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Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1976 n. 903)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;.
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 68, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in materie letterarie, e' modificato nel senso che l'insegnamento complementare di storia dell'arte medioevale e moderna e' soppresso e sostituito dai seguenti:
storia dell'arte medioevale;
storia dell'arte moderna.
L'art. 69, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in pedagogia, e' modificato nel senso che l'insegnamento complementare di storia dell'arte medioevale e moderna e' soppresso e sostituito dai seguenti:
storia dell'arte medioevale;
storia dell'arte moderna.
L'art. 70, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in lingue e letterature straniere, e' modificato nel senso che l'insegnamento complementare di storia dell'arte medioevale e moderna e' soppresso e sostituito dai seguenti:
storia dell'arte medioevale;
storia dell'arte moderna.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 ottobre 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 dicembre 1976 Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 396
Version: 23.10.1976
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Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1976 n. 903)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;.
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 68, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in materie letterarie, e' modificato nel senso che l'insegnamento complementare di storia dell'arte medioevale e moderna e' soppresso e sostituito dai seguenti:
storia dell'arte medioevale;
storia dell'arte moderna.
L'art. 69, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in pedagogia, e' modificato nel senso che l'insegnamento complementare di storia dell'arte medioevale e moderna e' soppresso e sostituito dai seguenti:
storia dell'arte medioevale;
storia dell'arte moderna.
L'art. 70, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in lingue e letterature straniere, e' modificato nel senso che l'insegnamento complementare di storia dell'arte medioevale e moderna e' soppresso e sostituito dai seguenti:
storia dell'arte medioevale;
storia dell'arte moderna.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 ottobre 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 dicembre 1976 Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 396

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