Obbligo di segnalazione da parte di operatori sanitari 122 Art. 68 123 1 Ogni operatore sanitario è tenuto ad informare il Dipartimento e il Medico cantonale di qualunque fatto che possa mettere in pericolo la salute pubblica.
2 Egli ha l’obbligo di informare rapidamente entro un massimo di 30 giorni il Ministero pubblico, direttamente o per il tramite del Medico cantonale, di ogni caso di morte per causa certa o sospetta di reato venuto a conoscenza in relazione con l’esercizio della propria funzione o professione. 124
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Obbligo di segnalazione da parte di direzioni amministrative e sanitarie
119 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
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Cpv. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
121 Cpv. introdotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271.
122 Nota marginale modificata dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 271; precedente
modifica: BU 2001, 189.
123 Art. modificato dalla L 19.12.2000; in vigore dal 13.7.2001 - BU 2001, 189.
124 Cpv. modificato dalle sentenze del 18 marzo 2021 del Tribunale federale; in vigore dal 25.3.2021 - BU
2018, 271 e 366, BU 2021, 161.
125 Cpv. annullato dalle sentenze del 18 marzo 2021 del Tribunale federale - BU 2018, 271 e 366, BU
2021, 161; precedente modifica: BU 2012, 366.
Art. 68a
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1 Chiunque diriga una struttura o servizio sanitari ha l’obbligo di informare rapidamente entro un massimo di 30 giorni il Ministero pubblico, direttamente o per il tramite del Medico cantonale, di ogni caso di reato di cui all’art. 68 cpv. 2 perpetrato da un proprio dipendente o collaboratore di cui è venuto a conoscenza in relazione con la propria funzione e professione. 127
2 Egli è parimenti tenuto a informare immediatamente il Dipartimento se l’assunzione o la collaborazione con un operatore sanitario è stata rifiutata o se il contratto è stato revocato, rescisso o non rinnovato per violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni d’esecuzione.
Obbligo di segnalazione da parte del Ministero pubblico Art. 68b
128 Il Ministero pubblico notifica al Dipartimento, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale nei confronti di operatori sanitari, ad eccezione dei casi senza rilevanza per l’esercizio dell’attività sanitaria.
Situazioni d’urgenza
a) picchetti Art. 69
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1 Tutti gli operatori sanitari sono tenuti, in situazioni d’urgenza o di catastrofe, a dare le prestazioni necessarie nell’ambito delle loro competenze professionali e della loro formazione specifica.
2 I medici, i dentisti, i farmacisti ed i veterinari, sono tenuti ad assicurare i servizi di picchetto, segnatamente notturno e festivo, di base e, eventualmente, specialistico organizzati dagli Ordini a livello regionale e locale in conformità all’art. 30a cpv. 2. 130
3 Nell’esplicare questa funzione gli Ordini possono adottare le misure atte a questo scopo.
4 Gli Ordini sono autorizzati a riscuotere un contributo sostitutivo dagli operatori sanitari esonerati dal servizio di picchetto in virtù delle disposizioni di applicazione di cui al cpv. 3. Il contributo sostitutivo può corrispondere al minimo a 100 franchi e al massimo a 1000 franchi per giorno di picchetto esonerato. 131
b) procedura Art. 69a
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