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Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui e' calcolato il contributo per la previdenza del dirigenti di aziende industriali. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 gennaio 1959 n. 1)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1600; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:
Articolo unico
Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1933, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contribuito dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1600 , sono portati rispettivamente a L. 1.823.250 e L. 5.382.000 annue. ((1))
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 gennaio 1959
GRONCHI
FANFANI - VIGORELLI - BO
Visto, il Guardasigilli:
GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 14. - RELLEVA
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 25 agosto 1961, n. 1157 ha disposto (con l'articolo unico) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1959, n. 1 , sono portati rispettivamente a L. 2.099.500 e L. 6.129.500 annue".
Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui e' calcolato il contributo per la previdenza del dirigenti di aziende industriali. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 gennaio 1959 n. 1)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1600; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:
Articolo unico
Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1933, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contribuito dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, n. 1600 , sono portati rispettivamente a L. 1.823.250 e L. 5.382.000 annue. ((1))
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 gennaio 1959
GRONCHI
FANFANI - VIGORELLI - BO
Visto, il Guardasigilli:
GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 14. - RELLEVA
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 25 agosto 1961, n. 1157 ha disposto (con l'articolo unico) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1959, n. 1 , sono portati rispettivamente a L. 2.099.500 e L. 6.129.500 annue".