologia
8) Igiene e tecnica ospedaliera
9) Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene e
tecnica ospedaliera
10) Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene e
medicina scolastica
11) Microbiologia
12) Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene
industriale
13) Igiene e medicina preventiva con orientamento di tecnica e
direzione ospedaliera
14) Statistica sanitaria
15) Statistica sanitaria con indirizzo di statistica medica
16) Statistica sanitaria con indirizzo di programmazione sanitaria 17) Statistica medica
BRANCA DI IDROCLIMATOLOGIA
Branche principali
1) Idroclimatologia medica e clinica termale
2) Idrologia, climatologia e talassoterapia
3) Idrologia medica
4) idrologia, crenologia e climatologia
Branche affini
1) Chimica applicata all'igiene
2) Igiene
3) Igiene e medicina preventiva
4) Clinica medica
5) Clinica del lavoro
6) Medicina del lavoro
7) Clinica delle malattie del lavoro
8) Malattie del sangue e del ricambio
9) Malattie sangue, rene e ricambio
10) Malattia del tubo digerente, sangue e ricambio
11) Malattia apparato digerente e ricambio
12) Malattie apparato digerente e sangue
13) Malattia dell'apparato digerente, della nutrizione e del
ricambio
14) Gastroenterologia
15) Endocrinologia
16) Endocrinologia e malattie del ricambio
17) Endocrinologia e malattie metaboliche
18) Malattie endocrine e metaboliche
19) Medicina costituzionale ed endocrinologia
20) Medicina costituzionale ed endocrinologia
21) Pneumologia
22) Clinica della tubercolosi e delle vie urinarie
23) Clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie
respiratorie
24) Fisiopatologia respiratoria
25) Malattie dell'apparato respiratorio
26) Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia
27) Tisiologia
28) Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
29) Tisiologia e malattie polmonari
BRANCA DI SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA
Branche principali
1) Dietologia
2) Fisiologia e scienza dell'alimentazione
3) Scienza dell'alimentazione
4) Scienza dell'alimentazione e dietetica
Branche affini
1) Auxologia normale e patologica
2) Biochimica applicata
3) Chimica biologica
4) Diabetologia
5) Diabetologia e malattie del ricambio
6) Farmacologia
7) Fisiologia della nutrizione
8) Fisiologia umana
9) Gastroenterologia
10) Geriatria
11) Gerontologia
12) Igiene
13) Igiene ed epidemiologia
14) Igiene e medicina preventiva
15) Igiene pubblica
16) Igiene scolastica
17) Igiene e medicina scolastica
18) Igiene e sanita' pubblica
19) Igiene e tecnica ospedaliera
20) Igiene tecnica e direzione ospedaliera
21) Igiene generale e speciale
22) Idrologia medica
23) Malattie del ricambio
24) Medicina generale
25) Medicina del lavoro
26) Patologia neonatale
27) Pediatria
28) Puericultura
29) Puericultura ed igiene infantile
30) Puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale
all'infanzia
31) Puericultura e dietetica infantile
32) Terapia medica sistematica
33) Terapia medica sistematica ed idrologia medica
34) Endocrinologia e malattia del ricambio
35) Medicina costituzionalistica ed endocrinologia
36) Malattia dell'apparato digerente e del ricambio
37) Malattia dell'apparato digerente della nutrizione e del
ricambio
38) Endocrinologia e malattie metaboliche
39) Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio
40) Malattie del fegato e del ricambio
41) Medicina interna
42) Clinica medica
43) Clinica medica generale
44) Patologia speciale medica
45) Clinica medica e semiotica
46) Patologia speciale medica e metodologia clinica
47) Patologia speciale e clinica medica
48) Clinica pediatrica
49) Patologia e clinica pediatrica
50) Gerontologia e geriatria
BRANCA DI TOSSICOLOGIA MEDICA
Branche principali
1) Tossicologia
2) Tossicologia clinica
3) Tossicologia medica
4) Tossicologia industriale
5) Tossicologia forense
Branche affini
1) Analisi clinico cliniche e microbiologia
2) Anatomia ed istologia patologica
3) Anatomia patologica
4) Anatomia patologica e tecnica di laboratorio
5) Anatomia ed istologia patologica e tecnica di laboratorio
6) Anestesia e rianimazione
7) Anestesiologia e rianimazione
8) Biochimica e chimica clinica
9) Cardiologia
10) Farmacologia
11) Farmacologia clinica
12) Farmacologia applicata
13) Malattie del fegato e del ricambio
14) Medicina interna
15) Nefrologia
16) Nefrologia medica
17) Parassitologia medica
18) Pronto soccorso e terapia d'urgenza
19) Virologia
20) Microbiologia
21) Microbiologia applicata
22) Clinica medica generale
23) Clinica medica
24) Medicina generale
25) Patologia speciale medica
26) Clinica medica generale e terapia medica
27) Patologia speciale medica e metodologia clinica
28) Patologia speciale e clinica medica

Allegato C

ALLEGATO C
SPECIALISTI AMBULATORIALI
Prestazioni di particolare impegno professionale
ALLERGOLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'
ANALISI
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Metodi elisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 2) Marker epatite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 3) Toxo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 4) Rubeo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 5) Pap test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 6) Dosaggi morfina e derivati . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15'
Le maggiorazioni di orario dovute ai sensi dell'art. 35 per questa branca vengono ripartite, in misura proporzionale al numero delle ore di incarico di cui ciascuno e' titolare, fra tutti i professionisti laureati addetti al laboratorio nel quale le prestazioni vengono eseguite.
ANESTESIOLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Anestesie periferiche:
a) loco regionale per infiltrazione . . . . . . . . . . . . . . . 15' b) tronculare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' c) plessica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 4) Prestazione anestesiologica in corso di indagini diagnostiche speciali (contrastografie, T.A.C., endoscopie, etc.) o di piccoli interventi terapeutici (posizionamento spirali, etc.) . . . . . . 30' 5) Analgesia o sedazione in corso di indagini diagnostiche come sopra o di piccoli interventi terapeutici (posizionamento spirali, etc.) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 6) Elettroanalgesia transcutanea (Tens) . . . . . . . . . . . . . 30' 7) Infiltrazione anestetica faccette articolari vertebrali. . . . 60'
ANGIOLOGIA E ANGIOCHIRURGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Dopplersonografia: un arto (arteriosa e venosa). . . . . . . . 15' 4) Dopplersonografia: due arti (arteriosa e venosa) . . . . . . . 30' 5) Fotopletismogramma (per singola zona). . . . . . . . . . . . . 15' 6) Iniezioni sclerosanti (per seduta) . . . . . . . . . . . . . . 15' 7) Legatura della safena alle crosse. . . . . . . . . . . . . . . 60' 8) Legatura di vena perforante incontinente . . . . . . . . . . . 60' 9) Pletismogramma (per ciascun arto). . . . . . . . . . . . . . . 15' 10) Reografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15'
AUDIOLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'
CARDIOLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Ecg dinamico sec. Holter (sola registrazione). . . . . . . . . 15' 4) Ecg dinamico sec. Holter (sola lettura). . . . . . . . . . . . 45' 5) Ecg dinamico sec. Holter completo. . . . . . . . . . . . . . . 45' 6) Ecocardiogramma completo m. Mode . . . . . . . . . . . . . . . 15' 7) Ecocardiogramma completo m. Mode con prove farmacodinamiche. . 15' 8) Eco-doppler-grafia cardiaca completa . . . . . . . . . . . . . 30'
CHIRURGIA GENERALE E CHIRURGIA INFANTILE
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Ascesso: incisione di ascesso superficiale o circoscritto. . . 10' 4) Ascesso: incisione di ascesso sottoaponeorotico. . . . . . . . 15' 5) Biopsia linfonodi ascellari. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50' 6) Corpo estraneo: asportazione di c.c. profondo. . . . . . . . . 20' 7) Patereccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 8) Tumori: asportazione di piccoli tumori superficiali benigni o cisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 9) Tumori: asportazione per distruzione di piccole malformazioni cutanee benigne con termocoagulazione o diatermocoagulazione. . . 15' 10) Unghia: asportazione di unghia incarnita. . . . . . . . . . . 10' 11) Unghia: cura radicale di unghia incarnita . . . . . . . . . . 15' 12) Cisti sinoviale tendinea: asportazione radicale . . . . . . . 30' 13) Ematoma: svuotamento di ematoma profondo per incisione. . . . 30' 14) Favo: incisione del favo del collo, del dorso e della nuca. . 15' 15) Flemmone: incisione di flemmone superficiale. . . . . . . . . 15' 16) Flemmone: incisione di flemmone profondo. . . . . . . . . . . 30' 17) Lingua frenulotomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10' 18) Asportazioni di tumori e cisti superficiali del volto . . . . 15' 19) Mammella: incisione di ascesso mammario profondo. . . . . . . 15' 20) Mammella: incisione di ascesso mammario superficiale o di mastite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 21) Ano: escissione di noduli emorroidali isolati . . . . . . . . 30' 22) Ano: incisione di noduli emorroidali trombosati . . . . . . . 20' 23) Iniezioni sclerosanti di emorroidi interne. . . . . . . . . . 20' 24) Ano: legatura con elastici di emorroidi interne . . . . . . . 20' 25) Escissione di papilla anale ipertrofica . . . . . . . . . . . 15'
CHIRURGIA PLASTICA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Asportazione di piccole neoformazioni benigne del volto. . . . 30' 4) Intervento per tumori benigni di medie proporzioni dei tessuti molli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 5) Exeresi di tumore maligno superficiale . . . . . . . . . . . . 30' 6) Exeresi di tumore maligno del volto. . . . . . . . . . . . . . 30' 7) Cicatrici piccole del volto esito di traumatismi: trattamento (per cicatrici). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 8) Cicatrici piccole esito di traumatismi: trattamento correttivo (per cicatrice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 9) Laser terapia cutanea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60'
DERMATOLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Crioterapia con protossido d'azoto . . . . . . . . . . . . . . 15' 4) Crioterapia con azoto liquido. . . . . . . . . . . . . . . . . 10' 5) Crioterapia con neve carbonica (per seduta). . . . . . . . . . 10' 6) Dermoabrasione meccanica con anestesia locale. . . . . . . . . 30' 7) Cauterizzazione, diatermoelettrocoagulazione di cisti, fibromi, lipomi, ecc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 8) Prelievi per biopsia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30'
DIABETOLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'
ENDOCRINOLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'
FISIATRIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Manipolazione vertebrali (manu medica) . . . . . . . . . . . . 15' 4) Esame elettrodiagnostico con curve I/T . . . . . . . . . . . . 15' 5) Rieducazione logopedica individuale (ciclo di sei sedute o frazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 6) Rieducazione neuromotoria (ciclo di sei sedute o frazioni) . . 30' 7) Impedenzometria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 8) Infiltrazioni con medicamenti. . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 9) Mesoterapia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15'
FONIATRIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'
GASTROENTEROLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Esofagoscopia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 4) Gastroscopia (esofagogastroscopia) . . . . . . . . . . . . . . 30' 5) Duodenoscopia (esofagogastroduodenoscopia) . . . . . . . . . . 60' 6) Rettosigmoidoscopia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 7) Colonscopia parziale (sinistra). . . . . . . . . . . . . . . . 60' 8) Anorettoscopia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15'
GERIATRIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'
IDROCLIMATOLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Spirometria globale (prove di funzionalita' respiratoria)
con volume residuo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20' 4) Idem piu' determinazione consumo O2 . . . . . . . . . . . . . 30'
MEDICINA DEL LAVORO
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Certificato di idoneita' al lavoro specifico . . . . . . . . . 30' 4) Spirometria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20' 5) Ergometria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30'
MEDICINA DELLO SPORT
Atti ed interventi - Impegno orario professionale
1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Ergometria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 4) Spirometria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20' 5) I.R.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10'
MEDICINA INTERNA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'
MEDICINA LEGALE
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Visite collegiali richieste da leggi o regolamenti o da enti pubblici o privati:
- senza relazione scritta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' - con relazione scritta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60' 4) Consulenze tecniche in tema di responsabilita' civile o di polizze per infortuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60'
NEFROLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'
NEUROCHIRURGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Neurolisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45' 4) Neurografia di piccoli nervi . . . . . . . . . . . . . . . . . 60' 5) Biopsia e prelievo di nervo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60'
NEUROLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Esame elettromiografico (piu' la visita):
- per segmento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' - per segmento con velocita' di conduzione motoria. . . . . . . . 15' - per segmento con velocita' di conduzione sensitiva. . . . . . . 15'
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Psicoterapia individuale (per seduta). . . . . . . . . . . . . 30' 4) Psicoterapia nucleo familiare. . . . . . . . . . . . . . . . . 30'
OCULISTICA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Ricostruzione chiusura canale lacrimale. . . . . . . . . . . . 15' 4) Intervento per calazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 5) Sutura palpebrale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 6) Tarsorrafia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60' 7) Asportazione piccoli tumori e cisti. . . . . . . . . . . . . . 30' 8) Ascesso palpebrale (incisione) . . . . . . . . . . . . . . . . 10' 9) Estrazione corpi estranei dalla cornea . . . . . . . . . . . . 10' 10) Asportazione corpi estranei . . . . . . . . . . . . . . . . . 10' 11) Piccole cisti congiuntivali . . . . . . . . . . . . . . . . . 20' 12) Pterigio o pinguecola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 13) Stricturotomia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15'
ODONTOIATRIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Radiografia endorale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 4) Estrazione del terzo molare in disodontiasi. . . . . . . . . . 15' 5) Estrazione di dente o radice di dente in inclusione osteo mucosa.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 6) Apicectomia (esclusa cura canalare). . . . . . . . . . . . . . 45' 7) Piccoli interventi di chirurgia orale (ascessi, sequestrotomie, raschiamento osseo, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 8) Intervento per paradontoma (epulide) con normalizzazione della situazione gengivale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45' 9) Intervento per necrosi ed osteiti circoscritte dei mascellari. 45' 10) Prelievo per biopsia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 11) Fistola artificiale (esclusa cura canalare) . . . . . . . . . 20' 12) Trattamento di emorragie post-avulsive mediante sutura o lembi a distanza dall'estrazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20' 13) Intervento per cisti mascellari o mandibolari accertati . . . 60' 14) Carie non penetrante, otturazioni estetiche di materiali compositi con ricostruzione: spigolo (per elemento) . . . . . . . 20' 15) Carie penetrante: cura e otturazioni con terapia canalare per monoradicolati (compreso restauro coronale) . . . . . . . . . . . 30' 16) Carie penetrante: cura e otturazione con terapia canalare per pluriradicolati (compreso restauro coronale). . . . . . . . . . . 40' 17) Gengivectomia (per ogni gruppo di 4 denti). . . . . . . . . . 20' 18) Legatura interdentale con filo metallico (per dente). . . . . 10'
ONCOLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Iniezione di antiblastici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10' 4) Fleboclisi di antiblastici per uno o piu' soggetti trattati contemporaneamente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60'
ORTOPEDIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Bendaggio della colla di Zn coscia-piede . . . . . . . . . . . 30' 4) Bendaggio a 8 per clavicola. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 5) Bendaggio secondo Dessault semplice. . . . . . . . . . . . . . 30' 6) Bendaggio secondo Dessault amidato o gessato . . . . . . . . . 30' 7) Applicazione gessi (voce unica). . . . . . . . . . . . . . . . 30' 8) Busto gessato con o senza spalle . . . . . . . . . . . . . . . 45' 9) Frattura grandi segmenti: riduzione incruenta. . . . . . . . . 30' 10) Fratture medie segmenti: riduzione incruenta. . . . . . . . . 30' 11) Fratture piccoli segmenti: riduzione incruenta. . . . . . . . 30' 12) Frattura-lussazione grandi articolazioni: riduzione incruenta . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 13) Frattura-lussazione medie articolazioni: riduzione incruenta. 30' 14) Frattura-lussazione piccole articolazioni: riduzione incruenta . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 15) Lussazione grandi articolazioni: riduzione incruenta. . . . . 15' 16) Lussazione medie articolazioni: riduzione incruenta . . . . . 15' 17) Lussazione piccole articolazioni: riduzione incruenta . . . . 15' 18) Tenolisi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 19) Tenorrafia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 20) Ascesso freddo: iniezione intraascessuale successiva modificatrice .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 21) Borsiti asportazione di borsiti retro olecraniche e/o perotuleo . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 22) Amputazione di piccoli segmenti . . . . . . . . . . . . . . . 30'
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Biopsia mirata della vulva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 4) Biopsia della vagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 5) Biopsia della portio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6) Biopsia mirata cervicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 7) Diatermocoagulazione del collo uterino . . . . . . . . . . . . 15' 8) Asportazione di polipi utero-cervicali . . . . . . . . . . . . 15' 9) Applicazione di I.U.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 10) Colposcopia ed eventuale prelievo di materiale. . . . . . . . 15' 11) Ecografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 12) Prelievo secreti per strisci citologici . . . . . . . . . . . 10'
OTORINOLARINGOIATRIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Prelievo per biopsia (orecchio, fosse nasali, rinofaringe, cavo orale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10' 4) Prelievo per biopsia laringea. . . . . . . . . . . . . . . . . 60' 5) Cateterismo tubarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10' 6) Riduzione fratture nasali: semplici. . . . . . . . . . . . . . 30' 7) Causticazioni varici del setto . . . . . . . . . . . . . . . . 10' 8) Cauterizzazione dei turbinati (per lato) . . . . . . . . . . . 10' 9) Tamponamento nasale anteriore . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10) Tamponamento nasale posteriore. . . . . . . . . . . . . . . . 15'
PEDIATRIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Frenulotomia linguale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15' 4) Frenulotomia del prepuzio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15'
PSICHIATRIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Psicoterapia individuale (per seduta). . . . . . . . . . . . . 30' 4) Psicoterapia nucleo familiare. . . . . . . . . . . . . . . . . 30'
RADIODIAGNOSTICA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Colangiografia endovenosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 4) Urografia endovenosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 5) Studio eta' ossea del bambino. . . . . . . . . . . . . . . . . 20' 6) Clisma opaco doppio contrasto. . . . . . . . . . . . . . . . . 45' 7) Stomaco e duodeno doppio contrasto . . . . . . . . . . . . . . 30' 8) Ecografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30'
REUMATOLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Infiltrazioni intrarticolari . . . . . . . . . . . . . . . . . 15'
SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'
TOSSICOLOGIA MEDICA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'
MEDICINA NUCLEARE
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90'
UROLOGIA
Atti ed interventi . . . . . . . . . . . Impegno orario professionale 1) Consulto in ambulatorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30' 2) Consulto a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90' 3) Endoscopia vescicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40' 4) Litotrisia endoscopica (oltre l'endoscopia). . . . . . . . . . 40' 5) Circoncisione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40' 6) Cateterismo dell'uretere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45' 7) Causticazione endoscopica uretro-prostatica (oltre l'endoscopia) .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20' 8) Elettrocoagulazione endoscopica vescicale. . . . . . . . . . . 40' 9) Profilo pressorio uretrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40' 10) Esame urodinamico completo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40'
ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO NAZIONALE LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, n. 833, SOTTOSCRITTO IL 3 MARZO 1987.
Ministro della sanita': DONAT CATTIN
Ministro del tesoro: GORIA
Ministro del lavoro: BORRUSO
Regioni:
Veneto: BOGONI
Toscana: MENICHETTI
Emilia-Romagna: ZAGATTI
Lazio: ZIANTONI
Piemonte: OLIVIERI
Umbria: GUIDI
A.N.C.I.: ACOCELLA, MORUZZI, PANELLA, FREDDI, FORNI, BELCASTRO
U.N.C.E.M.: GONZI, POLI
SUMAI: MELEDANDRI
F.N.OO.MM.: POGGIOLINI
C.I.S.L.: BONFANTI, DE SIMONE, RIZZO
C.G.I.L.: DE LUCA
U.I.L.: RICCI

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