1 Nelle operazioni dell’istruzione il Procuratore pubblico è assistito di regola da un segretario, che redige il verbale. Il verbale contiene le indicazioni del luogo, della data in cui venne steso e delle persone che prendono parte all’operazione. Le domande si iscrivono solamente quando sia necessario per la comprensione delle risposte. Le risposte si registrano, di regola, solo nella loro sostanza ed in forma di narrazione. Tuttavia, quando si prevede che il verbale dovrà essere letto nel pubblico dibattimento, si trascrive il tenore letterale delle risposte.
2 Il Procuratore pubblico detta il verbale ad alta voce, in modo che i presenti lo sentano. È in facoltà dell’esaminato di dettare egli stesso le risposte. Se abusa di questa facoltà, il Procuratore pubblico può privarnelo.
II. Conoscenza da parte dell’interrogato
Art. 115
1 Il verbale dev’essere letto alle persone esaminate od intervenute all’atto per altra ragione; a richiesta viene loro esibito per la lettura.
2 Vi è fatta espressa menzione che venne letto, od esibito e che fu approvato. Quindi, ogni foglio viene sottoscritto con firma o con segno a mano dalle persone esaminate; infine i funzionari presenti ed il segretario lo sottoscrivono.
3 Se taluno ricusa di sottoscriverlo ne è fatta menzione al verbale, indicandone il motivo.
4 Se occorre modificare, togliere od aggiungere in qualche parte del verbale, devono sottolinearsi le parole tolte o modificate in modo che possano essere lette anche successivamente e farne analoga annotazione alla fine. Le aggiunte sono registrate in margine ed in calce al verbale, indicandole con opportuni segni di richiamo. Le annotazioni di cancellazione delle aggiunte e delle modificazioni devono venire approvate e sottoscritte come nei cpv. 1, 2 e 3.
C. Uso di registratori
Art. 116
1 Il Procuratore pubblico può usare per gli interrogatori apparecchi registratori.
2 Le registrazioni devono essere trascritte in un verbale entro venti giorni dal momento dell’interrogatorio.
3 Il verbale, oltre a ciò che prevede l’art. 114, deve indicare che è la trascrizione della registrazione. Il magistrato deve firmarlo e attestare che esso è la esatta e fedele trascrizione della registrazione. Il verbale, oltre alla firma del magistrato, deve portare quella di chi ha compiuto la trascrizione.
4 L’interrogato e le parti devono essere informate che il verbale è a loro disposizione, per la consultazione, durante un termine non inferiore a dieci giorni.
5 L’interrogato e le parti possono contestare il verbale mediante reclamo. Dopo la decisione definitiva o in mancanza di contestazione, il verbale è presunto contenere la trascrizione fedele dell’interrogatorio.
6 Dopo la crescita in giudicato della decisione o in mancanza di contestazione, il magistrato provvede alla
CAPITOLO II Interrogatorio dell’accusato
A. Citazione
Art. 117
1 comminatoria della comparizione forzata in caso di disobbedienza. Può ordinarsi la immediata comparizione forzata quando esistano motivi per un ordine di arresto. Il verbale indica i motivi dell’ordine di comparizione forzata. L’ordine dev’essere steso in forma scritta e intimato al momento della sua esecuzione.
2 In casi urgenti, all’indiziato o accusato può esser ordinato di comparire anche su sola citazione verbale. Tale citazione dev’essere menzionata nel verbale.
B. Audizione
I. Modalità
Art. 118
1 L’interrogante invita dapprima l’indiziato o accusato a declinare cognome, nome, paternità, nazionalità e domicilio, stato civile, età e professione.
2 L’indiziato o accusato deve essere informato del suo diritto di non rispondere e del suo diritto di essere assistito da un difensore, con nota a verbale.
3 L’interrogante rende quindi noto all’indiziato o accusato il fatto che gli viene addebitato, invitandolo a spiegarsi in modo circostanziato e con un’esposizione continuata.
4 Ulteriori domande sono dirette a togliere le oscurità e le contraddizioni e poste in modo che l’indiziato o accusato venga a conoscere gli elementi di prova che stanno contro di lui perché abbia occasione di giustificarsi.
II. Divieto di mezzi coercitivi
Art. 119