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    Legge sulla polizia (561.100)
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    CH - TI
    25 Art. introdotto dalla L 20.12.2000; in vigore dal 16.2.2001 - BU 2001, 40.
    26 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 47; precedente modifica: BU 2008,

    203.

    27 Cpv. introdotto dal DL 15.4.2013; in vigore dall’11.6.2013 - BU 2013, 266.

    28

    Art. introdotto dalla L 19.2.2008; in vigore dall’11.4.2008 - BU 2008, 203.
    29 Cpv. introdotto dal DL 15.4.2013; in vigore dall’11.6.2013 - BU 2013, 266.

    30

    Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 47.
    31 Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 47; precedente modifica: BU 2008,
    32 Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 367.

    8

    Art. 10f 33
    1 La polizia cantonale è competente, nei limiti delle disposizioni federali e cantonali, per presentare e per evadere in proprio nome richieste di informazioni per autorità di polizia estere.
    2 La polizia cantonale, nei limiti delle disposizioni federali e cantonali, cura i rapporti con gli enti internazionali di polizia e con la polizia dei paesi stranieri, particolarmente nell’ambito frontaliero. TITOLO II Organizzazione della polizia cantonale

    Composizione

    Art. 11 34 1 La polizia cantonale è composta dallo Stato Maggiore, dalla Polizia Giudiziaria, dalla Gendarmeria (con compiti di Polizia Mobile e Polizia di Prossimità) e dai Servizi Generali.
    2 Il corpo di polizia cantonale è istruito ed organizzato così da poter funzionare anche come organo militare, segnatamente nell’impiego di reparti e nella condotta in situazioni d’emergenza.
    3 Ai funzionari tecnici e amministrativi integrati nell’organizzazione del corpo secondo la pianta organica dei dipendenti dello Stato, non si applicano le disposizioni per gli agenti di polizia, riservati analoghi diritti e doveri connessi con le funzioni svolte.

    Ufficiali

    Art. 12
    35
    1 Gli ufficiali sono funzionari dirigenti del corpo che assicurano, in particolare, il coordinamento tra gendarmeria e polizia giudiziaria.
    2 Il comandante del corpo risponde, nei confronti del direttore del Dipartimento, per il funzionamento e la disciplina del corpo; egli assicura, con la cooperazione degli altri ufficiali, la direzione del corpo.

    Gendarmeria

    Art. 13 36 1 La gendarmeria comprende aiutanti, sergenti maggiori, sergenti, caporali, appuntati e gendarmi.
    2 La gendarmeria presta servizio di regola in uniforme e opera prevalentemente tramite il contatto locale con la popolazione (polizia di prossimità) e l’intervento rapido (polizia mobile).
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    Polizia giudiziaria 37 Art. 14
    38
    1 La polizia giudiziaria comprende commissari e ispettori, oltre ai responsabili definiti dal regolamento.
    2 La polizia giudiziaria svolge prevalentemente compiti investigativi in abiti civili.
    Distribuzione nel territorio Art. 15 39
    1 Il comando ha sede nel distretto di Bellinzona.
    2 La polizia giudiziaria, oltre ad una sede principale per le sezioni specialistiche, dispone di sedi nei distretti di Mendrisio, Lugano, Locarno e Bellinzona.
    3 Almeno un posto di polizia di prossimità ha sede in ciascuno dei distretti di Mendrisio, Lugano e Locarno, compreso il distretto di Vallemaggia, rispettivamente nei distretti di Bellinzona e Riviera, compresi i distretti di Blenio e Leventina. Altri posti locali possono essere istituiti secondo il bisogno.
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