Monitoring Gesetzessammlung
Änderungen vergleichen: Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0118) (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2010 n. 95)
Versionen auswählen:
Version: 06.02.2026
Anzahl Änderungen: 0

Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0118) (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2010 n. 95)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis e l'articolo 5, comma 3, lettere a) e a-bis); Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 , ed in particolare l'articolo 1, comma 404; Visto l' articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ; Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401 ; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 ; Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 ; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell' 8 settembre 2009 , recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2008, recante «Attivita' di coordinamento, vigilanza e direzione svolta dai capi delle missioni diplomatiche»; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010; Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2010; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Amministrazione centrale 1. Ferma restando la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari esteri e' articolata nelle seguenti strutture di primo livello:
a) Segreteria generale;
b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
d) Direzioni generali:
1) Direzione generale per gli affari politici e ((la sicurezza internazionale)) ;
2) Direzione generale per ((l'Africa subsahariana, l'America latina, l'Asia e l'Oceania)) ;
3) Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale;
4) Direzione generale per la ((crescita e la promozione delle esportazioni)) ;
5) Direzione generale per ((i servizi ai cittadini)) all'estero e le politiche migratorie;
6) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
6-bis) Direzione generale per ((le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica)) ;
7) Direzione generale per le risorse e ((la formazione)) ;
8) Direzione generale per ((il patrimonio e l'amministrazione)) .
e) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.
2. Ciascun Direttore generale e' coadiuvato da ((uno o piu')) Vice direttori generali / Direttori centrali, in numero non superiore a cinque per ciascuna Direzione generale e nel limite massimo complessivo di ventidue, nominati con decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori di rispettiva competenza. Le funzioni vicarie sono conferite ad un Vice direttore generale / Direttore centrale con il grado di Ministro plenipotenziario per ciascuna Direzione generale. ((Nella Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione, le funzioni vicarie sono attribuite al dirigente ivi in servizio con l'incarico di cui all'articolo 9-bis, comma 2, lettera b), numero 2).)) 2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 SETTEMBRE 2025, N. 160 )) .
3. Nell'ambito della Direzione generale per le risorse e ((la formazione)) viene conferito, ai sensi dell' articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, un incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attivita' di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Tale incarico viene conferito a dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale in qualita' di consiglieri ministeriali.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 SETTEMBRE 2025, N. 160 )) .
5. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di centodieci unita', nonche' alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni.

Art. 2

Segretario Generale 1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, ((comma 1, terzo periodo)) , del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; sovrintende all'azione dell'Amministrazione e ne assicura la continuita' delle funzioni, coordinandone gli uffici e le attivita'.
2. Il Segretario generale e' assistito da un Vice segretario generale cui sono conferite le funzioni vicarie ((e cui sono, in particolare, demandate le funzioni di coordinamento delle attivita' degli uffici volte a promuovere, negli ambiti di competenza del Ministero, la crescita dell'economia nazionale e del sistema Italia)) . Essi si avvalgono delle unita' e degli uffici della Segreteria generale.
2-bis. ((Quando l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , riguarda profili di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, il Segretario generale e' altresi' assistito dal Direttore generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale, cui e' conferito il titolo di vice Segretario generale.)) 3. La funzione di coordinamento e' volta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unita' di indirizzo, la tempestivita' e la continuita' dell'azione degli uffici dell'amministrazione in Italia e all'estero, ((a promuovere le attivita' di comunicazione istituzionale degli uffici in Italia e all'estero, nonche' a semplificare i procedimenti di competenza del Ministero e il rapporto dei cittadini e delle imprese con l'amministrazione, anche mediante)) i processi di innovazione e l'utilizzo di nuove tecnologie.
3-bis. Nell'ambito della Segreteria generale, opera l'Autorita' nazionale - UAMA di cui all' articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185 , che attende al rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio di armamenti e dei certificati per le imprese e agli altri compiti previsti dalla predetta legge e successive modificazioni; nonche' segue, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, le questioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attinenti alla politica di esportazione ed importazione dei materiali a duplice uso e ad altri regimi di controllo conformemente al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 .
4. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di piu' Direzioni generali e Servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti dei gruppi di lavoro non viene corrisposto alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

Art. 3

Cerimoniale diplomatico della Repubblica 1. Al Cerimoniale diplomatico della Repubblica sono affidate le seguenti funzioni:
a) tratta gli affari generali del corpo diplomatico;
b) intrattiene i rapporti con il corpo consolare, le organizzazioni internazionali, le missioni speciali; cura le onorificenze;
c) cura l'organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia e all'estero;
d) segue l'organizzazione di eventi ((di competenza del Ministero)) ;
e) provvede al servizio di traduzioni e interpretariato.
2. Il Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, coadiuvato e all'occorrenza sostituito da un Vice capo del Cerimoniale, esplica le funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572 , e attende a tutti gli affari di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali.
3. Per le esigenze complessive dell'Amministrazione centrale, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica puo' stipulare annualmente con traduttori ed interpreti esterni, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate a legislazione vigente, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera, con durata massima annuale.

Art. 4

Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero 1. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare funzionamento e sulla gestione degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'amministrazione; promuove la cultura della legalita'; ((coordina le attivita' degli uffici dell'amministrazione in Italia e all'estero in materia di trasparenza dell'attivita' amministrativa e di relazioni con il pubblico;)) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti e con le altre direzioni generali, le misure in materia di sicurezza del personale e degli uffici centrali e all'estero, dando ad esse attuazione per la parte non di competenza di altri uffici o strutture.
2. L'Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero ed il Vice ispettore generale sono coadiuvati da ispettori di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Le funzioni di ispettore sono attribuite altresi' al dirigente di cui all'articolo 9-bis, comma 2, lettera b), numero 4).
3. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire speciali incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero.

Art. 5

Direzioni generali 1. La Direzione generale per gli affari politici e ((la sicurezza internazionale)) attende ai seguenti compiti:
0a) ((assicura l'analisi, la definizione e l'unitarieta' dell'azione diplomatica nelle relazioni bilaterali e multilaterali;)) a) tratta le questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, ivi comprese - in raccordo con la Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale e per assicurarne l'unitarieta' - quelle della Politica estera e di sicurezza comune e della Politica di sicurezza e di difesa comune, nonche' le questioni attinenti all'Alleanza Atlantica, all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e al Consiglio d'Europa, al disarmo e controllo degli armamenti ed alla non proliferazione;
b) tratta le questioni politiche di competenza del sistema delle Nazioni Unite;
c) cura, in raccordo con le altre Direzioni generali interessate, la trattazione delle questioni attinenti ai diritti umani;
d) cura la cooperazione internazionale contro le minacce globali e, in particolare, contro il terrorismo, la criminalita' organizzata transnazionale ed il narcotraffico;
d-bis) cura, d'intesa con le Direzioni generali di cui ai commi 3, 4 e 5 e il Servizio di cui all'articolo 6, i negoziati per la definizione dei regimi sanzionatori internazionali, ferme restando le competenze dell'unita' di cui all' articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185 ;
d-ter) cura le attivita' di competenza del Ministero in materia di proibizione delle armi chimiche, ferme restando le competenze dell'Unita' di cui all' articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185 ;
e) segue le tematiche ((...)) inerenti ai processi G8/G20;
e-bis) ((elabora ricerche e studi in materia di relazioni internazionali, in collaborazione con le altre direzioni generali, con le amministrazioni pubbliche interessate nonche' con il mondo accademico e con la societa' civile; elabora analisi e proposte di linee strategiche di politica estera;)) e-ter) ((promuove il dibattito pubblico, la formazione e la ricerca in materia di relazioni internazionali;)) e-quater) ((custodisce l'archivio storico e la biblioteca, di cui promuove l'aggiornamento e la valorizzazione;)) e-quinquies) ((promuove la presenza italiana nelle organizzazioni internazionali;)) e-sexies) ((assicura la tempestiva ed efficace trattazione delle questioni relative alle aree di crisi;)) f) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'America settentrionale, la Federazione Russa, i Paesi dell'Europa orientale non membri dell'Unione europea, i Paesi del Caucaso, dell'Asia centrale e centro-occidentale, del Mediterraneo e del Medio Oriente, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale;
g) cura la partecipazione italiana alle attivita' delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera f);
2. Al Direttore generale per gli affari politici e ((la sicurezza internazionale)) , nella sua qualita' di Direttore politico, spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni multilaterali e geografiche di natura politico-strategica e di sicurezza internazionale.
3. La Direzione generale per ((l'Africa subsahariana, l'America latina, l'Asia e l'Oceania)) attende ai seguenti compiti:
a) cura i processi e le materie relativi alla governance globale;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 3 SETTEMBRE 2025, N. 160 )) ;
c) tratta le questioni relative alla disciplina internazionale nei settori dell'energia e dell'ambiente;
d) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, la coerenza delle politiche di sostenibilita';
d-bis) tratta le questioni relative alle organizzazioni e istituzioni internazionali competenti per le materie di cui alle lettere ((a), c) e d);)) e) LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2016, N. 260 ;
f) LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2016, N. 260 ;
g) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'Asia centro - meridionale e sud-orientale, dell'Estremo Oriente e Oceania, dell'America centrale e meridionale, dell'Africa sub-sahariana, salve ((le competenze della Direzione generale di cui al comma 1 e)) le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale;
h) cura la partecipazione italiana alle attivita' delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera g).
4. La Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale attende ai seguenti compiti:
a) cura le attivita' di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea, sul funzionamento dell'Unione europea e dell'EURATOM;
b) concorre con le altre competenti amministrazioni dello Stato alla definizione delle posizioni italiane e ne assicura la rappresentazione e la coerenza presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea; cura i rapporti con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell'Unione europea, ivi compreso, in raccordo con la Direzione generale per gli affari politici e ((la sicurezza internazionale)) , il Servizio europeo per l'azione esterna;
c) cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione europea;
c-bis) cura i negoziati sulle questioni attinenti alla politica commerciale internazionale;
d) collabora con la Scuola nazionale dell'amministrazione nella formazione dei funzionari pubblici nelle materie comunitarie.
e) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi membri e candidati dell'Unione europea, i Paesi dello Spazio economico europeo, nonche' i Paesi dei Balcani, salve ((le competenze della Direzione generale di cui al comma 1 e)) le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale.
f) cura la partecipazione italiana alle attivita' delle altre cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali.
5. La Direzione generale per la ((crescita e la promozione delle esportazioni)) attende ai seguenti compiti:
a) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, anche attraverso la rete degli uffici all'estero, la coerenza complessiva delle attivita' di promozione, sostegno e valorizzazione con l'estero del Paese e di tutte le sue componenti;
b) promuove la diffusione della scienza, della tecnologia e della creativita' italiane all'estero, anche attraverso il coordinamento della rete degli addetti scientifici e spaziali e tratta le questioni attinenti alle organizzazioni internazionali competenti in ambito scientifico e tecnologico;
b-bis) tratta le questioni di competenza del Ministero relative allo spazio e all'aerospazio;
c) promuove, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, anche in relazione ad enti di rispettivo riferimento, l'internazionalizzazione del sistema Paese e segue i rapporti con le realta' produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonche' con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attivita' con l'estero;
d) promuove e sviluppa, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, iniziative dirette a sostenere l'attivita' all'estero delle imprese italiane ed a favorire gli investimenti esteri in Italia;
e) partecipa alle attivita' e si coordina con gli enti ed organismi di diritto italiano che assolvono a compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti all'estero;
e-bis) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni internazionali per la cooperazione economica e commerciale e quelle relative alla tutela della proprieta' intellettuale
e-ter) ((promuove l'italofonia e la cultura italiana all'estero, anche attraverso la gestione della rete degli istituti italiani di cultura;)) e-quater) ((cura le attivita' di competenza del Ministero in relazione alle borse di studio e ai programmi di scambio scolastici e accademici;)) e-quinquies) ((tratta le questioni afferenti alla cultura nelle relazioni con enti e organizzazioni internazionali, ferme restando le competenze di tutela del Ministero della cultura nell'azione di recupero di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale illecitamente esportati all'estero;)) f) adotta le opportune iniziative per agevolare l'attivita' presso universita' ed enti di ricerca italiani di docenti e ricercatori stranieri, nonche' l'attivita' presso universita' ed enti di ricerca straniera di docenti e ricercatori italiani;
g) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 2021, N. 211 ;
h) promuove, d'intesa con le competenti amministrazioni pubbliche, la collaborazione internazionale e bilaterale nel settore dello sport;
i) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2016, N. 260 .
6. Al Direttore generale per la ((crescita e la promozione delle esportazioni)) spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni e nella realizzazione delle attivita', condotte dal Ministero e dagli enti vigilati, in materia di internazionalizzazione del sistema economico nazionale, nonche' nella pianificazione, gestione e monitoraggio delle iniziative di promozione ((delle esportazioni e del sistema Paese nel suo complesso)) .
7. La Direzione generale per ((i servizi ai cittadini)) all'estero e le politiche migratorie attende ai seguenti compiti:
a) promuove, sviluppa e coordina le politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo;
b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo;
c) cura la promozione sociale delle collettivita' italiane all'estero;
d) provvede agli affari consolari, ivi incluse le questioni attinenti al rilascio dei visti di ingresso;
d-bis) cura, d'intesa con la Direzione generale di cui al comma 9, l'organizzazione degli uffici consolari di seconda categoria;
d-ter) ((gestisce il sistema della formazione italiana nel mondo, ivi incluso il collegamento con gli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana, nel rispetto delle linee di promozione dell'Italia definite conformemente al comma 6;)) e) segue, d'intesa con le competenti amministrazioni dello Stato, le politiche migratorie e le questioni concernenti gli stranieri in Italia;
f) tratta le questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni internazionali.
8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo attende ai compiti ad essa assegnati dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 , e in particolare:
a) cura, d'intesa con le altre direzioni generali competenti, la rappresentanza politica e la coerenza delle azioni dell'Italia in materia di cooperazione per lo sviluppo nell'ambito delle relazioni bilaterali, con le organizzazioni internazionali, e con l'Unione europea, ivi incluse quelle relative agli strumenti finanziari europei in materia di cooperazione allo sviluppo e di politiche di vicinato nonche' al Fondo europeo di sviluppo, con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e in materia di finanziamento allo sviluppo, ivi inclusi gli strumenti innovativi;
b) coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una volta delegato, nell'elaborazione degli indirizzi per la programmazione della cooperazione allo sviluppo in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento, concorrendo alla definizione della programmazione annuale per l'approvazione del Comitato congiunto di cui all' articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125 , con il contributo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17 della legge medesima, e avvalendosi, per i profili finanziari, della societa' Cassa depositi e prestiti SpA;
c) coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una volta delegato, nella definizione dei contributi volontari alle organizzazioni internazionali e dei crediti di cui agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125 , per l'approvazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 della legge medesima, e nell'individuazione degli interventi di emergenza umanitaria di cui all' articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125 ;
d) negozia gli accordi con i Paesi partner per la disciplina degli interventi di cui all' articolo 7 della legge 11 agosto 2014, n. 125 , e gli altri accordi internazionali in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo;
e) valuta l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica il raggiungimento degli obiettivi programmatici, ai sensi dell' articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125 ;
f) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, indirizzo, controllo e vigilanza in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo, nell'emanazione delle direttive all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; cura i rapporti con la medesima Agenzia e con la societa' Cassa depositi e prestiti SpA per le finalita' di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 ;
g) assicura i servizi di segretariato e di supporto del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo e del Comitato congiunto;
h) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il vice Ministro della cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, in tutte le altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 ;
i) cura i compiti e le funzioni derivanti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 non trasferiti all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
8-bis. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.C.M. 25 SETTEMBRE 2023, N. 163 . I servizi di segretariato di cui al comma 8, lettera g), sono posti alle dipendenze di dirigenti o di funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 8 la Direzione generale opera in raccordo con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo con modalita' stabilite nella convenzione stipulata tra il Ministro e la predetta Agenzia ai sensi dell' articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 .
8-ter. ((La Direzione generale per le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica attende ai seguenti compiti:
a) assicura la trattazione delle questioni inerenti alle politiche internazionali sulla sicurezza cibernetica e sull'impiego dei mezzi cibernetici, anche per il contrasto ad attivita' di disinformazione, di competenza del Ministero;
b) assicura la trattazione delle tematiche di competenza del Ministero relative all'intelligenza artificiale;
c) cura la sicurezza cibernetica;
d) cura la gestione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche del Ministero;
e) promuove la digitalizzazione dell'amministrazione ed assicura la gestione delle relative infrastrutture;
f) assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita' nei settori della cifra e delle comunicazioni;
g) promuove l'innovazione tecnologica nell'attivita' dell'amministrazione centrale e delle sedi all'estero.)) 9. La Direzione generale per le risorse e ((la formazione)) attende ai seguenti compiti:
a) assicura la programmazione e la coerenza della gestione delle risorse umane e finanziarie;
b) promuove l'innovazione organizzativa e la semplificazione normativa e delle procedure amministrative;
c) cura l'organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero, fatto salvo quanto disposto dal comma 7, lettera d-bis);
d) predispone il bilancio e cura l'allocazione strategica delle risorse finanziarie;
d-bis) ((assicura gli adempimenti di competenza del Ministero in materia di statistica;)) e) cura il reclutamento, la gestione ed i movimenti del personale;
f) promuove l'attuazione di politiche del personale per le pari opportunita' ((e per l'inclusione)) ;
g) cura la liquidazione del trattamento economico spettante al personale e provvede ai rimborsi per viaggi e trasporti;
h) provvede alla determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale;
i) cura l'elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione;
l) tratta il contenzioso del personale e provvede ai procedimenti disciplinari;
m) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva integrativa;
n) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 2021, N. 211 ;
o) provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero degli affari esteri, avvalendosi d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione con cui segue la preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica.
10. La Direzione generale per ((il patrimonio e l'amministrazione)) attende ai seguenti compiti:
a) tratta le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali;
b) provvede all'acquisto, vendita, costruzione, locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attivita' di interesse dell'amministrazione degli affari esteri;
c) dispone finanziamenti alle sedi all'estero e provvede ai relativi controlli;
d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 3 SETTEMBRE 2025, N. 160 )) ;
e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 3 SETTEMBRE 2025, N. 160 )) ;
f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 3 SETTEMBRE 2025, N. 160 )) ;
g) cura la ricezione, la spedizione e la distribuzione del corriere diplomatico e della corrispondenza ordinaria;
h) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 3 SETTEMBRE 2025, N. 160 )) .

Art. 6

Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati 1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 2021, N. 211 .
2. Il Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati attende ai seguenti compiti:
a) svolge la consulenza sulle questioni di carattere giuridico che ad esso vengano sottoposte dal Ministro e dagli uffici dell'amministrazione, assicurando l'uniformita' della trattazione delle questioni sia contenziose, sia consultive, anche nei rapporti con l'Avvocatura dello Stato;
b) provvede all'attivita' di ricerca e di studio in merito alle questioni giuridiche concernenti i rapporti internazionali;
c) provvede all'assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali;
d) cura la procedura per l'approvazione e la ratifica di trattati e convenzioni internazionali;
e) cura la raccolta e la pubblicazione dei trattati e convenzioni conclusi dall'Italia;
e-bis) appone, previa verifica di autenticita', la formula esecutiva negli atti dell'Unione europea nei casi previsti dal diritto unionale ((, salvo che la competenza sia attribuita ad altra amministrazione)) ;
f) collabora con gli agenti del Governo italiano a tutela dei diritti del Paese davanti alle Corti internazionali;
g) tratta, in raccordo con le strutture e gli uffici ministeriali interessati, il contenzioso dell'amministrazione con soggetti esterni.

Art. 7

Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
a) Ministro;
b) Segretario generale;
b-bis) Capo di gabinetto;
b-ter) Vice Segretario generale ((di cui all'articolo 2, comma 2)) ;
c) Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
d) Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero;
e) Direttori generali;
e-bis) Capo del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.
2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:
a) esprime valutazioni sugli indirizzi strategici e sull'azione complessiva del Ministero;
b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidita', riservatezza ed economicita' dei servizi;
c) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo;
d) designa i membri delle Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica;
e) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi vigenti e dall'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.
3. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale. I membri di cui al comma 1, lettere b-bis), c), d), e) ed e-bis), in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dai rispettivi vicari. I capi degli altri uffici di diretta collaborazione e il coordinatore delle attivita' di programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 1, comma 3, possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di amministrazione, quando esso tratti questioni relative alle loro rispettive competenze.
4. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le risorse e ((la formazione)) di grado non inferiore a consigliere di legazione.

Art. 8

Comitati 1. Entro i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro puo' istituire con proprio decreto, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini, speciali comitati per l'esame di questioni ((attinenti all'ambito di competenza del Ministero)) , affidandone la presidenza anche a soggetti estranei all'Amministrazione.
2. Il decreto di cui al comma 1 ne determina le attribuzioni, la composizione e la durata. Ai componenti di tali Comitati non spetta alcun compenso o rimborso comunque denominato.

Art. 9

Conferimento di funzioni
presso l'Amministrazione centrale 1. All' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio», sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quello per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni»;
b) al quarto comma, primo periodo, le parole: «capo dell'Unita' per il contenzioso diplomatico e dei trattati» sono sostituite dalle seguenti: «capo del servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati»; al primo periodo, le parole: «, di capo dell'Unita' per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi, nonche'» sono soppresse. E' altresi' soppresso il secondo periodo;
c) al settimo comma, dopo il secondo periodo e' aggiunto, infine, il seguente: «Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche segretari di legazione.»;
d) al nono comma, dopo il primo periodo e' aggiunto, infine, il seguente: «Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base dei criteri di cui al settimo comma, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche segretari di legazione.».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come modificato dal presente regolamento:
«Art. 16 (Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale). - La carica di Segretario generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.
Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni.
Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro e di capo delle unita' della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di capo del servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati, nonche' di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri.
Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di vice capo di Gabinetto, di vice capo servizio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio anche consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione. Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche i segretari di legazione.
Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione.
Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione. Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base dei criteri generali di cui al settimo comma, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche i segretari di legazione.
Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
Con il regolamento previsto dall' articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266 , si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica

Art. 9-bis

(Funzioni attribuibili a dirigenti) 1. Al personale dirigente di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , sono attribuiti incarichi presso l'amministrazione centrale e posti-funzione presso uffici all'estero nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto e dei seguenti limiti complessivi:
a) otto unita' di livello dirigenziale generale;
b) quarantaquattro unita' di livello dirigenziale non generale dell'area amministrativa;
c) otto unita' di livello dirigenziale non generale dell'area della promozione culturale.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera a) sono individuate fra le seguenti posizioni organizzative:
a) direttore generale della Direzione generale per ((il patrimonio e l'amministrazione)) ;
b) consiglieri ministeriali presso l'amministrazione centrale in numero non superiore a sette, di cui:
1) tre per consulenza, ricerca, studio e coordinamento in materia giuridica, amministrativa e di bilancio presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal presente decreto;
2) due con le funzioni di vice direttore generale/direttore centrale presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione e la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni; ((9))
3) uno con le funzioni di coordinatore dell'attivita' di programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 1, comma 3;
4) uno con funzioni di ispettore presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
c) non piu' di tre posti funzione di capo di consolato generale;
d) non piu' di un posto-funzione di esperto amministrativo capo presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile di centro interservizi amministrativi di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 , anche con competenza estesa su piu' Paesi.
3. Le funzioni di cui al comma 1, lettera b) sono individuate tra le seguenti posizioni organizzative:
a) dieci incarichi di capi di uffici dirigenziali non generali presso l'amministrazione centrale, determinati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;
b) non oltre cinque ulteriori incarichi di capo di ufficio dirigenziale non generale presso l'amministrazione centrale, individuati nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;
c) consiglieri ministeriali in numero non superiore a quindici per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio o per attivita' ispettiva in materia amministrativa e contabile presso gli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale;
d) non piu' di dodici posti-funzione di capo di consolato generale o di consolato o di collaborazione nei consolati generali;
e) non piu' di dieci posti-funzione di esperto amministrativo presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile di centro interservizi amministrativi di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 .
4. Le funzioni di cui al comma 1, lettera c) sono individuate tra le seguenti posizioni organizzative:
a) non piu' di otto incarichi di consulenza, ricerca e studio per la programmazione della promozione culturale presso la Direzione generale per la ((crescita e la promozione delle esportazioni o la Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie)) ;
b) non piu' di un incarico di capo di ufficio dirigenziale non generale presso la Direzione generale per la ((crescita e la promozione delle esportazioni)) , individuato nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;
c) non piu' di sei incarichi di direttore di istituti italiani di cultura.
5. Gli incarichi dirigenziali presso l'amministrazione centrale di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono attribuibili a funzionari della carriera diplomatica, ad eccezione della titolarita' degli uffici di cui al comma 3, lettera b), e al comma 4, lettera b), che, sentito il Consiglio di amministrazione, puo' essere conferita a funzionari della carriera diplomatica o a dirigenti.
6. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativamente al conferimento di incarichi presso l'amministrazione centrale, la destinazione a funzioni presso uffici all'estero di cui al presente articolo resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , ed in particolare dagli articoli 34, 110 e 110-bis, primo comma, del precitato decreto.
------------ AGGIORNAMENTO (9)
Il D.P.R. 3 settembre 2025, n. 160 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che al comma 2 del presente articolo "alla lettera b), numero 2), le parole: «l'innovazione e la Direzione generale l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «la formazione e la Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione»".

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2016, N. 260 ))

Art. 11

((Dotazioni organiche)) (( 1. Ferme restando le disposizioni di cui all' articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , le dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono rideterminate secondo la Tabella 1 allegata al presente decreto. ))

Art. 12

Disposizioni transitorie 1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa, fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 5, le funzioni interessate dal riordino di cui al presente regolamento continuano ad essere svolte dalle pre-esistenti strutture dirigenziali.

Art. 13

Abrogazioni 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 , ad eccezione dell'articolo 12. Sono altresi' fatti salvi gli effetti abrogativi di cui all'articolo 13 del citato decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 maggio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, Il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 187 Note all'art. 13:
- Il testo dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 (Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell' articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 ) e' il seguente:
«Art. 12 (Ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura). - 1. In considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, si provvede:
a) all'accorpamento in Missione diplomatica unificata di rappresentanze permanenti presso enti o organizzazioni internazionali aventi sede nella stessa citta' estera. Ai funzionari che, in aggiunta al capo della missione diplomatica, sono accreditati con titolo e rango di ambasciatore, e' riconosciuto il diritto a residenza di servizio nei termini stabiliti dal secondo comma dell'articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ;
b) alla ristrutturazione della rete diplomatica e consolare, anche attraverso accorpamento di uffici, istituzione di cancellerie consolari e modifica di circoscrizioni consolari;
c) alla ristrutturazione della rete degli istituti di cultura, anche in funzione della possibilita' di ricondurne le attivita' all'interno di rappresentanze diplomatiche o uffici consolari nello Stato di accreditamento; a tal fine, e' consentita l'assegnazione del personale dell'area della promozione culturale presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari interessati.
2. Dalla rideterminazione del numero delle sedi della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura, conseguente all'attuazione delle misure di cui al comma 1, deve derivare un risparmio di spesa non inferiore a euro 234.000 per l'anno 2007, euro 1.258.000 per l'anno 2008 ed euro 1.652.000 dall'anno 2009».
- Il testo dell' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 (Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell' articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ) e' il seguente:
«Art. 13 (Abrogazioni). - 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 , il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157 , ed i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 : 6, 13, 14, 18, 21, 22, 24, 26, 27 e 29».

Tabella 1

(( TABELLA 1
Dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 11) )) (( Carriera diplomatica, qualifiche dirigenziali e aree Dotazione organica fino al 30 settembre 2025 Dotazione organica dal 1° ottobre 2025 Carriera diplomatica Ambasciatore 24 24 Ministro plenipotenziario 200 200 Consigliere di ambasciata 244 244 Consigliere di legazione 261 261 Segretario di legazione 506 506 Totale carriera diplomatica 1.235 1.235 Dirigenti Dirigente di prima fascia 8 8 Dirigente di seconda fascia 44 44 Dirigente di seconda fascia dell'Area della promozione culturale 8 8 Totale dirigenti 60 60 Aree Area elevate professionalita' 35 35 Area funzionari 1.947 1.947 Area assistenti 2.015 2.215 Area operatori 14 14 Totale aree 4.011 4.211 Totale complessivo 5.306 5.506
))
Version: 06.02.2026
Anzahl Änderungen: 0

Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0118) (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2010 n. 95)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis e l'articolo 5, comma 3, lettere a) e a-bis); Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 , ed in particolare l'articolo 1, comma 404; Visto l' articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 ; Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401 ; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 ; Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 ; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell' 8 settembre 2009 , recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2008, recante «Attivita' di coordinamento, vigilanza e direzione svolta dai capi delle missioni diplomatiche»; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010; Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2010; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Amministrazione centrale 1. Ferma restando la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari esteri e' articolata nelle seguenti strutture di primo livello:
a) Segreteria generale;
b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
d) Direzioni generali:
1) Direzione generale per gli affari politici e ((la sicurezza internazionale)) ;
2) Direzione generale per ((l'Africa subsahariana, l'America latina, l'Asia e l'Oceania)) ;
3) Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale;
4) Direzione generale per la ((crescita e la promozione delle esportazioni)) ;
5) Direzione generale per ((i servizi ai cittadini)) all'estero e le politiche migratorie;
6) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
6-bis) Direzione generale per ((le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica)) ;
7) Direzione generale per le risorse e ((la formazione)) ;
8) Direzione generale per ((il patrimonio e l'amministrazione)) .
e) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.
2. Ciascun Direttore generale e' coadiuvato da ((uno o piu')) Vice direttori generali / Direttori centrali, in numero non superiore a cinque per ciascuna Direzione generale e nel limite massimo complessivo di ventidue, nominati con decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori di rispettiva competenza. Le funzioni vicarie sono conferite ad un Vice direttore generale / Direttore centrale con il grado di Ministro plenipotenziario per ciascuna Direzione generale. ((Nella Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione, le funzioni vicarie sono attribuite al dirigente ivi in servizio con l'incarico di cui all'articolo 9-bis, comma 2, lettera b), numero 2).)) 2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 SETTEMBRE 2025, N. 160 )) .
3. Nell'ambito della Direzione generale per le risorse e ((la formazione)) viene conferito, ai sensi dell' articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, un incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attivita' di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Tale incarico viene conferito a dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale in qualita' di consiglieri ministeriali.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 SETTEMBRE 2025, N. 160 )) .
5. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di centodieci unita', nonche' alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni.

Art. 2

Segretario Generale 1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, ((comma 1, terzo periodo)) , del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; sovrintende all'azione dell'Amministrazione e ne assicura la continuita' delle funzioni, coordinandone gli uffici e le attivita'.
2. Il Segretario generale e' assistito da un Vice segretario generale cui sono conferite le funzioni vicarie ((e cui sono, in particolare, demandate le funzioni di coordinamento delle attivita' degli uffici volte a promuovere, negli ambiti di competenza del Ministero, la crescita dell'economia nazionale e del sistema Italia)) . Essi si avvalgono delle unita' e degli uffici della Segreteria generale.
2-bis. ((Quando l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , riguarda profili di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, il Segretario generale e' altresi' assistito dal Direttore generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale, cui e' conferito il titolo di vice Segretario generale.)) 3. La funzione di coordinamento e' volta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unita' di indirizzo, la tempestivita' e la continuita' dell'azione degli uffici dell'amministrazione in Italia e all'estero, ((a promuovere le attivita' di comunicazione istituzionale degli uffici in Italia e all'estero, nonche' a semplificare i procedimenti di competenza del Ministero e il rapporto dei cittadini e delle imprese con l'amministrazione, anche mediante)) i processi di innovazione e l'utilizzo di nuove tecnologie.
3-bis. Nell'ambito della Segreteria generale, opera l'Autorita' nazionale - UAMA di cui all' articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185 , che attende al rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio di armamenti e dei certificati per le imprese e agli altri compiti previsti dalla predetta legge e successive modificazioni; nonche' segue, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, le questioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attinenti alla politica di esportazione ed importazione dei materiali a duplice uso e ad altri regimi di controllo conformemente al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 .
4. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di piu' Direzioni generali e Servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti dei gruppi di lavoro non viene corrisposto alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

Art. 3

Cerimoniale diplomatico della Repubblica 1. Al Cerimoniale diplomatico della Repubblica sono affidate le seguenti funzioni:
a) tratta gli affari generali del corpo diplomatico;
b) intrattiene i rapporti con il corpo consolare, le organizzazioni internazionali, le missioni speciali; cura le onorificenze;
c) cura l'organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia e all'estero;
d) segue l'organizzazione di eventi ((di competenza del Ministero)) ;
e) provvede al servizio di traduzioni e interpretariato.
2. Il Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, coadiuvato e all'occorrenza sostituito da un Vice capo del Cerimoniale, esplica le funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572 , e attende a tutti gli affari di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali.
3. Per le esigenze complessive dell'Amministrazione centrale, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica puo' stipulare annualmente con traduttori ed interpreti esterni, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate a legislazione vigente, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera, con durata massima annuale.

Art. 4

Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero 1. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare funzionamento e sulla gestione degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'amministrazione; promuove la cultura della legalita'; ((coordina le attivita' degli uffici dell'amministrazione in Italia e all'estero in materia di trasparenza dell'attivita' amministrativa e di relazioni con il pubblico;)) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti e con le altre direzioni generali, le misure in materia di sicurezza del personale e degli uffici centrali e all'estero, dando ad esse attuazione per la parte non di competenza di altri uffici o strutture.
2. L'Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero ed il Vice ispettore generale sono coadiuvati da ispettori di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Le funzioni di ispettore sono attribuite altresi' al dirigente di cui all'articolo 9-bis, comma 2, lettera b), numero 4).
3. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire speciali incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero.

Art. 5

Direzioni generali 1. La Direzione generale per gli affari politici e ((la sicurezza internazionale)) attende ai seguenti compiti:
0a) ((assicura l'analisi, la definizione e l'unitarieta' dell'azione diplomatica nelle relazioni bilaterali e multilaterali;)) a) tratta le questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, ivi comprese - in raccordo con la Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale e per assicurarne l'unitarieta' - quelle della Politica estera e di sicurezza comune e della Politica di sicurezza e di difesa comune, nonche' le questioni attinenti all'Alleanza Atlantica, all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e al Consiglio d'Europa, al disarmo e controllo degli armamenti ed alla non proliferazione;
b) tratta le questioni politiche di competenza del sistema delle Nazioni Unite;
c) cura, in raccordo con le altre Direzioni generali interessate, la trattazione delle questioni attinenti ai diritti umani;
d) cura la cooperazione internazionale contro le minacce globali e, in particolare, contro il terrorismo, la criminalita' organizzata transnazionale ed il narcotraffico;
d-bis) cura, d'intesa con le Direzioni generali di cui ai commi 3, 4 e 5 e il Servizio di cui all'articolo 6, i negoziati per la definizione dei regimi sanzionatori internazionali, ferme restando le competenze dell'unita' di cui all' articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185 ;
d-ter) cura le attivita' di competenza del Ministero in materia di proibizione delle armi chimiche, ferme restando le competenze dell'Unita' di cui all' articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185 ;
e) segue le tematiche ((...)) inerenti ai processi G8/G20;
e-bis) ((elabora ricerche e studi in materia di relazioni internazionali, in collaborazione con le altre direzioni generali, con le amministrazioni pubbliche interessate nonche' con il mondo accademico e con la societa' civile; elabora analisi e proposte di linee strategiche di politica estera;)) e-ter) ((promuove il dibattito pubblico, la formazione e la ricerca in materia di relazioni internazionali;)) e-quater) ((custodisce l'archivio storico e la biblioteca, di cui promuove l'aggiornamento e la valorizzazione;)) e-quinquies) ((promuove la presenza italiana nelle organizzazioni internazionali;)) e-sexies) ((assicura la tempestiva ed efficace trattazione delle questioni relative alle aree di crisi;)) f) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'America settentrionale, la Federazione Russa, i Paesi dell'Europa orientale non membri dell'Unione europea, i Paesi del Caucaso, dell'Asia centrale e centro-occidentale, del Mediterraneo e del Medio Oriente, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale;
g) cura la partecipazione italiana alle attivita' delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera f);
2. Al Direttore generale per gli affari politici e ((la sicurezza internazionale)) , nella sua qualita' di Direttore politico, spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni multilaterali e geografiche di natura politico-strategica e di sicurezza internazionale.
3. La Direzione generale per ((l'Africa subsahariana, l'America latina, l'Asia e l'Oceania)) attende ai seguenti compiti:
a) cura i processi e le materie relativi alla governance globale;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 3 SETTEMBRE 2025, N. 160 )) ;
c) tratta le questioni relative alla disciplina internazionale nei settori dell'energia e dell'ambiente;
d) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, la coerenza delle politiche di sostenibilita';
d-bis) tratta le questioni relative alle organizzazioni e istituzioni internazionali competenti per le materie di cui alle lettere ((a), c) e d);)) e) LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2016, N. 260 ;
f) LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2016, N. 260 ;
g) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'Asia centro - meridionale e sud-orientale, dell'Estremo Oriente e Oceania, dell'America centrale e meridionale, dell'Africa sub-sahariana, salve ((le competenze della Direzione generale di cui al comma 1 e)) le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale;
h) cura la partecipazione italiana alle attivita' delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera g).
4. La Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale attende ai seguenti compiti:
a) cura le attivita' di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea, sul funzionamento dell'Unione europea e dell'EURATOM;
b) concorre con le altre competenti amministrazioni dello Stato alla definizione delle posizioni italiane e ne assicura la rappresentazione e la coerenza presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea; cura i rapporti con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell'Unione europea, ivi compreso, in raccordo con la Direzione generale per gli affari politici e ((la sicurezza internazionale)) , il Servizio europeo per l'azione esterna;
c) cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione europea;
c-bis) cura i negoziati sulle questioni attinenti alla politica commerciale internazionale;
d) collabora con la Scuola nazionale dell'amministrazione nella formazione dei funzionari pubblici nelle materie comunitarie.
e) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi membri e candidati dell'Unione europea, i Paesi dello Spazio economico europeo, nonche' i Paesi dei Balcani, salve ((le competenze della Direzione generale di cui al comma 1 e)) le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale.
f) cura la partecipazione italiana alle attivita' delle altre cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali.
5. La Direzione generale per la ((crescita e la promozione delle esportazioni)) attende ai seguenti compiti:
a) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, anche attraverso la rete degli uffici all'estero, la coerenza complessiva delle attivita' di promozione, sostegno e valorizzazione con l'estero del Paese e di tutte le sue componenti;
b) promuove la diffusione della scienza, della tecnologia e della creativita' italiane all'estero, anche attraverso il coordinamento della rete degli addetti scientifici e spaziali e tratta le questioni attinenti alle organizzazioni internazionali competenti in ambito scientifico e tecnologico;
b-bis) tratta le questioni di competenza del Ministero relative allo spazio e all'aerospazio;
c) promuove, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, anche in relazione ad enti di rispettivo riferimento, l'internazionalizzazione del sistema Paese e segue i rapporti con le realta' produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonche' con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attivita' con l'estero;
d) promuove e sviluppa, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, iniziative dirette a sostenere l'attivita' all'estero delle imprese italiane ed a favorire gli investimenti esteri in Italia;
e) partecipa alle attivita' e si coordina con gli enti ed organismi di diritto italiano che assolvono a compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti all'estero;
e-bis) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni internazionali per la cooperazione economica e commerciale e quelle relative alla tutela della proprieta' intellettuale
e-ter) ((promuove l'italofonia e la cultura italiana all'estero, anche attraverso la gestione della rete degli istituti italiani di cultura;)) e-quater) ((cura le attivita' di competenza del Ministero in relazione alle borse di studio e ai programmi di scambio scolastici e accademici;)) e-quinquies) ((tratta le questioni afferenti alla cultura nelle relazioni con enti e organizzazioni internazionali, ferme restando le competenze di tutela del Ministero della cultura nell'azione di recupero di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale illecitamente esportati all'estero;)) f) adotta le opportune iniziative per agevolare l'attivita' presso universita' ed enti di ricerca italiani di docenti e ricercatori stranieri, nonche' l'attivita' presso universita' ed enti di ricerca straniera di docenti e ricercatori italiani;
g) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 2021, N. 211 ;
h) promuove, d'intesa con le competenti amministrazioni pubbliche, la collaborazione internazionale e bilaterale nel settore dello sport;
i) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2016, N. 260 .
6. Al Direttore generale per la ((crescita e la promozione delle esportazioni)) spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni e nella realizzazione delle attivita', condotte dal Ministero e dagli enti vigilati, in materia di internazionalizzazione del sistema economico nazionale, nonche' nella pianificazione, gestione e monitoraggio delle iniziative di promozione ((delle esportazioni e del sistema Paese nel suo complesso)) .
7. La Direzione generale per ((i servizi ai cittadini)) all'estero e le politiche migratorie attende ai seguenti compiti:
a) promuove, sviluppa e coordina le politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo;
b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo;
c) cura la promozione sociale delle collettivita' italiane all'estero;
d) provvede agli affari consolari, ivi incluse le questioni attinenti al rilascio dei visti di ingresso;
d-bis) cura, d'intesa con la Direzione generale di cui al comma 9, l'organizzazione degli uffici consolari di seconda categoria;
d-ter) ((gestisce il sistema della formazione italiana nel mondo, ivi incluso il collegamento con gli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana, nel rispetto delle linee di promozione dell'Italia definite conformemente al comma 6;)) e) segue, d'intesa con le competenti amministrazioni dello Stato, le politiche migratorie e le questioni concernenti gli stranieri in Italia;
f) tratta le questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni internazionali.
8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo attende ai compiti ad essa assegnati dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 , e in particolare:
a) cura, d'intesa con le altre direzioni generali competenti, la rappresentanza politica e la coerenza delle azioni dell'Italia in materia di cooperazione per lo sviluppo nell'ambito delle relazioni bilaterali, con le organizzazioni internazionali, e con l'Unione europea, ivi incluse quelle relative agli strumenti finanziari europei in materia di cooperazione allo sviluppo e di politiche di vicinato nonche' al Fondo europeo di sviluppo, con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e in materia di finanziamento allo sviluppo, ivi inclusi gli strumenti innovativi;
b) coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una volta delegato, nell'elaborazione degli indirizzi per la programmazione della cooperazione allo sviluppo in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento, concorrendo alla definizione della programmazione annuale per l'approvazione del Comitato congiunto di cui all' articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125 , con il contributo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17 della legge medesima, e avvalendosi, per i profili finanziari, della societa' Cassa depositi e prestiti SpA;
c) coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una volta delegato, nella definizione dei contributi volontari alle organizzazioni internazionali e dei crediti di cui agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125 , per l'approvazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 della legge medesima, e nell'individuazione degli interventi di emergenza umanitaria di cui all' articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125 ;
d) negozia gli accordi con i Paesi partner per la disciplina degli interventi di cui all' articolo 7 della legge 11 agosto 2014, n. 125 , e gli altri accordi internazionali in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo;
e) valuta l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica il raggiungimento degli obiettivi programmatici, ai sensi dell' articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125 ;
f) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, indirizzo, controllo e vigilanza in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo, nell'emanazione delle direttive all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; cura i rapporti con la medesima Agenzia e con la societa' Cassa depositi e prestiti SpA per le finalita' di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 ;
g) assicura i servizi di segretariato e di supporto del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo e del Comitato congiunto;
h) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il vice Ministro della cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, in tutte le altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 ;
i) cura i compiti e le funzioni derivanti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 non trasferiti all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
8-bis. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.C.M. 25 SETTEMBRE 2023, N. 163 . I servizi di segretariato di cui al comma 8, lettera g), sono posti alle dipendenze di dirigenti o di funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 8 la Direzione generale opera in raccordo con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo con modalita' stabilite nella convenzione stipulata tra il Ministro e la predetta Agenzia ai sensi dell' articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 .
8-ter. ((La Direzione generale per le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica attende ai seguenti compiti:
a) assicura la trattazione delle questioni inerenti alle politiche internazionali sulla sicurezza cibernetica e sull'impiego dei mezzi cibernetici, anche per il contrasto ad attivita' di disinformazione, di competenza del Ministero;
b) assicura la trattazione delle tematiche di competenza del Ministero relative all'intelligenza artificiale;
c) cura la sicurezza cibernetica;
d) cura la gestione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche del Ministero;
e) promuove la digitalizzazione dell'amministrazione ed assicura la gestione delle relative infrastrutture;
f) assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita' nei settori della cifra e delle comunicazioni;
g) promuove l'innovazione tecnologica nell'attivita' dell'amministrazione centrale e delle sedi all'estero.)) 9. La Direzione generale per le risorse e ((la formazione)) attende ai seguenti compiti:
a) assicura la programmazione e la coerenza della gestione delle risorse umane e finanziarie;
b) promuove l'innovazione organizzativa e la semplificazione normativa e delle procedure amministrative;
c) cura l'organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero, fatto salvo quanto disposto dal comma 7, lettera d-bis);
d) predispone il bilancio e cura l'allocazione strategica delle risorse finanziarie;
d-bis) ((assicura gli adempimenti di competenza del Ministero in materia di statistica;)) e) cura il reclutamento, la gestione ed i movimenti del personale;
f) promuove l'attuazione di politiche del personale per le pari opportunita' ((e per l'inclusione)) ;
g) cura la liquidazione del trattamento economico spettante al personale e provvede ai rimborsi per viaggi e trasporti;
h) provvede alla determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale;
i) cura l'elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione;
l) tratta il contenzioso del personale e provvede ai procedimenti disciplinari;
m) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva integrativa;
n) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 2021, N. 211 ;
o) provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero degli affari esteri, avvalendosi d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione con cui segue la preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica.
10. La Direzione generale per ((il patrimonio e l'amministrazione)) attende ai seguenti compiti:
a) tratta le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali;
b) provvede all'acquisto, vendita, costruzione, locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attivita' di interesse dell'amministrazione degli affari esteri;
c) dispone finanziamenti alle sedi all'estero e provvede ai relativi controlli;
d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 3 SETTEMBRE 2025, N. 160 )) ;
e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 3 SETTEMBRE 2025, N. 160 )) ;
f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 3 SETTEMBRE 2025, N. 160 )) ;
g) cura la ricezione, la spedizione e la distribuzione del corriere diplomatico e della corrispondenza ordinaria;
h) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 3 SETTEMBRE 2025, N. 160 )) .

Art. 6

Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati 1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 2021, N. 211 .
2. Il Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati attende ai seguenti compiti:
a) svolge la consulenza sulle questioni di carattere giuridico che ad esso vengano sottoposte dal Ministro e dagli uffici dell'amministrazione, assicurando l'uniformita' della trattazione delle questioni sia contenziose, sia consultive, anche nei rapporti con l'Avvocatura dello Stato;
b) provvede all'attivita' di ricerca e di studio in merito alle questioni giuridiche concernenti i rapporti internazionali;
c) provvede all'assistenza giuridica per la negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni internazionali;
d) cura la procedura per l'approvazione e la ratifica di trattati e convenzioni internazionali;
e) cura la raccolta e la pubblicazione dei trattati e convenzioni conclusi dall'Italia;
e-bis) appone, previa verifica di autenticita', la formula esecutiva negli atti dell'Unione europea nei casi previsti dal diritto unionale ((, salvo che la competenza sia attribuita ad altra amministrazione)) ;
f) collabora con gli agenti del Governo italiano a tutela dei diritti del Paese davanti alle Corti internazionali;
g) tratta, in raccordo con le strutture e gli uffici ministeriali interessati, il contenzioso dell'amministrazione con soggetti esterni.

Art. 7

Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
a) Ministro;
b) Segretario generale;
b-bis) Capo di gabinetto;
b-ter) Vice Segretario generale ((di cui all'articolo 2, comma 2)) ;
c) Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
d) Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero;
e) Direttori generali;
e-bis) Capo del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.
2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:
a) esprime valutazioni sugli indirizzi strategici e sull'azione complessiva del Ministero;
b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidita', riservatezza ed economicita' dei servizi;
c) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo;
d) designa i membri delle Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica;
e) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi vigenti e dall'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.
3. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale. I membri di cui al comma 1, lettere b-bis), c), d), e) ed e-bis), in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dai rispettivi vicari. I capi degli altri uffici di diretta collaborazione e il coordinatore delle attivita' di programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 1, comma 3, possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di amministrazione, quando esso tratti questioni relative alle loro rispettive competenze.
4. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le risorse e ((la formazione)) di grado non inferiore a consigliere di legazione.

Art. 8

Comitati 1. Entro i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro puo' istituire con proprio decreto, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini, speciali comitati per l'esame di questioni ((attinenti all'ambito di competenza del Ministero)) , affidandone la presidenza anche a soggetti estranei all'Amministrazione.
2. Il decreto di cui al comma 1 ne determina le attribuzioni, la composizione e la durata. Ai componenti di tali Comitati non spetta alcun compenso o rimborso comunque denominato.

Art. 9

Conferimento di funzioni
presso l'Amministrazione centrale 1. All' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio», sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quello per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni»;
b) al quarto comma, primo periodo, le parole: «capo dell'Unita' per il contenzioso diplomatico e dei trattati» sono sostituite dalle seguenti: «capo del servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati»; al primo periodo, le parole: «, di capo dell'Unita' per la documentazione storico-diplomatica e gli archivi, nonche'» sono soppresse. E' altresi' soppresso il secondo periodo;
c) al settimo comma, dopo il secondo periodo e' aggiunto, infine, il seguente: «Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche segretari di legazione.»;
d) al nono comma, dopo il primo periodo e' aggiunto, infine, il seguente: «Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base dei criteri di cui al settimo comma, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche segretari di legazione.».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come modificato dal presente regolamento:
«Art. 16 (Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale). - La carica di Segretario generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.
Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice Segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni.
Le funzioni di capo di gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro e di capo delle unita' della segreteria generale sono conferite a Ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di capo del servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati, nonche' di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri.
Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di vice capo di Gabinetto, di vice capo servizio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di vice capo servizio anche consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione. Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche i segretari di legazione.
Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione.
Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione. Per straordinarie e temporanee esigenze di servizio, sulla base dei criteri generali di cui al settimo comma, possono essere incaricati di svolgere tali funzioni anche i segretari di legazione.
Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
Con il regolamento previsto dall' articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266 , si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo, non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica

Art. 9-bis

(Funzioni attribuibili a dirigenti) 1. Al personale dirigente di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , sono attribuiti incarichi presso l'amministrazione centrale e posti-funzione presso uffici all'estero nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto e dei seguenti limiti complessivi:
a) otto unita' di livello dirigenziale generale;
b) quarantaquattro unita' di livello dirigenziale non generale dell'area amministrativa;
c) otto unita' di livello dirigenziale non generale dell'area della promozione culturale.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera a) sono individuate fra le seguenti posizioni organizzative:
a) direttore generale della Direzione generale per ((il patrimonio e l'amministrazione)) ;
b) consiglieri ministeriali presso l'amministrazione centrale in numero non superiore a sette, di cui:
1) tre per consulenza, ricerca, studio e coordinamento in materia giuridica, amministrativa e di bilancio presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal presente decreto;
2) due con le funzioni di vice direttore generale/direttore centrale presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione e la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni; ((9))
3) uno con le funzioni di coordinatore dell'attivita' di programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 1, comma 3;
4) uno con funzioni di ispettore presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;
c) non piu' di tre posti funzione di capo di consolato generale;
d) non piu' di un posto-funzione di esperto amministrativo capo presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile di centro interservizi amministrativi di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 , anche con competenza estesa su piu' Paesi.
3. Le funzioni di cui al comma 1, lettera b) sono individuate tra le seguenti posizioni organizzative:
a) dieci incarichi di capi di uffici dirigenziali non generali presso l'amministrazione centrale, determinati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;
b) non oltre cinque ulteriori incarichi di capo di ufficio dirigenziale non generale presso l'amministrazione centrale, individuati nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;
c) consiglieri ministeriali in numero non superiore a quindici per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio o per attivita' ispettiva in materia amministrativa e contabile presso gli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale;
d) non piu' di dodici posti-funzione di capo di consolato generale o di consolato o di collaborazione nei consolati generali;
e) non piu' di dieci posti-funzione di esperto amministrativo presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile di centro interservizi amministrativi di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 .
4. Le funzioni di cui al comma 1, lettera c) sono individuate tra le seguenti posizioni organizzative:
a) non piu' di otto incarichi di consulenza, ricerca e studio per la programmazione della promozione culturale presso la Direzione generale per la ((crescita e la promozione delle esportazioni o la Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie)) ;
b) non piu' di un incarico di capo di ufficio dirigenziale non generale presso la Direzione generale per la ((crescita e la promozione delle esportazioni)) , individuato nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;
c) non piu' di sei incarichi di direttore di istituti italiani di cultura.
5. Gli incarichi dirigenziali presso l'amministrazione centrale di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono attribuibili a funzionari della carriera diplomatica, ad eccezione della titolarita' degli uffici di cui al comma 3, lettera b), e al comma 4, lettera b), che, sentito il Consiglio di amministrazione, puo' essere conferita a funzionari della carriera diplomatica o a dirigenti.
6. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativamente al conferimento di incarichi presso l'amministrazione centrale, la destinazione a funzioni presso uffici all'estero di cui al presente articolo resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , ed in particolare dagli articoli 34, 110 e 110-bis, primo comma, del precitato decreto.
------------ AGGIORNAMENTO (9)
Il D.P.R. 3 settembre 2025, n. 160 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che al comma 2 del presente articolo "alla lettera b), numero 2), le parole: «l'innovazione e la Direzione generale l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «la formazione e la Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione»".

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2016, N. 260 ))

Art. 11

((Dotazioni organiche)) (( 1. Ferme restando le disposizioni di cui all' articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , le dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono rideterminate secondo la Tabella 1 allegata al presente decreto. ))

Art. 12

Disposizioni transitorie 1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa, fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 5, le funzioni interessate dal riordino di cui al presente regolamento continuano ad essere svolte dalle pre-esistenti strutture dirigenziali.

Art. 13

Abrogazioni 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 , ad eccezione dell'articolo 12. Sono altresi' fatti salvi gli effetti abrogativi di cui all'articolo 13 del citato decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 maggio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, Il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 187 Note all'art. 13:
- Il testo dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 (Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell' articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 ) e' il seguente:
«Art. 12 (Ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura). - 1. In considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, si provvede:
a) all'accorpamento in Missione diplomatica unificata di rappresentanze permanenti presso enti o organizzazioni internazionali aventi sede nella stessa citta' estera. Ai funzionari che, in aggiunta al capo della missione diplomatica, sono accreditati con titolo e rango di ambasciatore, e' riconosciuto il diritto a residenza di servizio nei termini stabiliti dal secondo comma dell'articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ;
b) alla ristrutturazione della rete diplomatica e consolare, anche attraverso accorpamento di uffici, istituzione di cancellerie consolari e modifica di circoscrizioni consolari;
c) alla ristrutturazione della rete degli istituti di cultura, anche in funzione della possibilita' di ricondurne le attivita' all'interno di rappresentanze diplomatiche o uffici consolari nello Stato di accreditamento; a tal fine, e' consentita l'assegnazione del personale dell'area della promozione culturale presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari interessati.
2. Dalla rideterminazione del numero delle sedi della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura, conseguente all'attuazione delle misure di cui al comma 1, deve derivare un risparmio di spesa non inferiore a euro 234.000 per l'anno 2007, euro 1.258.000 per l'anno 2008 ed euro 1.652.000 dall'anno 2009».
- Il testo dell' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 (Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell' articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ) e' il seguente:
«Art. 13 (Abrogazioni). - 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 , il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157 , ed i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 : 6, 13, 14, 18, 21, 22, 24, 26, 27 e 29».

Tabella 1

(( TABELLA 1
Dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 11) )) (( Carriera diplomatica, qualifiche dirigenziali e aree Dotazione organica fino al 30 settembre 2025 Dotazione organica dal 1° ottobre 2025 Carriera diplomatica Ambasciatore 24 24 Ministro plenipotenziario 200 200 Consigliere di ambasciata 244 244 Consigliere di legazione 261 261 Segretario di legazione 506 506 Totale carriera diplomatica 1.235 1.235 Dirigenti Dirigente di prima fascia 8 8 Dirigente di seconda fascia 44 44 Dirigente di seconda fascia dell'Area della promozione culturale 8 8 Totale dirigenti 60 60 Aree Area elevate professionalita' 35 35 Area funzionari 1.947 1.947 Area assistenti 2.015 2.215 Area operatori 14 14 Totale aree 4.011 4.211 Totale complessivo 5.306 5.506
))

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Markierungen
Leseansicht