1 Il diploma è conferito sulla base della valutazione degli elementi seguenti: a) risultati ottenuti durante la formazione; b) lavoro/progetto di diploma; c) esame di dip loma.
2 Il lavoro/progetto di diploma si riferisce ad un tema rilevante per il corso degli studi seguito e si fonda sui risultati di un’ attività scientifica o artistica. È realizzato in un lasso di tempo prestabilito.
3 Durante l’ esame di diploma vengono valutate le conoscenze teoriche e le capacità necessarie per l’ esercizio della professione.
4 L’ esame di diploma è diretto da insegnanti della scuola universitaria professionale e da esperte ed esperti esterni.
5 La procedura di conf erimento del diploma è definita in un regolamento di diploma emanato o approvato dal cantone o da più cantoni, che specifica in particolare le modalità concernenti il conferimento del diploma e indica i mezzi di ricorso.
Attestato di diploma
Art. 5
1 L’ att estato di diploma reca:
a) la denominazione della scuola universitaria professionale e del cantone o dei cantoni che rilasciano o riconoscono il diploma; b) i dati personali della diplomata o del diplomato; c) l a menzione “Diploma (nome dell’ istituto di fo rmazione) in/di...”, con l’ indicazione del corso degli studi ed eventualmente, del settore di specializzazione scelto, come anche del titolo professionale corrispondente; d) la firma dell’ istanza competente; e) il luogo e la data.
2 Il diploma riconosciuto è contrassegnato dalla menzione aggiuntiva “Il diploma è riconosciuto a livello svizzero (decisione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del ...)”.
Titolo
Art. 6
1 Il titolare o la titolare di un diploma riconosciuto sono legittimati a portare il titolo professionale corrispondente, secondo il corso degli studi scelto.
2 Il titolo è seguito dalla menzione “SUP”.
3 Il titolo può essere completato dalla menzione “diplomata”/“diplomato”. Può essere ugualmente completato dalla m enzione del settore di specializzazione.
4 I titoli sono elencati in un annesso del presente regolamento.
5 Il Consiglio delle scuole universitarie professionali determina i titoli corrispondenti ai corsi di studio autorizzati a titolo di prova. Capitolo III Procedura di riconoscimento
Commissione di riconoscimento
Art. 7
1 Una commissione di riconoscimento è incaricata di valutare le domande di riconoscimento e di controllare periodicamente il rispetto delle condizioni di riconoscimento.
2 La commissione s i compone di nove membri al massimo. Le regioni linguistiche della Svizzera e i settori specifici devono essere debitamente rappresentati.
3 Il Comitato della CDPE nomina i membri della commissione e il presidente o la presidente.
4 La commissione di riconos cimento può costituire delle sottocommissioni per i diversi settori specifici.
5 Il Segretariato della CDPE funge da segretariato della commissione di riconoscimento.
Domanda di riconoscimento
Art. 8
1 Il cantone o più cantoni inoltrano la domanda di riconoscimento alla CDPE, corredata della documentazione necessaria al suo esame.
2 La commissione di riconoscimento esamina la domanda e formula una proposta alla CDPE. Se ha dei dubbi concernenti la conformità del profilo, chiede che il Consiglio delle sc uole universitarie professionali prenda posizione.
3 I membri della commissione possono richiedere una documentazione supplementare e visitare le scuole universitarie professionali.
Decisione
Art. 9
1 La decisione di accordare, rifiutare o annullare il rico noscimento di un diploma è di competenza del Comitato della CDPE.
2 In caso di rifiuto o di annullamento del riconoscimento, la decisione deve indicarne i motivi. Devono inoltre essere menzionate le misure da adottare, affinché il diploma possa essere succe ssivamente riconosciuto.