3 I terapisti complementari autorizzati conformemente all’art. 63 segg. previgenti all’entrata in vigore della modifica dell’11 dicembre 2017 e attivi nei settori di competenza del «naturopata con diploma federale», del «terapista complementare con diploma federale» e dell’arteterapeuta possono continuare a svolgere la loro attività nel rispetto delle disposizioni previgenti se avevano segnalato al Consiglio di Stato tali attività.
4 I guaritori notificati al Dipartimento conformemente all’art. 63d lett. b) previgente all’entrata in vigore della modifica dell’11 dicembre 2017 possono continuare a svolgere attività nel rispetto delle disposizioni previgenti per un periodo massimo di 5 anni.
Operatori sanitari non abilitati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale Art. 102f
198 L’obbligo di cui all’art. 62 cpv. 2 si applica al personale assunto dopo l’entrata in vigore della modifica di legge dell’11 dicembre 2017.
Competenze linguistiche Art. 102g 199 Gli operatori che all’entrata in vigore della modifica di legge dell’11 dicembre 2017 sono autorizzati a esercitare una professione sanitaria dovranno acquisire le competenze linguistiche di cui all’art. 56 cpv. 2 lett. a) entro due anni dall’entrata in vigore della precitata modifica di legge.
Prescrizione
Art. 102h
200 Ai procedimenti disciplinari e contravvenzionali in virtù della presente legge relativi a fatti commessi prima dell’entrata in vigore della modifica di legge dell’11 dicembre 2017 si applicano i termini di prescrizione previgenti.
Regolamenti di applicazione Art. 103 I regolamenti di applicazione, le ordinanze, i decreti e le prescrizioni del Consiglio di Stato e del Dipartimento emanati giusta la Legge sanitaria del 18 novembre 1954 rimangono in vigore, per quanto non in contrasto con questa legge, fino all’adozione della nuova regolamentazione esecutiva stabilita dal Consiglio di Stato.
Entrata in vigore Art. 104 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum il Consiglio di Stato stabilisce l’entrata in vigore. 201
Disposizioni abrogate Art. 105 Con l’entrata in vigore di questa legge è abrogata la Legge sanitaria del 18 novembre 1954 e ogni altra disposizione legislativa od esecutiva cantonale contraria o incompatibile. Pubblicata nel BU 1989 , 177.
197 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
198 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
199 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271 e 366, BU 2020, 245.
200 Art. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
201 Entrata in vigore: 1. luglio 1989 - BU 1989, 177.