Accertamenti preliminari Art. 8a 8 1 Il Dipartimento segnala ai comuni, tramite piattaforma elettronica, i nominativi dei cacciatori domiciliati nel Comune che possono esercitare l’attività venatoria (cacciatori attivi).
2 Prima del rilascio delle autorizzazioni di caccia il Comune controlla d’ufficio che la persona interessata possa esercitare l’attività venatoria.
3 La piattaforma ha esclusivamente lo scopo di segnalare ai comuni i nominativi dei cacciatori che adempiono le condizioni per ottenere le autorizzazioni di caccia, al fine di impedirne il rilascio a persone che hanno in corso procedimenti penali per crimini o delitti perpetrati nell’esercizio della caccia; non può essere utilizzata per altri scopi. Sono visibili unicamente i dati anagrafici e le autorizzazioni di caccia dei cittadini del proprio Comune.
4 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari tramite regolamento.
Diritto di accesso alla piattaforma elettronica Art. 8b
9 La polizia cantonale accede alla piattaforma elettronica, in qualità di utente, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei compiti legali stabiliti dalla legge sulla polizia e da altre norme di diritto speciale.
Categorie di caccia, specie cacciabili Art. 9 1 L’esercizio della caccia è suddiviso nelle seguenti categorie: a) caccia alta; b) caccia bassa; c) caccia agli uccelli acquatici.
2 Il Consiglio di Stato definisce l’elenco delle specie cacciabili e la loro attribuzione alle singole categorie. Art. 10 ...
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Registrazione, controllo Art. 11 Il cacciatore è tenuto a registrare la selvaggina da lui uccisa e a permetterne il controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato.
Tasse
Art. 12
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1 Il rilascio della patente è vincolato al pagamento delle seguenti tasse: a) caccia alta - persone domiciliate nel Cantone fr. 550.-- - persone domiciliate in altri Cantoni fr. 1100.-- - stranieri dimoranti nel Cantone fr. 1100.-- - svizzeri domiciliati all’estero fr. 1100.-- b) caccia bassa - persone domiciliate nel Cantone fr. 200.-- - persone domiciliate in altri Cantoni fr. 500.-- - stranieri dimoranti nel Cantone fr. 500.-- - svizzeri domiciliati all’estero fr. 500.-- c) caccia agli uccelli acquatici valgono le stesse condizioni indicate per la caccia bassa.
2 Il Consiglio di Stato può adeguare l’ammontare delle tasse in funzione del rincaro.
Tassa supplementare Art. 13 Chi non prova di avere pagato la corrente tassa di affiliazione ad una riconosciuta Federazione delle associazioni venatorie ticinesi versa una tassa supplementare, fissata dal Consiglio di Stato.
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Art. introdotto dalla L 17.9.2024; in vigore dal 22.11.2024 - BU 2024, 299.
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Art. introdotto dalla L 17.9.2024; in vigore dal 22.11.2024 - BU 2024, 299.
10 Art. abrogato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006, 282.
11 Art. modificato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006, 282.
12 Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 80.
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Devoluzione
Art. 14
13 Il gettito delle tasse annue per la patente è così devoluto: a) 4% al Comune che ha rilasciato la patente; b) 36% al Fondo di intervento; c) la rimanenza allo Stato.
Cani
Art. 15 1 Nella caccia alta è permesso l’uso dei cani unicamente per la ricerca e il ricupero della selvaggina ferita o uccisa.
2 Il Consiglio di Stato emana le norme disciplinanti l’uso, l’allenamento e la prova dei cani.