Vorherige Seite
    Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (853.100)
    1 - 244 - 45
    Nächste Seite
    CH - TI
    Norme generali Art. 71 1 I fornitori di prestazioni, o le loro organizzazioni, e gli assicuratori, o le loro organizzazioni, stipulano convenzioni concernenti le norme intese a garantire la qualità delle prestazioni.
    2 Le norme di cui al cpv. 1 possono essere incluse nelle convenzioni tariffali.
    3 Se stipulate in modo separato, le convenzioni relative alla garanzia di qualità concernenti il Cantone Ticino sono approvate dal Consiglio di Stato. L’atto di approvazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale. TITOLO VII Disposizioni varie
    A. ... Art. 72 ... 155
    B. Profarmacia Art. 73 Per la dispensazione e la vendita al pubblico dei medicamenti fanno stato i disposti della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (legge sanitaria). TITOLO VIII Contenzioso Capitolo I Tribunale cantonale delle assicurazioni
    153 Nota marginale modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

    154

    Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.
    155 Art. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301; precedente modifica: BU 2006,

    201.

    A. Contestazioni nell’assicurazione sociale malattie Art. 74 1 Le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti diritti invocati dalle parti in virtù della LAMal, delle rispettive ordinanze o delle disposizioni degli assicuratori, sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
    2 È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
    B. Assicurazioni complementari (private) Art. 75 156 Le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
    C. Altre contestazioni Art. 76 157 1 Contro le decisioni emesse in virtù della legge, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
    158
    2 Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione.
    3 Contro le decisioni concernenti il rilascio dell’autorizzazione e la garanzia dell’assunzione dei costi per le ospedalizzazioni fuori Cantone non è dato reclamo e vi è la facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
    4 È riservato l’art. 76 b . Capitolo Ibis
    159 Tribunale cantonale amministrativo Art. 76a 160 Le controversie derivanti dall’applicazione dei contratti di prestazioni sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica ai sensi dell’articolo 91 lettera b) della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. Art. 76b 161 Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di finanziamento è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Capitolo II Tribunale arbitrale
    Definizione, composizione e norme di procedura Art. 77 1 Le contestazioni tra assicuratori e fornitori di prestazioni sono decise dal Tribunale arbitrale, con giurisdizione su tutto il Cantone.
    Markierungen
    Leseansicht
    Verwendung von Cookies.

    Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

    Akzeptieren