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    Legge sull’agricoltura (910.100)
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    2 Il Consiglio di Stato definisce i compiti della Conferenza agro-alimentare e ne nomina i membri per un periodo di 4 anni, tenendo conto della rappresentatività delle organizzazioni dei differenti settori.
    3 La Conferenza agro-alimentare può attribuire al massimo il 10% dell’importo destinato alla promozione dello smercio, per sostenere singoli progetti promozionali al di fuori delle organizzazioni riconosciute ai sensi dell’art. 9.
    4 Per quanto attiene all’importo dei contributi per i singoli progetti promozionali e ai criteri per la loro ripartizione sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 12. Capitolo IX Agriturismo 42

    Definizione

    Art. 34
    43
    1 Per agriturismo si intende l’offerta di ristorazione e pernottamento svolta a titolo accessorio da aziende agricole che raggiungono le unità standard di manodopera (USM) minime previste agli art. 5 e 7 della legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR) e all’art.
    2 della legge sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo del 30 gennaio 2007 e le cui strutture agrituristiche: a) non edificabile rispettano le condizioni definite dall’art. 24b della legge federale sulla del territorio del 22 giugno 1979 (LPT); b) edificabile, si trovano all’interno del nucleo aziendale o nelle sue immediate vicinanze.
    2 L’agriturismo promuove principalmente il consumo e la vendita di beni alimentari ticinesi, in prevalenza prodotti dall’azienda o nella regione, in funzione della disponibilità.
    Campo di applicazione Art. 34a 44
    1 La gestione di un agriturismo comportante attività di ristorazione e/o offerta di alloggio esercitata fino a 150 giorni per anno civile, soggiace alla presente legge; ore o parti di ore di apertura contano come giornate intere, il pernottamento, colazione compresa, come una singola giornata.
    2 Le attività superiori a tale periodo sono rette dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear).
    40 Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
    41 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
    42 Titolo modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

    43

    Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
    44 Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
    3 Le disposizioni della presente legge non si applicano alle pensioni private di famiglia fino a quattro pensionanti ai sensi della Lear.

    Autorizzazione

    Art. 34b
    45
    1 La conduzione di un agriturismo è subordinata al rilascio di un’autorizzazione.
    2 Il Consiglio di Stato concede l’autorizzazione a condizione che il richiedente produca l’attestazione del municipio dell’idoneità dei locali comprensiva del numero dei posti disponibili e l’attestazione dell’autorità competente del superamento dell’esame cantonale per l’esercizio dell’agriturismo da parte del gestore, secondo le modalità definite dal Consiglio di Stato.
    3 L’autorizzazione può essere subordinata ad oneri e condizioni.
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