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    Regolamento del Tribunale d’appello (177.130)
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    Le Camere o sezioni del Tribunale d’appello pronunciano in numero completo ed a maggioranza di voti in conformità della procedura civile. Art. 10 Le sedute delle Camere sono fissate dai rispettivi presidenti d’accordo fra di loro, a seconda degli aggiornamenti e delle circostanze. Esse devono essere stabilite in modo da giungere al sollecito compimento dei lavori loro asssegnati e da ottenere la maggiore utilizzazione del tempo ed un pronto disimpegno delle mansioni d’ufficio. Art. 11 Ogni Camera del Tribunale d’appello tiene il ruolo delle cause o dei ricorsi presentati ed il protocollo delle sentenze o decreti, nel quale si inscrivono i punti di questione ed il dispositivo. Ogni decisione deve essere firmata immediatamente dai giudici che vi presero parte. Inoltre il Tribunale fa tenere dalla cancelleria: a) b) c) d) §.Il presidente può ordinare che i registri sotto lett. a) e b) siano tenuti separatamente per ogni Camera o sezione. Art. 12 La Camera di vigilanza in tema d’esecuzione e fallimenti tiene registro speciale delle ordinanze nonché quello delle ispezioni agli uffici di esecuzione e fallimenti e delle pene disciplinari inflitte. Art. 13 Alla fine d’ogni anno i presidenti delle Camere o sezioni rassegnano al dipartimento di giustizia un rapporto statistico delle loro operazioni corredato di un rapporto morale. Nel rapporto statistico si dovranno precisare le appellazioni introdotte durante l’anno, le appellazioni derivanti dagli anni antecedenti, le cause introdotte direttamente alla Camera civile, le sentenze ed i decreti pronunciati. c. Dell’aggiornamento delle cause civili Art. 14 Le cause vengono chiamate per la trattazione, secondo l’ordine cronologico dell’iscrizione, dando però la precedenza nell’aggiornamento alle più urgenti. Una causa già messa in aggiornamento e rinviata ad istanza delle parti - salvo in caso di ragioni speciali - non potrà essere chiamata prima che siano state chiamate tutte quelle che erano già pendenti al momento del rinvio. Art. 15 Le cause appellate e quelle introdotte direttamente in appello vengono inscritte, in ordine cronologico d’insinuazione, nel rispettivo registro. In questi registri si indicano le cause tolte, decise, transatte, compromesse o perente. Art. 16 Le parti e i loro patrocinatori devono notificare al Tribunale le cause transatte, come pure le desistenze e i compromessi riflettenti cause pendenti. Gli avvocati che trattano le cause in forza del patrocinio officioso, quando la causa venga transatta con vantaggio per l’assistito sono tenuti a curare l’applicazione dell’art. 528 proc. civ. per ciò che concerne il rimborso delle competenze e spese di patrocinio e di giustizia, sotto comminatoria della responsabilità per i danni e delle sanzioni disciplinari in caso di trascuranza o di collusione coll’assistito. Art. 17 La chiamata delle cause, per la discussione orale, ha luogo mediante citazione, da intimarsi alle parti od ai patrocinatori, di regola almeno otto giorni prima di quello stabilito per la comparsa. Nella citazione si deve indicare anche l’ora della comparsa. Art. 18 Prima del giorno fissato per la discussione, nelle cause per arringa, o per la deliberazione nelle cause per ricorso, i giudici devono prendere cognizione degli atti della causa. Le parti sono tenute ad esaminare la formazione dell’incarto esistente in cancelleria prima del giorno della discussione. Una domanda di rinvio della discussione presentata soltanto all’udienza e poggiata alla mancanza di uno o più documenti, potrà venire respinta dal presidente, a meno che ricorrano ragioni speciali che giustifichino il ritardo nella sua proposizione. I documenti devono essere riconsegnati alla cancelleria almeno tre giorni prima di quello della discussione.

    Art. 19

    L’istruzione delle cause portate direttamente alla Camera civile d’appello viene assegnata per turno ad un giudice delegato fra i sette giudici componenti l’intero tribunale. Art. 20 Gli atti di ogni causa sono tenuti riuniti ed elencati in cartoni separati. d. Redazione delle sentenze Art. 21 4 La redazione delle sentenze deve essere fatta dal giudice delegato, oppure dal supplente o dal cancelliere o vice-cancelliere a ciò designato e consegnata alla Cancelleria, entro
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