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Nuove norme sul servizio matricolare della guardia di finanza. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1972 n. 795)
Art. 1
E' approvato il nuovo foglio matricolare per i sottufficiali e i militari di truppa della guardia di finanza in conformita' alle schede allegate al presente decreto.
L'anzidetto foglio si compone della scheda n. 1 e della scheda n. 2.
La scheda n. 1 e' costituita da 10 quadri (numerati da 1 a 10); la scheda n. 2 da 9 quadri (numerati da 11 a 19). ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795 ." CAPO II CAPO II TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA
Art. 2
La sostituzione dei vecchi modelli verra' attuata gradualmente e sara' portata a termine entro e non oltre la data dell'11 ottobre 1982 .
L'innovazione interessera' esclusivamente i sottufficiali ed i militari di truppa in servizio alla data di approvazione della presente normativa. ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795 ." CAPO III CAPO III CUSTODIA DEI DOCUMENTI MATRICOLARI
Art. 3
Il nuovo documento sara' redatto in duplice esemplare, il primo dei quali verra' custodito dai comandi di zona o comandi equiparati, il secondo dai comandi di legione o equiparati. ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795 ."
Art. 4
I vecchi modelli matricolari, nelle due copie, verranno custoditi nel fascicolo personale, oltre agli atti attualmente previsti.
((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795 ." CAPO IV CAPO IV RILASCIO DEL FOGLIO MATRICOLARE
Art. 5
Il foglio matricolare costituisce l'unico documento di cui e' consentito il rilascio.
Per i singoli interessati la copia del foglio matricolare viene rilasciata, su richiesta degli stessi, di massima una volta soltanto, convalidata dall'ufficiale responsabile, dopo l'ultimo collocamento in congedo illimitato o assoluto, senza la riproduzione della parte relativa alle punizioni ed alla documentazione caratteristica.
La parte relativa alle punizioni ed alla documentazione caratteristica viene rilasciata a specifica richiesta dell'interessato.
Copia del foglio matricolare potra' essere rilasciata anche ai militari in servizio, qualora ne abbiano interesse con le stesse modalita' di cui sopra. ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795 ."
Art. 6
Stralcio del foglio matricolare potra' essere rilasciato su richiesta di organi della pubblica amministrazione. ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795 ."
Art. 7
La copia integrale od originale del foglio matricolare sara' rilasciata solo su richiesta dell'autorita' giudiziaria, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e, con la procedura di cui al successivo art. 9, su richiesta di organi della pubblica amministrazione. ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795 ."
Art. 8
Le richieste di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 saranno evase a cura dei comandi di legione o equiparati. ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795 ."
Art. 9 - null
null ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795 ." CAPO V CAPO V VALIDITA' DEL DECRETO MINISTERIALE 25 LUGLIO 1941 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Art. 10
Per quanto altro concerne lo svolgimento del servizio matricolare rimangono in vigore le norme di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1941, citato nelle premesse, e successive modificazioni.
((2)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 ottobre 1972 LEONE ANDREOTTI - VALSECCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 dicembre 1972 Atti del Governo, registro n. 254, foglio n. 7. - CARUSO ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795 ."
Allegato
SCHEDA 1/
FOGLIO MATRICOLARE E CARATTERISTICO
Parte di provvedimento in formato grafico
((2))
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795 ."
Nuove norme sul servizio matricolare della guardia di finanza. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1972 n. 795)
Art. 1
E' approvato il nuovo foglio matricolare per i sottufficiali e i militari di truppa della guardia di finanza in conformita' alle schede allegate al presente decreto.
L'anzidetto foglio si compone della scheda n. 1 e della scheda n. 2.
La scheda n. 1 e' costituita da 10 quadri (numerati da 1 a 10); la scheda n. 2 da 9 quadri (numerati da 11 a 19). ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795 ." CAPO II CAPO II TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA
Art. 2
La sostituzione dei vecchi modelli verra' attuata gradualmente e sara' portata a termine entro e non oltre la data dell'11 ottobre 1982 .
L'innovazione interessera' esclusivamente i sottufficiali ed i militari di truppa in servizio alla data di approvazione della presente normativa. ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795 ." CAPO III CAPO III CUSTODIA DEI DOCUMENTI MATRICOLARI
Art. 3
Il nuovo documento sara' redatto in duplice esemplare, il primo dei quali verra' custodito dai comandi di zona o comandi equiparati, il secondo dai comandi di legione o equiparati. ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795 ."
Art. 4
I vecchi modelli matricolari, nelle due copie, verranno custoditi nel fascicolo personale, oltre agli atti attualmente previsti.
((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795 ." CAPO IV CAPO IV RILASCIO DEL FOGLIO MATRICOLARE
Art. 5
Il foglio matricolare costituisce l'unico documento di cui e' consentito il rilascio.
Per i singoli interessati la copia del foglio matricolare viene rilasciata, su richiesta degli stessi, di massima una volta soltanto, convalidata dall'ufficiale responsabile, dopo l'ultimo collocamento in congedo illimitato o assoluto, senza la riproduzione della parte relativa alle punizioni ed alla documentazione caratteristica.
La parte relativa alle punizioni ed alla documentazione caratteristica viene rilasciata a specifica richiesta dell'interessato.
Copia del foglio matricolare potra' essere rilasciata anche ai militari in servizio, qualora ne abbiano interesse con le stesse modalita' di cui sopra. ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795 ."
Art. 6
Stralcio del foglio matricolare potra' essere rilasciato su richiesta di organi della pubblica amministrazione. ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795 ."
Art. 7
La copia integrale od originale del foglio matricolare sara' rilasciata solo su richiesta dell'autorita' giudiziaria, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e, con la procedura di cui al successivo art. 9, su richiesta di organi della pubblica amministrazione. ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795 ."
Art. 8
Le richieste di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 saranno evase a cura dei comandi di legione o equiparati. ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795 ."
Art. 9 - null
null ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795 ." CAPO V CAPO V VALIDITA' DEL DECRETO MINISTERIALE 25 LUGLIO 1941 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Art. 10
Per quanto altro concerne lo svolgimento del servizio matricolare rimangono in vigore le norme di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1941, citato nelle premesse, e successive modificazioni.
((2)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 ottobre 1972 LEONE ANDREOTTI - VALSECCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 dicembre 1972 Atti del Governo, registro n. 254, foglio n. 7. - CARUSO ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795 ."
Allegato
SCHEDA 1/
FOGLIO MATRICOLARE E CARATTERISTICO
Parte di provvedimento in formato grafico
((2))
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n.265 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata adottata la determinazione di cui all'articolo 6, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 795 ."